Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 16150 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 16150 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/10/2023 del TRIBUNALE di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso; udito il difensore, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Napoli, adito ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l’ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di COGNOME NOME (detto NOME), in ordine ai reati di: concorso esterno in associazione mafiosa, consistito nel supporto fornito, unitamente alla propria moglie COGNOME NOME (detta NOME), al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE «finanziando le iniziative economiche del RAGIONE_SOCIALE e riferibili a COGNOME NOME quale esponente apicale» (artt. 110, 416 bis cod. pen. – capo C); partecipazione a una associazione dedita al contrabbando di
tabacchi lavorati esteri, con l’aggravante della agevolazione mafiosa (artt. 291 quater d.p.r. n. 43 del 1973, 416-bis.1 cod. pen. – capo E); concorso nel contrabbando di 30.740 chilogrammi di tabacchi lavorati esteri (art. 291 bis d.p.r. n. 43 del 1973 – capo E6).
Avverso l’ordinanza ricorre l’indagato, tramite il proprio difensore, articolando tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1 Con il primo deduce vizio di motivazione in ordine alla ritenuta gravità indiziaria circa la partecipazione alla associazione dedita al contrabbando di cui al capo E).
Si deduce anzitutto l’erronea lettura dei risultati delle intercettazioni:
dallo stesso tenore della conversazione, tra COGNOME e COGNOME, riportata a pag. 28 dell’ordinanza impugnata, emergerebbe con chiarezza che il debito di 35.000 euro vantato da COGNOME nei confronti di NOME COGNOME non si collega ai fatti per cui è processo, anzi dal contenuto del dialogo riportato a pag. 907 dell’ordinanza genetica lo stesso COGNOME afferma che la COGNOME “non c’entra con questa storia”;
-è illogico ritenere che la COGNOME si sarebbe indebitata con COGNOME per finanziare la realizzazione della fabbrica abusiva di Acerra.
Si evidenzia inoltre che il Tribunale del riesame avrebbe omesso di valutare un elemento favorevole alla difesa: il collaboratore di giustizia NOME, interrogato sul punto, ha riferito di non sapere se NOME COGNOME avesse investito nel contrabbando di sigarette.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta gravità indiziaria per il reato previsto dagli artt. 110 e 416-bis cod. pen. (capo C).
Esclusa la conversazione tra COGNOME e COGNOME, gli unici elementi a carico del ricorrente sono desunti da:
conversazioni nelle quali COGNOME si limiterebbe a esprimere preoccupazione per le sorti dei fratelli della moglie;
la proprietà in capo alla COGNOME di un locale commerciale utilizzato da COGNOME NOME, rispetto al quale, però, la locataria pretende con insistenza il pagamento del canone.
Verrebbero in rilievo situazioni di contiguità consapevole, vicinanza, disponibilità come tali inidonee a integrare i presupposti del concorso esterno che richiede un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, dotato di un’effettiva rilevanza causale per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell’associazione.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla insussistenza o attenuazione delle esigenze cautelari, con riguardo alla omessa valutazione delle deduzioni difensive in tema di ripetibilità della condotta contestata e in relazione all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. stante il mancato rispetto dei principi dettati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 40 del 2015.
Si osserva:
che il potere economico e finanziario dell’indagato sarebbe stato sostanzialmente azzerato a seguito della adozione di un provvedimento di sequestro adottato a carico di COGNOME NOME in altro procedimento;
che la condotta di cui al capo E) risulta interrotta il 7 dicembre 2018 con il sequestro della fabbrica; quella di cui al capo C), pur indicata come “perdurante”, non si sarebbe protratta oltre il dicembre 2018 in assenza di elementi idonei a comprovare la persistenza di rapporti o di interessi comuni con l’associazione mafiosa;
che pertanto difetterebbe il requisito della attualità delle esigenze cautelari, tenuto conto che l’ordinanza di applicazione della misura cautelare è stata emessa a distanza di cinque anni dalla cessazione delle condotte;
che queste considerazioni, esposte nella memoria depositata all’udienza del 30 ottobre 2023, sono state completamente ignorate dal Tribunale.
Si è proceduto a discussione orale su richiesta della difesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è, nel complesso, infondato.
Il primo motivo è inammissibile.
2.1. In tema di impugnazione cautelare, la Corte di cassazione non può rivalutare la ricostruzione del quadro indiziario alla base del provvedimento cautelare (genetico e del riesame), poiché in tale ambito il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, COGNOME, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, COGNOME, Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, COGNOME, Rv. 252178), spettando, al più, al giudice di legittimità la verifica dell’adeguatezza della motivazione sugli elementi
indizianti operata dal giudice di merito e della congruenza di essa ai parametri della logica, da condursi sempre entro i limiti che caratterizzano la peculiare natura del giudizio di cassazione (per tutte Sez. U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828).
2.2. L’ordinanza impugnata dedica una prima parte a tracciare la storia criminale della coppia COGNOME COGNOME.
COGNOME NOME (detta NOME), vedova di un esponente di spicco della camorra di Secondigliano ucciso in un agguato, è stata indicata da diversi collaboratori come proprietaria di un immenso patrimonio, ereditato dal marito defunto e fatto poi prosperare grazie alle “puntate” sui carichi di droga e ai prestiti a usura.
NOME (detto NOME), cantante neomelodico di origine palermitana, è legato alla COGNOME da una relazione strettissima, consacrata in matrimonio.
Tra i due vi è totale condivisione di intenti.
Si tratta di soggetti che, pur non stabilmente appartenenti a una famiglia mafiosa, risultano inseriti nelle dinamiche criminali dei RAGIONE_SOCIALE di Scampia Secondigliano.
2.3. Dalle intercettazioni svolte è emerso che la coppia COGNOMECOGNOME aveva finanziato la creazione di una fabbrica, realizzata per volontà del capoRAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME, destinata a lavorare il tabacco importato di contrabbando in virtù di accordi con una organizzazione criminale bulgara.
La fabbrica è stata rinvenuta e sottoposta a sequestro.
La prima spedizione di tabacco è stata intercettata e sequestrata dalla polizia giudiziaria (capo E5).
Alle pagine 29 e 30 dell’ordinanza impugnata vengono evidenziati messaggi e conversazioni da cui risulta il coinvolgimento finanziario e personale nell’impresa, voluta dal capoRAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME, relativa alla creazione di una fabbrica per la lavorazione del tabacco importato via terra dai paesi dell’est: “COGNOME si è anche adoperato personalmente per ricercare soluzioni logistiche per l’allocazione dei tabacchi lavorati”.
2.4. Il ricorso non si misura con questo apparato argomentativo, che costituisce il fulcro della gravità indiziaria a carico dell’indagato.
Mentre la tenuta logica dell’ordinanza impugnata non viene incrinata dalla asserita mancata valutazione delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia COGNOME, il quale si è limitato a riferire quanto rientrante nella propria sfera di conoscenza personale.
Il secondo motivo è inammissibile.
La censura si appunta su elementi di contorno senza confrontarsi con l’elemento cardine del quadro indiziario disegnato dal Tribunale del Riesame in ordine al reato di concorso esterno in associazione mafiosa: COGNOME ha «sostenuto economicamente e ha agevolato il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in un momento in cui NOME COGNOME ha deciso di creare una struttura associativa che fosse funzionale agli interessi economici del RAGIONE_SOCIALE puntando, nel settore del TLE, su un progetto che sarebbe stato di grande potenzialità economica, se non fosse intervenuto il sequestro della fabbrica, che era il perno centrale di uno dei punti programmatici dell’associazione » (pag. 31)
4. Il terzo motivo è infondato.
4.1. L’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. stabilisce, nei confronti degli indagati del delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, una doppia presunzione, di natura relativa per ciò che concerne la sussistenza delle esigenze cautelari e di natura assoluta con riguardo all’adeguatezza al loro contenimento della sola misura carceraria.
Secondo la giurisprudenza di legittimità la prima presunzione (sussistenza delle esigenze cautelari) opera anche nel caso in cui sia contestata la fattispecie di concorso esterno in associazione di tipo mafioso; detta presunzione, di carattere relativo, è superata solo quando, secondo una valutazione prognostica, possa escludersi la possibilità del ripetersi della situazione che ha dato luogo al contributo dell’extraneus alla vita della consorteria (Sez. 6, n. 32412 del 27/06/2013, COGNOME, Rv. 255751 – 01; conf. Sez. 6, n. 18015 del 13/04/2018, Maesano, Rv. 272900).
Mentre, in forza di una lettura costituzionalmente orientata, la presunzione di adeguatezza della sola custodia in carcere non opera nel caso di concorso esterno, giacché l’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dall’art. 4, comma 1, legge 16 aprile 2015, n. 47, deve essere interpretato conformemente alla sentenza della Corte costituzionale n. 48 del 2015 che, nel vigore della previgente disciplina, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’equiparazione del concorso esterno alla partecipazione al reato associativo (Sez. 6, n. 14803 del 08/04/2020, COGNOME, Rv. 278851; Sez. 1, n. 10946 del 16/12/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280757).
4.2. Circa la presunzione relativa, valida anche nel caso di concorso esterno, il ricorrente invoca la mancanza di attualità delle esigenze cautelari.
4.2.1. Il problema sorge allorché si registri una consistente distanza temporale tra i fatti e il provvedimento cautelare.
Sul punto il collegio aderisce alla impostazione inaugurata da Sez. 5, n. 36891 del 23/10/2020, Quaceci, Rv. 280471, secondo cui la presunzione relativa in
oggetto impone, in chiave di motivazione del provvedimento cautelare «non già di dar conto in positivo della ricorrenza dei pericula libertatis, ma soltanto di apprezzarne le ragioni di esclusione e ciò, ovviamente, se queste siano state evidenziate dalla parte o siano direttamente evincibili dagli atti, con la precisazione che, tra le ragioni di esclusione suddette, rientra anche il fattore “tempo trascorso dai fatti”, che deve essere parametrato alla gravità della condotta […1».
Quanto più ampia è la cesura temporale che separa la commissione dei reati dalla applicazione della cautela, tanto più andrà valorizzato il parametro della gravità della condotta per sostenere la permanenza del pericolo nella sua dimensione attuale.
4.2.2. Nella fattispecie in esame, dal provvedimento impugnato risulta che:
la cesura temporale non è significativa;
le censure sono inammissibili nella parte in cui si fondano su affermazioni apodittiche quali l’ipotetico “azzeramento” del potere economico dell’imputato a seguito del sequestro di alcuni beni.
sussiste una estrema pericolosità desunta dal perdurante e costante inserimento del COGNOME nei contesti illeciti in cui è maturata la vicenda in esame.
4.3. Circa il profilo dell’adeguatezza della misura, la doglianza non è pertinente al caso concreto poiché l’ordinanza impugnata non fa ricorso a presunzioni, ma, senza cadute di logicità, espone le ragioni per le quali ritiene inadeguata qualunque altra misura cautelare diversa da quella carceraria (cfr. pag. 31).
4.4. Quanto alla mancata valutazione della memoria difensiva depositata in udienza, va ricordato che «in tema di impugnazione di misure caute/ari personali, l’omessa valutazione di una memoria difensiva da parte del giudice del riesame determina la nullità del provvedimento nel solo caso in cui siano in essa articolate specifiche deduzioni che non si limitino ad approfondire argomenti a fondamento di quelle già prospettate ex art. 309, comma 6, cod. proc. pen., ma contengano autonome e inedite censure del provvedimento impugnato, che rivestano carattere di decisività» (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 11579 del 22/02/2022, Adiletta, Rv. 282972 – 01).
Nella specie le deduzioni contenute nella memoria difensiva non rivestono carattere decisivo, involgendo profili di contorno, inidonei a scardinare il ragionamento posto a base della decisione impugnata.
Deriva che il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1 -ter disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 15/03/2024