Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 46489 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 46489 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato ad Aosta il DATA_NASCITA, avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino emessa in data 01/12/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; Generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore letta la memoria di replica della difesa del ricorrente.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Torino, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Aosta in data 20/09/2017, con cui NOME COGNOME era stato condannato a pena di giustizia per il reato di concorso in bancarotta fraudolenta per distrazione, quale consulente della liquidatrice NOME
COGNOME, in relazione alla RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita con sentenza d 12/02/2015, concedeva al NOME le circostanze attenuanti generiche, con rideterminazione della pena, confermando, nel resto, la sentenza impugnata.
l In data 16/03/2023 NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.:
2.1 vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606, lett. e) cod. proc. pen., in quant il ruolo di extraneus del ricorrente avrebbe reso necessaria la dimostrazione della sua consapevolezza circa la volontà di distrazione dell’amministratrice, avendo, sul punto, la Corte di merito ritenuto non condivisibile l’impostazione del primo giudice – secondo cui l’aver versato somme di denaro all’amministratrice sarebbe dimostrativo della distrazione – e, tuttavia, avendo omesso di motivare le ragioni della sussistenza dell’elemento soggettivo, posto che l’amministratrice avrebbe potuto anche maturare un progetto distrattivo dopo aver ricevuto le somme di denaro, risultando del tutto irrilevante la circostanza che il ricorrente conoscesse lo stato di insolvenza della società, posto che ciò non dimostrerebbe affatto un accordo tra il ricorrente e l’amministratrice;
2.2 violazione di legge, in riferimento all’art. 219, comma 3, legge fallimentare, ai sensi dell’art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in quanto la detta circostanz attenuante avrebbe dovuto essere parametrata non al passivo fallimentare, ma esclusivamente al fatto-reato ascritto al ricorrente, in relazione alla diminuzione che tale condotta ha cagionato nella quota di attivo da ripartire tra i creditori, secondo quanto indicato dalla giurisprudenza di legittimità.
In data 28/09/2023 il difensore di fiducia del COGNOME ha inviato, a mezzo pec, memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale, insistendo nei motivi di ricorso e chiedendone l’accoglimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di NOME COGNOME è fondato e va, pertanto, accolto.
Con la sentenza impugnata la Corte di merito ha escluso il ruolo di liquidatore di fatto del ricorrente, sostenendo che il COGNOME era da tempo il legale dell’amministratore di fatto della società, NOME COGNOME, e della legale rappresentante, NOME COGNOME, a sua volta suocera del COGNOME; pertanto, nel momento in cui egli aveva interferito nella vendita dell’autocarro e del rimorchio, formando la documentazione fiscale e versando sul proprio conto corrente gli assegni ricevuti in pagamento, infine consegnando la somma in contanti alla COGNOME, al netto dell’importo a lui spettante a titolo di compensi professionali
aveva concorso nella distrazione, in quanto a conoscenza della situazione di disagio economico della società.
Dalla motivazione della sentenza di primo grado – che integra quella impugnata, trattandosi di “doppia conforme” – si comprende che il COGNOME, avvocato presso il Foro di Aosta, si era occupato della vendita di un autocarro e di un rimorchio di proprietà della fallita, incassandone la somma e trattenendo per sé l’importo di euro 3.630,00 a titolo di compenso professionale, consegnando all’amministratrice la differenza di 8.470,00 euro incassati, emettendo, infine, la fattura di vendita.
Il primo giudice, pur escludendo il ruolo di liquidatore di fatto dell’imputato, ha rimarcato la circostanza che la somma avrebbe dovuto essere consegnata direttamente alla società e non all’amministratrice in proprio, essendo irrilevante che la società non disponesse, in quel periodo, di un conto corrente, in quanto avrebbe dovuto esserne aperto uno nuovo.
Con i motivi di appello la difesa aveva rappresentato che il COGNOME era stato ritenuto responsabile della condotta illecita in concorso con NOME COGNOME, amministratrice della società, mai imputata per tale condotta, e che il COGNOME aveva ammesso i fatti, osservando che l’operazione risultava tracciabile attraverso la fattura emessa ed il mandato difensivo ricevuto, avendo egli comunque messo la somma a disposizione della società, nel momento in cui l’aveva consegnata all’amministratrice della stessa.
In ogni caso, la sentenza impugnata ha specificato che l’imputazione deve essere considerata relativa alla sola distrazione della somma di euro 8.470,00,relativa alla vendita dell’autocarro e del rimorchio, in riferimento alla quale il NOME aveva incassato l’importo di euro 3.630,00 a titolo di spettanze professionali; avendo egli seguito da tempo le vicende della fallita, ed avendo interferito nella vendita, anche formando la documentazione fiscale e, soprattutto, avendo versato gli assegni sul proprio conto corrente personale poi consegnando l’importo in contanti alla COGNOME*, al netto delle spettanze professionali, egli aveva concorso nell’attività distrattiva, ben conoscendo il disagio economico in cui versava la società.
Osserva il Collegio che occorre premettere quanto ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “In tema di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo del concorrente ‘extraneus’ nel reato proprio dell’amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell”intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società che può rilevare sul piano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori. ” (Sez. 5, n. 4710
del 14/10/2019, dep. 04/02/2020, COGNOME NOME, Rv. 278156; in termini: Sez. 5, n. 38371 del 17/05/2017, COGNOME, Rv. 271123).
Nel caso in esame, tuttavia, i giudici di merito non considerano affatto la dimensione concorsuale della vicenda, posto che la bancarotta fraudolenta per distrazione è un reato proprio, e l’extraneus può concorrervi solo attraverso una condotta attiva, di concorso morale o materiale con il soggetto intraneus, nel caso di specie la legale rappresentante della società fallita.
Quale sia stato l’esito della contestazione a carico della COGNOME, però, è elemento che la sentenza impugnata non chiarisce affatto; nonostante il motivo di gravame sul punto, infatti, la Corte di appello non indica in alcun modo se la COGNOME sia stata tratta a giudizio e come abbia definito la propria posizione processuale, né ciò risulta evincibile dagli atti processuali, da cui emerge unicamente che la concorrente aveva ricevuto l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, senza ulteriori elementi utilmente rinvenibili.
Ovviamente, l’approdo ermeneutico citato in precedenza consente di ritenere che la motivazione della Corte di merito risulti non appagante, in quanto la volontà dell’amministratore di dare al patrimonio una diversa destinazione deve essere circostanza nota al concorrente extraneus, oltre che specifico oggetto di prova, e da ciò occorre prendere le mosse per valutare la sussistenza di un concorso consapevole e volontario; ne discende che la descrizione della sola condotta di agevolazione nella vendita del bene non basta.
Nel caso in esame, quindi, nulla risulta accertato circa la volontà distrattiva della COGNOME, per le ragioni in precedenza indicate, non potendosi, quindi, neanche accertare in che termini il concorso si sia realizzato.
Astrattamente è ipotizzabile che il NOME possa aver fornito alla COGNOME consigli o suggerimenti circa i mezzi giuridici idonei a sottrarre i beni ai creditori, svolgendo altresì un’attività diretta a garantire l’impunità o rafforzare l’altrui progetto delittuoso (Sez. 5, n. 18677 del 08/02/2021, COGNOME NOME, Rv. 281042; Sez. 5, n. 8267 del 06/11/2015, dep. 29/02/2016, COGNOME e altro, Rv. 267724; Sez. 5, n. 10742 del 15/02/2008, COGNOME e altro, Rv. 239480), ma al di là della descrizione delle modalità dell’operazione svolta, la sentenza impugnata non risolve lo snodo principale della integrazione del concorso e del ruolo necessario svolto dall’intraneus, né, quindi, riesce a chiarire in cosa si sia concretato l’accordo e, ancor prima, elude del tutto la risposta circa l’esito processuale della posizione della COGNOME, elemento ineludibile ai fini della configurazione della fattispecie.
Ne consegue, quindi, l’accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo, e l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Torino.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Torino.
Così deciso in Roma, il 13/10/2023
Il AVV_NOTAIO estensore