Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 39800 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 39800 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a AFRAGOLA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/01/2023 del TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio
RITENUTO IN FATTO
L’ordinanza con la quale, il 09/05/2022, il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l’ordinanza applicativa di misura cautelare custodiale nei confronti di NOME COGNOME, per concorso esterno in RAGIONE_SOCIALE mafiosa, è stata annullata, con rinvio, dalla Prima Sezione della Corte di cassazione, con sentenza n. 49744 del 07/12/2022.
L’RAGIONE_SOCIALE di stampo mafioso cui ineriscono, secondo la contestazione, le condotte del COGNOME è rappresentata dal “RAGIONE_SOCIALE COGNOME“, suddiviso in distinte articolazioni territoriali e avente un territorio di competenza individuato nell località di Afragola, Casoria, Frattamaggiore, Cardito, Caivano, Arzano.
L’ordinanza annullata valorizzava dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia ed intercettazioni telefoniche: in estrema sintesi, come è stato scritto nella sentenza di annullamento, l’assunto rispetto al quale il G.i.p. e il Tribunale del riesame avevano ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza era nel senso che «il COGNOME, pur non stabilmente inserito nel RAGIONE_SOCIALE criminale, è stato a lungo ‘protetto’ dal RAGIONE_SOCIALE COGNOME ed avrebbe ricambiato la protezione ricevuta con il periodico versamento di somme di denaro. L’evento del concorso esterno viene in tal modo individuato nell’afflusso di ‘maggiore ricchezza’ nelle casse del RAGIONE_SOCIALE».
1.1. La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi di ricorso ed ha annullato l’ordinanza del Tribunale di riesame, dopo aver svolto alcune considerazioni in diritto circa l’interpretazione corretta del concorso esterno in RAGIONE_SOCIALE mafiosa, osservando che «il narrato dei collaboranti non converge verso la identificazione in maniera concreta della tipologia di apporto “verso l’RAGIONE_SOCIALE” posto in essere da parte del COGNOME, né su tale aspetto possono dirsi decisivi i contenuti delle captazioni»; sicché risultava incerto o no sufficientemente spiegato «l’inquadramento della relazione economica intervenuta tra il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e l’azienda gestita dal ricorrente» nei termini del concorso esterno.
1.2. Con ordinanza resa il 24/01/2023 il Tribunale del riesame di Napoli, a seguito di rinvio, ha confermato l’ordinanza custodiale.
Ha proposto ricorso per cassazione il COGNOME, articolando diversi motivi di ricorso, di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. co proc. pen.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen., violazione di legge penale e segnatamente degli artt. 110 e 416-bis cod. pen., vizio di motivazione.
Il Tribunale non si sarebbe attenuto al vincolo del rinvio e sarebbe incorso negli stessi errori da cui era affetta la precedente ordinanza.
In particolare, il Tribunale non avrebbe individuato le modalità dell’apporto del ricorrente verso l’organizzazione e non avrebbe identificato il “rafforzamento” del RAGIONE_SOCIALE che ne sarebbe derivato, in violazione dei principi di diritto affermati dalla sentenza rescindente.
Chiamato a determinare il contributo causale del COGNOME, il Tribunale avrebbe in realtà richiamato nuovamente il contenuto delle generiche dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, sicché ancora una volta non avrebbe chiarito se il COGNOME sia considerato un prestanome del COGNOME, o un riciclatore di denaro per suo conto, ovvero se COGNOME fosse un suo socio occulto nella RAGIONE_SOCIALE; se abbia agito per COGNOME o a favore dell’intero RAGIONE_SOCIALE; se abbia fornito al RAGIONE_SOCIALE contributi economici sotto forma di regalie in denaro o di materiali edili a titolo gratuito.
Il collaboratore COGNOME sarebbe stato valorizzato dal Tribunale laddove ha riferito di tre versamenti l’anno, da cinquemila euro l’uno: non si tratterebbe di contributi oggettivamente rilevanti per la conservazione ed il rafforzamento del RAGIONE_SOCIALE criminale, bensì delle somme per le quali invece il ricorrente si considera vittima di estorsione.
Quanto alla relazione economica con il COGNOME, il Tribunale avrebbe frettolosamente liquidato i rilievi difensivi e, rivendicando la propria autonomia nel giudizio di merito, non avrebbe assolto all’obbligo derivante dal rinvio.
Le contraddizioni tra i collaboratori sarebbero state spiegate apoditticamente con il riferimento al loro scarso grado di istruzione e al linguaggio adoperato, senza esaminare i profili critici, mentre sarebbe scorretta la considerazione del Tribunale secondo la quale la credibilità dei collaboratori dovrebbe derivare dalla circostanza che in altri procedimenti le loro dichiarazioni sono state ritenute attendibili; a contrario, nel presente procedimento sarebbe stato provato il rancore dello COGNOME nei confronti del COGNOME, sintomo di non attendibilità.
A titolo esemplificativo delle contraddizioni non spiegate, il ricorrente cita l dichiarazioni dello COGNOME che ha affermato essere COGNOME prestanome o socio di COGNOME dagli anni ’90, allorché fu collocato dal COGNOME stesso a capo di RAGIONE_SOCIALE; ciò sarebbe in radicale contrasto con le dichiarazioni di quel collaboratore (COGNOME) che ha invece parlato di contributi in denaro da parte di RAGIONE_SOCIALE al RAGIONE_SOCIALE di riferimento in cambio di protezione. I collaboratori sarebbero stati smentiti anche laddove hanno riferito della posizione di sostanziale monopolio della RAGIONE_SOCIALE nel contesto di riferimento.
L’affermazione del Tribunale che collega l’improvvisa ascesa economica della RAGIONE_SOCIALE al rapporto illecito tra COGNOME e COGNOME sarebbe in contrasto con quanto riferito dal collaboratore COGNOME circa il rapporto tra i due sin dai primi anni ’90
Il collaboratore COGNOME, prima di togliersi la vita, avrebbe ritrattato le propri dichiarazioni, mentre il collaboratore COGNOME sarebbe stato animato esclusivamente dalla prospettiva di riacquistare la libertà.
2.2. Con il secondo motivo si censura l’illogica valutazione delle intercettazioni. Anche su tale punto il Tribunale non si sarebbe confrontato con i rilievi critici provenienti dalla sentenza rescindente, ed avrebbe attribuit significato accusatorio a conversazioni neutre o addirittura in grado di smentire le dichiarazioni del collaborante COGNOMECOGNOME
2.3. Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione con riguardo alla dedotta convergenza di dichiarazioni rese da collaboratori in epoche assai diverse (COGNOME nel 2008, con successiva ritrattazione, COGNOME nel 2015, COGNOME nel 2020).
2.4. Con il quarto motivo si deduce vizio di motivazione con riferimento al passaggio argomentativo riguardante i rapporti tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, società ritenuta una “cartiera” attraverso le cui fatture COGNOME corrispondeva denaro a COGNOME, in contrasto con gli elementi di prova che dimostravano il rapporto reale tra le due società; motivazione che avrebbe illogicamente ritenuto che il RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE, cui la RAGIONE_SOCIALE era vicina, fosse a sua volta alleato del RAGIONE_SOCIALE COGNOME, traendone così conferma alle dichiarazioni accusatorie nei confronti del ricorrente.
2.5. Con il quinto motivo si deduce nullità dell’ordinanza per violazione dell’art. 292, comma 2-ter cod. proc. pen., non avendo il Tribunale dato risposta ai rilievi difensivi sul tema dell’individuazione dei beneficiari del contributo del COGNOME favore di un singolo piuttosto che del RAGIONE_SOCIALE, e sul tema della genericità delle propalazioni dei collaboratori di giustizia, come pure sull’assenza di contatti telefonici tra COGNOME e COGNOME, dato incompatibile con l’ipotesi accusatoria, e sulle azioni intraprese dal COGNOME per il recupero dei propri crediti ed in generale sull natura delle sue pretese economiche, che lo vedrebbero vittima anziché correo.
2.6. Con il sesto motivo si deduce violazione dell’art. 292, comma 2 lett. c) cod. proc. pen., per mancata indicazione della data di commissione del reato: il tempus commissi delicti delle condotte ascritte al ricorrente non sarebbe specificato.
2.7. Con il settimo motivo si deduce violazione dell’art. 274 cod. proc. pen. non avendo il Tribunale valutato correttamente le esigenze cautelar’, che sarebbero non più attuali, sia sotto il profilo del pericolo di reiterazione ch dell’inquinamento probatorio: sotto questo ultimo profilo, il Tribunale non avrebbe considerato l’atteggiamento positivo del ricorrente che si sarebbe presentato spontaneamente dal pubblico ministero per fornire i chiarimenti necessari.
Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio, per una nuova valutazione delle esigenze cautelari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
I primi quattro motivi, che censurano l’ordinanza laddove ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza rispetto all’ipotizzato concorso esterno in RAGIONE_SOCIALE mafiosa, possono essere trattati congiuntamente e sono tutti infondati.
La sentenza rescindente ha ricordato che la condotta del concorrente esterno deve porsi come frammento di una concreta utilità per la realizzazione di una delle molteplici attività espressive del programma criminoso; e che la verifica dell’efficacia causale della condotta rispetto a tale finalità deve essere effettuata ex post e deve condurre ad affermare che la condivisione, da parte del concorrente, delle finalità perseguite dal gruppo abbia comportato un concreto ausilio in una o più vicende specifiche.
Il Tribunale del riesame si è attenuto ai principi enunciati ed ha colmato le lacune motivazionali da cui era affetta la precedente ordinanza, con argomenti rispetto ai quali i motivi di ricorso si palesano generici e versati in fatto: quest’ultimo punto di vista, va ricordato che il ricorso per cassazione che deduca l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o l’assenza delle esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (v., per tutte, Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628).
Anzitutto il Tribunale del riesame ha colmato la lacuna motivazionale stigmatizzata dalla Corte di cassazione con riferimento alla sovrapponibilità delle dichiarazioni dei collaboratori. La Corte aveva evidenziato come le dichiarazioni fossero tra loro distanti nel tempo, ed il Tribunale, in modo logicamente non incongruo, ha spiegato come la “non sovrapponibilità” delle dichiarazioni derivi proprio dalla circostanza che ciascun collaboratore ha riferito ciò che aveva appreso, in tempi diversi e in momenti differenti di quella che è stata definita la “escalation” criminale del COGNOME, sicché attraverso dichiarazioni che si riferiscono a momenti diversi della sua storia e del suo rapporto con il RAGIONE_SOCIALE COGNOME è possibile apprezzarne lo sviluppo ed il passaggio da semplice geometra ad imprenditore di
riferimento del RAGIONE_SOCIALE e infine socio di fatto del COGNOME (cfr. in particolare pag. 1 dell’ordinanza impugnata).
Nel far ciò, il Tribunale ha condivisibilmente preso atto della circostanza che nelle dichiarazioni dei collaboratori possono ravvisarsi delle discrasie, imputabili proprio alla circostanza che si tratta di dichiarazioni rese in tempi diversi, ciascuna da un diverso angolo visuale: il Tribunale, però, ha evidenziato come sul nucleo essenziale del thema probandum, cioè la vicinanza del COGNOME al RAGIONE_SOCIALE COGNOME e il suo contributo all’RAGIONE_SOCIALE, le dichiarazioni siano convergenti, e ne ha dato giustificazione non illogica. Da questo punto di vista, occorre osservare che il terzo motivo di ricorso reitera del tutto genericamente la doglianza relativa alla non sovrapponibilità delle dichiarazioni.
Non corrisponde al vero che, come sostenuto dal ricorrente, il Tribunale abbia sbrigativamente svalutato le contraddizioni tra i collaboratori attribuendole solo alla povertà del loro linguaggio: piuttosto, il Tribunale ha valorizzato la diacronicità delle dichiarazioni, come si è visto.
Così come non corrisponde al vero che il giudice abbia omesso di spiegare quale fosse il ruolo “economico” del COGNOME (come riciclatore, produttore di false fatture etc.): piuttosto, come si evince ancora una volta con chiarezza a pagina 11 dell’ordinanza, il contributo del COGNOME al RAGIONE_SOCIALE è stato dal Tribunal rinvenuto talora nell’aiuto fornito come riciclatore di assegni, altre volte nell disponibilità ad effettuare sovrafatturazioni, altre volte riconoscendo denaro al COGNOME a favore delle famiglie dei detenuti, altre volte investendo denaro sotto le direttive dei vertici del RAGIONE_SOCIALE.
Il primo motivo di ricorso evidenzia alcune presunte contraddizioni tra le dichiarazioni dei collaboratori, anzitutto pretendendo dalla Corte di cassazione un’inammissibile rivalutazione “in fatto” degli indizi raccolti e, comunque, senza confrontarsi con gli argomenti spesi dal Tribunale del riesame, che non si è sottratto ad un preciso esame dell’attendibilità di ciascuno dei collaboratori (pagine 12 e seguenti dell’ordinanza).
Così, per esempio, quando il ricorso censura la decisione del Tribunale di far derivare il giudizio di attendibilità dello COGNOME dal fatto che in altri procedimen il collaboratore sia stato giudicato attendibile, o quando lamenta la mancata considerazione del “rancore” che affliggerebbe le sue dichiarazioni, non si confronta con il fondamentale e di per sé sufficiente argomento speso dal Tribunale allorché ha ricavato il giudizio di attendibilità del collaboratore dalla circostanza d essersi autoaccusato di omicidi per i quali non era neppure indagato (pagina 12); né si confronta con le considerazioni svolte sul punto dal Tribunale laddove ha valorizzato la circostanza che le dichiarazioni siano state rese nel contraddittorio
delle parti o ha evidenziato le minacce cui sono stati sottoposti congiunti del dichiarante (pag. 14).
Profili di genericità estrinseca affliggono l’intero primo motivo di ricorso, come è evidente verificando le risposte fornite dal Tribunale ai rilievi difensivi: per og collaboratore, il Tribunale ha dapprima riepilogato le dichiarazioni ritenute rilevanti e poi dedicato un apposito paragrafo ad argomentare sulle censure difensive, censure che tuttavia il ricorso sostanzialmente ripropone senza confronto con la risposta fornita dal Tribunale. E’ il caso, ancora a titolo di esempio, della presunta contraddizione tra il riscontro dell’ascesa economica del COGNOME e la circostanza, riferita dal collaboratore COGNOME, circa l’inizio dell’attività del COGNOME a inizi ’90: il Tribunale ha chiarito alle pagine 22-23 dell’ordinanza impugnata che gli accertamenti patrimoniali da parte del Gico sono stati operati a partire da una certa data e che ciò non è in contrasto con le dichiarazioni dello COGNOME, semplicemente perché gli accertamenti patrimoniali non coprono il periodo antecedente al 2009.
Nemmeno il ricorrente si confronta, limitandosi a reiterare generiche doglianze, con le risposte già fornite dal Tribunale ai rilievi sull’attendibilità COGNOME (pagina 30 dell’ordinanza) o alla censura – ancora una volta riproposta nel ricorso – relativa alle tre elargizioni annue di cui ha parlato il COGNOME: questione che è stata chiarita in modo non manifestamente illogico dal Tribunale allorché ha osservato (pagine 28-29 dell’ordinanza) che persino i vertici del RAGIONE_SOCIALE, e non certo solo le vittime delle estorsioni, contribuivano talora alle impellenti necessità d cassa, soprattutto per mantenere le famiglie dei detenuti.
Nemmeno il secondo motivo, inerente le intercettazioni, coglie nel segno, ed è anzi proprio attraverso l’esame più completo delle intercettazioni (pagg. 34 e ss. dell’ordinanza impugnata) che il Tribunale, riscontrando le dichiarazioni dei collaboratori, ha fornito le coordinate per rispondere ai rilievi della sentenza rescindente in ordine alla sussistenza, a livello di gravità indiziaria, del contribut causale dell’azione del COGNOME all’attività del RAGIONE_SOCIALE.
Così, con riferimento alle telefonate da cui si evince che l’interesse economico del COGNOME ad entrare in affari nella gestione dei migranti era stato manifestato in nome e per conto del COGNOME (v. telefonate tra COGNOME e COGNOME riepilogate a pagina 35); ovvero con riferimento alle conversazioni dalle quali si evince che la società del RAGIONE_SOCIALE era a disposizione per sovrafatturazioni tali da consentire di reperire denaro da girare al COGNOME (pagg. 36-37).
Gli argomenti spesi nel quarto motivo sono palesemente irrilevanti, in quanto non sono stati posti a fondamento dell’ordinanza impugnata: il Tribunale, infatti, ha espressamente chiarito che «indipendentemente dalla gestione dei rapporti tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE. ciò che rileva e che conforta ulteriormente
l’ipotesi accusatoria sono le stesse spontanee dichiarazioni rese dall’imputato tese a dimostrare l’assoluta assenza di investimenti sospetti della società RAGIONE_SOCIALE ampiamente sconfessate dalle indagini del Gico» (pagg. 33-34).
2. Il quinto motivo è manifestamente infondato.
La norma che il ricorrente invoca (art. 292, comma 2-ter, cod. proc. pen.) stabilisce che «l’ordinanza è nulla se non contiene la valutazione degli elementi a carico e a favore dell’imputato, di cui all’art. 358, nonché all’articolo 327 bis».
La disposizione parla di «elementi», a carico e a favore dell’imputato (e, ovviamente, della persona sottoposta ad indagini, ai sensi dell’art. 61 cod. proc. pen.); il precedente comma 2, nelle lettere c) e c bis), usa la medesima espressione «elementi», dei quali l’ordinanza applicativa della misura deve contenere l’autonoma valutazione, ancora una volta a pena di nullità.
Si parla di «elementi», dunque, e non di meri argomenti o considerazioni, e l’interpretazione del termine deve essere orientata alla massima prudenza, tenuto anche conto della gravità delle conseguenze che l’omissione dell’adempimento prescritto comporta, vale a dire la nullità dell’ordinanza.
Va dunque ribadito il principio secondo il quale la norma appena citata «non impone al giudice del riesame l’indicazione di qualsiasi elemento ritenuto favorevole dal difensore, né la confutazione di qualsivoglia argomento difensivo di cui appaia manifesta l’irrilevanza o la pertinenza, restando circoscritto l’obbligo motivazionale alla disamina di specifiche allegazioni difensive oggettivamente contrastanti con gli elementi accusatori, essendo gli ulteriori elementi assorbiti nella valutazione complessiva del giudice che, rilevati i gravi indizi, applica la misura cautelare» (Sez. 1, n. 8236 del 16/11/2018, dep. 2019, Brandimarte, Rv. 275053, ex multis).
Ciò premesso, occorre anzitutto considerare che il Tribunale del riesame ha diligentemente riepilogato tutti gli elementi introdotti dalla difesa (pagine 7dell’ordinanza impugnata), facendo anche espresso riferimento alla difficoltà di decifrazione delle doglianze, tenuto conto del numero delle memorie depositate, dei documenti allegati, delle ripetizioni dei medesimi argomenti in diversi contesti.
Si tratta, del resto, di un metodo seguito anche nel ricorso, laddove le medesime doglianze sono sostanzialmente ripetute più volte.
Ed infatti, anche nel quinto motivo, qui esamiNOME partitamente dagli altri solo perché introduttivo di una censura che dovrebbe comportare nullità, si propongono per l’ennesima volta i medesimi rilievi critici.
In particolare, come già si è visto nel rispondere ai motivi precedenti, il Tribunale del riesame ha in realtà risposto alle critiche in ordine alla genericità delle dichiarazioni dei collaboratori (dedicando un apposito paragrafo
dell’ordinanza a ciascun collaboratore ed alla risposta ai rilievi difensivi circa il su narrato) ed ha chiarito in più passaggi come tutte le operazioni economiche del COGNOME non erano dirette al singolo associato ma al RAGIONE_SOCIALE (cfr. pagine 11, 27, 29, 37 dell’ordinanza impugnata).
Se il Tribunale non ha espressamente menzioNOME, per confutarlo, l’argomento relativo alla mancanza di conversazioni dirette tra COGNOME e COGNOME, è evidentemente perché lo ha considerato irrilevante: valutazione che questa Corte condivide, alla luce delle argomentazioni non manifestamente illogiche esposte dall’ordinanza impugnata in ordine alla gravità indiziaria relativamente ad una messa a disposizione del COGNOME a favore del COGNOME (sicché l’assenza o presenza di contatti telefonici diretti non è, per definizione, argomento decisivo): cfr. pagine 34-43 dell’ordinanza impugnata.
Gli ultimi due motivi possono essere trattati congiuntamente e sono infondati.
Il ricorrente richiama l’art. 292, comma 1 lett. c) cod. proc. pen., nella parte in cui richiama il «tempo trascorso dalla commissione del reato» quale elemento che il giudice della cautela deve considerare ai fini del giudizio sulla giustificazione in concreto della misura adottata.
Il tempus commissi delicti, con riferimento alle contestazioni ascritte al COGNOME e delle quali il Tribunale del riesame ha ravvisato gravi indizi di colpevolezza, è chiaramente indicato nel corpo dell’ordinanza impugnata, in rapporto al contributo materiale che è stato ipotizzato nel capo di imputazione provvisorio e che vede il COGNOME accusato di concorso esterno nella sua veste di imprenditore, titolare della RAGIONE_SOCIALE.
Ebbene, l’ordinanza ha datato la sua “messa a disposizione” dell’RAGIONE_SOCIALE sin dall’inizio dell’attività di RAGIONE_SOCIALE, sulla base in particolare delle più risal delle dichiarazioni dei collaboratori, ed ha ravvisato l’attualità del suo contributo alla data in cui si sono arrestati gli accertamenti patrimoniali della Guardia di Finanza, cioè nel 2019.
Inoltre, con specifico riferimento all’attualità delle esigenze cautelari, nell ultime due pagine dell’ordinanza impugnata il Tribunale ha evidenziato come il RAGIONE_SOCIALE sia tuttora operativo e come il ricorrente, definito «da tempo remoto in affari con il RAGIONE_SOCIALE» (pag. 43 dell’ordinanza), sia legato da vincoli di natura amicale e di frequentazione oltre che da interessi di natura economica.
Lo stesso Tribunale ha considerato come non vi sia prova del «definitivo allontanamento del predetto dall’RAGIONE_SOCIALE» (pag. 44), sicché non vi è la possibilità di vincere la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc.
pen. e dunque non è possibile né revocare né affievolire la misura custodiale, già commutata da carceraria a domiciliare per ragioni di salute.
Il giudizio del Tribunale, ancora una volta, è scevro da vizi logici, mentre le doglianze della difesa sono da un lato meramente reiterative e dall’altro non suffragate da elementi concretamente idonei a dimostrare l’allontanamento definitivo del ricorrente dal RAGIONE_SOCIALE (posto che la difesa deduce solo una generica disponibilità a farsi ascoltare dal pubblico ministero).
Va dunque ricordato e ribadito come l’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. stabilisca una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari (con l’ulteriore corollario, previsto dalla medesima disposizione con riferimento al reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., della presunzione di adeguatezza della misura custodiale). Nondimeno, qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra l’emissione della misura e i fatti contestati in via provvisoria all’indagato, il giudi ha l’obbligo di motivare puntualmente in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull’esistenza e sull’attualità delle esigenze cautelari, anche nel caso in cui, trattandosi di reati associativi, non risulti la dissociazione dell’indagato da RAGIONE_SOCIALE criminale (cfr. Sez. 6, n. 19863 del 04/05/2021, COGNOME, Rv. 281273, ex multis).
Nel caso concreto, nessun rilievo può essere mosso all’ordinanza impugnata, che ha motivato in maniera non palesemente illogica sia rispetto alla mancata dimostrazione della dissociazione del ricorrente rispetto al RAGIONE_SOCIALE, sia rispetto all’attuale operatività del RAGIONE_SOCIALE di riferimento ed ai rapporti tra questo e il ricorrent che è ritenuto – a livello di gravità indiziaria – concorrente esterno da decenni e fino ad epoca piuttosto recente.
Nemmeno sono stati introdotti elementi specifici, in grado di confutare i ricordati argomenti del Tribunale e di dimostrare la sufficienza, nel caso concreto, di misure meno gravose (cfr. Corte cost., sent. n. 48 del 2015).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 13/07/2023