Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 18132 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 18132 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME, udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile; udito l’AVV_NOTAIO COGNOME nell’interesse del ricorrente, che ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Roma, con la sentenza emessa il 15 giugno 2023, confermava quella del Tribunale capitolino che il 5 luglio 2022 aveva accertato la responsabilità penale di NOME COGNOME, condannandolo alla pena di anni sedici di reclusione e disponendo, a pena espiata, l’applicazione della libertà vigilata per anni tre, in relazione al delitto di concorso esterno in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Al COGNOME veniva attribuito il ruolo di concorrente esterno del RAGIONE_SOCIALE, per avere partecipato, quale garante, alla stipula di un patto di pace RAGIONE_SOCIALE, per
conto del preNOME RAGIONE_SOCIALE, in occasione di un incontro con NOME COGNOME, NOME NOME, che ricopriva nell’impostazione accusatoria il ruolo simmetrico per conto dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE facente capo a NOME COGNOME, NOME COGNOME, essendo entrambi i gruppi criminali in conflitto e operanti sul medesimo territorio in Ostia.
Per una migliore comprensione della contestazione e dell’accertamento operato in sede di merito, come anche per la comprensione delle censure mosse con l’attuale ricorso, risulta utile riprodurre l’imputazione nelle parti di interesse.
Come anticipato, a NOME COGNOME, in concorso con NOME COGNOME – assolto per non avere commesso il fatto in primo grado con conferma della sentenza ora impugnata – è stato contestato il «delitto di cui agli artt. 110 e 416bis cod. pen. NOME – in concorso tra loro e con COGNOME NOME (deceduto) contribuivano concretamente, pur senza farne formalmente parte, alla stessa conservazione della capacità operativa dell’RAGIONE_SOCIALE denominata RAGIONE_SOCIALE, operante sul territorio di Ostia; in particolare, fornendo un contributo causalmente rilevante al raggiungimento di un accordo che mettesse pace tra il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e un altro gruppo criminale operante sul territorio ostiense e capeggiato da COGNOME NOME COGNOME, accordo determinante per la stessa conservazione delle capacità operative del RAGIONE_SOCIALE in un momento di forte difficoltà del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dovuto allo stato di detenzione di elementi di vertice della consorteria come COGNOME NOME e COGNOME NOME cl. DATA_NASCITA, alla limitazione cui era soggetto il capo indiscusso della stessa, COGNOME NOME (sottoposto all’obbligo di dimora in Roma e vittima di due tentati omicidi in data 4 e 8 novembre 2016), al fatto che i capi e numerosi sodali del RAGIONE_SOCIALE COGNOME, storicamente alleato RAGIONE_SOCIALE COGNOME e operante sul medesimo territorio, erano detenuti dal luglio 2013.
Proprio in ragione del momento difficile del RAGIONE_SOCIALE COGNOME – acuito dal fermo di indiziato di delitto di COGNOME NOME (eseguito il 9.11.2017) e dalla conseguente applicazione allo stesso della custodia cautelare in carcere – in appena tre giorni erano stati perpetrati tre atti intimidatori nei confronti di soggetti organici o contigui agli RAGIONE_SOCIALE, precisamente: in data 23 novembre 2017 erano stati gambizzati COGNOME NOME e COGNOME NOME: quest’ultimo era fratello di COGNOME NOME, cognato di COGNOME NOME cl. ’89 e trait-d’union tra il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE nel settore del narcotraffico; in data 25 novembre 2017 erano stati esplosi colpi d’arma da fuoco in INDIRIZZO sulla porta di casa di COGNOME NOME, soggetto organico al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; sempre in data 25 novembre 2017 erano stati esplosi colpi di arma da fuoco contro la vetrina del bar “RAGIONE_SOCIALE” nella disponibilità di NOME COGNOME, elemento di vertice dell’omonimo RAGIONE_SOCIALE, esercizio commerciale situato nella zona di INDIRIZZO, storica roccaforte del RAGIONE_SOCIALE COGNOME.
Premesso quanto sopra, COGNOME NOME e COGNOME NOME ricoprivano, a diverso titolo e con le condotte di seguito descritte, il ruolo di plenipotenziari del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con lo scopo, poi realizzato, di porre fine agli atti intimidatori perpetrati nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, mentre il defunto COGNOME NOME rappresentava gli interessi del gruppo capeggiato da COGNOME NOME NOME COGNOME.
Condotte consistite, tra l’altro, nel fare da tramite con gli appartenenti al RAGIONE_SOCIALE per formalizzare e consolidare il sopraccitato patto di non belligeranza.
In particolare, in epoca successiva al 25.11.2017 e anteriore al 13.12.2017:
COGNOME NOME: comunicava a COGNOME NOME NOME NOME indiscusso capo dell’omonimo RAGIONE_SOCIALE – un messaggio proveniente da COGNOME NOME e avente ad oggetto gli equilibri mafiosi ostiensi turbati da i tre atti intimidator sopra indicati (circostanza emersa nel corso della medesima conversazione tra presenti captata presso il ristorante RAGIONE_SOCIALE di Grottaferrata in data 13.12.2017, RIT 3749/’17 progr. 17121301: ).
In data 13.12.2017, COGNOME NOME e COGNOME NOME partecipavano, insieme a COGNOME NOME, ad una riunione convocata ad hoc presso il ristorante RAGIONE_SOCIALE, sito in Grottaferrata, nel corso della quale: innanzitutto la COGNOME riferiva di aver comunicato a COGNOME NOME NOME NOME il messaggio del COGNOME, avente ad oggetto gli equilibri mafiosi ostiensi, turbati dai sopra descritti episodi del 23 e 25 novembre 2017 (cfr. RIT 3749/’17 prog. 17121301: ); quindi si discuteva della necessità di “mettere pace” fra il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed il gruppo avverso e, a tal riguardo, innanzi tutto COGNOME spiegava alla COGNOME che nei giorni immediatamente successivi RAGIONE_SOCIALE NOME avrebbe parlato con un cugino, appartenente alla famiglia COGNOME (cfr. RIT 3749/17 ). Poi, subito dopo, COGNOME e il COGNOME alla presenza della COGNOME si dichiaravano esplicitamente “garanti” dell’accordo che sarebbe stato raggiunto, assicurando, ciascuno per conto del gruppo che rappresentava, che il patto sarebbe stato rispettato (cfr. RIT 3749/17: ).
Proprio a tal fine COGNOME NOME, AVV_NOTAIO del foro di Roma che, nella sua qualità, aveva la possibilità di incontrare diversi detenuti, fra i quali COGNOME NOME NOME, difeso di fiducia all’AVV_NOTAIO, di cui la COGNOME era collaboratrice si impegnava a far pervenire a COGNOME NOME NOME, ristretto presso la casa circondariale di Roma Rebibbia (Sez. C del 2° piano, Reparto G12), un messaggio scritto dalla stessa COGNOME nel corso della riunione e dettatole da COGNOME (cfr. RIT 3749/17: ). Tale messaggio doveva essere comunicato a COGNOME NOME cl. 89 dalla COGNOME personalmente, ovvero per il tramite di COGNOME NOME, ovvero per il tramite di NOME NOME, NOME NOME o NOME, soggetto ristretto presso la predetta casa circondariale all’interno della medesima sezione di RAGIONE_SOCIALE NOME cl. 89 (Sez. C del 2° piano, Reparto G12) – e con il quale la COGNOME si recava al colloquio in data 14.12.2017 (giorno successivo alla riunione di Grottaferrata).
Inoltre, poco prima della fine della riunione, la COGNOME si impegnava a comunicare all’AVV_NOTAIO una richiesta proveniente dal COGNOME, il quale, dopo aver ribadito l’importanza della questione, di cui aveva già discusso anche con lo COGNOME, sottolineava la necessità che quest’ultimo parlasse personalmente con il detenuto COGNOME NOME NOME 89, in modo da avere definitive
rassicurazioni in merito al rispetto RAGIONE_SOCIALE accordi, di cui lui e COGNOME si stavano facendo garanti (cfr. RIT 3749/17: ).
Le condotte sopra descritte contribuivano al consolidamento e alla conservazione delle capacità operative del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in quanto consentivano il raggiungimento di un accordo con il RAGIONE_SOCIALE criminale avverso e, per l’effetto, la cessazione RAGIONE_SOCIALE atti intimidatori ai danni RAGIONE_SOCIALE COGNOME. Accordo che veniva rispettato anche dopo il 25.01.2018, quando il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE subiva un nuovo e durissimo colpo a causa dell’arresto dei capi e di numerosi sodali (o.c.c. del G.i.p. presso il Tribunale di Roma del 22.01.2018, c.d. operazione Eclissi). Con recidiva reiterata per NOME. In Roma, Ostia, Grottaferrata, da epoca successiva al 25.11.2017 fino al 18.12.2017».
Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di NOME COGNOME consta di due motivi variamente articolati, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il primo motivo deduce violazione di legge sostanziale e processuale in riferimento agli artt. 110, 416-bis cod. pen., nonché 187, 192, 530, comma 2, cod. proc. pen., nonché violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. in relazione al vizio di motivazione.
Il ricorrente lamenta che a fronte della evanescenza dell’imputazione – ove la condotta attribuita a COGNOME non viene adeguatamente dettagliata, tanto da ledere il diritto di difesa, come lamentato con l’atto di appello – la Corte territoriale non avrebbe tenuto in conto che l’incontro contestato aveva un’altra finalità, per quanto illecita, e che comunque COGNOME non conosceva l’AVV_NOTAIO COGNOME, nonostante la stessa ebbe a presenziare a tale incontro sempre in rappresentanza RAGIONE_SOCIALE interessi RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
La motivazione della Corte di appello, a fronte di specifiche doglianze, non avrebbe dato conto di quale sarebbe stato il contributo causalmente rilevante offerto da COGNOME per promuovere l’accordo di pace, né chi ebbe a conferirgli l’incarico, con quali soggetti e se COGNOME sarebbe poi effettivamente entrato in contatto successivamente con costoro per rendere conto dell’esito della sua
azione, né venivano chiariti quali fossero i rapporti parentali dell’imputato con NOME e NOME COGNOME.
L’assenza di risposte su tali punti renderebbe la motivazione apparente, oltre che in violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 187 e 192 cod. proc. pen., in quanto estraneo al thema probandum risulterebbe l’aver valorizzato, da parte della Corte di appello, il ruolo di COGNOME quale esponente di spicco della relativa famiglia, la cautela che lo stesso aveva nell’uso dei telefoni e l’esistenza di alcuni jammer presso la propria abitazione. Né la sentenza impugnata si confronta con la circostanza che, alla data dell’incontro contestato, nel dicembre 2017, il RAGIONE_SOCIALE non risultava ancora ritenuto sussistente, il che sarebbe avvenuto solo con l’esecuzione di ordinanze di custodia cautelare nel gennaio 2018. Infine, quanto all’efficacia del contributo casuale, la Corte di appello neanche avrebbe valutato adeguatamente che proprio l’esecuzione della misura cautelare, avverso esponenti del RAGIONE_SOCIALE, ebbe l’effetto di evitare ulteriori scontri fra i RAGIONE_SOCIALE, e non certamente l’azione di COGNOME, cosicché l’efficacia del contributo del concorrente esterno non sarebbe stata adeguatamente verificata.
Difetterebbe, poi, del tutto una motivazione quanto al profilo soggettivo richiesto per il delitto ritenuto, come anche il confronto con Sez. U, Modaffari.
Il secondo motivo deduce violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 62-bis e 99 cod. pen. e vizio di motivazione, in quanto la Corte di appello avrebbe limitato la motivazione alla sola gravità del reato, per negare le circostanze attenuanti generiche, come anche non avrebbe corredato il riconoscimento della recidiva con un adeguato compendio motivazionale.
Il ricorso è stato trattato con intervento delle parti, a seguito di tempestiva richiesta dell’AVV_NOTAIO, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall’articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall’art. 5-duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199.
Il Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ha illustrato le ragioni del ricorso chiedendone l’accoglimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è complessivamente infondato.
Va premesso che nel caso di specie le due sentenze di merito integrano la cd. doppia conforme, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, in quanto la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado, sia attraverso ripetuti richiami a quest’ultima, sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595 – 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, NOME, Rv. 252615 – 01). Il giudice di legittimità, inoltre, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 – dep. 05/12/1997, COGNOME, Rv. 209145)
Va anche evidenziato come in tema di integrazione delle motivazioni tra le conformi sentenze di primo e di secondo grado, se l’appellante si limita alla riproposizione di questioni di fatto o di diritto già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure prospetta critiche generiche, superflue o palesemente infondate, il giudice dell’impugnazione ben può motivare per relazione; quando, invece, sono formulate censure o contestazioni specifiche, introduttive di rilievi non sviluppati nel giudizio anteriore o contenenti argomenti che pongano in discussione le valutazioni in esso compiute, è affetta da vizio di motivazione la decisione di appello che si limita a respingere con formule di stile o in base ad assunti meramente essertivi o distonici dalle risultanze istruttorie le deduzioni proposte. (Sez. 6, n. 28411 del 13/11/2012 – dep. 01/07/2013, COGNOME e altri, Rv. 256435).
Tale premessa è indispensabile in quanto i motivi di appello, rifluiti sostanzialmente nell’attuale ricorso, trovano già risposta nella sentenza di primo grado, rispetto alla quale la sentenza di conferma, ora impugnata, ha dunque svolto un ruolo sostanzialmente integrativo.
3.1 Venendo al primo motivo di ricorso, in ordine alla natura ‘evanescente’ della contestazione, si tratta di un tema già affrontato dalla sentenza impugnata che riproducendo, ai foll. 13 e seguenti, il contenuto delle conversazioni
intercettate, chiarisce come la condotta relativa è stata compiutamente descritta nel capo di imputazione.
In sostanza, fermo restando che la doglianza non è formulata in modo puntuale con il primo motivo di ricorso, in quanto non deduce la nullità del decreto che dispone il giudizio – sanzione che per indeterminatezza e genericità dell’imputazione ha natura relativa e, in quanto tale, non è rilevabile d’ufficio e deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall’art. 491 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 19649 del 27/02/2019, S., Rv. 2’75749 – 01; mass. conf. N. 20739 del 2010 Rv. 247590 – 01, N. 50098 del 2013 Rv. 257910 – 01) nel caso in esame le sentenze di merito evidenziano come la contestazione contempli i tratti salienti della conversazione captata, che costituisce la prova principale, in quanto ‘fotografa’ la condotta contestata all’imputato.
Pertanto, la condotta viene correttamente ritenuta delineata in modo adeguato già nell’imputazione.
3.2 Quanto alla circostanza che l’incontro – al quale in modo incontestato partecipò l’imputato – fosse finalizzato alla cd. pax RAGIONE_SOCIALE, rileva questa Corte come dalle sentenze di merito emerga tale finalità: se anche la stessa non fosse stata esclusiva, essendo stato l’incontro captato nell’ambito di altra indagine relativa al traffico internazionale di stupefacenti, è assolutamente evidente come anche il tema di una gestione pacifica del territorio di Ostia – ove operava il gruppo criminale di NOME COGNOME, quale gestore di una piazza di spaccio a ridosso dell’area controllata dagli RAGIONE_SOCIALE – avesse una immediata connessione con il tema del narcotraffico ad Ostia. Tale argomentazione è spesa in modo non manifestamente illogico dalla Corte di appello, che rileva come l’interesse per la pax in Ostia non nasceva dall’aspirazione alla generalizzata sicurezza sociale in quel territorio (fol. 20), bensì dall’esigenza di ricomporre un conflitto che danneggiava e metteva a rischio un ordinato svolgimento anche del traffico di stupefacenti.
La censura, dunque, trova risposta nella sentenza impugnata, che argomenta senza alcun vizio, ferma comunque la inabilità della censura a disarticolare la motivazione offerta dalla Corte di merito.
Altro punto di doglianza riguarda la circostanza che COGNOME non conoscesse l’AVV_NOTAIO COGNOME e ciò nonostante – nell’ipol:esi d’accusa fatta propria dai Collegi di merito – i due astanti alla riunione rappresentassero entrambi interessi del RAGIONE_SOCIALE COGNOME.
La Corte di appello chiarisce la apparente contraddizione: COGNOME già sapeva, grazie a COGNOME, che avrebbe partecipato COGNOME, cosicché bastò che l’attuale ricorrente si presentasse con il nome di battesimo NOME COGNOME comprendesse di chi si trattasse. Il che palesa come l’incontro fosse stato
preparato. Inoltre, i ruoli di COGNOME e COGNOME erano diversi, per quanto emerge dalle sentenze di merito. Quest’ultima doveva comunicare con gli esponenti del RAGIONE_SOCIALE detenuti, grazie al ruolo di AVV_NOTAIO che le consentiva di accedere ai colloqui in carcere, mentre il ruolo di COGNOME era quello di fungere da garante della pax RAGIONE_SOCIALE per conto del RAGIONE_SOCIALE, anche in relazione a chi non era detenuto. Tale diversificazione dei ruoli (di garante dell’impegno assunto dell’uno e latore di notizie dell’altra) e’ delle funzioni (comunicazione con i componenti liberi del RAGIONE_SOCIALE per l’uno, per i detenuti per l’altra) per concorrere alla ricomposizione dei rapporti fra i gruppi criminali in contesa, rende non manifestamente illogica né contraddittoria la motivazione, ma anzi esprime una volontà di pianificazione pregressa rispetto alla riunione, funzionale al raggiungimento dell’obiettivo di porre fine al conflitto.
3.3 In ordine all’efficienza causale del contributo di COGNOME, non solo la Corte di appello conferma che dopo l’incontro al quale presero parte COGNOME e COGNOME non vi furono più gli scontri tra i RAGIONE_SOCIALE del territorio di Ostia (fol. come confermato anche da un teste di polizia giudiziaria in sede di rinnovazione dell’istruttoria in appello). Ma all’obiezione difensiva, riproposta con l’atto di appello, e anche con l’attuale ricorso, una non superata risposta si rinviene nella sentenza di primo grado, che al fol. 31 e ss. chiarisce come oltre al cessare RAGIONE_SOCIALE scontri a fuoco – che avevano connotato con frequenza anche giornaliera il territorio fino all’incontro funzionale alla pax RAGIONE_SOCIALE – attestato dalla deposizione del teste COGNOME, anche le intercettazioni di conversazioni tra COGNOME e COGNOME, dell’aprile 2018, quindi di quattro mesi successivi l’incontro medesimo, confermavano il riferimento alla pax stipulata da COGNOME per conto di COGNOME con COGNOME (RAGIONE_SOCIALE).
In sostanza, la pace raggiunta veniva collegata dai conversanti proprio al ruolo assunto da COGNOME, dal lato del gruppo COGNOME, il che rende non manifestamente illogico attribuire la medesima efficacia al ruolo simmetrico del COGNOME per conto RAGIONE_SOCIALE COGNOME.
Tale motivazione esclude anche l’interpretazione difensiva per cui non la pax garantita da COGNOME per gli RAGIONE_SOCIALE, bensì gli arresti intervenuti nel gennaio 2018 RAGIONE_SOCIALE esponenti di tale ultima famiglia, avrebbero impedito ulteriori scontri, evento al quale i conversanti non si riferiscono, pur essendo già intervenuti gli arresti in esecuzione dell’ordinanza cautelare relativa al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Tanto più che con argomento logico, non adeguatamente censurato con l’atto di appello, il Tribunale rileva che fino all’incontro al quale partecipò COGNOME, vi erano stati anche tre attentati in tre giorni nel novembre 2017, quindi appena il mese prima del pranzo ‘intercettato’: qualora non fosse intervenuto il contributo pacificatore di COGNOME e COGNOME per interrompere tale serie di azioni violente,
i RAGIONE_SOCIALE contrapposti avrebbero proceduto ancora nel contrapporsi con ulteriori episodi violenti fino agli arresti del gennaio successivo, il che invece non accadde.
Si tratta di una argomentazione del Tribunale non manifestamente illogica e non censurata in modo specifico con l’atto di appello.
3.4 Quanto alle altre censure avanzate, le sentenze di merito chiariscono come lo spessore criminale del COGNOME e il collegamento fra lo stesso e gli COGNOME – che invero già emergeva dal contenuto stesso della conversazione ove COGNOME si indicava come cugino RAGIONE_SOCIALE stessi – fosse comprovato dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia COGNOME e COGNOME, in ordine al forte legame fra i due gruppi criminali, oltre che dalla massima di esperienza per cui il ruolo di ‘conciliatore’ per il conflitto fra due gruppi criminali, che aveva visto reciproci attentati in danno dei rispettivi capi (NOME COGNOME e NOME COGNOME), non poteva essere affidato se non a chi fosse persona fidata, oltre che profondo conoscitore della dinamiche del RAGIONE_SOCIALE COGNOME, per il quale non era necessario che intervenisse un provvedimento giurisdizionale che ne attestasse le caratteristiche mafiose NOME COGNOME le conoscesse (fol. 26 e s. della sentenza di primo grado).
Gli elementi probatori richiamati dalle due sentenze di merito, quanto al ruolo di COGNOME e al suo calibro criminale, quindi, non risultano estranei al theme probandum, in quanto la cautela del COGNOME – con riferimento alle modalità di conversazione telefonica, all’abbandono dei telefoni per non essere individuato nel posizionamento, ai jammer rinvenuti nella sua abitazione e il suo spessore criminale vengono intesi, in modo non manifestamente illogico, come elemento attestante la consapevolezza del ruolo e la serietà dell’iniziativa assunta per favorire la ricomposizione fra i gruppi criminali, anche nella prospettiva RAGIONE_SOCIALE interlocutori di COGNOME (foll. 20-22 della sentenza di appello). Difatti COGNOME ne accetta il ruolo – e si fida della sua capacità di ‘gestire’ per conto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE la complessa fase necessaria per porre fine al conflitto – proprio in ragione della autorevolezza criminale di COGNOME.
3.5 Quanto, infine, alla cesura relativa al difetto di motivazione in ordine al coefficiente psicologico del delitto di concorso esterno, va in primo luogo evidenziato come il motivo di appello sul punto è generico, in quanto non si correla alla motivazione resa dalla sentenza di primo grado, che al fol, 28 indicava come COGNOME avesse piena consapevolezza della natura RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e del contributo che, fungendo da garante per la pace, avrebbe offerto al RAGIONE_SOCIALE.
Tale aspecificità del motivo di appello giustifica l’assenza di una risposta puntuale da parte della Corte territoriale, che comunque affronta il tema della consapevolezza e volontà dell’imputato di contribuire alla vita del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE in un momento di difficoltà, partendo dal contenuto della stessa conversazione intercettata (cfr. fol. 18).
Va evidenziato che le doglianze aspecifiche in appello, ben possono – secondo quanto affermano Sez. U., n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 – 01, in motivazione – essere dichiarate tali anche d’ufficio in sede di legittimità, qualora l’inammissibilità stessa non sia stata rilevata dal giudice d’appello. Dagli artt. 591, comma 4, e 627, comma 4, cod. proc. pen., infatti, emerge che l’inammissibilità può essere dichiarata in ogni stato e grado del processo, se non rilevata dal giudice dell’impugnazione, salvo che nel giudizio conseguente ad annullamento con rinvio, in cui è invece preclusa la rilevazione delle inammissibilità verificatesi nei precedenti giudizi o nel corso delle indagini preliminari.
Quanto al generico richiamo del ricorso a Sez. U. Modaffari, deve evidenziarsi come le Sezioni Unite abbiano affermato in tema di concorso esterno che “La condotta partecipativa, frutto dell’accordo individuo-RAGIONE_SOCIALE, si inserisce in una dinamica necessariamente “relazionale”, in cui la dimensione individuale si fonde con quella collettiva e questo particolare rapporto simbiotico consente di distinguere l’intraneo dal concorrente esterno che la sentenza “COGNOME” definisce come «colui che non vuole far parte della RAGIONE_SOCIALE e che l’RAGIONE_SOCIALE non chiama a “far parte”, la cui condotta può risolversi pure in un solo contributo purché quell’unico contributo serva per consentire all’RAGIONE_SOCIALE di mantenersi in vita, anche solo in un determinato settore, onde poter proseguire i propri scopi»”. Inoltre, proseguono, affermando che “la prima successiva sentenza (Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, COGNOME, Rv. 202904-01), nel descrivere il dolo del concorrente esterno, individua, a contrariis, il differente elemento soggettivo del partecipe, riconoscendo come «il concorrente esterno non può avere il dolo specifico proprio del partecipe, dolo che consiste nella consapevolezza di fare parte dell’RAGIONE_SOCIALE, di esserne partecipe, e nella volontà di contribuire a tenere in vita l’RAGIONE_SOCIALE e a farle raggiungere gli obiettivi, gli scopi, che si è prefissa», riconoscendo altresì che «il concorso esterno, proprio NOME postula che l’RAGIONE_SOCIALE esista e abbia, quindi, i suoi partecipi con il necessario dolo specifico, fa sì che il concorrente possa avere anche il semplice dolo generico, cioè la semplice coscienza e volontà di dare il proprio contributo, disinteressandosi della strategia complessiva dell’RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE obiettivi che la stessa persegue e, pertanto, della maggiore o minore o, addirittura, insignificante efficacia del proprio contributo ai fini del mantenimento in vita e del conseguimento RAGIONE_SOCIALE scopi dell’RAGIONE_SOCIALE». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Si tratta di principi dei quali è stato fatto buon governo da parte dei Collegi di merito, a fronte di un motivo di ricorso sul punto generico.
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Per altro, se da un punto di vista oggettivo l’attività di ‘paciere’ all’interno d un gruppo criminale RAGIONE_SOCIALE integra un significativo contributo per assicurare stabilità e funzionalità della stessa (cfr. Sez. 3, n. 25994 del 22/07/2020, Gullo, Rv. 279825 – 01), altrettanto è correttamente stato ritenuto per COGNOME, in quanto l’imputato aveva promosso e garantito il percorso teso a preservare la funzionalità e l’esistenza del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, grazie all’accordo di pace, questa volta rivolto verso l’esterno del RAGIONE_SOCIALE.
Si tratta di una decisione in linea con Sez. U., COGNOME, che evidenziano la sufficienza anche di un solo contributo decisivo per l’RAGIONE_SOCIALE criminale, e anche in sintonia con Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, COGNOME, Rv. 231671 01, che indicavano il “concorrente esterno” come colui che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell’RAGIONE_SOCIALE e privo dell'”affectio societatis”, fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo esplichi un’effettiva rilevanza causale e quindi si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell’RAGIONE_SOCIALE (o, per quelle operanti su larga scala come “RAGIONE_SOCIALE“, di un suo particolare settore e ramo di attività o articolazione territoriale) e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima.
Per quanto fin qui indicato – cfr. punto 3.3. – emerge anche che COGNOME abbia ottenuto il risultato dell’interrompersi della dinamica conflittuale fra gli COGNOME, nel cui interesse si muoveva, e il gruppo di COGNOME, cosicchè anche la verifica di efficienza causale ex post -secondo quanto richiesto dalle Sez. U., COGNOME, in motivazione, in merito alla concreta realizzazione del fatto criminoso collettivo, elemento essenziale e tipizzante della condotta concorsuale, di natura materiale o morale – ha condotto senza vizi logici e congruamente la Corte territoriale ad attribuire elevata credibilità razionale all’ipotesi formulata in ordin alla reale efficacia della condotta atipica del concorrente (cfr. anche Sez. 5, n. 18020 del 10/02/2022., Laudani, Rv. 283371 – 02).
E la motivazione impugnata è conforme anche al principio che le Sez. U, COGNOME, Rv. 231672 – 01, hanno fissato in ordine al dolo del concorrente esterno: occorre che lo stesso investa sia il fatto tipico oggetto della previsione incriminatrice, sia il contributo causale recato dalla condotta dell’agente alla conservazione o al rafforzamento dell’RAGIONE_SOCIALE, agendo l’interessato nella consapevolezza e volontà di recare un contributo alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso del RAGIONE_SOCIALE.
Il tenore della ricostruzione operata dalla Corte di appello e la motivazione correlata attesta, seppur implicitamente, che dal tenore della conversazione captata e dalle argomentazioni narrative e captative ulteriori, oltre che dalla prova
logica, si palesi una chiara volontà e coscienza da parte del COGNOME di arrecare un vantaggio al RAGIONE_SOCIALE COGNOME con la propria condotta di garante per l’accordo fra i due gruppi criminali.
3.6 Può pertanto concludersi che in tema di RAGIONE_SOCIALE di tipo RAGIONE_SOCIALE, integra la condotta di “concorso esterno” l’attività di chi, attraverso il suo ruolo di garante, per conto della RAGIONE_SOCIALE, favorisca la cessazione , della conflittualità con altro RAGIONE_SOCIALE criminale, agendo da ‘paciere’ e fornendo così un concreto, specifico e volontario contributo idoneo a conservare ovvero a rafforzare le capacità operative del primo RAGIONE_SOCIALE, nella consapevolezza di contribuire, in tal modo, alla realizzazione del programma criminoso
Il secondo motivo è anche generico e manifestamente infondato per consolidato orientamento giurisprudenziale.
4.1 Quanto alle circostanze attenuanti generiche, la doglianza si sofferma sul richiamo alla sola gravità del reato, ma invece la Corte territoriale si riferisce anche alla posizione di rilievo criminale dell’imputato e agli stretti rapporti con personaggi di spicco criminale, anche di natura familiare.
Pertanto, il motivo per un verso è aspecifico, in quanto ripropone le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame e, comunque, censure carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla
decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 – dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849), difettando una critica puntuale al provvedimento (Sez. 6 n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521).
D’altro canto, la Corte fa buon governo dei principi in materia: la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell’ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l’adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo, anche quindi limitandosi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio (Sez. 6 n. 41365 del 28 ottobre 2010, Straface, rv 248737; Sez. 2, n. 3609 del 18 gennaio 2011, COGNOME e altri, Rv. 249163). Nel caso in esame plurime sono le ragioni indicate come ostative al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
4.2 Quanto alla recidiva, la Corte di appello fa riferimento alle precedenti condanne, al rapporto spazio- temporale fra il reato per cui si procede e quelli precedenti, cosicché anche in questo caso la censura non si confronta con la motivazione, che critica per l’assenza di riferimento al profilo temporale.
Anche in questo caso il motivo è generico, come anche lo era il motivo di appello che non si confrontava con la motivazione del Tribunale, che ha argomentato adeguatamente sulla maggiore pericolosità dell’imputato, dimostrata dalla commissione di un grave reato, nonostante gli fossero state fornite occasioni di recupero, attraverso le modalità di esecuzione della pena, scontata in forma domiciliare per le precedenti condanne (fol. 12).
Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso, con ccindanna alle spese processuali del ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, 06/02/2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente