Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 39749 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 39749 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a VIBO VALENTIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/06/2024 del TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette/sentite le conclusioni del PG PASQUALE SERRA° D’AQUINO
Il Procuratore Generale si riporta alla requisitoria in atti concludendo per l’inammissibilità del ricorso.
udito il difensore
L’AVV_NOTAIO COGNOME, si riporta agli atti, discute i motivi del ricorso e ne chìede l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1 Con l’ordinanza impugnata, emessa il 13.6.2024, il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l’appello ex. art. 310 cod. proc. pen, proposto nell’interesse di COGNOME NOME avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Vibo Valentia che aveva respinto l’istanza volta ad ottenere la revoca o, in subordine, la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere – al medesimo applicata in relazione al reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. – con altra meno afflittiva.
2.Avverso la predetta ordinanza ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo con l’unico motivo articolato violazione di legge processuale e vizio di motivazione, per essere essa meramente apparente in relazione alla conferma della custodia in carcere pur a seguito della riqualificazione in mellus, nella sentenza di primo grado, della condotta ascritta all’imputato quale concorso esterno in associazione mafiosa. Evenienza questa che avrebbe giustificato una rivalutazione della scelta della misura a distanza di oltre quattro anni dall’emissione dell’ordinanza custodiale, pari a circa la metà della pena inflitta; essendo peraltro venuta meno la presunzione assoluta di adeguatezza della custodia in carcere che è esclusiva della partecipazione mafiosa non anche della fattispecie del concorso esterno. Si era altresì rappresentata l’ulteriore circostanza secondo cui l’imputato era ed è sostanzialmente incensurato, tant’è che gli sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche anche in considerazione del suo comportamento processuale.
Dalla sentenza di primo grado prodotta emerge che la riqualificazione si fonda sul fatto che l’imputato aveva prestato solo occasionalmente il proprio ausilio al cogNOME e ad altri membri del gruppo – per esempio fungendo da autista, portando ambasciate e in cambio sì avvaleva anche della consorteria come nell’episodio in cui aveva chiesto di dare fuoco al proprio bar per incassare i soldi dell’assicurazione.
A fronte di tali elementi il Tribunale del riesame ha restituito una motivazione oltremodo carente, non avendo indicato le ragioni per le quali sia tuttora necessaria il massimo presidio cautelare previsto dall’ordinamento.
Nel provvedimento impugNOME si obietta in particolare che la difesa non avrebbe allegato elementi tali da scardinare il giudizio di attualità delle esigenze cautelari e che i dati valorizzati non costituiscono dei nova rilevanti sul piano
cautelare. Senonché appare decisiva e sufficiente per avversare tale argomentazione la circostanza che ì giudici non abbiano realmente considerato neppure la derubricazione del reato contestato all’imputato, che non può non entrare nel fuoco della valutazione che il giudice deve effettuare ai sensi dell’art. 299 del codice di rito. A tal proposito costituisce jus receptum in tema di misure cautelari personali il principio per cui una volta intervenuta la sentenza di condanna anche non definitiva la valutazione in sede di riesame o di appello degli elementi rilevanti ai fini del giudizio incidentale deve mantenersi nell’ambito della ricostruzione operata dalla pronuncia di merito non solo per quel che attiene all’affermazione di colpevolezza ma anche con riferimento alla qualificazione giuridica e alle circostanze del fatto, che non possono essere apprezzate in modo diverso dal giudice della cautela.
Il Tribunale ha peraltro banalizzato l’assoluzione dal reato fine di cui al capo E4 che era stato comunque ascritto all’imputato anche se rispetto ad esso non risultava emesso il titolo cautelare; e ha di contro valorizzato una circostanza inconferente – la sottoposizione del ricorrente alla misura degli arresti domiciliari nell’ambito di altro procedimento penale ancora sub iudice per il reato di tentata estorsione aggravata – che nemmeno il Tribunale di Vibo Valentia – non a caso – aveva evidenziato, trattandosi di fatto risalente al marzo del 2018.
E’ evidente che essendosi il giudice della condanna espresso in termini di mero occasionalità della condotta riguardo al ruolo assunto dall’imputato e di meritevolezza dello stesso delle circostanze attenuanti generiche, il Tribunale del riesame non avrebbe dovuto rimanere insensibile a tale sopravvenienza e alle altre circostanze evidenziate dalla difesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- Il ricorso è nel suo complesso infondato.
Va innanzitutto premesso che, in linea generale, in sede di appello avverso la ordinanza di rigetto della richiesta di revoca – o sostituzione – di misura cautelare personale, il Tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l’ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione dell’effetto devolutivo dell’impugnazione e della
natura autonoma del provvedimento impugNOME (Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, Rv. 282292 – 01).
Nel caso di specie il fatto nuovo è costituito dalla sopravvenuta sentenza di condanna per le medesime condotte poste a base della imposizione della misura ma diversamente qualificate – come concorso esterno in luogo di partecipazione ad associazione di stampo mafioso. Pertanto, tale sentenza costituisce un novum, per un verso, impeditivo, precludendo, essa, di rivalutare il profilo della gravità indiziaria (a meno che non sopravvengano nuove allegazioni rispetto alla sentenza di condanna, cfr. per tutte Sez. 1, n. 55459 del 15/06/2017, Rv. 272398 – 01), per altro verso, idoneo ad innescare una rivalutazione delle esigenze cautelari. (Ri)valutazione che nel caso di specie non può ritenersi pretermessa dal Tribunale alla luce degli argomenti spesi nel provvedimento impugNOME e dei principi cui essa deve ispirarsi – e si è ispirata – in considerazione della natura del reato contestato e della portata degli elementi addotti dall’istante.
A differenza di quanto si assume in ricorso, il novum costituito dalla sentenza in ordine alla diversa ipotesi di concorso esterno in associazione di stampo mafioso è stato considerato dal Tribunale e ritenuto recessivo ai fini di una differente valutazione del quadro cautelare, assumendo piuttosto rilievo, secondo il provvedimento impugNOME, la condanna alla pena di dieci anni di reclusione inflitta per tale diverso reato, ritenuta congrua dal giudice di merito rispetto alle condotte ascritte al ricorrente; laddove la riscontrata occasionalità delle condotte – in luogo della stabilità che riconduce alla partecipazione – ha evidentemente costituito la ragione per la quale il contributo del ricorrente è stato rivalutato come concorso esterno in associazione di stampo mafioso ossia in un reato di indubbia gravità che nel caso di specie, secondo quanto si riporta nella sentenza di condanna allegata al ricorso, si è peraltro estrinsecato attraverso diversi comportamenti.
La occasionalità che impone di qualificare il contributo reso ad un’associazione di stampo mafioso come concorso esterno e non come partecipazione non costituisce un fattore dì per sé idoneo ai fini del ridimensionamento delle esigenze cautelarì, non coincidendo, essa, col concetto di occasionalità cui si è soliti parametrare la pericolosità sotto il profilo cautelare.
In buona sostanza il Tribunale, pur riconoscendo, giustamente, la qualità di novum alla riqualificazione in concorso esterno, l’ha ritenuta di per sé non sufficiente ai fini di una valutazione in melius delle esigenze cautelari in assenza di elementi, non allegati dal ricorrente neppure nella presente sede, idonei a vincere la doppia presunzione comunque operante anche in caso dì concorso
esterno in associazione di stampo mafioso, sia pure in termini relativi e non assoluti. E ha al riguardo, il Tribunale, pure osservato che non potrebbe attribuirsi valore dirimente in tal senso al mero decorso del tempo di esecuzione della misura cautelare – circa quattro anni e mezzo – pur se accompagNOME dalla corretta osservanza dei relativi obblighi, i quali costituiscono parte del nucleo essenziale della misura che si chiede di rimodulare (citando Sez. 5, n. 39792 del 29.5.2017, Rv. 271119-01); evidenziando al contempo come la condanna a dieci anni di reclusione sia piuttosto confermativa della contiguità al sodalizio criminoso, contiguità che emerge anche dai carichi pendenti concernenti altro procedimento penale ove il ricorrente risulta imputato e sottoposto a misura cautelare per il delitto di estorsione aggravata ex art. 416-bis.1 cod. pen.
Tale impostazione è corretta.
In linea generale, ai fini dell’attenuazione o della revoca della misura della custodia cautelare in carcere, il mero decorso di un pur lungo periodo di carcerazione non assume di per sé rilievo come fattore di attenuazione delle esigenze cautelari, esaurendo la sua valenza soltanto nell’ambito della disciplina dei termini di durata massima della custodia (Sez. 1, n. 19818 del 23/03/2018, Rv. 273139 – 01; Sez. 4, n. 17470 del 22/03/2024, Rv. 286207 – 01); il mero decorso di un pur lungo periodo di carcerazione non assume rilievo “ex se” come fattore di attenuazione ai fini dell’eventuale sostituzione della misura.
Né la situazione muta in caso di doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, di cui all’art. 275 comma 3 cod. proc. pen., che trova applicazione anche in relazione al reato di concorso esterno in associazione di stampo mafioso (cfr. la puntuale esegesi in Sez. 1, n. 10946 del 16/12/2020, dep. 22/03/2021, Rv. 280757 – 01, Sez. 6, n. 14803 del 08/04/2020, Rv. 278851 – 01) ed anche nel caso in cui sia richiesta la sostituzione della misura (Sez. 3, n. 46241 del 20/09/2022, Rv. 283835 – 01, in motivazione, questa Corte ha precisato che la clausola di esclusione prevista dall’art. 299, comma 2, cod. proc. pen. fa ritenere perduranti, per tali reati, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo, salvo prova contraria, non desumibile dal solo decorso del tempo).
Se dunque, in generale, ai fini della revoca/sostituzione della misura cautelare con altra misura meno grave il mero decorso del tempo ha valore neutro ove non sia accompagNOME da altre circostanze suscettibili di incidere sulla considerazione delle esigenze da salvaguardare, si deve concludere che a maggior ragione nel caso in cui operi la doppia presunzione relativa di cuì all’art. 275, comma 3, del codice di rito, in assenza – come nel caso dì specie – di ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della
situazione apprezzata all’inizio del trattamento cautelare, l’attenuazione o l’esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dall’osservanza puntuale delle relative prescrizioni (nel caso di specie neppure allegata); fermo restando che nel caso del concorrente esterno non è richiesta la dimostrazione della rescissione del vincolo di appartenenza al sodalizio, non essendovi alcun vincolo da rescindere stante la sua estraneità all’organizzazione, sicché il parametro per superare la presunzione non solo è diverso ma è anche necessariamente meno severo, rimanendo legato alla prognosi di non reiterabilità del contributo alla consorteria (Sez. 6, n. 9478 del 29 gennaio 2014, COGNOME, Rv. 258809; Sez. 6, n. 276858 dell’08 luglio 2011, COGNOME, Rv. 250360); prognosi che in ogni caso, partendo dalla tipologia del contributo reso all’associazione sia pure in termini di “occasionalità” e non di “stabilità” – che, nel caso di specie, come già sopra detto, si è comunque estrinsecato attraverso plurime attività protrattesi fino al 2018 ossia fino a circa un anno prima dell’applicazione della misura – , difficilmente può prescindere da sopravvenienze idonee, effettivamente tali, a superare la presunzione di legge.
Sicché non potrebbe essere in tal senso considerato il fatto che l’imputato come si evidenzia in ricorso – ha reso ampio esame nel processo nel tentativo di discolparsi dalle accuse mossegli trattandosi di circostanza che, valutata positivamente ai diversi fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, non è evidentemente idonea ad incidere sul quadro cautelare, non essendo state peraltro ritenute credibili le affermazioni che l’imputato ha reso. La valorizzazione di un tale comportamento processuale ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche nulla dice in ordine alla scemata pericolosità di colui che lo ha assunto nell’esercizio del diritto di difesa e nell’ottica di discolparsi.
Ciò posto, e tenuto anche conto che, nel caso di istanza formulata ai sensi dell’art. 299 c.p.p., vige il principio per cui l’indagato ha l’onere di specificare ragioni per le quali la misura cautelare deve essere revocata o modificata e di indicare la nuova situazione di fatto o di diritto che può giustificare la revoca o la modifica (Sez. 1, n. 2378 del 19/05/1994, Rv. 198893; conf. Sez. 1, n. 2829 del 09/05/1995, Rv. 201472) – allegazione vieppiù opportuna allorquando si tratta di vincere la doppia presunzione relativa che vige in relazione anche al reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso – si osserva che, correttamente, il Tribunale di Catanzaro ha concluso mettendo in evidenza la mancanza di allegazione, da parte della difesa, di alcun significativo elemento di novità idoneo ad incidere sul quadro cautelare o sulla valutazione di adeguatezza della misura in atto – in ogni caso neppure, in altro modo, emerso.
In sintesi, non essendo stati dedotti – né essendo diversamente emersi elementi concreti da cui desumere un mutamento del complessivo quadro relativo alle esigenze cautelari, le censure sollevate dal ricorrente non scalfiscono l’impianto motivazionale del provvedimento impugNOME e, alla luce delle precisazioni qui effettuate, devono ritenersi nel loro complesso infondate.
GLYPH Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso e, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento.
Dal momento che alla presente decisione non consegue la rimessione in libertà dell’indagato, devono essere curati dalla Cancelleria gli adempimenti di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, co. 1-ter, disp, att. cod. proc. per).
Così deciso il 9/10/2024.