Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1116 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1116 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BRESCIA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a CREMONA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/06/2025 del TRIBUNALE di BRESCIA, Sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Brescia;
udite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, per la ricorrente, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa in data 11 giugno 2025 il Tribunale di Brescia, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari, giudicando in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione sulla richiesta di riesame proposta nell’interesse di COGNOME NOME avverso l’ordinanza emessa il 13 aprile 2023 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia aveva applicato nei confronti della COGNOME la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, annullava la citata ordinanza
del G.I.P. e per l’effetto revocava la misura cautelare applicata all’indagata, ritenendo insussistenti i gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato ipotizzato.
COGNOME, in particolare, era stat6, contestato di avere messo a disposizione di COGNOME NOME e COGNOME NOMENOME esponenti apicali del sodalizio mafioso costituito dalla articolazione territoriale operante nella provincia di Brescia della cosca calabrese NOME COGNOME, la propria opera di suora incaricata dell’assistenza spirituale ai detenuti delle case circondariali della zona, al fine di veicolare messaggi fra gli appartenenti al sodalizio criminale e i soggetti detenuti partecipi o comunque contigui alla consorteria, in tal modo consentendo ai sodali di mantenere vivi sia il vincolo associativo che i legami con soggetti esterni al sodalizio.
L’ordinanza qui impugnata dava atto che la Corte di Cassazione, con sentenza resa il 16 aprile 2025, aveva annullato la precedente ordinanza del Tribunale per il riesame che pure aveva annullato quella del G.I.P., ritenendo l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, con rinvio per nuovo giudizio al medesimo Tribunale, ritenendo l’argomentazione sviluppata nel provvedimento impugnato in alcuni passaggi carente e manifestamente illogica e in particolare:
nell’avere omesso di dar conto di quel passo delle conversazioni intercettate in cui COGNOME affermava che la suora gli “raccontava cose dei carcerati, questo è pentito, questo si sta pentendo”;
nell’avere omesso di valutare compiutamente i contenuti delle captazioni dalle quali si sarebbe potuto desumere che COGNOME fosse stato tranquillizzato circa il fatto che il detenuto COGNOME, pur avendo iniziato a collaborare con l’autorità giudiziaria, non avrebbe reso dichiarazioni contro di lui per l’intervento della suora;
nell’avere omesso di valutare quella parte delle conversazioni da cui sarebbe risultato che COGNOME aveva incaricato la suora di parlare con tale COGNOME, indiziato di un’azione omicidiaria, per sapere cosa avrebbe potuto dire;
nell’avere omesso di chiarire, per il caso in cui nessuna delle condotte ascritte alla COGNOME potesse essere ritenuta effettivamente realizzata, quale interpretazione dovesse essere data alle dichiarazioni e alle affermazioni che la accusavano.
Quanto al primo punto l’ordinanza qui impugnata, che ancora una volta riteneva insussistenti i gravi indizi di colpevolezza, affermava che tali condotte
erano state attribuite alla COGNOME sulla base delle mere asserzioni dello stesso COGNOME.
Quanto al secondo punto rassegnava che COGNOME aveva preso contezza del contenuto delle dichiarazioni rese da NOME ricevendo le carte processuali dall’avvocato e dopo aver letto il relativo faldone aveva escluso l’esistenza di dichiarazioni accusatorie nei propri confronti.
Quanto al terzo punto affermava che non vi era alcuna prova del fatto che l’indagata avesse portato a esecuzione l’incarico di COGNOME NOME di parlare con il detenuto COGNOME.
In relazione al quarto punto affermava che non poteva che essere confermato quanto già argomentato con l’ordinanza annullata, ossia che non vi era alcuna prova che la COGNOME avesse trasmesso, per conto del COGNOME, ordini e direttive nei confronti di soggetti sodali o contigui al sodalizio reclusi in carcere.
Osservava inoltre, sotto altro profilo, che in ogni caso mancava la dimostrazione dell’effettiva rilevanza causale del contributo che la COGNOME avrebbe fornito alla conservazione o al rafforzamento dell’associazione criminale, elemento necessario ai fini dell’integrazione della fattispecie di concorso esterno in associazione mafiosa, tenuto conto del fatto che assai generico e privo di contenuti risultava il “patto” che la stessa avrebbe concluso con COGNOME NOME, così come generico, nell’enunciato dello stesso COGNOME, risultava l’aiuto che ella avrebbe fornito al sodalizio.
Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, chiedendone l’annullamento e articolando un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva vizio di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
Assumeva che il giudice del rinvio aveva fondato la propria decisione sulle medesime argomentazioni sviluppate nell’ordinanza annullata, caratterizzate da contraddittorietà in punto di fatto rispetto alle risultanze ricavabili dagli atti processo.
Lamentava che il provvedimento impugnato conteneva un generico riferimento all’assenza di prove nonché l’individuazione dell’elemento di prova di un patto fra la COGNOME e il capo cosca COGNOME NOME nelle sol q dichiarazioni rese da quest’ultimo.
Richiamava le dichiarazioni del collaboratore di giustizia COGNOME NOME, non considerate dal Tribunale, il quale aveva affermato di aver ricevuto le confidenze del detenuto COGNOME NOME in ordine al ruolo svolto dalla ricorrente,
che all’interno del carcere veicolava le comunicazioni tra lo stesso NOME e i NOME.
Evidenziava alcuni elementi di riscontro a tali dichiarazioni, costituiti dalle dichiarazioni dello stesso COGNOME NOME, che aveva affermato di aver ricevuto “i saluti” in carcere dallo COGNOME proprio tramite la COGNOME, e dal contenuto delle conversazioni intercettate il 2 dicembre 2021, ancora una volta non considerate dal giudice del rinvio, nel corso delle quali un soggetto straniero non meglio identificato aveva affermato che lo COGNOME gli aveva confidato che una suora, poi identificata nella COGNOME, era “il collegamento di NOME” e che era disponibile a veicolare eventuali messaggi a quest’ultimo.
Rappresentava il Pubblico Ministero ricorrente che il “portare i saluti” in carcere fra detenuti, uno dei quali a capo di una cosca, aveva un significato ben più pregnante rispetto a una generica manifestazione di solidarietà umana e deduceva che l’intervento della COGNOME aveva, di fatto, consentito il mantenimento del vincolo associativo fra NOME e il sodalizio mafioso, che altrimenti sarebbe stato compromesso.
Osservava anche che le conversazioni intercettate non presentavano particolari problemi di interpretazione rispetto alla lettura proposta dalla parte pubblica ricorrente, considerato che gli interlocutori avevano sempre discusso in maniera esplicita, senza adottare un linguaggio criptico, e richiamava in particolare le affermazioni di COGNOME NOME COGNOME, fatte oggetto di captazione, a tenore delle quali egli aveva concluso un patto con la COGNOME, la quale gli riferiva “cose dei carcerati, questo è pentito, questo si sta pentendo”.
Quanto alla vicenda relativa al detenuto COGNOME il ricorrente richiamava una ulteriore conversazione intercettata nel corso della quale il COGNOME aveva intimato alla COGNOME di dire al COGNOME che era “l’amica di NOME” e la COGNOME aveva replicato con una domanda, chiedendo se il COGNOME avesse “ammesso”, con ciò rendendo evidente che il suo intervento, lungi dall’essere dettato da motivi umanitari, sarebbe stato funzionale a far percepire al COGNOME la presenza del COGNOME al fine di scongiurare una eventuale scelta del primo di collaborare con la giustizia.
Quanto al concreto contributo fornito dall’indagata alla conservazione e al rafforzamento del sodalizio criminale, il ricorrente rappresentava che proprio il mantenimento dei rapporti fra il detenuto NOME e i COGNOME, favorito e garantito dall’intervento della COGNOME, aveva contribuito alla scelta dello stesso NOME di non coinvolgere i COGNOME nelle dichiarazioni dal medesimo rese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Il Tribunale, invero, ha reso una motivazione generica e carente in relazione a una serie di risultanze processuali che sono state puntualmente richiamate dal ricorrente e non considerate nel provvedimento impugnato, con il quale il Tribunale, ha omesso di sottoporre a nuovo vaglio l’intero quadro indiziario, ciò che era stato imposto dalla Corte di Cassazione con la sentenza di annullamento con rinvio.
Con particolare riguardo alla omessa compiuta valutazione delle conversazioni intercettate dalle quali poteva desumersi che COGNOME NOME fosse stato tranquillizzato dal fatto che, in ragione dell’intervento della suora, i detenuto NOME, che aveva iniziato a collaborare con la giustizia, non lo avrebbe accusato, il Tribunale, con l’ordinanza impugnata ha affermato che da tali conversazioni era emerso che il NOME aveva preso contezza del contenuto delle dichiarazioni dello NOME non in ragione dell’intervento della COGNOME, bensì per aver ricevuto le relative carte processuali dall’AVV_NOTAIO, ma ha omesso totalmente di considerare e di valutare le dichiarazioni – richiamate nel ricorso del pubblico ministero – di COGNOME NOME, che aveva affermato che lana gli aveva riferito che una suora fungeva da intermediaria fra lui e i COGNOME, dichiarazioni che avevano trovato riscontro in quelle dello stesso COGNOME, che aveva affermato di aver ricevuto i saluti di NOME tramite la suora, nonché nelle affermazioni di altro detenuto, di nazionalità straniera, fatte oggetto di attivit captativa e non considerate dal Tribunale, il quale aveva affermato che lo NOME gli aveva riferito che la suora fungeva da collegamento con COGNOME NOME. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
In relazione a una possibile interpretazione delle dichiarazioni e affermazioni accusatorie nei confronti della COGNOME alternativa rispetto a quella sposata dal pubblico ministero ricorrente, nell’ordinanza impugnata si afferma che non vi sarebbe alcuna prova che l’indagata avesse portato a compimento l’incarico di COGNOME NOME di parlare con il detenuto COGNOME nonché del fatto che la stessa avesse trasmesso per conto del COGNOME ordini e direttive ad altri detenuto, sodali o contigui al sodalizio, e si afferma altresì che il fatto che l COGNOME avesse concluso un patto con il COGNOME risultava esclusivamente dalle affermazioni di quest’ultimo; tali considerazioni non risultano sorrette da idonee argomentazioni poiché non tengono conto di alcune circostanze che pure sono
emerse agli atti e sono state evidenziate nel ricorso, quali il significato particolare che ragionevolmente doveva essere dato alla frase “portare i saluti”, in considerazione dello specifico contesto nel quale la stessa era stata pronunciata, nonché il fatto che la COGNOME, alla richiesta del COGNOME che gli aveva chiesto di parlare con il detenuto COGNOME, aveva replicato allo stesso COGNOME chiedendogli informazioni in merito una eventuale decisione di quest’ultimo di collaborare con la giustizia.
Si tratta di circostanze all’evidenza rilevanti ai fini della formulazione di u giudizio in ordine alla sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato ipotizzato, che tuttavia non sono state valutate e neppure richiamate nel provvedimento impugnato.
Infine, riguardo all’efficienza causale delle condotte attribuite alla COGNOME in relazione alla conservazione o al rafforzamento dell’organizzazione criminale, il pubblico ministero ricorrente ha evidenziato che la condotta dell’indagata aveva contribuito a mantenere saldi i rapporti fra il detenuto NOME e i COGNOME, circostanza rispetto alla quale il Tribunale ha del tutto omesso di motivare.
COGNOME stregua di tali rilievi l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen., affinché velgano colmate le carenze motivazionali evidenziate.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia competente ai sensi dell’art. 309, co. 7. c.p.p.
Così deciso il 21/10/2025