Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 8925 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 8925 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 14/07/2023 del TRIB. RIESAME di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione, NOME COGNOME, che nel riportarsi alla requisitoria scritta, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
udite le conclusioni del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, per il ricorrente, che nel riportarsi ai motivi principali e ai motivi aggiunti pervenuti data 4 gennaio 2024, ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 14 luglio 2023 depositata in data 3 agosto 2023 il Tribunale di Palermo, sez. Riesame, ha confermato l’ordinanza dal Giudice per le indagini preliminari del tribunale cittadino del 14 giugno 2023 nei confronti di COGNOME NOME, con la quale è stata applicata all’indagato la misura della custodia cautelare in carcere:
per il reato di concorso esterno nell’associazione mafiosa RAGIONE_SOCIALE nella sua articolazione territoriale corrispondente al mandamento mafioso di Pagliarelli, della famiglia del Villaggio Santa Rosalia riconducibile al capofamiglia COGNOME NOME e al figlio COGNOME NOME (capo 2: artt. 81 cpv.110, 416 bis commi 1, 2, 3, 4, 6 cod. pen.);
per il reato di interposizione fittizia, per avere attribuito fittiziamente al ditta RAGIONE_SOCIALE, nella consapevolezza di quest’ultimo, la titolarità dell’attività commerciale “RAGIONE_SOCIALE” con relativo esercizio di vendita di frutta e verdura di INDIRIZZO, a lui riconducibile al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale che avrebbero potuto essere a lui applicate in ragione della contestazione di cui al precedente capo, esclusa la circostanza aggravante di cui all’art.416bis1 cod. pen. (capo 18: artt. 110, 512 bis cod. pen.).
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso l’indagato attraverso il difensore di fiducia con atto sottoscritto da quest’ultimo articolando i seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza della gravità indiziaria in relazione alle due condotte contestate al ricorrente.
La nuova ordinanza del Tribunale del Riesame si è limitata a riproporre un sunto dell’ordinanza genetica.
2.1.1. Con riferimento alla contestazione di cui agli artt. 110, 416 bis cod. pen., l’ordinanza ha in primo luogo valorizzato il rapporto intercorrente tra la famiglia del ricorrente e quella di COGNOME NOME, come emergerebbe da un fitto scambio di corrispondenza tra i due e dalla partecipazione di COGNOME alle video chiamate effettuate dal carcere da COGNOME con i suoi familiari, così erroneamente interpretando un rapporto di natura affettuosa e amicale; senza peraltro dar conto dei contenuti della corrispondenza a mezzo e-mail, corrispondenza prodotta dalla stessa difesa a conferma del rapporto amicale intercorrente.
2.1.2. Ha poi ritenuto che l’indagato agisse seguendo le direttive impartitegli da COGNOME NOME e NOME attraverso l’acquisizione per conto del clan di un’attività commerciale e precisamente di un panificio sito alla INDIRIZZO in Palermo.
Ciò risulterebbe da una conversazione in ambientale intercorsa nei colloqui in carcere tra NOME e NOME COGNOME nonché da due videochiamate alle quali avrebbe partecipato anche l’indagato con la sorella, a seguito delle quali in adesione alle indicazioni ricevute da COGNOME, l’indagato avrebbe costituito, unitamente alla sorella, la società RAGIONE_SOCIALE
Tuttavia, l’ordinanza trae conseguenze non rispondenti al contenuto delle conversazioni laddove la società a costituirsi avrebbe dovuto coinvolgere un collega di COGNOME e non una persona della sua famiglia, come invece avvenuto.
2.1.3. Il Tribunale nella configurazione del quadro indiziario in relazione all’esercizio di attività imprenditoriali da parte dell’indagato nell’interesse de sodalizio valorizza due ulteriori episodi:
-il primo è relativo all’acquisto di immobili in INDIRIZZO: dai colloqui intercors tra COGNOME, l’agente immobiliare COGNOME e il coindagato COGNOME emergerebbe che COGNOME avrebbe concluso l’operazione di acquisto e frazionamento di un immobile per la realizzazione di box perché ritenuta di interesse per l’associazione, adoperandosi affinché terzi estranei eventualmente interessati all’acquisto, fossero esclusi.
Sul punto tuttavia, contraddittoriamente, il Tribunale ha riconosciuto la gravità indiziaria a carico del ricorrente e l’ha esclusa a carico del coindagato COGNOME che pure ha partecipato all’operazione;
il secondo episodio è relativo alla dazione in garanzia da parte di COGNOME NOME di assegni bancari in favore di imprenditori.
Al riguardo la difesa contesta il collegamento operato nell’ordinanza impugnata tra la legittima facoltà del ricorrente, in ragione delle sue capacità economiche, di offrire un sostegno ad amici o parenti imprenditori estranei al contesto associativo e la qualifica che è stata desunta da tale comportamento di concorrente esterno.
2.1.4. Ulteriore elemento indiziario valorizzato dall’ordinanza impugnata è quello della messa a disposizione dell’associazione di luoghi in cui potere svolgere incontri tra i partecipi.
Anche questa circostanza è contestata dalla difesa, che, al contrario, evidenzia come il luogo di incontro individuato nella rivendita di INDIRIZZO sarebbe al più riferibile al NOME NOME COGNOME e che, comunque, gli altri incontri richiamati, del cui oggetto non vi è alcuna prova, si sono svolti in esercizi aperti al pubblico e non vi è nessun elemento che consenta di riconoscere ai medesimi una natura illecita.
Le circostanze descritte nell’ordinanza impugnata non consentono di ravvisare gli elementi costitutivi del concorso esterno nell’associazione nei termini indicati dalle pronunzie, anche a Sezioni unite, di questa Corte.
2.2. Quanto alla sussistenza della gravità indiziaria in relazione alla contestazione di cui agli artt. 512 bis cod. pen., l’unico elemento che emerge dall’attività di indagine è che l’indagato ha ceduto la propria attività a NOME COGNOME senza tuttavia che sia stato in alcun modo dimostrato che COGNOME fosse privo di disponibilità economiche e che COGNOME temesse di essere destinatario di una misura di prevenzione. (43
L’indagato peraltro:
era titolare dell’attività da oltre un ventennio, da molto tempo prima rispetto alla esecuzione del fermo di indiziato di delitto emesso nei confronti di COGNOME NOME;
è rimasto proprietario di altri esercizi commerciali;
ha aperto il panificio indicato in precedenza e dunque anche un’altra attività commerciale;
ha semplicemente concesso in locazione l’immobile a COGNOME, ma non l’azienda.
Il NOME NOME COGNOME ha continuato a svolgere il suo lavoro di fruttivendolo nei locali con RAGIONE_SOCIALE, così come faceva con il figlio NOME.
Anche in tal caso quanto descritto nell’ordinanza impugnata non consente di ravvisare gli elementi costitutivi della fattispecie contestata nei termini indicati dalle pronunzie di questa Corte.
Con il secondo motivo è stato dedotto vizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla scelta della misura.
L’ordinanza impugnata si è limitata ad escludere assertivamente la adeguatezza e idoneità di una misura diversa da quella della custodia cautelare in carcere, in assenza di elementi attuali e concreti che attestino il pericolo di recidiva.
Sono pervenuti in data 4 gennaio motivi aggiunti con i quali la difesa ha sviluppato le precedenti censure in relazione alla gravità indiziaria per le condotte contestate e alla sussistenza delle esigenze cautelari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Il primo motivo è manifestamente infondato non confrontandosi con le approfondite motivazioni contenute nell’ordinanza impugnata la quale fornisce risposta in modo esauriente alle doglianze difensive fatte valere nei motivi di riesame.
Il Tribunale ha passato nuovamente in rassegna l’impianto indiziario relativo tanto all’esistenza dell’associazione mafiosa, che alla condotta di concorrente esterno dell’indagato, anche alla luce delle obiezioni come operate dalla difesa.
Il motivo è manifestamente infondato, nella parte in cui, nell’atomizzare i singoli elementi indiziari di fatto valorizzati dalla ordinanza, offre per ciascuno una possibile versione alternativa in fatto volta a sminuirne o a modificarne la interpretazione fornita con motivazione immune da vizi logici.
1.1. Ferma restando la incontestata concludenza della piattaforma indiziaria riguardo la sussistenza dell’associazione criminale, riconducibile all’archetipo delineato dall’art. 416-bis cod. pen., oggetto di provvisoria incolpazione, dal testo dell’ordinanza impugnata risulta come la partecipazione del ricorrente all’associazione, in qualità di concorrente esterno, sia stata ritenuta dimostrata, con elevato grado di probabilità prossima alla certezza, non solo attraverso la sua compiuta identificazione, ma soprattutto attraverso plurime condotte
analiticamente valutate e che, complessivamente considerate, consentono di ravvisare l’ipotesi del concorso esterno in associazione di tipo mafioso.
In particolare, secondo l’ordinanza impugnata (p.3) ” Il RAGIONE_SOCIALE, pur rimanendo estraneo al vincolo associativo, ha fornito un contributo causalmente orientato al rafforzamento delle capacità operative del sodalizio , mantenendo un costante rapporto con i COGNOME NOME e figlio, in relazione ad attività imprenditoriali o operazioni commerciali di interesse del sodalizio, per mantenere il controllo degli operatori economici gravitanti nella zona del Villaggio S. Rosalia, ovvero fornendo la disponibilità di luoghi ove svolgere incontri privati.”
Al riguardo la ordinanza impugnata ha operato buon governo dei principi di questa Corte secondo cui la verifica del nesso causale deve essere compiuta ponendo in diretta relazione eziologica l’evento, integrato dalla conservazione, agevolazione o rafforzamento di un organismo criminoso già operante, con la condotta atipica del concorrente, attraverso un accertamento postumo dell’idoneità causale di quest’ultima che, in rapporto alla vita e all’operatività del sodalizio criminoso, deve consistere in un contributo “percepibile” al mantenimento in vita dell’organismo stesso (ex multis, Sez. 1, n. 49790 del 14/09/2023, Rv. 285654).
L’ ordinanza, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, si confronta con le singole condotte dando atto che la diversa prospettazione difensiva non è in grado di scalfire l’impianto accusatorio come confermato nei precedenti provvedimenti cautelari.
1.1.1. Quanto alla prima delle censure, contenuta nel primo motivo, attinente alla gravità indiziaria della contestazione sub 2) la ordinanza impugnata ha con motivazione immune da vizi logici, valorizzato in primo luogo alcune condotte, le quali sono state legittimamente poste a fondamento del giudizio sulla gravità indiziaria e precisamente:
(p.5) i contatti attraverso videochiannate e corrispondenza elettronica con il vertice dell’organizzazione COGNOME NOME, detenuto. Si tratta di contatti che non sono valorizzati unicamente quanto al contenuto, ma anche quanto alla non comune frequenza, nonché alla peculiarità della forma di comunicazione che si realizza attraverso videochiannate, riservate ai familiari, e che rivela il disappunto del vertice dell’organizzazione quando il ricorrente non si presenta alla convocazione avvenuta attraverso siffatta forma di comunicazione (prog. del 2 settembre 2020);
(p.8) l’acquisizione di un panificio nell’interesse del sodalizio come rivela la conversazione dal carcere intercorsa tra NOME e NOME COGNOME del 2 febbraio 2020;
(p.9) l’acquisizione dell’immobile di INDIRIZZO in vista di futuri frazionamenti sempre nell’interesse dell’associazione come rivela la conversazione del 12 aprile 2021;
(p.9) la dazione di assegni in garanzia come rivela la significativa conversazione del 4 gennaio 2021 (“Noi dobbiamo avere sempre ragione”);
(p.10) la disponibilità per il sodalizio di luoghi ove svolgere incontri riservati con frequenza e periodicità e dunque in modo continuativo.
La ordinanza impugnata, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente laddove parcellizza la prova indiziaria, aggiunge e valorizza una serie di conversazioni che utilizza unitamente agli altri elementi indiziari richiamati per “riempire di contenuto” il concetto di concorrente esterno; sono circostanze di fatto che, complessivamente considerate, forniscono motivazione congrua e immune da vizi logici rispetto al riconoscimento di un contributo causale del ricorrente all’associazione, sulla base delle indicazioni richieste da questa Corte anche a Sezioni unite.
L’ulteriore censura difensiva, avanzata con riferimento al coindagato COGNOME coinvolto nell’operazione di acquisto dei box a INDIRIZZO e la cui posizione è stata oggetto di annullamento da parte del Tribunale del Riesame, dalla quale discenderebbe una contraddittorietà della motivazione, non coglie nel segno: dalla lettura dell’ordinanza relativa a COGNOME (prodotta dalla difesa) emerge infatti che allo stesso era contestata la partecipazione all’associazione ex art.416 bis cod. pen., quale custode della cassa comune e secondo il Tribunale del Riesame non è stata raggiunta la gravità indiziaria in relazione a siffatto ruolo con conseguente annullamento dell’ordinanza genetica; non è dato dunque ravvisare contraddittorietà o illogicità rispetto alle valutazioni contenute nel provvedimento oggetto di ricorso.
1.1.2. La ordinanza impugnata ha, dunque, operato una corretta applicazione delle indicazioni di questa Corte quanto alla “misurazione” dell’apporto che deve fornire il singolo perché possa essere considerato concorrente esterno:
integra il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso la condotta dell’imprenditore che, senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale e pur privo della “affectio societatis”, instauri con la cosca un rapporto di reciproci vantaggi, consistenti, per l’imprenditore, nell’imporsi sul territorio in posizione dominante e, per l’organizzazione mafiosa, nell’ottenere risorse, servizi o utilità, anche in forma di corresponsione di una percentuale sui profitti percepiti dal concorrente esterno (Sez. 1, n. 47054 del 16/11/2021, Coppola, Rv. 282455).
1.2. Quanto alla seconda delle censure contenute nel primo motivo quanto alla assenza di gravità indiziaria in relazione all’art. 512 bis cod. pen. (è stata
esclusa la sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art.416bis 1 cod. pen.), il motivo è anche in tal caso manifestamente infondato a fronte di una motivazione contenuta nel provvedimento impugnato non contraddittoria, né illogica.
Richiamando i principi fissati da questa Corte al fine della configurabilità della fattispecie contestata, l’ordinanza ha individuato in primo luogo l’oggetto della fittizia intestazione:
l’attività commerciale di rivendita di frutta e verdura con sede in Palermo alla INDIRIZZO.
L’attività, intestata all’indagato NOME COGNOME, a seguito della esecuzione delle misure restrittive del 4 dicembre 2018 che interessavano i vertici dell’associazione, ivi compreso COGNOME NOME, era stata chiusa per poi essere avviata nuovamente in data 2 gennaio 2019 (a distanza di meno di un mese), nel medesimo luogo, da NOME COGNOME con diversa partita IVA.
1.2.1. L’ordinanza individua con motivazione in fatto immune da vizi logici, gli indici rivelatori dell’operazione di trasferimento fraudolento di valori: l’interposto COGNOME NOME ha presentato la sua prima dichiarazione dei redditi l’anno della simulata acquisizione della attività commerciale e nello stesso anno risulta avere percepito redditi da un’altra società il cui amministratore è stato destinatario della medesima misura restrittiva del dicembre 2018.
Dunque, l’interposto COGNOME non esercitava l’attività commerciale suindicata che invece ha continuato a svolgere l’interponente COGNOME NOME attraverso il NOME NOME come risulta dalle conversazioni telefoniche riportate nell’ordinanza impugnata, la valutazione del cui contenuto non è sindacabile in sede di legittimità (pp.11/12).
Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte il delitto di trasferimento fraudolento di valori può essere commesso anche da chi non sia ancora sottoposto a misure di prevenzione patrimoniali e ancora prima che il relativo procedimento sia iniziato, occorrendo solo, ai fini della configurabilità del dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale, che l’interessato possa fondatamente presumere l’avvio di NOME procedimento (Sez. 5, n. 1886 del 07/12/2021, dep.2022, Rv. 282645).
Inoltre, il delitto di trasferimento fraudolento di valori integra un’ipotesi di reato a forma libera, istantaneo con effetti permanenti, che si consuma nel momento in cui viene realizzata consapevolmente la difformità tra titolarità formale e apparente e titolarità di fatto dei beni, con il dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione o di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter cod. pen. (Sez. 3, n. 23097 del 08/05/2019, Rv. 276199).
1.2.2. Quanto alle possibili e alternative ricostruzioni della vicenda cautelare descritta nell’ordinanza, va evidenziato che l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. (S.U. n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944).
Il secondo motivo risulta infondato.
2.1. In tema di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari può essere superata attraverso una valutazione prognostica, ancorata ai dati fattuali emergenti dalle risultanze investigative acquisite, della ripetibilità della situazione che ha dato luogo al contributo dell -extraneus” alla vita della consorteria, tenendo conto in questa prospettiva dell’attuale condotta di vita e della persistenza o meno di interessi comuni con il sodalizio mafioso senza necessità di provare la rescissione del vincolo, peraltro in tesi già insussistente (Sez. 6, n. 18015 del 13/04/2018, Rv. 272900)
La non necessità di provare la rescissione del vincolo da parte del concorrente esterno si pone in linea con quanto osservato dalla Corte costituzionale (sent. n. 48 del 2015) che, nel dichiarare costituzionalmente illegittimo l’art. 275, comma terzo, secondo periodo, cod. proc. pen., nella formulazione precedente alla riforma recata dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, nella parte in cui non prevedeva la possibilità di soddisfare le esigenze cautelari nei confronti del concorrente esterno nel reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. con misure diverse da quella carceraria, ha evidenziato che “il concorrente esterno è, per definizione, un soggetto che non fa parte del sodalizio: diversamente, perderebbe tale qualifica, trasformandosi in associato. Nei confronti del concorrente esterno non è, quindi, in nessun caso ravvisabile quel vincolo di adesione permanente al gruppo criminale che è in grado di legittimare, sul piano «empirico-sociologico», il ricorso in via esclusiva alla misura carceraria “.
2.2. La ordinanza impugnata, contrariamente a quanto lamentato nel motivo, ha tenuto conto di siffatte indicazioni e della peculiarità della qualifica del COGNOME di concorrente esterno, valorizzando in punto di attualità e concretezza
del pericolo di recidiva risultanze fattuali significative e rilevanti quali le stabi recenti e non episodiche relazioni intrattenute unitamente ai familiari con soggetti organici a RAGIONE_SOCIALE ed il contributo offerto per la realizzazione di uno degli obiettivi tipici della consorteria criminale costituito dal controllo del territorio dalle iniziative economiche nonché dalla disponibilità dei luoghi di incontro.
Egualmente esaustiva la motivazione quanto alla inadeguatezza di misure meno afflittive rispetto alla “estrema pericolosità dell’indagato” (pp.13/14).
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen
Così deciso in Roma in data 17 gennaio 2024
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