Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2246 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2246 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2026
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a BRINDISI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a BRINDISI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a MILANO il DATA_NASCITA
NOME NOME a BRINDISI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a SAN PIETRO VERNOTICO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/04/2025 della CORTE APPELLO di LECCE visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi; NOME COGNOME, che ha udito il difensore di COGNOME NOME, Avv. insistito nell’accoglimento del ricorso .
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Lecce, con sentenza del 16 aprile 2025, in accoglimento delle proposte di concordato ex art. 599bis cod. proc. pen., rideterminava la pena
inflitta a NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, e confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto NOME COGNOME e NOME COGNOME responsabili dei reati loro rispettivamente ascritti; avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di NOME COGNOME, eccependo:
1.1 violazione di legge e contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 125-129-546 lett. e) cod. proc. pen. e 62bis , 63 e 81 cod. pen.: erano censurabili l’eccessivo aumento in continuazione ex art. 81 cod. pen. e la mancata concessione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata aggravante, senza alcuna motivazione specifica sul punto, nonostante l’espresso motivo di appello formulato.
2 Propone ricorso per cassazione il difensore di NOME COGNOME, eccependo:
2.1 vizio di motivazione per l’ erronea applicazione dell’art. 81 cod. pen. e omessa indicazione in merito ai criteri utilizzati nella quantificazione degli aumenti di pena applicati per i reati ritenuti in continuazione interna, essendosi la Corte di appello limitata a recepire il contenuto dell’accordo tra le parti senza alcun vaglio critico o motivazione autonoma; si trattava di un tipico caso di applicazione di pena illegale che, non essendo il motivo di appello sul trattamento sanzioNOMErio ricompreso tra i motivi rinunciati ex art. 599bis cod. proc. pen., era passibile di essere denunciato con il ricorso per cassazione.
Propone ricorso per cassazione NOME COGNOME, eccependo:
3.1 violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 110 e 416 -bis cod. pen.: premesso che COGNOME era stata ritenuta responsabile di concorso esterno in associazione mafiosa, per avere ricevuto dal marito NOME COGNOME i ‘pizzini’ scritti da NOME COGNOME, promotore dell’associazione mafiosa di cui al capo 1) di imputazione, la verifica della condotta della ricorrente era generica, ed era priva di motivazione la rilevanza penale della condotta e contraddittoria ed in parte mancante la motivazione della ritenuta colpevolezza per un reato anomalo quale era quello contestato; già il capo di imputazione era indetermiNOME, e non si era tenuto conto che la condotta della COGNOME era episodica, visto che solo in due occasioni si era ricavato da intercettazioni che avrebbe consegNOME dei pizzini; inoltre, non era dato conoscere il contenuto degli stessi, per cui mancava qualsiasi motivazione in grado di far comprendere le ragioni logico-giuridiche che avevano consentito ai giudici di merito di ritenere che il ‘contributo’ della ‘postina’ fosse consapevole e diretto a dare un apporto alla associazione mafiosa, non essendovi la prova che la COGNOME conoscesse il contenuto dei pizzini; né si comprendeva da quale dato probatorio era stata tratta la convinzione che la ricorrente conoscesse il ruolo rivestito dal compagno o di COGNOME nella associazione o fosse
consapevole dei ruoli e del contributo che offriva consegnando i pizzini alla compagna di NOME.
Si osserva inoltre che COGNOME aveva un’utenza telefonica con cui interloquiva con la compagna, con i sodali all’esterno e con le vittime delle estorsioni, spediva lettere e consegnava pizzini alla compagna NOME COGNOME, per cui si sarebbe dovuta fornire una adeguata motivazione con prove concrete e dettagliate della colpevolezza della ricorrente;
3.2 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto con la possibile riconducibilità della condotta nella fattispecie di cui all’art. 378 cod. pen.
Propone ricorso il difensore di NOME COGNOME, eccependo:
4.1 violazione di legge e contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 125-546 lett. e) cod. proc. pen. e 62bis , 63 comma 4 e 99 cod. pen.: appariva ingiustificata la mancata concessione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle aggravanti; censurabili erano la mancata esclusione della recidiva e la mancata concessione delle attenuanti generiche, senza alcuna motivazione specifica, nonostante l’espresso motivo di appello formulato dalla difesa.
Propone ricorso il difensore di NOME COGNOME, eccependo:
5.1 erronea valutazione delle prove a carico: la Corte di appello aveva ritenuto che quanto rinvenuto nella cella occupata da COGNOME e da COGNOME fosse materiale sufficiente a provare senza dubbio alcuno la complicità di COGNOME in attività di comunicazione con l’esterno e che questa attività fosse prova dell’appartenenza alla associazione mafiosa contestata; non era stato considerato che non si poteva ritenere che quanto rinvenuto nella cella fosse di COGNOME, né potevano essere ritenute prove a suo carico i contenuti delle intercettazioni tra COGNOME e la COGNOME, in quanto il contenuto dei colloqui non era stato mai provato essere conosciuto da NOME e dalla COGNOME; non si comprendeva poi quanto fosse necessario ed utile a COGNOME l’attività di NOME e della Ba ccarino, visto che i pizzini erano diretti alla COGNOME, che peraltro aveva colloqui con il marito nei giorni in cui la COGNOME li aveva con NOME; nessuna prova vi era di adesione di NOME al sodalizio criminoso, né che NOME fosse a conoscenza del contenuto dei pizzini; si contestava, infine, quanto affermato dalla Corte di appello circa l’inammissibilità dei motivi aggiunti, visto che è sufficiente l’ind icazione della sentenza, affinché il giudice possa valutare ed ottenere copia delle sentenze di cui si chiede la continuazione, senza obbligo dell’appellante di depositare copia delle stesse.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME è inammissibile.
1.1 Si deve infatti ribadire che ‘ in tema di impugnazioni, la rinuncia a tutti i motivi di appello, diversi da quelli riguardanti la misura della pena, ricomprende anche la richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, costituente un punto autonomo della decisione e le cui ripercussioni non integrano una connessione in senso tecnico, ma un effetto riflesso ‘ (Sez. 3, n. 19866 del 04/02/2025, Rv. 288093; vedi anche Sez. 7, ord. n. 34952 del 21/10/2025, Rv. 288786): come si legge nella motivazione della citata sentenza, ‘ è assolutamente pacifico che la rinuncia a tutti i motivi di appello, diversi dalla misura della pena, non può che ritenersi comprensiva della rinuncia anche all’applicazione dell’art. 62-bis cod. pen., che costituisce un punto autonomo della decisione (Sez. 1, n. 5182 del 15/01/2013, Rv. 254485): infatti, il trattamento sanzioNOMErio e le circostanze attenuanti generiche sono tra loro autonomi, in quanto disciplinati da normativa distinta, tenuto altresì conto del fatto che le ripercussioni cui danno luogo non costituiscono una connessione in senso tecnico, ma un effetto riflesso ‘
Analogamente, per quanto riguarda la lamentat a violazione dell’art. 81 cod. pen., ‘i n tema di “patteggiamento in appello” ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata (nella specie, quanto agli aumenti di pena a titolo di continuazione), atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l’ipotesi di illegalità della pena concordata ‘ (Sez.5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 18/02/2019 Rv. 275234); come efficacemente argomentato nella sentenza citata, è orientamento consolidato di questa Corte (vedi S.U. n. 5838 del 28.11.2013. Citarello, Rv. 257824) che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., la censura relativa alla determinazione della pena (comprensiva degli aumenti di pena concordati a titolo di continuazione) non può essere dedotta in sede di legittimità al di fuori dell’ipotesi di determinazione contra legem. Orbene, se non sono ammesse censure attinenti al quantum della pena nel procedimento ex art. 444 c.p.p nell’ambito del quale l’insussistenza di cause non punibilità ex art. 129 c.p.p. è il frutto di un accertamento necessariamente sommario, a maggior ragione, l’imputato non può porre in discussione la misura della pena liberamente concordata con la pubblica accusa (comunque inferiore a quella inflitta dal giudice di primo grado) e ritenuta congrua dal giudice d’appello nel procedimento definito ai sensi dell’art. 599bis c.p.p., nel quale l’accordo delle parti sulla pena avviene all’esito di un pieno accertamento della responsabilità dell’imputato effettuato dal giudice di primo grado. D’altra
parte, anche quando era in vigore l’istituto del c.d. patteggiamento della pena in appello ai sensi dell’art. 599, comma 4, cod. proc. pen., abrogato con decreto legge n. 92/2008, convertito nella L. 125/2008, il Supremo Collegio di questa Corte aveva già statuito che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti nell’esercizio del potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato – salva l’ipotesi di illegalità della pena concordata – da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione (Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Rv. 226715).
Per le argomentazioni sopra riportate, sono inammissibili anche i ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME, con la precisazione, per quest’ultimo, che ‘i n tema di concordato in appello, ai sensi dell’art. 599bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale, pur essendo stata formalmente dedotta l’illegalità della pena, in realtà si contesta l’errato riconoscimento della recidiva reiterata infraquinquennale ritenendone insussistenti i presupposti ‘ (Sez. 1, ord. n. 30403 del 09/09/2020, dep. 02/11/2020, Rv. 279788).
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME è fondato.
3.1 La Corte di appello ha correttamente richiamato la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale ‘i ntegra il reato di concorso esterno in associazione mafiosa la condotta dell'”extraneus” che si faccia latore di messaggi dal carcere nell’interesse del sodalizio, nel caso in cui detta attività sia reiterata e non episodica, nonché riferita a messaggi aventi contenuto idoneo a porsi quale elemento condizionante, consapevole e volontario, rispetto alla conservazione o al rafforzamento delle capacità operative dell’associazione mafiosa, a nulla rilevando che l’intermediario conosca o meno tale contenuto, purché sia consapevole dell’aiuto illecito apportato con la finalità di permettere la circolazione delle informazioni e delle direttive provenienti dal carcere ‘ (Sez. 5, n. 21879 del 14/02/2024, Rv. 286504); si deve però rilevare che gli episodi in cui la COGNOME avrebbe consegNOME ‘pizzini’ per conto di COGNOME accertati nelle sentenze di merito sono stati soltanto due, uno il 9 giugno 2018 (pag.122 sentenza di primo grado) e uno il 16 giugno 2018 (pag.125 della sentenza di primo grado) per cui non è emerso il dato secondo il quale vi sarebbe stato quel carattere di ‘reiterazione’ di cui alla sentenza citata.
Si deve infatti rilevare che nell’ipotesi del concorso esterno il soggetto, pur non essendo stabilmente inserito nella struttura organizzativa dell’associazione, opera sistematicamente con gli associati, al fine di depistare le indagini di polizia volte a reprimere l’attività criminosa dell’associazione o a perseguire i partecipi di tale attività, in tal modo fornendo uno specifico e concreto contributo ai fini della conservazione e del rafforzamento dell’associazione medesima, mentre nel reato
di favoreggiamento il soggetto aiuta in maniera episodica un associato, resosi autore di reati rientranti o non nell’attività prevista dal vincolo associativo, ad eludere le investigazioni della polizia o a sottrarsi alle ricerche di questa
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello che dovrà chiarire se vi siano altri episodi oltre a quelli evidenziati nelle sentenze di merito; nel caso di risposta affermativa, sarà ipotizzabile il reato di cui agli artt. 110-416bis cod. pen, mentre nel caso siano stati accertati solo i due episodi sopra richiamati, sarà ipotizzabile il reato di favoreggiamento di cui all’art. 378 comma 2 cod. pen.
4 . Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME è inammissibile.
4.1 Relativamente al primo motivo di ricorso, lo stesso propone una rilettura degli elementi fattuali non consentita in questa sede: sono infatti precluse alla Corte di legittimità sia la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento delle decisione impugnata che l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una maggiore capacità esplicativa, dovendosi essa limitare al controllo se la motivazione dei giudici di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l’iter logico seguito (Sez. Un., n. 12 del 31/5/2000, Jakani, Rv. 216260).
Nel caso in esame non si rinvengono manifeste illogicità nel ragionamento esposto dai giudici della Corte d’appello, in quanto esso risponde ai parametri sopra indicati e risulta, pertanto, tale da sottrarsi al sindacato di questa Corte (cfr. Sez. 1, sent. n. 23568 del 4/5/2016, n.m. ): si deve innanzitutto ribadire che ‘a i fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. “doppia conforme” quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest’ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale ‘ (Sez.2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218); nel caso in esame, la responsabilità del ricorrente per il reato di concorso in associazione mafiosa è stata riconosciuta sia dalla sentenza di appello che da quella di primo grado e, in particolare, la Corte di appello ha enunciato le ragioni per le quali NOME deve ritenersi pienamente integrato nella associazione (pagg.14-16 della sentenza impugnata), come già aveva fatto la sentenza di primo grado.
4.2 Quanto alla richiesta di riconoscimento della continuazione, innanzitutto il motivo è generico essendo stato operato un mero richiamo al motivo di appello; inoltre, la Corte di appello ha ritenuto il motivo inammissibile anche perché non
devoluto nell’originario atto di appello, e su tale argomentazione non vi è alcuna censura in ricorso.
5 . Ai sensi dell’art. 616 c od.proc.pen., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, le parti private che li hanno proposti devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento ciascuno a favore della cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME con rinvio per nuovo giudizio alla Sezione Promiscua della Corte di appello di Lecce
Dichiara inammissibili i ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/01/2026
Il consigliere estensore Il Presidente AVV_NOTAIO COGNOME NOME COGNOME