Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 26400 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 26400 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ENNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME che ha concluso chiedendo
Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento con rinvio udito il difensore
AVV_NOTAIO insiste nell’accoglimento del ricorso.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Caltanissetta riformava in senso favorevole all’imputato, limitatamente alla determinazione dell’entità del trattamento sanzioNOMErio, la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Caltanissetta, in data 20.11.2020, decidendo in sede di giudizio abbreviato, aveva condanNOME COGNOME alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di cui all’art. 416 bis, c.p., ascrittogli al capo B) dell’imputazione, ritenuto, secondo l’impostazione accusatoria, concorrente, nella sua qualità di titolare di un impianto per la produzione di calcestruzzo, insieme con COGNOME NOME (nei cui confronti si è proceduto separatamente), nell’articolazione dell’associazione a delinquere di stampo RAGIONE_SOCIALE, nota come “RAGIONE_SOCIALE“, operante nel territorio della provincia di Enna.
1.1 La corte territoriale assumeva tale decisione, ai sensi dell’ari:. 627, c.p.p., quale giudice del rinvio dopo che la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione, in data 1.10.2019, su ricorso del procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Napoli, aveva annullato la sentenza con cui la corte di assise di appello di Napoli, in data 11.4.2018, riformando la sentenza di condanna del COGNOME, aveva assolto quest’ultimo dai reati per cui si procede per non aver commesso il fatto.
Nella menzionata sentenza di annullamento, il giudice di legittimità, dopo un’articolata premessa con cui vengono richiamati i principi elaborati dalla giurisprudenza della Suprema Corte in tema di concorso esterno in associazione di tipo RAGIONE_SOCIALE, concentrando in particolare la sua attenzione sulla differenza tra il c.d. imprenditore colluso e il c.d. imprenditore vittima, individua le seguenti criticità nel percorso motivazionale seguito dal giudice di merito.
“Nel caso di specie, la Corte di appello non si è attenuta, a tali coordinate ermeneutiche, considerando che non si chiariscono le modalità attraverso le quali “RAGIONE_SOCIALE” avrebbe indirizzato le forniture di calcestruzzo alle due imprese calatine, soprattutto in considerazione
del fatto che il bacino della loro utenza era costituito da privati. Tanto più che la più recente giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 49744 del 7/12/2022, Petrillo, Rv. 283840) ha precisato che ai fini della configurabilità del concorso esterno in associazione di tipo RAGIONE_SOCIALE, la verifica ex post del contributo causale riconducibile alla condotta atipica del concorrente esterno deve essere apprezzata in relazione alla finalità tipiche dell’associazione, prescindendo dalle condizioni di eventuale fibrillazione o crisi strutturale del RAGIONE_SOCIALE.
La condotta del concorrente esterno – per essere punibile – non deve tendere ad un incremento della semplice potenzialità operativa dell’organismo criminoso (altrimenti si rientra nel paradigma di punibilità del mero accordo, con ricadute non sufficiente a realizzare l’evento descritto nella decisione da ultimo citata) ma deve porsi come frammento (la realizzazione dello scopo è necessariamente parziale e frammentaria) di una concreta utilità per la realizzazione di una delle molteplici attività espressive del programma criminoso, sì da realizzare una contribuzione percepibile al mantenimento in vita dell’organismo criminale.
Vi sono infatti compiti che – per le loro caratteristiche – richiedono, in realtà, il loro affidamento (anche continuativo) proprio a soggetti non associati posto che per il raggiungimento degli scopi tipici del RAGIONE_SOCIALE – così come per garantirne la stessa esistenza – è necessaria una costante interazione tra il gruppo criminoso e persone disposte a realizzare per finalità personali concorrenti attività strumentali così accedendo alla realizzazione dell’offesa al bene giuridico protetto.
In questo ordine di idee, la Corte di appello di Caltanissetta avrebbe dovuto dimostrare innanzitutto la persistenza e la continuità sia del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sia del rapporto di esso con la ditta RAGIONE_SOCIALE nel corso del tempo, per come contestato, in epoca successiva al 2001 in modo da connotare i due episodi ritenuti intimidatori ai danni di NOME COGNOME nel 2016 e da NOME COGNOME nel 2013 in termini del contributo sopra enunciato, spiegando gli elementi di prova da cui desumere le
modalità attraverso le quali “RAGIONE_SOCIALE” avrebbe indirizzato le forniture di calcestruzzo all’impresa di COGNOME.
Avverso la decisione della corte territoriale, di cui chiede l’annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il COGNOME, lamentando, con un unico motivo di ricorso, lamenta l’omessa valutazione da parte della corte territoriale della memoria difensiva versata agli atti dalla difesa del prevenuto all’udienza del 27.4.2023, da cui discende vizio di motivazione in punto di mancata valutazione delle deduzioni di parte, con conseguente violazione del diritto di difesa
Il ricorso va rigettato, essendo sorretto da motivi infondati, che, a ben vedere, si collocano ai confini della inammissibilità.
4.1. E invero, non può non rilevarsi come la corte territoriale abbia reso una decisione sorretta da un apparato argomentativo svolto in perfetta aderenza ai principi contenuti nella sentenza di annullamento con rinvio della Prima Sezione della Corte di Cassazione in precedenza indicata.
Al riguardo si osserva che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, i poteri del giudice di rinvio sono diversi a seconda che l’annullamento sia stato pronunciato per violazione o erronea applicazione della legge penale, oppure per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, giacché, mentre, nella prima ipotesi, il giudice è vincolato al principio di diritto espresso dalla Corte, restando ferma la valutazione dei fatti come accertati nel provvedimento impugNOME, nella seconda può procedersi ad un nuovo esame del compendio probatorio con il limite di non ripetere i vizi motivazionali del provvedimento annullato (cfr. Cass., Sez. 3, n. 7882 del 10/01/2012, Rv. 252333).
In altri termini, in caso di annullamento con rinvio per vizio di motivazione, come quello che ci occupa, il giudice di rinvio, investito di pieni poteri di cognizione, può – salvi i limiti nascenti da eventuale giudicato interno – rivisitare il fatto con pieno apprezzamento ed autonomia di giudizio, sicché egli non è vincolato all’esame dei soli punti indicati nella sentenza dì annullamento, ma può accedere alla piena rivalutazione del compendio probatorio, che può anche integrare, ove le
parti ne facciano richiesta, a mezzo di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, ai sensi dell’art. 627, co. 2, c.p.p.
Ne deriva che in esito alla compiuta rivisitazione ben può addivenire a soluzioni diverse da quelle del precedente giudice di merito, ma può anche condividerne le conclusioni, pervenendo ad identico epilogo decisorio, purché motivi il suo convincimento sulla base di argomenti diversi da quelli ritenuti illogici o carenti in sede di illegittimità (che, nel caso in esame, come si è visto, sono stati dettagliatamente indicati nella menzionata sentenza di annullamento con rinvio), spettandogli il compito esclusivo di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 41085 del 03/07/2009, Rv. 245389; Sez. 3, n. 34794 del 19/5/2017, Rv. 271345).
La Corte di Cassazione, giova rammentare, risolve una questione di diritto anche quando giudica sull’adempimento del dovere di motivazione, sicché il giudice di rinvio, pur conservando la libertà di decisione mediante un’autonoma valutazione delle risultanze probatorie relative al punto annullato, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando in tal modo vincolato a una determinata valutazione delle risultanze processuali (cfr. Sez. 2, n. 45863 del 24/09/2019, Rv. 277999).
Non viola, pertanto, l’obbligo di uniformarsi al principio di diritto il giudice di rinvio che, dopo l’annullamento per vizio di motivazione, pervenga all’affermazione di responsabilità sulla scorta di un percorso argomentativo in parte diverso ed in parte arricchito rispetto a quello già censurato in sede di legittimità (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 44644 del 18/10/2011, Rv. 251660).
4.2. Orbene, con la sentenza oggetto di ricorso la corte territoriale si è mossa secondo lo schema enunciato nella sentenza di annullamento.
Il giudice di appello, infatti, ha innanzitutto fornito ampia e puntuale ricostruzione, fondata su precedenti decisioni irrevocabili dell’autorità giudiziaria, che, come è noto, possono essere utilizzati per desumere, ai
sensi dell’art. 238-bis, c.p.p., un fatto “notorio” quale l’esistenza e il radicamento territoriale di un’associazione RAGIONE_SOCIALE (cfr., ex plurimis, Sez. 1, n. 55359 del 17/06/2016, Rv. 269039), e sulla motivazione resa dal giudice di primo grado, incentrata principalmente sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, concludendo per l’esistenza dell’associazione RAGIONE_SOCIALE denominata “RAGIONE_SOCIALE” in provincia di Enna, connotata dalla particolare articolazione in più “famiglie”, senza discontinuità alcuna nella tradizionale presenza della RAGIONE_SOCIALE criminale nell’area territoriale di riferimento (cfr. pp. 7-14 della sentenza oggetto di ricorso).
Del pari articolata, estremamente dettagliata e immune da vizi logici appare la parte della motivazione dedicata dalla corte territoriale alla ricostruzione dei rapporti tra il RAGIONE_SOCIALE COGNOME e “RAGIONE_SOCIALE, a partire dagli anni ’90, seguendo il percorso motivazionale della sentenza pronunciata dal giudice di primo grado, che giova evidenziare, non ha formato oggetto di critiche nella sentenza di annullamento, posto che l’indagine demandata al giudice del rinvio riguardava l’accertamento della persistenza e della continuità del rapporto della ditta RAGIONE_SOCIALE COGNOME con il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in epoca successiva al 2001, sul presupposto, in tutta evidenza, che tale rapporto fosse sorto e si fosse mantenuto stabile in un periodo precedente.
In particolare la corte territoriale, sulla base delle convergenti dichiarazioni rese da numerosi collaboratori di giustizia (COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME), che non hanno formato oggetto di specifica censura da parte del ricorrente in termini di cedibilità dei propalanti, né di attendibilità intrinseca ed estrinseca delle loro dichiarazioni, ha evidenziato come il COGNOME fosse da tempo inserito all’interno di un collaudato meccanismo in cui egli, in cambio delle commesse di lavoro che gli venivano procurate dalla RAGIONE_SOCIALE, in un primo momento aveva ceduto forniture gratuite di calcestruzzo agli associati, per poi ricambiare pagando duemila lire per ogni metro cubo di calcestruzzo venduto.
Lungi dal potersi considerare un imprenditore vittima della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il ricorrente non risultava affatto estraneo alle dinamiche associative, in quanto, come sottolineato dalla corte territoriale con logico argomentare, 1) Il COGNOME, come dichiarato da COGNOME NOME, si era sottratto ad una richiesta estorsiva, in quanto il suo impianto rientrava negli interessi della “famiglia” NOME, tanto che i vertici della “famiglia” erano intervenuti per rimproverare chi aveva osato estorcere denaro al COGNOME, che non era di COGNOME, per lavori eseguiti in quel territorio; 2) come rivelato da NOME, figlio del capomafia NOME COGNOME, era il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a decidere come distribuire la commesse per le forniture di calcestruzzo tra la ditta del RAGIONE_SOCIALE e la concorrente “RAGIONE_SOCIALE“, imponendo un’equa spartizione delle forniture, ora facendo assegnare dei lavori a COGNOME, ora pretendendo da quest’ultimo che rinunciasse a dei lavori, in favore delle imprese concorrenti, sottolineando, inoltre, come l’imprenditore non mostrasse alcun timore nel farsi vedere pubblicamente in compagnia dei membri della famiglia RAGIONE_SOCIALE di riferimento; 3) l’esistenza di un accordo sulla spartizione delle forniture di calcestruzzo era stata confermata dal contenuto di una conversazione intercettata il 3.3.2016, nel corso della quale COGNOME NOME, interloquendo con COGNOME NOME, gli aveva riferito che NOME e il COGNOME erano terrorizzati per avere infranto gli accordi relativi alla menzionata spartizione, tanto da tremare, il primo, e da piangere, il secondo, alla presenza del “boss” NOME COGNOME, capo della famiglia RAGIONE_SOCIALE di COGNOME, innanzi al quale erano stati convocati per rispondere del loro operato; 4) il COGNOME, come dichiarato dal NOME NOME, non solo rilasciava fatture false in relazione alle forniture di calcestruzzo gratuite in favore degli associati, per eludere eventuali investigazioni, ma rappresentava un vero e proprio punto di riferimento per fungere da tramite tra lo stesso NOME e gli imprenditori che avrebbero dovuto “mettersi a posto” con la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, aderendo alle richieste estorsive; 5) come dichiarato da COGNOME NOME, nel 2006 fu proprio il COGNOME a intervenire
personalmente presso COGNOME NOME, rappresentante della famiglia RAGIONE_SOCIALE di Pietraperzia, per sottrarre COGNOME NOME, fratello di NOME, alla richiesta estorsiva formulata a suo carico per l’esecuzione di lavori nel suddetto territorio, senza tacere che lo stesso ricorrente si era reso disponibile a versare una somma di denaro a NOME per consentirgli di allontanarsi dalla RAGIONE_SOCIALEia.
Orbene non può non condividersi l’intrinseca coerenza logica del percorso motivazionale seguito dalla corte territoriale nel fornire adeguata risposta all’indagine demandata dal giudice di legittimità.
Se nel 2016 l’COGNOME, nella conversazione in precedenza indicata, ha ritenuto opportuno e necessario citare un episodio dal quale si desume l’esistenza di un accordo, evidentemente ancora attuale nel periodo temporale in cui si svolse il dialogo intercettato, che altrimenti non vi sarebbe stato motivo per l’COGNOME di farvi riferimento, imposto dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di cui si discute sulla spartizione delle forniture di calcestruzzo, i cui termini erano stati violati dal COGNOME e dal COGNOME, e se nel 2006, in forza in tutta evidenza dei suoi legami criminali, il ricorrente era stato in grado di esonerare dal pagamento del “pizzo” dovuto alla famiglia RAGIONE_SOCIALE di Pietraperzia il fratello di COGNOME NOME, allora risulta dimostrata la persistenza e continuità del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e del rapporto intessuto con esso dal COGNOME anche in epoca successiva al 2001.
Non risulta di poco momento al riguardo osservare, come correttamente rilevato dal giudice di appello, a dimostrazione di quanto fosse stretto il rapporto instaurato dal COGNOME con il gruppo criminale RAGIONE_SOCIALE, c:he egli venne redarguito dal capomafia NOME COGNOME per violazione delle regole imposte dal RAGIONE_SOCIALE, che assicuravano alla ditta del ricorrente una fetta del mercato della fornitura di calcestruzzo, al punto tale da temere per la propria sorte, in presenza proprio di NOME COGNOME, del pari terrorizzato per la possibile reazione del COGNOME, vale a dire di quello stesso COGNOME ritenuto, con decisione passata in giudicato proprio in virtù della stessa sentenza con cui la Corte di Cassazione ha disposto l’annullamento con rinvio in ordine alla posizione del COGNOME,
componente dell’associazione a delinquere di stampo RAGIONE_SOCIALE operante in COGNOME dagli anni 90 al dicembre del 2017.
Evidente, dunque, l’inserimento del COGNOME in un contesto RAGIONE_SOCIALE che nel 2016 era ancora attivo e operante, tanto da formare oggetto di commento da parte di COGNOME, il quale, in una serie di conversazioni intercettate tra il 2015 e la fine del 2016 indicava il COGNOME come il vero detentore del potere RAGIONE_SOCIALE nel territorio di COGNOME, in grado di risolvere ogni problema, al quale rivolgersi in ultima istanza, dopo avere fatto ricorso al COGNOME.
Non può pertanto che condividersi la conclusione cui è giunta la corte territoriale, secondo cui, alla luce del contenuto delle menzionate intercettazioni, confermato in un certo senso dall’intervenuta condanna definitiva del COGNOME per il reato associativo, deve escludersi che nel periodo di riferimento (2015, 2016) sia intercorso un qualche vuoto di potere RAGIONE_SOCIALE nell’area di riferimento, risultando chiara all’COGNOME la gerarchia dei soggetti ai quali si doveva rivolgere per risolvere le problematiche insorte” (cfr. p. 18 della sentenza di secondo grado).
In questa prospettiva gli episodi del 2013 e del 2016 che vedono come protagonisti COGNOME NOME e COGNOME NOME rivelano il contesto intimidatorio di cui poteva avvalersi a suo vantaggio il COGNOME, che aveva operato, come si evince dalle dichiarazioni di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e dal contenuto della conversazione intercettata in ambientale tra lo stesso COGNOME e COGNOME NOME, piccolo imprenditore, parente di NOME, per arginare la penetrazione dei COGNOME nel mercato della fornitura di calcestruzzo ai soggetti impegnati nella realizzazione di opere nei territori di COGNOME e di Enna, forte dell’appoggio della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Decisivo, al COGNOME riguardo, appare il contenuto della menzionata intercettazione ambientale, in cui, come rileva la corte territoriale, il COGNOME spiegava al COGNOME che un suo parente, NOME COGNOME (effettivamente parente del COGNOME, come accertato dagli organi investigativi), della cui appartenenza al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si è già detto, voleva incontrarlo proprio allo scopo di “mettere ordine nelle forniture di
calcestruzzo, visto che COGNOME e COGNOME avevano innalzato il livello delle lamentale, usando protestare al domicilio dei committenti, responsabili di avere scelto un fornitore diverso da loro” (cfr. pp. 24-30 della sentenza oggetto di ricorso).
Ciò posto non appare revocabile in dubbio che il COGNOME debba ritenersi riconducibile alla figura dell’imprenditore colluso.
Per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, come è noto, integra il reato di concorso esterno in associazione di tipo RAGIONE_SOCIALE la condotta dell’imprenditore che, senza essere inserito nella struttura organizzativa del RAGIONE_SOCIALE criminale e pur privo della “affectio societatis”, instauri con la cosca un rapporto di reciproci vantaggi, consistenti, per l’imprenditore, nell’imporsi sul territorio in posizione dominante e, per l’organizzazione RAGIONE_SOCIALE, nell’ottenere risorse, servizi o utilità, anche in forma di corresponsione di una percentuale sui profitti percepiti dal concorrente esterno (cfr., ex plurimis, Sez. 1, n. 47054 del 16/11/2021, Rv. 282455; Sez. 6, n. 32384 del 27/03/2019, Rv. 276474; Sez. 5, n. 30133 del 05/06/2018, Rv. 273683).
Orbene correttamente la corte di appello ha ritenuto che la condotta del COGNOME rientri a pieno titolo in tale schema: egli ha potuto operare in posizione privilegiata sul mercato della fornitura del calcestruzzo potendo contare sull’appoggio delle famiglie mafiose di riferimento operanti con continuità nella provincia di Enna nel corso degli anni, che gli assicuravano una fetta di mercato, ricevendo in cambio forniture gratuite e, in un secondo momento, il pagamento di una percentuale sulle vendite, oltre che una collaborazione nel portare a compimento richieste estorsive in danno di imprenditori.
Proprio in virtù di un tale accordo, del resto, il COGNOME si era guadagNOME quella posizione di preminenza sul mercato, che gli aveva consentito di opporsi, attivando i suoi legami mafiosi, alla penetrazione di nuovi produttori come i COGNOME.
4.3. Venendo più specificamente ad affrontare le questioni poste dal ricorrente, COGNOME va COGNOME innanzitutto COGNOME rilevato COGNOME che, COGNOME come COGNOME affermato dall’orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, l’omessa
valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive (cfr., ex plurimis, Sez. 4, n. 18385 del 09/01/2018, Rv. 272739; Sez. 5, n. 24437 del 17/01/2019, Rv. 276511; Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020 Rv. 279578). Si è, inoltre, affermato un condivisibile principio, alla luce del quale la parte che deduce l’omessa valutazione di memorie difensive ha l’onere di indicare, pena la genericità del motivo di impugnazione, l’argomento decisivo per la ricostruzione del fatto contenuto nelle memorie e non valutato dal giudice nel provvedimento impugNOME (cfr. la già citata Sez. 5, n. 24437 del 17/01/2019, Rv. 276511).
Orbene tale onere non risulta adeguatamente adempiuto dal ricorrente, che non ha indicato in maniera specifica l’argomento decisivo contenuto nelle memorie e non preso in considerazione dal giudice di appello.
Il motivo di ricorso, invero, è costruito in guisa tale da contestare il percorso motivazionale seguito dalla corte territoriale, attraverso richiami generici a quanto articolato nella memoria difensiva in punto di contestata continuità della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE operante nella provincia di Enna, formata da famiglie mafiose, secondo il ricorrente, non rispondenti a una comunità di intenti; di mancata dimostrazione delle modalità con cui “RAGIONE_SOCIALE” avrebbe assicurato alla ditta del RAGIONE_SOCIALE una posizione di privilegio nell’orientare in suo favore le forniture di calcestruzzo da corrispondere agli operatori economici, senza tacere la mancata considerazione da parte della corte della preponderante presenza in provincia di Enna dell’impresa “RAGIONE_SOCIALE” di NOME COGNOME; di erronea interpretazione degli episodi che hanno coinvolto i COGNOME, in quanto, in un caso, il COGNOME, come rilevato nella memoria, era intervenuto non per ostacolare la presenza dell’impresa dei RAGIONE_SOCIALE a Calabiscetta, ma solo per “metterla a posto”, senza che sia stata dimostrata l’esistenza e la consistenza delle commesse pilotate in favore dell’impresa del COGNOME; nell’altro, si appalesa illogica la pretesa scelta del potere RAGIONE_SOCIALE locale di offrire il proprio appoggio commerciale a un
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concorrente del COGNOME, in tal modo contravvenendo all’accordo di “prelazione” in favore di quest’ultimo.
In questo costrutto difensivo appare impossibile distinguere il richiamo specifico ai contenuto della memoria, di cui si lamenta la mancata valutazione da parte della corte territoriale, dai rilievi che si traducono in una lettura alternativa delle risultanze processuali, senza tacere che il ricorrente non si confronta realmente con il contenuto della motivazione del giudice di appello.
Del resto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità con condivisibile orientamento, l’obbligo di motivazione del giudice dell’impugnazione non richiede necessariamente che egli fornisca specifica ed espressa risposta a ciascuna delle singole argomentazioni, osservazioni o rilievi contenuti nell’atto d’impugnazione, se il suo discorso giustificativo indica le ragioni poste a fondamento della decisione e dimostra di aver tenuto presenti i fatti decisivi ai fini del giudizio, sicché, quando ricorre tale condizione, le argomentazioni addotte a sostegno dell’appello, ed incompatibili con le motivazioni contenute nella sentenza, devono ritenersi, anche implicitamente, esaminate e disattese dal giudice, con conseguente esclusione della configurabilità del vizio di mancanza di motivazione di cui all’art. 606, comma primo, lett. e), c.p.p. (cfr. Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Rv. 260841; Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Rv. 277593).
E certo per le ragioni già esposte non può dirsi che la motivazione della sentenza impugnata, non abbia tenuto ben presenti i fatti decisivi ai fini del giudizio.
5. Al rigetto, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 27.2.2024.