Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 25662 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 25662 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME nato il DATA_NASCITA in Germania
avverso l’ordinanza del 19/07/2023 del Tribunale del riesame di Catanzaro
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO che ha insistito nei motivi di ricorso; letti i motivi nuovi della difesa.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Catanzaro ha rigettato il ricorso di NOME avverso l’ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro del 7 giugno 2023 applicativa della
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misura degli arresti domiciliarì in relazione al reato di cui agli artt. 110-416-bi cod. pen. (capo 49 dell’imputazione).
La vicenda cautelare inerisce l’esistenza e la operatività della consorteria criminale operante nel territorio del comune di Crotone e comuni limitrofi, facente capo al gruppo dei “Papaniciari”, il cui capo indiscusso è risultato essere NOME COGNOME.
Si contesta all’indagato, in concorso con COGNOME NOME e COGNOME NOME, il reato di cui agli artt. 110 e 416-bis cod. pen. «perché, nelle loro qualità di imprenditori e/o dipendenti di aziende agricole loro intestate e direttamente controllate, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, pur non essendo inseriti stabilmente nella struttura organizzativa del sodalizio, concorrevano in esso, assistendo ed adiuvando, attraverso condotte attive e/o passive, le finalità dell’associazione di tipo ‘ndranghetistico denominata dei “Papaniciari”, fornendo un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo ai componenti dell’associazione, sì da agevolare le attività del medesimo sodalizio, allorché permettevano al capocosca COGNOME NOME, tra gli altri, di inserirsi stabilmente nella produzione e commercializzazione internazionale di ortaggi, nonché, di contro, ottenendo “protezione” per le proprie attività imprenditoriali. In particolare: COGNOME, in qualità di titolare, all’estero e in Italia, di aziende ded alla commercializzazione ed esportazione di prodotti ortofrutticoli, richiedeva ed otteneva, dai membri del sodalizio “papaniciaro”, quali COGNOME NOME NOME COGNOME NOMENOME la creazione di una rete di produzione per la successiva commercializzazione di prodotti ortofrutticoli, approfittando della capacità economica, da parte del sodalizio, di offrire coltivazioni estese e attrezzature, messe a disposizione sul territorio da parte della cosca, in condizioni di mercato largamente favorevoli all’imprenditore. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
NOME, in qualità di gestore di fatto di azienda agricola intestata alla propria figlia, conduceva materialmente le coltivazioni funzionali alla produzione di ortofrutta poi commercializzata da NOME, in regime di monopolio garantitogli dalla presenza, nell’affare, della figura di COGNOME NOME. Difatti, dette coltivazioni venivano condotte sotto il diretto controllo del boss NOME COGNOME (dal quale prendeva specifiche direttive e riceveva denaro da investire nell’attività), in parte su terreni in realtà sottoposti a sequest giudiziario e messi disposizione dall’affiliato COGNOME NOME.
COGNOME NOME, in qualità di dipendente dell’impresa di NOME, oltre a condurre materialmente le attività dell’azienda agricola, aveva funzioni di raccordo e mediazione (e, tra queste, anche dazioni di denaro) tra l’imprenditore austriaco, NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, permettendo la gestione di fatto dell’affare compartecipato dai soggetti precitati. Restando,
altresì, il fatto aggravato il fatto dall’ essere stato commesso da un gruppo criminale organizzato, impegnato in attività criminali in più di uno Stato. Fatti commessi in Provincia di Crotone e in territorio estero, dal 2013 con condotta all’attualità.
2.Avverso l’ordinanza ricorre per cassazione NOME deducendo:
2.1. Vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
Manca una valutazione rigorosa circa l’effettivo contributo fornito dal ricorrente alla conservazione e rafforzamento della associazione e alla realizzazione del suo programma criminoso, glissando il Tribunale sul vantaggio economico che NOME avrebbe apportato alla consorteria criminale.
Il Tribunale del riesame non fornisce alcuna motivazione sull’esistenza o meno di un accordo tra il clan e NOME e le intercettazioni telefoniche attestano, unicamente, gli scambi commerciali di natura economica, per i quali NOME più volte pretendeva dall’austriaco il pagamento secondo gli accordi intercorsi, nell’ambito delle normali dinamiche del sinallagma esistente tra i due, risalente nel tempo, e dal quale deve essere escluso l’intervento, o qualsiasi forma di coartazione, da parte di NOME, ovvero del suo referente NOME.
Il Tribunale cade in contraddizione laddove considera NOME un imprenditore colluso e ritiene che il predetto soggiaccia ai desiderata della consorteria.
Invero, le intercettazioni richiamate offrono una differente ricostruzione dei fatti, posto che nessuna utilità di carattere monetario è registrata in favore della cosca; l’ordinanza si limita a richiamare, in maniera del tutto generica, il vantaggio che il clan avrebbe ricevuto sul territorio senza adeguatamente motivare l’utilità dedotta. Invero, la posizione di NOME ben può essere considerata come quella di imprenditore vittima, soggiogato dalla intimidazione, che si è piegato a prestazioni, al solo fine di tentare di limitare il danno ingiust che stava ricevendo.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari.
Difetta la motivazione sulla attualità delle paventate esigenze, trattandosi di fatti circoscritti al 2016, sebbene indicati fino alla attualità.
2.3. L’AVV_NOTAIO COGNOME ha depositato motivi nuovi nei quali ha insistito sulla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e -stante l’incensuratezza delle esigenze cautelari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
GLYPH Il ricorso è fondato quanto al vizio di motivazione sulle esigenze cautelari e, per questo motivo, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale del riesame di Catanzaro.
2.E’, invece, inammissibile il motivo sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in quanto sostanzialmente orientato a riprodurre un quadro di argomentazioni già ampiamente vagliate e correttamente disattese dal Collegio della cautela, ovvero a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, in tal guisa richiedendo, l’esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano la scansione delle sequenze motivazionali dell’impugnata decisione.
Occorre ricordare che il controllo di legittimità è circoscritto all’esclusiv esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, la cui presenza rende l’atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l’esposizione delle ragion giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l’assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento.
2.1.Nel caso in esame, il Tribunale del riesame ha messo in evidenza, con motivazione congrua e logica, la adeguatezza del compendio indiziario, che si fonda sulle intercettazioni e sulle risultanze investigative a riscontro.
In particolare, l’ordinanza impugnata evidenzia come le indagini avessero permesso di accertare che:
COGNOME NOME NOME uno dei punti cardini dell’intera indagine – e COGNOME NOME avevano sfruttato i terreni formalmente intestati al primo (e che il secondo aveva ricevuto irqpegno) concedendoli in forma di locazione a COGNOME NOMENOME imprenditore agricolo del quale era emerso il completo assorbimento ai “desiderata” della cosca nonché sostanziale titolare della “RAGIONE_SOCIALE“. Tale società aveva, a sua volta, intessuto un proficuo rapporto commerciale con un imprenditore austriaco, NOME NOME.
era pacifica l’interazione sinergica di NOME e NOME, con il fattivo contributo di COGNOME NOME, con i partecipi intrane all’organizzazione criminale e anche, in via diretta, con quello che era da considerarsi il massimo esponente della cosca, ovvero NOME NOME; interazione sinergica che si era rivelata causalmente orientata a rafforzare le
capacità economiche e di controllo del territorio della cosca nel settore della coltivazione dei prodotti ortofrutticoli e della successiva commercializzazione. Basti considerare che, dalle indagini, era emersa una vera e propria società di fatto e che, per il tramite di NOME e NOME, i sodali attivavano e gestivano una proficua attività che consentiva lucrosi guadagni sia nella coltivazione che nella successiva commercializzazione del prodotto all’estero.
In particolare, il NOME metteva a disposizione le proprie strutture e si interfacciava sistematicamente con i sodali “Papaniciari” e finanche con NOME NOME, consentendo all’impresa di NOME di lavorare in regime di forte monopolio, sbaragliando la concorrenza di settore. Entrambi, ovvero sia il NOME che il NOME, dovevano dare conto al NOME dei risultati gestionali e degli introiti, spesso anche faticando a reggere le continue pretese dello stesso.
2.2. La motivazione contenuta nella ordinanza impugnata possiede una stringente e completa capacità persuasiva, nella quale non sono riconoscibili vizi di manifesta illogicità, avendo il Tribunale del riesame analiticamente spiegato che la densità degli indizi di colpevolezza offerti inferiva, rispetto alla posizion del ricorrente, la consapevolezza e volontà di apprestare la propria opera in favore della consorteria e non solo per qualche suo componente (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, COGNOME, Rv. 231671).
In particolare, i Giudici della cautela hanno sottolineato che il contributo di NOME, nella sua efficacia causale al rafforzamento e/o conservazione delle capacità operative della consorteria “RAGIONE_SOCIALE“, si declinava, sul piano dei gravi indizi di responsabilità, secondo l’insegnamento dei Giudici di legittimità, per i quali «è configurabile il concorso esterno nella condotta della persona che, pur priva dell’affectio societatis e non risultando inserita nella struttura organizzativa del sodalizio, fornisca un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo -purché questo abbia apprezzabile rilevanza causale – ai fini della sua conservazione del suo rafforzamento e sia comunque diretto alla realizzazione, anche parziale, del suo programma criminoso» (si vedano, ex multis, Sez. U, Sentenza n. 33748 del 12/07/2005, COGNOME Rv. 231673; Sez. 6, n. 44667 del 12/05/2016, Camarda, Rv. 268680).
Il patto di collaborazione tra gli imprenditori e la cosca “RAGIONE_SOCIALE” si era, così, alimentato di interazioni reciprocamente vantaggiose, giacché, come è stato puntualmente dimostrato, l’espansione in Calabria dell’imprenditore austriaco si nutriva del coevo rafforzamento del potere economico e di controllo del territorio della cosca stessa, che per il suo tramite attivava e gestiva in modo occulto l’attività imprenditoriale di NOME.
E’ evidente anche qui il rapporto sinallagmatico e causale fra la figura dell’imprenditore e la consorteria: l’imprenditore “presta” la propria azienda per i
fini più disparati tutti tesi all’implementazione del controllo delle attiv economiche da parte della cosca e, allo stesso tempo, riceve dagli ‘ndranghetisti anche il finanziamento richiesto, allorquando l’impresa ne matura la necessità.
In tal senso l’imprenditore NOME riveste la qualità di concorrente dall’esterno al fatto associativo, non potendosi ravvisare davvero altra ricostruzione alternativa alla vicenda se non quello di strutturare il pactum sceleris secondo le coordinate di cui agli artt. 110 e 416-bis cod. pen.
2.3. Il Tribunale del riesame, in conclusione, si è correttamente conformato al principio di diritto secondo il quale integra il reato di concorso esterno i associazione di tipo mafioso la condotta dell’imprenditore “colluso” che, senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale, instauri con questo un rapporto di reciproci vantaggi, consistenti nell’imporsi sul territorio in posizione dominante e nel far ottenere all’organizzazione risorse, servizi o utilità, mentre si configura il reato di partecipazione all’associazione nel caso in cui l’imprenditore metta consapevolmente la propria impresa a disposizione del sodalizio, di cui condivide metodi e obiettivi, onde rafforzarne il potere economico sul territorio di riferimento (Sez. 6, n. 32384 del 27/03/2019, Putrino, Rv. 276474 – 01.)
3.Quanto, invece, alle esigenze cautelari, la motivazione del Tribunale del riesame è assolutamente apodittica, limitandosi a sostenere che le condotte sono contestate fino all’attualità.
Occorre, però, sottolineare che, in realtà, i fatti intercettati risalgono periodo agosto – settembre 2019 e che, da allora, il Collegio della cautela nulla ha più evidenziato, che possa attualizzare la posizione del ricorrente.
3.1.Deve evidenziarsi che la disciplina in materia di esigenze cautelari, pur prevedendo ipotesi di presunzione di esistenza delle stesse quando si procede per reati che si inseriscono in un “contesto mafioso”, stabilisce in ogni caso la possibilità di rilevarne l’insussistenza.
Nei confronti dell’indagato o del condannato in primo grado per il delitto di associazione di tipo mafioso operano sia la presunzione relativa di pericolosità sociale, sia la presunzione assoluta di adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere, a norma dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Tuttavia, numerose decisioni hanno evidenziato che, qualora intercorra un considerevole lasso di tempo l’emissione del provvedimento coercitivo e i fatti contestati, il giudice ha comunque l’obbligo di motivare puntualmente, su impulso di parte o d’ufficio, in ordine alla rilevanza del tempo trascorso, da valutare in relazione alla connotazione della consorteria ed al ruolo rivestito dall’indagato, sull’esistenza e sull’attualità delle esigenze cautelari, anche nel caso in cui non risulti una
dissociazione espressa dal sodalizio (cfr., tra le tante: Sez. 6, n. 25517 del 11/05/2017, COGNOME, Rv. 270342; Sez. 6, n. 20304 del 30/03/2017, COGNOME, Rv. 269957; Sez. 5, n. 52628 del 23/09/2016, COGNOME, Rv. 268727; Sez. 5, n. 36569 del 19/07/2016, COGNOME, Rv. 267995).
3.2. Nei confronti dell’indagato (o del condannato in primo grado) per concorso esterno in associazione di tipo mafioso o per reati aggravati dal metodo mafioso o dalla finalità di agevolare un tale tipo di sodalizio, non solo, a norma del medesimo art. 275, comma 3-bis, cod. proc. pen., la presunzione di adeguatezza della misura della custodia in carcere è relativa e non assoluta, ma, secondo la giurisprudenza, il giudizio sulla presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari deve essere effettuato sulla base di altri parametri.
In particolare, più volte si è affermato che, in tema di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari può essere superata attraverso una valutazione prognostica, ancorata ai dati fattuali emergenti dalle risultanze investigative acquisite, della ripetibil della situazione che ha dato luogo al contributo dell’extraneus alla vita della consorteria, tenendo conto in questa prospettiva dell’attuale condotta di vita e della persistenza o meno di interessi comuni con il sodalizio mafioso, senza necessità di provare la rescissione del vincolo, peraltro in tesi già insussistente (così, in particolare, Sez. 2, n. 32004 del 17/06/2015, COGNOME, Rv. 264209, e Sez. 6, n. 9748 del 29/01/2014, COGNOME, Rv. 258809).
L’impostazione implicante la non necessità di provare la rescissione del vincolo da parte del concorrente esterno si pone in linea con quanto osservato dalla Corte costituzionale, sent. n. 48 del 2015. Invero, nella trama motivazione di questa decisione, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 275, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen., nella formulazione precedente alla riforma recata dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, nella parte in cui non prevedeva la possibilità di soddisfare le esigenze cautelari nei confronti del concorrente esterno nel reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. con misure diverse da quella carceraria, il Giudice delle Leggi ha evidenziato: «il concorrente esterno è, per definizione, un soggetto che non fa parte del sodalizio: diversamente, perderebbe tale qualifica, trasformandosi in associato. Nei confronti del concorrente esterno non è, quindi, in nessun caso ravvisabile quel vincolo di adesione permanente al gruppo criminale che è in grado di legittimare, sul piano «empirico-sociologico», il ricorso in via esclusiva alla misura carceraria ».
Alla luce dei principi giuridici indicati, e degli elementi esposti, le conclusion del Tribunale di Catanzaro risultano viziate. L’ordinanza impugnata, infatti, non precisa per quali ragioni debba ritenersi concreta ed attuale la ripetibilità della situazione che ha dato luogo al contributo concorsuale. La spiegazione,
nonostante la presunzione relativa di pericolosità, è necessaria, sia p particolare posizione del concorrente esterno, per definizione non partecipe sodalizio, sia per la risalenza nel tempo delle condotte rilevate, non succes al settembre 2019.
L’ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata per nuovo esame. Il Tribunale, giudicando in sede di rinvio, preciserà l’epoca dei fatti r accertati verificherà se siano emerse circostanze successive, anche, ad esempi in ordine all’esistenza di rapporti con esponenti del sodalizio, e spiegherà, base di plausibili massime di esperienza, se e perché debba ritenersi concreta attuale la ripetibilità della situazione che ha dato luogo al contributo conco di NOMENOME
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell’art. 309, co. 7, cod. proc. pen.
Così deciso 11 14 marzo 2024
Il Presidenle