Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 41803 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 41803 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Paternò il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 11/05/2024 del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ri
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catania ha confermat l’ordinanza cautelare emessa in data 2 aprile 2024 dal Giudice per le inda preliminari dello stesso Tribunale con la quale è stata applicata la misura custodia cautelare in carcere a NOME COGNOME in relazione alla ritenuta gr indiziaria in ordine al reato sub capo 29 di cui agli artt. 110, 416-bis cod. concorso esterno al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, articolazione della famiglia RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione gli AVV_NOTAIO e NOME COGNOMEAVV_NOTAIO, difensori di NOME COGNOME che co atto di ricorso deducono i seguenti motivi:
2.1. Con il primo motivo inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 11 416-bis cod. pen. e vizio della motivazione in relazione alla ritenuta gr indiziaria. La ordinanza ritiene erroneamente che la difesa abbia ridotto in irragionevole il significato delle conversazioni intercettate e che i con dichiarativi siano tutti convergenti in ordine al nucleo essenziale del thema probandum: inoltre, il provvedimento impugnato non offre alcun elemento di fatto circa l’esistenza di “momenti di particolare difficoltà” del RAGIONE_SOCIALE COGNOME nei q COGNOME avrebbe fornito il suo contributo e, peraltro, la consistenza economic organizzativa del RAGIONE_SOCIALE esclude in radice la portata determina dell’eventuale apporto esterno del COGNOME.
2.2. Con il secondo motivo illogicità della motivazione in ordine alla val probatoria delle eseguite intercettazioni ambientali. In primo luogo, il Tribuna omesso di considerare l’assenza di captazioni intercorrenti tra il COGNOME componenti noti del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dato che contrasta con l’asserita sussistenz un proficuo e intenso rapporto d’affari tra il COGNOME e il RAGIONE_SOCIALE. In secondo l Tribunale ha omesso di considerare i numerosi elementi favorevoli indicati ricorso (v. pg. 4).
2.3. Con il terzo motivo inosservanza dell’art. 292, comma 2-ter, cod. proc. pen. e vizio della motivazione. E’ immotivata l’affermazione del Tribunale secon la quale i temi trattati nella memoria difensiva sarebbero inconferent particolare, incongrua è la ritenuta infondatezza delle doglianze difen riguardanti i rapporti tra COGNOME e COGNOME e tra COGNOME e COGNOME, entr frequentati per ragioni di lavoro, definiti rapporti “anomali” senza spiegare termini l’asserita anomalia potesse avere rilevanza e porsi a base contestazione mossa al COGNOME.
2.4. Con il quarto motivo inosservanza dell’art. 274 cod. proc. pen relazione alla incongrua motivazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari. In rapporto alla necessaria identificazione delle modalità dell’apporto del Di verso l’organizzazione RAGIONE_SOCIALEsa e del correlato evento di rafforzamento del sodal la decisione è obiettivamente carente non essendo indicato quale apporto del COGNOME abbia rafforzato l’organizzazione RAGIONE_SOCIALEsa; non evocandosi un fenomeno economico di società tra il COGNOME ed il COGNOME, o di altri della com associativa; non è chiarito l’apporto del COGNOME in termini di ausilio con partecipazione alle aste; non è individuato il vantaggio conseguito dal COGNOME nell’ambito del ritenuto rapporto sinallagmatico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il primo, secondo e terzo motivo sulla gravità indiziaria possono es congiuntamente esaminati.
2.1. La ordinanza impugnata ha riconosciuto la sussistenza della gravi indiziaria in ordine al concorso esterno del ricorrente alla compagine mafi mostrando di condividere la ricostruzione operata dal primo giudice.
L’ordinanza ha richiamato, innanzitutto, gli accertamenti sulla esistenz operatività del RAGIONE_SOCIALE, articolazione della famig COGNOMECOGNOME al quale erano individuati appartenenti – tra gli altri – NOME COGNOME, che aveva tra gli obiettivi criminosi quello di tur sistematicamente le vendite giudiziarie di immobili siti in Paternò e zone limit In particolare, quanto a queste ultime emergeva come la loro gestione illeci svolgesse di comune accordo tra le famiglie del RAGIONE_SOCIALE COGNOME–COGNOME (articolazione locale della famiglia COGNOME), tanto che NOME COGNOME rivendicava apertamente di intervenire per conto di entrambe famiglie.
Quanto alla posizione soggettiva del ricorrente, riteneva rilevanti le seg emergenze:
il magazzino della azienda del ricorrente, sito in INDIRIZZO, la sede d’incontri associativi, convenendovi personaggi del calibro di NOME COGNOME e NOME COGNOME e prestandosi il ricorrente a organizza incontri tra esponenti del RAGIONE_SOCIALE COGNOME e il reggente del RAGIONE_SOCIALE COGNOME, NOME COGNOME, risultando la sua presenza durante i colloqui e sue interlocuzioni.
il ricorrente era intercettato in compagnia dei coindagati;
– il ricorrente coadiuvava COGNOME COGNOME “affari” immobiliari che costui ges per conto dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEsi paternesi, COGNOME e COGNOME, mostrando consapevole dell’appartenenza RAGIONE_SOCIALEsa del COGNOME, ricevendo anche un personal tornaconto attraverso la sua partecipazione alle aste.
Da tali emergenze il Tribunale ha desunto che il ricorrente «sia s stabilmente a disposizione della consorteria, fornendo un contributo consapevo e volontario, causalmente rilevante per il suo rafforzamento e l’attuazione scopi sociali» (v. pg. 14) e «gli stessi dialoghi registrati hanno atte conoscenza delle vicende e delle dinamiche della consorteria che l’imprendito vantava, la fiducia e il credito di cui godeva nel gruppo», tanto che «il ra che avvinceva l’imprenditore alla mafia era di tipo sinallagmatico, conn da reciproci oneri e vantaggi si fa riferimento alle aste immo il COGNOME partecipava anche a proprio vantaggio».
Quanto alla infondatezza delle deduzioni difensive – su cui si incentra il motivo – la ordinanza rigetta quella sulla erronea identificazione del ricorr che il ricorso non attacca – e l’argomento secondo il quale NOME COGNOME era semplice imprenditore operante nel settore delle aste immobiliari, pure attaccato dal ricorso. Quanto al COGNOME, gli accertamenti non hanno individu alcuna agenzia riconducibile allo stesso e sono considerate le conversazioni cap in cui egli si riprometteva di emettere fatture per le somme di denaro provento reati di cui agli artt. 353-416-bis cod. pen. in modo da creare uno scherm apparente liceità. Quanto ai rapporti tra il ricorrente e COGNOME, anche amme la liceità di rapporti lavorativi, ciò non esclude che il ricorrente fosse cons del suo essere esponente di uno dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEsi cittadini, avendo – tra l’al COGNOME scontato 25 anni di carcere per omicidio. Infine, quanto alla dedo erroneità dell’identificazione del ricorrente nel soggetto menzionato da COGNOME quale promissario dei voti in favore del genero, NOME COGNOME Tribunale – riconoscendo la dubbia identificazione – esclude tale elemento da gravità indiziaria.
2.2. Ritiene questa Corte che la richiamata valutazione indiziaria si sott censure scrutinabili in questa sede, sostanziando quelle mosse dal ricorso connotazione generica e volta alla rivalutazione del compendio indiziario.
In particolare, incensurabile è la valutazione del compendio indiziar incentrato sulle conversazioni intercettate non illogicamente valutate designano, attraverso la conoscenza da parte del ricorrente delle dinamiche e contesto RAGIONE_SOCIALEso nel quale operava, la consapevolezza del suo contributo RAGIONE_SOCIALE in uno al vantaggio conseguito attraverso la sua partecipazione alle immobiliari, secondo l’autorevole orientamento secondo il quale in tema associazione di tipo RAGIONE_SOCIALEso, assume il ruolo di “concorrente esterno” il sogg
che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell’associazione e delraffectio societatis”, fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo esplichi un’effettiva rilevanza causale e qui configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento del capacità operative dell’associazione (o, per quelle operanti su larga scala “RAGIONE_SOCIALE“, di un suo particolare settore e ramo di attività o articol territoriale) e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del pro criminoso della medesima(Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231671).
Manifestamente infondata è poi la censura sulla difettosa interlocuzione le doglianze difensive, invece, completamente affrontate dalla ordinanza secon un ineccepibile argomentazione in fatto e senza incorrere in vizi giuridici.
3.Quanto al quarto motivo sulle esigenze cautelari, la censura è generica
Il ricorso, oltre a ripercorrere temi indiziari già sopra esaminati, confronta con la doppia vigente presunzione cautelare e l’assenza di elem contrari, tenuto anche conto della ribadita stabilità e della consi continuatività nel tempo dei qualificati rapporti intrattenuti dal ricorren RAGIONE_SOCIALE COGNOMECOGNOME
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima e determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Devono essere disposti agli adempimenti di Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, dísp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma Iter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 24/09/2024.