Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 4641 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 4641 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato a Catanzaro il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/07/2023 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte dell’AVV_NOTAIO, difensore di NOME COGNOME, che insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Catanzaro, sezione per il riesame, con l’ordinanza in epigrafe confermava il provvedimento emesso in data 7 giugno 2023 dal Giudice delle indagini preliminari del medesimo Tribunale, applicativo della misura degli arresti domiciliari nei confronti di NOME COGNOME (ed altri), limitatamente al cap 38), relativo al delitto di cui NOME artt. 110 e 416 -bis, cod. pen. (c.d. concorso esterno), per avere in qualità di dipendente di una società specializzata in RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE NOME e C. :5.a.$), vantando conoscenze presso le istituzioni sanitarie e politiche della provincia catanzarese offerto il propr
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aiuto a COGNOME NOME, nipote di COGNOME NOME – indagati per il reato di cui all’art.416-bis cod.pen. quali partecipi della RAGIONE_SOCIALE ‘ndranghetista “RAGIONE_SOCIALE” – per favorire l’assunzione concorsuale presso un ospedale pubblico di Catanzaro di COGNOME NOME, moglie di NOME, un agente della polizia penitenziaria, agevolando le attività del sodalizio mafioso che veniva così rafforzato nella sua capacità di condizionamento all’interno dell’amministrazione ospedaliera.
Il Tribunale ha ritenuto che gli elementi acquisiti consentono di ritenere sussistente un quadro indiziario qualificato a supporto della ipotesi di reato contestata, essendo emerso un rapporto di affidamento sulla disponibilità offerta dall’indagato a COGNOME NOME, facente parte dell’associazione ‘ndranghetista operante nel comune di Crotone, frazione di Papanice, capeggiata da COGNOME NOME (lo zio di NOME), con la consapevolezza di dare forza alla predetta RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE“, con reciproci vantaggi, inquadrabile nello schema del concorso esterno.
Il quadro indiziario è costituito, oltre che dalle propalazioni accusatorie di alcuni collaboratori di giustizia, dalle risultanze di intercettazioni da cui si evin come il COGNOME abbia fornito un contributo consapevole e volontario dotato di rilevanza causale rispetto al rafforzamento delle capacità operative dell’associazione, avendo messo a disposizione della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE le proprie influenze nel settore dell’amministrazione ospedaliera in cambio di possibili appoggi per le sue iniziative imprenditoriali.
Quanto alle esigenze cautelari è stata valorizzata la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. di sussistenza delle esigenze cautelari, valida anche per il concorso esterno in associazione RAGIONE_SOCIALE, ritenuta l’allarmante gravità del contesto delinquenziale in cui la vicenda si colloca e la sistematicità delle condotte e la pervicacia criminosa dimostrata dal COGNOME.
Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione il difensore dell’indagato per i seguenti motivi, così di seguito sintetizzati.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria per la valutazione illogica del contenuto delle intercettazioni. In sostanza non si capisce in che modo l’indagato avrebbe agevolato il sodalizio mafioso. Se tale aiuto viene ravvisato nel favore offerto alla moglie di un agente della polizia penitenziaria in vista dell’appoggio che questo agente poteva dare alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, mancano elementi della consapevolezza da parte di COGNOME che lo scopo del favore richiesto da NOME fosse dettato da questa finalità che presuppone la prova che NOME sapesse che NOME fosse coniugata con un agente della penitenziaria.
Inoltre, anche a volere ritenere che COGNOME fosse a conoscenza della caratura criminale di COGNOME, il Tribunale non spiega perché l’aiuto rivolto al COGNOME dal NOME debba necessariamente essere inteso come appoggio fornito alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Anche le intercettazioni tra COGNOME NOME e COGNOME NOME sono state valorizzate illogicamente come riscontro della contiguità RAGIONE_SOCIALE del ricorrente, per il riferimento ad una frase in cui il ‘legna utilizza il plurale “noi” assimilare NOME NOME scopi del sodalizio.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla valutazione delle esigenze cautelari per la mancata considerazione del carattere episodico della vicenda che unitamente al tempo decorso (maggio 2018) rende priva di concretezza la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari collegata alla sua veste di concorrente esterno.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato ed impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata senza rinvio, per la illogicità delle valutazioni operate dal Tribunale in punto di gravità indiziaria.
È fuori di dubbio, sulla base di quanto argomentato nell’ordinanza impugnata, l’assenza radicale di risultanze comprovanti l’acquisizione di appalti pubblici o privati da parte dell’impresa di RAGIONE_SOCIALE grazie a collusioni mafiose o comunque lo scambio di reciproci favori tra il predetto imprenditore e la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE facente capo a COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Altrettanto carente è l’indicazione di elementi indiziari univoci necessari ad affermare che COGNOME fosse a conoscenza non solo del ruolo di spicco svolto da NOME nella RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE “papaniciaria” ma anche della finalità da questi perseguita, nella vicenda sub judice, di favorire una infermiera per il superamento di un concorso ospedaliero in quanto moglie di una guardia penitenziaria che avrebbe potuto essere utile NOME scopi del sodalizio.
Risulta, in definitiva, privo di adeguato supporto probatorio l’inquadramento come concorso esterno in associazione RAGIONE_SOCIALE di un favore isolato fornito ad un soggetto (COGNOME NOME), sia pure certamente intraneo ad una associazione RAGIONE_SOCIALE, a beneficio immediato non della RAGIONE_SOCIALE o dell’affiliato stesso, ma di una infermiera coniugata con un agente della polizia penitenziaria, sulla base dell’appoggio, peraltro solo ipotetico, che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avrebbe potuto conseguire per il debito di riconoscenza da parte della guardia penitenziaria, indirettamente agevolata.
Il concorso esterno ai sensi degli artt. 110, 416-bis cod. pen., presuppone la prova di un rapporto sinallagmatico tra le attività imprenditoriali di NOME e la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che manca del tutto.
Il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso è ravvisabile nella condotta dell’imprenditore che, senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale e pur privo della “affectio societatis”, instauri con la RAGIONE_SOCIALE un rapporto di reciproci vantaggi, consistenti, per l’imprenditore, nell’imporsi sul territorio in posizione dominante e, per l’organizzazione RAGIONE_SOCIALE, nell’ottenere risorse, servizi o utilità, anche in forma di corresponsione di una percentuale sui profitti percepiti dal concorrente esterno (Sez. 3, n. 30346 del 18/04/2013, Orobello, Rv. 256740; Sez. 5, n. 30133 del 05/06/2018, Bacchi, Rv. 273683; Sez. 5, n. 39042 dell’01/10/2008, Samà, Rv. 242318; Sez. 1, n. 47054 del 16/11/2021, Rv. 282455).
Le condotte poste a base del concorso esterno devono necessariamente essere ancorate ad un modello «causalmente orientato» che se presuppone da un lato la presa d’atto del non inserimento del soggetto nel gruppo, dall’altro esige la ricostruzione di una condotta capace di realizzare un incremento tangibile del macro-evento rappresentato dalla esistenza e permanenza della associazione (in tal senso, vedi Sez. U, n. 33478 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 236584).
Non tutte le condotte che in astratto possono supportare la partecipazione all’associazione RAGIONE_SOCIALE, come ad esempio la gestione di un singolo affare che assume rilevanza a titolo di partecipazione all’associazione ove considerato strumento per la realizzazione degli scopi associativi (c.d. impresa RAGIONE_SOCIALE), possono essere inquadrate nella fattispecie del concorso esterno, allorchè si tratti di condotte poste in essere da soggetti che non fanno parte dell’associazione e non si tratti di condotte che contribuiscano in modo oggettivamente rilevante (e soggettivamente consapevole) alla realizzazione o al permanere dell’evento in questione, rappresentato dalla esistenza e permanenza della associazione.
Il concorso esterno richiede che la condotta oltre a non essere espressiva di uno stabile inserimento nella struttura associativa, sia anche connotata da una significativa rilevanza causale nei termini oggettivi e soggettivi sopra precisati.
È stato già chiarito che il contributo offerto dal concorrente esterno può essere indifferentemente occasionale o continuativo, ma ove si risolva in un apporto isolato ed occasionale è necessario che abbia avuto una maggiore significativa rilevanza sotto il profilo della sua idoneità causale ad arrecare un effettivo contributo alla esistenza o rafforzamento dell’associazione, senza che sia tuttavia indispensabile che l’associazione versi in una situazione patologica di
“fibrillazione” per rischio di sopravvivenza come sostenuto ma solo a titolo esemplificativo nella nota sentenza delle Sez. U. Demitry n. 16 del 5/10/1994 Rv. 199386 (su tale aspetto, vedi Sez. U. Carnevale che hanno chiarito che la fattispecie concorsuale prescinde dal verificarsi di una situazione di anormalità nella vita dell’associazione).
Quindi ove si tratti di un apporto occasionale ed episodico è richiesto che la condotta di supporto degli scopi dell’associazione rivesta una rilevanza essenziale per le sorti del sodalizio, mentre d’altra parte non si può escludere che apporti continuativi possano essere ugualmente rilevanti sotto tale profilo nel loro complesso anche se non dotati della stessa decisiva rilevanza se considerati isolatamente (vedi in senso conforme, Sez. U. n. 22327 del 30/10/2002, dep. 2003, Carnevale, Rv. 224181, con riferimento alle condotte di “aggiustamento” dei processi da parte di un magistrato, per la differente rilevanza causale rispetto all’esistenza e rafforzamento dell’associazione che deve avere il contributo allorchè sia isolato o continuativo).
Va ricordato, peraltro, che non rilevano, neppure, le situazioni di mera contiguità o di vicinanza al gruppo criminale, le quali, anzi, non sono sufficienti nemmeno ad integrare la diversa – e meno stringente – condizione di “appartenenza” ad un’associazione RAGIONE_SOCIALE, rilevante ai fini dell’applicazione delle misure di prevenzione e che, comunque, postula una condotta funzionale NOME scopi associativi, ancorché isolata (Sez. LI, n. 111 del 30/11/2017, Gattuso, Rv. 271512).
3. In definitiva emerge una sostanziale debolezza del quadro probatorio, che il Tribunale ha acriticamente valorizzato per sostenere una ipotesi di reato che per sua definizione presuppone una rilevanza causale della condotta dell’estraneo rispetto alla conservazione dell’esistenza dell’associazione, anche se limitata ad un suo particolare settore di attività o articolazione territoriale.
La ricostruzione dell’ipotesi di concorso esterno è stata sostenuta dal Tribunale senza che emergano obiettivamente dNOME atti elementi di prova che possano supportare adeguatamente tale qualificazione.
All’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e della ordinanza cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Catanzaro emessa in data 7 giugno 2023 consegue la liberazione immediata di NOME COGNOME ove non detenuto per altra causa.
La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all’art. 626, cod. proc. pen.
Annulla l’ordinanza impugnata nonché l’ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Catanzaro del 7 giugno 2023 e ordina l’immediata liberazione di NOME se non detenuto per altro.
Manda alla Cancelleria per l’immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626. cod. proc. pen.
Così deciso il 22 dicembre 2023
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