Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 33436 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 33436 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/05/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti nell’interesse di
NOME, nato a Padova il DATA_NASCITA
e
COGNOME NOME, nato a San Vitaliano il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 13/11/2023 dalla Corte d’appello di Genova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME;
sentito il Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi;
ascoltati i difensori di NOME COGNOME, AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, e difensore di NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, che hanno concluso per l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con separati atti, i difensori di NOME COGNOME, AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, e il difensore di NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, ricorrono per cassazi avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova che, in parziale riforma della pronuncia d Tribunale di Savona, ha confermato la penale responsabilità degli imputati in ordine al del di bancarotta fraudolenta per distrazione di cui agli artt. 216 e 223 legge tali., contes capo A) della rubrica – perché in concorso tra loro, in qualità di concorrenti est distraevano, nell’interesse della fallita RAGIONE_SOCIALE, la merce da q acquistata dalla RAGIONE_SOCIALE, omettendo di pagare parte dell’impor pari a euro 555.850,00 – e li ha assolti dalla restante contestazione di cui al medesimo c d’imputazione, nonché dal delitto contestato al capo B) della rubrica.
AVV_NOTAIO, difensore di NOME, articola tre motivi.
2.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. per erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 111 Cost. e 6 Cedu, censur provvedimento con il quale la corte territoriale, senza attendere le determinazioni della dif ha acquisito agli atti del fascicolo il dvd, esibito dalla pubblica accusa, contenente i tabulati telefonici utili ai fini dell’individuazione dell’imputato, del quale la difesa era conoscenza solo nel corso dell’esame del teste di p.g. COGNOME, così violando il diri contraddittorio.
2.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. per violazione di legge processuale in relazione agli artt. 191 e 256 cod. proc. pen., lam che la corte territoriale ha omesso di rispondere alla censura formulata in merito all’asse agli atti del fascicolo, del decreto autorizzativo di acquisizione dei tabulati telefonici ri dvd, posti a base dell’identificazione dell’imputato.
2.3 Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. pen. per erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 40, 110 cod. pen. e 216 legge e per vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale ha omesso di spiegare le ragioni le quali, ritenuto il compendio probatorio insufficiente ad attribuire all’imputato il amministratore di fatto, lo ha ritenuto invece idoneo ai fini del riconoscimento responsabilità dello stesso come terzo estraneo, senza dare conto dell’esistenza di una reale consapevole partecipazione del COGNOME all’operazione contestata e allo scopo distrattivo c la stessa era volta.
In qualità di difensore di NOME COGNOMECOGNOME l’AVV_NOTAIO, articola quattro mo 3.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pe violazione di legge processuale in relazione all’art. 521 cod. proc. pen., lamenta che la territoriale, escluso il ruolo di amministratore di fatto dell’imputato in ragione dell’attività no continuativa, ma solo episodica svolta dallo stesso in favore della fallita, e ricono ruolo di amministratore di diritto in capo a NOME NOME, ha ritenuto, invece, la responsa dello stesso quale terzo estraneo, così attribuendogli un condotta diversa da quella contestat
3.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. per erronea applicazione di legge in relazione all’art. 223 legge fall., lamenta che la territoriale, escluso il ruolo di amministratore di fatto, ha ravvisato la penale respon dell’imputato quale extraneus, senza dare contezza degli elementi comprovanti la consapevolezza e volontà dello stesso di arrecare un danno alle ragioni creditorie e cagionare il depauperamento del patrimonio sociale.
3.3 Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pe vizio di motivazione, lamenta che i giudici d’appello, escluso il ruolo di amministratore d dell’imputato, hanno omesso di spiegare le ragioni del coinvolgimento di NOME COGNOME quale concorrente estraneo, nell’azione distrattiva dell’amministratore di diritto.
3.4 Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. per erronea applicazione di legge, lamenta che la corte distrettuale ha tenuto conto de recidiva contestata all’imputato ai sensi dell’art. 99, comma quarto, cod. pen., là dov ragione della continuazione tra due pregresse sentenze passate in giudicato, avrebbe dovuto ritenere la recidiva semplice o, al più, l’ipotesi di cui al comma secondo della norma citata aumento di pena “fino alla metà” e non “della metà”.
La difesa di NOME COGNOME, con tre motivi, singolarmente articolati, unitariamente argomentati, proposti ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. p pen. per erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 40 e 110 cod. pen. e per viz motivazione, lamenta che la corte territoriale, escluso lo svolgimento del ruol amministratore di fatto, ha ritenuto l’imputato responsabile del delitto di banca fraudolenta distrattiva in qualità di extraneus, senza operare alcuna distinzione tra le condotte ascritte allo stesso e quelle contestate al coimputato COGNOME e senza indicare le ragioni le quali ha ravvisato, in assenza di un adeguato compendio probatorio, l’adesione consapevolezza dello stesso al piano distrattivo architettato dall’amministratore di diritto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi articolati nell’interesse di NOME COGNOME sono privi di pregio.
Quanto al ricorso formulato dall’AVV_NOTAIO, infondato è il primo motivo ch censura la decisione con la quale i giudici d’appello hanno acquisito agli atti del fascicolo dvd contenente i tabulati telefonici, esibito dalla pubblica accusa solo successivamente all’es del teste di p.g. COGNOMECOGNOME cui questi aveva fatto riferimento ai fini della localizzazi “celle” e dell’individuazione degli utilizzatori degli apparecchi telefonici, documento d la difesa era venuta a conoscenza solo nel corso della deposizione, con conseguente impossibilità di controdedurre in merito all’utilizzabilità dello stesso.
Sulla premessa che spetta al giudice il potere di integrazione probatoria ex art. 507 cod. proc. pen. anche con riferimento a prove la cui assunzione non sia stata richiesta o acconsentita dalle parti, in quanto tale potere è funzionale a garantire il controllo giudiziale sull’ dell’azione penale e sul suo sviluppo processuale, ovvero sulla completezza del compendio
probatorio su cui deve fondarsi la decisione (Sez. 2, n. 34868 del 04/07/2019, Lanza Rv. 276430), i giudici d’appello, con argomentazione corretta, logica ed esauriente, hann sottolineato che il mancato deposito dei tabulati telefonici rileva solo in sede di conclu delle indagini, rendendoli inutilizzabili ai fini della emissione del decreto di rinvio a senza tuttavia escludere la loro acquisizione a dibattimento (Sez. 1, n. 4071 del 04/05/20 dep. 2020, COGNOME, Rv. 278583 – 02; Sez. 3, n. 49643 del 22/09/2015, COGNOME, Rv. 265552 01; Sez. 1, n. 19511 del 15/01/2010, COGNOME, Rv. 247192 – 01), da ciò conseguendo che l’ostensione degli stessi a dibattimento non concreta una lesione delle prerogative difensi atteso che l’andamento del rito ordinario comporta fisiologicamente che il materiale probator d’accusa possa anche incrementarsi.
La corte distrettuale, inoltre, ha evidenziato che, in merito alla produzione da parte pubblica accusa del dvd solo successivamente all’ascolto del teste di p.g. e all’acquisizion dello stesso, la difesa non aveva proposto opposizione, né avanzato richiesta di controdedurr o di procedere al riascolto del teste, circostanza sulla quale la stessa nulla ha obiettato.
2.1 II secondo motivo, con il quale la difesa censura la mancata produzione de provvedimento autorizzativo di acquisizione dei tabulati telefonici, è inedito e, per inammissibile, in quanto l’ambito di cognizione – e la conseguente deducibilità per cassazio della relativa questione – del giudice è delimitata dalle censure devolute con l’impugnazi Tanto, non senza considerare che la corte distrettuale ha evidenziato, in riferimento ai tabu telefonici, che «deve ritenersi pacifica tra le parti la loro acquisizione sulla base di provvedimento autorizzativo dell’autorità giudiziaria, non essendo stato sollevato, sul pu rilievo alcuno».
2.2 Infondato è il terzo motivo di ricorso con il quale la difesa censura l’attribuz ricorrente della responsabilità in ordine al delitto contestato, quale concorrente estraneo, base di un compendio probatorio asseritamente insufficiente ad ascrivere allo stesso l qualifica di amministratore di fatto.
Premesso che la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che la decisione con quale sia condannato un soggetto quale concorrente esterno in un reato di bancarotta fraudolenta, anziché quale amministratore di fatto, non integra la violazione del princip correlazione tra reato contestato e reato ritenuto in sentenza, sempreché rimanga immutata l’azione distrattiva ascritta (Sez. 5, n. 18770 del 22/12/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 2640 Sez. 5, n. 4117 del 09/12/2009, dep. 2010, COGNOME, Rv. 246100; Sez. 5, n. 13595 del 19/02/2003, Leoni, Rv. 224842), nella pronuncia in verifica, la corte territoriale ha indicato gli elementi di prova sulla base dei quali ha riqualificato la co amministratore di fatto in quella di extraneus, sicché la censura proposta si risolve in inammissibili sollecitazioni di una rivisitazione nel merito della vicenda.
La corte distrettuale, tenuto conto dell’attività svolta dall’amministratore di diritto NOME, ha dato atto dell’insufficienza di prove a carico dell’imputato in merito all’e continuativo, e non meramente episodico e occasionale, dei poteri tipici inerenti la qualifica
funzione o anche di soltanto alcuni di essi, evidenziando come il COGNOME COGNOME con il propos di consentire l’operazione fraudolenta, facendo da intermediario con gli incaricati della so venditrice in occasione dell’acquisto di merce, dando l’idea di una realtà sociale, invero fi mediante l’allestimento di un ufficio e la presenza di un’impiegata per il tempo strettame necessario alla conclusione dei contratti di fornitura e, ancora, ricevendo la merc trasferendola nei magazzini senza “alcuna contabile”, per poi trasmettere alla venditr documenti non veri, rassicurandola in merito all’immediato pagamento delle somme pagate con assegni privi di provvista, infine rendendosi irreperibile alle ulteriori richie venditrice.
Si tratta di circostanze dalle quali emerge, in tutta chiarezza, il dolo del ricorrent concorrente extraneus nel reato proprio dell’amministratore, per la sussistenza del quale è sufficiente la volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell’intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, a nulla rilevando, invece, la specifica conoscenza dello stato di dissesto della so che può incidere sul piano probatorio quale indice significativo della rappresentazione de pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori (Sez. 5, n. 4710 del 14/10 dep. 2020, COGNOME, Rv. 278156 – 02; Sez. 5, n. 38731 del 17/05/2017, COGNOME, Rv. 271123 Sez. 5, n. 54291 del 17/05/2017, COGNOME, Rv. 271837; Sez. 5, n. 12414 del 26/01/2016, COGNOME e altri, Rv. 267059; Sez. 5, n. 16983 del 05/03/2014, COGNOME e altri, Rv. 262905; Se n. 1706 del 12/11/2013, COGNOME, COGNOME e altro, Rv. 258950).
Ne consegue che ogni atto distrattivo assume rilievo ai sensi dell’art. 216 I.fall. in fallimento, indipendentemente dalla rappresentazione di quest’ultimo che non costituisc l’evento del reato, il quale, invece, coincide con la lesione dell’interesse patrimonial massa, posto che se la conoscenza dello stato di decozione costituisce dato significativo del consapevolezza del terzo di arrecare danno ai creditori, ciò non significa che essa non poss ricavarsi da diversi fattori, quali – come nella specie- la natura fittizia o l’entità dell che incide negativamente sul patrimonio della società (Sez. 5, n. 16579 del 24/03/2010 Fiume, Rv. 246879).
Dalle considerazioni da ultimo esposte consegue anche l’infondatezza dei primi tre motiv di ricorso formulati, nell’interesse del COGNOME, dall’AVV_NOTAIO, con i quali si l’attribuzione all’imputato, quale concorrente estraneo, della responsabilità in ordine al contestato sia per violazione del diritto di difesa, sia per assenza di un compendio probat sufficiente ad ascrivere allo stesso la qualifica di amministratore di fatto e, soprat ritenere il coinvolgimento dello stesso nell’azione distrattiva dell’amministratore di diritt
3.1 Privo di pregio è anche il quarto motivo con il quale si censura la contestazione d recidiva et·EEEZ·3· ai sensi dell’art. 99, comma quarto, cod. pen., in quanto erroneamente ritenuta. Invero, ad avviso della difesa, l’applicazione dell’istituto della continuazione precedenti sentenze di condanna passate in giudicato, avrebbe dovuto indurre la corte a
ritenere la recidiva semplice o, al più, l’ipotesi di cui al comma secondo della norma citata conseguente aumento della pena “fino alla metà” e non “della metà”.
Nel caso di specie, non rileva la questione relativa alla legittimità o meno della ritenuta r reiterata a fronte di reati precedentemente giudicati con distinte sentenze, affasciati dal v della continuazione, in merito alla quale la giurisprudenza di legittimità, con orienta maggioritario, ritiene che tra l’istituto della recidiva e quello della continuazione, n incompatibilità, sicché, sussistendone i presupposti normativi, entrambi gli istituti pot essere applicati, in quanto la continuazione non comporta l’ontologica unificazione dei dive reati avvinti dal vincolo del medesimo disegno criminoso, fondandosi su una mera fictio iuris a fini di temperamento del trattamento penale (Sez. 3, n. 54182 del 12/09/2018, COGNOME, Rv. 275296; Sez. 4, n. 21043 del 22/03/2018, B., Rv. 272745).
Ciò premesso, con la sentenza in verifica la corte territoriale ha ritenuto nei confron ricorrente la recidiva ex art. 99, comma terzo, cod. pen., applicando l’aumento di pena nella misura massima consentita, e non, come prospettato dalla difesa, la recidiva reiterat specifica e infraquinquennale di cui all’art. 99, comma quarto, cod. pen. che, pertanto, n stata applicata.
Anche i tre motivi – formulati separatamente, ma unitariamente argomentati – propos nell’interesse di NOME COGNOME, involgono la decisione con la quale i giudici d’appe escluso lo svolgimento da parte dell’imputato del ruolo di amministratore di fatto, lo h ritenuto responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva in qualità di conc estraneo.
Anche in questo caso, la corte territoriale, con argomentazioni logiche ed esaustive, evidenziato che l’amministratore di diritto della fallita, individuato nella persona di NOME COGNOME, non risultava affatto estraneo alla gestione della stessa. Invero era stata pro COGNOME a rivendicare, in occasione della redazione e approvazione dei bilanci, il ruo amministraore di diritto e, in tale qualità, a deliberare l’aumento di capitale, no modificare la denominazione della società da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ampliandone l’oggetto sociale.
Sono, questi, indici sulla base dei quali la corte d’appello ha escluso il ruolo di amminist di fatto di NOME COGNOME, tuttavia attribuendo allo stesso quello di concorrente estran
Nella sentenza in verifica si dà atto della circostanza che, come il COGNOME, anche l’Annunz agì con il proposito di consentire la contestata operazione fraudolenta, prestandosi occasione dell’acquisto di merce, a fare da intermediario con gli incaricati della so venditrice, ricevendo la merce che trasferiva nei magazzini e trasmettendo alla stess documenti non veri, per poi attivarsi nel rassicurarla in merito al prossimo pagamento quanto dovuto e non percepito a seguito del mancato incasso di assegni privi di provvista infine rendendosi irreperibile.
Si tratta, anche stavolta, di circostanze che rivelano, per un verso, il ruolo di conco estraneo dell’imputato, inserito nella dinamica societaria allo scopo di acquisire la fiduc
clienti della società, già in stato di decozione, e di sottrarre la stessa ai pagamenti d seguito degli acquisti di merce e, per altro verso, la consapevolezza dell’Annunziat contribuire, con la condotta assunta, al depauperamento del patrimonio sociale ai danni d creditori, di per sé sufficiente ai fini della configurabilità del dolo del delitto contesta n. 4710 del 14/10/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278156 – 02; Sez. 5, n. 38731 d 17/05/2017, COGNOME, Rv. 271123; Sez. 5, n. 54291 del 17/05/2017, COGNOME, Rv. 271837; Sez. 5, n. 12414 del 26/01/2016, COGNOME e altri, Rv. 267059; Sez. 5, n. 16983 del 05/03/2014 COGNOME e altri, Rv. 262905; Sez. 5, n. 1706 del 12/11/2013, COGNOME.G., COGNOME e altro, Rv. 258950 Tanto non senza considerare, anche stavolta, che, rimasta immutata l’azione distrattiv ascritta all’imputato, la riqualificazione della condotta in quella di concorrente extraneus della fallita non integra la violazione del principio di correlazione tra reato contestato ritenuto in sentenza.
Alla luce della argomentazioni che precedono, i ricorsi proposti da entrambi gli impu devono essere rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 10/05/2024.