Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 18842 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 18842 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nata a Napoli il DATA_NASCITA;
avverso l’ordinanza del 26 ottobre 2023 del Tribunale di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; uditi gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, i quali insistono per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, 1’8 settembre 2023, NOME COGNOME veniva sottoposta alla misura cautelare della custodia in carcere, in quanto gravemente indiziata dei delitti di concorso esterno in associazione mafiosa (per aver agevolato il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
COGNOME, finanziandone le attività lecite ed illecite, capo C), associazio delinquere transnazionale finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati ester COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME, quale finanziatrice e interessata alla realizzazio opificio in Acerra, capo E) e contrabbando di tabacchi lavorati esteri (per aver concorso con gli altri coindagati, acquistato, trasportato ed introdotto nel te nazionale 30.740 kg di TLE di contrabbando).
La misura veniva integralmente confermata dal Tribunale distrettuale Napoli che, con l’ordinanza impugnata, rigettava l’istanza di riesame present dalla indagata.
Ricorre per cassazione la COGNOME formulando tre motivi d’impugnazione.
3.1. Il primo deduce la manifesta illogicità della motivazione quanto a valutazione della consistenza degli indizi posti a fondamento dell’ordinanza, riferimento alla partecipazione del COGNOME all’associazione di cui al capo E difesa evidenzia, sotto tale profilo, in primo luogo, la difficile comprens lessicale delle frasi utilizzate dal Tribunale nella rappresentazione del conten una delle conversazioni intercettate (avendo omesso la chiara indicazione di interlocutore); in secondo luogo, l’illogicità della prospettazione offe Tribunale in quanto: a) dalle conversazioni richiamate emergerebbe l’esisten non di un credito, ma di un debito della COGNOME; b) la causa di tale indebita non viene mai imputata alla realizzazione della fabbrica abusiva; c) lo st interlocutore esclude esplicitamente il coinvolgimento della COGNOME nei fatti og d’imputazione. La motivazione, quindi, sarebbe del tutto illogica poiché sorre nei suoi punti essenziali, da argomentazioni viziate da un evidente er nell’applicazione delle regole di inferenza logica e radicalmente incompatibile il contenuto della conversazione intercettata.
3.2. Il secondo attiene alla contestazione di cui al capo C) ed è formu sotto i profili della violazione di legge (in relazione agli artt. 110 e 416pen.) e del connesso vizio di motivazione. La difesa premette che il Tribun fonderebbe la sussistenza della gravità indiziarla, a carico della COGNOME, partecipazione economica alla realizzazione della fabbrica abusiva di cui al c E); partecipazione dedotta dalla conversazione tra il COGNOME e il COGNOME (d al motivo precedente), dalle plurime conversazioni che coinvolgerebbero i coniu COGNOME (NOME COGNOME e NOME COGNOME) relative ad un generico interessamento alle sorti dell’affare TLE e dall’utilizzo del locale commercia proprietà dell’indagata.
Ebbene, a prescindere dalla conversazione tra il COGNOME e il COGNOME (ogget del primo motivo di censura), il generico interessamento della COGNOME alle
dell’affare troverebbe la sua logica spiegazione nella naturale sua preoccupazi per la destino dei fratelli, anch’essi coinvolti nell’affare; il riferimento a del locale, in ultimo, sarebbe del tutto illogico, a fronte delle pressanti ric pagamento dei canoni, circostanza intrinsecamente incompatibile con la prospettazione accusatoria. Residuerebbe, quindi, una sola contigui compiacente, del tutto irrilevante, a fronte della mancanza di qualsivoglia att anche di minima importanza, favorevole ai membri dell’associazione.
3.3. Il terzo, formulato sotto i profili della violazione di dell’inosservanza di norma processuale e del connesso vizio di motivazion attiene alla sussistenza delle esigenze cauteli3ri. La difesa premette che, a la COGNOME assunto, in ipotesi accusatoria, il ruolo di finanziatrice delle a interesse del RAGIONE_SOCIALE (attraverso l’utilizzo delle risorse economiche eredita defunto marito NOME COGNOME), lo scopo della misura cautelare consisterebb nell’impedire un’ulteriore partecipazione della COGNOMECOGNOME sempre in quali finanziatrice, alle vicende economiche riconducibile al RAGIONE_SOCIALE COGNOME. Ebbene, t assunto confliggerebbe con quanto evidenziato nella medesima ordinanza applicativa, nella parte in cui si dà atto dell’emissione di un prec provvedimento di natura ablatoria, adottato dall’autorità giudiziaria nei conf della COGNOME nell’ambito di un diverso procedimento penale. Provvedimento che azzerandone il potere economico e finanziario, renderebbe l’indagata priva qualsiasi forza economica e, quindi, incapace di offrire quel contributo econom fondante l’asserita condotta di concorso. D’altronde, la condotta contestata al E) risulterebbe oggettivamente interrotta il 7 dicembre 2018, al momento de sequestro della fabbrica di Acerra. Circostanza che, sempre secondo prospettazione difensiva, inciderebbe anche sotto il profilo della sussistenza esigenze in relazione al capo C), anch’essa ontologicamente riconducibile finanziamento della fabbrica (e quindi, anch’essa, interrotta con il re sequestro). In sintesi, quindi, la condotta dell’indagata non potrebbe che e circoscritta nell’ormai remoto arco temporale intercorso tra il 2016 e il 2018. renderebbe le ipotizzate esigenze cautelari né attuali, né concrete; e troverebbe indiretto ed esterno riscontro anche nella sopravvenuta cessazion per la COGNOME (ormai detenuta comune), del regime detentivo speciale di cui all 41-bis dell’ordinamento penitenziario. E tutto ciò, infine, alla luce della l impossibilità di ritenere il concorso esterno (contestato all’indagata) assimi sotto il profilo dell’adeguatezza della misura dustodiale, alla diversa condo intraneità all’associazione stessa. Impossibilità che avrebbe imposto una speci analisi individualizzante, in concreto radicalmente omessa. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è complessivamente infondato.
Va premesso che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di misure cautelari personali, la nozione di gravi indizi di colpevolezza indicato nell’art. 273 cod. proc. pen. (che richiama i commi terzo e quarto dell’art. 192, ma non il comma 2 dello stesso articolo, che, appunto, richiede una COGNOME qualificazione degli indizi stessi, non solo gravi ma anche precisi e concordanti) non si atteggia allo stesso modo del termine indizi, inteso quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza. Per cui qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato in ordine ai reat addebitati è sufficiente per l’adozione della misura (Sez, 2, n. 31553 del 17/05/2017, Rv. 270628; Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, Rv. 253511; Sez. 6, n. 7793 del 05/02/2013, Rv. 255053).
Il giudice di merito, quindi, non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, COGNOME, Rv. 250900). Cosicché, il ricorso per cassazione che deduca l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o l’assenza delle esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Rv. 27062; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976′ con riferimento specifico al vizio di motivazione).
Ciò considerato, il provvedimento impugnato, con motivazione ampia e analitica, ricostruiti nel dettaglio i fatti oggetto dell’imputazione, dà atto de ragioni della ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi delle fattispecie di reat contestate e indica con precisione tutti gli elementi fattuali alla luce dei quali h ritenuto di desumere la sussistenza di un grave quadro indiziario in relazione alle contestazioni mosse.
Per come si è detto, alla ricorrente sono stati contestati, nel capo d’incolpazione provvisoria, i reati (in relazione ai quali, è stata applicata la misur cautelare in atto) di concorso esterno nel RAGIONE_SOCIALE, associazione
per delinquere transnazionale finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri l’acquisto, il trasporto e l’introduzione nel territorio nazionale 30.740 kg TLE di contrabbando. Reati in relazione ai quali avrebbe partecipato a titolo di finanziatrice delle attività lecite e illecite del RAGIONE_SOCIALE, in ragione della signific disponibilità economica (composta soprattutto da denaro liquido) ereditata della ricorrente all’esito della morte del primo marito, NOME COGNOME, capo dell’omonimo RAGIONE_SOCIALE, ucciso nel 2012.
Il ruolo della COGNOME e la sua ingente disponibilità economica viene esplicitamente riferito da una pluralità di collaboratori: NOME COGNOME (intraneo al Clan COGNOME e fidanzato con NOME COGNOME, sorella della ricorrente), NOME COGNOME (fratello di NOME COGNOME, vicino al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e cognato di NOME COGNOME), NOME COGNOME e, in COGNOME, NOME COGNOME (affiliato di spicco dei COGNOME) e ha trovato riscontro anche in altri procedimenti penali, connessi con quello odierno e relativi alle indagini svolte in relazione ai RAGIONE_SOCIALE COGNOME e COGNOME, dove la stessa COGNOME è stata destinataria di misure patrimoniali, disposte dal Gip e confermate dal Tribunale distrettuale.
In questo contesto, si inseriscono le emergenze investigative valutate nel provvedimento oggetto del ricorso.
Per come si è detto, la posizione della RAGIONE_SOCIALE è strettamente legata al suo potere economico; potere che le ha consentito di agevolare le iniziative dei RAGIONE_SOCIALE che le interessano, finanziandone le singole iniziative, e, in COGNOME, per quel che rileva in questa sede, quelle legate al RAGIONE_SOCIALE COGNOME e relative al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, poste in essere attraverso una fitta trama di rapporti, allacciati da NOME COGNOME, immediatamente dopo la sua scarcerazione, con soggetti in grado di far arrivare dai Balcani via terra il TLE, e di procurarsi l attrezzature necessarie per mettere in piedi una fabbrica di sigarette di contrabbando con manodopera bulgara.
Nella riorganizzazione di questa attività, emerge la figura di NOME COGNOME, che il COGNOME impiega quale suo luogotenente nel settore del contrabbando di tabacchi, per intessere i rapporti con i soggetti bulgari e giungere alla realizzazione di un impianto che avrebbe consentito di produrre sigarette in Italia, utilizzando comunque tabacco (trinciato ed essiccato) importato di contrabbando dall’estero.
L’esistenza e la progressiva realizzazione del progetto, per come evidenzia il Tribunale, emergono da numerose conversazioni intercettate, nelle quali si commentano gli incontri portati a termine (in Bulgaria e in Campania) con alcuni contrabbandieri di nazionalità bulgara e si seguono gli arrivi sia dei primi carichi di tabacco, sia dei materiali occorrenti per l’allestimento della fabbrica.
In questo contesto, la partecipazione della COGNOME alla realizzazione della fabbrica, attraverso il relativo finanziamento, emerge:
a) dai commenti degli associati che hanno perso le somme di denaro investite nella fabbrica RAGIONE_SOCIALEdestina sequestrata e, in COGNOME, dalla conversaz oggetto del primo motivo di ricorso, tra NOME COGNOME e NOME COGNOME (l’esistenza dell’interlocutore, riconosciuta dalla stessa difesa con l’inc secondo motivo di ricorso, è evidente nella valutazione della formulazione d discorso, nonostante le oggettive omissioni lessicali). Conversazione dalla qua secondo quanto ricostruito dal Tribunale, emerge che l’intera operazione era st finanziata da NOME COGNOME e da NOME COGNOMECOGNOME con l’investimento di somme di denaro (35.000 euro) concesse in prestito da NOME COGNOME COGNOME da NOME COGNOMECOGNOME che quest’ultima aveva investito nel progetto per il tramite del fr NOMENOME
b) dall’analisi (realizzata nell’ambito del proc. pen. nr . 18570/19 RGNR DDA) delle conversazioni chat WhatsApp in arrivo ed in partenza sull’utenza numero 3881928342 in uso a NOME COGNOME, estrapolate dall’apparato cellulare sequestrato al medesimo, dalle quali emergeva chiaramente che il COGNOME era interessato a reperire un capannone di circa 1000 mq. nella periferia di Roma aveva investito una somma di denaro nella realizzazione della fabbrica di sigaret e, in COGNOME, quella in cui comunicava alla moglie, NOME COGNOME, sequestro del capannone e quella in cui il COGNOME dava atto del s coinvolgimento e, quindi, indirettamente, alla luce della costante condivisione la moglie (unica, peraltro, ad avere la disponibilità economica), della stessa.
Ebbene, la partecipazione alla realizzazione della fabbrica è, in sé contributo determinante nel settore dell’attività di contrabbando e, qui rappresenta, conseguentemente, un grave quadro indiziario non solo in relazione ai delitti di cui a capi E) ed E6), ma anche in relazione al delitto di cui al c
Delineati in questi termini, gli elementi investigativi emersi, si compre come la ricorrente non solo non si confronta con le dettagliate argomentazio offerte dalla Corte territoriale, ma invoca una rivalutazione del materiale indiz valutato dai giudici di merito allegando circostanze sostanzialmente irrilevan prospettando inammissibili differenti valutazioni delle conversazioni intercett Dimentica, tuttavia, da un canto che il controllo di legittimità sulla motivaz non attiene alla ricostruzione dei fatti né all’apprezzamento che di essi ne giudice di merito, ma alla sola verifica della non (manifesta) illogicità motivazione e della sua coerenza con i dati processuali richiamati; dall’altro ogni singolo fatto deve essere valutato non in modo parcellizzato, ma nella s unitaria sistemazione, all’interno del AVV_NOTAIO contesto probatorio dove cias dato deve essere posto in vicendevole rapporto con tutti gli altri. Perché solo luce di una costruzione logica, armonica e consonante del complessivo compendio argomentativo sarà possibile attingere all’effettivo significato di ciascun si
elemento e ricostruire l’effettiva verità processuale (Sez. 2, n.3357 20/05/2010, Rv. 248128).
Le censure sollevate in relazione al profilo strettamente cautelare so invece, infondate.
L’assunto dal quale parte la difesa è corretto: se, infatti, per la fattis cui all’art 416-bis cod. pen. vige la presunzione di pericolosità sociale s dall’ad 275, comma 3, cod. proc. pen. (presunzione che è relativa quanto a sussistenza del periculum libertatis e assoluta quanto all’adeguatezza della misura custodiale in carcere), per i reati aggravati dall’ad 416-bis.1 e per il co esterno, la presunzione è relativa anche sotto il profilo dell’adeguatezza, nel che deve ritenersi salva l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in r al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possano e soddisfatte con altre misure.
Il concorrente esterno è, infatti, per definizione, un soggetto che non fa p del sodalizio (diversamente, perderebbe tale qualifica, trasformandosi associato), per cui, nei confronti dell’indagato per concorso esterno in associaz di tipo mafioso o per reati aggravati dal metodo mafioso o dalla finalit agevolare un tale tipo di sodalizio, non solo, a norma del medesimo art. 27 comma 3-bis, cod. proc. pen., la presunzione di adeguatezza della misura della custodia in carcere è relativa e non assoluta, ma il giudizio sulla presunzio sussistenza delle esigenze cautelari deve essere effettuato sulla base di parametri (Sez. 6, n. 18015 del 13/04/2018, Maesano, Rv. 272900).
La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, infatti, può ess superata attraverso una valutazione prognostica, ancorata ai dati fatt emergenti dalle risultanze investigative acquisite, in ordine alla ripetibilit situazione che ha dato luogo al contributo dell’extraneus alla vita della consorteria, tenendo conto, in questa prospettiva, dell’attuale condotta di vita e persistenza o meno di interessi comuni con il sodalizio mafioso, senza necessità provare la rescissione del vincolo, peraltro già in tesi insussistente (c COGNOME, Sez. 2, n. 32004 del 17/06/2015, Putorti, Rv. 264209, e Sez. 6 9748 del 29/01/2014, COGNOME, Rv. 258809).
E nel giudizio di resistenza rientra, all’evidenza, anche il fattore tempo ove sia decorso un rilevante lasso di tempo tra le condotte ascritte ed il momento applicativo della misura cautelare in carcere e gli elementi oggetto di deduzione difensiva (o comunque contenuti in atti) siano in modo conducente e idonei a revocare in dubbio la ripetibilità del contributo causale offerto dall’indagato e quindi la sua pericolosità altrimenti presunta dalla norma (Sez 6, n. 42630 del 18/09/2015, Tortora, Rv 264984; Sez 4, n. 20987 del 27/01/2016, C. Rv 266962).
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Tanto premesso, in concreto, le esigenze cautelar’ sono state individuate nel oggettiva versatilità criminale della ricorrente (che “opera in più campi illeciti evidenziando una capacità manageriale che le ha consentito di investire i proventi illeciti in molteplici settori, utilizzando relazioni ramificate con diversificati cont illeciti che operano in territori contigui”) e, quindi, nelle particolari modalità della condotta (circostanza evidenziata nell’ordinanza genetica), volta a consolidare primato delle organizzazioni criminali egemoni sul territorio, oggetto di viole scontri, dove l’utilizzo di armi di elevata potenzialità e la militare organizz degli associati hanno creato una situazione di estremo pericolo sociale.
A fronte di tali elementi, le circostanze evidenziate dalla difesa non sono grado di incidere sulla presunzione di sussistenza delle predette esigenze ( tanto meno, sulla conseguente adeguatezza della misura custodiale), alla luc della relativa vicinanza delle condotte poste in essere; dell’irrilevanza della m patrimoniale, in assenza di elementi dai quali dedurre il venir meno dell’accert capacità economica della COGNOME; tanto più alla luce della considerazione che t capacità si fonda soprattutto sulla disponibilità di denaro contante; della para irrilevanza del mutato regime detentivo, circostanza, in sé, priva di f inferenzia le.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente condanna al pagamento delle spese processuali.
Ai sensi del comma 1-ter dell’art. 94 disp. att. cod. proc. pen., copia del presente provvedimento dovrà essere trasmessa, a cura della cancelleria, a direttore dell’istituto penitenziario ove è ristretto la COGNOME perché provv quanto stabilito nel comma 1-bis dello stesso articolo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spes processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comm 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
osì deciso il 15 marzo 2024