Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 20684 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 20684 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a AFRAGOLA il 20/03/1954
avverso l’ordinanza del 12/05/2022 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE‘ di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette/spfe le conclusioni del PG NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
1. Con la decisione indicata nel preambolo, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, ha confermato l’ordinanza del Gip del Tribunale di Napoli del 9.04.2022 che ha applicato la misura cautelare della custodia cautelare in carcere a NOME COGNOME per il delitto di concorso esterno in associazione mafiosa (clan COGNOME) e per i delitti di cui agli artt. 648-ter e 648-ter.1 cod. pen., aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen..
Secondo l’incolpazione provvisoria NOME COGNOME è custode dei capitali investiti dal clan dei quali teneva una contabilità per conto e nell’interesse dei fratelli NOME e NOME COGNOME.
1.1. Il grave quadro indiziario, a carico dell’indagato, era costituito, secondo il Tribunale, dai risultati di articolate investigazioni consistite in servi osservazione oltre che in attività tecnica di captazione di conversazioni, richiamate per relationem nel provvedimento impugnato, ove non ivi riportate (ciò che è avvenuto per quelle ritenute maggiormente rilevanti).
Il giudice della cautela ha preliminarmente inserito la vicenda oggetto di esame in quella, più ampia e allarmante, concernente la riscontrata strategia di espansione criminale del clan mafioso COGNOME, i cui vertici NOME e NOME gestivano, per interposta persona, quote di partecipazione al capitale di singole RAGIONE_SOCIALE
Per quanto qui interessa, il Tribunale ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza dei reati indicati nell’incolpazione provvisoria, sulla scorta della sicura partecipazione del ricorrente a una serie di riunioni riservate (tenutesi nei giorni 5, 6, 20 e 25 maggio 2018), aventi ad oggetto una “verifica” della contabilità resasi necessaria in occasione della scarcerazione di NOME COGNOME. Sono state in tal senso valorizzate le conversazioni che attestano la consegna in contanti ai COGNOME di cospicue somme di danaro da parte del ricorrente, con la collaborazione dei figli NOME e NOME soci formali della RAGIONE_SOCIALE, celate da escamotage contabili (quali il pagamento della ristrutturazione di un appartamento di NOME COGNOME ovvero il pagamento delle spese per il matrimonio della figlia) per evitarne la tracciabilità. Erano inoltre richiamate le conversazion che attestavano come la società RAGIONE_SOCIALE, pur se non formalmente vincitrice di alcuni appalti, di fatto realizzasse i lavori aggiudicati da altre imprese, dissimulando la propria presenza e, comunque, assicurando parte dei guadagni ad NOME COGNOME.
1.2. In punto di esigenze cautelari, anche muovendo dal titolo di reato concernete il concorso esterno in associazione di stampo mafioso e dalla contestazione dell’aggravante di cui all’art. 416-bis 1. cod. pen., riteneva
certamente sussistente l’esigenza cautelare del pericolo di reiterazione di condotte analoghe, a tal fine richiamando la professionalità e spregiudicatezza acquisita nelle operazioni finanziarie in contestazione e la rete di conoscenze posta a disposizione dall’organizzazione camorristica; il tutto, in assenza di elementi, emergenti dagli atti ovvero prospettati dalla difesa, idonei a neutralizzare in radice la doppia presunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3. cod. proc. pen.
2.Ricorre NOME, per mezzo del difensore di fiducia, sviluppando due motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce la nullità dell’ordinanza per per mancata motivazione in ordine alle esigenze cautelari, anche con riferimento all’omessa valutazione della nullità dell’ordinanza genetica per carenza di autonomia sotto il medesimo profilo.
Gli scarni passaggi motivazionali sul punto riguardano valutazioni eccentriche rispetto al tema introdotto dalla difesa con la richiesta di riesame, siccome inperniate sui temi della gravità indiziaria del tipo di reati contestati. Palesemente insufficiente la motivazione del giudice per le indagini preliminari sul punto, che ha parimenti fatto riferimento alla pluralità delle contestazioni elevate nell’imputazione provvisoria e alla gravità dei fatti in esse descritte.
2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione dell’art. 275 cod. proc. pen. in punto di erronea affermata presunzione delle esigenze cautelari riguardo alla misura di massimo rigore.
Il provvedimento impugnato trascura l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. 1 n. 10946 del 16/12/2020, dep. 2021, Fiore, Rv. 280757) che, in tema di misure cautelari, ritiene non estensibile la regola della doppia presunzione per l’ipotesi di concorso esterno in associazione mafiosa.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME con requisitoria scritta depositata il 28 settembre 2022, ha prospettato l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e, come tale, dev’essere dichiarato rigettato.
Infondato è il primo motivo.
La censura di mancanza di autonoma valutazione del quadro indiziario da parte del Giudice per le indagini preliminari si appalesa aspecifica, a fronte delle sintetiche ma puntuali deduzioni con cui il Tribunale del riesame ha escluso la ricorrenza del vizio. Né essa adempie all’onere di esporre le ragioni in base alle quali il preteso deficit di valutazione, su un piano di autonomia rispetto alla prospettazione della parte pubblica, avrebbe avuto effettiva incidenza sulle
determinazioni cautelari, sì che, ove compiuta, il risultato sarebbe stato concretamente diverso.
E’ appena il caso di richiamare, in proposito, il principio espresso da questa Corte secondo cui «In tema d’impugnazioni avverso i provvedimenti de libertate, il ricorrente per cassazione che denunci la nullità dell’ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza ha l’onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate» (Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, COGNOME Robert, Rv. 277496; Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 274760); la sanzione, che la legge pone a presidio del corretto adempimento del dovere giudiziale di valutazione critica degli atti di indagine, non può essere relegata in una dimensione squisitamente formalistica, e non può quindi essere dedotta facendo leva esclusivamente sulla rilevazione di particolari tecniche di redazione del provvedimento, che al più possono valere quali indici sintomatici ma non sono, esse stesse, ragioni del vizio.
Del resto, ricorre l’autonoma valutazione anche quando venga richiamato, in maniera più o meno estesa, l’atto di riferimento con la tecnica di redazione “per incorporazione”, con condivisione delle considerazioni già svolte da altri, poiché valutazione autonoma non vuol dire edizione originale, sempreché emerga dal provvedimento una conoscenza degli atti del procedimento e, se necessario, una rielaborazione critica degli elementi sottoposti a vaglio giurisdizionale (Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Pedato, Rv. 274403-01; Sez. 6, n. 13864 del 16/03/2017, Marra, Rv. 269648-01), come dal ricorrente non efficacemente contestato.
Del pari infondato è il secondo motivo, che trascura di considerare che «la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere per i delitti di cui all’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. deve intendersi riferita anche ai delitti tentati aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 c pen.»(Sez. 2, n. 23935 del 04/05/2022, Alcamo, Rv. 283176; Sez. 1, n. 38603 del 23/06/2021, Cannistrà, Rv. 282049) a cui deve ritenersi sostanzialmente parificata la contestazione del concorso esterno in associazione mafiosa, nel senso che, dopo Corte cost. n. 48 del 2015, la presunzione permane, ma il parametro per superare la presunzione è diverso e meno severo, rimanendo legato alla prognosi di non reiterabilità del contributo alla consorteria. E’ in tale secondo, invero, che va intesa la precisazione resa da Sez. 1 n. 10946 del 16/12/2020, dep. 2021, Fiore, Rv. 280757, citata dal ricorrente, che qui si condivide e ribadisce, secondo la quale, esclusa qivalsiasi presunzione assoluta di adeguatezza della sola
custodia in carcere, «in tema di misure cautelari, il reato di concorso esterno non
è assimilabile a quello di partecipazione alla associazione mafiosa ai fini della presunzione di adeguatezza della sola custodia in carcere, in quanto l’art. 275,
comma 3, cod. proc. pen., come modificato dall’art. 4, comma 1, legge 16 aprile
2015, n. 47, deve essere interpretato conformemente alla sentenza della Corte costituzionale n. 48 del 2015 che, nel vigore della previgente disciplina, aveva
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’equiparazione del concorso esterno alla partecipazione al reato associativo».
In tali casi, il giudice non ha l’onere di dimostrare in positivo la ricorrenza dell pericolosità dell’indagato, essendo detta presunzione anche idonea a comprendere
i caratteri di attualità e concretezza di cui all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen essendo sufficiente che il giudice medesimo dia atto, assieme ai gravi indizi di
colpevolezza, dell’inidoneità a superarla degli elementi eventualmente evidenziati dalla difesa o, comunque, risultanti dagli atti.
Ciò posto, l’ordinanza impugnata individua in modo esaustivo, considerato lo standard
motivazionale appena delineato e sul quale il ricorso non è affatto calibrato, gli indici oggettivi e soggettivi che qualificano l’esigenza cautelar special-preventiva del caso concreto, non superati da conducenti elementi di prova contraria.
Alla conclusiva reiezione del ricorso segue la condanna la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. La cancelleria curerà l’adempimento di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 13 ottobre 2022
Il Consigliere estensore
Il P esident