Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 16149 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 16149 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/11/2023 del TRIBUNALE di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto di rigettare il ricorso; lette le conclusioni del difensore, AVV_NOTAIO, che ha chiest l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Napoli, adito ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., in parziale riforma dell’ordinanza del GIP, ha disp la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella de arresti domiciliaii nei confronti di COGNOME NOMENOME NOME NOME al reato di conc esterno in associazione mafiosa consistito nel supporto fornito ai clan RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, perché unitamente al socio COGNOME NOME NOMEnelle more deceduto): «quali titolari della RAGIONE_SOCIALE, prestando la loro opera professionale occupandosi della gestione dei conti correnti e della parte finanziaria e societaria,
di società e attività economiche riferibili al clan COGNOME, mettendosi così a incondizionata disposizione della medesima consorteria, di cui COGNOME NOME è esponente apicale; fornendo così un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo diretto a esplicare un ‘effettiva rilevanza causale, come condizione necessaria per la conservazione e il rafforzamento delle capacità operative dell’associazione» (capo D).
Avverso l’ordinanza ricorre l’indagato, tramite il proprio difensore, proponendo un unico motivo con il quale denuncia “mancanza di motivazione sull’inadeguatezza delle altre misure”.
Si sostiene: che i fatti risalgono al 2019; che COGNOME è deceduto nel 2022; che la società RAGIONE_SOCIALE è inattiva dal settembre del 2023; che il conto corrente è stato chiuso; che il ricorrente, privo di capacità operativa autonoma, rivestiva un ruolo secondario rispetto a COGNOME.
Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all’art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche.
Il difensore dell’imputato ha trasmesso una memoria di replica alle richieste del P.G., argomentando a favore della fondatezza del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
L’unico motivo di ricorso è infondato.
2.1. Rispetto allo snodo centrale della “adeguatezza”, vanno chiariti i termini della questione.
La sentenza della Corte costituzionale n. 48 del 2015, citata in ricorso, precede la novella del 16 aprile 2015, n. 47, che ha interpolato il testo dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.; in particolare, per quanto qui interessa, nel caso di custodia cautelare in carcere applicata per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., la norma citata pone una «presunzione relativa» di pericolosità sociale e una «presunzione assoluta» di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere.
Secondo un recente e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della presunzione di adeguatezza della sola custodia in carcere, il reato di concorso esterno, quale quello contestato al ricorrente, non è assimilabile a quello di partecipazione alla associazione mafiosa e non si può considerare esistente alcuna presunzione assoluta, in punto di adeguatezza, giacché l’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dall’art. 4, comma
1, legge 16 aprile 2015, n. 47, deve essere interpretato conformemente alla sentenza della Corte costituzionale n. 48 del 2015 che, nel vigore della previgente disciplina, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’equiparazione del concorso esterno alla partecipazione al reato associativo (Sez. 6, n. 14803 del 08/04/2020, COGNOME, Rv. 278851; Sez. 1, n. 10946 del 16/12/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280757).
L’ordinanza impugnata non si àncora ad alcuna presunzione, ma espone le ragioni per le quali ritiene inadeguata qualunque altra misura cautelare diversa da quella custodiale: estrema pericolosità desunta dai continuativi rapporti con esponenti di spicco di due potenti clan mafiosi i quali hanno dimostrato piena fiducia nell’indagato ammesso a partecipare ad incontri riservati e investito del potere di gestire i conti correnti dei sodalizi mafiosi.
Gli elementi indicati dal ricorrente sono già stati presi in considerazioni al fine di attenuare la misura e risultano, d’altro canto, del tutto irrilevanti rispetto a superamento della presunzione semplice in oggetto, poiché la chiusura di una società o di un conto corrente sono iniziative meramente formali che non precludono certo una perdurante attività di supporto ai clan, i cui interessi finanziari sono stati gestiti.
La memoria di replica non introduce elementi nuovi idonei a incidere sulle sorti del ricorso principale.
Deriva che il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 15/03/2024