Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 29379 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 29379 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a Palermo il 07/05/1980
avverso l’ordinanza del 17/03/2025 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato il Tribunale del riesame di Palermo, adito ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l’ordinanza di applicazione della misura cautelare dell ‘obbligo di dimora nei confronti di NOME COGNOME, quale concorrente esterno del clan mafioso affiliato a ‘ cosa nostra ‘ ed operante nel mandamento ‘NOME COGNOME‘ .
L’apporto concorsuale è consistito ‘ nell’aver assicurato canali riservati e stabili di comunicazione alla famiglia mafiosa di NOME COGNOME e contribuito a organizzare le segrete riunioni dei sodali aventi ad oggetto la pianificazione e l’esecuzione del programma criminoso ‘.
Avverso l’ordinanza ricorre l’indagato, tramite i l difensore, articolando tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza.
Si sostiene che l’ordinanza impugnata non individuerebbe, in maniera adeguata, i tratti distintivi della fattispecie di reato oggetto di addebito provvisorio, soprattutto in ordine alla esistenza o comunque alla idoneità del contributo causale e consapevol e fornito dall’indagato, quale necessario apporto diretto a rafforzare la capacità operativa dell’associazione, influenzandone così le dinamiche esecutive e produttive.
Si contesta la valenza indiziaria dei ‘sei eventi’ indicati dal Tribunale come sintomatici dell’apporto concorsuale.
Il ricorso sottopone a vaglio critico i singoli accadimenti, ponendo in luce, per ciascuno di essi, le ragioni della ritenuta inidoneità probatoria. Lamenta inoltre l’erronea attribuzione all’indagato degli ‘eventi’ del 24 marzo 2023 e del 17 aprile 2023.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla valutazione della chiamata in correità effettuata da NOME COGNOME
Si sottolinea che: l’impiego delle dichiarazioni eteroaccusatorie è avvenuto senza il preventivo necessario vaglio di credibilità soggettiva del dichiarante e attendibilità intrinseca del racconto; manca il riscontro esterno individualizzante.
2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari.
Il Tribunale del riesame non avrebbe valorizzato gli elementi dimostrativi della assenza di esigenze cautelare costituiti da: ‘il brevissimo arco temporale’ interessato dalla condotta in contestazione protrattasi dal 4 gennaio 2023 al 25 giugno 2023; l’interruzione di ogni rapporto con i rappresentanti della cosca già nell’estate del 2023; il trasferimento del ricorrente nella città di Cologno Monzese dove svolgeva regolare attività lavorativa e dove aveva costituito un nuovo nucleo familiare.
2.4. Il difensore dell’imputato ha trasmesso, unitamente alle conclusioni, una memoria con la quale replica alla requisitoria del P.G. che ritiene non condivisibile in punto di contributo concorsuale.
Il ricorso, proposto dopo il 30 giugno 2024, è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all’art. 611 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile
Va premesso che l’ordinanza applicativa della misura e quella che decide sulla richiesta di riesame sono tra loro strettamente collegate e complementari, sicché la motivazione del tribunale del riesame integra e completa l’eventuale carenza di motivazione del provvedimento del primo giudice e, viceversa, la motivazione insufficiente del giudice del riesame può ritenersi integrata da quella del provvedimento impugnato, allorché in quest’ultimo siano state indicate le ragioni logico-giuridiche che, ai sensi degli artt. 273, 274 e 275 cod. proc. pen., ne hanno determinato l’emissione (cfr. per tutte Sez. U, n. 7 del 17/04/1996 Moni, Rv. 205257 -01).
Ne consegue l’infondatezza delle censure -ricorrenti, spesso in maniera incidentale, nello sviluppo dei motivi -volte a criticare il mero recepimento della ordinanza genetica.
Il primo motivo è nel complesso infondato, pur presentando profili di inammissibilità.
3.1. Per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell’art. 273 cod. proc. pen. devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che – contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova – non valgono, di per sé, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell’indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. 2, n. 28865 del 14/06/2013, COGNOME, Rv. 256657). In questo quadro, qualora sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, a questa Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare -ovvero ad escludere – la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai
canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, COGNOME, Rv. 255460; conf.: Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, COGNOME, Rv. 215828) senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze delle indagini (tra le altre, Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, COGNOME, Rv. 199391; Sez. 1, n. 1496 del 11/03/1998, COGNOME, Rv. 211027; Sez. 1, n. 6972 del 07/12/1999, dep. 2000, COGNOME, Rv. 215331). Il detto limite del sindacato di legittimità in ordine alla gravità degli indizi riguarda anche il quadro delle esigenze cautelari, essendo compito primario ed esclusivo del giudice della cautela valutare “in concreto” la sussistenza delle stesse e rendere un’adeguata e logica motivazione (Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, COGNOME, Rv. 210019).
3.2. Nella specie il tessuto motivazionale dell’ordinanza impugnata risponde al modello argomentativo indicato e risulta immune da cadute di logicità.
La gravità indiziaria del reato di cui agli artt. 110-416 bis cod. pen. viene ricavata dai risultati dell’ ampia attività di indagine svolta (compendiatasi in intercettazioni, ambientali e telefoniche, servizi di osservazione e controllo eseguiti anche tramite video-sorveglianza).
L’analisi degli esiti investigativi fornisce al giudice di merito la chiave per interpretare il ruolo svolto dal ricorrente, consistito nel sostegno esterno fornito al clan mafioso nella veste di messaggero di comunicazioni riservate ed organizzatore di incontri tra i vertici del sodalizio, anche ‘ mediante la messa a disposizione del centro scommesse gestito da COGNOME Filippo ove l’indagato prestava attività lavorativa ‘.
A fronte di tanto le critiche svolte dal ricorrente si rivelano, in parte, infondate, e, per altra parte, inammissibili lì dove, sotto l’apparente denuncia di un vizio di motivazione, demandano alla Corte di cassazione il compito di rivalutare il materiale indiziario, con allegazione di circostanze fattuali neppure prospettate al Tribunale del riesame.
4. Il secondo motivo è inedito e manifestamente infondato.
Nell’istanza di riesame non era stata sollevata alcuna censura sul rispetto della regola valutativa di cui all’art. 192, comma 3 in relazione all’art. 273, comma 1 bis cod. proc. pen.
Inoltre la chiamata in correità di NOME COGNOME viene impiegata solo come ulteriore conferma degli elementi raccolti aliunde , i quali, al contempo, ne costituiscono riscontro esterno individualizzante.
5. Il terzo motivo è generico.
Nel valutare la sussistenza delle esigenze cautelari il Tribunale del riesame non si è limitato a far leva sulla presunzione semplice, ma, senza cadute di logicità, ha verificato la sussistenza del pericolo di reiterazione del reato in ragione dei preceden ti penali specifici e recenti da cui l’indagato risulta gravato.
Elemento con il quale il ricorso evita di misurarsi, così incorrendo nel vizio di aspecificità.
Discende il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 23/07/2025