Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 21623 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 21623 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME, nato a Reggio Calabria il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa in data 10/11/2023 dal Tribunale di Reggio Calabria – sez. riesame misure cautelari.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; uditi, per l’indagato, gli AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, che si sono riportati all memoria nelle more depositata, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso, o comunque il suo rigetto.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Reggio Calabria, sezione riesame misure cautelari, con l’ordinanza indica in epigrafe ha annullato l’ordinanza coercitiva emessa dal locale g.i.p. distrettuale, che disposto l’applicazione a COGNOME NOME della misura cautelare degli arresti domiciliari in ordine al reato di cui al capo T) delle imputazioni provvisorie (concorso esterno nel reato d all’art. 416-bis cod. pen.).
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso il AVV_NOTAIO della Repubblica presso i Tribunale di Reggio Calabria, lamentando, con motivi qui riassunti nei limiti d’interesse, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., plurimi vizi di motivazione (l’ipotesi d’accusa sarebbe corrob e non smentita, dalle acquisite intercettazioni di conversazioni; il Tribunale avr erroneamente interpretato una conversazione la cui corretta interpretazione avrebbe già costituito oggetto di disamina da parte della Corte di cassazione in separata sede – Sez. I 11370/2021 -, nella quale si sarebbe affermato che l’imprenditore – all’epoca ignoto successivamente identificato nell’odierno ricorrente – che si era inizialmente ipotizzato es vittima dell’enucleato sodalizio mafioso, sarebbe NOME in realtà colluso). Risulta evocata a la violazione di leggi sostanziali, ma in riferimento a doglianze comunque inerenti al compless apparato motivazionale del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti.
Questa Corte (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 – 01) ha già chiarito che, i tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizi motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte di cassazione spetta il compito di verificare, in re alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazi riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai pri diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie.
1.1. Il principio, che delimita in generale l’ambito del sindacato di legittimità in presenza di che deducano vizi di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza, vale, a fortiori, anche per l’ipotesi opposta, nella quale sia il rappresentante della pubblica accusa a dolersi della valutazione Tribunale che abbia escluso l’esistenza dei gravi indizi di colpevolezza idonei a legitti l’emissione di una misura coercitiva.
1.2. Più recentemente, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 – 01 ha evidenziato, sempre in tema di misure cautelari personali, che il ricorso per cassazione per vi di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei grav indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare nat giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adegua delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di di governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure ch pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una divers valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito.
1.2.1. Anche questa decisione è stata emessa in riferimento a fattispecie nella quale era l’indagato a dolersi della complessiva tenuta dell’apparato motivazionale che sorreggeva l valutazione inerente alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a proprio carico, evidente che alle medesime conclusioni, in diritto, debba pervenirsi nell’ipotesi inversa.
Ciò premesso, osserva il collegio che, a fondamento dell’impugnato annullamento, il Tribunale, dopo aver riepilogato gli attuali assetti interni della “RAGIONE_SOCIALE” e passando alla sp disamina della posizione dell’indagato, imprenditore operante nel settore delle attività di p di interni e di strade, ha dettagliatamente passato in rassegna le conversazioni dalle qu secondo l’ipotesi provvisoria di accusa, sarebbe emerso che egli fosse un concorrente esterno del predetto sodalizio, osservando che gli elementi da esse emergenti non consentivano di ritenere raggiunta la soglia di gravità indiziaria necessaria al fine di legittimare l’appl della misura coercitiva de qua, ciò in quanto non risultava che il COGNOME avesse tratto dai rapporti con gli esponenti del predetto sodalizio concreti vantaggi (a parere del Tribunale implicitamente ed assertivamente evocati dal P.M., ma non concretamente documentati né anche soltanto genericamente indicati); ciò premesso, il Tribunale aveva concluso nel senso che poteva ritenersi dimostrato unicamente il fatto che l’imprenditore avesse omesso di denunciar le pressioni estorsive ricevute, mantenendo un comportamento forse socialmente disdicevole, ma non penalmente rilevante.
2.1. A fronte di tali argomentazioni riguardanti la valutazione degli elementi indizianti valor dal g.i.p. e prima ancora dalla pubblica accusa nell’istanza cautelare, senz’altro congrue per non manifestamente illogiche, né affette da documentati travisamenti, il ricorrente in concr formula censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merit ovvero, in particolare, nella prospettazione di una lettura alternativa delle intercettaz de quibus, non consentita in sede di legittimità.
2.1.1. Questa Corte (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 – 01; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, COGNOME, Rv. 282337 – 01) è ormai ferma nel ritenere, in tema d intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, che l’interpretazione del linguaggio adoper dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di
rimessa all’esclusiva valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazio massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità: il relativo apprezza dei giudici del merito non può, dunque, essere sindacato in sede di legittimità se non nei li della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esso sia recepito, nel di specie non sussistenti.
2.1.2. Deve aggiungersi, con specifico riferimento all’interpretazione asseritamente errata dire del ricorrente – della conversazione già separatamente oggetto di disamina da parte dell Corte di cassazione, per la quale l’imprenditore – all’epoca ignoto -, successivamente identifi nell’odierno ricorrente, sarebbe NOME – diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale – coll con l’enucleato sodalizio, più che esserne vittima, che (a prescindere dall’eccentricità, in d della pretesa di sostenere la valenza vincolante erga omnes di un dictum della Corte di legittimità riguardante questioni di mero fatto: cfr. art. 173, comma 2, disp. att. cod. proc. pen., a n del quale, nel caso di annullamento con rinvio, la sentenza della Corte di cassazione enuncia principio di diritto, ed esso soltanto assume efficacia vincolante, peraltro per il solo giu rinvio, che è chiamato ad uniformarvisi) dalla motivazione della richiamata sentenza di ques Corte (Sez. 1, n. 11370 del 11/02/2021, COGNOME, non mass.) emerge, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, che la Corte (su impulso della difesa, la quale – per confuta configurabilità della contestata estorsione – aveva prospettato l’ipotesi che l’imprend ritenuto vittima della contestata estorsione potesse al contrario essere un imprenditore conti al sodalizio) si era limitata a rilevare
“che la motivazione addotta dal Tribunale presenta tratti di contraddittorietà ed insuffici non avendo chiarito univocamente la natura del rapporto effettivamente esistente tr l’imprenditore NOME NOME NOME espone della RAGIONE_SOCIALE rappresentati in quel momento dal COGNOMECOGNOME COGNOME si era fatto latore della richie nell’interesse del detenuto NOME COGNOME. In particolare, a fronte della contestazione sol dalla difesa, rilevante ai fini della complessiva tenuta dell’ipotesi accusatoria, che sosten preesistente spontanea messa a disposizione a favore della RAGIONE_SOCIALE da parte dello NOME imprenditore con la finalità di realizzare utilità personali, la motivazione del provvedimen Tribunale di Reggio Calabria si mostra del tutto carente. La stessa ordinanza afferma: «Orbene, è evidente come la richiesta avanzata dal COGNOME ai danni dell’imprenditore NOMENOME NOME NOME NOME rivestisse al contempo il ruolo di “imprenditore – colluso” e, dunque, fo sotto la “protezione” della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, esorbitasse da ciò che tale soggetto abitualmente confer alla stessa.». Ed invero, il Tribunale non ha chiarito in che termini si sia manifestata l’ev che tale NOME NOME NOME minacciato o abbia subito violenza, anche implicita, per pagare u somma superiore a quella consueta che periodicamente corrispondeva e, soprattutto, come sia conciliabile la richiesta di aiuto proveniente dallo NOME NOME NOME«COGNOMENOME “Perché che l sappiate” ha detto “io per voi sono a disposizione” dice, però dice “non sto lavorando più Reggio” ha detto “e sto cercando in qualche maniera di prendere qualche appalto” LIBRI: Ma se ha cento ottanta operai quel bastardo!…No anzi, però che non gli sembra che se la toglie co
mille euro, ce ne vogliono altri due.) – che sottende l’esistenza di un rapporto sinallagmati imprenditore e clan – e la costrizione prospettata con l’imputazione provvisoria («COGNOME: Poi dice io con NOME vedi che sono presente, gli ho detto non hai capito a noi non ci devi niente, gli ho detto NOME ha mandato una imbasciata, noi te la dobbiamo portare. LIBRI: presente? gli ha mandato mille euro a Natale mille euro a Pasqua, è presente? Dimmi onestamente sopra a tutto quello che fa?. ..Poteva prendere …(inc.)… dacci cinquento euro mese o no?”)” (cfr. f. 6 della motivazione della richiamata decisione).
2.1.3. Non dunque una valutazione certa, definitiva, con la quale, in ipotesi, confrontarsi an nell’ambito di vicenda cautelare diversa, perché riguardante soggetto diverso ed imputazione provvisoria diversa, bensì la constatazione dell’esistenza di un vizio motivazionale; non a c (cfr. f. 7 della motivazione della richiamata decisione), la Corte di cassazione conclude sul p con la seguente affermazione:
“Per quanto evidenziato, l’ordinanza va dunque annullata con rinvio al medesimo ufficio perché provveda a riesaminare gli elementi investigativi su cui è stata formulata la provvis incolpazione”.
Il ricorso, formulato per motivi nel complesso non consentiti, è, pertanto, inammissibile.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Roma, 15 marzo 2024