Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5418 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5418 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 16/09/2024 della Corte d’appello di Napoli Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto dei motivi di ricorso. Uditi i difensori:
AVV_NOTAIO che hanno chiesto l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 16 settembre 2024 la Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato la decisione del Tribunale di Santa NOME Capua Vetere, in data 8 luglio 2021, che aveva ritenuto NOME COGNOME responsabile, quale concorrente esterno, del reato di cui all’art. 416bis cod. pen.
In particolare, la Corte distrettuale, su appello del Pubblico ministero, ha disposto – ai sensi dell’art. 416bis , settimo comma, cod. pen. -la confisca di tre terreni appartenenti all’imputato e delle quote sciali della società RAGIONE_SOCIALE, dell’azienda e dei relativi beni (ovvero del denaro ricavato dalla loro vendita), ritenuti strumentali alla commissione del reato per cui Ł condanna.
Ha, per il resto, confermato l’affermazione di responsabilità di NOME per il reato contestato con protrazione della permanenza fino all’anno 2008, epoca della sua partecipazione all’aggiudicazione della gara per i lavori della discarica di Chiaiano e il trattamento sanzionatorio così come parametrato dal Giudice di primo grado.
Il ruolo precipuamente svolto dall’imputato Ł stato ritenuto quello di concorrente esterno rispetto al RAGIONE_SOCIALE, capeggiato da NOME e NOME COGNOME, quale come imprenditore operante nel settore della gestione del ciclo dei rifiuti, consentendo loro di partecipare alle attività imprenditoriali del settore attraverso la copertura rappresentata dalle sue aziende.
1.1. I Giudici di merito hanno ritenuto centrali nell’affermazione di responsabilità le dichiarazioni del collaboratore NOME COGNOME, secondo cui, nel 2002 NOME
COGNOME era divenuto socio di fatto dell’imprenditore COGNOME, con frequentazione assidua e partecipazione alle imprese di questi. COGNOME ha affermato di avere piø volte interceduto per NOME nei confronti di altri gruppi criminali, ottenendo una percentuale ridotta sulla tangente prevista per i lavori assegnati a NOME.
La parola di COGNOME Ł stata reputata attendibile e riscontrata dalle dichiarazioni altrettanto genuine dei collaboratori COGNOMECOGNOME COGNOME, COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, mentre Ł stata ritenuta del tutto inverosimile la versione alternativa secondo cui COGNOME sarebbe stato vittima del sodalizio criminale, alla cui imposizione di una collaborazione egli avrebbe ceduto al solo fine di limitare l’ingiusto danno per la sua attività.
La condotta di concorso esterno nel sodalizio criminale mafioso Ł stata ritenuta provata fino all’anno 2008, epoca nella quale l’imputato, pur non essendo formale assegnatario della gara per i lavori della discarica di Chiaiano, risultava coinvolto nell’affare, del quale parlava esplicitamente nel corso di piø conversazioni oggetto di captazione.
In particolare, la vicenda della discarica di Chiaiano Ł stata ritenuta rappresentativa dello straordinario potere acquisito dall’imputato e dalla sua famiglia nel corso della lunga stagione dell’emergenza rifiuti. Ciò si Ł ritenuto provato sulla base di una serie di conversazioni, intercettate nel maggio 2008 – e, dunque, diversi mesi prima dell’aggiudicazione, avvenuta l’8 ottobre 2008, all’RAGIONE_SOCIALE e del subappalto all’RAGIONE_SOCIALE, avvenuta il giorno successivo, dei lavori di costruzione della discarica – dalle quali emergeva che l’imputato fosse assolutamente certo che detti i lavori sarebbero spettati a lui.
Si fa in primo luogo riferimento alle conversazioni nelle quali i fratelli NOME e NOME COGNOME, preoccupati per l’imminente esproprio di alcune particelle di terreno di loro proprietà situate a Chiaiano, vengono tranquillizzati da NOME COGNOME sul fatto che, invece, si trattava di un affare particolarmente vantaggioso per tutta la famiglia. Analogo entusiasmo Ł manifestato il giorno successivo da NOME COGNOME in una conversazione con la sorella NOME, cui riferisce che il lavoro Ł stato preso dalla loro impresa; ancora, analoga certezza, mitigata esclusivamente dalle preoccupazioni per le ripetute sollevazioni di piazza, Ł manifestata nei giorni e nei mesi successivi da NOME, direttore tecnico dell’RAGIONE_SOCIALE e dallo stesso imputato nelle frequenti conversazioni tra loro intercorse sull’argomento.
¨ stata, inoltre, valorizzata la conversazione tra l’imputato e suo fratello NOME nella quale, superata ogni problematica sociale e acquisita la certezza che i lavori si sarebbero fatti, il 1° ottobre 2008 (sempre prima dell’aggiudicazione alla IBI), i due fanno esplicito riferimento alla realizzazione delle opere di cui si tratta e ad alcune questioni burocratiche.
A conferma sono, infine, richiamate: i) le dichiarazioni del collaboratore di giustizia COGNOME, secondo cui la gara era stata aggiudicata dall’RAGIONE_SOCIALE dopo che le prime due classificate aveva rinunciato all’aggiudicazione; ii) le dichiarazioni del collaboratore di giustizia COGNOME, che ha ricordato come NOME COGNOME si fosse presentato sulla discarica in compagnia di NOME COGNOME, amministratore dell’RAGIONE_SOCIALE, ciò che dimostrava che quest’ultimo fosse in ottimi rapporti con il RAGIONE_SOCIALE tanto da potersi assicurare, senza intralci e in spregio di qualsiasi regola di concorrenza, una commessa così lucrosa come la realizzazione della discarica di Chiaiano.
Sulla scorta di tali elementi era altresì respinta l’eccezione di prescrizione del reato formulata nell’atto di appello.
1.2. Riguardo alla confisca dei beni di proprietà o, comunque, riconducibili all’imputato, la Corte territoriale, in riforma della sentenza del Tribunale, ha ritenuto trattarsi di beni certamente sottoponibili al provvedimento ablativo ai sensi dell’articolo 416bis , settimo
comma, poichØ i terreni erano quelli adoperati dall’imputato per svolgere attività astrattamente lecite, ma concretamente espressione dell’apporto conferito al RAGIONE_SOCIALE mafioso al fine di partecipare al lucroso giro di affari collegato dall’emergenza rifiuti nella regione Campania.
Avverso la sentenza ricorre COGNOME, per il tramite dei difensori di fiducia, AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, e denuncia cinque motivi, di seguito enunciati, a norma dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Con il primo denuncia la violazione degli articoli 110 e 416bis cod. pen. e degli articoli 192, comma 3, e 512 cod. proc. pen.
Censura l’apparenza della motivazione con la quale Ł stata ribadita l’esistenza di un rapporto di carattere sinallagmatico tra l’imputato e il RAGIONE_SOCIALE; lamenta il travisamento delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e il mancato confronto con i numerosi rilievi formulati nell’appello in punto d’inconsistenza della prova dichiarativa rispetto all’individuazione degli elementi caratterizzanti la fattispecie del concorso esterno in associazione di tipo mafioso.
Il ricorso passa in rassegna la parola di ciascuno dei collaboratori e indica specifiche censure riscontrabili nella motivazione della Corte di appello, sia in punto di attendibilità, sia in punto di assenza di adeguati riscontri.
Denuncia l’omessa considerazione di una serie di elementi probatori compatibili con l’ipotesi alternativa prospettata dalla difesa dell’imputato, secondo cui questi era un imprenditore vittima di richieste estorsive da parte del RAGIONE_SOCIALE con il quale era dovuto a divenire a un accordo, subendone la caratura criminale.
2.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione degli articoli 110 e 416bis cod. pen. e il vizio di motivazione relativamente alle ritenute cointeressenze dell’imputato con il RAGIONE_SOCIALE con specifico riferimento alla vicenda dell’aggiudicazione della gara per la discarica di Chiaiano.
I Giudici di merito, in assenza di elementi probatori dimostrativi dell’infiltrazione camorristica nell’ambito di tale specifica vicenda, collocata in un arco temporale notevolmente successivo a quello cui avevano fatto riferimento i collaboratori di giustizia, hanno enfatizzato un dato irrilevante e meramente suggestivo, ovvero la straordinarietà del potere acquisito dall’imputato e dalla sua famiglia durante il periodo emergenziale.
A fronte di puntuali rilievi difensivi in ordine alla assoluta mancanza di prove sull’asserita prosecuzione, nell’anno 2008, di rapporti tra l’imputato e il RAGIONE_SOCIALE e nonostante l’avvenuto arresto di NOME COGNOME nell’anno 2007, cioŁ un anno prima dell’aggiudicazione della gara d’appalto, hanno richiamato l’attenzione sui risultati delle intercettazioni telefoniche cui hanno attribuito un significato che, invece, non renderebbe ragione dell’immutato legame. Si sottolinea la circostanza che NOME fu arrestato nel 2006 e che ha affermato di non avere piø incontrato NOME.
Le conversazioni intercettate, come già rilevato nell’atto di appello, non dimostrerebbero, neppure in via indiretta, l’esistenza di contatti tra l’imputato e l’organizzazione criminale, ma fanno esclusivo riferimento all’aggiudicazione della gara, cui l’imputato era certamente interessato, spettata alla RAGIONE_SOCIALE senza che la Pubblica accusa sia stata in grado di dimostrare che la stessa sia avvenuta con modalità anomale.
Si denuncia come manifestamente illogica la lettura della conversazione intercorsa tra l’imputato e NOME, così come delle dichiarazioni dell’AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO.
2.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di ritenuta insussistenza della causa estintiva del reato per prescrizione.
Lamenta come il Giudice di appello non abbia risposto alla censura difensiva con la quale si evidenziava la necessità di applicare al reato la legge n. 251 del 2005, entrata in vigore l’8 dicembre 2005, perchØ tutti i collaboratori hanno ricondotto le condotte dell’imputato entro un arco temporale compreso tra il 2002 e il 2003 e, in ogni caso, la condotta contestata non supera il mese di novembre 2005, data indicata dallo stesso ricorrente come quella dell’ultima dazione di danaro in favore di COGNOME.
L’applicazione della legge previgente ha avuto riguardo alla pena massima di sei anni e all’avvenuto bilanciamento delle circostanze aggravanti con le riconosciute attenuanti generiche, determinerebbe il tempo necessario a prescrivere in quindici anni che, tenuto conto anche della sospensione della prescrizione per la durata di tre mesi, sarebbe spirato a febbraio del 2021.
La Corte di appello ha omesso di rispondere a tali rilievi difensivi, così rendendo inevitabile l’annullamento della sentenza.
2.4. Con il quarto motivo, si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di dosimetria e di giudizio di bilanciamento tra circostanze.
Si denuncia la mancata risposta da parte del Giudice di appello alle censure della difesa che aveva segnalato che, pur volendo prescindere dalle argomentazioni in tema di cessazione del contributo concorsuale alla data di novembre 2025, la condotta dell’imputato doveva ritenersi comunque cessata prima dell’entrata in vigore della l. 125 del 2008, sicchØ – muovendo dal minimo edittale applicato dal Giudice di prime cure – si sarebbe dovuti partire dalla pena prevista dall’articolo 416bis , primo comma, cod. pen., ossia quella di cinque anni, per poi operare la riduzione per effetto del giudizio di prevalenza delle riconosciute attenuanti generiche sulle contestate aggravanti.
La Corte di appello sarebbe altresì incorsa in errore di diritto sostanziale, laddove ha affermato che non e possibile operare la riduzione di pena pur ritenendo prevalenti le riconosciute circostanze attenuanti generiche per esplicito divieto di legge; affermazione in palese contrasto con l’art. 69, secondo e quarto comma, cod. pen. che tale giudizio consente anche quando si versi in ipotesi di circostanze aggravanti a effetto speciale.
Censura, infine, l’utilizzo di una mera clausola di stile per ribadire l’entità della pena così come parametrata dal giudice di primo grado.
2.5. Con il quinto motivo, si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di confisca.
Il ricorrente lamenta l’improprio riferimento svolto al settimo comma dell’articolo 416bis cod. pen.
Correttamente il Giudice di primo grado aveva escluso un rapporto di strumentalità dei beni sequestrati rispetto al reato di concorso esterno in associazione mafiosa; ciò che solo avrebbe consentito di disporre la confisca di cui si tratta.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Sono fondate e assorbenti le censure riguardanti la cessazione della permanenza del reato di concorso esterno ritenuto a carico del ricorrente e, conseguentemente, l’eccezione di prescrizione.
1.Non Ł superfluo rammentare che la fattispecie del concorso esterno in associazione di tipo mafioso si atteggia come reato permanente o, almeno, come reato ‘di regola’ ovvero ‘tendenzialmente’ permanente (Sez. 6, n. 33749 del 27/04/2023, Cosentino, Rv. 285150 –
01; Sez. 5, n. 35100 del 05/06/2013, COGNOME, Rv. 255769 – 01; Sez. 5, n. 15727 del 09/03/2012, COGNOME, Rv. 252329 – 01), nel senso che nulla vieta che – così come l’associato pieno jure possa, a un certo punto, decidere di non far piø parte del sodalizio criminale cui aveva aderito – del pari, il concorrente esterno cessi di essere a disposizione, sia pure ab extrinseco, della struttura malavitosa.
La questione, allora – così come per il distacco dell’associato “a pieno titolo” – si risolve in un mero problema di prova che Ł diversa per ciascuna delle due fattispecie: prova della fuoriuscita dell’associato o, al contrario, prova della sussistenza durevole del vincolo associativo con riguardo all’associato “a pieno titolo”; prova della cessazione della disponibilità del concorrente esterno a fornire il suo contributo per il mantenimento in vita/rafforzamento della associazione criminosa, o, al contrario, prova della permanenza di tale disponibilità, che potrà concretizzarsi in singoli, futuri interventi ausiliari.
La partecipazione ad associazione mafiosa e il concorso esterno costituiscono, infatti, fenomeni alternativi fra loro, in quanto la condotta di partecipazione associativa implica la conclusione di un pactum sceleris fra il singolo e l’organizzazione criminale, in forza del quale il primo rimane stabilmente a disposizione della seconda per il perseguimento dello scopo sociale, con la volontà di appartenere al gruppo, e l’organizzazione lo riconosce e include nella propria struttura, anche per facta concludentia e senza necessità di manifestazioni formali o rituali; il concorrente esterno Ł, invece, estraneo al vincolo associativo, pur fornendo un contributo causalmente orientato alla conservazione o al rafforzamento delle capacità operative dell’associazione, ovvero di un suo particolare settore di attività o articolazione territoriale, e diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima.
2.Tanto premesso , colgono nel segno le critiche mosse alla motivazione della sentenza della Corte di appello di Napoli in punto di difetto di prova della prosecuzione della condotta del ricorrente fino ad una data successiva all’entrata in vigore della l. n. 251 del 2005, cd. legge Cirielli, che ha inciso sui termini di prescrizione del reato.
Secondo il conforme accertamento delle sentenze di merito, invero, COGNOME era un imprenditore colluso con il RAGIONE_SOCIALE che, senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale, aveva con questo instaurato un rapporto di reciproci vantaggi, consistenti nell’imporsi sul territorio in posizione dominante e nel far ottenere all’organizzazione risorse, servizi o utilità.
Ciò Ł stato affermato sulla scorta delle dichiarazioni, reputate credibili e convergenti, di piø collaboratori di giustizia che ne hanno, tuttavia, descritto l’apporto al sodalizio, per quanto a loro conoscenza, fino all’anno 2004 e, il solo COGNOME, «fino al 2006», epoca in cui egli era stato arrestato e non aveva piø visto COGNOME. Tale ultima affermazione Ł del tutto coerente con quella svolta dallo stesso COGNOME che – sia pure nel ricostruire le vicende che lo vedevano in contatto con COGNOME non già come una collaborazione con il RAGIONE_SOCIALE , bensì come estorsioni dallo stesso patite – ha indicato di aver svolto l’ultimo pagamento nel novembre del 2005. E’ dunque a questa data che Ł stata raggiunta la prova della condotta di concorrente estreno dell’imputato.
Diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di appello, infatti, la vicenda dell’appalto dei lavori della discarica di Chiaiano non può in alcun modo ritenersi indicativa, oltre il ragionevole dubbio, della protrazione della condotta illecita di COGNOME fino all’anno 2008.
Dalle conversazioni captate e che si sono sintetizzate al § 1.1. della parte in fatto della presente sentenza, emerge esclusivamente un sicuro interessamento dell’imputato che, pur se non formale assegnatario della gara, parlava dei relativi lavori dando per scontato che se
ne sarebbe occupato, ma difetta qualsiasi elemento di collegamento con il RAGIONE_SOCIALE.
NØ detto collegamento può essere inferito: i) dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia COGNOME, che si Ł limitato ad affermare che la gara era stata aggiudicata dall’RAGIONE_SOCIALE dopo che le prime due classificate aveva rinunciato all’aggiudicazione; ii) da quelle del collaboratore di giustizia COGNOME, che ha ricordato come NOME COGNOME si fosse presentato sulla discarica in compagnia di NOME COGNOME, amministratore dell’aggiudicataria RAGIONE_SOCIALE, poichØ ciò Ł dimostrativo unicamente dei rapporti tra quest’ultimo e il RAGIONE_SOCIALE, ma nulla dice sul perdurare della condotta di concorrente sterno del ricorrente.
A ciò va aggiunto l’ulteriore dato – che milita nel senso di un cesura temporale tra il concorso esterno e la vicenda della discarica di Chiaiano – dell’arresto di NOME COGNOME, ossia di colui con il quale COGNOME aveva avuto rapporti nel periodo in cui contruibuiva con la sua attività al rafforzamento del sodalizio, nell’anno 2007 e, cioŁ, ben un anno prima dell’aggiudicazione della gara d’appalto di cui si tratta.
Conclusivamente, in assenza di evidenze che consentano di ritenere provata la condotta di concorrente esterno di COGNOME fino all’anno 2008, la stessa deve ritenersi arrestata al piø tardi al 1° novembre 2005. Conseguentemente,il tempo necessario a prescrivere il reato, secondo la disciplina applicabile ratione temporis, Ł di quindici anni, sicchØ il reato per cui Ł condanna si Ł prescritto – avuto riguardo alla sospensione della prescrizione per tre mesi – al piø tardi alla data del 1° febbraio 2021 e,dunque, prima della sentenza di primo grado, emessa l’8 luglio 2021, con ogni conseguenza in punto di disposta confisca.
3.Per le considerazioni che precedono la sentenza dev’essere annullata senza rinvio perchØ il reato Ł estinto per la prescrizione intervenuta prima della sentenza di primo grado.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere reato estinto per intervenuta prescrizione.
Così Ł deciso, 02/12/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME