Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 19638 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 19638 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ISOLA Di CAPO RIZZUTO il 05/01/1957
avverso l’ordinanza del 06/12/2024 del TRIBUNALE di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Milano ha rigettato il ricorso avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di quella stessa città del 23/10/2024 che ha applicato nei confronti di NOME COGNOME la misura degli arresti domiciliari, siccome gravemente indiziato, quale concorrente esterno, dei delitti di bancarotta fraudolenta (capo 1),emissione di fatture per operazioni inesistenti (capo 10) e trasferimento fraudolento di beni (capo 11), annullando la misura in ordine al reato di cui all’art. 648-ter cod. pen. (capo 2) ed escludendo l’aggravante mafiosa.
1.1. La vicenda attiene al fallimento della RAGIONE_SOCIALE – operante nel settore della manutenzione ferroviaria e dell’edilizia, riferibile alla famiglia COGNOME, il cui capostipite è NOME COGNOME e ai suoi stretti collaboratori – dichiarato il 15/11/12022, dopo un tentativo di ammissione al concordato preventivo.
Secondo la prospettazione accusatoria, la società, già gravata da debiti verso l’Erario, è rimasta definitivamente pregiudicata, fino al dissesto, dalla applicazione della misura interdittiva antimafia emessa dalla prefettura di Lodi, nel giugno 2021, in ragione di collegamenti con organizzazioni criminali di stampo mafioso di origine calabrese, la quale ha di fatto escluso la C.F. dalla possibilità di essere affidataria di lavori nell’ambito di appalti ferroviari. I seguito a ciò, risorse, mezzi e strumenti della C.F. – in tesi accusatoria – sono stati distratti in favore della RAGIONE_SOCIALE società intestata e amministrata dalla moglie del gestore di fatto, NOME COGNOME, che, infatti, è stata dichiarata fallita in estensione il 9 luglio 2024.
Tra i soggetti che, a vario titolo e con diverse funzioni, hanno partecipato alle condotte costituenti fatti di bancarotta e collegati reati di riciclaggio e fiscali il ricorrente avrebbe contribuito all’attuazione del programma delittuoso posto in essere dagli amministratori di fatto (NOME COGNOME e di diritto della società, comparendo quale procuratore speciale in tutti gli atti di cessione delle quote sociali e comunque, mantenendosi addentro alle strategie aziendali e tenendo i rapporti con le società clienti. Dalle indagini era emersa, infatti, una rete di rapporti parentali e la messa a disposizione di soggetti intestatari fittizi non inseriti nelle banche dati della G.d.F., dando vita a un modus operandi finalizzato alla elusione delle disposizioni in materia di misure di prevenzione, di riciclaggio e autoriciclaggio.
Avverso l’indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del difensore di fiducia, avvocato NOME COGNOME articolando tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen..
2.1. Con il primo, si deduce il vizio di motivazione in ordine ai capi 1 e 10, per i quali la difesa, con memoria del 06/12/2024, aveva contestato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, quanto alla bancarotta patrimoniale, in quanto limitata alla distrazione di euro 8.000, del tutto ininfluente rispetto allo stato di decozione della società; e, quanto al reato fiscale, per le ricadute derivanti dall’avere il G.I.P. escluso, in capo al ricorrente, il ruolo di amministratore di fatto delle società. Erroneamente, quindi, il Tribunale del riesame ha ritenuto che non vi fosse stata contestazione difensiva relativamente a tali capi di imputazione.
2.2. Il secondo motivo, concernente il solo reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, lamenta illogicità della motivazione, nella parte in cui è stato ravvisato il concorso di NOME COGNOME nella distrazione prefallimentare della modesta somma di euro 8.000, senza esplicitare il ragionamento inferenziale dal quale si è tratta la consapevolezza dello stato di decozione, correlata ai meri legami parentali, e, comunque, senza spiegare come la dazione della predetta minima somma possa avere determinato il depauperamento del patrimonio sociale in danno dei creditori, e perché il Giardino avesse consapevolezza di tale danno.
2.3. Con il terzo motivo è denunciata erronea applicazione dell’art. 512bis cod. pen. e correlati vizi della motivazione, giacchè il ricorrente è chiamato a rispondere del delitto di trasferimento fraudolento di beni senza assumere la qualifica di soggetto interposto né di soggetto interponente (essendo stato escluso il suo ruolo di amministratore di fatto), e, quindi, mancando la individuazione del concreto contributo alla finzione giuridica che caratterizza il delitto di cui all’art. 512-bis cod. pen. , avendo al più il ricorrente svolto il ruol di procuratore speciale della C.F.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
1.Con riguardo al primo motivo – che lamenta il vizio di motivazione in merito alle deduzioni veicolate con memoria depositata il 23 ottobre 2024 – deve darsi atto che non risulta allegata, al ricorso, la memoria difensiva di cui si assume l’omesso scrutinio, denunciandosi il conseguente vizio motivazionale dell’ordinanza impugnata, per avere ritenuto incontestato il profilo indiziario relativamente ai reati rubricati sub 2) e 10).
1.1. Ne consegue la inammissibilità del motivo per non essere stato rispettato il requisito dell’autosufficienza. In tema di ricorso per cassazione, sono, infatti, inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando atti specificannent
indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione. (Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015 Rv. 265053, conf. sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Rv. 270071). La condizione della specifica indicazione degli “altri atti del processo”, con riferimento ai quali, l’art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., configura il vizio di motivazione denunciabile in sede di legittimità, può essere soddisfatta nei modi più diversi (quali, ad esempio, l’integrale riproduzione dell’atto nel testo del ricorso, l’allegazione in copia, l’individuazione precisa dell’atto nel fascicolo processuale di merito), purché detti modi siano comunque tali da non costringere la Corte di cassazione ad una lettura totale degli atti, dandosi luogo altrimenti ad una causa di inammissibilità del ricorso, in base al combinato disposto degli artt. 581, comma primo, lett. c), e 591 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 43322 del 02/07/2014, Rv. 260994).
1.2. Può aggiungersi, ad abundantiam, che nessuna obiezione risulta sollevata dalla difesa ricorrente alle conclusioni rassegnate quanto al primo motivo di ricorso dal procuratore generale, il quale, rifacendosi a quanto si legge nell’ordinanza impugnata ( pg. 14) ha osservato che “II primo motivo, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine ai capi 1 e 10, è infondato, in quanto la memoria depositata si limitava a contestare i capi 2 e 11, nonché l’aggravante mafiosa; i riferimenti ai capi 1 e 10 sono del tutto generici, e connessi all’esclusione del ruolo di amministratore di fatto, che, tuttavia, alla stregua della ricostruzione dei fatti, non rileva ai fini dell’integrazione della gravità indiziaria della bancarotta fraudolenta e dell’emissione di fatture per operazioni inesistenti.”
2. Ne discende la manifesta infondatezza anche del secondo motivo, con il quale si formulano censure alla motivazione dell’ordinanza impugnata rispetto al profilo della gravità indiziaria del delitto di bancarotta fraudolenta contestato sub 1), dal momento che il Tribunale del riesame ha premesso che alcuna doglianza era stata formulata con il ricorso su tale specifico punto, valutazione che non può essere esaminata da questo Giudice di legittimità in conseguenza del difetto di autosufficienza di cui si è detto poc’anzi. In sostanza, il motivo risulta inedito rispetto alle deduzioni prospettate al Tribunale della cautela, e, quindi, esso è inammissibile, ai sensi dell’art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen..
2.1. In ogni caso, si osserva che il secondo motivo, concernente il reato di bancarotta fraudolenta, è inammissibile anche perchè, per come formulato, sollecita una rivalutazione del merito, richiamando testualmente il contenuto dell’ordinanza genetica e propugnando una assertiva e generica contestazione del dolo e dell’effetto di depauperamento. La doglianza si risolve, allora, in un dissenso ‘decisionale’, inidoneo, come tale, a segnalare in questa sede
precarietà logiche della decisione impugnata o, peggio, vuoti di motivazione sui punti interessati (Sez. 4, n. 22257, del 25/3/2014, Rv. 259204), dovendo ricordarsi che gli accertamenti (giudizio ricostruttivo dei fatti) e gli apprezzamenti (giudizio valutativo dei fatti) cui il giudice del merito sia pervenuto attraverso l’esame delle prove, sorretto da adeguata motivazione esente da errori logici e giuridici, sono sottratti al sindacato di legittimità e non possono essere investiti dalla censura di difetto o contraddittorietà della motivazione solo perché contrari agli assunti del ricorrente.
2.2. Omette, COGNOME infatti, il ricorrente di confrontarsi con l’ordinanza impugnata, che ha fatto buon governo del principio secondo cui, in tema di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo del concorrente “extraneus” nel reato proprio dell’amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella delrintraneus”, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società, che può rilevare sul piano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori (Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278156 – 02).
In linea con la più recente giurisprudenza di legittimità, ai fini del dolo del concorrente extraneus, è sufficiente la consapevolezza di contribuire alla riduzione della consistenza patrimoniale dell’impresa, mentre la necessità, sostenuta in ricorso, che l’extraneus debba anche essere a conoscenza dello stato di decozione della società, pure affermata da un indirizzo giurisprudenziale risalente di questa Corte (Sez. 5, n. 41333 del 27/10/2006 dep. 18/12/2006, COGNOME e altro, Rv. 235766), è stata ridimensionata dall’orientamento successivo, già richiamato, che, nell’affermare che il dolo del concorrente extraneus nel reato proprio dell’amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell’intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società (Sez. 5, n. 16579 del 24/03/2010 – dep. 29/04/2010, Fiume e altro, Rv. 246879 ; conf. Sez. 5, n. 12414 del 26/01/2016 Rv. 267059 – 01; Sez. 5, n. 38731 del 17/05/2017 Rv. 271123 – 01), esprime una interpretazione che è diretta conseguenza del consolidato orientamento di legittimità – che ha ricevuto l’autorevole avallo delle Sezioni Unite – secondo cui il dolo della bancarotta fraudolenta patrimoniale è generico, e per la sua sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell’impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo, pertanto,
sufficiente che la condotta di colui che pone in essere l’attività distrattiva, o vi concorre, sia assistita dalla consapevolezza che le operazioni che si compiono sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori, perché minano, depauperandolo, il patrimonio sociale e la correlata garanzia, senza che sia necessaria l’intenzione di causare tale danno. (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passa relli e altro, Rv. 266805). E’ sufficiente, cioè, la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte. Con la conseguenza che ogni atto distrattivo assume rilievo ai sensi dell’art. 216 legge fall., in caso di fallimento, indipendentemente dalla rappresentazione di quest’ultimo, il quale non costituisce l’evento del reato che, invece, coincide con la lesione dell’interesse patrimoniale della massa. Del resto, la bancarotta per distrazione è reato di pericolo, e, pertanto, sotto il profilo oggettivo, non è necessaria, per la sua sussistenza, la prova che la condotta abbia causato un effettivo pregiudizio ai creditori, mentre, come detto, il suo elemento soggettivo richiede solo la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa rispetto alla finalità dell’impresa e di compiere atti che cagionino, o possano cagionare, danno ai creditori. ( Sez. U. Passarelli cit.).
Il richiamato e condiviso orientamento giurisprudenziale in tema di elemento soggettivo del concorrente extraneus nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, trae, dunque, le conseguenze dalla ritenuta estraneità del dissesto – in quanto elemento non qualificabile come costitutivo del reato di bancarotta patrimoniale – all’oggetto del dolo caratteristico di detto reato, per dedurne che non vi siano ragioni, in aderenza alle regole generali sul concorso di persone nel reato, perché a tale oggetto debba essere attribuito contenuto diverso e più ampio, per la posizione del concorrente estraneo, rispetto a quello che è richiesto all’intraneus. Risulterebbe assai singolare pretendere che la configurabilità del concorso dell’extraneus, in un reato alla cui struttura lo stato di dissesto al momento della consumazione della condotta è estraneo, dipenda dalla sua consapevolezza dello stesso. Ciò equivarrebbe, infatti, a sostenere che il concorso esterno nella bancarotta patrimoniale potrebbe sussistere esclusivamente nell’ipotesi in cui il dissesto dell’impresa è già conclamato, ma si tratterebbe di affermazione che non ha alcuna coerenza con i dati normativi di riferimento. (Sez. 5, n. 54291 del 17/05/2017 , Rv. 271837). Ad avviso del collegio, non ha, dunque, fondamento la tesi secondo cui il concorrente extraneus dovrebbe rispondere del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale solo laddove sia consapevole dello stato di dissesto in cui versa la società (consapevolezza che, paradossalmente, non si richiederebbe invece all’amministratore). Ergo, ai fini della presente indagine, incentrata sulla n -7
condotta di concorrente esterno nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, è sufficiente prendere atto di un apporto causale e volontario del soggetto ad una condotta comunque depauperativa del patrimonio sociale.
Rispetto a tali coordinate ermeneutiche il ricorso si limita a propugnare una tesi che non trova conforto nella elaborazione di questa Corte.
3.1. Ciò premesso in diritto, l’ordinanza impugnata ha osservato, con riguardo al ruolo del ricorrente e al suo coinvolgimento nella fittizia intestazione di alcune società, che esse risultano intestate a familiari del ricorrente – che, come gli altri congiunti, risulta sottoposto a plurimi procedimenti per reati tutti aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. – e che è risultato essere il procuratore speciale della fallita RAGIONE_SOCIALE in tutti i passaggi di quote, destinatario di uno stipendio mensile da parte di NOME.F. e beneficiario di alcune distrazioni, altresì richiamando il contenuto di un’intercettazione ritenuta ” di assoluta
rilevanza indiziaria ” circa la consapevolezza di NOME COGNOME dei traffici del figlio e della gestione delle società ( pg. 17).
3.2. Si tratta di una pluralità di indicatori fattuali che hanno consentito ai
Giudici di merito, con argomento del tutto ragionevole, di dare atto del ruolo svolto dal ricorrente
ab extemo, in coerenza con il richiamato orientamento
giurisprudenziale.
4. Al rigetto del ricorso segue, ex lege,
la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, 01 aprile 2025
Il onsigliere est sor