Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 945 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 945 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 03/06/2025 del TRIB. LIBERTA’ di Napoli Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso
AVV_NOTAIO si riporta al primo motivo di ricorso e ne chiede l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 3 giugno 2025 il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato quella emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli il 2 maggio 2025 con la quale Ł stata applicata ad NOME COGNOME la misura della custodia cautelare in carcere.
La contestazione riguarda il delitto di concorso esterno in un’associazione mafiosa capeggiata da NOME COGNOME operante nel territorio di Castellammare di Stabia e principalmente dedita ad estorsioni in danno delle attività commerciali.
La ricostruzione della provvista indiziaria Ł stata compiuta richiamando le dichiarazioni del collaboratore di giustizia NOME COGNOME e gli esiti di intercettazioni che hanno delineato il ruolo dell’indagato che sarebbe stato, secondo l’ipotesi accusatoria, quello di verificare il «corretto funzionamento delle telecamere di sorveglianza della città stabiese, al fine di consentire ai sodali di agire indisturbati, e comunicando l’esito dei controlli al NOMENOMENOME NOME), nonchØ eseguendo i rilievi tecnici quale geometra e redigendo la documentazione necessaria per il trasferimento di un immobile, sito a Castellammare alla INDIRIZZO, simulando la compravendita a favore di NOME COGNOME, all’indomani della testimonianza resa il 8.2.2022 dalla medesima nel processo innanzi alla III Sezione della Corte di Assise di Napoli a carico di NOME NOME (cognato del boss NOME COGNOME, detto NOME, classe DATA_NASCITA), quale mandante dell’omicidio del padre NOME COGNOME».
In punto di esigenze cautelari e adeguatezza della misura della custodia in carcere, il Tribunale ha richiamato la doppia presunzione, in alcun modo superata dall’acquisizione di elementi concreti di segno contrario.
I risalenti rapporti con alcuni sodali sono stati ritenuti attuali e, a carico dell’indagato, sono
risultati diversi deferimenti all’Autorità giudiziaria per reati contro la fede pubblica e contro la persona, oltre che controlli in compagnia di persone legate al sodalizio.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, per mezzo del proprio difensore fiduciario, articolando due motivi.
2.1. Con il primo ha eccepito promiscuamente violazione di legge, mancanza e contraddittorietà della motivazione, anche per travisamento della prova.
Dal ragionamento complessivo del Tribunale di Napoli sono state obliterate le allegazioni difensive che, peraltro, sono state parzialmente travisate.
In primo luogo, non Ł stato preso in considerazione che la contestazione riguarda il periodo successivo all’agosto 2020, mentre il percorso collaborativo di COGNOME (il solo collaboratore, fra una decina, che fa riferimento all’indagato) Ł iniziato il 20 gennaio 2020.
Da alcun elemento Ł emerso che COGNOME abbia fornito informazioni sull’esito dei controlli; circostanza che, invece, i giudici di merito hanno dato per scontata.
In relazione alle vicende successive all’aggressione ai fratelli COGNOME, la tesi in base alla quale non sarebbe stato l’indagato il soggetto interpellato per verificare la presenza di immagini nelle telecamere di videosorveglianza Ł stata smentita con un vero e proprio travisamento, come desumibile dall’informativa dei Carabinieri di Torre Annunziata del 4 febbraio 2022.
Nella ricostruzione del ruolo svolto da COGNOME nella vicenda del trasferimento dell’immobile in favore di NOME COGNOME in cambio della falsa testimonianza, si annida un elemento di insanabile illogicità laddove Ł stata esclusa la consapevolezza dell’indagato delle ragioni dell’operazione.
Ciò rappresenta un elemento di intrinseca contraddittorietà nella complessiva ricostruzione, atteso che non si concilia con la natura illecita del contributo fornito alle attività del sodalizio.
La mancanza di conoscenza della natura dell’operazione esclude il consapevole contributo alla vita dell’associazione.
2.2. Con il secondo motivo i medesimi vizi sono stati eccepiti in punto di esigenze cautelari.
Si tratta di soggetto che Ł estraneo ai contesti di criminalità organizzata, ha cessato l’esercizio della professione di geometra, Ł stato sottoposto a controlli con esponenti del clan nel 2010 (si tratta dell’episodio piø recente valorizzato nell’ordinanza impugnata).
I fatti contestati sono comunque lontani nel tempo e hanno fatto venire meno la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari sulle quali i giudici di merito avrebbero dovuto rendere una motivazione completa ed effettiva.
Il difensore ha chiesto procedersi a trattazione orale.
All’odierna udienza il difensore ha rinunciato al secondo motivo di ricorso, facendo presente che l’indagato, nelle more del giudizio di legittimità, Ł stato posto agli arresti domiciliari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł inammissibile.
Risale a Sez. U, n. 11 del 23/02/2000, Audino, Rv. 215828 l’insegnamento secondo cui «in tema di misure cautelari personali, allorchØ sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso
ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie».
L’arresto costituisce, ormai, patrimonio comune della giurisprudenza di legittimità che lo ha ribadito, fra le molte, con Sez. 2 n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 e Sez. 1, n. 30416 del 25/09/2020, in motivazione.
Peraltro, occorre avere anche riguardo alla specificità della valutazione compiuta nella fase cautelare dovendosi sempre tenere conto della «diversità dell’oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza, rispetto a quella di merito, orientata invece all’acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell’imputato» (Sez. 2, n. 11509 del 14/12/2016, dep. 2017, P., Rv. 269683; Sez. 5, n. 50996 del 14/10/2014, S., Rv. 264213 e molte altre conformi precedenti).
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965 hanno, altresì, chiarito che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicchØ sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento».
Il ricorso, pertanto, deve essere esaminato tenendo dei riportati criteri di valutazione.
Ad integrazione di quanto esposto in narrativa, si evidenzia che nel provvedimento impugnato, i gravi indizi sono stati indicati, in primo luogo, nelle dichiarazioni rese il 1° luglio 2021 dal collaboratore di giustizia NOME COGNOME il quale ha descritto lo svolgimento, da parte dell’indagato (ben inserito nell’Ufficio Tecnico Comunale di Castellammare di Stabia tanto da «comandarlo», pur non essendo un dipendente comunale), di attività in favore del gruppo mafioso in cambio di regali (a tale proposito ha riferito della consegna di un orologio prezioso nel 2016).
Il collaboratore ha evocato i rapporti frequenti tra COGNOME e uno dei capi dell’associazione, NOME COGNOME, oltre all’attività consistente nel passaggio di informazioni relative ad appalti pubblici.
Il riscontro a tale dichiarazione Ł stato individuato nelle intercettazioni dimostrative della disponibilità di informazioni sul funzionamento delle telecamere di videosorveglianza del Comune stabiese; i sodali, peraltro, avevano interesse al non funzionamento delle telecamere, come emerso dalle captazioni eseguite successivamente all’aggressione in danno dei fratelli COGNOME il 21 dicembre 2021.
Quale ulteriore conferma Ł stata richiamata l’intercettazione del 15 aprile 2022 intercorsa tra NOME COGNOME e l’indagato che, in quell’occasione, ha promesso di fornire all’interlocutore informazioni sul funzionamento delle telecamere di videosorveglianza, previa acquisizione di informazioni presso l’Ufficio Tecnico Comunale.
L’avere concordato che lo scambio di informazioni avvenisse con un linguaggio criptico Ł
stato ritenuto decisivo per individuare la conversazione quale dato confermativo delle dichiarazioni del collaboratore.
Altro riscontro Ł stato rinvenuto nella vicenda del trasferimento di un immobile in favore di NOME COGNOME, in cambio di una testimonianza favorevole in un processo per omicidio.
Si Ł trattato del prezzo di una falsa testimonianza e il ruolo dell’indagato Ł stato ritenuto sintomatico della sua funzione di punto di riferimento per le attività illecite dei sodali, sebbene non si sia mostrato a conoscenza, nel caso specifico, dei «retroscena dell’operazione».
A fronte del quadro descritto indiziario, il primo motivo di ricorso contiene una critica parziale e, sostanzialmente, confutativa delle emergenze sintetizzate, secondo uno schema non in linea con i principi di diritto elaborati da questa Corte, come sopra sintetizzati.
Il profilo di illogicità ravvisato nel fatto che COGNOME avrebbe iniziato a rendere dichiarazioni nel gennaio 2020, a fronte di una condotta concorsuale del ricorrente contestata come iniziata nell’agosto di quell’anno, Ł, per come sollevato in questa fase, del tutto assertivo, tenuto conto che il dato affermato non risulta documentato, nØ viene indicata la fonte dell’informazione posta a fondamento della censura.
Tanto piø sarebbe stata necessaria la precisazione omessa, se si considera che il Tribunale del riesame ha fatto riferimento a dichiarazioni rese da COGNOME il 1° luglio 2021.
NØ, sempre sullo stesso punto, Ł dato ravvisare alcun profilo di travisamento (pure genericamente evocato in ricorso), stante la mancata specificazione del dato informativo oggetto del vizio e della natura dell’asserita violazione, non essendo stato specificato se trattasi di travisamento delle risultanze probatorie, per omissione o per invenzione.
Sul punto, il ricorrente si limita ad affermare che «nessuna delle attività investigative oggetto della discovery documenta eventuali e paventate interferenze illecite di COGNOME nell’ambito della RAGIONE_SOCIALE».
Per quanto attiene alla conversazione intercorsa tra COGNOME e NOME COGNOME, il ricorso sostiene che non sarebbe dimostrato che il primo abbia dato notizia dell’esito dei controlli riguardanti le telecamere; anche in questo caso, la censura Ł generica, assertiva e meramente confutativa perchØ omette di prendere in considerazione il punto della conversazione, pure valorizzato dai giudici di merito, ove l’indagato, a proposito delle telecamere, rassicura l’interlocutore esclamando: «ti faccio sapere».
Anche la denuncia di travisamento riferita alla vicenda dell’aggressione ai fratelli COGNOME introduce un elemento privo di specificità e del tutto generico, tenuto conto della circostanza che il dato (peraltro, privo di decisività) Ł stato valorizzato dai giudici della cautela non già in funzione della dimostrazione della diretta attività di rimozione delle telecamere di videosorveglianza da parte del ricorrente, ma di quella di informazione circa la loro effettiva presenza.
Infine, non si ravvisano illogicità motivazionali a proposito della vicenda della compravendita COGNOME.
Il Tribunale della libertà segnala come COGNOME non conoscesse esattamente le ragioni per le quali la COGNOME doveva essere “ricompensata”; ciò, tuttavia, non gli ha impedito di prestare la propria collaborazione consapevole ad un’operazione simulatoria (consistita nel far passare una regalia per una vendita, dando precisi suggerimenti tecnici sul punto) nell’interesse del sodalizio.
Il secondo motivo di ricorso avente ad oggetto le esigenze cautelari Ł inammissibile in quanto oggetto, in sede di discussione, di espressa rinuncia che ha fatto venir meno l’interesse alla relativa decisione.
Sulla base di quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» al versamento della somma, equitativamente fissata in euro tremila, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 21/11/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME