Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 14917 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 14917 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a FURNARI il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 30/03/2023 COGNOME CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udite le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; udite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, per l’imputato, che ha chiesto di accogliere il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza dell’8 novembre 2017, la Corte di appello di Messina confermava quella ffi primo grado emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con la quale NOME COGNOME era stato condannato alla pena di anni sette di
reclusione, in quanto ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 110 e 416-bis cod. pen., per avere, nell’esercizio di attività imprenditoriali nel settore d trasporti, del movimento terra e delle forniture del calcestruzzo, contribuito alle finalità del gruppo RAGIONE_SOCIALE dei “RAGIONE_SOCIALE“, aggregato al RAGIONE_SOCIALE dei “RAGIONE_SOCIALE” e riconducibile a “RAGIONE_SOCIALE“, operante nella provincia di Messina, a partire dal giugno del 2002.
Secondo la ricostruzione dei fatti ritenuta provata dai giudici di merito, l’imputato, in un primo periodo, aveva agito assieme a COGNOME NOME (capo del gruppo dei “RAGIONE_SOCIALE“), che operava nelle attività imprenditoriali sopra descritte servendosi COGNOME ditta individuale intestata alla propria compagna, COGNOME NOME, interessandosi, in particolare, dei lavori di metanizzazione nei comuni COGNOME provincia di Messina, assegnati dalla società palermitana “RAGIONE_SOCIALE“.
Il COGNOME, che controllava l’assegnazione in subappalto delle opere in questione, faceva in modo che alcuni lavori a Torregrotta venissero formalmente “dirottati” in favore del COGNOME, che operava nel settore tramite la ditta “RAGIONE_SOCIALE“. In ogni caso, a prescindere dall’intestazione COGNOME commessa di volta in volta ottenuta dalla “RAGIONE_SOCIALE” o dalla ditta intestata alla COGNOME, i lavori venivano eseguiti con operai e mezzi di entrambe le imprese. Tali rapporti garantivano reciproci vantaggi, poiché il COGNOME riusciva a ottenere le commesse grazie al COGNOME, conseguendo gli introiti che, in parte, versava all’organizzazione RAGIONE_SOCIALE.
Il COGNOME, arrestato nel 2003, veniva in seguito sottoposto al regime detentivo di cui all’art. 41-bis Ord. Pen., da ciò derivando, nel tempo, la sua progressiva estromissione dalla gestione degli appalti e dall’acquisizione dei lavori che, in un primo momento, aveva continuato ad ottenere, grazie a COGNOME NOME, tramite la società “RAGIONE_SOCIALE“, intestata alla sorella. Il medesimo COGNOME subentrava, poi, al COGNOME sia al vertice del sodalizio dei “RAGIONE_SOCIALE“, sia nel controllo dei lavori.
Il COGNOME, tramite le proprie imprese, proseguiva allo stesso modo i suoi rapporti di cointeressenza con il sodalizio RAGIONE_SOCIALE, interfacciandosi con il COGNOME.
In tale contesto, l’imputato si prestava a “gonfiare” gli importi delle fattur per i lavori eseguiti, di modo che una parte delle somme ricevute poteva essere girata, come tangente, da egli stesso al sodalizio mafioso, facente capo alla più ampia articolazione dei “RAGIONE_SOCIALE“, con al vertice COGNOME NOME.
Una sovrafatturazione di questo genere era intervenuta per i lavori assegnati alla ditta del NOME dalla “RAGIONE_SOCIALE” – a sua volta subappaltatrice COGNOME
“RAGIONE_SOCIALE” – sempre in ossequio alle indicazioni impartite dal sodalizio mafioso.
Il COGNOME, inoltre, aveva girato al RAGIONE_SOCIALE ulteriori considerevoli somme ricevute dalle altre imprese che si erano viste assegnate i lavori, sempre grazie agli interventi mafiosi.
Dopo l’arresto del COGNOME, i rapporti di cointeressenza RAGIONE_SOCIALE del COGNOME avevano interessato NOME, subentrato al vertice dei RAGIONE_SOCIALE dei “RAGIONE_SOCIALE“.
A supporto probatorio COGNOME ricostruzione accusatoria, i giudici di merito valorizzavano le dichiarazioni di COGNOME NOME e di COGNOME NOME, divenuti collaboratori (il contributo del secondo veniva raccolto nel giudizio di appello), nonché di COGNOME NOME. Inoltre, attribuivano significativo rilievo alle indicazion provenienti da altri collaboratori (diversamente inseriti nel medesimo contesto associativo del messinese): COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME (anche il contributo di quest’ultimo sopraggiungeva nel giudizio di appello). A ulteriore riscontro, richiamavano anche le dichiarazioni dell’imprenditore catanese NOME, risultato contiguo alle cosche mafiose.
Avverso la sentenza COGNOME Corte di appello di Messina, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, articolando quattro motivi.
3.1. Con un primo motivo, lamentava la violazione degli artt. 125 e 603 cod. proc. pen. e la nullità dell’ordinanza in data 11 maggio 2016, avendo la Corte territoriale disposto l’esame dei collaboratori COGNOME e COGNOME senza fornire alcuna motivazione in ordine al presupposto COGNOME indispensabilità COGNOME loro escussione ai fini COGNOME decisione, richiesto per l’introduzione in appello dell’att istruttorio.
3.2. Con un secondo motivo, sosteneva che la Corte di appello non avesse adeguatamente valutato le dichiarazioni rese dal COGNOME – che avrebbero richiesto un più penetrante vaglio, essendo state rese “tardivamente” rispetto al verbale illustrativo – e i documenti prodotti dalla difesa, che contraddicevano quanto dichiarato dal collaboratore di NOME.
3.3. Con un terzo motivo, denunciava la violazione degli artt. 192 e 234 cod. proc. pen. e il vizio COGNOME motivazione, in punto di valutazione dell’attendibilità dell dichiarazioni del COGNOME, per essersi omesso di considerare la documentazione prodotta, che provava come costui durante la collaborazione avesse ripreso a commettere estorsioni, si fosse intromesso negli archivi informatici COGNOME polizia per carpire notizie riservate e si fosse anche incontrato con COGNOME NOME, violando il programma di protezione.
3.4. Con il quarto motivo, deduceva i vizi di motivazione, di inosservanza COGNOME legge penale e di erronea applicazione di norme processuali.
Contestava, sotto svariati profili, l’attendibilità riconosciuta dai giudici merito alle dichiarazioni rese ai collaboratori di NOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME nonché la valutazione delle dichiarazioni rese da COGNOME NOME e dal geometra COGNOME. Con particolare riferimento a quelle rese dalla COGNOME, evidenziava che le dichiarazioni provenivano dalla medesima fonte (ossia dal COGNOME), non erano risultate spontanee e si ponevano in contrasto con quelle rese dal COGNOME.
Con sentenza del 12 aprile 2019, la Prima sezione penale di questa Corte ha ritenuto fondato il ricorso, nella parte in cui deduceva che la Corte di appello non aveva adeguatamente valutato la documentazione prodotta dalla difesa e fornito risposta a rilievi su di essa fondati.
4.1. Ha ritenuto infondate le censure che si riferivano all’ordinanza con cui era stato disposto l’esame del COGNOME e del COGNOME nel giudizio d’appello, poiché partivano dall’indimostrato assunto secondo cui si sarebbe trattato di prove ammesse ai sensi dell’art. 603, comma 1, cod. proc. pen. e non invece soltanto sopravvenute, così da richiedersi la mera constatazione COGNOME pertinenza.
Parimenti infondate ha ritenuto alcune delle questioni poste con gli altri motivi, non rappresentando i vizi che di volta in volta denunciavano.
Ha ritenuto infondata la censura relativa alla tardività delle dichiarazioni rese dal COGNOME, poiché non si coglieva su quali precise basi poggiasse tale rilievo.
Ha rilevato, poi, che il ricorrente, proponendo «una diversa lettura COGNOME vicenda dell’appoggio per le elezioni comunali di Furnari, non si misura con le osservazioni svolte a tal riguardo dalla Corte di appello, a proposito COGNOME scarsa significatività delle questioni poste, in considerazione sia dell’ampia possibilità per il sodalizio di influire in altro modo sugli esiti COGNOME competizione, sia COGNOME divers del piano relazionale imprenditoriale rispetto al quale l’apporto di COGNOME sarebbe rimasto immutato».
Quanto alle censure relative alle dichiarazioni del COGNOME, ha rilevato che il ricorrente ha evidenziato «mancate risposte a rilievi incentrati su alcune asserzioni intervenute in sede controesame su particolari conoscenze, la cui rilevanza, però, non si coglie in alcun modo rispetto al percorso motivazionale che ha portato a considerare certi fatti indicati dal collaboratore».
Ha rilevato che le obiezioni riferite alle risposte fornite da COGNOME a proposito del suo accompagnarsi con COGNOME in occasione delle battute di caccia e le deduzioni relative alle dichiarazioni del geometra COGNOME, circa i rapporti di collaborazione fra COGNOME e COGNOME, si fondavano solo sulla personale rilettura difensiva delle dichiarazioni rese in merito dal collaboratore.
Le censure concernenti la mancanza di autonomia delle conoscenze COGNOME COGNOME non consideravano quanto rappresentato dai giudici di appello in ordine a quella parte dei fatti non appresi da COGNOME, ma di persona sperimentati dalla donna, operando con l’impresa a suo nome prima e dopo l’arresto del predetto.
In ordine alla lettura dei rapporti fra COGNOME e COGNOME, diversamente rassegnata dalla COGNOME, il ricorrente svolgeva alternativi apprezzamenti che mostravano semplicemente la non condivisione delle motivate spiegazioni avutesi sul punto e «ciò nell’ambito di rilievi che citano modalità delle risposte fornite i sede di esame che non risultano prima ritualmente censurate con i motivi di appello».
Anche con riguardo ai profili generali dell’attendibilità del contributo fornit da COGNOME, la Prima sezione penale ha rilevato che il ricorso proponeva alcuni rilievi non introdotti precedentemente e altri «del tutto marginali nel costrutto motivazionale che è stato rappresentato a supporto del giudizio di responsabilità».
Ha, poi, ritenuto del tutto infondate le censure sollevate dal ricorrente in ordine al controllo COGNOME chiamata di correo, atteso che non tenevano conto degli «insegnamenti al riguardo enunciati da Sez. U., n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255143, poichè non considera che, operandosi le verifiche ai sensi dell’art. 192 c.p.p., comma 3, secondo la metodologia “a tre tempi” già indicata da Sez. U., n. 1653 del 21/10/1992, dep. 1993, Marino, Rv. 192465, la sequenza dei passaggi non deve muoversi lungo linee separate, sicchè la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità oggettiva del suo racconto, influenzandosi reciprocamente, al pari di quanto accade per ogni altra prova dichiarativa, debbono essere comunque valutate unitariamente».
La Prima sezione ha rilevato che: la «Corte di appello non si è discostata da tali criteri quando ha mostrato di valutare le dichiarazioni accusatorie di COGNOME pur in presenza di gravi censure – riproposte con il terzo motivo – relative agli atteggiamenti mantenuti dal dichiarante successivamente alla collaborazione e le forti ragioni di astio»; le «altre obiezioni di fondo svolte nel ricorso paiono no confrontarsi con l’altro principio che risulta ancora ribadito dalla sopracitat sentenza Aquilina secondo cui la convergenza delle chiamate, sotto il profilo del reciproco riscontro individualizzante, deve riguardare sì circostanze oggettive rilevanti ai fini COGNOME rappresentazione COGNOME condotta da accertare, ma non l’intero thema probandum».
4.2. La Prima sezione penale ha, tuttavia, ravvisato difetti motivazionali che inficiavano la completezza delle risposte che la Corte di appello era tenuta a fornire a fronte di altri precisi rilievi difensivi.
Ha, in primo luogo, dato atto che, dalla lettura COGNOME sentenza di appello, emergeva come fosse stato attribuito – ai fini COGNOME conferma COGNOME responsabilità
con riferimento all’intero periodo dell’addebito – un significato di assoluto riliev alle accuse di COGNOME NOME, sopraggiunte soltanto in appello.
Al riguardo, ha rilevato che, in relazione al contenuto di tale apporto dichiarativo, la difesa, attraverso nuove produzioni documentali, aveva ulteriormente invocato un confronto fra le informazioni riferite dai collaboratori e i dati documentali relativi alle varie vicende imprenditoriali che, secondo l’imputazione, costituivano l’asse intorno al quale nel tempo si sarebbe mossa la condotta delittuosa di NOME.
Ha evidenziato che vi era «la necessità di verificare, sul piano COGNOME conferma dei tratti essenziali del rapporto sinallagmatico di tipo mafioso, come, ma anche quando, e secondariamente fino a quale epoca (stante l’ampio periodo indicato), si sarebbe realizzato il consapevole contributo di COGNOME per l’intera organizzazione RAGIONE_SOCIALE tale da integrare le caratteristiche del concorso esterno».
La sentenza COGNOME Corte di appello di Messina dava « regolarmente conto solo COGNOME convergenza delle dichiarazioni dei collaboratori, avuto riguardo ai profili di peculiare rilevanza di volta in volta inerenti ai lavori in subappalto citati», m risultava priva COGNOME «chiara rappresentazione dell’intera cornice entro cui si muovono i contenuti delle accuse, così da non aversi le coordinate indispensabili per comprendere i punti di riferimento sui quali, a seconda dell’inquadramento temporale dei fatti via via citati, calibrare la dovuta verifica delle dichiarazioni collaboratori, quando si nominano lavori, imprese, favori e collusioni di altro tipo».
La Prima sezione penale ha rilevato che: «non ci si può limitare a rispondere ai documentati rilievi difensivi, come appunto quelli che negano l’interesse di COGNOME per certi lavori, considerando semplicemente che non si ha certezza del preciso genere di opere di cui si discute o che si tratta di lavori comunque svolti da non precisate ditte»; risulta necessaria la verifica delle dichiarazioni rese dai collaboratori, «in ragione delle risposte richieste dalle specifiche doglianze difensive»; «solo all’esito di tale genere di confronto, seguito dai conseguenti apprezzamenti di merito adeguatamente motivati, potrà aversi un’idonea confutazione delle doglianze difensive che, nell’intero contesto sopra descritto, richiamano ripetutamente i dati documentali a smentita di molteplici indicazioni dei collaboratori aventi ad oggetto aspetti essenziali per l’assunto accusatorio»; non «può sottovalutarsi la rilevanza che tale verifica può assumere sul piano dell’accertamento temporale COGNOME condotta, posto che se dovessero risultare compiutamente provati solo i fatti conosciuti in prima persona da COGNOME e COGNOME antecedenti all’entrata in vigore COGNOME L. n. 251 del 2001, cui si deve il primo innalzamento COGNOME pena di cui all’art. 416-bis c.p., comma 1, in misura superiore ad anni sei di reclusione, la pena irrogabile a NOME non potrebbe comunque raggiungere l’attuale misura di anni sette di reclusione».
Con sentenza emessa il 30 marzo 2023, la Corte di appello di Reggio Calabria, in sede di rinvio, ha confermato la sentenza di primo grado.
Avverso la “nuova” sentenza COGNOME Corte di appello di Reggio Calabria, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore. Con un unico motivo, articolato in più censure, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione COGNOME legge penale, in relazione agli artt. 110 e 416-bis cod. pen.
6.1. Il ricorrente, in primo luogo, contesta la valutazione effettuata dal giudice del rinvio delle dichiarazioni rese dal collaboratore di NOME COGNOME NOME, che rappresenterebbero «il punto nodale COGNOME struttura argomentativa adottata per la conferma COGNOME condanna».
Una prima censura riguarda le dichiarazioni rese dal collaboratore di NOME in ordine alle elezioni a sindaco del Comune di Furnari del 2007 e al presunto scambio politico-elettorale che avrebbe portato il COGNOME a sostenere il candidato COGNOME, appoggiato dalla mafia, in cambio dell’assegnazione di un appalto per alcuni lavori da eseguire a Porto Rosa.
Il ricorrente così sintetizza le dichiarazioni rese dal COGNOME: l’oggetto dello scambio politico-elettorale era il sostegno da parte del COGNOME al candidato COGNOME, in cambio dell’assegnazione di un appalto per alcuni lavori da eseguire, dall’importo di 500.000,00 euro; grazie al dirottamento dei voti “gestiti” dal COGNOME, era stato eletto il candidato sostenuto dall’RAGIONE_SOCIALE e non l’altro candidato COGNOME; il COGNOME doveva corrispondere al sodalizio RAGIONE_SOCIALE il 50% del guadagno conseguente all’aggiudicazione dell’appalto.
Il ricorrente sostiene che i documenti prodotti dalla difesa avrebbero smentito tali dichiarazioni: in altro procedimento penale, era emerso che il COGNOME sosteneva il candidato COGNOME; il COGNOME, per ottenere i pochi voti mancanti al candidato appoggiato dalla mafia, si era rivolto a un amico del COGNOME, tale COGNOME; le dichiarazioni rese dal candidato COGNOME, in altro procedimento penale, avrebbero escluso anche la possibilità del cosiddetto voto disgiunto.
Al riguardo, evidenzia che lo stesso Tribunale del riesame aveva ritenuto illogico che un imprenditore contiguo alla mafia si impegnasse a sostenere l’elezione di un candidato diverso da quello appoggiato dal sodalizio RAGIONE_SOCIALE; così come aveva ritenuto illogico che il COGNOME, per raccogliere i voti che mancavano al candidato sostenuto dal RAGIONE_SOCIALE, non si fosse rivolto direttamente al proprio sodale COGNOME, ma al COGNOME.
Il ricorrente sostiene che il giudice del rinvio non avrebbe adeguatamente valutato la documentazione in questione, ritenendo che essa non solo non si
ponesse in inconciliabile contrasto con le dichiarazioni del collaboratore di NOME, ma, addirittura, le corroborasse.
L’inconciliabile contrasto tra le dichiarazioni rese dal COGNOME e la produzione documentale, invece, sarebbe resa evidente dai seguenti elementi: la documentazione dimostrava che l’affidamento dei lavori in questione non era stato anomalo e comunque non poteva rientrare nel patto configurato dalla pubblica accusa, atteso che si trattava di lavori relativi a un bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dal precedente sindaco; l’impresa aggiudicataria non era compresa tra quelle che il collaboratore di NOME aveva indicato come facenti parte del cartello delle imprese contigue al sodalizio RAGIONE_SOCIALE; la commissione prefettizia aveva escluso che l’appalto relativo a tali lavori rientrasse tra quelli anomali.
Il ricorrente, inoltre, evidenzia che: l’importo del contratto di subappalto ricevuto dal COGNOME era pari a soli 80.000 euro e si presentava di valore irrisorio, atteso che il 50% del guadagno avrebbe dovuto essere corrisposto al RAGIONE_SOCIALE; l’interessamento COGNOME mafia rispetto a tale appalto, che aveva implicato l’interferenza nelle elezioni comunali anche attraverso condotte minacciose e violente, appariva del tutto sproporzionato rispetto al guadagno da conseguire.
6.2. Una seconda censura riguarda le dichiarazioni rese da COGNOME NOME in ordine all’estorsione imposta dalla mafia barcellonese alla “RAGIONE_SOCIALE“, affidataria dei lavori per la realizzazione del metanodotto nel tratto MessinaBarcellona.
Il ricorrente così sintetizza le dichiarazioni rese sulla vicenda dal COGNOME: l’importo dell’estorsione era di 1.800.000,00 euro; la COGNOME aveva subappaltato i lavori alla COGNOME; una parte consistente dei lavori era stata affidata alla dit dell’imputato, che in contropartita, mediante il sistema delle sovrafatturazioni, aveva versato al sodalizio RAGIONE_SOCIALE 450.000,00 euro.
Il ricorrente sostiene che il giudice del rinvio avrebbe tenuto conto in maniera inadeguata e solo parziale dei documenti prodotti dalla difesa, dai quali emergeva che la ditta RAGIONE_SOCIALE aveva ottenuto solo un contratto di nolo per l’importo di appena 100.000,00 euro. Da tali documenti e anche dalle dichiarazioni rese dai testi di polizia giudiziaria, invece, non emergeva che la COGNOME avesse concesso subappalti alla ditta RAGIONE_SOCIALE o alla RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorrente sostiene che sarebbe poco credibile che una ditta – dotata di tutti i requisiti tecnici ed economici necessari per eseguire i lavori e favorita dal sodalizio criminoso – non riuscisse a ottenere alcun subappalto, ma un semplice contratto di nolo per l’importo di appena 100.000,00 euro.
Contesta, inoltre, il richiamo, contenuto nella sentenza impugnata, all’ordinanza di custodia cautelare, che non poteva esser utilizzata per la decisione
e che era stata citata dalla difesa solo per indicare il dato documentale dell’i del nolo.
Il ricorrente, sempre con riferimento ai lavori affidati alla “RAGIONE_SOCIALE” sostiene che le dichiarazioni rese al riguardo dai collaboratori COGNOME NOME e COGNOME sarebbero prive di autonomia genetica, atteso che avrebbero a oggetto fatti a loro confidati da COGNOME NOME.
6.3. Una terza censura riguarda le dichiarazioni rese da COGNOME NOME in ordine ai lavori per la metanizzazione che erano stati assegnati dal gruppo spagnolo “RAGIONE_SOCIALE” (del quale faceva parte la “RAGIONE_SOCIALE“).
Il ricorrente così sintetizza le dichiarazioni rese sulla vicenda dal COGNOME: anche tali lavori rientravano tra quelli illegittimamente assegnati; la ditt dell’imputato aveva partecipato all’esecuzione dei lavori di metanizzazione assieme alle ditte del RAGIONE_SOCIALE, che, tuttavia, successivamente, erano state estromesse in favore di quelle riconducibili al COGNOME.
Il ricorrente sostiene che: i documenti prodotti dimostrerebbero che i lavori in questione sarebbero stati assegnati mediante procedura a evidenza pubblica e con il ricorso al cd. contratto RAGIONE_SOCIALECo., che non consentirebbe “infiltrazioni” mafiose; l’estromissione delle aziende riconducibili al COGNOME sarebbe intervenuta in ragione dell’assenza dei requisiti richiesti dalla stazione appaltante e non già a seguito COGNOME decisione del COGNOME e del COGNOME.
6.4. Con una quarta censura, il ricorrente contesta la valutazione delle dichiarazioni rese dal collaboratore COGNOME, sostenendo che la Corte di appello non si sarebbe attenuta ai criteri fissati dalla giurisprudenza di legittimità per l valutazione di attendibilità intrinseca di una chiamata in correità e, in particolare non avrebbe tenuto conto delle pronunce nelle quali è stato affermato che «tale attendibilità va posta in discussione dai giudici ogni qualvolta la dichiarazione possa essere ispirata da sentimento di vendetta».
La Corte di appello, infatti, non avrebbe adeguatamente valutato i motivi di astio e rancore nutriti dal COGNOME nei confronti dell’imputato e che egli, durante la collaborazione, aveva ripreso a commettere estorsioni, si era intromesso negli archivi informatici COGNOME polizia per carpire notizie riservate e – violando un specifica prescrizione del programma di protezione – si era incontrato con COGNOME NOME.
Il giudice di secondo grado, inoltre, non avrebbe adeguatamente confrontato le dichiarazioni del collaboratore con quelle rese dal geometra COGNOME e dallo COGNOME.
6.5. Con una quinta censura, contesta l’attendibilità delle dichiarazioni rese da COGNOME NOME, addotte dai giudici di merito a parziale riscontro di quelle rese dal COGNOME.
In particolare, contesta la motivazione COGNOME sentenza impugnata nella parte in cui, da un lato, ha giustificato le discordanze tra alcune dichiarazioni rese dalla donna e quelle rese dal COGNOME, invocando il mero ruolo di “testa di legno” rivestito dalla COGNOME e, dall’altro, ha valorizzato le dichiarazioni di quest’ulti perché apprese dal COGNOME, non considerando che esse erano prive di autonomia genetica.
Il ricorrente, inoltre, contesta l’attendibilità delle dichiarazioni rese da COGNOME in ordine ai rapporti tra l’NOME e il NOME e quelle relative ai lavo relativi al “parco eolico”. Al riguardo, evidenzia che: la COGNOME aveva riferito aver svolto tali lavori non con la propria azienda, ma con quella di un cugino, tale COGNOME; la Corte di appello ha spiegato l’assenza di contratti intestati alla ditta COGNOME collaborante proprio in considerazione di tale circostanza; tuttavia, «per come emerge a pagina 78 delle trascrizioni, sempre a contestazione, il lavoro nel parco eolico … l’avrebbe fatto la “RAGIONE_SOCIALE“, riconducibile alla COGNOME, e n a COGNOME». Il ricorrente, in ogni caso, evidenzia che il procedimento penale che aveva a oggetto la vicenda del parco eolico era stato archiviato.
6.6. Con una sesta censura, contesta l’attendibilità delle dichiarazioni rese da COGNOME NOME in ordine «all’affaire COGNOME».
Il ricorrente, in primo luogo, sostiene che il COGNOME non avrebbe avuto un ruolo primario nella mafia barcellonese, ma avrebbe fatto parte di un autonomo gruppo che «solo nel 2011 si sarebbe interfacciato con i barcellonesi». La sua ascesa RAGIONE_SOCIALE, pertanto, sarebbe avvenuta in un momento successivo rispetto «al presunto interessamento del COGNOME all’affaire COGNOME».
Il ricorrente, inoltre, evidenzia che si tratta di dichiarazioni de relato, appres dal COGNOME COGNOME da tale COGNOMECOGNOME ragioniere COGNOME COGNOME. La Corte territoriale, peraltro, non avrebbe in alcun modo approfondito i rapporti tra il COGNOME e il COGNOME. In ogni caso, il ricorrente ribadisce che non risultava alcun subappalto in favore COGNOME COGNOME.
6.7. Il ricorrente sostiene che tutti i collaboratori avrebbero reso dichiarazioni generiche o de relato e comunque non riscontrate.
In realtà, sarebbe stata riscontrata «la mera contiguità, dovuta ai rapporti professionali o personali, con COGNOME e COGNOME», che, tuttavia, non sarebbe in alcun modo trasmodata in un concorso esterno in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Mancherebbe, infatti, un effettivo contributo, casualmente rilevante, finalizzato al mantenimento e al rafforzamento dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Non sarebbe stato, inoltre, dimostrato che le ditte dell’imputato avessero acquisito una posizione dominante, attraverso il sistematico sfruttamento COGNOME forza di intimidazione promanante dal gruppo mafioso e tantomeno sarebbe stato dimostrato che la
condotta dell’imputato sarebbe stata funzionale alla sopravvivenza e alla vitalità del gruppo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato.
L’unico motivo di ricorso è infondato.
2.1. La prima censura è infondata.
In primo luogo, va rilevato che la Corte di appello ha evidenziato che la vicenda relativa alle elezioni a sindaco del Comune di Furnari del 2007 «non ha assunto rilievo determinante ai fini dell’affermazione COGNOME penale responsabilità di COGNOME».
Va, d’altronde, rilevato che già la sentenza di annullamento COGNOME Prima sezione, nel ritenere infondata la censura del ricorrente, aveva evidenziato che «proponendosi una diversa lettura COGNOME vicenda dell’appoggio per le elezioni comunali di Furnari non ci si misura con le osservazioni svolte a tal riguardo dalla Corte di appello, a proposito COGNOME scarsa significatività delle questioni poste, i considerazione sia dell’ampia possibilità per il sodalizio di influire in altro mod sugli esiti COGNOME competizione, sia COGNOME diversità del piano relazional imprenditoriale rispetto al quale l’apporto di COGNOME sarebbe rimasto immutato».
A fronte di tali rilievi, il ricorrente non ha dimostrato che la vicenda questione abbia assunto un rilievo decisivo nel giudizio di responsabilità pronunciato dai giudici di merito.
Va, al riguardo, ribadito che possono assumere rilievo in sede di legittimità i soli vizi logici che pongono in discussione l’intera portata del ragionamento probatorio e non specifiche incongruenze di rilievo non decisivo.
Va, in ogni caso, rilevato che la Corte di appello, sebbene abbia valutato non decisiva la vicenda in questione, ha ritenuto opportuno ripercorrerla, evidenziando, senza incorrere in alcun vizio logico o travisamento di prova, come la documentazione prodotta dalla difesa non si ponesse in termini di incompatibilità con il narrato del COGNOME.
Quest’ultimo, infatti, aveva riferito che: l’organizzazione RAGIONE_SOCIALE aveva favorito il candidato COGNOME; era al corrente del fatto che COGNOME appoggiava il candidato avversario, NOME COGNOME; il COGNOME aveva deciso di recuperare i pochi voti, che secondo i suoi calcoli mancavano al COGNOME, attingendoli da quelli raccolti dal COGNOME per il proprio candidato.
Dalle conversazioni intercettate, la Corte di appello, ha dedotto che: il COGNOME aveva attinto direttamente i voti da un amico del COGNOME, tale
COGNOME; il COGNOME era riuscito a superare i dubbi manifestatigli dal COGNOME che non voleva fare un torto all’amico COGNOME, dicendogli che avrebbe parlato lui con “NOME“; l’imputato, dopo aver appreso dell’avvicinamento del COGNOME, seppur inizialmente indispettito di ciò, decideva tuttavia di soprassedere.
La Corte di appello ha ritenuto che, da tali conversazioni, si potesse desumere che il COGNOME era certamente al corrente del patto politico-mafioso tra il COGNOME e il COGNOME e, ciononostante, non ne aveva preso le distanze, ma anzi ne aveva profittato, come dimostrato dalla sua successiva partecipazione all’appalto indetto dal Sindaco neoeletto.
Quanto alla documentazione relativa all’appalto bandito dal Comune RAGIONE_SOCIALE Funari, la Corte di appello ha ritenuto poco rilevante la circostanza che il bando era riconducibile alla precedente giunta comunale, atteso che ciò che rilevava non era il momento COGNOME pubblicazione del bando, quanto piuttosto quello COGNOME sua concreta aggiudicazione, che era avvenuta in un momento successivo alle elezioni.
Quanto alla circostanza che il COGNOME non era stato il reale aggiudicatario di quei lavori, la Corte di appello ha ritenuto che essa non intaccasse il narrato del COGNOME, posto che quest’ultimo aveva dichiarato che l’imputato vi aveva comunque preso parte tramite subappalto.
La Corte territoriale ha ritenuto non determinante la circostanza che, nel decreto di scioglimento del Comune di Funari per infiltrazioni mafiose, non fossero evidenziate anomalie in merito all’aggiudicazione dell’appalto in questione, atteso che – come spiegato dal COGNOME – l’insinuazione RAGIONE_SOCIALE avveniva non già mediante l’aggiudicazione formale dei lavori a imprese contigue ai RAGIONE_SOCIALE, bensì mediante l’inserimento di queste ultime attraverso noli o subappalti.
Ha ritenuto irrilevante il modico importo del valore del subappalto ottenuto dall’impresa dell’imputato, posto che l’organizzazione RAGIONE_SOCIALE riusciva comunque a ottenere parte dei proventi derivanti dai lavori pubblici mediante l’espediente COGNOME sovrafatturazione, di cui pure il COGNOME aveva fornito fondamentali dettagli.
2.2. La seconda censura, relativa all’estorsione in danno COGNOME COGNOME, è infondata.
La Corte di appello ha rigorosamente valutato le dichiarazioni del COGNOME relative alla vicenda in questione (che sono più ampie e dettagliate di quelle sintetizzate dal ricorrente), ritenendole attendibili e riscontrate dalle dichiarazio rese dal COGNOME e dal COGNOME.
Il COGNOME aveva spiegato che, sebbene l’importo complessivo dell’estorsione fosse di euro 1.800.000, la parte spettate ai COGNOME era di 600.000 euro (altra parte era destinata proprio a lui). Per ottenere quanto richiesto, l’organizzazione RAGIONE_SOCIALE aveva individuato delle ditte compiacenti da collocare nei cantieri, tramite subappalto e nolo di mezzi. A questo proposito, il propalante aveva
affermato che il COGNOME (sotto la sua supervisione) era stato incaricato di individuare le imprese da impegnare per la realizzazione del metanodotto sul tratto di Messina-Barcellona e, tra queste, vi era anche quella del COGNOME.
Nel 2007, la ditta dell’imputato aveva ottenuto un subappalto da parte COGNOME RAGIONE_SOCIALE, a sua volta subappaltatrice COGNOME RAGIONE_SOCIALE, relativo alla realizzazione di una galleria.
L’imputato avrebbe dovuto versare al RAGIONE_SOCIALE la somma di 450.000, mediante il sistema delle sovrafatturazioni (spiegato dal propalante in maniera chiara e dettagliata).
La Corte di appello ha rilevato che tali dichiarazioni trovavano un preciso riscontro nelle dichiarazioni rese dagli altri collaboratori di NOME.
In primo luogo, da COGNOME, il quale aveva già riferito (prima ancora del COGNOME) sull’ammontare complessivo dell’estorsione all’impresa RAGIONE_SOCIALE e sulla specifica suddivisione COGNOME tangente tra le varie famiglie mafiose.
Il collaboratore – oltre a conoscere la data di inizio e fine lavori – sapeva pure (per averlo appreso dallo stesso COGNOME) che il COGNOME aveva lavorato per conto COGNOME RAGIONE_SOCIALE e che aveva il compito di gonfiare le fatture.
Inoltre, al pari del COGNOME, anche il COGNOME aveva riferito che il COGNOME era deputato a individuare le imprese vicine alla cosca da impiegare nei cantieri.
Altrettanto convergenti erano risultate le dichiarazioni di COGNOME NOME, il quale aveva preso parte ai lavori di cui si discute mediante l’impiego di un proprio escavatore grazie all’intervento del COGNOME, facendo conoscenza in quell’occasione anche del COGNOME: «COGNOME è una persona vicina al RAGIONE_SOCIALE …, specialmente vicino al NOME COGNOME … dico questo perché io in un’occasione, quando NOME COGNOME mi fece lavorare l’escavatore alla RAGIONE_SOCIALE, lui era in presenza di NOME COGNOME ».
Ebbene, proprio l’impiego diretto di un proprio mezzo permetteva al COGNOME di conoscere nel dettaglio il meccanismo delle fatture gonfiate, che infatti il predetto ripercorreva in maniera pressoché analoga al narrato del COGNOME e del COGNOME.
Il COGNOME, riportando quanto riferitogli dal ragioniere NOME COGNOME, aveva confermato il ruolo rivestito dal COGNOME di collettore dei proventi derivanti dal sistema delle fatture “gonfiate”, emesse dalle altre imprese collocate dal COGNOME.
Il ruolo dell’imputato, quale imprenditore referente dei COGNOME e di collettore dei proventi derivanti dal sistema delle fatture “gonfiate”, emesse anche dalle altre imprese, seppur non riferito alla specifica vicenda, risultava confermato anche dalle dichiarazioni rese da COGNOME NOME.
Va evidenziato che la maggior parte delle dichiarazioni in questione, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non sono relative a circostanze apprese dal COGNOME.
La Corte di appello ha rigorosamente valutato anche la documentazione prodotta dalla difesa, ritenendo che essa non si ponesse in termini di incompatibilità con le dichiarazioni rese dai collaboratori.
La Corte di appello ha posto in rilievo che: il riferimento al termine subappalto fatto dal COGNOME doveva considerarsi «atecnico», posto che il predetto aveva più volte precisato di volere intendere, con tale termine, che il COGNOME aveva comunque preso parte ai lavori, a prescindere dal titolo formale con cui si era inserito nella loro realizzazione; l’organizzazione riusciva a ottenere l’importo COGNOME tangente praticata anche attraverso il meccanismo delle sovrafatturazioni.
In considerazione di ciò, la Corte di appello ha ritenuto che la documentazione COGNOME difesa, in alcune parti, finisse addirittura per riscontrare le dichiarazioni re dai collaboratori di NOME.
Così, ad esempio, le dichiarazioni del COGNOME relative alla partecipazione ai lavori COGNOME ditta “RAGIONE_SOCIALE“, considerata vicina al RAGIONE_SOCIALE, trovavano preciso riscontro nell’informativa di reato prodotta dalla difesa.
Quanto al modico valore del contratto di nolo (di poco superiore a 100.000 euro), la Corte di appello ha ritenuto che tale circostanza non si ponesse in termini di incompatibilità con le dichiarazioni rese dal COGNOME e dal COGNOME.
Secondo la Difesa, l’esiguo profitto realizzato dal COGNOME sarebbe incompatibile non solo con l’ammontare complessivo dell’estorsione praticata alla COGNOME pari a 1.800.000 euro, ma anche con il presunto provento di 450.000 euro che l’imputato avrebbe fatto conseguire al RAGIONE_SOCIALE.
La Corte territoriale ha ritenuto infondate entrambe le censure.
In primo luogo, perché, la somma specificamente spettante ai COGNOME era pari a 600.000 euro.
In secondo luogo, perché il COGNOME aveva ben spiegato che tale importo non derivava esclusivamente dai lavori svolti dal solo COGNOME, trattandosi, invece, delle somme complessivamente raccolte anche dalle altre imprese collocate dal COGNOME.
In terzo luogo, perché il riferimento all’importo dei lavori aggiudicati era del tutto insufficiente, atteso che i collaboratori di NOME, concordemente, avevano riferito dell’espediente delle fatture “gonfiate” per ottenere in maniera occulta i proventi da destinare alla “tangente” imposta alla COGNOME.
Andava, infine, considerato che – come ricavabile dagli stessi atti prodotti dalla Difesa – nel medesimo appalto l’imputato aveva lavorato anche con la
“Seds”. Doveva, dunque, considerarsi anche l’importo dei lavori realizzati da tale impresa, di cui però non si conosceva l’importo.
La Corte territoriale, in termini più generali, ha posto in rilievo che l argomentazioni difensive erano basate anche sull’ordinanza cautelare prodotta, che si collocava nell’anno 2003 e, dunque, in un momento sicuramente antecedente a quello in cui i collaboratori (che avevano iniziato a collaborare con la NOME a partire dal 2010) avevano iniziato a rendere dichiarazioni a carico dell’imputato.
Si tratta di una motivazione adeguata e coerente, rispetto alla quale non emergono travisamenti di prova o vizi logici determinanti.
A fronte di tale motivazione, risulta del tutto generica l’argomentazione con la quale il ricorrente ha sostenuto che, dall’informativa “Pozzo 2” e dalle dichiarazioni rese dai testi di polizia giudiziaria, non emergerebbe che la COGNOME avesse concesso subappalti alla COGNOME. Esposta in tali termini, l’argomentazione è utile solo per sostenere che, da quell’informativa e da quelle dichiarazioni, non si può trarre la prova positiva COGNOME circostanza in questione, che la Corte di appello, però, ha tratto dalle concordi dichiarazioni dei collaboratori di NOME.
Va, poi, sotto un profilo più in generale, rilevato che, a fronte di un ampio e logico apparato argomentativo sulle varie vicende oggetto COGNOME decisione impugnata, l’orizzonte circoscritto del giudizio di legittimità non consente di sindacare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944). Eventuali vizi di logicità COGNOME motivazione, per essere sindacabili, devono essere evidenti, cioè di spessore tale da risultare percepibili “ictu oculi”, restando ininfluenti minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, COGNOME).
Va rilevato che la censura relativa all’utilizzo dell’ordinanza cautelare appare infondata, atteso che la Corte di appello ne ha fatto riferimento solo per rispondere a rilievi effettuati dalla difesa proprio con riferimento a circostanze desunte da tale ordinanza. Va, sotto altro profilo, evidenziato che il ricorrente non ha dimostrato che gli elementi tratti da tale ordinanza siano risultati decisivi, nel senso che, i mancanza di essi, la decisione sarebbe risultata diversa.
2.3. La terza censura, relativa ai lavori per la metanizzazione assegnati dal gruppo spagnolo “RAGIONE_SOCIALE“, è manifestamente infondata.
La Difesa dell’imputato contesta quanto affermato dal COGNOME, in ordine a tali lavori, sotto un duplice profilo.
Per un verso, sostiene che il ricorso alla procedura a evidenza pubblica e al c.d. contratto RAGIONE_SOCIALE non avrebbe consentito l’aggiudicazione dei lavori in favore di ditte vicine ai RAGIONE_SOCIALE.
Per altro verso, esclude che la successiva estromissione del COGNOME dai lavori fosse il frutto di un “complotto” ordito dal COGNOME e dall’imputato, dal momento che il mancato affidamento di ulteriori commesse all’ex reggente dei COGNOME era stato determinato esclusivamente dal suo coinvolgimento nell’operazione antimafia del 2003 e dalla sua sottoposizione al regime del 41-bis.
La Corte di appello ha rigorosamente valutato le dichiarazioni del COGNOME, anche con riferimento alla vicenda in questione, rendendo sul punto una motivazione adeguata e priva di determinanti vizi logici.
Ha posto in rilievo, in primo luogo, che la vicinanza dell’imputato ai massimi esponenti del RAGIONE_SOCIALE nell’ambito dei lavori pubblici di maggiore interesse poteva dirsi un dato oramai acclarato, in quanto più volte affermato da tutti i collaboratori esaminati. Oltretutto, l’incontestata crescita esponenziale del volume d’affari dell’imputato si era manifestata proprio a partire dal momento in cui egli aveva avviato i rapporti affaristici di cui si discute, dapprima col COGNOME, poi con il COGNOME e, infine, con l’NOME.
Ha, poi, rilevato che – come emergeva anche dalle dichiarazioni dei collaboratori di NOME – neppure il ricorso alla procedura a evidenza pubblica e al c.d. contratto RAGIONE_SOCIALE evitava il pericolo dell’assegnazione dei lavori a imprese, successivamente, rivelatesi vicine ai RAGIONE_SOCIALE.
Sotto tale profilo, va evidenziato che quelle procedure possono effettivamente limitare il pericolo dell’assegnazione dei lavori a imprese rispetto alle quali siano già emersi elementi di “sospetto”.
La Corte territoriale ha, poi, evidenziato che le dichiarazioni del COGNOME relative all’estromissione delle ditte del COGNOME trovavano risconto anche in quelle rese da quest’ultimo. Il COGNOME, infatti, aveva riferito del comportamento “sfuggente” che il COGNOME aveva assunto nei suoi confronti, quando era tornato in libertà. Aveva riferito, in particolare, dell’incontro avvenuto, nel 2008, nei press di un bar di Funari, in occasione del quale egli aveva chiesto informazioni sull’andamento dei lavori all’imputato, che, però, aveva rimandato la questione a un secondo momento, non dandovi poi corso. Atteggiamento evasivo, rivelatore COGNOME volontà di evitare il COGNOME, chiaramente legato al “voltafaccia” nei suoi confronti.
La Corte di appello ha evidenziato come lo stesso rancore serbato dal COGNOME nei confronti del COGNOME – invocato dalla difesa per limitarne la
credibilità – costituisse la conferma COGNOME «nuova alleanza RAGIONE_SOCIALE», poiché esso si spiegava soltanto alla luce dell’intesa stretta tra i due, volta a estromettere dagli affari tutte le imprese riconducibili al COGNOME.
Va, più in generale, evidenziato che l’incidenza delle vicende detentive del COGNOME sull’estromissione delle sue ditte non è negata dai giudici di merito e non si pone affatto in termini di incompatibilità con la loro ricostruzione dei fatti in base alla quale il COGNOME, proprio a seguito di tali vicende, aveva proseguito i suoi rapporti di cointeressenza RAGIONE_SOCIALE interfacciandosi con il COGNOME.
2.4. La quarta censura, relativa all’attendibilità delle dichiarazioni rese dal COGNOME, è inammissibile.
In primo luogo, va evidenziato che, con riferimento all’attendibilità delle dichiarazioni rese dal COGNOME, la Prima sezione penale, nella sentenza di annullamento, aveva rilevato che già la Corte di appello di Messina, nel valutare le dichiarazioni in questione, non si era discostata dai consolidati principi giurisprudenziali (cfr. pagine 7 e 8 COGNOME sentenza).
Va, in ogni caso, rilevato che il giudice del rinvio ha rigorosamente analizzato le dichiarazioni del COGNOME, valutando adeguatamente anche i profili evidenziati dal ricorrente e confrontando tali dichiarazioni con quelle rese dallo COGNOME e dall’COGNOME (cfr. pagine 54 e ss. COGNOME sentenza impugnata).
La Corte territoriale, in particolare, ha rilevato che, dal risentimento nutrit dal COGNOME nei confronti del COGNOME e dalla pessima condotta di vita tenuta dal collaboratore (che gli era valsa anche la revoca del programma di protezione), non poteva «discendere automaticamente la sicura falsità delle accuse mosse».
A fronte di tali elementi, invero, ve ne erano altri che inducevano a ritenere attendibili le dichiarazioni del COGNOME.
In primo luogo, egli aveva fornito informazioni estremamente precise e coerenti.
Tali dichiarazioni, inoltre, nei loro tratti essenziali, erano state confermate da tutti gli altri dichiaranti esaminati.
La convergenza delle dichiarazioni rese dagli altri collaboratori assumeva particolare rilievo, anche perché non era emerso che tali collaboratori nutrissero risentimento nei confronti del COGNOME.
La Difesa non si è effettivamente confrontata con le motivazioni spese dalla Corte di appello, in ordine all’attendibilità delle dichiarazioni rese dal COGNOME, rendendo in tal modo la censura in esame priva COGNOME necessaria specificità estri nseca .
2.5. Le censure mosse dal ricorrente, in ordine alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese da COGNOME NOME, sono infondate.
In primo luogo, va rilevato che le censure relative alla mancanza di autonomia delle conoscenze COGNOME COGNOME e alla “lettura” dei rapporti fra COGNOME e COGNOME erano state già ritenute infondate dalla sentenza di annullamento COGNOME Prima sezione penale (cfr. pagine 7 e 8 COGNOME sentenza).
Va, in ogni caso, rilevato che la Corte di appello ha rigorosamente analizzato le dichiarazioni COGNOME COGNOME, evidenziando che talune erano relative a circostanze apprese de relato, ma da fonte estremamente qualificata come il COGNOME, e altre invece costituivano frutto di conoscenza diretta COGNOME donna.
Ha, poi, rilevato che alcune imprecisioni, comunque marginali, nelle informazioni fornite dalla donna erano giustificabili con il ruolo di “testa di legn da lei rivestito. Tale affermazione, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non sembra porsi in contraddizione con il fatto che le dichiarazioni de relato provenivano da fonte qualificata. Il ricorrente, in realtà, sovrappone e confonde due diverse questioni: quella dell’autonomia genetica – che, peraltro, riguardava parte delle dichiarazioni rese dalla donna – e quella dell’oggettiva coerenza delle dichiarazioni.
Quanto alle dichiarazioni relative ai rapporti tra il COGNOME e l’NOME, va rilevato che la Corte di appello ne ha rigorosamente vagliato l’attendibilità, ponendo, tra l’altro, in rilievo come si trattasse di dichiarazioni perfettamente conformi a quelle rese dagli altri collaboratori di NOME e, in particolare, COGNOME.
Quanto alle dichiarazioni relative alla partecipazione ai lavori al parco eolico, va rilevato che la COGNOME aveva dichiarato che, a causa delle sopravvenute difficoltà delle imprese riconducibili al COGNOME, aveva dovuto rivolgersi ad NOME per ottenere una piccola commessa da parte dell’imputato che, in quel periodo, era impiegato nel cantiere del parco eolico: «NOME nell’anno 2009 mi procurava un lavoro di trasporto inerti effettuato da mio cugino COGNOME NOME per conto di COGNOME NOME». La donna, poi, aveva riferito che, sebbene l’importo dei lavori ammontasse a euro 4.000,00, il COGNOME le aveva dato un assegno di euro 7.000,00, dicendole che, quando avrebbe incassato l’assegno, avrebbe dovuto dare ad NOME la differenza di 3.000,00 euro.
La difesa, con l’atto di appello, aveva sostenuto che tali dichiarazioni risultavano prive di riscontri e che la COGNOME non aveva mai lavorato nell’ambito dei lavori del Parco Eolico.
La Corte di appello ha risposto alle deduzioni difensive, evidenziando che il narrato COGNOME COGNOME risultava riscontrato sia dalla stessa documentazione prodotta dalla Difesa, che dalle indagini compiute nell’ambito dell’operazione “Zefiro” sulle quali aveva deposto il teste COGNOME, aventi ad oggetto proprio quell’appalto. In atti, era presente la comunicazione di inizio lavori con la quale il
Direttore Generale COGNOME NOME comunicava di aver affidato l’appalto all’impresa RAGIONE_SOCIALE, che era la medesima impresa che – secondo quanto riferito dal teste COGNOME – aveva successivamente affidato al COGNOME il lotto COGNOME zona Alcantara Nord. Del resto, la presenza del COGNOME in quell’appalto – così come la sua vicinanza ad COGNOME NOME – erano state affermate anche dal collaboratore COGNOME NOME.
La sicura partecipazione COGNOME COGNOME ai lavori in questione era anche provata dal fatto che, in occasione del suo arresto, veniva sequestrato l’assegno di euro 7.000,00, che la donna aveva ricondotto proprio ai lavori di trasporto materiale che aveva svolto per conto del COGNOME.
La Difesa, tuttavia, aveva tentato di smentire il narrato COGNOME COGNOME evidenziando come – dall’ordinanza custodiale relativa a quell’operazione – non emergesse che la ditta COGNOME donna avesse ottenuto lavori nel cantiere per conto dell’imputato.
La Corte di appello ha ritenuto di scarso rilievo tale elemento, anche perché la COGNOME aveva dichiarato che COGNOME NOME le aveva procurato un lavoro di trasporto inerti, effettuato dal cugino COGNOME NOME, per conto di COGNOME NOME. Il motivo COGNOME mancata indicazione dell’azienda COGNOME RAGIONE_SOCIALE, pertanto, poteva anche essere riconducibile al fatto che essa, in quei lavori, avesse operato tramite il cugino COGNOME.
Il ricorrente contesta tale affermazione sostenendo che, «a pag. 78 delle trascrizioni», emergerebbe che il lavoro del parco eolico «lo avrebbe fatto la RAGIONE_SOCIALE, riconducibile alla COGNOME, e non COGNOME!».
Ebbene, il ricorrente, utilizzando tale argomentazione, in sostanza, finisce per sostenere che la COGNOME avesse direttamente partecipato ai lavori al parco eolico, che era proprio la circostanza che la difesa aveva negato, al fine di sostenere che le dichiarazioni COGNOME donna, in ordine a tali lavori, non fossero attendibili.
Il ricorrente assume anche che l’inattendibilità delle dichiarazioni relative ai lavori al parco eolico dovrebbe essere desunta dalla circostanza che il procedimento relativo a quella vicenda sarebbe stato archiviato. Sul punto, il motivo si presenta estremamente generico, non avendo il ricorrente allegato e dimostrato che, nell’ambito di quel procedimento, le specifiche dichiarazioni COGNOME COGNOME, relative ai lavori dai lei ottenuti dal COGNOME, siano state valutate e ritenute inattendibili.
Va, più in generale, evidenziato che le argomentazioni del ricorrente sembrano assumere rilevanza limitata, a fronte di tutti gli elementi adotti dalla Corte di appello a sostegno dell’attendibilità delle dichiarazioni rese dalla donna, anche con riferimento alle vicende relative ai lavori da lei ottenuti dal COGNOME per il tramite dell’NOME.
Al riguardo, occorre ribadire il costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo COGNOME decision ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti COGNOME decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.
2.6. La sesta censura, relativa all’attendibilità delle dichiarazioni rese da COGNOME NOME, è manifestamente infondata.
La Corte di appello, invero, ha rigorosamente valutato le dichiarazioni rese dal COGNOME, evidenziando che egli, in parte, aveva riferito circostanze di cui era a diretta conoscenza e che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il collaboratore era da considerare una fonte estremamente qualificata, essendo «figlio d’arte di COGNOME NOME» e per aver assunto un ruolo primario all’interno COGNOME famiglia dei COGNOME, sovraordinata a quella dei COGNOME.
La Corte territoriale ha evidenziato, inoltre, che le dichiarazioni rese dal COGNOME – e, in particolare, quelle relative al meccanismo delle fatture “gonfiate” e alla vicinanza dell’imputato ai vertici dei COGNOME, quale referente imprenditoriale del RAGIONE_SOCIALE – risultavano del tutto convergenti a quelle rese dagli altri collaboratori. Ha posto in rilievo che non assumeva rilevanza determinante la circostanza che egli avesse appreso dal COGNOME (ragioniere COGNOME COGNOME) il fatto che il COGNOME era un uomo di fiducia del COGNOME, atteso che: tale dato si poneva in assoluta convergenza con quanto già riferito da tutti gli altri collaboratori; che la fonte (ossia il COGNOME) aveva appreso la notizia dallo stesso COGNOME.
Si tratta di una motivazione adeguata e coerente, rispetto alla quale non emergono travisamenti di prova o vizi logici determinanti.
A fronte di tale motivazione, risulta del tutto generica l’argomentazione con la quale il ricorrente ha sostenuto (rinviando a quanto esposto nell’ambito dell’analoga censura mossa con riferimento all’attendibilità delle dichiarazioni del COGNOME) che, dall’informativa “Pozzo 2” e dalle dichiarazioni rese dai testi di polizia giudiziaria, non emergerebbe che la COGNOME avesse concesso subappalti alla COGNOME. Come già detto, da tale argomentazione si può solo dedurre che, da quell’informativa e da quelle dichiarazioni, non può essere tratta la prova circostanza in questione, che, tuttavia, la Corte di appello ha tratto dalle dichiarazioni dei collaboratori di NOME.
Va, poi, sotto un profilo più in generale, ribadito che, a fronte di un logico apparato argomentativo, l’orizzonte circoscritto del giudizio di legittimità non
consente di sindacare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.
2.7. Manifestamente infondate sono le ulteriori censure dedotte dal ricorrente.
La Corte di appello, come si è già detto, ha rigorosamente vagliato la credibilità e l’attendibilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giusti evidenziandone la pertinenza e rilevanza rispetto alla contestazione mossa all’imputato.
Ha, poi, evidenziato come i fatti dimostrati integrassero pienamente il reato di cui agli artt. 110 e 416-bis cod. pen.
Ha posto in rilievo che l’indiscutibile vicinanza del COGNOME al RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE e la sua assidua frequentazione con i vertici apicali di quel sodalizio RAGIONE_SOCIALE non potevano ricondursi a mera connivenza non punibile, dal momento che l’imputato aveva instaurato con COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME una vera e propria relazione affaristica, caratterizzata da uno scambio reciproco.
Da un lato, infatti, il COGNOME aveva modo di operare nell’ambito dei maggiori lavori pubblici in maniera del tutto indisturbata e, anzi, agevolata dal sodalizio, così accrescendo in maniera esponenziale il proprio volume d’affari. Dall’altro, il RAGIONE_SOCIALE COGNOME – mediante l’inserimento del COGNOME – aveva a sua volta modo di infiltrarsi negli appalti (anche mediante contratti di nolo e/o forniture) comunque, di ottenere gli ingenti profitti derivanti dai lavori, grazie all’espedient delle fatturazioni “gonfiate”.
Emblematico, per la Corte territoriale, era l’avvio dei rapporti tra il COGNOME e il COGNOME, nell’ambito dei lavori di metanizzazione, ove l’imputato iniziava la sua collaborazione con l’impresa COGNOME COGNOME (di fatto gestita dal COGNOME) che si traduceva in una vera e propria commistione di mezzi e operai. In quell’appalto, i due concordavano di affidare alla ditta dell’imputato il secondo lotto, inerente ai lavori di Torregrotta, in modo che egli potesse acquisire le certificazioni necessarie per proseguire i lavori e ottenere commesse sempre maggiori, come difatti avvenuto.
Grazie ai suoi rapporti con il RAGIONE_SOCIALE, l’imputato era riuscito a prendere parte sempre con maggior frequenza – ai lavori pubblici più remunerativi COGNOME provincia di Messina, conseguendo, in pochissimi anni, una crescita esponenziale del proprio volume d’affari.
La Corte di appello ha ricostruito in maniera dettagliata la crescita del volume degli affari del NOME, ponendola in stretta correlazione con i rapporti da lui intrattenuti con i massimi esponenti del RAGIONE_SOCIALE COGNOME (cfr. pagine 79 e ss. COGNOME sentenza impugnata).
La progressione del volume degli affari era stata certamente agevolata dalla protezione di cui l’imputato godeva per essere il «braccio destro imprenditoriale» dei massimi esponenti del RAGIONE_SOCIALE, con i quali egli era entrato in affari in un rapporto paritario e di scambio reciproco.
L’organizzazione RAGIONE_SOCIALE, dal canto suo, traeva da tale rapporto ingenti risorse economiche, oltre che una sempre maggiore presenza negli appalti pubblici, non solo ottenendo notevoli introiti mediante il meccanismo delle fatture gonfiate, ma anche insinuandosi negli appalti pubblici di rilevanti dimensioni, mediante la cooperazione che si veniva a creare tra le imprese già ivi impegnate (e comunque vicine al RAGIONE_SOCIALE) e altre direttamente riconducibili ai componenti del sodalizio RAGIONE_SOCIALE.
Gli elementi esposti hanno indotto la Corte di appello a ritenere dimostrata «la sussistenza, tra la RAGIONE_SOCIALE e COGNOME, di un rapporto paritario, continuo nel tempo e caratterizzato dall’ottenimento reciproco di utilità, che si adatta perfettamente allo schema del delitto di concorso esterno in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE».
Si tratta di una decisione in linea con la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale «integra il reato di concorso esterno in RAGIONE_SOCIALE di tipo mafioso la condotta dell’imprenditore “colluso” che, senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio RAGIONE_SOCIALE, instauri con questo un rapporto di reciproci vantaggi, consistenti nell’imporsi sul territorio in posizione dominante e nel far ottenere all’organizzazione risorse, servizi o utilità» (Sez. VI, n. 32384 del 27.3.2019, Rv. 276474; Sez. 1, n. 47054 del 16/11/2021, Rv. 282455).
Al rigetto del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 19 gennaio 2024.