Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 46349 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 46349 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a POLISTENA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 19/01/2023 del TRIBUNALA di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO per il rigetto del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO che, in difesa di COGNOME NOME, si riporta ai motivi di ricorso insistendo per raccoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione per il riesame, con ordinanza del 19/1/2023, ha confermato l’ordinanza con la quale in data 21/11/2022 il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Reggio Calabria ha applicato la misura degli arresti domiciliari nei confronti di COGNOME NOME in relazione al reato di concorso esterno ad associazione a delinquere di stampo mafioso di cui agli artt. 110 e 416 bis cod. pen.
Il ricorrente è sottoposto a indagini perché, insieme al padre, quale imprenditore del settore boschivo, avrebbe fornito un contributo causalmente diretto all’esecuzione del programma criminoso della ‘ndrina RAGIONE_SOCIALE / in specifico corrispondendo la somma annuale di euro 15.000,00 e ulteriori somme per coprire le spese dei familiari dei detenuti, avere costituito un canale di
comunicazione tra alcuni associati, anche velicolando una missiva manoscritta NOME COGNOME ad NOME COGNOME.
L’originaria contestazione formulata come partecipe all’associazione è st qualificata dal giudice per le indagini preliminari ai sensi dell’art. 110 e bis cod. pen.
Il Tribunale del riesame ha respinto l’impugnazione evidenziando che pagamento della somma annuale e l’episodio della lettura della missiva invi da NOME COGNOME ad NOME COGNOME costituiscono elementi significativi dell’esistenza di un rapporto paritario e sinallagmatico tra la cosca e il ri che sarebbe pertanto qualificabile come imprenditore colluso e non, com sostenuto dalla difesa, come vittima di estorsione.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’indagato che mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.
3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla rit sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui agli artt. 110 e 416 bis cod. pen. Nel primo articolato motivo la difesa rileva che il Tribunale sarebbe in in macroscopici errori travisando gli elementi emersi così che il provvedime impugnato sarebbe illogico e contraddittorio. Il ricorrente censura i vari pas della motivazione evidenziando che gli episodi indicati nell’ordinanzaril pres intervento di Palaia per ottenere da COGNOME il pagamento di un debit somma di 15.000,00 versata annualmente e anche la veicolazione della missiva inviata da NOME COGNOME ad NOME COGNOME,-non sarebbero significativi circa la sussistenza degli elementi costitutivi del reato. Con riferime versamento della somma annuale, ad esempio, il Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato che a causa di un mancato pagamento / la ditta del ricorrente era stata “sospesa” da ogni attività e che ciò non rappresenta perdita di un vantaggio quanto, piuttosto, vero e proprio danno tal imporre di ritenere che l’attuale ricorrente non era un imprenditore co quanto, invece, un imprenditore vittima di estorsione che, pure, al limite costretto a mantenere dei rapporti di contiguità pur di non subire consegue peggiori. Lo stesso episodio relativo alla veicolazione della rnissiva scrit non sarebbe stato adeguatamente valutato e interpretato in quanto gli eleme emersi, come ad esempio il tempo trascorso tra il giorno della consegna carcere e quello della lettura al destinatario, climostrerebbrChe il contenuto stessa non si riferiva a necessità urgenti del sodalizio criminale. Sot profilo, infatti, sarebbe lo stesso contenuto della lettera a non essere cert se ne potrebbe pertanto trarre alcuna conseguenza negativa nei confronti d ricorrente. In questo contesto, in sintesi, non emergerebbe alcun concr
specifico, consapevole e volontario contributo del ricorrente al rafforzam dell’associazione mafiosa e, quindi, il reato contestato non sarebbe configura
3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla rite sussistenza delle esigenze cautelari, anche con rifermento al c.d. “t silente”. Nel secondo motivo la difesa rileva che il Tribunale, considerato ch fatti indicati a carico del ricorrente sono trascorsi tre anni, avrebbe r motivazione carente ed erronea quanto alll’attualità delle esigenze caute individuate esclusivamente nel pericolo che il ricorrente possa commettere a reati della stessa specie con non meglio specificate persone, diverse da q attuali, ora tutte detenute.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizi motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi costituti reato di cui agli artt. 110 e 416 bis cod. pen.
La doglianza è infondata.
1.1. In tema di misure cautelari personali il ricorso per cassazione deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esig cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norm legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma n anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudic merito (cfr. Sez. 5, n. 22066 del 06/07/202CI, COGNOME, Rv. 279495 – 02; Se 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628).
Nel giudizio di legittimità, d’altro canto, sono rilevabili esclusivamente argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicit discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto dell decisione, ciò in quanto il controllo di logicità deve rimanere all’inte provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli eleme materiali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente i proced “de libertate”, a una diversa delibazione in merito allo spessore degli i delle esigenze cautelari (cfr. Sez. un., n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv 215 Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, COGNOME, Rv. 279495 – 02; Sez. 2, n. 278 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/201 COGNOME, Rv 269885; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, COGNOME, Rv. 265244).
Il controllo di legittimità, infatti, concerne il rapporto tra motiva decisione, non già il rapporto tra prova e decisione e, quindi, il rico
cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione e non deve riguardare la valutazione sottesa che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione (cfr. Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, COGNOME, Rv. 279495 – 02).
1.2. Il Tribunale del riesame ha dato adeguato e coerente conto degli elementi posti a fondamento della conclusione quanto alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di concorso esterno nell’associazione a delinquere di tipo mafioso.
Nell’ordinanza impugnata, con gli specifici riferimenti alle conversazioni intercettate, il giudice del riesame ha evidenziato l’esistenza di collegamenti tra l’indagato e l’associazione e di un rapporto dal quale le due parti traevano un reciproco vantaggio.
Il versamento della somma di circa 15.000,00, infatti, non era finalizzato ad evitare un male ingiusto quanto, piuttosto, era una controprestazione che si inseriva nel rapporto che intercorreva tra il ricorrente e l’associazione che aveva l’interesse a sponsorizzare e supportare l’attività dell’azienda nell’aggiudicazione di gare, nella gestione dei lavori così conseguiti e anche nell’attività di recupero dei crediti.
La natura sinallagmatica di tale rapporto, d’altro canto, diversamente da quanto sostenuto nell’atto di impugnazione, risulta dimostrata proprio dalla circostanza che a fronte del mancato pagamento di quanto dovuto ) la ditta non aveva subito minacce ma, invece, era stata “sospesa” e non veniva considerata per le future collaborazioni con la cosca.
In questo contesto, del quale NOME COGNOME aveva piena conoscenza e nel quale era direttamente e personalmente inserito, come correttamente evidenziato dal giudice della cautela, assume poi rilievo significativo e dirimente la specifica disponibilità di fare da tramite per la trasmissione di comunicazioni riservate tra gli associati, come accaduto con la lettera inviata da NOME COGNOME dal carcere ad NOME COGNOME. Missiva il cui contenuto, sebbene sconosciuto, era talmente riservato da dover essere bruciata subito dopo che lo stesso indagato l’aveva personalmente letta al destinatario.
1.3. La motivazione così resa è conforme alla pacifica giurisprudenza di legittimità sul punto per la quale integra il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso la condotta dell’imprenditore “colluso” che, senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale, instauri con questo un rapporto di reciproci vantaggi, consistenti nell’imporsi sul territorio in posizione dominante e nel far ottenere all’organizzazione risorse, servizi o utilità (Sez. 6, n. 32384 del 27/03/2019, Putrino, Rv. 276474 – 01; Sez. 5, n. 30133
del 05/06/2018, COGNOME, Rv. 273683 – 01; Sez. 6, n. 30346 del 18/04/2013, COGNOME, Rv. 256740 – 01; Sez. 1, n. 30534 del 30/06/2010, COGNOME, Rv. 248321 – 01).
Quanto alla possibilità di qualificare i fatti nei termini del reato contestat d’altro canto, gli elementi acquisiti circa la trasmissione della missiva assumono di per sé, quanto meno allo stato, la consistenza della gravità indiziaria in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
Ciò in quanto la consegna di messaggi tra rappresentanti di spicco di un’associazione mafiosa, di cui uno detenuto, garantendo così agli esponenti di vertice di mantenerne la gestione anche in situazioni di difficoltà, deve essere considerato di per sé quale contributo consistente all’intera associazione (Sez. 2, Sentenza n. 32076 del 28/01/2021, COGNOME, Rl’ . 281959 – 01; :Sez. 1, Sentenza n. 1073 del 22/11/2006, dep. 2007, Alfano, Rv. 235855; Sez. 1, n. 54 del 11/12/2008, dèp. 2009, COGNOME, Rv. 242577).
Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, anche con riferi – nento al c.d. “tempo silente”.
La doglianza è infondata.
Nel caso di specie il tempo trascorso, peraltro neanche particolarmente lungo, ha valenza neutra, ciò in quanto il c.d. tempo silente, in assenza di specifici e concreti elementi dai quali poter desumere che il decorso del tempo abbia determinato l’effettivo venir meno delle esigenze cautelari, non è da solo sufficiente a superare la presunzione di cui alrart. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Come anche di recente ribadito, infatti, la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, anche quella per il reato di cui agli artt. 110 e 416 bis cod. pen., può essere superata solo con il rifiuto di ogni contat c:on l’associazione o con l’esaurimento dell’attività associativa, mentre il cd. tempo silente (ossia i decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l’emissione della misura e i fatti contestati) non può, da solo, costituire prova dell’irreversibile allontanamento dell’indagato dal sodalizio e dalle logiche da questo perseguite, dovendo questo invece essere valutato nell’ambito di una verifica nella quale devono essere considerati tutti gli elementi emersi e assumono principale rilievo i comportamenti attivi, quale ad esempio il trasferimento in un’altra città e la drastica interruzione di rapporti di frequentazione (Sez. 2, n. 34786 del 30/5/2023, COGNOME, n.m; Sez. 1, n. 25697 del 2/12/2022, dep. 2023, COGNOME, n.m.; Sez. 2, n. 30652 del 30/11/2022, dep. 2023, COGNOME, n.m.; Sez 1, n. 6753 del 25/10/2022, dep. 2023, Praticò, n.m.; Sez. 1, n. 45236 del 25/10/2022, COGNOME, n.m.; Sez. 2, n. 38848 del 14/07/2021, Giardino, Rv. 282131 – 01).
2.2. La motivazione del provvedimento impugnato in merito alla sussistenza e consistenza delle esigenze cautelari, risulta conforme ai principi sopra indicati e appare adeguata.
Il giudice del riesame, infatti, con il riferimento alla particolare contigui mostrata dal ricorrente rispetto alle logiche di gestione rnafiosa dell’attivit imprenditoriale, ha dato sufficiente conto della sussistenza e della consistenza del pericolo attuale e concreto di reiterazione del reato, anche a prescindere dal fatto che gli attuali indagati siano tutti o quasi detenuti.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 7 luglio 2023 Il Consiglift relatore