Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 20605 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
PRIMA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 1 Num. 20605 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/03/2025
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Catanzaro nel procedimento a carico di: NOME NOME nato a San Calogero il 01/01/1968 avverso l’ordinanza del 21/11/2024 del TRIB. LIBERTA’ di Catanzaro Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso. udito il difensore, avv. COGNOME del foro di Locri in qualità di sostituto processuale dell’avv. COGNOME, del foro di Locri, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in preambolo il Tribunale di Catanzaro, provvedendo ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., ha respinto l’appello del Pubblico Ministero avverso l’ordinanza del Tribunale di Vibo Valentia, in data 15 aprile 2024, di rigetto dell’aggravamento della misura degli arresti domiciliari, attualmente applicata ad NOME COGNOME con riferimento al reato di concorso esterno in associazione mafiosa, con quella della custodia cautelare in carcere.
A ragione della decisione ha osservato che il presidio domestico, da quasi cinque anni adeguato a infrenare la pur esistente pericolosità sociale dell’imputato, Ł tuttora idoneo allo scopo, non essendo stati dedotti specifici e concreti clementi sui quali fondare una ragionevole valutazione di aggravamento delle esigenze cautelari.
Ha, a tale fine, evidenziato che:i) l’imputato, inizialmente sottoposto alla massima misura della custodia cautelare, Ł stato posto al regime degli arresti domiciliari 20 gennaio 2020; ii) fino alla data del provvedimento impugnato non risultano violazioni delle prescrizioni imposte, nØ risulta che egli abbia posto in essere altre condotte criminose; iii) dalla sentenza di condanna, del novembre 2023,non sono state segnalate condotte che facciano anche lontanamente presagire che il prevenuto sia in procinto di darsi la fuga e di far perdere le proprie tracce per sottrarsi all’esecuzione della pena; iv) che neppure sussiste il pericolo di inquinamento probatorio, essendosi il quadro indiziario consolidatosi per effetto della condanna di primo grado che – si rimarca – non Ł comunque definitiva, non potendosiescludere una evoluzione processuale favorevole, sicchØ appare prematuro ritenere questi stia programmando un volontario allontanamento per sottrarsi all’esecuzione di una pena (che ancora non si sa se e in quale misura sarà irreversibilmente conformata).
Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica e, con un unico motivo, denuncia la violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. nonchØ la carenza e manifesta illogicità della motivazione in punto di ritenuta insussistenza di accresciute esigenze cautelari e di omessa valutazione di risultanze documentali versate in atti.
Si lamenta che il Tribunale avrebbe omesso di valutare, ai fini delle esigenze cautelari, il
pericolo di reiterazione del reato e il pericolo di fuga, alla luce dei precedenti dell’imputato e delle motivazioni espresse nella sentenza di condanna. Dette esigenze sarebbero ancor piø stringenti dopo la condanna di primo grado, peraltro confermata in appello per i correi che hanno scelto il giudizio abbreviato.
E’, poi, censurata la parte della motivazione dell’ordinanza impugnata laddove il Tribunale, nell’intento di ridimensionare il quadro delle esigenze cautelari, ha fatto riferimento alla presumibile lunga durata delle fasi del giudizio che condurranno alla sentenza definitiva e alla possibilità di modifiche migliorative della posizione del prevenuto nei gradi successivi del giudizio. Il riferimento alla possibilità di modifiche migliorative della posizione processuale dell’imputato nei gradi successivi di giudizio finirebbe per introdurre valutazioni sul merito della condanna, invece precluse al giudice della cautela, che deve strettamente attenersi allo stato degli atti.
Risulta, in definitiva, per il Pubblico ministero ricorrente «evidente che le esigenze cautelari ravvisabili debbano essere qualificate come eccezionali e, come tali, tutelabili solo con la misura della custodia cautelare in carcere».
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
Non Ł superfluo evidenziare che NOME Ł stato condannato con la sentenza di primo grado, non ancora irrevocabile, per il reato di concorso esterno, così diversamente qualificato il fatto, originariamente contestato come partecipazione al sodalizio di ‘ndragheta.
Sempre in via di premessa, risulta che NOME, originariamente sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere per il periodo dal 19 dicembre 2019 al 20 gennnaio 2020, era stato posto agli arresti domiciliari con provvedimento del Tribunale del riesame e la riqualificazione del fatto da quello di partecipazione ad associazione mafiosa, come originariamente contestato, a quello di concorso esterno in detto sodalizio Ł avvenuta con la sentenza di primo grado, nel novembre del 2023.
Ciò premesso, Ł ben vero che «La pronuncia di una sentenza di condanna costituisce, di per sØ, fatto nuovo che legittima l’emissione di una misura cautelare personale, non preclusa da un giudicato cautelare formatosi prima di tale atto e costituisce, inoltre – quando sia relativo ad uno dei reati di cui all’art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. – elemento idoneo a fondare la presunzione di pericolosità che impone la misura della custodia cautelare in carcere (Sez. 1, n. 13407 del 08/01/2021, COGNOME, Rv. 281055 – 01; Sez. 1, n. 13904 del 11/12/2008, dep. 2009, Genovese, Rv. 243129), ma ciò che difetta nel ricorso della Pubblica Accusa Ł – come correttamente evidenziato nell’ordinanza impugnata – l’indicazione, a fronte di un soggetto che si trova agli arresti domiciliari e per il quale il presidio in parola si Ł appalesato adeguato, di elementi sopravvenuti sulla scorta dei quali fondare l’aggravamento della misura.
Il Tribunale del riesame, sul punto, con motivazione scevra da fratture razionali ha posto in risalto che NOME Ł sottoposto alla misura degli arresti domiciliari già da cinque anni e che non sono stati segnalati comportamenti che lascino presagire il pericolo di fuga, neppure dopo la condanna di primo grado, dalla quale Ł trascorso un anno.
E’ altresì ineccepibile la motivazione del Giudice della cautela in punto di irrilevanza, nel caso che ci occupa, delle dedotte «esigenze cautelari di eccezionale rilevanza» e la precisazione che – in relazione al titolo di reato per cui vi Ł stata condanna in primo grado, ossia il reato di concorso esterno – vige una presunzione meramente relativa di adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere.
Si tratta di motivazione che si pone nel solco del principio espresso in sede di legittimità secondo cui «In tema di misure cautelari, ai fini della presunzione di adeguatezza della sola custodia in carcere, il reato di concorso esterno non Ł assimilabile a quello di partecipazione all’associazione mafiosa e non si può considerare esistente alcuna presunzione assoluta in punto di adeguatezza della suddetta misura, in quanto l’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dall’art. 4, comma 1, legge 16 aprile 2015, n. 47, deve essere interpretato conformemente alla sentenza della Corte costituzionale n. 48 del 2015 che, nel vigore della previgente disciplina, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’equiparazione del concorso esterno alla partecipazione al reato associativo» (Sez. 1, n. 10946 del 16/12/2020 , dep. 2021, Fiore, Rv. 280757 – 01; Sez. 6, n. 14803 del 08/04/2020, COGNOME, Rv. 278851 – 01).
A fronte di tale motivazione, l’indicazione nel ricorso delle ragioni a sostegno dell’aggravamento della misura si appalesa del tutto generica e la prognosi d’inosservanza dei limiti correlati alla misura attualmente in atto – unica ragione legittima di applicazione della modalità piø afflittiva di contenimento delle esigenze cautelari – non può, infatti, essere formulata in termini astratti e generici (con riferimento alla pretesa urgenza di tutela o alla condizione di pericolosità), ma dev’essere frutto di analisi specifica e individualizzata delle condizioni soggettive del destinatario, della tipologia di condotta che si intende inibire e della esistenza o meno di fattori tali da rendere concreto il pericolo di riproposizione della medesima (pur nella condizione limitativa della libertà, eventualmente aggravata da divieti aggiuntivi).
Valutazioni, che sono necessarie proprio in ragione dell’assenza di presunzione assoluta di adeguatezza della custodia in carcere, di cui il ricorso Ł privo e ciò conduce – come preannunciato alla sua declaratoria d’inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso
Così Ł deciso, 12/03/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME