Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 11975 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 11975 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CROTONE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/08/2023 del TRIB. RIESAME di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso..
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe era confermato il provvedimento di diniego dell’istanza caElire=3:tenzgdz2==pizzim. della sostituzione della misura del custodia cautelare in carcere applicata al ricorrente con quella degli ar domiciliari.
Propone ricorso per cassazione contro il predetto provvedimento del Tribunale del Riesame di Bologna l’imputato NOME COGNOME a mezzo del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo, con l’unico moti violazione degli artt. 273, 274 e 275 cod. proc. pen., nonché correlato vizi motivazione.
A fondamento delle proprie deduzioni il ricorrente espone che la misura cautelare era stata disposta, con ordinanza dell’il. giugno 2019 del GIP Bologna, per i reati di cui agli artt. 81, 416-bis e 629 cod. pen. e che, peral Corte di appello di Bologna aveva “ridimensionato” la sua posizione escludendone la condotta di partecipe all’associazione e ritenendo lo stesso me concorrente esterno.
Lo NOME evidenzia, ulteriormente, che aveva proposto ricorso per cassazione contro tale provvedimento che era stato accolto dalla Sesta Sezione Penale di questa Corte con pronuncia del 27 giugno 2023.
A fronte di tali premesse lamenta che, erroneamente e irragionevolmente, il Tribunale del Riesame avrebbe confermato la decisione reMdalla Corte d’appello di Bologna 1’11 luglio 2023 sull’istanza ex art. 299 cod. proc. p sull’argomentazione per la quale, non essendo note le ragioni dell’accogliment del ricorso per cassazione, poiché esso sarebbe potuto derivare anche da motiv processuali, potrebbero essersi “riespansi” i poteri del giudice del rinvio rispe una reformatio in peius e quindi a ricondurre la condotta al più grave delitto di partecipe nell’associazione criminosa.
Secondo il ricorrente sarebbe evidente l’erroneità delle ragioni de decisione alla luce dei motivi per i quali aveva proposto il ricorso accolto d Corte di cassazione,che si fondava sull’insussistenza dei presupposti per riten lo stesso concorrente esterno nella detta associazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
Dalla motivazione della sentenza di questa Corte n. 36975 del 2023, depositata nelle more della decisione del ricorso, è risultato che l’annullamento con rinvio della sentenza della Corte d’Appello di Bologna resa nel processo di merito con riferimento alla posizione dello COGNOME è dipesa dalla valutazione di carenza della motivazione della predetta pronuncia nella parte in cui aveva individuato i fatti indicativi del ruolo del ricorrente di collaboratore estern dell’associazione mafiosa.
Sicché, alla luce delle relative statuizioni, il Tribunale di Bologna dovrà riesaminare la sussistenza, in capo al ricorrente, dei presupposti per il mantenimento della misura.
Il ricorso deve dunque essere accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e rinvio al Tribunale di Bologna per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Bologna per nuovo esame.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 gennaio 2p24 Il Consigliere Estensore COGNOME
Il Presidente