Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 7656 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 7656 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 06/06/2025 del Tribunale di Palermo udita la relazione del AVV_NOTAIO COGNOME; udito il AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 6 giugno 2025 il Tribunale di Palermo, accogliendo parzialmente l’appello ex art. 310 cod. proc. pen. del Pubblico Ministero avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale del 14 febbraio 2025, ha applicato la misura cautelare personale degli arresti domiciliari a NOME COGNOME per il delitto di concorso esterno nell’associazione di tipo mafioso ‘RAGIONE_SOCIALE‘, nell’articolazione rappresentata dalla famiglia di NOME COGNOME, con contestazione aperta dal 7 dicembre 2022, nonchØ per il delitto di cui all’art. 4, comma 1, legge 13 dicembre 1989, n. 401, aggravato dal metodo e dall’agevolazione mafiosa, commesso dal 4 novembre 2022.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso l’indagato, a mezzo del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando due motivi, con cui ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione.
Ha lamentato che il Tribunale ha fondato il giudizio di gravità indiziaria su conversazioni da cui non risultava alcun concreto contributo all’organizzazione, senza confrontarsi con la prospettazione difensiva esternata in sede di interrogatorio all’udienza di convalida del fermo.
Ha dedotto di non aver mai contribuito alla gestione delle piattaforme informatiche utilizzate dai coindagati NOME COGNOME e NOME COGNOME, essendosi limitato a dare consigli e suggerimenti allo COGNOME che lamentava costantemente problematiche sui siti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso merita accoglimento.
L’ordinanza impugnata Ł stata adottata in riforma del provvedimento reiettivo della
domanda cautelare emesso dal Giudice per le indagini preliminari, il quale ha ritenuto indimostrata, in esito a un giudizio ex post , una reale efficacia causale delle condotte ascritte all’indagato ai fini del rafforzamento del sodalizio mafioso.
Di diverso avviso, il Tribunale ha enucleato dalle emergenze captative un contributo concreto e stabile del ricorrente alla famiglia mafiosa di NOME COGNOME, in termini di assistenza nella gestione dei sistemi informatici per i giochi e le scommesse illegali, settore nevralgico per il sodalizio cui era preposto NOME COGNOME, il quale agiva con la supervisione dell’esponente di vertice NOME COGNOME e avvalendosi della collaborazione del coindagato NOME COGNOME.
Il RAGIONE_SOCIALE ha collocato l’intervento di NOME COGNOME, titolare di un centro scommesse nella INDIRIZZO Palermo, in un momento di crisi per l’organizzazione, che aveva subito gravi perdite economiche.
Le fonti di prova, poste a fondamento del giudizio di gravità indiziaria, sono rappresentate da conversazioni registrate nel corso di operazioni di intercettazione eseguite nei confronti del nominato NOME COGNOME, passate in rassegna alle pagine da 9 a 11 dell’ordinanza impugnata.
Il Tribunale ha innanzitutto richiamato le intercettazioni del 7 dicembre 2022, dell’8 marzo e del 19 luglio 2023.
Nella prima captazione COGNOME incaricava il collaboratore NOME di contattare NOME COGNOME verificare se fosse possibile ‘fare un master con due skin’.
L’8 marzo 2023, alla presenza del COGNOME, COGNOME informava NOME COGNOME, coinvolto nell’attività del centro scommesse di INDIRIZZO, di un concorrente che aveva provato ad inserirsi nel settore delle scommesse illegali. Nel prosieguo del colloquio COGNOME paventava il rischio di delazioni che avrebbero potuto condurre all’arresto di NOME e NOME COGNOME, esponenti apicali del clan, esortando NOME COGNOME ad avvertire i due fratelli. Ultimato il colloquio COGNOME e COGNOME facevano ritorno presso il centro scommesse, incontrando NOME COGNOME e altro soggetto, coi quali si fermavano a interloquire.
Il 19 luglio 2023, al cospetto di NOME COGNOME, COGNOME si lamentava per le rilevanti perdite registrate nelle attività di gioco e COGNOME prospettava la possibilità di reperire un prodotto di cui vantava l’efficienza.
Il Tribunale ha ritenuto i predetti colloqui indicativi di un ruolo dell’indagato quale affidabile supporto tecnico della cosca nel settore del gioco on line e del coinvolgimento in affari comuni ma, come già rilevato dal Giudice per le indagini preliminari, sono rimaste inesplorate le ricadute fattuali della disponibilità esternata.
A non dissimile conclusione conducono le ulteriori captazioni del mese di agosto 2023, tratte da un’informativa di p.g. depositata nel procedimento incidentale di appello, che documentano l’invio dal COGNOME allo COGNOME dell’indirizzo di un sito clandestino di scommesse, interlocuzioni tra i due indagati sulla configurazione di una piattaforma di gioco e le successive lagnanze dello COGNOME per problematiche nel funzionamento della piattaforma.
Anche in relazione alle comunicazioni testØ richiamate i giudici di merito non chiariscono se e come le indicazioni del COGNOME allo COGNOME si siano tradotte in un vantaggio per l’associazione mafiosa, specie alla luce delle risultanze della conversazione del 5 settembre 2023, dalla quale si arguisce come COGNOME si fosse rivolto ad altro soggetto per la risoluzione dei problemi tecnici sui siti di scommesse illegali, dolendosi che COGNOME da almeno un anno non fornisse le anelate risposte alle richieste rivoltegli.
In definitiva, a fronte di elementi indiziari pur rappresentativi della vicinanza di NOME
COGNOME ad esponenti della famiglia di NOME COGNOME, il provvedimento impugnato non spiega adeguatamente la natura e l’efficacia causale del contributo prestato dal ricorrente al sodalizio mafioso e all’attività di organizzazione abusiva di scommesse e concorsi a pronostici.
Questo indispensabile vaglio si imponeva alla luce della giurisprudenza consolidata di questa Corte in tema di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, che reputa insufficiente sul piano causale una mera idoneità ex ante del contributo dell’estraneo ad avvantaggiare l’associazione, occorrendo accertare a posteriori l’effettivo vantaggio conseguito da quest’ultima, per effetto dell’apporto recato dal concorrente esterno, in termini di conservazione o rafforzamento dell’organizzazione criminale (cfr. Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231671 – 01, secondo cui, ai fini dell’affermazione dell’efficienza causale in merito alla concreta realizzazione del fatto criminoso collettivo, non Ł sufficiente una valutazione “ex ante” del contributo, risolta in termini di mera probabilità di lesione del bene giuridico protetto, ma Ł necessario un apprezzamento “ex post”, in esito al quale sia dimostrata, alla stregua dei comuni canoni di “certezza processuale”, l’elevata credibilità razionale dell’ipotesi formulata in ordine alla reale efficacia condizionante della condotta atipica del concorrente). La verifica del nesso causale deve essere quindi compiuta ponendo in diretta relazione eziologica l’evento, integrato dalla conservazione, agevolazione o rafforzamento di un organismo criminoso già operante, con la condotta atipica del concorrente, attraverso un accertamento postumo dell’idoneità causale di quest’ultima che, in rapporto alla vita e all’operatività del sodalizio criminoso, deve consistere in un contributo percepibile al mantenimento in vita dell’organismo stesso, a prescindere dall’eventuale esistenza di condizioni di fibrillazione o crisi strutturale della congrega (cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 49790 del 14/09/2023, COGNOME, Rv. 285654 – 01; conforme Sez. 1, n. 49744 del 07/12/2022, COGNOME, Rv. 283840 – 01, secondo la quale «ai fini della configurabilità del concorso esterno in associazione di tipo mafioso, la verifica “ex post” del contributo causale riconducibile alla condotta atipica del concorrente esterno deve essere apprezzata in relazione alle finalità tipiche dell’associazione, prescindendo dalle condizioni di eventuale “fibrillazione” o crisi strutturale che rendono ineludibile l’intervento esterno per la prosecuzione dell’attività»).
Il compendio indiziario risultante dall’ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo appare, in definitiva, lacunoso e non univocamente orientato nella direzione posta dalle indicazioni giurisprudenziali.
Si consideri, tra l’altro, che l’attribuzione al COGNOME del ruolo di imprenditore colluso con la RAGIONE_SOCIALE postulava un ulteriore accertamento, di cui si dovrà fare carico il Giudice del rinvio, finalizzato a verificare l’esistenza di un rapporto di contiguità fondato non su una generica disponibilità del ricorrente, ma connotato da specifici e reciproci vantaggi (cfr. Sez. 1, n. 47054 del 16/11/2021, Coppola, Rv. 282455 – 01), nel quale sia pur sempre individuabile un concreto apporto all’attività illecita derivante da un’azione consapevole in favore dell’organizzazione nel suo complesso.
L’ordinanza dev’essere pertanto annullata con rinvio al Tribunale del riesamedi Palermo per un nuovo giudizio, che dovrà essere effettuato in conformità dei principi di diritto enunciati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo sezione per il riesame.
Così Ł deciso, 16/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME