Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 41543 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 41543 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VIBO VALENTIA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 07/05/2024 del TRIB. LIBERTA di CATANZARO; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME AVV_NOTAIO COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice d’appello avverso l’ordinanza del Tribunale di Vibo Valentia del 29/11/2023, ha confermato, con l’ordinanza in epigrafe, il rigetto dell’istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, formulata da AVV_NOTAIO.
Quest’ultimo, attraverso il suo difensore, lamenta in questa sede la violazione dell’articolo 275, comma 1 bis, cod. proc. pen. nonché l’omessa o apparente motivazione del provvedimento impugnato.
Si assume, in particolare, che:
nulla di specifico sarebbe stato evidenziato circa la permanente sussistenza delle esigenze cautelari, avendo il Tribunale di Catanzaro genericamente fatto riferimento all’entità notevole della pena detentiva irrogata dal giudice di primo grado nel processo di merito, nonché alle modalità delle azioni criminose e alla personalità del ricorrente, che però avrebbero dovuto considerarsi anche alla luce della remota datazione degli addebiti (che in realtà non sarebbe stata adeguatamente considerata);
pur operando la presunzione di pericolosità di cui all’articolo 275, comma 3, cod. proc. pen., in caso di concorso esterno in associazione mafiosa, la mancanza di affectio societatis avrebbe dovuto portare a valutare in modo meno rigoroso la presunta prognosi di reiterazione;
ai sensi dell’articolo 275, comma 1-bis, cod. proc. pen. dopo la sentenza di condanna l’esame delle esigenze cautelari avrebbe dovuto esser condotto tenendo conto dell’esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti, ragion per cui ancor più avrebbero dovuto valutarsi sia la lontananza dei fatti per cui il ricorrente era stato condannato, sia la loro riqualificazione in termini di concorso esterno in associazione mafiosa (anziché di associazione mafiosa);
in definitiva, sarebbe stata necessaria (per parte ricorrente) una motivazione rafforzata volta a giustificare la sussistenza delle esigenze cautelari in siffatta situazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Le censure sono fondate per le ragioni di seguito precisate.
È noto che le presunzioni di esistenza delle esigenze cautelari per reati commessi quali sodali di un’associazione di stampo mafioso o quali concorrenti esterni di essa non inibiscano la possibilità di rilevarne l’insussistenza.
2.1. Nei confronti dell’indagato o del condannato in primo grado per il delitto di associazione di tipo mafioso operano sia la presunzione relativa di pericolosità sociale, sia la presunzione assoluta di adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere, a norma dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., le quali, però, alla luce di numerose pronunce di questa Corte, vanno esaminate (seppur senza che sia di per sé solo decisivo) alla luce del considerevole lasso di tempo tra l’emissione del provvedimento coercitivo e i fatti contestati, da valutare in relazione alle caratteristiche e alla pericolosità della consorteria ed al ruolo rivestito dall’indagato. Insomma, anche per chi sia affiliato alla consorteria e non
risulti essersi dissociato, il giudizio sull’attualità delle esigenze cautelari dev necessariamente confrontarsi coi menzionati dati e con il tempo decorso, specie laddove lo stesso sia rilevante (confronta, tra le tante: Sez. 6, n. 25517 del 11/05/2017, Rv. 270342 e Sez. 5, n. 52628 del 23/09/2016, Rv. 268727).
In tali pronunce s’è ritenuto applicabile il principio anzidetto allorché erano decorsi circa sette anni o più senza che emergessero dati da cui si desumesse la persistente appartenenza al sodalizio criminoso e, in un caso (Sez. 6, n. 20304 del 30/03/2017, Rv. 269957), solo cinque anni dall’emissione dell’ordinanza custodiale.
2.2. Tale regola non può non valere, a maggior ragione, per chi sia accusato o condannato per concorso esterno in associazione di tipo mafioso o per reati aggravati dal metodo mafioso o dalla finalità di agevolare un tale tipo di sodalizio.
Anzitutto, a norma del detto art. 275, comma 3, cod. proc. pen., la presunzione di adeguatezza della misura della custodia in carcere è, per tale reato, relativa e non assoluta.
In secondo luogo, come noto, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 48/2015 (che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 275, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen. nella formulazione previgente alla riforma di cui alla I. 47/2015, nella parte in cui non prevedeva la possibilità di soddisfare le esigenze cautelari nei confronti del concorrente esterno nel reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. con misure diverse da quella carceraria), «il concorrente esterno è, per definizione, un soggetto che non fa parte del sodalizio: diversamente, perderebbe tale qualifica, trasformandosi in associato», sicché nei suoi confronti «non è, quindi, in nessun caso ravvisabile quel vincolo di adesione permanente al gruppo criminale che è in grado di legittimare, sul piano “empiricosociologico”, il ricorso in via esclusiva alla misura carceraria».
Dunque, come più volte evidenziato da questa Corte (tra le tante si vedano: Sez. 1, n. 10946 del 16/12/2020, dep. 2021, Rv. 280757-01
), la presunzione di sussistenza di esigenze cautelari fronteggiabili solo con la custodia carceraria (di cui al terzo periodo dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.), operante per chi è indiziato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, può essere superata se emergano dati che depongano in senso opposto, rispetto alla ripetibilità della situazione che ha dato luogo al contributo dell’extraneus, senza che l’accusato debba provare la rescissione del vincolo associativo, nell’ipotesi de qua, peraltro, insussistente per definizione (mancando, come detto, quell’adesione permanente al gruppo e quella persistente e correlata presunzione di pericolosità che giustifica il ricorso in via esclusiva alla misura carceraria).
L’ordinanza impugnata, a fronte dell’obiettivo ridimensionamento dell’originaria accusa (da associazione di stampo mafioso a concorso esterno in associazione mafiosa, dal ben diverso orizzonte temporale, come detto) e dell’addotta lontananza nel tempo degli addebiti (su cui nulla in contrario evidenzia il Tribunale, trincerandosi in una non meglio chiara genericità, che risulta, invero, incomprensibile, trattandosi di addebiti la cui contestazione è oramai cristallizzata temporalmente in un capo d’imputazione che ha trovato riscontro parziale in una sentenza di primo grado), si limita a richiamare (al fine di confermare la necessità della misura in atto) la gravità delle contestazioni, la pericolosità dell’odierno ricorrente e la rilevante entità della condanna emessa.
Alla luce dei principi giuridici indicati, e degli elementi esposti, le conclusioni del Tribunale di Reggio Calabria risultano basate su dati certamente parziali e, di conseguenza, affette dal lamentato vuoto di motivazione.
L’ordinanza impugnata, infatti, pur sottolineando il dato indubbiamente significativo della rilevante condanna irrogata al AVV_NOTAIO (che, ex art. 275, comma 1-bis, cod. proc. pen., va senza dubbio considerata, ma non può essere l’unico elemento da valutare), nulla di concreto evidenzia con riferimento alla persistenza (a distanza di numerosi anni dai fatti) delle originarie esigenze cautelari e non spiega per quale ragione le stesse non possano ritenersi attenuate, alla luce dei detti nuovi elementi (riqualificazione dei fatti e loro addotta remota datazione), di modo da rendere inadeguata anche la chiesta (da parte ricorrente) misura degli arresti domiciliari.
Insomma, è vero che l’art. 275, comma 1-bis, cod. proc. pen., impone di considerare (come reputa il Tribunale di Catanzaro) l’esito delle sentenze di condanna, ma tale esito non può esser riguardato solo in relazione all’entità (effettivamente elevata, nella specie) della pena, ma anche alle altre emergenze. Tra queste v’è, come detto, la riqualificazione del fatto in termini di concorso esterno in associazione mafiosa, reato che ha, evidentemente, un orizzonte temporale circoscritto rispetto a quello del concorso in associazione mafiosa.
L’ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata per nuovo esame.
Il Tribunale, giudicando in sede di rinvio, preciserà se e per quali (eventuali) ulteriori elementi, oltre la rilevante condanna emessa a carico del COGNOME, sia da ritenere, nonostante l’epoca dei fatti e la loro riqualificazione, plausibile, concreto ed attuale il pericolo di reiterazione dei reati laddove al AVV_NOTAIO fosse accordata la chiesta misura degli arresti domiciliari in luogo di quella in atto.
Trattandosi di provvedimento da cui non consegue la rimessione in libertà del detenuto, una sua copia va trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis dell’art. 94 disp. att. cod. proc. pen. (ai sensi del comma 1-ter del medesimo articolo).
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma Iter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in data 9/10/2024
Il C sigliere est sore