Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 16148 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 16148 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/11/2023 del TRIBUNALE di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso; udito il difensore, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Napoli, adito ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l’ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di COGNOME NOME, in ordine al reato di concorso esterno in associazione mafiosa, consistito nel supporto fornito ai RAGIONE_SOCIALE «nel compiere attività illecite a servizio dei RAGIONE_SOCIALE quali l’acquisizione di informazioni riservate presso gli uffici giudiziari di Napoli ove prestava servizio quale autista giudiziario ovvero offrendosi quale
prestanome di attività attraverso sé e i suoi congiunti, ovvero rendendosi disponibile a commettere rapine funzionali al finanziamento del RAGIONE_SOCIALE» (capo D).
Avverso l’ordinanza ricorre l’indagato, tramite il proprio difensore, articolando tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1 Con il primo eccepisce l’inefficacia del titolo cautelare per la mancata trasmissione al Tribunale del riesame della relazione di servizio del luogotenente COGNOME citata alle pagine 1035-1036 dell’ordinanza genetica.
2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta gravità indiziaria.
La scarsa valenza degli elementi a carico dell’indagato emergerebbe dallo stesso contenuto dell’ordinanza impugnata:
è il GIP a definire “inconsistenti” le informazioni trasmesse dal COGNOME ai componenti del RAGIONE_SOCIALE;
l’analisi dei colloqui intercettati mostrerebbe la pochezza delle notizie fornite;
la commissione di rapine sarebbe rimasta una ipotesi meramente astratta, né emergerebbe l’intento di destinarne i proventi al finanziamento del RAGIONE_SOCIALE;
una conversazione darebbe conto della indisponibilità del ricorrente ad accettare la proposta di assunzione della propria figlia presso il supermercato gestito da NOME COGNOME;
i rapporti con alcuni esponenti del RAGIONE_SOCIALE avrebbero natura personale e non sarebbero attinenti al ruolo dagli stessi rivestito;
-dagli accertamenti compiuti sul patrimonio del ricorrente non sarebbero emerse anomalie.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari.
Vengono in rilievo vicende accadute nel 2019, quindi non più attuali rispetto a una misura cautelare applicata nel 2023.
Nel caso di concorso esterno non opera la presunzione assoluta di adeguatezza della misura carceraria valevole per il concorso necessario; il ricorrente avrebbe fornito prova contraria basata su: la cessazione del rapporto lavorativo; l’età avanzata; lo stato di incensuratezza.
Si è proceduto a discussione orale su richiesta della difesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Il primo motivo è infondato.
L’obbligo di trasmissione al tribunale del riesame previsto dall’art. 309, comma quinto, cod. proc. pen. riguarda solo gli atti che il pubblico ministero ha selezionato per sostenere la sua richiesta (oltre agli elementi a favore dell’indagato) mentre non vi è l’obbligo di trasmettere tutto il contenuto del fascicolo processuale (Sez. 4, n. 44004 del 19/07/2013, Jussi, Rv. 257698 – 01 che ha ritenuto infondata la doglianza della difesa in ordine all’omessa trasmissione al tribunale del riesame dei tabulati telefonici, atteso che il G.I.P. non ne aveva avuto conoscenza diretta ma solo attraverso quanto di essi era stato riportato nell’informativa di P.G.; conf. Sez. 4, n. 5981 del 17/10/2019, dep.2020, Monaco, Rv. 278436).
Il caso di specie è analogo a quello deciso dalla sentenza Jussi: il pubblico ministero non ha trasmesso al Tribunale del riesame la relazione di servizio del luogotenente COGNOME perché non l’aveva inviata al giudice per le indagini preliminari; quest’ultimo ha utilizzato non la relazione medesima ma l’informativa di polizia giudiziaria che menzionava quella relazione di servizio.
Il secondo motivo è inammissibile, poiché esula dal novero dei vizi deducibili.
3.1. In tema di impugnazione cautelare, la Corte di cassazione non può rivalutare la ricostruzione del quadro indiziario alla base del provvedimento cautelare (genetico e del riesame), poiché in tale ambito il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, COGNOME, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, COGNOME, Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, COGNOME, Rv. 252178), spettando, al più, al giudice di legittimità la verifica dell’adeguatezza della motivazione sugli elementi indizianti operata dal giudice di merito e della congruenza di essa ai parametri della logica, da condursi sempre entro i limiti che caratterizzano la peculiare natura del giudizio di cassazione (per tutte Sez. U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828).
3.2. Nella specie il motivo di ricorso si impernia non su un confronto critico con la tenuta logica del tessuto argomentativo dell’ordinanza cautelare ma sulla valutazione del materiale raccolto condotta in base a una prospettiva selettiva e parziale, volte a diminuirne la portata indiziante.
4. Il terzo motivo è infondato.
4.1. L’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. stabilisce, nei confronti degli indagati del delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, una doppia presunzione, di natura relativa per ciò che concerne la sussistenza delle esigenze cautelari e di natura assoluta con riguardo all’adeguatezza al loro contenimento della sola misura carceraria.
Secondo la giurisprudenza di legittimità la prima presunzione (sussistenza delle esigenze cautelari) opera anche nel caso in cui sia contestata la fattispecie di concorso esterno in associazione di tipo mafioso; detta presunzione, di carattere relativo, è superata solo quando, secondo una valutazione prognostica, possa escludersi la possibilità del ripetersi della situazione che ha dato luogo al contributo dell’extraneus alla vita della consorteria (Sez. 6, n. 32412 del 27/06/2013, COGNOME, Rv. 255751 – 01; conf. Sez. 6, n. 18015 del 13/04/2018, Maesano, Rv. 272900).
Mentre, in forza di una lettura costituzionalmente orientata, la presunzione di adeguatezza della sola custodia in carcere non opera nel caso di concorso esterno, giacché l’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dall’art. 4, comma 1, legge 16 aprile 2015, n. 47, deve essere interpretato conformemente alla sentenza della Corte costituzionale n. 48 del 2015 che, nel vigore della previgente disciplina, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’equiparazione del concorso esterno alla partecipazione al reato associativo (Sez. 6, n. 14803 del 08/04/2020, COGNOME, Rv, 278851; Sez. 1, n. 10946 del 16/12/2020, dep. 2021, Fiore, Rv. 280757).
4.2. Circa la presunzione relativa, valida anche nel caso di concorso esterno, il ricorrente invoca la mancanza di attualità delle esigenze cautelari.
4.2.1. Il problema sorge allorché si registri una consistente distanza temporale tra i fatti e il provvedimento cautelare.
Sul punto il collegio aderisce alla impostazione inaugurata da Sez. 5, n. 36891 del 23/10/2020, Quaceci, Rv. 280471, secondo cui la presunzione relativa in oggetto impone, in chiave di motivazione del provvedimento cautelare «non già di dar conto in positivo della ricorrenza dei pericula libertatis, ma soltanto di apprezzarne le ragioni di esclusione e ciò, ovviamente, se queste siano state evidenziate dalla parte o siano direttamente evincibili dagli atti, con la precisazione
che, tra le ragioni di esclusione suddette, rientra anche il fattore “tempo trascorso dai fatti”, che deve essere parametrato alla gravità della condotta […j».
Quanto più ampia è la cesura temporale che separa la commissione dei reati dalla applicazione della cautela, tanto più andrà valorizzato il parametro della gravità della condotta per sostenere la permanenza del pericolo nella sua dimensione attuale.
4.2.2. Nella fattispecie in esame, dal provvedimento impugnato risulta che:
la cesura temporale non è significativa;
sussiste una estrema pericolosità desunta dai continuativi rapporti con esponenti di spicco di due potenti RAGIONE_SOCIALE mafiosi che ammettono il ricorrente a partecipare a incontri estremamente riservati.
4.3. Circa il profilo dell’adeguatezza della misura, gli elementi indicati dal ricorrente (età, stato di formale incensuratezza, cessazione del rapporto di lavoro) sono stati giudicati irrilevanti dal giudice di merito sul rilievo che l’apporto fornito dal COGNOME a due RAGIONE_SOCIALE mafiosi non è esclusivamente connesso alla sua pregressa attività lavorativa, essendo emersa una disponibilità ben più ampia nella soddisfazione delle esigenze rappresentate dagli esponenti del RAGIONE_SOCIALE.
Deriva che il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1 -ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1 -ter disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 15/03/2024