Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 39688 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 39688 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proNOME da:
COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Catania
avverso l’ordinanza del 12/03/2024 del Tribunale del riesame di Catanie visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per ‘accoglimente con rinv:o dei ricorso relativamente al profilo NOME esigenze RAGIONE_SOCIALEvi; udito l’AVV_NOTAIO, il COGNOME si è riportato ai motivi del rico richiamando !a docurnentazicr:e allegata alla memoria difensiva, chiedendo
l’annullamento dell’ordinonza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
GLYPH Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Catania, limitatamente al capo 1) (reato di concorso esterno in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE c riferimento al RAGIONE_SOCIALE, sino al febbraio 2020) e ai capi 4) (reati in materia di armi e riciclaggio) RAGIONE_SOCIALE incolpazione provvisoria, ha a l’appello proNOME dal Pubblico Ministero avverso l’ordinanza reiettiva di mis pronunciata dal Giudice NOME indagini preliminari di Catania il 6 ottobre 2023, disNOME nei confronti di NOME COGNOME l’applicazione RAGIONE_SOCIALE custodia RAGIONE_SOCIALEr carcere.
Ricorre l’indagato con atto a firma del difensore, AVV_NOTAIO che ha articolato i motivi, di seguito sintetizzati nei limiti strettamente n alla motivazione, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Inosservanza od erronea applicazione di legge e vizi di motivazione i relazione ai gravi indizi di colpevolezza.
2.1.1. Il Tribunale del riesame ha fondato il proprio convincimento, relazione al contributo prestato dal ricorrente alla RAGIONE_SOCIALE ritenuto causalmente rilevante per il rafforzamento e l’attuazione degli s sociali, pur in mancanza di adesione al RAGIONE_SOCIALE, su una serie di elementi indi che sono relativi esclusivamente alla posizione del figlio di lui, NOME NOME NOMENOME
i riscontri alle dichiarazioni dei collaboranti evincibili dalle interce attengono ai rapporti tra NOME NOME i soggetti indicati dai propalanti;
NOME avrebbe garantito la custodia dell’arsenale di Salvuccio Lombard junior, nell’interesse del predetto RAGIONE_SOCIALE.
Nei confronti del ricorrente, il Tribunale ha ritenuto comprova l’erogazione di un contributo al mantenimento in carcere del boss NOME COGNOME, sulle base NOME dichiarazioni rese dal collaboratore di gius NOME COGNOME, che sono tuttavia sfornite di riscontri individualizzanti.
Le dichiarazioni del collaborante ed alcune conversazioni intercetta avrebbero dato conto di un rapporto di contiguità di NOME COGNOME con sogge variamente legati a consorterie mafiose, che avevano accesso alla discoteca d lido balneare da lui gestito e ad alcuni bungalows dello stesso stabilimento. Un notevole numero di armi da fuoco sarebbe stato rinvenuto in un terreno limitro al lido balneare gestito dai COGNOME e, sempre il solo NOME, avrebbe fornito a esponenti del RAGIONE_SOCIALE, oltre ad essere condannato per il possesso di una cara
ad aria compressa modificata e di una pistola. Il RAGIONE_SOCIALE tuttavia affrontato il tema NOME in quella sede: chiarire i tratti caratt l’accordo tra le parti, trattandosi di un passaggio dirimente per la valut giuridica RAGIONE_SOCIALE condotta dell’indagato, «allo stato ancora oscillante sul crin l’imprenditore colluso e la vittima di estorsione».
Gli elementi indizianti a carico del ricorrente non evidenziano l’esistenz un rapporto sinallagmatico nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, tale da produrre vanta per entrambi i contraenti, un rapporto che, secondo l’orientamen giurisprudenziale formatosi a partire dalla sentenza a Sezioni Unite Mannin dovrebbero consistere, per l’imprenditore, nell’imporsi sul territorio in pos dominante e, per il RAGIONE_SOCIALE, nell’ottenere servizi o utilità.
Nella specie non è dato comprendere come il RAGIONE_SOCIALE possa avere implementato l’attività turistico ricettiva gestita dal ricorrente, mentre la protezione e tr che sarebbero stati assicurati agli imprenditori non configurano un “vantagg innaturale” nell’accezione datane dalla giurisprudenza .
2.1.2. Non può essere ritenuto riscontro individualizzante rispetto a dichiarazioni di COGNOME – rese a carico di NOME COGNOME e mai di NOME – il rinvenimento di un arsenale interrato in un terreno incolto prospiciente il balneare, in tesi accusatoria abusivamente occupato dai ricorrenti, in qua chiunque avrebbe potuto provvedere all’occultamento di quelle armi, essendo indifferente che il ricorrente ne fosse o meno a conoscenza. Quanto alla custo NOME armi, resa possibile dalle telecamere installate presso il lido, era Questura di Catania a imporre l’installazione ai titolari di licenza di PS di un s di videosorveglianza, poiché all’interno di molti locali limitrofi si erano ve episodi di violenza.
2.1.3. L’ordinanza del Tribunale non ha superato i rilievi difen concernenti: a) la incompatibilità del ravvisato concorso esterno e RAGIONE_SOCIALE pre protezione di cui i COGNOME avrebbero fruito da parte del RAGIONE_SOCIALE con i numerosi inc furti e risse che si sono verificati nei locali gestiti dai medesimi imprendito incompatibilità logistica del lido balneare ad ospitare riunioni o summit mafiosi (come ipotizzato dalla Accusa), data la conformazione RAGIONE_SOCIALE struttura e la cost presenza in essa di ospiti.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione relativamente al inammissibilità dell’appello per omessa indicazione dei motivi a sostegno del attualità e concretezza NOME esigenze RAGIONE_SOCIALEri.
Il Giudice NOME indagini si è limitato ad escludere la gravità indiziaria esaminare il tema NOME esigenze RAGIONE_SOCIALEri, ritenendolo assorbito dalla pr valutazione negativa, all’evidenza pregiudiziale rispetto all’applicazione misura.
L’appello interNOME dalla pubblica accusa conteneva doglianze aventi ad oggetto unicamente la gravità indiziaria, mentre difettava qualsivoglia riferime alle esigenze giustificative dell’intervento RAGIONE_SOCIALEre e, per tali motivi, dovuto dichiararsene l’inammissibilità, trattandosi di reato non assistito presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione circa la sussistenza de esigenze RAGIONE_SOCIALEri e la adeguatezza RAGIONE_SOCIALE misura applicata. Il concorrente esterno resta estraneo all’organizzazione, motivo per il qual elementi idonei a superare la presunzione di pericolosità devono essere dive
rispetto a quelli del partecipe.
Il Tribunale del riesame non ha precisato per quali ragioni debba ritene concreta e attuale la ripetibilità RAGIONE_SOCIALE situazione che ha dato luogo al cont concorsuale, anche per la durata del tempo silente, stante la risalenza condotte “al febbraio 2020”.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIOtore AVV_NOTAIO ha concluso nei termini riportat epigrafe.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato limitatamente al profilo NOME esigenze RAGIONE_SOCIALEri.
2.11 primo motivo, con cui si deduce la carenza RAGIONE_SOCIALE gravità indiziaria d reato di concorso esterno in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, è infondato.
2,1. In via preliminare, deve precisarsi che, secondo i principi fissa questa Corte regolatrice, deve ritenersi “colluso” e, dunque, concorrente este nell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, l’imprenditore che, senza essere inserito nella stru organizzativa del RAGIONE_SOCIALE criminale e privo RAGIONE_SOCIALE affectio societatis, instauri con la RAGIONE_SOCIALE un rapporto di reciproci vantaggi, consistenti, per il primo, nell’impor territorio in posizione dominante e, per l’organizzazione RAGIONE_SOCIALE, nell’otte risorse, servizi o utilità (ex plurimis, Sez. 1, n. 47054 del 16/11/2021, Coppola, Rv. 282455; Sez. 6, n. 30346 del 18/04/2013, Orobello, Rv. 256740).
L’imprenditore “colluso” è dunque colui il COGNOME entra in rappor sinallagmatico con l’RAGIONE_SOCIALE, con reciprocità di vantaggi per le contraenti, laddove deve ritenersi imprenditore “vittima” colui il COGNOME, soggio dall’intimidazione, non tenta di venire a patti con il RAGIONE_SOCIALE, ma all’imposizione e subisce il relativo danno ingiusto, limitandosi a perseg
un’intesa volta a limitare tale danno (Sez. 5, n. 39042 del 01/10/2008, Samà, 242318).
Il discrimen tra l’una e l’altra figura si individua, dunque, nel diver atteggiarsi, dal punto di vista materiale e psicologico, del rapporto del singol la societas sceleris.
L’imprenditore “vittima” si trova in uno stato di timore o soggezione derivante dalla forza intimidatrice dispiegata dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che elide – o ne vizia – la volontà e che lo costringe o lo induce a venire a patti consorteria, al fine di evitare nocumenti o anche soltanto di scongiurare maggior danno. L’imprenditore può invece reputarsi “colluso” allorquando tratti s di un piano di sostanziale parità con il proprio interlocutore, cioè aderisc “clausola contrattuale” impostagli dalla societas sia pure economicamente svantaggiosa – non perché coartato dall’intimidazione RAGIONE_SOCIALE, ma per propri libera decisione e nella prospettiva di trarre dei vantaggi per la propria az dallo scendere a patti con l’organizzazione criminale.
Nel primo caso, il privato versa in uno stato di soggezione nei confron RAGIONE_SOCIALE consorteria che vizia a monte l’assetto dei reciproci interessi ne “accordo”; nel secondo, l’imprenditore non si trova in uno stato di tim psicologico nei confronti dell’altro contraente, ma accetta di versare le so COGNOME mera clausola di un.accordo sinallagmatico improntato alla logica del do ut des, in forza del COGNOME egli si impegna a dare, in cambio di ritorni favorevoli pe propria attività economica. D’altra parte, va ribadito che, nella ipotesi in cui verificata cooperazione imprenditoriale tra gli appartenenti ad un RAGIONE_SOCIALE stampo mafioso, da un lato, ed un soggetto non inserito nella predetta strutt delinquenziale, dall’altro, deve escludersi la ricorrenza RAGIONE_SOCIALE esimente dello di necessità in favore di quest’ultimo, il COGNOME, accogliendo la proposta proveni dalla compagine criminosa, si giovi, al contempo, dell’esistenza RAGIONE_SOCIALE associazi e ne tragga benefici in termini di protezione e di finanziamento (Sez. 5, n. 6 del 22/12/2000 – dep. 2001, Cangialosi, Rv. 219245).
Non può, difatti, ravvisarsi la causa di giustificazione dello stato di nece quando il soggetto si trovi nella situazione di potersi sottrarre alla costriz violare la legge facendo ricorso all’autorità, cui va chiesta tutela (Sez. 5, n del 23/04/1997, PG in proc Montalto, Rv. 208134).
2.2. A tali coordinate ermeneutiche si sono attenuti i Giudici RAGIONE_SOCIALE caute evidenziando, con motivazione congrua e logica, che anche NOME COGNOME, al pari del figlio NOME (sulla posizione del COGNOME vedi Sez. 6, n. 30321 18/07/2024,) aveva instaurato con la RAGIONE_SOCIALE un rapporto di reciproci e indubbi vantaggi, consistenti per l’imprendit nell’esercitare la propria attività godendo RAGIONE_SOCIALE protezione dalle influenze es
negative e RAGIONE_SOCIALE esenzione dal pagamento NOME estorsioni (cui erano assoggett gli altri operatori economici); mentre, per ia consorteria, nell’ottenere ser utilità, tra cui, precipuamente, la possibilità di usufruire RAGIONE_SOCIALE struttura d per eventi e per summit, senza corrispondere alcun prezzo ad eccezione dei costi vivi.
2.3. L’ordinanza impugnata ha riprodotto i contenuti NOME dichiarazioni d collaboratori di giustizia COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME, specificamente riferite alla posizione dell’odierno ricorr (riportate a pag. 5 e ss. RAGIONE_SOCIALE ordinanza RAGIONE_SOCIALEre), relative a:
l’avvio da parte di NOME COGNOMECOGNOME di una proficua attivi imprenditoriale, già a partire dagli anni ’90 e dunque molto prima de figlio, con la partecipazione occulta dello stesso ricorrente e di NOME COGNOME, esponente di spicco del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che aveva apportato i capitali necessari, alla società “RAGIONE_SOCIALE“;
il passaggio del ricorrente sotto la protezione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nato COGNOME costola del gruppo di COGNOME RAGIONE_SOCIALE COGNOME ed il progressivo consolidamento del suo ruolo collaterale a detti gruppi;
il sostegno personalmente prestato dal medesimo alla detenzione in carcere di NOME COGNOME, vertice del RAGIONE_SOCIALE, ristretto al regime di cui all’ art. 41 -bis 0.P., al COGNOME faceva pervenire, con cadenza mensile, somme di danaro per il tramite RAGIONE_SOCIALE moglie di lui.
Il Tribunale ha tuttavia vagliato criticamente il compendio indiziario, rilevand piena sussumibilità NOME condotte ascritte a NOME COGNOME, per l’esisten idonei elementi di riscontro, limitatamente ai rapporti con la famiglia COGNOME, stante la difficoltà di dare contenuto ai rapporti economici del medesi con COGNOME COGNOMECOGNOME COGNOME operava spesso in autonomia rispetto al RAGIONE_SOCIALE riferimento), pure all’esito NOME corpose indagini patrimoniali espletate inquirenti.
Così perimetrato l’addebito, riferite ad entrambi i COGNOME sono le dichiaraz del collaboratore di giustizia COGNOME, puntualmente riscontrate dalle intercetta telefoniche ed ambientali, sulla sistematica messa a disposizione dello stabilime congiuntamente gestito da NOME NOME da NOME NOME NOME annesse struttur ricettive agli uomini che ricoprivano un ruolo apicale del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così pure, se emerge dai contributi dichiarativi del collaboratore disponibilità di NOME NOME fare occultare le armi del RAGIONE_SOCIALE in un terreno adia allo stesso stabilimento balneare, per la riferibilità ad entrambi i Racit struttura e per le modalità RAGIONE_SOCIALE videosorveglianza, non poteva essere ignot ricorrente la custodia di tali armi, né il rinvenimento dell’arsenale in quel
può essere riduttivamente valutato come riscontro non individualizzante quanto a NOME.
Infine, sono reiterative di doglianze già proposte in fase di merito le ulte deduzioni difensive di cui al primo motivo, volte a sminuire la portata de elementi indiziari e dei relativi riscontri (quanto alle ragioni RAGIONE_SOCIALE installazio telecamere preso lo stabilimento; alla incompatibilità RAGIONE_SOCIALE pretesa protezione cui i COGNOME avrebbero fruito con gli incendi, furti e risse ivi verificatisi; al incompatibilità logistica del lido balneare ad ospitare riunioni o summit mafiosi), profili su cui vi è ampia motivazione alle pagg. 27 e 28 RAGIONE_SOCIALE ordinanza impugnat
La contiguità al RAGIONE_SOCIALE è stata dunque congruamente argomentata tanto a proposito del padre, quanto del figlio, e le deduzioni difensive si rivelano generi in quanto non si confrontano con il compendio indiziario acquisito ma ne parcellizzano i contenuti, i quali appaiono invece di sicura valenza dimostrativ
Deve invero ribadirsi che, per indirizzo univoco di questa Corte regolatrice il ricorso per cassazione, in tema di impugnazione NOME misure RAGIONE_SOCIALEr’ persona è ammissibile soltanto se denunci la violazione di specifiche norme di legge, ovver la manifesta contrarietà RAGIONE_SOCIALE motivazione del provvedimento ai canoni RAGIONE_SOCIALE logic e ai principi di diritto, ma non anche ove proponga censure che riguardano l ricostruzione dei fatti ovvero si risolvono in una diversa valutazione d circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017 Paviglianiti, Rv. 270628 – 01; Sez. 6, n. 11194 dell’8/3/2012, Lupo, Rv. 252178 01).
3. Il secondo motivo è infondato.
Avuto riguardo alla giurisprudenza in tema di interesse a impugnare del Pubblico ministero con il ricorso per cassazione, e ritenendola analogicament applicabile anche all’appello innanzi al Tribunale del riesame, il Pubblico minist il COGNOME impugni l’ordinanza che, in sede di riesame, abbia escluso il presuppo RAGIONE_SOCIALE gravità indiziaria è tenuto ad indicare, a pena di inammissibilità per car di interesse, le ragioni a sostegno dell’attualità e concretezza NOME esi RAGIONE_SOCIALEri; tuttavia, tali esigenze possono ritenersi implicitamente sussistent caso in cui la misura sia stata richiesta con riguardo ai reati per i quali o presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 46129 25/11/2021, NOME COGNOME, Rv. 282355 – 01), ancorchè si tratti di presunzione relativa.
E’ corretto invero il rilievo difensivo per cui, ai fini RAGIONE_SOCIALE presunzio adeguatezza RAGIONE_SOCIALE sola custodia in carcere, il reato di concorso esterno no assimilabile a quello di partecipazione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e non si p considerare esistente alcuna presunzione assoluta, in quanto l’art. 275, comma 3
cod. proc. pen., come modificato dall’art. 4, comma 1, legge 16 aprile 2015, 47, deve essere interpretato conformemente alla sentenza RAGIONE_SOCIALE Cort costituzionale n. 48 del 2015 che, nel vigore RAGIONE_SOCIALE previgente disciplina, a dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’equiparazione del concorso esterno partecipazione al reato associativo (Sez. 1, n. 10946 del 16/12/2020, dep. 202 Fiore Rv. 280757 – 01; Sez. 6, n. 14803 del 08/04/2020, COGNOME, Rv. 278851 – 01). Ritiene il RAGIONE_SOCIALE che, tuttavia, debba darsi continuità all’indirizz COGNOME anche per il concorso esterno opera la presunzione di cui all’art. 275, com 3, cod. proc. pen., come presunzione relativa (Sez. 6, n. 18015 del 13/04/201 Maesano, Rv. 272900 – 01, in motivazione).
Quanto, invece, alle esigenze RAGIONE_SOCIALEri, la motivazione del Tribunale d riesame è insufficiente, limitandosi a sostenere che il pericolo di reiterazione condotta criminosa si trae dalla stabilità e continuatività nel tempo dei rap intrattenuti da COGNOME con il RAGIONE_SOCIALE, nonché dalla serietà degli addebiti mossi.
Deve osservarsi, al riguardo, che la disciplina in materia di esige RAGIONE_SOCIALEri, pur prevedendo ipotesi di presunzione di esistenza NOME stesse qua si procede per reati che si inseriscono in un “contesto mafioso”, stabilisce, i caso, la possibilità di rilevarne l’insussistenza.
Nei confronti dell’indagato (o del condannato in primo grado) per concorso esterno in RAGIONE_SOCIALE di tipo mafioso o per reati aggravati dal metodo mafioso dalla finalità di agevolare un tale tipo di RAGIONE_SOCIALE, non solo, a norma del mede art. 275, comma 3-bis, cod. proc. pen., la presunzione di adeguatezza RAGIONE_SOCIALE misura RAGIONE_SOCIALE custodia in carcere è relativa e non assoluta, ma, secondo la giurisprude il giudizio sulla presunzione di sussistenza NOME esigenze RAGIONE_SOCIALEri deve es effettuato sulla base di altri parametri.
Si è ripetutamente affermato che, in tal caso, la presunzione di sussisten NOME esigenze RAGIONE_SOCIALEri può essere superata attraverso una valutazio prognostica, ancorata ai dati fattuali emergenti dalle risultanze investig acquisite, RAGIONE_SOCIALE ripetibilità RAGIONE_SOCIALE situazione che ha dato luogo al cont dell’extraneus alla vita RAGIONE_SOCIALE consorteria, tenendo conto in questa prospettiv dell’attuale condotta di vita e RAGIONE_SOCIALE persistenza o meno di interessi comuni c RAGIONE_SOCIALE mafioso, senza necessità di provare la rescissione del vincolo, peraltr tesi già insussistente (così, in particolare, Sez. 2, n. 32004 del 17/06 Putorti, Rv. 264209, e Sez. 6, n. 9748 del 29/01/2014, COGNOME, Rv. 258809).
E ciò in linea con quanto osservato dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 48 del 2015, cit., secondo la COGNOME «il concorrente esterno è, definizione, un soggetto che non fa parte del RAGIONE_SOCIALE: diversamente, perdereb
tale qualifica, trasformandosi in associato. Nei confronti del concorrente est non è, quindi, in nessun caso ravvisabile quel vincolo di adesione permanente gruppo criminale che è in grado di legittimare, sul piano «empirico-sociologico», ricorso in via esclusiva alla misura carceraria [ 1».
L’ordinanza impugnata non ha fatto buon governo di tali principi in quanto non precisa per quali ragioni debba ritenersi concreta ed attuale la ripetibilità situazione che ha dato luogo al contributo concorsuale, anche in ragione del risalenza nel tempo NOME condotte rilevate, non successive al 2020.
Si impone pertanto l’annullamento, con rinvio al Tribunale per nuova valutazione sul punto, da operare nel rispetto NOME direttrici ermeneutiche s indicate.
PQM
Annulla l’ordinanza impugnata relativamente alle esigenze RAGIONE_SOCIALEri e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catania competente ai sensi dell’art. 309, co cod. proc. pen.
Così deciso il 12/09/2024