Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 17581 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 17581 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
LA COGNOME NOME NOME NOME ERICE il DATA_NASCITA
NOME NOME a CASTELLAMMARE DEL RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a CASTELLAMMARE DEL RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che si riporta alla requisitoria in atti e conclude per il rigetto dei ricorsi proposti in d degli imputati COGNOME NOMENOME COGNOME e COGNOME NOME; per la inammissibilità del ricorso di NOME COGNOME.
L’AVV_NOTAIO COGNOME FELICIA sostituto processuale, dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME difensore di fiducia dell’asRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME, si associa alle richiese del Procuratore Generale; deposita nota spese e conclusioni alle quali si riporta;
L’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, sostituto processuale dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME difensore di fiducia della parte civile RAGIONE_SOCIALE, deposita nota spese e conclusioni alle quali si riporta;
L’AVV_NOTAIO COGNOME NOME, difensore di fiducia della parte civile RAGIONE_SOCIALE, deposita nota spese e conclusioni alle quali si riporta; quale sostituto processuale dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, difensore di fiducia della parte civile RAGIONE_SOCIALE, deposita conclusioni e nota spese; quale sostituto processuale dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME , difensore di fiducia della parte civile RAGIONE_SOCIALE deposita conclusioni e nota spese rappresentando che la parte è ammessa a patrocinio a spese dello Stato;
l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, sostituto processuale dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME difensore di fiducia delle parati civili RAGIONE_SOCIALE, deposita nota spese e conclusioni alle quali si riporta, rappresentando che le stesse sono ammesse a patrocinio Stato;
Gli avvocati NOME COGNOME e NOME, difensori di fiducia di COGNOME NOME, si riportano ai motivi di ricorso ed insistono per l’accoglimento dello stesso;
L’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, difensore di fiducia di COGNOME NOME, si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l’accoglimento dello stesso; si
Gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, difensori di fiducia dell’imputato COGNOME NOME, si riportano ai motivi di ricorso ed insistono per l’accoglimento dello stesso;
L’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, difensore di fiducia di NOME COGNOME, si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l’accoglimento dello stesso.
RITENUTO IN FATTO
1.11 Giudice dell’Udienza preliminare di Palermo aveva dichiarato NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME colpevoli di partecipazione ad asRAGIONE_SOCIALE per delinquere di stampo mafioso contestata al capo 1, il solo COGNOME anche del delitto di cui all’art. 424 cod. pen solo COGNOME anche del delitto di tentata estorsione aggravata di cui al capo 6); aveva inoltr dichiarato NOME COGNOME colpevole di concorso esterno in asRAGIONE_SOCIALE mafiosa, così riqualificata nei suoi confronti la originaria contestazione di cui all’art. 416 bis cod. pen. d capo 1.
1.1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha assolto NOME dal capo 6 perché il fatto non sussiste; ha escluso per tutti la circostanza aggravante di cui al comma 6 dell’art. 416-bis cod. pen.; ha escluso n confronti di NOME NOME‘aggravante di cui all’art. 416-bis in relazione al delitto di cui all cod. pen. e ha riconosciuto in suo favore la circostanza attenuante del risarcimento del danno; ha riconosciuto a NOME COGNOME COGNOME le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alla residua aggravante contestata, e ha ridetermiNOME le pene rispettivamente infli in primo grado, con le statuizioni civili in favore delle costituite parti civili.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME ritenuto concorrente esterno della asRAGIONE_SOCIALE con il ruolo di autista e organizzatore di incontri tra il NOME NOME COGNOME ed alcuni associati, intervenendo anche con suggerimenti in vicende relative a contese sottoposte all’attenzione del capomafia – per il tramite dei suoi difensori di fiducia, avvocati COGNOME e NOME COGNOME, i quali, con separati atti, svolgono entrambi due motivi analoghi seguito sintetizzati congiuntamente.
2.1. Con il rispettivo primo motivo, essi deducono erronea applicazione degli artt. 110 e 416-b cod. pen., e correlati vizi della motivazione, apparente e manifestamente illogica contraddittoria, in punto di applicazione dei canoni normativi di valutazione della prova quan all’affermazione della penale responsabilità per concorso esterno, fondata su mere congetture, in violazione della regola di giudizio di cui all’art. 192 cod. proc. pen.. In particolare:
la Corte di appello non avrebbe chiarito perché il ricorrente sia stato considerato concorrente esterno dell’asRAGIONE_SOCIALE, e non semplicemente un parente del NOME NOME COGNOME con il quale devono ritenersi limitati i suoi contatti, non estesi all’asRAGIONE_SOCIALE, pera circoscritti al periodo estivo quando il NOME COGNOME, dal Nord Italia, dove fin dal 2017, si era tra tornava in RAGIONE_SOCIALE presso una abitazione adiacente a quella del NOME;
del tutto illogico sarebbe il richiamo a conversazioni intrattenute con soggetti estranei vicenda processuale, ininfluenti al fine della rappresentazione del necessario carattere di stabil dell’apporto collaborativo dell’extraneus, dal momento che il ricorrente avrebbe, al più, svolto il ruolo di paciere tra soggetti estranei al sodalizio, e per la natura lecita dell’oggetto degli i che COGNOME avrebbe favorito;
con riguardo al ruolo di organizzatore dell’incontro tra il coimputato NOME e il NOME, 30 maggio 2017, sarebbe stata omessa la valutazione delle dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese dal coimputato NOME, significative di un rapporto diretto di questi c NOMENOME senza mediazione del COGNOME, circostanza da cui emerge la mancanza di infungibilità del ruolo di intermediario concreto e causalmente rilevante alla vita della asRAGIONE_SOCIALE;
mancherebbe un adeguato scrutinio del tema, proposto con l’appello, dell’allontanamento fin dal 2017 del COGNOME dalla RAGIONE_SOCIALE, a significare l’estraneità alla compagine associativa mancanza di un effettivo e stabile apporto causale ab extemo, da valutarsi secondo il canone di giudizio delineato dalla giurisprudenza;
anche nel vaglio dell’elemento soggettivo la disamina incorrerebbe nell’errore di non considerare che il ricorrente si rapporta con il suo parente NOME, mancando la rappresentazione di un nesso funzionale della propria azione con il raggiungimento degli scopi dell’asRAGIONE_SOCIALE;
2.2. Con un secondo motivo, i difensori denunciano l’errata applicazione degli artt. 110 – 41 bis quarto comma cod. pen. e correlati vizi della motivazione in punto di riconoscimento della predetta circostanza aggravante, la cui oggettività va correlata alla condotta partecipativa, anche a quella meramente concorsuale. Il richiamo argomentativo operato dalla sentenza alle considerazioni svolte in relazione alla posizione di un partecipe, NOME COGNOME, non soddisf l’onere motivazionale riguardante la diversa posizione sostanziale del ricorrente, qui mancando sia la partecipazione che la prova della consapevolezza della natura armata della asRAGIONE_SOCIALE.
Il ricorso nell’interesse di NOME COGNOME -partecipe della asRAGIONE_SOCIALE mafiosa, famiglia di Castellammare del Golfo, a conoscenza delle dinamiche del gruppo, interlocutore del NOME e custode delle armi del sodalizio – è affidato al difensore fiduciario AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO quale svolge due motivi.
3.1. Con il primo, è denunciata la violazione dell’art. 416-bis, primo comma, nonché la manifesta illogicità della motivazione per travisamento degli esiti della prova. In particolare, è ded travisamento del contenuto delle intercettazioni, unico elemento di prova a carico del ricorren che, secondo la Difesa, non renderebbero ragione della valenza dimostrativa della intraneità del ricorrente al sodalizio capeggiato da NOME COGNOME, esse risultando, per lo più, del tut neutre, in quanto correlate a diatribe tra privati; altrimenti, viene in rilievo una mera pos di ascolto delle propalazioni del capo, ovvero la registrazione di uno sfogo con una progettuali ritorsiva di fatto mai avveratasi; d’altro canto, anche nella vicenda che ha visto i coimp COGNOME NOME NOME COGNOME NOME progettare una vendetta nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, il ricorrente non aveva partecipato ad alcuna conversazione e la richiesta di informazioni a formulata dallo COGNOME era stata travisata dalla Corte di appello. In ogni caso, si tratta ritorsione per ragioni private, non rivestendo la vicenda alcuna rilevanza nell’ambito programma del sodalizio. Viene anche stigmatizzata la modestia delle vicende che vengono in rilievo dalle conversazioni, relativamente agli interventi del NOME per risolvere questioni
‘bagattellari’, non essendo stata giustificata la loro finalizzazione agli interessi del sod Quanto al ruolo di custode delle armi di proprietà di NOME COGNOME, dubita la difesa della riconducibilità al ricorrente dei riferimenti, nelle intercettazioni, a tale COGNOME, quale auto dislocazione del fusto nel quale essere erano state riposte le armi, dal capo; d’altro canto stesse conversazioni intercettate rimandano una manovra maldestra e accidentale posta in essere da qualcuno, diverso dal ricorrente; si evidenzia, inoltre, come nessun collaboratore d giustizia abbia indicato l’imputato quale partecipe del sodalizio. La motivazione spesa dalla Cor di appello a sostegno della prova della affectio societatis è illogica e congetturale, non spiega in cosa sia consistito il contributo fattivo materiale e concreto di NOME COGNOME COGNOME manteniment della posizione di vertice di NOME COGNOMECOGNOME nell’ambito dell’asRAGIONE_SOCIALE, in spregio de principi di diritto declinati dalle Sezioni Unite nel rispetto dei principi di offensività e m 3.2. Con il secondo motivo, è dedotta l’inosservanza ed erronea applicazione dell’articolo 416 bis, comma quarto, con annessi profili di manifesta logicità della motivazione per travisamento degli esiti della prova. Si ribadisce la motivazione apodittica sul ruolo di custode delle armi, di travisamento e la assenza di prova in ordine alla stessa natura armata dell’asRAGIONE_SOCIALE ne periodo storico in esame.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME per il quale è stata affermata la responsabilità per asRAGIONE_SOCIALE mafiosa armata e per il delitto di cui all’art. 424 cod. pen. – per il trami suo difensore di fiducia, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, il quale si affida a tre motivi.
4.1. Con i primi due motivi, deduce erronea applicazione dell’art. 69 cod.pen. e manifesta illogicità della motivazione. In particolare:
-con il primo motivo, rileva come, nonostante la riconosciuta prevalenza delle circostanz attenuanti, rispetto alla recidiva, non sia stata operata la conseguente riduzione della pena;
-con il secondo motivo denuncia analoghi vizi nella parte in cui la Corte di appello – una vo apprezzata la scelta dissociativa dell’imputato, ed escluse le aggravanti di cui al comma sest dell’art. 416 bis cod. pen. e quella correlata al reato di cui all’art. 424 cod. pen., e rico la condotta riparativa – ha ritenuto la prevalenza delle circostanze attenuanti ( generiche e que del risarcimento del danno) solo rispetto alla recidiva e non anche alla residua aggravante di c all’art. 416 bis co. 4 cod. pen..
4.3. Il terzo motivo denuncia l’ erronea applicazione dell’art. 541 cod. proc. pen., e la manif illogicità della sentenza che ha pronunciato condanna del ricorrente alla rifusione delle spe sostenute dalla parte civile nei giudizi di merito, nonostante il NOME abbia risarcito il prima della udienza preliminare.
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME –
che risponde del delitto associativo – è affidato a due motivi.
5.1. Con il primo, sono dedotti vizi della motivazione per manifesta illogicità rispetto a spe atti del processo. In particolare:
con riguardo all’episodio del furto di un trattore ai danni di NOME COGNOMECOGNOME all’interno del mandamento, per cui il ricorrente è stato ritenuto il braccio operativo capomafia nell’ambito delle indagini svolte dalla compagine per accertare i responsabili del fatt le conversazioni intercettate non consentirebbero di giungere a tale ricostruzione: in realtà, esse emergerebbe che il COGNOME COGNOME era rivolto al cugino, NOME COGNOMECOGNOME per ricevere un aiuto a ritrovare il mezzo. E’, cioè, dalla parentela che deriva il coinvolgimento dello COGNOME; in si contesta l’assenza di elementi da cui trarre l’identificazione con il ricorrente del ‘NOME avrebbe dovuto mettere in atto la ritorsione;
-del tutto illogicamente la sentenza ravvisa – nell’ottica difensivaRAGIONE_SOCIALE un indice della partecipazione associativa dello COGNOME dall’avere sollecitato il NOME a far valere la sua autorevolezza mafiosa per risolvere la questione con i fratelli COGNOME, affinchè spostassero il loro gregge altrove;
parimenti illogico, e incoerente con lo statuto dell’autista in ambito mafioso tracciato d giurisprudenza, sarebbe il riconoscimento di tale ruolo allo COGNOME, che, piuttosto, funge da me accompagNOMEre inconsapevole ed estemporaneo del NOME, senza offrire alcun contributo logistico in favore della vita dell’asRAGIONE_SOCIALE;
5.2. Analoghi vizi motivazionali sono denunciati anche con il secondo motivo, in ordine all mancata concessione delle circostanze generiche.
Vi è memoria di costituzione dell’RAGIONE_SOCIALE, per il tramite dell’AVV_NOTAIO, che conclude per la conferma della sentenza impugnata, associandosi alle conclusioni del P.G., e chiede la condanna alla riduzione delle spese, come da nota che deposita.
Vi è memoria di costituzione del RAGIONE_SOCIALE di Castellammare del Golfo, per il tramite dell’AVV_NOTAIO COGNOME che conclude per la conferma della sentenza impugnata, e chiede la condanna alla riduzione delle spese, come da nota che deposita.
Vi è memoria di costituzione dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per il trami dell’AVV_NOTAIO, che conclude per l’inammissibilità , in subordine, per il rige dei ricorsi, e chiede la condanna alla riduzione delle spese, come da nota che deposita.
Vi è memoria di costituzione della RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, ammesse al patrocinio a spese dello Stato – per il tramite dell’AVV_NOTAIO che conclude per la conferma della sentenza impugnata anche relativamente alle statuizioni civili con condanna alla rifusione delle spese di giudizio, come da nota deposit
CONSIDERATO IN DIRITTO
E’ fondato il ricorso di NOME COGNOME. Gli altri ricorsi non sono fondati e devono es rigettati.
Sono fondati, in particolare, i primi due motivi con i quali NOME COGNOME denuncia violazione del criterio legale di cui all’art. 69 cod. pen..
2.1. Va ricordato che il giudice di appello, parzialmente riformando la decisione di primo grad ha escluso la circostanza aggravante di cui al sesto comma dell’art. 416 bis cod. pen. e ha
riconosciuto la circostanza attenuante del risarcimento del danno; mentre ha confermato la recidiva specifica e reiterata già ritenuta dal primo giudice, aggiungendo che, in sede bilanciamento, “va poi escluso che possa attribuirsi sub-valenza ad una siffatta aggravante soggettiva ( ovvero la recidiva, n.d.e.), contrassegnata dalla massima portata aggravatrice, persino rafforzata dalla natura armata dell’asRAGIONE_SOCIALE…sul quale indulgente appariva gi l’equivalenza operata in prime cure, ora maggiormente giustificabile a seguito della caducazione della terza aggravante” ( cfr. pg . 192 ). Più avanti, a pg. 193, si legge, però, contraddittoriamente, che ” l’esclusione della rilevantissima aggravante mafiosa e la concorrenza delle attenuanti generiche comporta poi una valutazione di prevalenza delle stesse rispetto alla riconosciuta e incontestata aggravante da recidiva”. Infine, dal dispositivo si trae conferma dell’esclusione sia della aggravante di cui al comma 6 dell’art. 416 bis cod. pen contestato al capo 1, che della aggravante di cui all’art. 416bis.1 cod. pen. contestata in relazi al reato di cui all’art. 424 cod. pen.. Nulla si dice, tuttavia, in merito al bilanciamen circostanze.
Dunque, a seguire la motivazione, non risulta chiaro a quale determinazione la Corte di appello sia giunta, se di equivalenza o di prevalenza delle circostanze di una specie rispetto a quelle segno opposto, che ha riconosciuto sussistenti: piuttosto, risulta la contraddizione n determinarsi, prima nel senso dell’equivalenza, conformemente al giudice di primo grado, poi per la prevalenza. E, laddove sembra riconoscere la prevalenza delle circostanze attenuanti, la motivazione si riferisce alle sole generiche ( restando esclusa la circostanza del risarcimento d danno, che pure ha riconosciuto), così come, sul versante dell’aggravamento, dà conto della sola recidiva, lasciando nell’oblio la circostanza di cui all’art. 416 bis co. 4 cod. pen., pacific riconosciuta. Come detto, il dispositivo ignora del tutto il tema del bilanciamento d circostanze.
Nel rinnovato giudizio di merito, la Corte di appello, rifuggendo da un non consentito giudiz di «parziale» bilanciamento tra le circostanze ravvisate, dovrà procedere al necessario «integrale» bilanciamento, in linea con il costante orientamento della giurisprudenza d legittimità secondo il quale «il giudizio di comparazione tra circostanze previsto dall’art. 69 cod. pen. ha carattere unitario e non è pertanto consentito operare il bilanciamento tra le attenua ed una sola delle aggravanti, dovendosi invece procedere alla simultanea comparazione di tutte le circostanze contestate e ritenute dal giudice» (Sez. 5, n. 12988 del 22/02/2012, P.G. in proc. Benatti, Rv. 252313, che si pone in continuità con Sez. 1, n. 1450 del 24/11/1986 – dep. 1987, COGNOME, Rv. 175052, che bene esplicita il procedimento da seguire per il bilanciamento anche nel caso del delitto tentato; in precedenza: Sez. 5, n. 4991 del 28/04/1981, Morandi, Rv. 149034; nonché, da ultimo, (Sez. 1 n. 28109 del 11/06/2021, Rv. 281671).
La pena inflitta dal giudice a quo, in violazione del criterio di calcolo di cui al citato art. cod. pen. risulta, quindi, certamente illegittima. Sicché, una volta ritenute sussiste attenuanti generiche e la circostanza attenuante del risarcimento del danno da un lato, e l circostanze aggravanti di cui al quarto comma dell’art. 416 bis e la recidiva ex art. 99 co. 4 c
pen., il calcolo della pena dovrà tenere conto di questo dato. Il giudice di rinvio, fermi rest l’accertamento di responsabilità e l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche procederà a nuovo giudizio di bilanciamento, ricomprendendo in esso tutte le circostanze, sia aggravanti che attenuanti ritenute sussistenti, in relazione alle quali ogni questione risulta resto, preclusa. Il giudice di rinvio, facendo applicazione del richiamato principio di diri bilanciamento, nell’ambito dei poteri attribuitigli ex art. 133 cod. pen. e dando motivatamen conto dei parametri applicati per individuare il trattamento sanzioNOMErio, nonché nel rispe del divieto di reformatio in peius che si applica anche rispetto alla pena finale determinata con la sentenza oggetto di annullamento (Sez. 5, n. 19366 del 08/06/2020, Finizio, Rv. 279107), procederà, dunque, a nuova determinazione della pena, previamente affrontando il tema del bilanciamento delle circostanze, da corredarsi con un’adeguata motivazione.
2.2. . Risulta, invece, infondato, il terzo motivo.
Posto che, come è noto, la condanna alle spese segue la soccombenza, la decisione non è inficiata dal riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen., dal momento che il passagg argomentativo di cui si legge a pg. 193 sulla congruità dell’offerta risarcitoria, non coinv affatto l’aspetto delle spese sostenute dalla parte civile, tant’è che la Corte di appel condanNOME il ricorrente per le spese del secondo grado, senza revocare la condanna relativa al primo grado., in tal modo dimostrando di avere operato la valutazione di congruità del risarcimento~con riferimento ai danni prodotti dal reato, escludendo quelli correlati alle sp k del giudizio.
Non è fondato il ricorso nell’interesse di NOME COGNOME. Il ricorso è rivalutativo e omette di confrontarsi, come dovuto, con lo specifico compendio argomentativo che sorregge la decisione, oltre a contenere riferimenti non sempre corretti alle regole di giudizio che governano posizione del concorrente esterno, quale è quella attribuita al COGNOME, relativamente al asRAGIONE_SOCIALE per delinquere di cui al capo 1 dell’imputazione.
3.1. Il ricorrente viene in rilievo per il ruolo di autista e organizzatore di incontri tra i e altri mafiosi ( NOME COGNOME), o anche con soggetti non mafiosi (vicenda NOME), finalizz alla gestione di questioni attinenti alla famiglia mafiosa, egli svolgendo il ruolo consapevo mediatore ausiliatore delle esigenze del gruppo mafioso, intervenendo con consigli e suggerimenti su contese sottoposte all’attenzione del capo. Esemplificativa, la vicenda dell’assegnazione dei lavori edili sulla proprietà NOME, contesi da due imprenditori edili: La organizza gli incontri tra i due imprenditori e NOME COGNOME (che svolge una attività mediazione) e partecipa alle conversazioni che intercorrono tra i medesimi, interloquisce direttamente presso il NOME per risolvere in favore di NOME COGNOME una controversia in atto, accompagna il NOME in auto per incontrare un terzo imprenditore; nella conversazione intercettata in auto, quando NOME COGNOME gli riferisce di avere optato per assegnare i lavori a uno dei due imprenditori (COGNOMECOGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME consigliando di affidare in ogni cas COGNOME COGNOME rifacimento del tetto. Alla fine, i lavori vengono affidati dal NOME a COGNOMECOGNOME COGNOME
il NOME pretende, in compenso per la mediazione, i lavori di ristrutturazione della sua abitazione. Si tratta di vicenda emblematica del permanente ruolo di RAGIONE_SOCIALE nella spartizione dei lavori edili, anche laddove si tratti di lavori privati, giacchè i cittadini pref rivolgersi a esponenti del sodalizio mafioso per la riconosciuta la autorità sul territo riferimento. La sentenza impugnata ha, poi, dato conto puntualmente di ulteriori episodi valorizzati nel delineare il ruolo di concorrente esterno del La COGNOME ( da pg. 203).
3.1.1. Lo scrutinio dei giudici di merito è stato correttamente condotto secondo le coordina ermeneutiche delineate in relazione alla figura del concorrente esterno, che chiama in causa relazioni collusive che possono instaurarsi con il sodalizio al fine di ottenere reciproci vant e che può dar vita a un rapporto occasionale e circoscritto, o a forme sinallagmatiche più stabi e continuative nel tempo (Sez. 6 n. 33749 del 27/04/2023 Rv. 285150). Infatti, ciò che caratterizza la fattispecie del concorrente esterno non è la tipologia del contributo offerto può consistere tanto in una attività continuativa e ripetuta quanto in un intervento occasiona e non istituzionalizzato – bensì per la qualità del contributo offerto, che deve essere idoneo termini di concretezza, specificità e rilevanza, a determinare sotto il profilo causal conservazione RAGIONE_SOCIALE o RAGIONE_SOCIALE il RAGIONE_SOCIALE rafforzamento RAGIONE_SOCIALE dell’asRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Sez. RAGIONE_SOCIALE Un. Sez. U, n. 22327 del 30/10/2002 Ud. (dep. 21/05/2003 ), Carnevale Rv. 224181 ). Secondo l’elaborazione che ne ha fatto la giurisprudenza, il concorrente esterno è, cioè, figura ancor a un modello causalmente orientato, che, sul piano soggettivo, richiede la sussistenza del dolo generico costituito dalla rappresentazione e accettazione del nesso funzionale tra la propri condotta e il raggiungimento ( anche solo parziale) degli scopi dell’asRAGIONE_SOCIALE. Infatti, in t di asRAGIONE_SOCIALE di tipo mafioso, “assume il ruolo di “concorrente esterno” il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell’asRAGIONE_SOCIALE e privo delraffe societatis”, fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre ch questo esplichi un’effettiva rilevanza causale e quindi si configuri come condizione necessari per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell’asRAGIONE_SOCIALE (o, per quel operanti su larga scala come “RAGIONE_SOCIALE“, di un suo particolare settore e ramo di attività articolazione territoriale) e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del progr criminoso della medesima.”( Sezioni Unite n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231671). In tale approdo si è anche specificato come la efficienza causale in merito alla concreta realizzazion del fatto criminoso collettivo costituisca elemento essenziale e tipizza . nte della condotta concorsuale, di natura materiale o morale, per cui non è sufficiente una valutazione “ex ante” del contributo, risolta in termini di mera probabilità di lesione del bene giuridico protetto necessario un apprezzamento “ex post”, in esito al quale sia dimostrata, alla stregua dei comuni canoni di “certezza processuale”, l’elevata credibilità razionale dell’ipotesi formulata in o alla reale efficacia condizionante della condotta atipica del concorrente. “Ai fini della configurabilità del concorso esterno in asRAGIONE_SOCIALE di tipo mafioso, la verifica del nesso causa deve essere compiuta ponendo in diretta relazione eziologica l’evento, integrato dall conservazione, agevolazione o rafforzamento di un organismo criminoso già operante, con la Corte di Cassazione – copia non ufficiale
condotta atipica del concorrente, attraverso un accertamento postumo dell’idoneità causale di quest’ultima che, in rapporto alla vita e all’operatività del sodalizio criminoso, deve consister un contributo “percepibile” al mantenimento in vita dell’organismo stesso”. (Sez. 1 n. 49790 del 14/09/2023). Occorre, quindi, la verifica, ai fini del contributo esterno, dell’intenzionali comportamento e della sua incidenza causale sul contesto associativo. (Sez. 6, n. 33885 del 18/06/2014 Cc. (dep. 31/07/2014) Rv. 260178).
3.1.2.A tali principi si sono conformate le due sentenze di merito – che, con riguardo al affermazione di responsabilità costituiscono una doppia conforme, e vanno lette congiuntamente – laddove hanno sottolineato che le dichiarazioni rese dall’imputato in sede di incident probatorio non appaiono idonee a scalfire il suddetto quadro probatorio atteso che:
lo stesso ha sostanzialmente ammesso i fatti attribuendo la propria condotta a superficialità ingenua disponibilità derivante anche dai rapporti di parentela (circostanza poco credibile) ne confronti di colui che ben sapeva essere capo della famiglia mafiosa di Castellammare del Golfo (come si evince dal contenuto di quelle intercettazione in cui NOME lo invitava con fermezza a porre in essere le dovute precauzioni negli spostamenti, nella scelta dei luoghi d’incontro, n colloqui telefonici);
a differenza di quanto affermato in sede di interrogatorio, dal contenuto delle conversazion intercettate emerge una partecipazione attiva di COGNOME nella vicenda COGNOME NOME COGNOMENOMECOGNOME;
in ordine agli incontri tra NOME e il NOME, il NOME COGNOME ha cercato di ridimensionare la pro posizione affermando di avere accompagNOME il NOME ma negando di aver preso parte alle conversazioni intercorse tra i predetti, laddove, dal contenuto delle conversazioni intercetta emerge, da brevi passi, che il NOME NOME il NOME NOME avevano messo al corrente delle questioni trattate, successivamente meglio delineate dal NOME nel corso dell’interrogatorio” (64- 65 del sentenza impugnata). Posta, dunque, l’individuazione degli elementi che rendono configurabile il concorso, appaiono destituite di fondamento, dunque, le deduzioni concernenti vizi della motivazione con riferimento alla valutazione delle prove in base alle quali dette condotte son state individuate. Convincente il riferimento ai fini dell’elemento soggettivo, al contenuto d conversazioni intercettate, nelle quali NOME COGNOME rimprovera il ricorrente per la scarsa attenzione posta nell’utilizzo dei telefoni cellulari o gli fornisce indicazioni sull’utilizzo d utilizzati per gli spostamenti ( pag. 60), per dare rappresentazione coerente della consapevolezza in capo al La COGNOME della esistenza della compagine mafiosa nonchè dell’efficacia causale del proprio contributo alla conservazione o al rafforzamento della struttura organizzativa, in termi di previsione e accettazione di tale risultato come certo o comunque altamente probabile – atteso che, in tema di concorso esterno in asRAGIONE_SOCIALE di tipo mafioso, ai fini della configurabilità dolo, occorre che l’agente, pur in assenza dell'”affectio sodetatis” e, cioè, della volontà di far parte dell’asRAGIONE_SOCIALE, sia consapevole dell’esistenza della stessa e del contributo causale recat dalla propria condotta alla sua conservazione o al suo rafforzamento, agendo con la volontà di fornire un apporto per la realizzazione, anche parziale, del programma criminoso del sodalizio, dovendo escludersi la sufficienza del dolo eventuale inteso come mera accettazione da parte del
concorrente del rischio del verificarsi, insieme ad altri risultati intenzionalmente perseg dell’evento, ritenuto, invece, solamente probabile o possibile. (Sez. 5, n. 26589 del 23/02/201 Rv. 273356). I Giudici di merito – in particolare, il primo giudice, che ha riqualificato il sensi dell’art. 110 cod. pen.- hanno, dunque, compiutamente scrutiNOME il contributo concorsuale apportato dal RAGIONE_SOCIALE in favore dell’asRAGIONE_SOCIALE, considerando, quanto al profilo causale, che egli ha agito in favore di NOME NOME nella sua indiscussa e ben nota qualità di capo della famiglia mafiosa di Castellammare di Stabia “incidendo, in ogni caso, causalmente sulla conservazione dell’asRAGIONE_SOCIALE mafiosa nel territorio” ( pg. 65), laddove, con il suo apporto fattivo il ricorrente ha fornito consapevole contributo volto “al mantenimento del prestigio e del carisma criminale della sua ( di NOME COGNOME, n.d.e.) indiscussa figura di vertice” ( pg. 200). Ha osservato plasticamente la Corte di appello come sia emersa “la sua visibile volontà ed il di lui apporto nel mettere in luce e far valere l’autorevolezza ed il carisma risolutivo del m posto a capo del mandamento, le cui metodiche condivide, protegge ( anche con accorgimenti depistanti) e rilancia”( pg. 203).
2.2. Non ha pregio neppure il secondo, comune, motivo di ricorso dal momento che la circostanza aggravante di cui all’art. 416 bis c.p., comma 4, per la cui integrazione è sufficiente la sempl “disponibilità di armi” da parte dell’asRAGIONE_SOCIALE e non anche l’effettiva utilizzazione delle s (Cass. Sez. 6, 26-1-2004 n. 17249; Sez. 6, 14-12-1999/8-5-2000 n. 5400), ha natura oggettiva ed è senz’altro applicabile, ai sensi dell’art. 59 cod. pen., comma 2, anche a carico d concorrente esterno, che sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati o lo ignori per colpa. (in tal senso Sez. 6, n. 42385 del 15/10/2009, Rv. 244904, conf. sez.6, n. 36198 del 03/07/2014, Rv. 260272). Nel caso di specie, la Corte di appello ha ravvisato la aggravante dando rilievo al fatto della conoscenza da parte del RAGIONE_SOCIALE del carattere “armato dell’asRAGIONE_SOCIALE“, come emerge dal seguente passaggio della sentenza impugnata: “ribadita anche qui la natura oggettiva dell’aggravante da asRAGIONE_SOCIALE armata alla luce del suddetto riferimento alla detenzione di armi proprio coevamente ai contributi del 2017 offerti COGNOME (che come detto ha ammesso di essere stato perfettamente al corrente dei precedenti penali del custode delle armi NOME NOME dell’ultraventennale detenzione del NOME: vedasi verbale citato pagina 13)” ( pag. 209 della sentenza impugnata). Con riferimento a tale affermazione, non sono dedotti vizi dai quali emerga vizio della sentenza né sotto il profilo d violazione di legge, in ragione della configurabilità dell’aggravante per il concorrente esterno, quanto alla motivazione in ordine alla affermazione circa detta sussistenza, che è stata dedott proprio dalla conoscenza da parte di COGNOME della natura armata dell’asRAGIONE_SOCIALE.
I ricorsi di COGNOME e COGNOME sono rivalutativi, oltre che infondati, laddove deduco travisamento del contenuto delle intercettazioni.
4.1. Come è noto, in tema di valutazione del contenuto di intercettazioni, la censura di dir può riguardare soltanto la logica della chiave interpretativa (Sez. 5, n. 3643 del 14/07/1997, Rv. 209620), giacchè “costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice
di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite” (Sez. 3 n. 44938 del 05/10/2021). Si tratta di un principio ormai consolidato, accreditato anche dall’approdo dell Sezioni Unite ‘Sebbar’ ( sez. un. n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263715), così massimata: “In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l’interpretazione del linguaggi adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce question fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazion massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità” – ( Conforme la successiva giurisprudenza, cfr. Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Rv. 267650, Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, Rv. 268389 ; Sez. 3 n. 44938 del 05/10/2021, Rv. 282337). Ed è proprio una rilettura del contenuto delle conversazioni intercettate che i ricorrenti propugnano, al fin desumerne un significato alternativo a quello che la Corte di appello ha, invece, del tut ragionevolmente, tratto dalle parole captate utilizzate, quindi, come logica chiave di lettura ha consentito di dare un significato univoco alle conversazioni de quibus, che si spiegano nel contesto ipotizzato nella formulazione dell’accusa ( Sez. 5, n. 3643 del 14/07/1997, Rv. 209620), non venendo dedotta, alla fine, alcuna manifesta illogicità in ordin all’interpretazione offerta dalla Corte di appello.
Fatta tale premessa e venendo al ricorso nell’interesse di NOME, esso è infondato, al limite dell’inammissibilità, ponendo questioni già scrutinate adeguatamente nell sedi di merito, e non ravvisandosi la dedotta illogicità del compendio motivazionale che sorregge la decisione, la quale fonda, invece, su un razionale scrutinio degli elementi di prova, mentre ricorrente insiste nella prospettazione difensiva in ordine al ruolo di mero autista di NOME, che, tuttavia, i Giudici di merito hanno ritenuto smentita dagli esiti proba specificamente richiamati, attraverso un ragionamento ricostruttivo della responsabilità che non presta il fianco alle censure difensive.
5.1. Giova ricordare che si è al cospetto di una situazione di c.d. doppia conformità in meri alla affermazione di responsabilità, in ordine alla quale, nella giurisprudenza di questa Corte è chiarito il valore specifico di maggiore tenuta motivazionale in sede di legittimità, e indic condizioni di proponibilità e ammissibilità di un eventuale ricorso che prospetti il viz travisamento della prova ( ex multis, Sez. 5 n. 1927 del 20/12/2017, Rv. 273224; Sez. 2 n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). La c.d. “doppia conforme” postula, infatti, che il vizio motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità è soltanto quello che – a presidio devolutum – discende dalla pretermissione dell’esame di temi probatori decisivi, ritualment indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 1927 del 20/12/20 – dep. 2018, COGNOME e altri, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/1/2015, COGNOME, R 263129; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013 – dep. 2014, COGNOME, Rv. 257967); o dal loro manifesto travisamento in entrambi i gradi di giudizio ( Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, R
272018). Al di fuori di tali ristretti binari, resta precluso il rilievo del vizio di m secondo la nuova espressione dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., nel caso di adeguata valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio” 5.1.1. Ciò detto, va ricordato che NOME è soggetto a disposizione del NOME, rivelando le intercettazioni come egli risulti sempre informato degli accadimenti che riguardano l’assetto della famiglia mafiosa, e svolge il ruolo di informatore: ha precisato la sente impugnata, ai fini del ruolo partecipativo, come sia emerso un fitto e costante rapporto co NOME COGNOME, al quale il ricorrente riferisce notizie utili alle attività illecite; so valorizzate, in particolare, la vicenda che ha coinvolto i fratelli COGNOMECOGNOME COGNOME relazione al estorsivo del TFR, e quella della punizione nei confronti di NOME COGNOME, per avere danneggiato un mezzo del NOME, suo vicino di terreno, in cui il NOME incarica COGNOME COGNOME, il quale coinvolge il ricorrente nell’attuare la ritorsione e gli chiede informazioni sul luogo in c solito trascorrere dove trascorreva l’inverno il RAGIONE_SOCIALE, riferendogli il NOME della presenza telecamere, in tal modo mostrandosi pienamente consapevole della natura illecita dei propositi ai quali stava contribuendo. Si è ragionevolmente sottolineato come la conoscenza delle dinamiche e delle questioni economiche della famiglia mafiosa “non avrebbero potuto essere portate a conoscenza di soggetti estranei al sodalizio”. D’altro canto, a corroborare il quadro probatorio significativo della intraneità al sodalizio, il NOME è risultato essere il custod armi del clan, avendo sul punto la Corte di appello fornito ampia e congrua argomentazione logica in merito a tale ruolo, come emerso dalle conversazioni intercettate ( pg. 165 ss).
In sintesi, secondo la Corte di appello “è dalle plurime conversazioni intercettate che può ricavarsi, infatti, l’affectio societatis e l’attivismo al riguardo dell’appellante” ( pg. 154), esse rivelando l’adesione ai metodi mafiosi di trattamento degli avversari, la conoscenza degli interventi risolutivi di cui veniva richiesto il boss, alla cui posizione di vertice egli ha pres concreto e fattivo contributo, la conservazione delle armi della asRAGIONE_SOCIALE, tutte condotte c hanno concorso materialmente e causalmente alla realizzazione delle finalità dell’asRAGIONE_SOCIALE.
5.1.2. Il ricorrente non deduce alcuna manifesta illogicità in ordine all’interpretazione of dalla Corte di appello, non indica le ragioni per cui l’atto invocato asseritamente in e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l’intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale “incompatibilità” all’interno dell’impianto argoment del provvedimento impugNOME, ma compie solo il tentativo di sminuire la valenza di alcune conversazioni, circa l’attività risolutiva delle controversie, quale quella tra NOME e NOME il ruolo di mero ascoltatore, con argomentazione meramente contestativa della valutazione, non irragionevole, dei giudici di merito; si minimizza in ordine il ruolo di NOME con riferimento al rafforzamento del ruolo verticistico di NOMENOME si illust doglianze, sotto il profilo della motivazione, che invero ineriscono a profili di merito in q riguardano la valutazione delle prove e, nello specifico, il tema delle conversazioni telefonic 5.2. Parimenti infondato il secondo motivo, incentrato sull’aggravante delle armi, poiché, anch
in questo caso, la deduzione si rivela genericamente finalizzata a contrastare la valutazione, affatto illogica, della Corte di appello, eccependosi l’erronea interpretazione della telefonata COGNOME NOME del 2 agosto 2016, dalla quale invece, come riportato in sentenza, emerge che le armi erano state nascoste in fusti e questi erano stati erroneamente prelevati per un omessa custodia da parte di NOME COGNOME.
Il ricorso di NOME COGNOME è infondato. Valgono qui analoghe considerazioni a quelle svolt in relazione alla posizione di NOME, poiché, anche in questo caso, il ricorso si pone a limite dell’inammissibilità, prospettando questioni già scrutinate adeguatamente nelle sedi d merito, e non ravvisandosi la dedotta illogicità né il travisamento delle prove, laddove decisione fonda su un razionale scrutinio degli elementi di prova, attraverso un ragionamento ricostruttivo della responsabilità che non presta il fianco alle censure difensive.al limite dell’inammissibilità, ponendo questioni già scrutinate adeguatamente nelle sedi di merito, e non ravvisandosi la dedotta illogicità del compendio motivazionale che sorregge la decisione, la quale fonda, invece, su un razionale scrutinio degli elementi di prova, mentre il ricorrente insiste n prospettazione difensiva in ordine al ruolo di mero autista di NOME COGNOME che, tuttavia Giudici di merito hanno ritenuto smentita dagli esiti probatori specificamente richiama attraverso un ragionamento ricostruttivo della responsabilità che non presta il fianco alle censu difensive. ,
6.1.1 giudici del merito hanno ricostruito con argomenti razionali la responsabilità dell’imputa per il contributo da lui offerto stabilmente al mantenimento del ruolo di vertice del NOME, facendo riferimento, in particolare, al fine di trarne la partecipazione dinamica al sodalizio:
alla vicenda estorsiva ai danni dei fratelli COGNOME, affinchè abbandonassero il pascolo nella quale COGNOME invita NOME NOME a spendere il suo carisma criminale, in tal modo facendo da paciere per la soluzione dei contrasti insorti nel mandamento; con riferimento a tale vicenda la Corte di appello ha affermato che ” COGNOME NOME è perfettamente conscio del crisma mafioso e delle modalità di affermazione della autorevolezza del NOME, che invita a spendere ” nella giusta maniera” di modo da raggiungere i comuni intenti” ( pg- 135);D’altr canto, nel senso della affidabilità e intraneità dello COGNOME viene evocata anche la vicenda furto del trattore alla Riserbato.
alla mediazione offerta nella gestione dell’episodio del furto del trattore del consig comunale RAGIONE_SOCIALE, ponendosi quale braccio operativo nelle indagini per individuare gli autori del furto ai danni del suo parente. In relazione a tale episodio la Corte di appello ha posto in come l’inequivocabile coinvolgimento dell’imputato nella losca faccenda in cui un esponente delle istituzioni locali si era appellato al locale capo mafia per il tramite del cugino, per rit proprio trattore era emerso dalle captazioni che registrano l’incontro presso l’abitazione NOME COGNOME, che l’aveva convocato, per cercare di risolvere la faccenda , segnalando come “ciò che contrassegna la condotta dello COGNOME in termini di contributo di mantenimento delle funzioni di vertice da parte di NOME COGNOME è il di lui ruolo di “braccio operat
avendo acconsentito a” prelevare “il figlio grande di NOME“, altres’ dando conto della razionale affermazione per cui il riferimento, nel corso di una conversazione, da parte di NOME a “NOME” fosse riconducibile all’imputato che, appunto, si era occupato della questione.
-al ruolo di autista e accompagNOMEre del NOME: ci si riferisce ai fiduciari accompagnament dello COGNOME a tre summit intrattenuti da NOME con altro esponente di vertice di RAGIONE_SOCIALE, del mandamento di RAGIONE_SOCIALE, in corrispondenza con un’attività estorsiva, sul punto avendo i giudici di merito rilevato come egli non abbia semplicemente accompagNOME il NOME, ma ha tenuto a salvaguardare la riservatezza dell’incontro, e ha messo a disposizione dei due i luoghi per le riunioni ( pg. 23).
6.1.1. Dunque, in sintesi, la Corte di appello ha ben ricostruito il significativo coinvolgim dello COGNOME nel sodalizio, dal maggio 2016 fino a settembre 2017, dando conto di come le fonti di prova smentiscano l’assunto del fastidio provato dal ricorrente nei confronti di NOME, piuttosto, evidenziandone il contributo offerto per l’indagine finalizzata alla ricerca responsabili di azioni criminose compiute nell’area mandamentale, per la risoluzione di contrasti territoriali sottoposti al capomafia, per il mantenimento della posizione verticistica raggiungimento di accordi illeciti con esponenti di altre cosche.
6.1.2. Non hanno alcun pregio, dunque, le doglianze difensive incentrate sul profilo dell’affectio societatis, giacchè il ricorrente non si confronta con la specifica motivazione, congruente con i dati probatori, che la Corte di appello ha fornito: del tutto razionalmente, del resto, affermarsi che solo un partecipe può essere coinvolto in conversazioni, incontri, discussioni che toccano argomenti delicati, concernenti interessi e strategie della consorteria, come quelli ch vengono in rilievo nel caso in esame. Risulta congruamente argomentata la affermata partecipazione associativa, secondo la linea interpretativa accreditata da plurimi approdi giurisprudenziali, nella composizione più autorevole di questa Corte, come confluiti nel pi recente arresto della sentenza Modaffari. In tale pronuncia, le Sezioni Unite hanno ribadito che la partecipazione non deve necessariamente possedere – di per sé – una carica elevata di apporto causale alla vita dell’intera asRAGIONE_SOCIALE o di un suo particolare settore, come richiesto pe concorrente esterno, ma deve in ogni caso porsi come comportamento concreto, teso ad agevolare il perseguimento degli scopi associativi in modo riconoscibile e non puramente teorico, sì da potersi ritenere condotta indicativa dello stabile inserimento del soggetto nel gruppo.
Secondo tale linea ermeneutica, può, qui, affermarsi che lo svolgimento consapevole, in un contesto di effettività e serietà, dell’incarico di “investigatore” o quello di “mediatore” composizione di dinamiche conflittuali registratesi all’interno del mandamento, così come l’assunzione del ruolo di accompagNOMEre del NOME in occasione di summit coinvolgenti altri esponenti mafiosi, ove ne emerga l’adesione libera e volontaria e una vocazione di stabile e duratura relazione, potenzialmente permanente, testimonia in fatto, e non solo nelle intenzioni, il rapporto organico tra singolo e struttura. A queste condizioni, la “messa a disposizion emergente dalle condotte scrutinate indica un comportamento oggettivo e non solo intenzionale,
effettivo e attuale e non meramente ipotetico, che finisce così per concretizzare e render riconoscibile il profilo dinamico della partecipazione.
6.2. Non ha alcun pregio il secondo motivo, del tutto generico, oltre ad ignora l ómpletamente la specifica motivazione con la quale la Corte di appello ha negato il riconoscimento dell attenuanti invocate in assenza di elementi positivamente apprezzabili, peraltro significativamente corroborati dall’atteggiamento deresponsabilizzante assunto dal ricorrente ( pg. 143). Premesso che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nel 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusio (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), va ribadito che il mancat riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modif nella legge 24 luglio 2008,n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 1, 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986).
L’epilogo del presente scrutinio di legittimità è l’annullamento con rinvio della sente impugnata nei confronti di NOME limitatamente al trattamento sanzioNOMErio; nel resto il ricorso del NOME deve essere rigettato. Analogamente vanno rigettati i rico nell’interesse di COGNOME NOME, NOME e COGNOME NOME, che vanno condannati al pagamento delle spese processuali. ·
7.1. Al rigetto del b ricorsi segue, ex lege, la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di difesa e rappresentanza sostenute dalle costituite parti civili, che liquida come in dispositivo le seguenti pp.cc .
RAGIONE_SOCIALE; 2.RAGIONE_SOCIALE; 3.RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Castellammare Del Golfo; 4. RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME;
Quanto invece alle parti civili, pure costituite, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE, poic esse sono state ammesse al patrocinio a spese dello Stato, compete alla Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 541 cod. proc. pen. e 110 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, pronunciare condanna generica degli imputati al pagamento di tali spese in favore dell’Erario, mentre rimessa al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, la liquidazione dell stesse mediante l’emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del citato D.P.R. (Sez. U, Ordinanza n.5464 del 26/09/2019 Cc. (dep. 12/02/2020 ), COGNOME, Rv. 277760)
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di NOME, limitatamente al trattamento sanzioNOMErio, e rinvia per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’appello di Palermo .
Rigetta nel resto il ricorso del NOMENOME Rigetta i ricorsi di COGNOME NOMENOME NOME COGNOME NOME e li condanna al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, gli imputati la COGNOME NOME, NOME, NOME e COGNOME NOME alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile k RAGIONE_SOCIALE che liquida in complessivi euro 4800,00, oltre accessori di legge; RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che liquida in complessivi euro 3167,00 oltre accessori di legge; RAGIONE_SOCIALE Castellammare Del Golfo che liquida in complessivi euro 4800,00 oltre accessori di legge; RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME che liquida in complessivi euro 3593 oltre accessori di legge; condanna, inoltre, i suddetti imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute presente giudizio dalle parti civili RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe; RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE ammesse al patrocini a spese dello Stato, nella misura che sara’ liquidata dalla Corte Di Appello Di Palermo con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
Così deciso in Roma, addì 13 marzo 2024
ì l Consigliere estensore