Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 35870 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 35870 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/05/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: NOMEa parte civile RAGIONE_SOCIALE nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a SANT’NOME il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MELITO DI NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a SANT’NOME il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CASANDRINO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a BRUSCIANO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a SANT’NOME il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a SANT’NOME il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CASORIA il 09/06/1977
nel procedimento a carico di questi ultimi avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
Il Proc. Gen. si riporta alla requisitoria già depositata in cancelleria e trasmessa ai dife con cui ha chiesto il rigetto dei ricorsi e dell’istanza di dissequestro promossa da GUBER BANCA
udito il difensore
AVV_NOTAIO, in qualità di difensore della parte civile ricorrente, si riporta all conclusioni scritte che deposita unitamente alla nota spese;
AVV_NOTAIO si riporta ai motivi di ricorso di cui chiede l’accoglimento;
AVV_NOTAIO insiste nell’accoglimento del ricorso;
AVV_NOTAIO insiste nell’accoglimento del ricorso;
AVV_NOTAIO insiste nell’accoglimento del ricorso;
AVV_NOTAIO insiste nell’accoglimento dei ricorsi relativamente alle posizioni che rappresenta;
AVV_NOTAIO insiste nell’accoglimento del ricorso;
AVV_NOTAIO VIANELLO insiste nell’accoglimento del ricorso;
AVV_NOTAIO insiste nell’accoglimento del ricorso;
AVV_NOTAIO insiste nell’accoglimento del ricorso;
AVV_NOTAIO insiste nell’accoglimento dei ricorsi relativamente alle posizioni che rappresenta;
AVV_NOTAIO insiste nell’accoglimento del ricorso;
Ritenuto in fatto
1.11 Tribunale di Napoli Nord, con sentenza del 18 giugno 2021 – per quanto di interesse in questa sede – aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di COGNOME in relazione a una serie di imputazioni di trasferimento fraudolento di valori ex art. 512 bis pen. mediante fittizia intestazione di quote societarie e beni, previa esclusione dell’aggravante di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen. (G1, G2, G3, G4, G5, G6, G15 e H1) per essere i reati est per prescrizione e, quanto al capo H1, COGNOME il fatto non costituisce reato; in relaz all’imputazione di cui all’art. 416 bis cod. pen., pluriaggravata sub Al – per aver fatt dell’RAGIONE_SOCIALE di tipo mafioso del c.d. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE lo aveva assolto per non aver commesso il fatto; aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di COGNOME NOME relazione alle imputazioni sub G1,G2,G3, G4,G5,G6 per essere i reati estinti per prescrizione
aveva dichiarato COGNOME NOME colpevole del reato a lui ascritto al capo A2 – 416 bis co pen. pluriaggravato, per aver fatto parte dell’RAGIONE_SOCIALE di tipo mafioso detta RAGIONE_SOCIALE; aveva assolto COGNOME NOME, esclusa l’aggravante del cd. metodo mafioso, NOMEe imputazioni di cui ai capi G8, G9, G10, G11, G12, G13, G14 – relativi a pluri fattispecie sub art. 512 bis cod. pen. previa intestazione fittizia di beni – per esser estinti per prescrizione; aveva dichiarato COGNOME NOME colpevole del reato sub C3 – art 648 bis cod. pen. – previa esclusione dell’aggravante del cd. metodo mafioso; aveva dichiarato COGNOME NOME colpevole del reato ascritto al capo G16 – art. 512 bis cod. pen relativo ad intestazione fittizia delle quote della RAGIONE_SOCIALE; aveva dichiarato COGNOME NOME colpevole del reato di cui al capo A2 – art. 416 bis cod. pen. pluriaggravat per aver fatto parte dell’RAGIONE_SOCIALE di tipo mafioso denominata RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; aveva assolto COGNOME NOME dal reato ascritto al capo Al – art. 416 bis cod. pen. pluriaggrav per aver fatto parte del c.d. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – per non aver commesso il fatto.
2.La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 12 giugno 2023, in parziale riforma del sentenza di primo grado ha:
in accoglimento dell’appello del pubblico ministero, dichiarato COGNOME e COGNOME NOME colpevoli del reato di cui al capo Al; COGNOME colpevole anche dei reati trasferimento fraudolento di valori sub Gl, G2, G3, G4, G5, G6, G15 e Hl; dichiarato COGNOME NOME colpevole dei reati di trasferimento fraudolento di valori sub G8, G9, G10, G11, G12 G13, G14, riconosciuta l’aggravante del metodo mafioso; applicato la misura di sicurezza dell confisca, prevista NOME‘art. 416 comma 7 cod. pen., nei confronti di COGNOME NOME COGNOME NOME in relazione alle quote societarie ed ai beni variamente intestati a dive società;
rigettato l’appello incidentale promosso da COGNOME NOME e gli appelli princip COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME, confermando nel resto la sentenza impugnata;
condannato COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME alla rifusione delle spese della costituita parte civile RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE COGNOME e COGNOME anche al risarcimento del danno in favore di tale ulti RAGIONE_SOCIALE.
3.Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati partitamente elencati, affidato ai motivi di seguito sintetizzati nei limiti di cui all’art. 173 disp. at pen..
3.1. COGNOME NOME, a ministero AVV_NOTAIO, ha dedotto 5 motivi. Con il primo ha denunciato vizi di inosservanza di legge penale, di inosservanza di norme processuali stabilite pena di nullità, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, COGNOME la Co merito avrebbe confermato l’affermazione di responsabilità penale per il capo C3 senza dar conto della dimostrazione della provenienza delittuosa del denaro movimentato, invertendo l’onere probatorio e fondando la condanna sulla sproporzione tra situazione reddituale del intestatarie del conto corrente n. 56374 ed entità RAGIONE_SOCIALE accrediti oggetto della contestazi
poi transitati sul conto intestato alla RAGIONE_SOCIALE. La sentenza sarebbe contraddittoria in relazione alle concomitanti ragioni dell’assoluzione del ricorrente dai reati di cui ai c C5 e C6, con l’esclusione dell’aggravante RAGIONE_SOCIALE, poggiata proprio sull’insufficienza de prova della provenienza delittuosa delle risorse finanziarie ivi indicate.
3.1.2.11 secondo motivo ha investito vizi motivazionali della conferma della condanna, i relazione alla mancata valutazione della documentazione contabile e bancaria richiamata con l’atto di appello e ad essa allegata, COGNOME i bonifici effettuati sul conto corrente n. 563 Banca Popolare di Ancona – intestato a COGNOME NOME moglie di COGNOME NOME e COGNOME NOME moglie di COGNOME NOME – non sarebbero attribuibili alla COGNOME e COGNOME e dunque a proventi di truffe assicurative, il conto corrente sarebbe stato costi nell’interesse della RAGIONE_SOCIALE ed essi bonifici deriverebbero esclusivamente NOMEe vendite RAGIONE_SOCIALE immobili della società per le operazioni immobiliari PARCO ALBA, PARCO DELLE PALME e PARCO PRIMAVERA; tale quadro sarebbe stato confermato NOMEa testimonianza di COGNOME NOME, sentita in primo grado; la soluzione prospettata sarebbe poi avvalora NOMEe ragioni dell’assoluzione di COGNOME NOME dal reato sub C6, in quanto un bonifico euro 30.000 in favore della NOME è stato eseguito da COGNOME NOME – non da NOME e tale somma è stata destinata alla società RAGIONE_SOCIALE di cui la NOME è stata ritenuta soci Non vi sarebbe prova della provenienza delle somme NOMEe truffe del COGNOME, anche COGNOME gli indennizzi erano corrisposti in assegni circolari, nessuno dei quali accreditati sui interesse.
3.1.3.11 terzo motivo ha dedotto i vizi di cui all’art. 606 comma 1 lett. b), c) ed e) cod pen. per omessa motivazione sulla mancata acquisizione della suddetta documentazione, allegata all’atto di gravame, oggetto di specifica richiesta di rinnovazione istruttoria ex cod. proc. pen..
3.1.4.11 quarto motivo si è appuntato sulla sussistenza dei medesimi vizi in relazione a disposta confisca per equivalente ai sensi dell’art. 648 quater cod. pen., norma in vigore novembre 2007 e dunque inapplicabile all’ipotesi di riciclaggio contestata, reato istantaneo avrebbe esaurito la sua consumazione prima della vigenza della disposizione.
3.1.5.11 quinto motivo ha lamentato vizi di violazione di legge e di motivazione, che si assu anche graficamente assente, in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla dosimetria della pena.
4.COGNOME NOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha esposto 4 motivi, di cui il primo fondato sui vizi di cui all’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. – si è profuso sull’ass prova della responsabilità in ordine al delitto di partecipazione all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEisti RAGIONE_SOCIALE, di cui a capo A2, COGNOME il ricorrente avrebbe agito, in quanto consule assicurativo, imprenditore e anche rappresentante legale della RAGIONE_SOCIALE, nell’interess proprio e non di un’RAGIONE_SOCIALE criminale; NOMEe intercettazioni sarebbe emersa prova ch NOME COGNOME, capo dell’organizzazione, non conoscesse COGNOME COGNOME riscontro in tal sens sarebbe costituito da un dialogo tra COGNOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME, che citano una
truffa assicurativa commessa NOME‘COGNOME nell’interesse del COGNOME il quale, di conseguenz non avrebbe potuto non conoscere il ricorrente se lo avesse incaricato di adoperarsi pe un’operazione truffaldina, peraltro negata dal ricorrente stesso; COGNOME ha sporto denunc per tentativi di estorsione da parte dei cc.dd. “RAGIONE_SOCIALE” – zona geografica contro appunto dai COGNOME – accompagnati da danneggiamenti agli impianti di cantiere, realizzati d ignoti in suo danno, circostanza incompatibile con la sua appartenenza all’RAGIONE_SOCIALE COGNOME sarebbe stato, contraddittoriamente, affiancato a COGNOME nelle truffe assicurazioni, attività incompatibile con quella di componente del RAGIONE_SOCIALE COGNOME; COGNOME divenuto amministratore della RAGIONE_SOCIALE nel 2012 su incarico dei proprietari del terreno de c.d. Parco Roberta ed avrebbe intestato alcune villette alla moglie NOME senza sapere che l’area era stata oggetto di un sequestro preventivo per reati urbanistici ed e successivamente, stata acquisita al patrimonio del Comune di RAGIONE_SOCIALE. Non sarebbero, insomma, state approfondite le indagini sui rapporti intercorsi tra i proprietari RAGIONE_SOCIALE immo la società che aveva proceduto alla attività edificatoria, sui quali anche il collabora giustizia COGNOME non sarebbe stato preciso; la motivazione della sentenza impugnata sarebbe apodittica.
4.1.11 secondo motivo ha denunciato vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, positivamente valutabili in considerazione del ruolo “border line” del ricorrente.
4.2.11 terzo motivo si è doluto della violazione del divieto della reformatio in peius COGNOME la Corte d’appello, pur escludendo la circostanza aggravante della disponibilità di armi in capo ricorrente, non avrebbe proceduto a diminuire il trattamento sanzionatorio.
4.3.11 quarto motivo ha richiamato il vizio dell’art. 606 lett. c) cod. proc. pen. – con ric declaratoria di nullità della sentenza impugnata e di quella di primo grado – perch codifensore, AVV_NOTAIO, non ha ricevuto la notifica del decreto di proroga del Preside della Corte d’appello di Napoli ex art. 154 co. 4 disp. att. cod. proc. pen. del term deposito della sentenza di primo grado, come eccepito in appello all’udienza del 31 ottob 2022. La Corte avrebbe erroneamente respinto la questione di nullità della sentenza di prim grado per omessa comunicazione della proroga, sui presupposti dell’avvenuto rinvio dell’udienza medesima, di natura assorbente, e della natura relativa della dedotta nullità.
5.COGNOME NOME, a patrocinio dell’AVV_NOTAIO, si è affidato a 3 motivi, di cui il fondato sui vizi di violazione di legge penale sostanziale e della motivazione – ha assunto la Corte di merito, nel confermarne l’affermazione di reità per il capo G16, avrebbe omesso confrontarsi con gli esiti della rinnovata istruttoria del giudizio di secondo grad particolare riferimento alle dichiarazioni rese dinanzi alla Corte NOME‘imputato medes accompagnate dal deposito di copiosa documentazione, atte a smentire l’attendibilità de collaboratore di giustizia COGNOME NOME; COGNOME avrebbe poi chiarito di essere stato arrest nel febbraio 2009, di essere stato allocato in regime di art. 41 bis ord. pen., e, pertanto, aver materialmente potuto compiere alcuna successiva attività di gestione della RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, come pure riferito dal collaboratore. La Corte d’appello non avrebbe poi tenuto conto della tardività delle dichiarazioni di COGNOME NOME, solo successive al seques delle quote della società, intestate a COGNOME NOME, il cui contributo dichiarativo, a sua non avrebbe potuto essere considerato un elemento di riscontro.
5.1.11 secondo motivo si è concentrato sui medesimi vizi, a riguardo della ritenuta sussistenz dell’aggravante di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen. con riferimento all’accusa di intest fittizia di quote della RAGIONE_SOCIALE; non vi sarebbe prova che COGNOME avesse prelevato le risorse, funzionali al trasferimento delle quote di COGNOME NOME in cap COGNOME NOME, NOMEa cassa comune del RAGIONE_SOCIALE, da ritenersi invece ben distinta rispetto alle possidenze personali dell’imputato e che quest’ultimo destinava alle operazioni imprenditoria come dichiarato da COGNOME NOMENOME peraltro, NOME somme di denaro agli atri RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE COGNOME nella sostanza vittima di estorsione da parte di essi. Tanto dimostrerebbe l’insussistenza dell’aggravante in parola COGNOME l’imputato non avrebbe agito per favori un’organizzazione o più organizzazioni mafiose.
5.2.11 terzo motivo ha lamentato, ai sensi dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., om motivazione sulla ritenuta ricorrenza della recidiva qualificata.
6.COGNOME NOME si è affidato a due distinti atti di ricorso, l’uno a firma dell’AVV_NOTAIO e l’altro a firma dell’AVV_NOTAIO e dell’AVV_NOTAIO.
Il primo ricorso ha articolato 5 motivi.
6.1.11 primo motivo ha dedotto i vizi di inosservanza della legge penale e della motivazione co riguardo alla ritenuta aggravante dell’art. 416 bis. 1 cod. pen., contestata in relazione ai sub G8, G9, G10, G11, G12, G13, G14, per i quali è intervenuta condanna in accoglimento dell’appello del Pubblico Ministero. Tale circostanza possiede – ad avviso della difesa – nat soggettiva, non può essere ravvisata in tutti i casi in cui l’agire individuale abbia p vantaggi all’RAGIONE_SOCIALE COGNOME è necessaria la prova del dolo specifico; come ha stabilito Tribunale con la sentenza assolutoria di primo grado, riformata in assenza di motivazion rafforzata, non c’è prova che sia stato impiegato denaro dell’RAGIONE_SOCIALE criminosa pe l’acquisto delle quote delle singole società o per finalità di investimento in esse ed è plau invece ritenere che COGNOME per finalità personali. La sentenza irrevocabile prodotta d pubblico ministero non sarebbe conducente, COGNOME l’appartenenza di COGNOME all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE non può comportare, automaticamente, che il ricorrente coscientemente COGNOME sempre nell’interesse dell’RAGIONE_SOCIALE e tale carenza sarebbe in concreto più evidente a riguardo della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sub capo G14, mai citata dal collaboratore di giustizia COGNOME, che rappresentava solo un vago progetto, mai realizzato. 6.1.2.11 secondo motivo si è soffermato sui vizi di inosservanza della legge penale e dell motivazione a riguardo, ancora, dell’aggravante dell’art. 416 bis.1 cod. pen., poiché sentenza impugnata avrebbe tratto la prova del dolo specifico dei reati contestati ed aggrava dal metodo mafioso dal ruolo di concorrente esterno del COGNOME nell’organizzazione RAGIONE_SOCIALE, sancito NOMEa sentenza irrevocabile.
6.1.3.11 terzo motivo ha denunciato gli stessi vizi, per quanto concerne l’affermazione di re per i vari delitti di cui all’art. 512 bis cod. pen. in assenza di prova, al di là di ogni r dubbio, della loro commissione. Non è sufficiente l’intestazione fittizia, ma è necessa dimostrare la finalità di agevolare il RAGIONE_SOCIALE criminale, che avrebbe dovuto essere esclusa anc sulla scorta della consulenza tecnica di parte del AVV_NOTAIO COGNOME, che avrebbe comprovato la leci provenienza RAGIONE_SOCIALE introiti riconducibili all’imputato. Anche le dichiarazioni del collab COGNOME non sarebbero sufficienti COGNOME non valutate secondo i criteri stabiliti d giurisprudenza, imprecise e generiche, soprattutto a riguardo del progetto di creazione di un società di vigilanza al fine di commettere estorsioni, mai concretizzato; ed a riguardo d società RAGIONE_SOCIALE il collaboratore COGNOME avrebbe escluso un coinvolgimento del COGNOME, anche come mafioso. Infine, sarebbe stata ignorata una memoria difensiva depositata nel corso del giudizio di secondo grado.
6.1.4.11 quarto motivo ha richiamato ancora i vizi di cui all’art. 606 lett. b) ed e) cod pen. COGNOME le dichiarazioni rese NOME‘COGNOME in data 22 settembre 2016 sarebbero inutilizzabili in quanto rese oltre i 180 giorni NOME‘inizio della collaborazione, colloc aprile 2014. COGNOME non avrebbe mai reso dichiarazioni relative ai capi d’imputazione oggetto di interesse nel termine di legge; la difesa avrebbe sollevato la relativa eccez all’udienza del 23 gennaio 2023 ma la Corte d’appello l’avrebbe ingiustamente respinta, su rilievo che si tratterebbe solo di un verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione.
6.1.5.11 quinto motivo ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione in ordine diniego delle attenuanti generiche e all’eccessività del trattamento sanzionatorio.
7.11 secondo atto di ricorso ha offerto un solo, composito motivo, poggiato sull’erron applicazione dell’aggravante dell’art. 416 bis.1 cod. pen. , che in buona sostanza implement ed in parte replica la doglianza dei primi tre motivi del primo ricorso, a rig dell’impossibilità di rinvenire un collegamento tra le pretese intestazioni fittizie e criminale dell’RAGIONE_SOCIALE; le dichiarazioni del collaboratore COGNOME avrebbero confermato la tesi assolutoria di primo grado e l’estraneità del COGNOME eventualmente adoperatosi per fini personali suoi e di COGNOME, alle vicende economich NOME‘RAGIONE_SOCIALE; così come il collaboratore COGNOME avrebbe ribadito che COGNOME NOME era titolare di risorse personali, diverse da quelle del RAGIONE_SOCIALE, elemento che confermerebbe che attività illecite del COGNOME non avrebbero avuto un collegamento con le attività compagine di RAGIONE_SOCIALE; e che COGNOME non è un affiliato di RAGIONE_SOCIALEoni mafiose. L’esclusione dell’aggravante c.d. RAGIONE_SOCIALE – di natura oggettiva secondo la difesa – andrebbe affermata infine, COGNOME negata NOMEa Corte d’appello con riferimento alle posizioni di COGNOME e COGNOME per le condotte a loro ascritte nei capi G11, G12, G13, G14 con valutazioni estensibili COGNOME.
8.Due sono i ricorsi di COGNOME NOME, di cui uno a firma dell’AVV_NOTAIO e l’altro a fir dell’AVV_NOTAIO.
8.1.11 primo motivo col patrocinio dell’AVV_NOTAIO si è soffermato sui vizi di cui all’ comma 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., anche per travisamento probatorio, con riferime all’affermazione di responsabilità dell’imputato per il delitto di partecipazione ad associa RAGIONE_SOCIALE sub A2 dell’imputazione. Da un lato, la sentenza impugnata avrebbe illogicamente valorizzato, a sostegno della prova della partecipazione dell’imputato all’RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni del collaboratore COGNOME, riferite ad annualità antecedenti al perimetro tempo del capo d’imputazione; avrebbe poi ritenuto di riscontrarle con alcuni dialoghi, intercors COGNOME COGNOME COGNOME ed intercettati nel 2012, sulle quali la difesa ha offerto una interpreta alternativa a quella prescelta nel doppio grado di giudizio – tra cui un dialogo tra COGNOME e il nipote COGNOME NOME, da cui si trarrebbe prova che il ricorrente non fo intraneo al RAGIONE_SOCIALE – con la quale la Corte d’appello avrebbe omesso di confrontar NOME‘altro lato, la versione resa NOME‘imputato in sede d’esame dibattimentale – in base quale le conversazioni intercettate sarebbero il risultato di mere vanterie da lui propin COGNOME COGNOME ragioni d’interesse economico – sarebbe riscontrata in parte dagli accertamen svolti NOMEa polizia giudiziaria, in parte proprio dal tenore delle trascrizioni delle inter denotanti per un verso esternazioni grossolane e contraddittorie, tipiche della millanter per altro verso conformi alla realtà del c.d. cambio-assegni, che COGNOME effettuava avvalendo dell’apporto di COGNOMECOGNOME che aveva conoscenze in banca e riusciva a versare titoli di credi importo superiore a 5.000 euro, facendosi consegnare il denaro contante; e ancora, le intercettazioni non varrebbero a smentire che l’imputato non si occupasse di frodi assicurat dal 2005, come da lui confidato a NOME COGNOME. La richiesta di disponibilità ad ospit latitante NOME COGNOME – di cui viene data per scontata, illogicamente, l’affiliazione a COGNOME COGNOME genero di NOME COGNOME COGNOME non sarebbe, a sua volta, dimostrativa d appartenenza al RAGIONE_SOCIALE (e, semmai, sarebbe integrativa del reato di favoreggiamento personale) e le intercettazioni sarebbero state, sul punto, travisate. E ancora, a differen quanto affermato in sentenza, vi è prova – oggetto di travisamento per omissione – di attentato subìto dal ricorrente ad opera di componenti del RAGIONE_SOCIALE COGNOME, circostanza che smentirebbe che il boss si sarebbe adoperato per proteggerlo. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
8.1.2.11 secondo motivo ha denunciato il vizio di cui all’art. 606 comma 1 lett. d) cod. p pen. per mancata assunzione di una prova decisiva, costituita NOMEe testimonianze di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutte necessari alla verifica dell’attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore COGNOME NOME, ri primo grado e reputate non assolutamente necessarie dal Tribunale e, poi, NOMEa Corte d’appello. La sentenza impugnata avrebbe erroneamente inquadrato l’istanza nell’art. 507 cod. proc. pen. mentre una corretta sussunzione avrebbe dovuto riportarne la riconducibilità all’ 495 comma 2 cod. proc. pen., trattandosi di ordinaria richiesta di ammissione di prov contraria a discarico, tale da rendere inconferente il riferimento all’assoluta nec dell’assunzione.
8.1.3.11 terzo motivo ha riguardato il vizio di carenza motivazionale in relazione alla rit sussistenza dell’aggravante dell’art. 416 bis comma 4 cod.. pen. e i vizi di inosservanza de legge penale e della motivazione a riguardo dell’aggravante di cui all’art. 416 bis comma 6 co pen.. La sentenza impugnata avrebbe omesso qualsiasi motivazione sui requisiti di ordine oggettivo e soggettivo necessari a configurare l’attribuzione delle circostanze aggravanti esame; le dichiarazioni di COGNOME riguarderebbero fatti antecedenti a quelli ogg dell’imputazione e non sarebbero riscontrate; l’aggravante del reimpiego massiccio dei profit illeciti in attività economiche sarebbe stata desunta NOMEa contestazione delle truffe in delle compagnie assicuratrici, per le quali non si è proceduto per mancanza di querela – e ch comunque non possono essere identificate in lecite attività d’impresa – ovvero NOMEa presunt intestazione fittizia della società RAGIONE_SOCIALE in capo al coimputato NOME COGNOME.
8.1.4.11 quarto motivo ha investito un difetto di motivazione in ordine al manc riconoscimento delle attenuanti generiche, negate sulla scorta di rilievi assertivi ed apoditt
8.1.5.11 quinto motivo ha lamentato la violazione del divieto della reformatio in peius, con l’aggancio ai vizi di cui all’art. 606 comma 1 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.. Pur propeso per l’applicazione dell’art. 416 bis cod. pen. nella formulazione antecedente a riforma del 2015, la Corte d’appello ha confermato il trattamento sanzionatorio irrogato primo giudice pur in assenza di impugnazione del pubblico ministero, omettendo di ridurre proporzionalmente la pena sulla base della cornice edittale più favorevole e comunque di motivare adeguatamente sul punto.
8.1.6.11 sesto motivo si è doluto dei vizi di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod pen. a riguardo dell’applicata confisca ex art. 240 bis cod. pen.; difetterebbe ogni motivaz sulla riconducibilità dei beni confiscati alla disponibilità dell’imputato e, in particol riguardo alla prova documentale allegata all’atto di appello a firma dell’AVV_NOTAIO investito la legittimità dell’altrui titolarità della somma di euro 12.000, originar sequestrata nell’abitazione dei suoceri del prevenuto, prova documentale non valutata; inoltr sempre con riferimento a tale importo, non sarebbe stato rispettato il requisito d “ragionevolezza temporale” tra la consumazione dell’illecito penale e il momento d apprensione del bene da parte dell’autorità, poiché la sentenza impugnata ha cristallizzato tempus commissi delicti all’anno 2012, mentre il sequestro del denaro contante si è perfezionato nel 2017.
9.11 ricorso dell’AVV_NOTAIO, per conto del COGNOME, si è affidato a sei motivi.
9.1.11 primo motivo ha dedotto la nullità della sentenza impugnata ex art. 522 cod. proc. pen COGNOME il ricorrente sarebbe stato condannato per un fatto diverso da quello contestato; dichiarazioni del COGNOME si riferiscono ad annualità antecedenti alla cornice temporale del d’imputazione sub A2.
9.1.2.11 secondo motivo ha denunciato vizi di motivazione in ordine alla valutazione probator delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia COGNOME COGNOME in ordine alla mancata assunzio … sede di rinnovazione istruttoria di secondo grado, dei testi già elencati nella esposizion 4
secondo motivo del ricorso dell’AVV_NOTAIO, come richiesto dal NOME difensore, AVV_NOTAIO, ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen. nel corso dell’istruttoria di primo grado; e i alla mancata escussione ex art. 210 cod. proc. pen. di COGNOME NOME. Tale assunzione, ad avviso della difesa, avrebbe dovuto essere ritenuta necessaria al fine di acquisire eventu riscontri esterni ed individualizzanti alla chiamata di correo del COGNOME.
9.1.3.11 terzo motivo ha dedotto vizi motivazionali in ordine alla valutazione del contenuto d conversazioni intercettate in ambientale tra COGNOME NOME e COGNOME NOME, non costituenti un riscontro alle dichiarazioni del COGNOME COGNOME relative a periodo diverso e, più, integranti pure millanterie, come comprovato NOMEe verifiche di polizia giudiziaria; i quanto alle interlocuzioni riguardanti COGNOME NOME, non vi sarebbe prova che COGNOME ne conoscesse la latitanza.
9.1.4.11 quarto motivo ha lamentato carenza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenz delle aggravanti di cui all’art. 416 bis commi 4 e 6 cod. pen., poichè le dichiarazioni del P non sarebbero riscontrate e non sarebbe emersa prova che COGNOME sapesse che le sue condotte avrebbero potuto essere strumentali al finanziamento delle attività economiche svolte dal cla COGNOME.
9.1.5.11 quinto motivo si è soffermato sulla violazione di legge penale in relazione al manca rispetto del divieto della reformatio in peius, in considerazione dell’avvenuta conferma del trattamento sanzionatorio pur avendo, la Corte, accolto la ragione di gravame riguardante contenimento della fascia temporale di commissione del reato all’anno 2012, quando il reato d partecipazione ad RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE era punito meno severamente; nonché in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
9.1.6. Il sesto motivo ha dedotto violazione di legge e di motivazione con riferimento irrogazione della confisca di cui all’art. 240 bis cod. pen., difettando la prova della provenienza dei beni, sia COGNOME le conversazioni intercettate tradirebbero mere millanterie COGNOME NOME, sia COGNOME la difesa avrebbe dimostrato – a riguardo della somma di euro 12.000, vincolata nei confronti di COGNOME NOME – che quest’ultimo percepisce una pension e che aveva effettuato una serie di prelievi dal proprio conto corrente, compatibili con l’ del denaro contante rinvenuto nella sua abitazione. Quanto ai due terreni confiscati, intes alla moglie del ricorrente, la difesa avrebbe provato che i coniugi sono in regime di separazi dei beni e che il loro valore è proporzionato alla situazione del reddito del nucleo familiare
10.COGNOME NOME, a patrocinio RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO, si è affidato a quattro motivi di ricorso.
10.1. Il primo motivo si è doluto dell’inosservanza di norme processuali stabilite a pen inammissibilità in relazione all’appello del pubblico ministero per mancanza di specificit motivi; mancherebbe correlazione tra gli argomenti della sentenza impugnata e le ragioni poste a sostegno dell’impugnazione.
10.1.1.11 secondo motivo ha denunciato violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità e mancanza della motivazione, COGNOME la Corte d’appello avrebbe riformato la sentenza
di primo grado in senso sfavorevole all’imputato disattendendo il principio di correlazione l’accusa e la sentenza; il ricorrente è stato condannato per concorso esterno in RAGIONE_SOCIALEon RAGIONE_SOCIALE in difformità rispetto alla contestazione contenuta nell’imputazione e dei superi principi di prevedibilità stabiliti NOMEa giurisprudenza europea; l’appello del pubblico mi ha investito soltanto il profilo dell’appartenenza interna del COGNOME all’associa RAGIONE_SOCIALE e l’eventuale invocazione, fugace e in forma perplessa, di una riqualificazione fatto in quello di concorso esterno in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non potrebbe soddisfare l’esigenz del tema concretamente enucleato nei motivi di impugnazione.
10.1.2.11 terzo motivo si è appuntato sui vizi di erronea applicazione della legge di motivazione con riferimento all’affermazione di responsabilità penale dell’imputato, perc esattamente la sentenza di primo grado aveva illustrato che, in base alle prove assunte e i particolare alle dichiarazioni di COGNOME NOMENOME l’attività imprenditoriale di COGNOME NOME quale era collegata l’attività professionale del commercialista COGNOMECOGNOME era svincolat quella del gruppo criminale. La Corte territoriale avrebbe disatteso l’obbligo di motivaz rafforzata, avrebbe semplicemente rivalutato il NOME quadro probatorio, rimasto immutato con l’audizione in appello del COGNOME e, ciò nonostante, interpretato c travisamento per invenzione come se le dichiarazioni del collaboratore avessero in realt riferito fatti diversi; sarebbe stata costruita NOMEa sentenza impugnata un’RAGIONE_SOCIALE a “comparti”, di cui uno di essi, quello imprenditoriale, costituito dal solo COGNOME, estrane acquisizioni processuali. In realtà, NOME COGNOME avrebbe dato suggerimenti professiona a COGNOME NOME in ordine alle operazioni bancarie extra-conto, ma non vi sarebbe prov che tale condotta si sia concretizzata in un contributo cosciente alla vita dell’associa criminale; talune prestazioni, riferite alla NEM, sarebbero antecedenti alla consegna, a mani, del manoscritto relativo alla c.d. documentazione extracontabile che, secondo l dichiarazioni del COGNOME, avrebbe consentito, solo in quel momento, di identifica operazioni e la loro riferibilità alle singole persone fisiche; talune formalità in fav RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e del trasferimento delle quote sarebbero addebitabili per tabulas ad altri consulenti; i presunti aiuti professionali a COGNOME avrebbero valenza neutra, quest’ultimo non è componente dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, come affermato dal Tribunale di primo grado; sarebbe stato travisato, per omissione, il provvedimento del Tribunale de riesame di Napoli, non impugnato dal pubblico ministero che non ha poi coltivato l’eserciz dell’azione penale, che ha annullato l’ordinanza coercitiva con riferimento alla misura p capo G7, attinente alla c.d. vicenda della schermatura delle quote della DAS; nel complesso, g elementi valorizzati NOMEa sentenza sarebbero privi di consistenza probatoria. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
10.1.3.11 quarto motivo ha ravvisato i vizi di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. pen. a riguardo della determinazione della pena inflitta per il reato associativo, consumazione avrebbe dovuto ritenersi esaurita prima dell’entrata in vigore della L. n. 69 2015, che ha inasprito la pena per il reato di cui all’art.416 bis cod. pen..; e ancora, in all’eccessività della pena inflitta e alla mancata concessione delle attenuanti generiche. An
a voler condividere le statuizioni della sentenza in punto di responsabilità, tutte le con riferibili a COGNOME si sarebbero realizzate ben prima dell’entrata in vigore della le proposito, come peraltro sulla quantificazione della pena irrogata e sul diniego delle attenua generiche, la motivazione sarebbe assente o parimenti solo apparente, tenuto conto che il pubblico ministero non gli ha contestato alcun reato-fine o diverso da quello associativo.
11.11 ricorso di COGNOME NOME, a ministero dell’AVV_NOTAIO, ha articolato sette motivi.
11.1. I primi due motivi hanno riproposto le ragioni di censura espresse NOME‘att impugnazione del COGNOME, relative all’inammissibilità dell’appello del pubblico ministe della nullità della sentenza per violazione del principio di correlazione tra l’accusa e la se in relazione alla riforma del verNOME assolutorio con la condanna del ricorrente per il rea concorso esterno in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non oggetto del perimetro della contestazione.
11.2.11 terzo motivo, nel dedurre i vizi di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc ha riprodotto, in parte, le argomentazioni di censura svolte NOMEa difesa di COGNOME riferimento alla mutazione del quadro probatorio arbitrariamente introdotta NOMEa Cor d’appello, peraltro irrispettosa del dovere di motivazione rafforzata, COGNOME le dichiarazion collaboratore COGNOME NOME, ribadite nel giudizio di appello e travisate nel loro signif linguistico, avrebbero chiaramente dettato una cesura tra l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e la figura di COGNOME NOME come imprenditore nel settore immobiliare e commerciale, che acquisiva utili legittimi, che poi in parte distribuiva secondo i p confacenti obbiettivi. La conversazione intercettata il 13 luglio 2017, intercorsa t componenti del RAGIONE_SOCIALE, non costituirebbe riscontro del portato dell’accusa, perch NOME successiva all’esecuzione di un provvedimento cautelare – i cui contenuti erano stati divulgati dai mass-media – e COGNOME lo stesso COGNOME ha dichiarato che in paese, d minuscole dimensioni, gli affari compiuti da COGNOME NOME divenivano di pubblico dominio e l sentenza della Corte avrebbe omesso di confrontarsi con tale cruciale passaggio. Sarebbero state valorizzate quali riscontri le dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia, c generiche in prime cure, che sarebbero invece in contrasto con quelle di COGNOME e di altr collaboratore, COGNOME NOME, circa il ruolo del COGNOME; sotto altro profilo, le di informative provenienti da tali collaboratori – rispetto al contributo di COGNOME – sarebbero illogicamente ed in modo contraddittorio spiegate con il ruolo da ciascuno di essi assunto, altri RAGIONE_SOCIALE o nel RAGIONE_SOCIALE COGNOME, per svilirne la valenza probatoria di contrasto alle accuse. Quant cd. contabilità parallela della NEM, sarebbero state illogicamente svalutate le credi dichiarazioni rese da COGNOME in sede di interrogatorio, secondo cui egli avrebbe esegu annotazioni su indicazione di COGNOME e solo in quel momento avrebbe appreso della destinazione di alcuni profitti a COGNOME NOME NOME a COGNOME NOMENOME Quanto ai rapporti c COGNOMECOGNOME considerati di rilievo probatorio significativo ai fini dell’affermazione d motivo di ricorso si profonde in argomentazioni analoghe a quelle della difesa COGNOMECOGNOME COGNOME senso che COGNOME COGNOME è stato giudicato come appartenente alla RAGIONE_SOCIALE COGNOME o ad altre
RAGIONE_SOCIALEoni, ha ottenuto l’annullamento del provvedimento cautelare da parte del Tribunale del riesame e il p.m. non ha impugnato, è stato assolto nell’ambito di altro processo, rifer RAGIONE_SOCIALE diverso, e non avrebbe rilevanza che anche lui sia stato raggiunto da un avviso d conclusione delle indagini preliminari separatamente notificatogli per il reato di associaz RAGIONE_SOCIALE, COGNOME nulla sarebbe noto del proseguo del procedimento penale; la sentenza impugnata illogicamente individuerebbe in COGNOME NOME un unico affiliato nel settor imprenditoriale , coadiuvato da due concorrenti esterni, COGNOME e COGNOMECOGNOME e da COGNOME COGNOME concorrente nel reato associativo. Le dichiarazioni di COGNOMECOGNOME prive di riscontri, sarebb state peraltro travisate – a carico del COGNOME e dell’assunto rapporto sinallagmatico tra lui e la organizzazione RAGIONE_SOCIALE – anche per quanto concerne i rapporti tra l’RAGIONE_SOCIALEon RAGIONE_SOCIALE e la pubblica amministrazione, nella persona del solo ing. COGNOMECOGNOME divenu responsabile dell’ufficio tecnico di S.NOME nel 2011 quando COGNOME era già stato arrestato. motivo di ricorso ha poi analizzato le singole operazioni speculative, obiettando che, per qu riferite alla NEM, COGNOME ha dichiarato di non essere stato a conoscenza delle operazi extracontabili se non al tempo di redazione del manoscritto, ovvero nel 2006, in epoc successiva al loro compimento, quando il ricorrente avrebbe deciso di interrompere i rapport con COGNOME. Illogiche sarebbero le argomentazioni della sentenza a riguardo delle alt operazioni ivi descritte, tutte accomunate, ove riconducibili ad una qualche partecipazio dell’imputato, NOMEa inconsapevolezza di quest’ultimo di partecipare ad affari di natura ille con particolare riferimento alla vicenda dell’RAGIONE_SOCIALE di proprietà del padre di COGNOME, si è sottovalutato che COGNOME ha eseguito dei lavori e, non essendo stato paga ha chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo, con ciò dovendosi escludere il presunto pat scellerato tra il ricorrente e l’organizzazione, come del resto traibile da conversa intercettate nel corso delle quali COGNOME esprime il suo disagio per essere rimasto cre ed esterna la sua avversione contro atteggiamenti RAGIONE_SOCIALEistici. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
11.1.3.11 quarto e il quinto motivo hanno focalizzato vizi motivazionali e di erronea applicazi della legge penale con riferimento alla ritenuta responsabilità del COGNOME per le s fattispecie di trasferimento fraudolento di valori, fondata sulla sussistenza dell’aggra dell’art. 416 bis.1 cod. pen., esclusa in prime cure. Tali lacune sarebbero individu nell’impossibilità di far discendere la prova dell’aggravante RAGIONE_SOCIALE dal riconoscimento responsabilità per il reato di concorso esterno in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, avendo la sentenz impugnata sostenuto che il ricorrente fosse indifferente rispetto alle regole ed agli obbi del RAGIONE_SOCIALE; al più, potrebbe ritenersi che dopo l’arresto di COGNOME NOME egli intendess schermare se stesso e non il RAGIONE_SOCIALE COGNOME. Difetterebbe ogni motivazione sul concreto coinvolgimento delle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE; sulla esistenza di operazioni immobiliari in corso al momento della cessione delle quote della RAGIONE_SOCIALE, estranea ad investimento di risorse del RAGIONE_SOCIALE secondo i primi giudici, NOME‘imputato al NOME NOME DATA_NASCITA 2009; quanto alla RAGIONE_SOCIALE, la sentenza avrebbe travisato le risultanze delle
intercettazioni; quanto alla RAGIONE_SOCIALE e alla RAGIONE_SOCIALE, mancherebbe ogni motivazione sulla loro strumentalità all’impiego di risorse dell’organizzazione RAGIONE_SOCIALE.
11.1.4.11 sesto motivo si è doluto dei vizi di cui agli artt. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. pen. con riferimento all’affermazione di responsabilità dell’imputato per il capo H motivazione sarebbe totalmente illogica COGNOME non sarebbe stata evidenziata prova alcuna che COGNOME sapesse che l’assunzione fittizia, alle dipendenze della EM.PA ., della figlia di COGNOME, fosse finalizzata all’acquisto di un immobile né che tale immobile sarebbe st destinato al capoRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che gli stessi giudici d’appello riconoscono non av rapporti con COGNOME stesso, che si era semplicemente prestato a fare un favore a COGNOME NOME. E la carenza di motivazione dovrebbe essere ravvisata anche a riguardo della ritenuta sussistenza dell’aggravante RAGIONE_SOCIALE, COGNOME graficamente assente.
11.1.5. Il settimo motivo ha dedotto vizi di inosservanza della legge penale e della motivazi con riferimento al trattamento sanzionatorio, alla diminuzione di pena per effetto d concessione delle attenuanti generiche, agli aumenti per la continuazione tra i reati. consumazione della condotta dovrebbe arrestarsi, in caso di condanna, alle annualità antecedenti all’entrata in vigore della L. n. 69 del 2015 e la commisurazione della pena n potrebbe essere calibrata sulla pena così inasprita; difetterebbe la motivazione in ordine a riduzione della pena per il riconoscimento delle generiche in misura inferiore al terzo e quantificazione RAGIONE_SOCIALE aumenti sanzionatori per effetto della ritenuta continuazione.
12.Ha proposto ricorso anche COGNOME NOME, tramite gli avvocati COGNOME e COGNOME, contro la sentenza di secondo grado che ne ha rigettato l’appello incidentale avverso la pronuncia di primo grado, che a sua volta aveva dichiarato l’estinzione p prescrizione per i reati a lui contestati sub capi G1G2, G3, G4, G5, G6, esclusa l’aggravan dell’art. 416 bis.1 cod. pen. e la recidiva reiterata. Sono stati dedotti due motivi.
12.1.Con il primo motivo, è stato addotto un vizio di motivazione a riguardo dell’afferm partecipazione del ricorrente alle operazioni di fittizia intestazione di quote societarie, pe giudice di appello era stato chiesto di adottare una formula liberatoria più favorevole d prescrizione sul presupposto della carenza di prova dell’elemento psicologico del dolo specifi di cui all’art. 512 bis cod. pen. – finalità di elusione di misure di prevenzione o di agevol commissione del reato di riciclaggio – ma la sentenza impugnata non avrebbe fornito, sul punto, risposta.
12.1.1.11 secondo motivo ha lamentato analogo vizio motivazionale in relazione all’ordinata confisca delle quote e dei beni della RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 416 bis co cod. pen., in quanto tale società non sarebbe stata utilizzata nelle operazioni specula intercorse tra COGNOME e il RAGIONE_SOCIALE COGNOME, con particolare riferimento a quella funzio all’acquisto delle quote della società RAGIONE_SOCIALE.
13.Ha proposto ricorso la parte civile RAGIONE_SOCIALE con l’AVV_NOTAIO, che si è doluta della mancata condanna, da parte del giudice d’appello, RAGIONE_SOCIALE imputati COGNOME NOME e COGNOME NOME alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado
della non dovuta condanna alle spese, a proprio beneficio, RAGIONE_SOCIALE imputati COGNOME e COGNOME NOME nei cui confronti l’RAGIONE_SOCIALE non si è costituita parte civile.
14.E’ pervenuta un’istanza di GUBER BANCA SPA, che ha chiesto la revoca della confisca sui beni dell’RAGIONE_SOCIALE di COGNOME e COGNOMEno e/o l’accertamento dell’inopponibilità di essa al terzo interessato in buona fede, in quanto ipotecati con atto i il 6 novembre 2008 a garanzia di un credito derivante da contratto di finanziamento, azionat nell’ambito di procedura esecutiva immobiliare sospesa per effetto di un provvedimento del giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di Napoli Nord.
15.11 Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, AVV_NOTAIO COGNOME, ha anticipato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto dei ricorsi e dell’istanza di dis formulata da Guber Banca.
16.1 difensori RAGIONE_SOCIALE imputati COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno inoltrato memoria di replica alle conclusioni del Procuratore Generale.
17.11 difensore di parte civile, AVV_NOTAIO, ha depositato memoria di conclusioni e not spese.
Considerato in diritto
1.1 primi due motivi dei ricorsi COGNOME e COGNOME sono nel complesso infondati.
L’impugnazione è inammissibile quando non sono osservate le disposizioni dell’art. 581 cod. proc. pen., come previsto NOME‘art. 591, comma 1 lett. c) cod. proc. pen.. L’art. 581, comma a sua volta, nel testo vigente prima dell’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. (cioè, prima del 3 agosto 2017: cfr. art. 1, comma 95, della medesima legge n. 103/2017), prevedeva alla lettera c) che l’impugnazione dovesse contenere l’enunciazione «dei motivi, con l’indicazione delle ragioni di diritto e RAGIONE_SOCIALE elementi di fatto che sorreggono ogni rich Sull’interpretazione di tale testo è intervenuta la sentenza delle Sezioni Unite Galtelli (n. del 27/10/2016, dep. 2017) che, in disparte il profilo della c.d. “genericità intrinsec attiene a patologìe dell’atto d’impugnazione che si risolvono in doglianze del tutto generich indeterminate – che non viene in rilievo nel caso in esame – ha affrontato un contrasto relat all’applicabilità della sanzione di inammissibilità per “genericità estrinseca” anche all’ap ed ha precisato che i motivi di impugnazione in genere (e dunque anche di appello) sono affett da “genericità estrinseca” quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste
fondamento del provvedimento impugnato, con la precisazione che tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, deve assestarsi come direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato. La ricordata legge n. 103/2017 ha modificato il testo dell’articolo 581 del codice di rito, che ha precisato, per qu di interesse, la necessità di una “enunciazione specifica” dei motivi, con l’indicazione ” ragioni di diritto e RAGIONE_SOCIALE elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta”. La recente no introdotta con il d.lgs. 150/2022 ha ulteriormente assorbito l’esigenza di specifi introducendo un nuovo comma 1-bis nel testo dell’art. 581, con espresso riferimento all’atto appello. La nuova norma recita: «L’appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i ri critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnat riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione». L’esige specificità estrinseca è stata dunque tradotta in una norma positiva, che, tuttavia, non ha f altro che recepire quanto già era stato cristallizzato NOMEa citata evoluzione giurisprudenz Come ben si trae NOME‘atto d’impugnazione del pubblico ministero e anche da quanto riportato, quanto al suo contenuto, nella sentenza impugnata (pagg. 7-15), il gravame della pubblica accusa ha ritualmente investito i capi della pronuncia assolutoria del primo giudic riguardanti i due imputati – ed i relativi punti, intesi come le singole statuizioni og autonoma considerazione (ex multis, Sez.5, n. 29175 del 07/04/2021, Rv. 281697) e ne ha affrontato, secondo la propria prospettazione, i profili di inadeguatezza inferenzi L’impugnazione del pubblico ministero, in altre parole, ha investito la mancata valutazio complessiva delle prove e, puntualmente, anche NOME il richiamo dettagliato dei da probatori pretermessi, il ragionamento ricostruttivo alla base della pronuncia assoluto opponendo alle argomentazioni dei primi giudici la propria rielaborazione, il cui grado approfondimento è stato modulato sulla specificità dei vari passaggi della motivazione. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2. Quanto alla riqualificazione del fatto nella fattispecie del “concorso esterno” in associa RAGIONE_SOCIALE, mentre non si pone, sul piano normativo e del c.d. diritto giurisprudenziale, alc questione di “prevedibilità”, trattandosi di una forma di compartecipazione concorsuale ch trova il suo fondamento nei principi di legalità e tassatività (Sez. 1, n. 8661 del 12/01/ Esti, Rv. 272797-01; in motivazione, sez.5, n. 55894 del 03/10/2018, P.) e da tempo risalente scolpita dai principi di diritto espressi dal massimo consesso nomofilattico della Cort Cassazione (sez. U n. 33748 del 2005, COGNOME; sez. U n. 22327 del 2003, COGNOME; sez. U n. 16 del 1994, COGNOME), deve essere condiviso e ribadito l’orientamento di legittimità seco il quale non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la decisione co l’imputato, rinviato a giudizio per partecipazione ad RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sia condannat per concorso esterno alla stessa RAGIONE_SOCIALE, trattandosi non di due diverse ipotesi delittuo ma di distinte modalità della partecipazione criminosa, sempre che il fatto materiale per cu è stata condanna risulti sufficientemente descritto nell’imputazione, come avvenuto nel caso
specie, ove il rimprovero dell’accusa è stato confezionato in modo puntiglioso e articolato (se 2, n 29248 del 26/04/2018, COGNOME, Rv. 272947; sez.2, n. 45068 del 14/10/2021, COGNOME, Rv. 282435; Sez. 2, Sentenza n. 18729 del 14/04/2016, COGNOME, Rv. 266758; Sez. 5, n. 7984 del 24/09/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 254648 – 01). D’altro canto, l’impugnazione proposta dal pubblico ministero – che in ogni caso non ha mancato, sia pure incidenter, di evocare la figura del concorso esterno tra i possibili esiti valutativi del giudizio, inglobarlo tra i prevedibili epiloghi del processo (ex multis, sez.5, n. 48677 del 06/06/2014, COGNOME, Rv.261356) – produce effetto pienamente devolutivo ed attribuisce al giudic d’appello gli ampi poteri previsti NOME‘art. 597, comma 2 lett. a) e b) cod. proc. pen. (se 33478 del 12/07/2005, COGNOME, Rv. 231675; sez. 5, n. 46689 del 30/06/2016, COGNOME, Rv. 268671), ivi incluso quello di dare al fatto una qualificazione giuridica diversa; e non s tema risulta trattato anche NOMEa pronuncia di primo grado proprio con riferimento alla condot tenuta dagli imprenditori (pagg. 15-18), in quanto introdotto e dunque offerto contraddittorio NOMEe prospettazioni dell’accusa (pagg. 10-11), sicchè alcun vulnus risulta arrecato alla possibilità di difesa RAGIONE_SOCIALE imputati (cfr. in motivazione sez. 6, n. 20 19/02/2010, COGNOME).
Il motivo si rivela, dunque, manifestamente infondato.
3.L’ampiezza del terzo motivo dei ricorsi di COGNOME e COGNOME – attine all’overturning sancito NOMEa sentenza impugnata in punto di responsabilità per il delitto concorso esterno in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – e che risulta in parte non consentito e in par infondato, impone alcune premesse espositive. Più volte il tenore delle relative obiezi confutative esordisce o si prodiga nella menzione del vizio di travisamento della prova, c determinerebbe l’illogicità manifesta o la contraddittorietà della motivazione del provvedimen impugnato.
3.1.Questa Corte ha più volte avuto modo di affermare che il vizio di “contraddittori processuale” (o “travisamento della prova”) vede circoscritta la cognizione del giudice legittimità alla verifica dell’esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito de probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l’eventuale, incontrovertibile e pac distorsione, in termini quasi di “fotografia”, neutra e a-valutativa, del “significante”, del “significato”, atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione dell’elemento di prova (sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, COGNOME, Rv. 283370); tre sono le figure di patologia della motivazione riconducibili al vizio in esame: la mancata valutazion una prova decisiva (travisamento per omissione); l’utilizzazione di una prova sulla base un’erronea ricostruzione del relativo “significante” (cd. travisamento delle risult probatorie); l’utilizzazione di una prova non acquisita al processo (cd. travisamento invenzione). E si è precisato, coerentemente, che ai fini della configurabilità del di travisamento della prova dichiarativa è necessario che la relativa deduzione abbia u oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformi
il senso intrinseco della dichiarazione e quello tratto dal giudice, con conseguente esclus della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probat della dichiarazione medesima (sez.5, n. 8188 del 04/12/2017, COGNOME, Rv. 272406). Pertanto, la deduzione di erronea interpretazione della prova è estranea a tale vizio posto c «il compito di armonizzare e coordinare tra loro gli elementi di prova apparti esclusivamente al giudice di merito» (Sez. 4, n. 14732 del 01/03/2011, Molinario, R 250133).
3.2. Orbene, tutte le critiche enunciate in proposito nelle ragioni dei ricorsi che ne occu e che ne rappresentano il nucleo essenziale e complessivo – sia pure testualmente conformate ed orientate ad esaltare, a più riprese, il preNOME vizio, si traducono, in realtà, in volte a contrastare l’interpretazione che la decisione di merito ha attribuito al contenu dato probatorio. Per un verso, la Corte territoriale ha fatto buon governo del principio pertiene alla superiore forza “persuasiva” che deve caratterizzare la riforma in appello d sentenza di primo grado (sez. U, COGNOME cit.; e tra le numerose, sez.5, n. 48355 d 18/11/2022, COGNOME, non mass.), dando contezza del come la materia probante assicurata nel corso del dibattimento di primo grado non sia stata meramente rivalutata con un percorso di segno alternativo, ma sia stata rielaborata con costante e convincente metodo di confronto con il ragionamento ricostruttivo dei primi giudici, reputato incompleto ed inadegua implementata ed arricchita NOMEe prove dichiarative e documentali, anche nuove, assunte in sede di rinnovazione istruttoria nel corso del giudizio di secondo grado (pag. 40 e segg.) armonìa con le direttrici giurisprudenziali in base alle quali, in tema di motivazione sentenza, il giudice di appello che riformi la decisione di condanna del giudice di primo g non può limitarsi ad inserire nella struttura argomentativa della decisione impugna genericamente richiamata, delle notazioni critiche di dissenso, essendo, invece, necessario ch egli riesamini, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primo g considerando quello eventualmente sfuggito alla sua valutazione e quello ulteriorment acquisito per dare, riguardo alle parti della prima sentenza non condivise, una nuova compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni (ex alla, sez.6, n. 1253 del 28/11/2013, Ricotta, Rv. 258005); ed in linea con l’esegesi più garantista che riti che l’obbligo di motivazione rafforzata, in caso di ribaltamento del verNOME assolutorio di grado, sia concorrente e non alternativo al dovere di procedere alla rinnovazione dell’istruzi dibattimentale ai sensi dell’art. 603 comma 3 bis cod. proc. pen. (sez. 3, n. 16131 20/12/2022, B., Rv. 284493; sez.6, n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056).Per altro verso la sentenza della Corte territoriale non ha recepito la descrizione del fenomeno associativo RAGIONE_SOCIALE COGNOME come struttura “bicefala” o a compartimenti rigidamente frazionati, l’uno illec l’altro lecito, ma ne ha bensì valutato l’unitarietà e l’identità tipica, sempli distinguendo il settore RAGIONE_SOCIALE investimenti immobiliari ed imprenditoriali, comunque inquinat connotato mafioso, da quello più prettamente funzionale alla commissione dei reati precipuamente di natura estorsiva, ampliata al narcotraffico dopo l’arresto di COGNOME Corte di Cassazione – copia non ufficiale
con ciò discostandosi NOMEe considerazioni svolte dal Tribunale (pag. 46). Le dichiarazioni COGNOME, ivi estesamente riprese e coerentemente apprezzate, hanno chiarito che i proventi dell’attività imprenditoriale – che non confluivano nel c.d. cappello – erano gestiti da NOME ed erano in parte destinati al mantenimento dei carcerati di appartenenza alla consorteria RAGIONE_SOCIALE e dei loro familiari (sul punto anche i frammenti riportati a pag. 1 ricorso COGNOME “…ci rimetteva di tasca sua, a fine mese, per pagare o spese legali o pe l’assistenza ai familiari di qualcuno che era detenuto o quant’altro”), e in base a discrezionalità in parte veicolati a regalie e a distribuzione di variegato destino, strumentale alla gar dell’omertà RAGIONE_SOCIALE affiliati (). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Come pianamente e congruamente esplicitato dal giudice di secondo grado, anche il filone imprenditoriale dell’organizzazione era accompagnato dal ricorso alla forza d’intimidazion perchè la potenza influente del RAGIONE_SOCIALE si era imposta ed incuneata nei gangli operativi della politica e della pubblica amministrazione, appoggiando per un verso candidature compiacenti e ricevendo in cambio il potere di controllo sui diversi ambiti istituzionali dei Comuni di S.An e Melito, con particolare riferimento ai servizi di edilizia pubblica e privata, dai qua ottenuti favori ed agevolazioni in tema di concessioni ed autorizzazioni anche in sanator funzionali alla formale legittimazione di interventi urbanistici abusivi e contra legem e in ogni caso spadroneggiava nel territorio, soggiogando gli altri commercianti (cfr. pag. 46 e seg : e ancora, pag. 49 a riguardo delle dichiarazioni dell’interrogatorio reso da COGNOME i maggio 2017, menzionato NOMEa sentenza ma che non figura tra gli allegati ai ricor
<"..quando andava NOME NOME diciamo si fermavano tutti COGNOME NOME NOME diceva "no questa è una cosa che interessa a me" e se le prendeva lui…al prezzo che diceva lui…quello che a lui gli faceva più comodo, se una cosa valeva 100 ehm per lui valeva 70…qualcuno se rifiutava ehm… diciamo erano problemi suoi, certamente non lo vendeva più, non la vendeva…o non lo vendeva più o se ne andava all'ospedale… NOME NOME era un imprenditore di successo proprio grazie al fatto che era al contempo un RAGIONE_SOCIALEista noto e temuto per la sua fama di boss (cfr. dichiarazioni di COGNOME "Ma non solo a S.NOME o limitrofo, posso dire che in Campania 11 COGNOME NOME era una persona che, diciamo, incuteva timore, è la storia che parla…3. I contorni dell'opera di sopraffazione "ambientale" e di capacità di corruttela della consorteria sono stati esplicitati anche a pag. 128 e 134 de motivazione, nell'affrontare i motivi di ricorso di COGNOME NOME. Non può nemmeno sottacersi che anche la sentenza deliberata in primo grado ha riconosciuto il radicamento RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE COGNOME – pagg. 28 e 29 – nella sua eclettica e complementare articolazione di triviale natura criminale e di reimpiego dei profitti nel campo imprenditoriale, non contestata NOMEe dife ("Neppure vi è spazio per rilievi circa la sussistenza, nel caso di specie, di tutti quelli che gli elementi ontologici e strutturali dell'RAGIONE_SOCIALE a delinquere di stampo mafioso, essend incontestabile che il RAGIONE_SOCIALE fosse strutturato gerarchicamente, anzi verticisticame che vi fosse una distribuzione di ruoli tra i partecipi, una ben precisa e artic programmazione delinquenziale e che i proventi derivanti NOMEe attività delittuose fossero, in parte, redistribuiti tra i componenti del RAGIONE_SOCIALE (cfr. sempre sul punto le dichiarazioni di COGNOME NOME) e, per altra parte, costituissero la provvista per investimenti in settori imprenditoriali che garantivano lucrosi ritorni economici consentendo quindi, anche per questo profilo, all'organizzazione criminale di assumere il controllo delle attività economiche della zona di "influenza" e operatività'). L'RAGIONE_SOCIALE di tipo mafioso si distingue, del resto, NOMEa comune RAGIONE_SOCIALE per delinquere anche perchè non è necessariamente diretta alla commissione di delitti, ma può anche essere diretta a realizzare, sempre avvalendosi della particolare forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, taluno RAGIONE_SOCIALE altri obiettivi indicati NOME'art. 416-bis cod. pen., fra i quali quello di "acquisir diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche" o quello, a generico, costituito NOMEa realizzazione, di «profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri» che la connotazione formalmente regolare delle singole operazioni imprenditoriali e di investimento delle risorse non rappresenta elemento dirimente per escluderne la colorazione di "mafiosità" (Sez. 1, n. 3223 del 10/02/1992, COGNOME e altri, Rv. 189665; Sez. 1, n 16353 del 01/10/2014, Efoghere, Rv. 263310; Sez. 1, n. 19713 del 22/02/2005, COGNOME, Rv. 231967; Sez. 1, n. 5405 del 11/12/2000, Fanara, Rv. 218089; più di recente v. Sez. 6, n. 24211 del 30/04/2019, Egharevba, non mass.). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3.3.L'intercettazione ambientale che ha integrato il paniere probatorio e convalidato l'apport della prova rappresentativa anche e soprattutto a riguardo della posizione dei due ricorrenti
acquisita nel corso del giudizio di secondo grado, come correttamente e razionalmente precisato NOMEa decisione impugnata, non può essere sminuita e ridimensionata al punto da degradare a mera voce corrente nel pubblico, COGNOME intercorsa tra qualificati esponenti d spicco dell'organizzazione criminale (pag.50 e seg.) e COGNOME ricca di dettagli e di esternazio di profonda preoccupazione e di mirato tenore informato, francamente incompatibili con un commento, di taglio congetturale, su notizie apprese nel quartiere o NOMEa stampa. L conversazione, in definitiva, investe il coinvolgimento diretto di COGNOME NOME COGNOME NOME negli affari commerciali di COGNOME NOME, ne presentano un grado di compenetrazione e patrimonio conoscitivo tale da giustificarne una potenziale collaborazione con la giustizia, rievocano alcune operazioni speculative come quelle dell'RAGIONE_SOCIALE riconducibile al boss o del MOLINO IMPROTA, a cui ha partecipato anche COGNOME nell'interesse del COGNOME e dei COGNOME (pag.53), menzionano altra società in cui formalmente socio il figlio di COGNOME, parlano di COGNOME NOMENOME al quale COGNOME cambiava gli assegni delle truffe assicurative, di COGNOME NOMENOME ipotizzando che poss essere stato lui, o chi per lui, il propalante decisivo. Come non è affatto palesemente ill divisare che i componenti di altri gruppi delinquenziali o dell'ala più turpemente "bandite dell'organizzazione – i collaboratori COGNOME, COGNOME, COGNOME NOMENOME in ordine alla valutazio delle cui dichiarazioni non è dato cogliere profilo alcuno di intima contraddittorietà motivazione, che ne cita i costituti per confutarne la valenza infirmante rispetto al s compendio delle prove a carico (pag. 57 e segg.) – potessero non essere a conoscenza delle singole modalità operative e della puntuale ripartizione dei ruoli dei sodali del se affaristico, tenuto conto della complessa ramificazione della struttura criminale e della plur delle congreghe di RAGIONE_SOCIALE che si spartivano il controllo del territorio di S.NOME; e non alcuna inconciliabilità logica tra la descrizione della figura di COGNOME tra i referent NOME e l'assenza di provvedimenti giurisdizionali che, fino a questo momento, ne abbiano sancito l'intraneità o la contiguità all' RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; ciò che rileva è, semmai, del controllo richiesto a questo collegio di legittimità, la valutazione inferenziale della cr intrinseca ed estrinseca del racconto dei collaboratori di giustizia e dei relativi riscontri secondo i criteri epistemologici di comune cognizione ed estrazione giurisprudenziale, che ne delineare le condotte RAGIONE_SOCIALE imputati COGNOME e COGNOME, sinergiche al dinamismo operat e alla vitalità del RAGIONE_SOCIALE capeggiato da COGNOME COGNOME, hanno contestualmente descritto contributo di volta in volta fornito dal citato COGNOME. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3.4.Ai fini della valutazione della chiamata di correo, il "riscontro individualizzante" n essere inteso come necessariamente concernente le medesime condotte narrate dal dichiarante, potendo riguardare ogni altro profilo idoneo a fondare il giudizio di attendi delle dichiarazioni e riconducibile al fatto da provare che, in relazione al reato di associa RAGIONE_SOCIALE, è costituito non dal singolo comportamento dell'accusato, bensì NOMEa sua appartenenza al RAGIONE_SOCIALE (sez.5, n.32020 del 16/03/2018, COGNOME, Rv. 273572). In particolare, ai fini della prova dei reati in materia di RAGIONE_SOCIALE per delinquere di s
mafioso, le dichiarazioni dei collaboratori o l'elemento di riscontro individualizzante non dev necessariamente riguardare ogni singola attività attribuita all'accusato, ed il risco individualizzante deve investire circostanze rilevanti del "thema probandum" ma non ogni minuzioso segmento di esso (sez. U n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, Rv. 255143) e tanto poiché il "thema decidendum" riguarda la condotta di partecipazione o direzione, con stabile e volontaria compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del RAGIONE_SOCIALE, e, quindi, "fatto" da dimostrare non è il singolo comportamento dell'associato ma la sua appartenenza al RAGIONE_SOCIALE (Sez. 5, n. 17081 del 26/11/2014, dep. 2015, Bruni, Rv. 263699). Quanto alla nozione di riscontro individualizzante, va ribadito il principio secondo cui, ai fin valutazione della chiamata di correo, nel giudizio sul merito dell'imputazione, costitu riscontro individualizzante un qualunque elemento di prova che provenga da fonte diversa, che riguardi la sfera personale dell'accusato e che sia riconducibile al fatto da provare, o per direttamente lo rappresenta o COGNOME ne fornisce conferma, in via indiretta, NOME u procedimento logico-deduttivo. Ove nel caso concreto gli elementi di riscontro corrispondano a tale nozione, la loro valenza confermativa costituisce oggetto di una valutazione in fatto, sfugge al sindacato di legittimità, sempre che il giudice dia conto con motivazione congrua completa del proprio apprezzamento (ex mulds, Sez. 5, n. 36451 del 24/06/2004, Vullo, Rv. 230240).
Quanto alla valutazione, in funzione reciprocamente corroborativa e in uno con gli alt elementi, nel raffronto con l'apporto assicurato da COGNOME, delle dichiarazioni rese da COGNOME NOME, boss della RAGIONE_SOCIALE di Mondragone, deve ritenersi sottratto al presente scrutinio i vaglio di pregnanza e solidità espresso NOMEa Corte territoriale, COGNOME ponderato, congruo conforme ai criteri della logicità espositiva; del resto, non è di competenza della Cort Cassazione il sindacato sul contenuto delle dichiarazioni rese, quanto piuttosto il controll coerenza logica delle argomentazioni che hanno apprezzato la valenza dell'elemento di prova (sez.1, n. 36087 del 13/11/2020, Guarino, Rv. 280058). Le dichiarazioni accusatorie rese da due collaboranti possono anche riscontrarsi reciprocamente, a condizione che si proceda comunque alla loro valutazione unitamente agli altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità, in maniera tale che sia verificata la concordanza sul nucleo essenziale narrato, rimanendo quindi indifferenti eventuali divergenze o discrasie che investano soltant elementi circostanziali del fatto, a meno che tali discordanze non siano sintomatiche di un insufficiente attendibilità dei chiamanti stessi (sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014, Villacaro 262309). E secondo l'appropriata ricostruzione della sentenza impugnata, il propalato di COGNOME irrobustisce, a sua volta, il contributo di COGNOME e gli altri dati dimostrativi, i percorre con ragionevole analiticità il racconto delle operazioni imprenditoriali di na speculativa svolte da COGNOME NOME insieme (in quanto "socio") al capo della consorteri RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOMENOME NOME NOME NOME NOME NOME COGNOME NOME NOME NOME RAGIONE_SOCIALE, con l'assistenza del consulente COGNOMECOGNOME In tale contesto si inserisce, evidentement l'apprensione, di cruciale rilevanza probatoria, della contabilità parallela e dei fogli mano
da COGNOME, sequestrati nello studio COGNOME, contenenti l'annotazione di somme di dena oggetto di spartizione tra i sodali, tra cui i soci occulti COGNOME NOME NOME COGNOME NOME indicati con l'appellativo "zio", di etimologia nota e diffusa nel linguaggio mafioso. L'ac disamina che la sentenza impugnata riserva (pag. 60 e segg.) alle operazioni immobiliari antecedenti e successive alla data di stesura del manoscritto, a conforto del radicamento di u rapporto stabile e di completa padronanza RAGIONE_SOCIALE astanti – illustrate NOMEe dichiarazio COGNOME e COGNOME, puntualizzandone i diversi riscontri, anche di natura documentale, non consente di condividere la replica frammentaria e parcellizzata del motivo di ricorso de quo, anche COGNOME la partecipazione o, comunque, la cointeressenza di COGNOME in ciascuna di esse è stata ampiamente riconosciuta in sede di interrogatorio NOME'imputato, ch ha tentato di fornirne una riduttiva e sminuente chiave di lettura, la cui attendibilità è tuttavia, censurata NOMEa motivazione di condanna con proposizioni persuasive e comunque prive di aporìe logiche. I traffici economici nel settore immobiliare, partitamente ripercorsi motivazione e sui quali non è davvero opportuno indulgere con inutili ripetizioni, sono s razionalmente e pianamente interpretati, nel sinergico intrecciarsi RAGIONE_SOCIALE elementi probatori convalida delle chiamate di correo dei collaboratori COGNOME COGNOME COGNOMECOGNOME come poderosa manifestazione dell'egida RAGIONE_SOCIALE sulla gestione urbanistico-edilizia del territorio, reali con l'acquisizione di terreni o di complessi di modesto valore economico ma pagati profumatamente (palazzo Donadio, palazzo Nacci e palazzo Vico Rossi, acquistato con immissione di risorse in parte di COGNOME NOME ed in parte incassate da COGNOME con vendita di Palazzo Nacci, il business RAGIONE_SOCIALE COGNOME, citato significativamente nella trascrizione intercettiva acquisita in secondo grado, nel cui ambito COGNOME ha contribuito a rende beneficiari i COGNOME, RAGIONE_SOCIALEisti, occulti soci d'affari di COGNOME NOME, l'operazione dell'imm di INDIRIZZO a S.NOME, a cui ha partecipato anche COGNOME – pag. 68 sentenza impugnata – l'operazione immobiliare di INDIRIZZO a S.NOME, in cui COGNOME, tramite RAGIONE_SOCIALE, ha ricavato lauti guadagni grazie ad un permesso in variante rilasciato dal geo COGNOME dell'ufficio tecnico, predecessore dell'ing. COGNOME ma parimenti asservito al RAGIONE_SOCIALE Pu pag.46-47 e 69 della sentenza impugnata; l'operazione immobiliare RAGIONE_SOCIALE, condotta insieme a COGNOME, che lo stesso COGNOME ha indicato come figura inscindibile rispetto a COGNOME, pag. l'acquisizione di quote della RAGIONE_SOCIALE, interessata ad altra speculazione nel Comune di Ravenna, conservate NOME'imputato, che ha rilasciato fideiussione a garanzia di un mutuo, pu consapevole per sua stessa ammissione del coinvolgimento nell'affare, in uno a COGNOME, della figura di COGNOME NOME) nella ragionevole prospettiva di un profittevole investiment agevolato NOMEe non trasparenti intese con esponenti politici e della pubblica amministrazione. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3.5. Congruente e lineare con la puntuale esegesi RAGIONE_SOCIALE avvenimenti e del materiale probatorio è dunque la conclusione calibrata e rassegnata NOMEa sentenza impugnata con riferimento all'integrazione, per COGNOME NOME e COGNOME NOME, del delitto di concorso esterno RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (pagg. 75-80, pagg.98-99) atteso il costante principio di diritto in v del quale tale figura risulta ravvisabile nella condotta dell'imprenditore che, senza es
inserito nella struttura organizzativa del RAGIONE_SOCIALE criminale e pur privo della "affectio societatis", instauri con la RAGIONE_SOCIALE un rapporto di reciproci vantaggi, consistenti, p l'imprenditore, nell'imporsi sul territorio in posizione dominante e, per l'organizza RAGIONE_SOCIALE, nell'ottenere risorse, servizi o utilità, anche in forma di corresponsione d percentuale sui profitti percepiti dal concorrente esterno (sez.1, n. 47054 16/11/2021,COGNOME, Rv. 282455; sez.6, n. 32384 del 27/03/2019, Putrino, Rv. 276474; Sez. U, n. 33478 del 12/07/2005, COGNOME, Rv. 236584-01); come integra la condotta di "concorso esterno" l'attività del professionista che fornisca un concreto, specifico e volon contributo idoneo a conservare ovvero a rafforzare le capacità operative del RAGIONE_SOCIALE, nel consapevolezza di favorirne, in tal modo, la realizzazione del programma criminoso (sez.5, n. 18020 del 10/02/2022, COGNOME, Rv. 283371; sez.6, n. 32902 del 23/06/2021, COGNOME, Rv. 281841; Sez. 6, n. 32373 del 4/6/2019, COGNOME, Rv. 276831); ed il rapporto sinallagmatico ch sostanzia i reciproci vantaggi, proprio COGNOME tale, è compatibile con la pariteticità rispettive posizioni, quella dei membri della consorteria e quella dell'imprenditore compiacent che, nel coltivare un proprio finalismo, non deve necessariamente sottostare alle regole predominio ed alle vessazioni dell'RAGIONE_SOCIALE criminosa (cfr. sez. 6, n. 25261 d 19/04/2018, La Valle, Rv. 273390) e, pertanto, può anche entrare in occasionale conflitto con la relativa compagine, senza per ciò solo rinunciare a riconoscerne la preminenza nel tessuto sociale ed economico con il fine di trarne debito, personale profitto. Sotto il profilo dell dell'elemento soggettivo, il concorso esterno, proprio COGNOME postula che l'RAGIONE_SOCIALE esista abbia, quindi, i suoi partecipi con il necessario dolo specifico, fa sì che il concorrente avere anche il semplice dolo generico, cioè la semplice coscienza e volontà di dare il propr contributo, disinteressandosi della strategia complessiva dell'RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE obiettivi ch stessa persegue e, pertanto, della maggiore o minore o, addirittura, insignificante efficacia proprio contributo ai fini del mantenimento in vita e del conseguimento RAGIONE_SOCIALE sco dell'RAGIONE_SOCIALE (cfr. in motivazione Sez. U n. 36958 del 27/05/2021, COGNOME; sez. U n. del 27/09/1995, COGNOME). In definitiva, consone e certo immuni da censure di manifesta illogicità si rivelano le considerazioni che la decisione impugnata ha concentr sull'ininfluenza, ai fini dell'inquadramento della condotta nella fattispecie atipica del co esterno, delle proteste verbali espresse a terzi e della iniziativa giudiziaria che nel 2 distanza di anni dai lavori realizzati, COGNOME ha assunto per ottenere l'integrale paga del proprio credito nei confronti di RAGIONE_SOCIALE. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
In proposito, le obiezioni difensive – come quelle che assumono che COGNOME nulla sapesse d RAGIONE_SOCIALE, ignorasse fino al momento della redazione della contabilità parallela, sequestrata ne 2017, che dietro le operazioni immobiliari si celassero COGNOME NOME COGNOMENOME che sarebbe tracciabi una netta cesura "storica" ed operativa tra il momento dell'arresto di COGNOME NOME e la fa successiva a cui COGNOME sarebbe rimasto estraneo, che l'accordo corruttivo con i funzion pubblici si collocherebbe a partire dal 2011 COGNOME si rivelano nel complesso autoreferenziali e, comunque, volte a sollecitare la Corte di Cassazione ad una non consentita rivisitazione
ricostruttiva del coacervo delle prove; vale la pena ricordare che, in tema di controllo motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo d sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedent gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizion mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli ragionamento mutuati NOME‘esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito ri esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell’intelletto costituente un sistema logico in sé compiuto ed autonomo, il sindacat legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale del provvedimento in sé e considerato, verifica necessariamente condotta alla stregua RAGIONE_SOCIALE stessi parametri valutativi cui esso è “geneticamente” informato, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da al (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260-01; nello stesso senso, sui limiti controllo di legittimità, sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, COGNOME, Rv. 271623-01; sez.2 20806 del 05/05/2011, COGNOME, Rv. 250362-01).
3.6. Quanto più specificamente lamentato NOMEa difesa COGNOME – f rma restando la sostanziale sovrapposizione di plurimi argomenti sviluppati NOMEa difesa COGNOME, scandagliati – si sostanzia in una analisi “parcellizzata” e “sminuzzata” del dato probatorio, disamina dei singoli elementi in modo isolato, e trascura di contro il costante insegnamen della giurisprudenza di legittimità che invita il giudice a considerare il quadro compless nell’interdipendenza RAGIONE_SOCIALE elementi di prova (sez. U n. 6682 del 04/02/1992, COGNOME, Rv.191230), così evitando di sminuirne la rilevanza in vista di un corretto ragionament ricostruttivo, poggiato sul ricorso alle massime d’esperienza e ai criteri della ragionevolez della verosimiglianza. In realtà, il blocco RAGIONE_SOCIALE indicatori ripresi dal motivo di puntualmente ed unitariamente, quanto persuasivamente, sviscerato dal tessuto della motivazione della sentenza impugnata (pagg.88-99), fotografa plasticamente la realizzazione della condotta consumativa del concorso esterno in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE delineato NOME‘elaborazione giurisprudenziale.
COGNOME si è rivelato il professionista di riferimento (e non il mero depositario di s di diverse società riconducibili al RAGIONE_SOCIALE COGNOME o, comunque, di diretto interesse del boss, a COGNOME NOME – con riferimento alla NEM – a COGNOME e COGNOME (le cui dichiaraz sono anche logicamente riscontrate NOMEe evidenze dei sequestri del compromettente scritto e delle acquisizioni documentali di natura extracontabile eseguite presso lo studio del consulen NOMEe conclusioni rassegnate NOMEa consulenza Falanga sulle modalità di tenuta dell’impiant contabile delle imprese del c.d. gruppo COGNOME, NOMEe dichiarazioni del teste Fu collaboratore di studio del COGNOME, dal contributo informativo dei collaboratori di gi COGNOME e COGNOME, dal contenuto delle conversazioni intercettate), non si è risparmiato e anzi ripetutamente profuso nel fornire consigli e suggerimenti sull’adozione dei mezzi operati e giuridici strumentali al reimpiego dei profitti delle attività speculative per e identificazione e tracciamento anche NOME fraudolenti artifici, sulla movimentazio
sull’intestazione e sui trasferimenti delle quote societarie nella prospettiva di “scherma reali titolari, anche di vertice nelle RAGIONE_SOCIALEoni RAGIONE_SOCIALE. E tanto è stato corrett ricondotto al rapporto tra controprestazioni, l’una volta a fornire assistenza tecnico-cont (anche) alla RAGIONE_SOCIALE e l’altra di corresponsione del corrispettivo per l’altrui attività profess 3.7. Va infine ricordato che – e il rimarco vale anche per gli appunti mossi NOMEa dife COGNOME – le valutazioni del giudice del riesame esauriscono i propri effetti nell’amb giudizio cautelare, e non vi è alcun dovere di “confronto” che incomba sul giudice d dibattimento che assuma conclusioni diverse, come affermato NOMEa Corte di Cassazione nella sua più autorevole formazione, secondo il qual principio di diritto l’efficacia della pro adottata dal tribunale per il riesame in ordine alla carenza dei gravi indizi di responsa resta circoscritta nell’ambito del procedimento incidentale “de libertate” ed è finalizzata soltanto all’eliminazione della misura cautelare. Essa non vincola, invece, l’apprezzamen dell’ufficio del P.M. titolare delle indagini preliminari quanto alla rilevanza RAGIONE_SOCIALE e indiziari acquisiti, né quello del G.I.P., ai fini del rinvio a giudizio, o del giudice del d (sez. U n. 20 del 12/10/1993, Durante, Rv.195352; sez.6, n. 54045 del 27/09/2017, Cao, Rv.271734; cfr. anche Corte Cost. n. 121 del 24/04/2009).
4.11 quarto e il quinto motivo del ricorso del COGNOME sono infondati.
Deve essere premesso che la decisione della Corte di merito può essere letta, in punto di sussistenza RAGIONE_SOCIALE elementi costitutivi di cui all’art. 512 bis cod. pen. e in p riconoscimento della responsabilità del ricorrente, in unico corpo argomentativo con l’artico della pronuncia dei giudici di prime cure, che hanno affermato che il dominus delle società citate dal capo G1 al capo G6 e nel capo G15 dell’editto accusatorio – e dunque il regista de relative operazioni – sia stato con certezza individuato in COGNOME NOME (pag. 51 e s sentenza di primo grado), al di là della formale titolarità delle quote poi trasferite NOME NOMENOME Lo snodo centrale della motivazione della sentenza impugnata a riguardo delle singole contestazioni di trasferimento fraudolento di valori per le quali è inter condanna nel giudizio di appello è rappresentato dal comune denominatore che si tratti di “società coinvolte nelle operazioni speculative in cui si è sostanziato il pactum sce intercorso tra l’imputato e il RAGIONE_SOCIALE COGNOME“, come del resto messo in rilievo alle pagg. 75 e seguenti con la lucida descrizione dei profitti generati a favore delle società ricondu all’imputato, a COGNOME NOMENOME NOME COGNOME NOME NOME COGNOME NOMENOME NOME ingenti flussi denaro veicolati sul NOME COGNOME, che li ha reimpiegati nell’ambito delle cc operazioni extra-conto, suggerite da COGNOME NOME, ai quali è specularmente corrispost l’incremento della potenza economica e il consolidamento della posizione di dominio strategic del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di riferimento. Non è possibile cogliere alcuna manifesta critic pertanto, nel ragionamento della Corte territoriale che, anche per il risalto del dato cronol della maggior parte delle formalità di fittizia intestazione delle quote a COGNOME NOME NOME successivo all’arresto di COGNOME NOME, ha ravvisato nelle singole operazioni
societarie l’intento precipuo dell’imputato di “schermare” il patrimonio personale d potenziale aggressione delle misure di prevenzione. E il dolo specifico, tuttavia, non d necessariamente identificarsi in un dolo “esclusivo”, di tal che lo scopo individuale di elu l’applicazione delle misure ablatorie può ben coesistere con la finalità di favorire l’oper dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che l’incameramento di quei vantaggi ha, per un apprezzabile torno di tempo, concretamente consentito, come affermato con enunciati ineccepibili dal provvedimento impugnato a riguardo delle società RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE (pag.81 e segg.), riconducibili anche a COGNOME, contiguo a COGNOME NOME e a COGNOME NOME NOME pure sulla scorta, peraltro, dell’interpretazione di conversazioni intercettate, rime all’esclusiva competenza del giudice di merito ed il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragione della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. U, Sentenza n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715).
5.11 sesto motivo del ricorso di COGNOME NOME non può essere accolto.
Ancora una volta devono essere richiamati i confini propri del controllo di legittimità, limitato a saggiare la congruità e la logicità del ragionamento giudiziale, ma non può ess invitato a dirimere direttamente questioni attinenti alla valutazione delle prove e alla sce divergenti soluzioni od interpretazioni. La Corte territoriale ha rimeditato in chiave cr argomentazioni del Tribunale e ha condiviso la tesi d’accusa seguendo un metodo di lettura unitaria delle emergenze probatorie, che hanno condotto, da un lato, a mettere in luce il ril probatorio del rapporto di stabile collaborazione, anche criminosa, tra COGNOME NOME COGNOME NOME – tale da consentire di inferirne lucidità e globalità di intese – e, all’apprezzamento del contenuto di una conversazione telefonica tra COGNOME e il consulen COGNOME COGNOME nella quale il primo palesava preoccupazione per la disinvoltura con cui COGNOME accreditava somme di denaro sul conto della figlia incapiente – come a sua volta sintomatic della di lui piena consapevolezza dell’illiceità dell’operazione programmata, consistita n stipulazione di un mutuo bancario funzionale all’acquisto di un immobile da destinare, in rea alla disponibilità del capo del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (gruppo ben noto a COGNOME, cfr. pa e segg. sentenza d’appello), COGNOME NOME, nel cui contesto COGNOME NOME si era presta a confezionare documenti ideologicamente falsi, volti a simulare un rapporto di lavor subordinato tra la RAGIONE_SOCIALE di sua effettiva titolarità e COGNOME NOMENOME soggetto inter nella prospettiva di favorire l’acquisizione di una villa da parte del RAGIONE_SOCIALEista in quanto pertanto, come univocamente si trae dal compendio espositivo, allo scopo di agevolare l’attività dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di sua personale reggenza. La motivazione spesa NOME sentenza impugnata si sottrae a censure di evidente illogicità e le obiezioni confutative d difesa si risolvono nuovamente in una sollecitazione ad intraprendere un differente percors d’analisi delle prove raccolte.
6.Anche il settimo motivo di COGNOME e il quarto motivo COGNOMECOGNOME inerenti al tratt sanzionatorio e alla dosimetria della pena, non possono trovare accoglimento.
Il reato di concorso in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è di natura eventualmente permanente (sez.6, n. 33749 del 27/4/2023, Cosentino, Rv.285150) e la cornice temporale dell’imputazione, per la quale è stato pronunciato il verNOME di condanna, si dipana fino al mese di luglio 2017 per sino a tale data si è protratto, alla luce delle ragioni articolate NOMEa sentenza impug rapporto sinallagmatico tra i ricorrenti e l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. La doglianza del motiv COGNOME, che pretende esaurirsi la condotta illecita alla data dell’arresto di NOME COGNOME relazione a locuzione estrapolata da pag. 78, risponde ad una visione atomistica dell argomentazioni della sentenza, che ha precisato che a tale data si sarebbero interrotti affidamenti” ma i lavori esecutivi e le vendite RAGIONE_SOCIALE immobili sono proseguiti in e successiva; mentre il motivo del COGNOME precipita nell’alveo della generici dell’irricevibilità, da momento che enuclea la retrodatazione del contributo offert ricorrente dai rilievi non concludenti, frammentari ed assertivi già esaminati a riguard terzo motivo. In verità, laddove il fattivo apporto alla “vita” e all’operatività dell’ass RAGIONE_SOCIALE sia radicato e costante nel tempo, NOME l’instaurazione di relazioni definite e occasionali, come illustrato NOMEa decisione impugnata a riguardo del contegno tenuto dai d imputati, il reato di concorso esterno si atteggia come fattispecie di natura permanent spetta all’interessato la compiuta dimostrazione di aver posto fine alla situazione antigiur così consolidata, desistendo dal prestarvi il proprio contributo (sez. 5, n. 35100 05/06/2013, Rv. 255769; sez.5, n. 15727 del 09/03/2012, Rv. 252329).
A proposito della quantificazione del trattamento sanzionatorio, è consolidato il prin secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo ch al massimo edittale, il mero richiamo ai “criteri di cui all’art. 133 cod. pen.” deve r motivazione sufficiente per dimostrare l’adeguatezza della pena all’entità del fatto; in l’obbligo della motivazione, in ordine alla congruità della pena inflitta, tanto più si quanto maggiormente la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale (Sez. 1, 6677 del 05/05/1995, COGNOME, Rv.201537; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, COGNOME, Rv. 256464). E, per converso, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, ta più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezio indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati NOME‘art. 133 co quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonar 241189; Sez. 5, n. 511 del 26/11/1996, dep. 1997, Curcillo, 207497). Nel caso di specie, sentenza impugnata, in relazione alla posizione COGNOME, ha comminato – per il reato RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, aggravato dal comma 6 dell’art. 416 bis cod. pen. e con la portat mitigatrice delle attenuanti generiche, applicate secondo riservata discrezionalità e di stata data ragionevole contezza – una pena assestata sul minimo assoluto di legge e, pertanto appare soddisfacente, quanto all’esaustività della motivazione, il richiamo alla gravità dei e alla personalità dell’imputato; come minimi si sono rivelati gli aumenti previsti
continuazione con gli altri reati, con ciò nel rispetto del principio di diritto in base a grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlat all’entità RAGIONE_SOCIALE stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispe rapporto di proporzione tra le pene, come certamente avvenuto nel caso in esame (Sez. U n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME). Le riflessioni esposte possono essere traslate all’esame della doglianza della difesa COGNOMECOGNOME raggiunto da identica determinazione di pena, con l precisazione che, secondo l’indirizzo consolidato della Corte di Cassazione, nel motivare diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudic merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si ve particolare, pag. 99, ove la reiezione della richiesta è stata ancorata, come del r consentito, all’insussistenza di elementi di positiva valutazione, cfr. ex multis, sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
8.11 ricorso per cassazione di COGNOME NOME è, sotto diversi profili, inammissibile. In primo luogo, il giudice di secondo grado ha confermato la pronuncia di improcedibilità primo grado, ai sensi dell’art. 531 cod. proc. pen., per essere i reati a lui ascritti es prescrizione, rigettando l’appello in via principale del pubblico ministero volto ad ottener condanna nel merito (pag.8), previo riconoscimento dell’aggravante dell’agevolazione RAGIONE_SOCIALE. COGNOME NOME aveva proposto appello incidentale avverso la sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 595 cod. proc. pen., soggetto ad autonoma disciplina e, in particol condizionato NOME‘area di perimetrazione delineata NOME‘appello principale promosso dal pubbli ministero; una volta respinto quest’ultimo, non residuano spazi per contestare la decision che ha confermato quella del primo giudice, autonomamente non impugnata NOME‘imputato. L’appello incidentale non può invero rappresentare un rimedio surrogatorio della rimessione ne termine per proporre impugnazione e la sua legittimità ed efficacia è strettamente dipendent NOME‘articolazione e NOMEe sorti del gravame depositato in via principale, il quale solo es contrastare. Per altro verso, i motivi di ricorso hanno dedotto vizi di motivazione in ordin sussistenza, a suo carico, RAGIONE_SOCIALE elementi costitutivi previsti NOMEa norma incriminatrice all’art. 512 bis cod. pen., non rilevabili in sede di legittimità COGNOME in caso di annulla giudice del rinvio avrebbe comunque l’obbligo di confermare la statuizione di improcedibili (sez. U n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275); e ancora, la deduzione impugnatoria del secondo motivo, che censura l’applicazione della confisca delle quote e dei beni della RAGIONE_SOCIALE, è vieppiù priva di interesse, in quanto l’imputato si era tra l’altro lagnato, con l’atto di gravame (pag.31 sent. impugnata), dell’assenza di p appagante dell’elemento soggettivo del dolo specifico, integrato NOMEa finalità di consenti NOME COGNOME di eludere le misure di prevenzione patrimoniale; ed ha reiterato, col ric di legittimità, senza oltremodo contestare l’aspetto oggettivo dell’avvenuta intestazione fi delle quote a suo nome, analoga doglianza, modulata con riferimento ad un’assunta carenza di motivazione dell’attribuzione di responsabilità limitatamente al necessario coeffici
psicologico. E in effetti, la confisca è stata ordinata NOMEa Corte territoriale nei confr INDIRIZZO, al quale è stata ricondotta la titolarità del capitale e del patr societario, unico soggetto legittimato, dunque, a lamentare eventuali lacune della statuizio relativa alla misura di sicurezza.
9.1 motivi di ricorso di COGNOME NOME sono inammissibili, COGNOME generici e manifestamente infondati.
9.2.1 primi tre motivi del ricorso dell’AVV_NOTAIO e il composito motivo dell’atto anche dell’AVV_NOTAIO, possono essere trattati congiuntamente, difettano di specificità e s manifestamente infondati. Il relativo articolato non si confronta idoneamente con la strut della motivazione della decisione impugnata, che non si è affatto limitata a richiamar precedente giudiziario irrevocabile che cristallizza l’appartenenza del COGNOME all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, per farne per ciò solo discendere la prova della circostanz aggravante di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen. a riguardo dei distinti addebiti di trasf fraudolento di valori mediante intestazione fittizia, ma si è dispiegata nella illustrazion
sua autonoma configurabilità, con particolare riferimento agli enunciati, del tutto trasc nell’atto d’impugnazione, di pag.103 e pag. 104, che, con appropriata e circostanziata for persuasiva (sez. U n. 6682 del 04/02/1992, COGNOME, Rv.191229), hanno compiutamente messo in rilievo il ruolo di finanziatore rivestito dal prevenuto quantomeno sino al 20 sottolineando la concomitanza cronologica delle operazioni relative alle intestazioni simul delle quote societarie dei singoli enti e della realizzazione del suo solido contributo all’es e al dinamismo dell’organizzazione RAGIONE_SOCIALE di cui faceva parte; in tal guisa, egli ha a non soltanto per astrarre sé NOME e la gerarchia del RAGIONE_SOCIALE NOME‘imposizione di misur ablatorie tipiche del regime delle misure di prevenzione – elementi essenziali della fattisp contestata, ritenuti sussistenti anche NOMEa pronuncia dei primi giudici in doppia conforme (p 86 e segg.) – ma con lo scopo concorrente di favorire la vita economica della consorteria, con sostegno dei proventi delle attività imprenditoriali apparentemente svincolate da collegamento che l’attenzione investigativa avrebbe ragionevolmente potuto cogliere. E del pari le ragioni del ricorso non si misurano con quanto puntualizzato NOMEa Corte territori riguardo della titolarità delle quote e del patrimonio della RAGIONE_SOCIALE (pag.100), solo formalmente attribuiti a COGNOME NOME e COGNOME NOME, privi di disponibili economiche e in realtà riconducibili al ricorrente che, nel contesto di una perspi conversazione telefonica con COGNOME NOME, ha rivendicato di avervi immesso risorse liquide per il ragguardevole importo di mezzo milione di euro e che, del resto, era colui ch interfacciava direttamente con la clientela della società. Come non rileva – quand’anch rispondesse alle risultanze processuali – che la società RAGIONE_SOCIALE, chiaramente destinata al perseguimento RAGIONE_SOCIALE obbiettivi dell’organizzazione criminale in base alle confor ed autonome propalazioni dei collaboratori COGNOME COGNOME COGNOME (pag.105 e pag. 106), che si riscontrano reciprocamente secondo il noto principio della convergenza del molteplice (Sez. 2 n. 13473 del 04/03/2008, COGNOME, Rv. 239744; e, in motivazione, Sez. 5 n. 25838 del 23/07/2020, COGNOME, non mass. sul punto), non abbia concretamente operato, COGNOME il dolo specifico consiste in una finalità particolare della condotta dell’agente e la sua realizz esula dagli elementi costitutivi del reato. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
9.3.La sentenza impugnata ha dunque fatto buon governo del costante principio di diritt affermato da questa Corte, secondo cui la circostanza aggravante prevista NOME‘art. 7 del d.l. maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203 (oggi 416 bis.1 cod. pen. richiede per la sua configurazione il dolo specifico di favorire l’RAGIONE_SOCIALE, con la consegue che questo fine deve essere l’obiettivo “diretto” della condotta, non rilevando possibili e di vantaggi contestuali o indiretti, né lo scopo di favorire un esponente di vertice della c ovvero quand’anche un tale interesse individuale coincida con il core business dell’RAGIONE_SOCIALE (Sez.5, n. 36842 del 10/06/2016, COGNOME, Rv. 268018; Sez. 6, n. 44698 del 22/09/2015, COGNOME, Rv 265359; Sez.5, n. 17979 del 05/03/2013, COGNOME, Rv 255517). Nel complesso, in definitiva, le censure dei motivi di ricorso assumono connotazione assertiva e puramente contestativa e tendono a sollecitare, peraltro con argomentazioni evanescenti,
una differente comparazione dei significati probatori assegnabili alle differenti emergenze, metodica improponibile in sede di legittimità (tra le molte, sez. U n. 47289 del 24/09/20 COGNOME, Rv. 226074; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, COGNOME, Rv. 214794; Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, COGNOME, Rv. 207944).
9.4. Il quinto motivo del ricorso presentato NOME‘ AVV_NOTAIO è generico e manifestamen infondato.
Il motivo di ricorso che contesta l’eccessività della pena non è consentito NOMEa legge in se legittimità ed è manifestamente infondato COGNOME, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzion previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra n discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negl 132 e 133 cod. peri. (sez.2, n. 12749 del 19/03/2008, COGNOME, Rv. 239754); che, nell specie, l’onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto NOME un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. sentenza impugnata, a riguardo della gravità dei fatti, delle modalità insidiose comportamenti, volti a sfruttare la fragilità di entità imprenditoriali in precarie co economiche e della personalità allarmante dell’imputato, già condannato per concorso esterno in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE); e la porzione del motivo di ricorso che contesta la manca applicazione delle circostanze attenuanti generiche, modellata con espressioni di stile manifestamente infondata in presenza (si veda pag.107 della sentenza impugnata, con riferimento all’inesistenza di elementi di positivo aggancio valutativo e RAGIONE_SOCIALE altri in valorizzati nella dosimetria della pena) di una motivazione esente da evidenti illogicità, a considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudi di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prend considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti NOMEe parti o rilevabili ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rile rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 285 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, COGNOME e altri, Rv. 248244). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
10.11 ricorso proposto da COGNOME NOME è in gran parte affetto da genericità e manifesta infondatezza, salvo il profilo attinente al trattamento sanzionatorio, che merita un appro differente.
10.1. Il primo motivo è travolto innanzitutto NOMEa critica di aspecificità, pedissequamente riproduttivo – in assenza di mirato ed efficace confronto – delle ragioni gravame già affrontate ed adeguatamente risolte NOMEa Corte d’appello, che ha spiegato come siano state acquisite, in uno con le precise dichiarazioni del collaboratore COGNOME NOME serie di conversazioni telefoniche ed ambientali intercettate (riportate a pagg. 116 e se della sentenza impugnata e in parte già citate dai primi giudici, pag. 57 e segg. in uno scen di doppia conforme sulla responsabilità nel quale le pronunce del doppio grado si saldano
inscindibilmente), che ne rappresentano convalida individualizzante, riscontrate NOMEe verifi documentali della polizia giudiziaria, NOMEe quali è emerso, oltre ogni ragionevole dubbi ruolo, intraneo, responsabile e costante, espletato dal NOME nell’ambito del consesso delinquenziale NOME RAGIONE_SOCIALE di cui al capo A2 dell’imputazione. E si deve perc riaffermare che l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decision orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico appa argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verific l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare i convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. La illogicità, quale denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocull, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evid restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensiv che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (SS.UU. 30.4.97, COGNOME). Come noto, nel giudizio di cassazione sono precluse – a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impug – la rilettura RAGIONE_SOCIALE elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’auto adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indica ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispet quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/ dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, COGNOME, Rv. 265482). Alla luce RAGIONE_SOCIALE illustrati principi si rivelano pertanto inammissibili, in quanto non conse manifestamente infondate, le censure del ricorrente che si traducono nella prospettazione d una lettura alternativa e riduttiva del contenuto delle emergenze investigative (a rigu dell’irrilevanza o financo delle finalità strumentali delle denunce per tentativo di est contro ignoti, del ruolo assunto dal prevenuto nell’amministrazione della RAGIONE_SOCIALE per conto della RAGIONE_SOCIALE COGNOMECOGNOME dell’inverosimiglianza della tesi difensiva di aver ignorato l’esiste risalenti vincoli giudiziari ed amministrativi sull’area del c.d. Parco Roberta) intercettazioni valorizzate dai giudici (i dialoghi tra COGNOME NOME e NOME, quest’ul particolare riferimento alla ritenuta inconcludenza probatoria delle esternazioni di NOME NOME conoscere “COGNOME“, ragionevolmente giustificate NOMEa ramificazione delle attivit illecite del RAGIONE_SOCIALE, tra COGNOME NOME e COGNOME e le altre interlocuzioni menziona sentenza, di contenuto peraltro esplicito ed univocamente conducente). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
10.2.11 quarto motivo è manifestamente infondato.
Secondo quanto disposto NOME‘art. 154, comma 4-bis, disp. att. cod. proc. pen., provvedimento di proroga del termine per il deposito della sentenza emesso dal Presidente della Corte d’appello non deve essere notificato alle parti, ma deve soltanto essere comunicat al Consiglio superiore della magistratura, per finalità di natura amministrativ
eventualmente, disciplinari). Come la Corte di cassazione ha avuto modo di chiarire (Sez. 4, n 58249 del 17/10/2018, COGNOME, Rv. 274966-01), il citato provvedimento di proroga può nondimeno assumere rilievo processuale allorquando venga notificato alle parti, nel quale caso il termine per impugnare la sentenza, di cui all’art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. decorre NOMEa nuova data fissata per il deposito della sentenza, a norma della lett. c) comma 2 dello stesso art. 585 (così già Sez. 6, n. 15477 del 28/02/2014, COGNOME, Rv. 258963- 01). In altri termini, la notifica alle parti del provvedimento di proroga del termi il deposito della sentenza produce l’effetto di partecipare a esse lo spostamento in avanti termine per il deposito della sentenza e, dunque, di formalizzare il differimento del dies a quo ai fini della presentazione dell’impugnazione. Diversamente, nel caso in cui il provvedimento cui all’art. 154, comma 4- bis, disp. att. cod. proc. pen., non venga comunicato alle par termine per impugnare la sentenza decorre NOME‘avviso di deposito della stessa sentenza a norma del combinato disposto RAGIONE_SOCIALE artt. 548, comma 2, e 585, comma 2, lett. c), cod. proc pen. (così già Sez. 2, n. 1514 del 21/10/2005, dep. 2006, Cangiano, Rv. 233325-01). Insomma, allorquando il provvedimento di proroga del termine per il deposito della sentenza d cui all’art. 154, comma 4-bis, disp. att. cod. proc. pen., non venga comunicato e notificato parti, il termine per impugnare la sentenza non può che decorrere NOMEa data della notifi dell’avviso di deposito del provvedimento in cancelleria, analogamente ai casi di deposi “tardivo” della motivazione della decisione. Nel caso di specie, la difesa del ricorrente doluta (non della mancata notifica dell’avviso di deposito bensì) dell -omessa notifica dell’avviso di proroga dei termini del deposito della sentenza”, fatto processuale che determina nullità, di alcun genere. A ciò può pure aggiungersi che – compulsato il verbale udienza dinanzi alla Corte d’appello di Napoli del 31 ottobre 2022, citato dal ricorrente, d natura processuale della questione posta – testualmente risulta che l’AVV_NOTAIO, ad hoc interpellato dal Presidente del collegio, ha dichiarato che non avrebbe comunque intes presentare autonomo atto d’impugnazione. Il motivo presta dunque il fianco ad ulterior censura di inammissibilità per carenza di interesse. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
10.3. Il terzo motivo si rivela generico e meramente contestativo a riguardo della for temporale della consumazione del reato permanente, integrato dal contributo dell’imputato sino al 2017, COGNOME quanto dedotto nel ricorso non indica gli elementi che avrebbero dovuto indurre la Corte a circoscriverne la durata.
10.4.E’ invece fondato il passaggio del terzo motivo che inerisce alla legittimità commisurazione del trattamento sanzionatorio, che assorbe il secondo motivo di doglianza, riguardante la mancata concessione delle attenuanti generiche, la cui valutazione deve essere riservata al giudice di merito nel più globale ambito della decisione sulla quantificazione pena.
E’ giurisprudenza costante che nel giudizio di appello instaurato a seguito di impugnazione d solo imputato, viola il divieto della “reformatio in peius” il giudice che, pur avendo escluso la sussistenza di una o più circostanze aggravanti, lasci inalterata la pena complessi
determinata in primo grado, a nulla rilevando il fatto che, in quella sede, non fosse s quantificato l’aumento di pena stabilito per le predette circostanze (sez.6, n. 23356 04/03/2014, COGNOME, Rv. 259953; sez. 6, n. 5220 del 12/01/2018, COGNOME, Rv. 272186). Invero, nel caso in cui venga eliminata una circostanza aggravante relativa al reat più grave, occorre tener presente quanto stabilito NOME‘art. 597, comma 4, cod. proc. pen. c recita: «In ogni caso, se è accolto l’appello dell’imputato relativo a circostanze o a concorrenti, anche se unificati per la continuazione, la pena complessiva irrogata corrispondentemente diminuita» e tale precetto normativo è stato interpretato nel senso che i giudice dell’impugnazione ha «in ogni caso» il dovere di diminuire la pena complessivamente irrogata in misura corrispondente all’accoglimento dell’impugnazione (così, in particolare, S U, n. 5978 del 12/05/1995, P., Rv. 201034). Ebbene, la Corte di merito ha escluso in relazione all’addebito associativo di cui al capo A2, nei confronti del ricorrente, la circostanza aggra dell’art. 416 bis comma 4 cod. pen. ma – pur riducendo la pena base ad anni 10 di reclusione per il delitto di partecipazione ad RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – l’ha aumentata ad anni 16 per effe dell’aggravante del comma 6 dell’art. 416-bis cod. pen. e della ritenuta recidiva, ripristinando il trattamento punitivo inflitto in prime cure, senza tener conto nel c tuttavia, della necessaria decurtazione dosimetrica conseguente all’esclusione dell’alt circostanza aggravante ad effetto speciale.
La decisione impugnata deve essere dunque annullata con rinvio in parte qua, limitatamente al profilo della determinazione della sanzione, mentre il ricorso dell’COGNOME, nel resto, essere dichiarato inammissibile.
11.I1 ricorso di NOME NOME è generico e manifestamente infondato.
11.1. Le deduzioni del primo motivo si sostanziano in una riproduzione delle dichiarazio spontaneamente rese NOME‘imputato nel corso del processo di secondo grado (pag.32 sentenza impugnata), accompagnate da generiche riflessioni riguardanti una “produzione documentale”, sganciate NOME‘esame delle specifiche risultanze probatorie e NOMEa analisi dell’uti soprattutto, decisività dell’incarto NOME. Va dunque fermamente ribadito che l dichiarazioni spontanee, rese ai sensi dell’art. 494 cod. proc. pen. in appello prima discussione NOME‘imputato sottrattosi al contraddittorio, non sono idonee a confutare il qu probatorio complessivamente considerato, non potendo essere equiparate alle dichiarazioni rese in sede di esame, né utilizzate come prove a carico di terzi (sez. 2, n. 30653 24/09/2020, COGNOME, Rv. 279911; Sez. 1, n. 25239/2001, Rv. 219432; Sez. 6, n. 13682/1998, Rv. 212088; Sez. 1 23/11/1993; Sez. 1 n. 1708/1993, Rv. 196402). Esse costituiscono semplicemente una forma di autodifesa, espressione dello ius dicendi e dello ius postulandi riconosciuto all’imputato personalmente (Sez. 5, n. 4384/1998, Rv. 213105, vedi anche Sez.5 12603/2017, Rv.269518; Sez. 2, n. 33666/2014, Rv.260049).
11.2.11 secondo motivo si palesa, nuovamente, fuori fuoco e manifestamente infondato, dal momento che la sentenza impugnata ha ripetutamente e congruamente evidenziato, ben lungi
NOME‘incorrere in travisamenti di prova – e come già ampiamente osservato nel corso della disamina dei motivi di ricorso di COGNOME e COGNOME – che le forme esteriorizzazione del RAGIONE_SOCIALE COGNOME siano state quelle conformi al modello legale dell’art. 416 bis cod. pen. che incorpora una fattispecie a struttura mista, che può estrinsecarsi in azi tipicamente delittuose e in comportamenti anche non costituenti di per sé reato – tra cui svolgimento di attività imprenditoriali e l’investimento dei relativi profitti – ma co permeati NOMEa forza d’intimidazione che promana NOMEa peculiarità del vincolo associativo NOMEa condizione di assoggettamento ed omertà che il NOME è destinato a produrre e garantire; non è dunque consentito distinguere tra proventi scaturiti NOMEe operazioni “belli e da quelle solo apparentemente regolari, che pertengono all’esercizio dell’impresa (pag.127 e pag.134). Non ne consegue frattura logica, pertanto, quando il giudice di primo grado e l Corte territoriale affermano che l’intestazione fittizia delle quote della RAGIONE_SOCIALE di cui al capo G16, proprietaria di beni immobili – dapprima in capo al cognato e alla nipot COGNOME NOMENOME poi in capo, per il 90%, a COGNOME NOMENOME NOME di NOME – fosse finalizz a preservare COGNOME NOME NOME‘irrogazione di misure di prevenzione anche in vista del perseguimento RAGIONE_SOCIALE obbiettivi economici dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e, in definitiva, agevolarne l’attività (pag.102 segg. primo grado, pag. 134 e seg. sentenza d’appello). E i merito, i rilievi opposti NOMEa difesa nell’atto di ricorso si palesano eccentrici consistenza.
11.3.11 terzo motivo, che riguarda la ritenuta recidiva qualificata, si mostra indetermi prima che manifestamente infondato, poiché la sentenza impugnata ha dato risalto – pag. 135 – alla non breve “storia” criminale del ricorrente, caratterizzata da iscrizioni nel ca giudiziale per delitti anche di somma gravità, ed ha correttamente ancorato il reato de quo agli allarmanti profili di pericolosità sociale immanenti al ruolo di reggente di un g RAGIONE_SOCIALE di stabile radicamento nel territorio.
12.11 primo motivo del ricorso promosso da COGNOME NOME, la cui valutazione assume carattere assorbente rispetto alle residue ragioni di impugnazione, è fondato.
Il collegio, nella comparazione tra i giudizi declinati NOMEa motivazione in rassegna a rig della conferma, reietto il gravame della pubblica accusa, delle assoluzioni pronunciate co riferimento alle imputazioni di cui ai capi C5 – mossa a COGNOME NOME NOME e C6 – mossa a COGNOME NOME – ed a riguardo, di contro, della conferma della statuizione di condanna di quest’ultimo in relazione all’addebito elevato con il capo C3, appell NOME‘imputato – deve rilevare la violazione del principio di (non) contraddizione nell’esame fonti probatorie, COGNOME – a fronte di una formulazione delle contestazioni sostanzialmen unitaria e sovrapponibile a proposito dell’assunta origine delittuosa delle risorse veico ovvero la rispettiva riconducibilità ad “attività truffaldina svolta nel settore delle assicurazio da RAGIONE_SOCIALE NOME” la Corte di merito perviene ad argomentazioni e ad esiti decisori diametralmente opposti. Quanto ai flussi di denaro dei capi C5 e C6 – quest’ultim
specificamente attinente ad una ipotesi di riciclaggio a carico di COGNOME NOME la Cor territoriale sembra inizialmente condividere la prospettazione del Pubblico Ministero relazione alt – esistenza delle operazioni di spostamento di provviste di denaro da o verso società che vedono in COGNOME NOME NOME regista occulto” e “circa l’esistenza di una teso con la quale venivano gestite le risorse di quest’ultimo (COGNOME, n.d.r.) e dei frat NOMENOME NOME di là della intestazione formale dei conti correnti e della proprietà nominale quote delle società coinvolte”, per poi propendere, tuttavia, per l’incertezza della prova che riguarderebbe “l’origine dei flussi di denaro in contestazione”, chiosando che “NOME‘intero compendio probatorio non è dato evincere in maniera certa ed inequivocabile l’origine dell provviste oggetto delle odierne contestazioni di riciclaggio NOME‘operazione speculativa “parco primavera” né NOMEe attività criminose del RAGIONE_SOCIALE. Lo stesso cap d’imputazione è articolato in modo equivoco, nella misura in cui descrive le ingenti provvist denaro come “frutto di attività truffaldina svolta da COGNOME NOMENOME attivo nel settor truffe alle assicurazioni in collegamento con il RAGIONE_SOCIALE COGNOME, il RAGIONE_SOCIALE COGNOME e il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE“. La contestazione non chiarisce se oggetto delle attività di riciclaggio fosser profitti delle truffe assicurative realizzate in proprio da NOME ovvero con la collabo dei RAGIONE_SOCIALE evocati ovvero ancora i proventi delle operazioni speculative immobiliari che lo ste COGNOMEe//i aveva realizzato con la complicità delle medesime organizzazioni criminali”. Quanto, di contro, alle risorse liquide dell’imputazione di riciclaggio del capo C3 – per il quale interamente condiviso il giudizio di affermazione di reità dell’attuale ricorrente, esclusione della circostanza aggravante dell’agevolazione RAGIONE_SOCIALE, pure vanamente censurata dal pubblico ministero (pag.113 sentenza impugnata) – il delitto presupposto indica nell’editto accusatorio è analogamente costituito da “provviste di denaro frutto di attivi truffaldina svolta da COGNOME NOMENOME attivo nel settore delle truffe alle assicurazion collegamento con il RAGIONE_SOCIALE COGNOME, il RAGIONE_SOCIALE COGNOME ed il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE“; in questo caso, però, in rapporto alla documentazione citata NOMEa difesa – che, peraltro, parr nemmeno formalmente ammessa ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen., come lamentato col terzo motivo – a sostegno dell’assunto che le somme confluite sul conto corrente della G RAGIONE_SOCIALE, comunque riconducibile a COGNOME e COGNOME NOME, proverrebbero NOMEa vendita di immobili, la Corte replica che – anche a voler condividere la tesi “almeno per quanto riguarda la costruzione del “parco primavera”, si è trattato di un’attività connota abusi edilizi e lottizzazione abusiva commessi da COGNOME NOME di concerto col capo del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE COGNOME, NOME COGNOME“. L’ordito della motivazione non si sottrae ad una critica d intima illogicità risultante dal testo stesso del provvedimento, vuoi COGNOME non è comprendere COGNOME l’incertezza della prova della provenienza delittuosa dei denari, affermat a riguardo RAGIONE_SOCIALE addebiti di riciclaggio sub C5 e, soprattutto, C6, non si sia river sull’affidabilità della prova dell’illecita scaturigine delle risorse di cui al capo C3, o trattandosi di “fonte” identica, anche nel modello imputativo, ovvero i proventi dell’a truffaldina del COGNOME, tra l’altro riferita al NOME torno di tempo; vuoi, ancora, p Corte di Cassazione – copia non ufficiale
relazione al capo C3 le argomentazioni della sentenza impugnata si discostano NOMEa formulazione dell’incolpazione nella parte in cui traggono la dimostrazione dell’orig delittuosa del denaro (non NOMEe truffe ma) NOMEa consumazione di reati urbanistico-edilizi lottizzazione abusiva, ragionevolmente ritenuti emanazione dell’attività dell’RAGIONE_SOCIALE, in contrasto tuttavia con le conclusioni rassegnate sul punto giudice di primo grado, che hanno affermato la responsabilità del COGNOME per il reato riciclaggio dei proventi delle attività truffaldine consumate da COGNOME NOME.
12.1. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al giudice d’appello affinchè provveda, con adeguata rivisitazione del materiale probatorio e ricomposizione dell inferenze, ad eliminare la lacuna della motivazione così evidenziata.
13.Quanto ai motivi di ricorso di COGNOME NOME, il tema principale – posto dal primo motivo del ricorso dell’AVV_NOTAIO e dal terzo motivo dell’AVV_NOTAIO – investe il stesso di responsabilità per il delitto associativo, che appare tuttavia infondato.
Deve essere premesso che, in relazione alla posizione del ricorrente, le decisioni del dupli grado, in c.d. doppia conforme, costituiscono un unicum argomentativo, complessivamente valutabile NOMEa Corte di legittimità.
13.1.L’intraneità perdurante del ricorrente al RAGIONE_SOCIALE, perfettam attivo nell’ambito della criminalità RAGIONE_SOCIALE, è saldamente agganciata, nel tes motivazionale della sentenza impugnata e di quella del primo giudice, agli esiti de intercettazioni di conversazioni e alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia COGNOMECOGNOME le altre estesamente vagliati e NOME‘efficacia dimostrativa adeguatamente convergente. Quest Corte ha ripetutamente affermato che i contenuti informativi provenienti da intercettazion conversazioni, relativi a fatti direttamente attinenti alla vita di un’RAGIONE_SOCIALE criminal direttamente utilizzabili a carico dei conversanti, COGNOME espressione di un patrimo conoscitivo condiviso, derivante NOMEa circolazione all’interno del RAGIONE_SOCIALE di informaz notizie relative a fatti di interesse comune agli associati (Sez. 2, n. 10366 del 06/03/2 Muià, Rv. 278590-02), mentre la reinterpretazione dei dialoghi non può avvenire nel giudizio legittimità, a meno che il ricorrente realmente evidenzi travisamenti di lettura che poss rivestire carattere decisivo (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, COGNOME, Rv. 282337-01; Sez. n. 50701 del 04/10/2016, COGNOME, Rv. 268389-01), come qui non si è verificato, dal momento che le ordinarie massime di esperienza utilizzate dal discorso giustificativo del sentenza impugnata sono sottratte al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22741 d 26/02/2015, Sebbar, cit.).
Quanto al collaboratore, la Corte di appello (pag.137 e seg.), e prima ancora la sentenza d Tribunale (pag. 13 e segg., pag.56), non ha mancato di saggiarne e attestarne la credibili soggettiva, l’attendibilità del narrato e la capacità di interagire con gli altri elementi di un contesto di vicendevole, reciproca corroborazione (in piena sintonìa con il dictum di sez. U, Aquilina cit.). Intercettazioni e dichiarazioni, NOMEa Corte territoriale non illog
apprezzate, consentono di cogliere non già un ruolo di statica affiliazione dell’imputato, suo coinvolgimento diretto nelle strategie associative, e quindi l’esplicazione di quel dinamico e funzionale preteso NOMEa giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 36958 d 27/05/2021, COGNOME, Rv. 281889; Sez. 5, n. 45840 del 14/06/2018, COGNOME., Rv. 274180-01; Sez. 6, n. 12554 del 01/03/2016, COGNOME, Rv. 267418-01; Sez. 5, n. 6882 del 06/11/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266064-01).
13.2.11 propalato di COGNOME, come il compendio delle captazioni antecedenti al 2011 – e con c è affrontato anche il primo motivo dell’AVV_NOTAIO – non è affetto da vizio di inutiliz COGNOME non è stato acquisito in violazione di un esplicito divieto stabilito NOMEa l costituisce, anzi, apporto probativo di intuitiva efficacia nel contesto di un’irrinun sinergica lettura con le emergenze delle intercettazioni, COGNOME vale ad illustrare la st radicata appartenenza del ricorrente al gruppo mafioso. Del resto, come esattamente sottolineato NOMEa sentenza di primo grado (pag.63), il capo d’imputazione individua nell’an 2011 la fascia temporale dell – accertamento” della partecipazione del prevenuto all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, fattispecie di natura permanente, del tutto coerente con una su pregressa affiliazione, circostanza che agevola il giudizio di manifesta infondatezza de questione posta, anche a riguardo di una pretesa inconciliabilità tra l’accusa e la sentenza sempre l’armonica consonanza tra la chiamata in correità del collaboratore – che pacificamente rappresenta in sé un elemento di prova e non un semplice indizio e scolpisce la figura di Russ “COGNOME” nell’organigramma del RAGIONE_SOCIALE e il contenuto, di univoca pregnanza dimostrativa, tratto NOMEe conversazioni registrate, in buona parte finanche di tenore “confessorio”, perme di superare, come pianamente e congruamente illustrato NOMEe pronunce del doppio grado, i ripetuti rilievi difensivi che hanno inteso colorare di pura millanteria racconti, sfoghi e dell’imputato nell’ambito, invero riservato e genuino, dell’interlocuzione con COGNOME resto, e da ultimo, alcuna portata demolitiva potrebbero incorporare – ai fini che occupa ovvero la prova della qualifica di associato del prevenuto, che costituisce il “thema decidendum” le modalità del “cambio-assegni”, l’assunto, mancato accertamento documentale di disponibilità liquide o immobiliari, dirette o indirette, in capo al rico peraltro contrastato, se non altro, NOMEa disposta confisca, in suo pregiudizio e in q ritenuti nella sua disponibilità, di beni formalmente intestati a terzi – o il f dell’esternazione del RAGIONE_SOCIALE, captata al cospetto di (altro) COGNOME NOME, di aver ” sparato” al ricorrente, che, peraltro, ha riconosciuto di aver subìto un “avvertimento” a d’arma da fuoco (pag. 30 del ricorso dell’AVV_NOTAIO, trascr.progr. n. 8580 in al NOME atto d’impugnazione) ed ha raccontato di aver infine beneficiato della “protezione del boss, epilogo certamente non incompatibile con l’altro episodio, in occasione del quale prevenuto è stato “risparmiato”. L’enfasi attribuita, poi, alla pretesa interruzione, da risalente, delle attività illecite nel settore assicurativo collide con le dichiarazioni rese NOME in dibattimento, intese a giustificare le proprie “aperture” con COGNOME nel 2 con l’esigenza di mantenerne i rapporti di affari (“un ritorno economico”, pag. 17 del ric Corte di Cassazione – copia non ufficiale
dell’AVV_NOTAIO) proprio nel NOME contesto. Il motivo di ricorso in scrutinio è d orientato a proporre una ricostruzione “atomizzata” e “frammentata” del dato probatorio, co disamina dei singoli elementi in modo isolato, trascurando di contro il costante indir giurisprudenziale che invita il giudice a valutare il quadro nel suo “insieme” e nell’interaz ogni singolo indizio con ciascuno RAGIONE_SOCIALE altri, evitando in tal modo di svilirne la pregnanz significanza ai fini di una plausibile inferenza, fondata sulla logica e sulle regole dell’esp comune, che sono costituite da generalizzazioni tratte con procedimento induttivo i conformità ai ragionamenti diffusi nella cultura e nell’ambito spazio-temporale in cui matur decisione del giudice (sez.6, n. 36430 del 28/05/2014, COGNOME, Rv. 260813; sez. 2, n 51818 del 06/12/2013, COGNOME, Rv. 258117). Ed a proposito del contributo fornito d prevenuto a salvaguardia della latitanza di NOME NOME, cognato di NOME ed accusato del reato associativo (pag. 141), alcuna seria critica può essere mossa alla linearit razionalità delle proposizioni delle sentenze di merito, che ne hanno tratto – non un indica di occasionale forma di solidarietà ma – significativa e decisiva prova della compenetrazio del ricorrente nel tessuto dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dal momento che le espressioni messe i risalto NOMEe trascrizioni delle conversazioni, come del resto le altre richiamate in parte evocano profonda deferenza per il capo del RAGIONE_SOCIALE, incondizionata disponibilità ai suoi “desiderata”, consapevolezza della propria solida militanza all’interno dell’organizzazi gerarchica. In definitiva, le difese sollecitano una rilettura delle prove acqu dibattimento, in contrasto con il diritto vivente, COGNOME è preclusa alla Corte di cassazi possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a que effettuata dal giudice di merito, NOME una rielaborazione, sia pure anch’e eventualmente logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti diverso giudizio di rilevanza o, comunque, di attendibilità delle fonti di prova (tra le tan 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01; in senso conforme, v. Sez. 4, n. 1219 de 14/09/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 271702-01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275100-01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
13.3. Quanto al secondo motivo del ricorso dell’AVV_NOTAIO e al secondo motivo del rico dell’AVV_NOTAIO, l’art. 603 comma 1 cod. proc. pen. stabilisce che quando una parte, nell’at appello o nei motivi presentati a norma dell’articolo 585 comma 4, ha chiesto la riassunzione prove già acquisite nel dibattimento di primo grado o l’assunzione di nuove prove, il giudice ritiene di non essere in grado di decidere allo stato RAGIONE_SOCIALE atti, dispone la rinnov dell’istruzione dibattimentale; la giurisprudenza costante di questa Corte è orientata nel s che mentre nelle ipotesi di cui ai commi 1 (richiesta di riassunzione di prove già acquisit assunzione di nuove prove, dunque anche nell’ipotesi di richiesta di assunzione di prov contraria “a discarico” ai sensi dell’art. 495 comma 2 cod. proc. pen.) e 3 (rinnovazione officio”) dell’art. 603 cod. proc. pen. è necessaria la dimostrazione, in positivo, della ne
(assoluta nel caso del comma terzo) del mezzo di prova da assumere, onde superare la presunzione di completezza del compendio probatorio, nell’ipotesi di cui al comma secondo del citato art. 603, al contrario, è richiesta la prova, negativa, della manifesta superfluità irrilevanza del mezzo, al fine di superare la presunzione, opposta, di necessi della rinnovazione, discendente NOMEa impossibilità di una precedente articolazione della prov in quanto sopravvenuta o scoperta dopo il giudizio di primo grado (sez. 3, n. 13888 de 27/01/2017, Rv. 269334). Ebbene, la Corte d’appello, una volta esattamente esclusa la riconducibilità delle prove invocate alla disciplina di cui all’art. 603 comma 2 cod. proc. con esposizione appropriata, razionale e non illogica, si è espressa nel senso della no indispensabilità dell’integrazione probatoria, e l’esercizio della relativa opzione è att esclusivamente alle facoltà del giudice di merito, a prescindere NOMEa riconducibilità dell’i alla disciplina dell’art. 495 comma 2 o dell’art. 507 cod. proc. pen., fermo restando c difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, è a quest’ultima regola di rito che ha fatto esp riferimento, in primo grado e nei motivi di gravame e il giudice di secondo grado s correttamente pronunciato sulla sussistenza dei presupposti per l’assunzione di nuove prove a tal proposito invocate, non ritenendole assolutamente necessarie ai fini del decidere.
Il motivo non si sottrae, pertanto, al giudizio di infondatezza.
13.4. E in relazione al terzo motivo del ricorso dell’AVV_NOTAIO e al quarto motivo del dell’AVV_NOTAIO, da ritenersi infondati, mette conto rammentare che in tema di RAGIONE_SOCIALEoni tipo mafioso cc.dd. storiche, per la configurabilità dell’aggravante della disponibilità d non è richiesta l’esatta individuazione delle stesse, ma è sufficiente l’accertamento, in della disponibilità di un armamento, desumibile anche NOMEe risultanze emerse nella plurienna esperienza storica e giudiziaria, essendo questi elementi da considerare come utili strumenti interpretazione dei risultati probatori (Sez. 2, n, 22899 del 14/12/2022, Seminara, 284761). La circostanza aggravante di cui al sesto comma dell’art. 416-bis cod. pen. – che s configura ove le attività economiche di cui gli associati intendano assumere o mantenere controllo siano finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di d natura oggettiva e va riferita all’attività dell’RAGIONE_SOCIALE e non necessariamente alla con del singolo partecipe, il quale, nel caso di RAGIONE_SOCIALEoni cd. storiche come RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, ne risponde per il solo fatto della partecipazione, dato che – appartenendo da an al patrimonio conoscitivo comune che dette RAGIONE_SOCIALEoni operano nel campo economico utilizzando ed investendo i profitti di delitti che tipicamente pongono in essere in esecuz del suo programma criminoso – un’ignoranza al riguardo in capo ad un soggetto che sia ad alcuna di tali RAGIONE_SOCIALEoni affiliato è inconcepibile; e in ogni caso la circostanza aggrava deve essere attribuita ove ignorata per colpa o per errore determinato da colpa (sez. U n. 25191 del 27/02/2014, COGNOME, Rv. 259589; sez. 2, n. 23890 del 01/04/2021, COGNOME, Rv. 281463; sez. 6, n. 42385 del 15/10/2009, COGNOME, Rv. 244904).
Orbene, le pronunce dei giudici di merito – quella di primo grado ha richiamato diver precedenti irrevocabili (pag. 22 e 23, pag. 55 e segg.), con i quali la difesa ha omesso in toto di confrontarsi – hanno chiarito che il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE capeggiato dai COGNOME “storicamente” noto per l’ampia disponibilità di armamenti e per la diffusa e penetra intrusività nei gangli delle attività economiche del territorio oggetto del suo controllo peraltro concretamente riscontrato, a titolo esemplificativo, NOMEa vicenda raccontata collaboratore COGNOME a riguardo dell’occultamento di armi da parte di COGNOME NOME COGNOME NOME (pag.138 sentenza impugnata) e dell’uso di armi da sparo da parte del COGNOME per le minacce ai periti delle compagnie di assicurazione (pag.137 “…hanno sparato a periti delle assicurazioni per costringerli a redigere gli atti che avrebbero portato alla liquidazio NOMEa rievocazione, tra COGNOME e COGNOME, della vicenda RAGIONE_SOCIALE spari ad opera del COGNOME all’indirizzo del primo (all. n. 6 al ricorso dell’AVV_NOTAIO) e dal fenomeno, di dimen sé significativa, della gestione delle villette del Parco Roberta da parte della RAGIONE_SOCIALE amministrata NOME‘COGNOME NOME per conto del COGNOME, interessato a dissimulare le risorse illecitamente accumulate dal RAGIONE_SOCIALE con la creazione di entità imprenditoriali di apparente regolarità (pag.122 e seg.). Il comune corredo conoscitivo così articolato e cristallizzato caso del COGNOME sostenuto NOMEe emergenze captative riguardanti la distribuzione delle “mesate” agli affiliati (pag. 142) e confortato NOMEa risalenza nel tempo e versatilità RAGIONE_SOCIALE appor all’attività dell’RAGIONE_SOCIALE, è confutato da rilievi aspecifici e di stile, che p nell’inammissibilità.
13.5. Né è consentito dedurre, in sede di legittimità, un vizio della motivazione che abbia fondamento il diverso trattamento della posizione individuale di altro imputato, ancor correo (sez.3, n.27115 del 19/02/2015, COGNOME, Rv.264020; sez. 3, n. 9450 del 24/02/2022, COGNOME, Rv. 282839; sez. 6, n. 21838 del 23/05/2012, COGNOME, Rv.252880), dal momento che il giudizio di merito è calibrato sulle componenti soggettive ed oggettive comportamenti attribuiti a ciascuno, e il diverso approccio valutativo, riservato NOMEa territoriale ad COGNOME NOME, è stato ancorato, con inferenza non manifestamente illogica alla specificità della mansione a lui attribuita nel consesso criminale dei RAGIONE_SOCIALE, differe quella del COGNOME (pag. 123).
13.6. Il quarto motivo dell’impugnazione dell’AVV_NOTAIO e parte del quarto motivo red dal co-difensore AVV_NOTAIOCOGNOME, che ha lamentato aporie a riguardo della reiezione del motivo gravame relativo alle attenuanti generiche, è manifestamente infondato.
Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo (sez.4, n. 328 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489); è poi ius receptum che , in tema di circostanze, ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prend in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti NOMEe parti o rilevab atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, p valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione,
specifiche considerazioni mosse sul punto NOME‘interessato (sez.3, n. 2233 del 17/06/2021 Bianchi, Rv. 282693). Del tutto correttamente, pertanto, la decisione impugnata ha congruamente rimarcato il profondo disvalore dei fatti e propeso per l’inconcludenza degl indicatori invocati NOMEa difesa, costituiti NOMEa scelta dell’imputato di sottoporsi a accompagnata da argomentazioni ragionevolmente ritenute pretestuose ed inverosimili.
13.7. Il quinto motivo dei due ricorsi, a sua volta, non può essere accolto.
La sentenza di appello, nel delimitare la statuizione di responsabilità dell’imputato partecipe dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE all’anno 2012 – con la conferma del trattamento sanzionatorio di primo grado – non è incorsa nella violazione del divieto di reformatio in peius poiché i criteri di commisurazione della pena previsti NOME‘art. 133 cod. pen. non coincidono il dato circostanziale o il venir meno di un reato concorrente che, a mente dell’art. 597 co 4 cod. proc. pen., impongono di attenuare la misura della sanzione in caso di accoglimento de motivi d’impugnazione dell’imputato; essi operano all’interno della cornice di pena de fattispecie concreta e obbligano il giudice a fornire soltanto adeguata ragione della sc effettuata entro tale forbice, dal momento che si tratta di un potere interamente affidato sua discrezionalità e, di conseguenza, il controllo di legittimità sulla corretta applicazio legge può essere esercitato esclusivamente sulla motivazione che sorregge la decisione. E’ del resto inesigibile, in un contesto di discrezionalità tanto ampio come quello delineato d articoli 132 e 133 del codice penale, un discorso giustificativo che ne espliciti minuziosam le ragioni, di tal che l’obbligo della motivazione deve intendersi adempiuto tutte le volte l’opzione del giudice di merito si traduca nella determinazione di una pena che per la sua ent globale, non sia, sul piano della logica, manifestamente sproporzionata rispetto al fatto ogg di sanzione; e ciò a maggior ragione quando la quantificazione della pena sia contenuta entro medio edittale (sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, COGNOME, Rv. 256197; sez. 2, n. 36104 de 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; sez.3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288). E tanto è avvenuto nel caso di specie con soddisfacente enunciazione, anche nel rispetto del principio di proporzione, vuoi a riguardo dell’onerosa incidenza delle circostanze aggravanti effetto speciale (spazio edittale da nove a quindici anni per l’aggravante dell’associaz armata, ulteriormente aumentabile da un terzo alla metà per effetto della discipl derogatoria dell’art. 416 bis comma 6 cod. pen., in relazione all’aggravante del reimpiego proventi), vuoi con riferimento all’intensità del grado della partecipazione e della ecletti ruoli dinRAGIONE_SOCIALE rivestiti dal ricorrente all’interno del RAGIONE_SOCIALE di tipo mafioso, mentr finale è rimasta inalterata. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
13.8.11 sesto motivo del ricorso dell’AVV_NOTAIO e il sesto motivo del ricorso dell’AVV_NOTAIO sono manifestamente infondati.
Costituisce condivisibile orientamento di questa Corte che, in tema di confisca allargata ai s dell’art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (ora art. 240-bis cod. pen.), l’imputato confronti si proceda per uno dei titoli di reato contemplati NOMEa norma non ha interes
proporre impugnazione in ordine al provvedimento ablatorio caduto su beni intestati a terz ancorché considerati nella sua disponibilità indiretta, poiché, non potendo vantare alcun dir alla loro restituzione, non può ottenere alcun effetto favorevole NOMEa decisione (In motivaz la Corte ha precisato che è solo il terzo ad avere un interesse personale e diretto a provare legittima acquisizione dei beni ovvero l’assenza di fittizia intestazione RAGIONE_SOCIALE stessi) (sez 4160 del 19/12/2019, Bevilacqua, Rv. 278592). Il motivo di ricorso si spende, nel complesso, in censure che concernono la prova della legittima provenienza dei beni confiscati e la l effettiva riconducibilità ai terzi che ne risultano i formali titolari, temi estrane d’interesse all’impugnazione, processualmente meritevole di apprezzamento, propria del ricorrente.
Il ricorso del COGNOME, nel complesso, deve essere rigettato.
14.Ha impugnato la sentenza anche la parte civile RAGIONE_SOCIALE con l’AVV_NOTAIO, e il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per genericità, COGNOME tale parte privata non ha appellato la sentenza di primo grado, né ha indicato n ricorso di aver richiesto la rifusione delle spese del giudizio di primo grado in s dibattimento d’appello, stante il principio generale, consolidato nella giurispruden legittimità, in virtù del quale la parte civile ha diritto ad ottenere la liquidazione dell rappresentanza qualora abbia formulato domanda di condanna della controparte alla rifusione, non essendo invece necessario che abbia presentato apposita nota spese ai sensi dell’art. 153 disp. att. cod. proc. pen. (ex multis, sez. 6, n. 19271 del 05/04/2022, COGNOME, Rv. 283379). La doglianza che investe, invece, l’intervenuta condanna alla refusione delle spese di par civile, relative al giudizio di appello, a carico di imputati nei cui confronti la relativa c non era stata formalizzata, e in disparte, anche in questo caso, l’assenza delle ido allegazioni documentali, è inammissibile per carenza d’interesse, COGNOME – ai fini d proposizione di una domanda in sede civile – è necessario avervi interesse, a norma dell’ar 100 cod. proc. civ., disposizione ritenuta applicabile anche in tema d’impugnazione l’interesse all’impugnazione è determinato NOMEa soccombenza (Cass. civ. sez.2, n. 1337 del 10/03/1981, Rv. 411952), tanto che l’art. 574 cod. proc. pen. attribuisce all’imputato il e la facoltà di impugnare la sua condanna al risarcimento del danno e alla rifusione delle spe processuali.
15.Da ultimo, deve essere rivolta attenzione alla memoria difensiva dell’istituto di cr GUBER BANCA S.P.A. che, in qualità di terzo interessato, ha richiesto alla Suprema Corte di Cassazione la “revoca della misura cautelare reale sui beni dell’RAGIONE_SOCIALE” di COGNOME NOME NOME COGNOME NOME e/o che venga accertata l’inopponibilità dell confisca al terzo interessato”. Mette conto osservare, in proposito, che in tema di confisc terzo estraneo al reato può far valere il diritto alla restituzione con la proposizione di i di esecuzione dopo il passaggio in giudicato della sentenza, nell’ambito del quale, escluso c
possano essere rivalutate le ragioni della confisca una volta ordinata, può dimostrare sussistenza del diritto di proprietà e l’assenza di ogni addebito di negligenza (sez.3, n. 5 del 10/11/2023, COGNOME, Rv. 285695; sez.2, n. 5806 del 18/01/2017, COGNOME, Rv. 269239).
16.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi d COGNOME NOME e COGNOME conseguono la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione de motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende; mentre al rigetto dei ricorsi di COGNOME, COGNOME NOME e COGNOME consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
17.Non va accolta la richiesta della parte civile, ammessa al Patrocinio a spese dello RAGIONE_SOCIALE, di condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese del presente giudizio in suo favore, COGNOME il contenuto della memoria a firma d difensore non ha apportato alcuno specifico contributo alla decisione e, in particola sostanzialmente articolata sui profili didascalici dell’istituto della costituzione di par della sua legittimazione e delle sue finalità, dei contenuti e RAGIONE_SOCIALE effetti di una do risarcitoria, non ha specificamente contrastato i motivi di impugnazione proposti dagli imput (cfr. Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 e Sez U n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata in relazione alla posizione di COGNOME NOME, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli. Annulla la medesima sentenza in relazione alla posizione di COGNOME NOME, limitatamente al trattamento sanzionatori con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli. Dichiar inammissibile nel resto il ricorso dell’COGNOME. Dichiara inammissibili i ricorsi proposti d COGNOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta i ricorsi proposti da COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso della p civile.
Così deciso in Roma, 23/05/2024
Il on igliere estensore