Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 16998 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 16998 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/03/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti nell’interesse di COGNOME NOME, nato a Caivano il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nato a Caserta il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nato a Caivano il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA, contro l’ordinanza del Tribunale di Napoli del 17.11.2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, in persona del AVV_NOTAIO Generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità di tutti i ricorsi;
udito l’AVV_NOTAIO, in difesa di NOME COGNOME, che si è riportato ai motivi di ricorso di cui ha chiesto l’accoglimento;
udito l’AVV_NOTAIO, in difesa di NOME COGNOME, che si è riportato ai motivi di ricorso di cui ha chiesto l’accoglimento;
udito l’AVV_NOTAIO, in difesa di NOME, che si è riportato ai motivi di ricorso di cui ha chiesto l’accoglimento sollecitando altresì l’effetto estensivo – ex art. 587 cod. proc. pen. – dell’accoglimento dei motivi degli altri ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 17-21.11.2023 il Tribunale di Napoli, previa riunione di diversi procedimenti, decidendo sulle istanze di riesame proposte dagli odierni ricorrenti ed altri indagati e per quel che interessa in questa sede: ha confermato il provvedimento impugnato nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, riqualificata la condotta ascritta a quest’ultimo in termini di concorso esterno ad RAGIONE_SOCIALE di stampo mafioso; ha invece sostituito la misura degli AA.DD. che era stata adottata nei confronti di NOME COGNOME con le misure interdittive di cui agli artt. 290 cod. proc. pen. e 289-bis cod. proc. pen., per la durata di dodici mesi; il Tribunale, in particolare, ha condiviso la diagnosi formulata dal GIP del Tribunale di Napoli Nord che aveva ravvisato, a carico del COGNOME e dell’COGNOME, gravi indizi di colpevolezza in relazione al delitto di partecipazione ad RAGIONE_SOCIALE di stampo mafioso delineata al capo 1) della provvisoria incolpazione ritenuti idonei, per lo COGNOME, a disegnare una condotta di concorso esterno; e, inoltre, dei delitti di cui ai capi 7), 11), 18), 19), 20), 21), 26), 26) (artt. 319 e 319-bis cod. pen.); dei delitti di cu ai capi 8), 9), 14) (art. 353 cod. pen.) quanto a NOME COGNOME; dei delitti di cui ai capi 13) (art. 353 cod. pen.), 15) (artt. 56-629, comma 2, cod. pen.), 16), 24), 27), 28) (artt. 110, 629 comma 2, cod. pen.) quanto a NOME COGNOME; per tutti, inoltre, ha confermato la valutazione di pericolosità che aveva portato alla adozione della misura della custodia cautelare in carcere per COGNOME, COGNOME e NOME sostituendo, invece, la misura degli arresti domiciliari nei confronti di NOME COGNOME con misure interdittive; Corte di Cassazione – copia non ufficiale
ricorrono per cassazione, tramite i rispettivi difensori di fiducia, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME e NOME COGNOME deducendo:
2.1 con ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO, nell’interesse di NOME COGNOME:
2.1.1 nullità dell’ordinanza per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con specifico riferimento agli artt. 309, commi 5, 8 e 9 cod. proc. pen., in relazione all’eccezione difensiva concernente la assenza dei decreti autorizzativi non rinvenibili né nel fascicolo in formato analogico né in quello in formato digitale; violazione di norme processuali quanto alla assenza di tali atti tra quelli consultabili dalla difesa: rileva che, all’udienza del 17.11.2023 l difesa aveva eccepito la assenza dei decreti autorizzativi e rappresenta che, sul punto, il Tribunale è rimasto del tutto silente, con conseguente nullità del provvedimento per omessa valutazione di una specifica e decisiva doglianza difensiva che attiene ad un profilo essenziale e direttamente incidente sulla utilizzabilità delle risultanze investigative;
2.1.2 nullità dell’ordinanza per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con specifico riferimento agli artt. 110 cod. pen. e 416bis cod. pen. e violazione di legge con riguardo a tali norme di natura sostanziale: ricorda che, con la memoria scritta, la difesa aveva formulato delle deduzioni specifiche sui capi 1), 15) e 16) e che il Tribunale ha in primo luogo sviluppato una ricostruzione sulla esistenza ed operatività del RAGIONE_SOCIALE criminoso sul territorio in grado di condizionare l’attività amministrativa del Comune di Caivano, richiamando, ad un certo punto, le conversazioni del 31.8.2021, del 20.9.2021, del 22.6.2022 e del 6.7.2022, da cui emergevano le figure del COGNOME, del COGNOME, dell’COGNOME e dell’assessore COGNOME con delega ai lavori pubblici, e di un ulteriore esponente politico, NOME COGNOME; segnala che soltanto nel novembre del 2022 erano state attivate le intercettazioni sull’utenza del COGNOME, tecnico privato, già comparso nella conversazione con il COGNOME del 14.9.2022 da cui traspariva l’intervento del ricorrente in un contesto di rapporti già instaurati tra il COGNOME, l’COGNOME ed il COGNOME; segnala che proprio la rappresentata situazione imponeva al Tribunale di interrogarsì sulla valenza dell’apporto fornito dal COGNOME, meramente presente ad un colloquio inserito in un contesto di accordi già perfezionati; segnala, a tal proposito, come la conversazione del 14.9.2022 era stata oggetto di uno specifico rilievo difensivo circa la sua erronea trascrizione che aveva attribuito al COGNOME, anziché al COGNOME, le parole riportate dal Tribunale, di cui richiama la considerazione circa i rapporti tra il COGNOME e gli amministratori COGNOME ed COGNOME che, secondo i giudici della cautela, avvenivano quasi sempre con l’intermediazione del COGNOME, utilizzando in tal modo una espressione che non consente di dar conto dell’apporto causale fornito dal ricorrente tenuto conto che la sua figura si inseriva in un contesto di rapporti già consolidati; sottolinea che la contestazione mossa nei confronti del ricorrente imponeva di verificarne il contributo e l’utilità alla luce delle considerazioni difensive ampiamente sviluppate, in primo luogo, sul capo 1), alla luce della sua posizione di tecnico privato, del Corte di Cassazione – copia non ufficiale
tutto incensurato, estraneo alla pubblica amministrazione ed ai documentati rapporti diretti tra il COGNOME ed il COGNOME; ricorda, ancora, che, in relazione a capo 15), la difesa aveva evidenziato l’erronea attribuzione al ricorrente del dialogo di cui alla progr. 193828 e, per il capo 16), l’assenza di alcun reale contributo del COGNOME, non individuabile nella trasmissione della delibera, facilmente reperibile sui siti istituzionali; osserva che il Tribunale, dal canto suo, ha giudicato il ruolo del COGNOME rilevante al fine di favorire i contatti tra i polit e gli affiliati, anche per l’avvicinamento delle società estorte, alla luce della condotta delineata nel capo 28), ma richiama la conversazione prog. 31306/02, valorizzata dal Tribunale in una direzione in evidente distonia con quella di cui alla prog. 193318 da cui emerge l’assenza di rapporti tra il COGNOME e l’COGNOME; con riguardo, ancora, al ruolo attribuito al ricorrente, rileva che il Tribunale non ha considerato né il ristretto arco temporale in cui esso si sarebbe ipoteticamente concretizzato ed ha sorvolato sulla problematica del concorso esterno, ipotesi di reato comunque non ravvisabile a carico dell’odierno ricorrente il cui ruolo è del tutto neutro dal punto di vista causale ravvisandosi, ad ogni modo, una distonia rispetto alla omologa posizione dello COGNOME;
2.1.3 nullità dell’ordinanza per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con specifico riferimento agli artt. 110, 56 e 629, comma secondo, e 416-bis.1 cod. pen., in relazione al capo 15): violazione di legge; rileva che la gravità indiziaria ravvisata dai giudici della cautela a carico del ricorrente con riguardo al capo 15) era stata puntualmente contestata dalla difesa con la allegazione della trascrizione della conversazione 192838 in cui le parole attribuite allo COGNOME erano in realtà profferite dal COGNOME; segnala che il Tribunale, non disconoscendo tale dato, ha tuttavia ritenuto la circostanza neutra dal punto di vista della ricostruzione del ruolo del ricorrente nella vicenda non riuscendo tuttavia ad enucleare una condotta integrante un concorso quantomeno morale che non può rinvenirsi nella mera adesione ad un altrui e preesistente proposito criminoso;
2.1.4 nullità dell’ordinanza per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento agli artt. 110, 629, comma secondo, e 416-bis.1 cod. pen., in relazione al capo 16): violazione di legge; rileva che la gravità indiziaria a carico del ricorrente è stata nel caso di specie ravvisata nel trasmettere una delibera dirigenziale inviata dal COGNOME tramite whatsapp e segnala che il Tribunale ha valorizzato la condotta del COGNOME che, anche indipendentemente dalla preesistenza di contatti diretti tra i due, avrebbe operato in modo da aiutare a calcolare l’effettivo profitto ritraibile dall’appalto, con piena adesione delle finalità del RAGIONE_SOCIALE; sottolinea come anche in tal caso la
motivazione sia di fatto insussistente dal momento che la condotta dell’indagato si inserisce in un accordo criminoso già preesistente e non potendosi configurare un concorso morale in un atteggiamento di mera adesione in cui non rileva certamente la attività di sviluppo dei calcoli desumibile aliunde;
2.1.5 nullità dell’ordinanza per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con specifico riferimento agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e violazione di legge: segnala che, al fine del corretto apprezzamento delle esigenze cautelari, la difesa aveva evidenziato, nell’ordine, l’incensuratezza dell’indagato, la sua non appartenenza alla PA e l’avvenuto commissariamento del Comune di Caivano quali circostanze idonee a vincere la presunzione di cui all’art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. e ritenere, in concreto, insussistente il rischio di reiterazione; riporta le considerazioni svolte dal Tribunale anche in relazione alla individuazione di quella in atto come la misura più idonea ad evitare contatti tra il COGNOME, l’COGNOME, il COGNOME e lo COGNOME, tra di loro e con gli imprenditori sottoposti ad estorsione; rileva che il Tribunale avrebbe in realtà dovuto confrontarsi con il ruolo di mero intermediario attribuito al COGNOME e con la situazione creatasi con l’esecuzione delle misure ed il commissariamento del Comune, laddove il rischio di reiterazione di condotte analoghe in territori limitrofi è evidentemente fondato su una mera congettura;
2.2 con ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO, nell’interesse di NOME COGNOME:
2.2.1 violazione degli artt. 125, comma terzo, cod. proc. pen., 309 cod. proc. pen., 191 e 192, cod. proc. pen., 273, proc. proc. pen., in relazione al combinato disposto degli artt. 110 e 416-bis cod. pen.: contraddittorietà per travisamento della prova sulla ricorrenza della ipotesi del concorso esterno:
2.2.2 violazione degli artt. 125, comma terzo, cod. proc. pen., 292 cod. proc. pen., per inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità per omessa risposta ai rilievi difensivi:
2.2.3 violazione dell’art. 125, comma terzo, cod. pen., in relazione al combinato disposto degli artt. 110 e 416-bis cod. pen., per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale sostanziale circa il ricorso degli elementi strutturali del concorso atipico:
rileva che l’ordinanza impugnata ha fatto cattivo governo delle emergenze processuali finendo per incorrere in una errata applicazione della ipotesi del concorso esterno in RAGIONE_SOCIALE di stampo mafioso in forza di un patente travisamento della prova ed un approccio distonico rispetto alle coordinate ermeneutiche applicabili; richiama, a tal fine, due circostanze fattuali evidenziate
dai giudici del riesame e, in particolare, la conversazione del 13.4.2023 tra il ricorrente e l’COGNOME, considerata emblematica perché, secondo la lettura fornitane dal Tribunale, finiva per dimostrare il coinvolgimento della criminalità organizzata nell’affidamento dei lavori pubblici; richiama le parole dell’COGNOME, riportate nel provvedimento, da cui emergerebbe in termini inequivocabili il contrario di quanto sostenuto nella ordinanza gravata ed invece coerente con la esclusione dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. già operata dal primo giudice; richiama, inoltre, la conversazione del 23.2.2023 intercorsa tra lo COGNOME e l’imprenditore NOME COGNOME il cui tenore è in realtà dimostrativo della assenza di ogni presunto accordo con gli esponenti della criminalità organizzata; richiama, quindi, i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità quanto alle caratteristiche del concorso esterno come reato causalmente orientato verso il conseguimento dei fini del RAGIONE_SOCIALE e che importa un contributo oggettivamente rilevante e soggettivamente consapevole, presupposti su cui la motivazione del provvedimento impugnato è certamente carente; aggiunge che, a fronte di una mole poderosa di conversazioni, nessuna ha visto il ricorrente colloquiare con esponenti del clan mentre è del tutto assente un’analisi della efficienza causale delle condotte ascrittegli sull’esistenza o operatività del RAGIONE_SOCIALE criminale;
2.2.4 violazione degli artt. 125, comma terzo, cod. proc. pen., 292, comma secondo, lett. c), per inosservanza delle disposizioni processuali stabilite a pena di nullità in ordine al giudizio sul periculum libertatis, condizionanti la adozione di una misura custodiale di massimo rigore;
2.2.5 violazione dell’art. 125, comma terzo, cod. proc. pen., in relazione al combinato disposto degli artt., 110 cod. pen. e 416-bis cod. pen. per contraddittorietà e travisamento della prova sul ricorrere delle condizioni per la adozione del presidio carcerario: rileva che, sotto un primo profilo, il compendio probatorio acquisito esclude ogni possibile rischio di inquinamento della prova mentre, sotto altro profilo, la rassegnata disponibilità di un domicilio in altra Regione d’Italia, ove eseguire una misura extramuraria, avrebbe consentito di neutralizzare ogni rischio consentendo nel contempo al ricorrente di provvedere alle esigenze di natura familiare; richiama le considerazioni svolte dal Tribunale evidenziando, in senso distonico, la intervenuta sospensione dello COGNOME dall’impego pubblico ed il commissariamento del Comune di Caivano, con la conseguente impossibilità di ogni ipotetica reiterazione di condotte di analogo tenore; segnala il carattere generico ed aspecifico delle considerazioni svolte dal Tribunale in punto di inquinamento probatorio attraverso il mero rinvio alla posizione di altri coindagati, che, al contrario del ricorrente, rispondono anche di
fatti di estorsione, e per i quali soltanto si potrebbe eventualmente porre un problema di condizionamento delle fonti di prova, non riferibile allo COGNOME; rappresenta, infine, la intrinseca illogicità della considerazione secondo cui l’esigenza di cui alla lett. a) dell’art. 274 cod. proc. pen. si fonderebbe proprio sulla incompletezza del compendio indiziario acquisito a suo carico laddove, in ogni caso, l’esecuzione di una misura domiciliare fuori Regione escluderebbe ogni rischio anche sotto tale profilo, consentendo di adottare una misura proporzionale rispetto alla pena finale irroganda, ma che è stata esclusa invece alla luce di considerazioni di carattere generale e non pertinenti alla specifica posizione dello COGNOME, soggetto incensurato e privo di carichi pendenti che, per la propria situazione familiare, non avrebbe alcun interesse a violare la misura di autotutela, la cui valutazione deve tener conto anche della evoluzione processuale successiva alla adozione della misura genetica cui il Tribunale non poteva limitarsi a rinviare per relationem;
2.2.6 violazione dell’art. 309, commi quinto e decimo, cod. proc. pen., inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità per l’omesso deposito dei decreti autorizzativi delle operazioni di captazione: rileva che l’ordinanza va comunque annullata per l’inutilizzabilità dei risultati dell’attività di intercettazion non essendo intervenuta la trasmissione alla Cancelleria del Tribunale dei decreti autorizzativi;
2.3 con ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO, nell’interesse di NOME:
2.3.1 violazione di legge in ordine agli artt. 416-bis, 56, 629, cod. pen.; all’art. 273 cod. proc. pen.; carenza ed illogicità della motivazione in riferimento alla valutazione degli elementi indiziari indicativi del presunto concorso del ricorrente nelle condotte di cui ai capi 1) e 15) della rubrica: rileva che l’ordinanza impugnata risulta viziata quanto alla motivazione sugli elementi indiziari delle condotte delineate nei capi provvisori di incolpazione avendo il Tribunale operato una valutazione superficiale delle fonti di prova che si è risolta in un immotivato appiattimento sulle valutazioni svolte dal GIP senza un analitico vaglio delle specifiche deduzioni difensive; osserva che, all’udienza, la difesa aveva rappresentato l’esigenza di una valutazione che tenesse conto della reale natura dei rapporti intercorrenti con i coindagati e del fatto che il giudizio espresso dal GIP era stato fondato su considerazioni di natura meramente congetturale; aveva inoltre aggiunto che il presunto coinvolgimento del ricorrente nell’episodio di cui al capo 15) non era sufficiente a delinearne la partecipazione al RAGIONE_SOCIALE di cui al capo 1) dal momento che i rapporti con COGNOME e COGNOME erano tenuti esclusivamente dal COGNOME, mentre proprio il tenore letterale del colloquio tra i due
era emblematico della occasionalità dell’intervento del ricorrente in vicende estorsive e la sua estraneità a contesti associativi; osserva che il Tribunale ha valorizzato le dichiarazioni del collaboratore di giustizia NOME COGNOME rispetto alle quali, tuttavia, non risultano riscontri individualizzanti atteso che il dichiarante non aveva riconosciuto l’NOME essendosi limitato a riferire di conoscerne il soprannome ed aggiungendo, in termini del tutto generici, di aver sentito parlare di lui da NOME e COGNOME; sottolinea come il Tribunale si sia limitato a riportare le dichiarazioni del dichiarante senza vagliare i rilievi difensivi circa la sua attendibilità intrinseca ed estrinseca; evidenzia la neutralità delle conversazioni intercettate tra il ricorrente e lo COGNOME alla presenza di NOME COGNOME, fratello di NOME ma assolutamente incensurato, comunque irrilevanti ai fini del delitto associativo per il quale non è sufficiente l’episodio di cui al capo 15) che non supera la soglia del concorso in un reato fine rispetto al quale, peraltro, la difesa aveva evidenziato una serie di carenze investigative che il Tribunale non ha considerato finendo per rendere una motivazione inadeguata a rendere conto della condotta concorsuale del ricorrente;
2.3.2 vizio di motivazione con riguardo all’art. 275 cod. proc. pen.; carenza di motivazione in ordine alla valutazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari e l’adeguatezza di misure più blande a fronteggiarle: segnala il vizio motivazione che affligge il provvedimento impugnato che ha genericamente condiviso le argomentazioni spese dal GIP piuttosto che valutare le esigenze cautelar’ con riguardo a ciascun indagato e, in particolare, con riguardo al ricorrente per il quale la difesa aveva contestato sia il pericolo di recidiva che di inquinamento probatorio; sottolinea che, sotto il primo profilo, il provvedimento si fonda su una considerazione ipotetica, ovvero che i politici e gli amministratori di Caivano operassero nell’esclusivo interesse del clan con cui avrebbero stipulato un vero e proprio pactum scleleris ma, in verità, fondandosi su un dato congetturale che non tiene conto dell’incensuratezza del ricorrente, della sua dismissione della carica oltre che del lasso tempo intercorso tra le condotte e l’esecuzione del provvedimento coercitivo su cui il Tribunale ha motivato in termini generici ed aspecifici; sottolinea il carattere ipotetico della valutazione operata dal Tribunale e che investe anche l’aspetto relativo al rischio di inquinamento probatorio vagliato in termini cumulativi senza tener conto del fatto che l’NOME risulta coinvolto in un unico episodio; rileva la contraddittorietà della motivazione con cui il Tribunale ha disatteso la possibilità di fronteggiare le ritenute esigenze cautelari con una misura domiciliare magari presidiata dal “braccialetto elettronico”, paventando il rischio di condizionamento, da parte del clan, anche nei confronti degli stessi indagati che, nel contempo, si vorrebbero tuttavia intranei al RAGIONE_SOCIALE; conclude nel senso che la personalità del ricorrente non giustificava in alcun modo una
valutazione di incapacità di autocontrollo non fondata su elementi concreti e specifici;
2.4 l’AVV_NOTAIO nell’interesse di NOME COGNOME:
2.4.1 carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione travisamento della prova nonché violazione dei canoni di valutazione ex art. 192 cod. proc. pen.; inversione del corretto ragionamento logico-probatorio, con riguardo alla presunta reiterazione dei fatti criminosi contestati: richiama la motivazione resa dal Tribunale segnalando che nessun elemento è stato acquisito nel senso che il COGNOME avesse aderito alle richieste del clan o versato ad esso quote estorsive, né prima né dopo l’affidamento dei lavori da parte del Comune RAGIONE_SOCIALE Caivano; sottolinea come il Tribunale abbia finito per sostenere la misura evocando circostanze del tutto inveritiere;
2.4.2 mancanza della motivazione – difetto di esame dei motivi di impugnazione con riferimento alla violazione dei canoni di valutazione della prova ex art. 192 cod. proc. pen. ed inversione del corretto ragionamento logicoprobatorio, con riguardo al presunto inquinamento delle prove ed alla reiterazione del reato: rileva la carenza della motivazione sul pericolo di reiterazione del reato e di inquinamento probatorio dal momento che il ricorrente è stato cautelato in relazione ad un unico episodio di turbativa d’asta risalente al dicembre del 2022 ed in forza di una ricostruzione ormai definitivamente acquisita al patrimonio investigativo attraverso la acquisizione degli atti e l’attività di intercettazione sull’utenza del coindagato COGNOME cui aveva fatto séguito una perquisizione e relativo sequestro presso i locali aziendali; aggiunge che il rischio di reiterazione era del tutto assente avendo il COGNOME avuto rapporti esclusivamente con lo COGNOME, tutt’ora sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere; sottolinea come su tali considerazioni i! Tribunale abbia del tutto omesso di prendere posizione;
2.4.3 carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione travisamento della prova e contraddittorietà della motivazione, nonché violazione dei canoni di valutazione ella prova ex art. 192 cod. proc. pen., con inversione del corretto ragionamento logico-probatorio, con riguardo alla sussistenza dei presunti gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato ipotizzato ed all’aggravante di cui all’art. 416-bis cod. pen.: richiamate le caratteristiche del delitto di cui all’art. 35 cod. pen., osserva che alcuna prova è stata acquisita in ordine alla fattiva partecipazione del ricorrente alla condotta decettiva ascrivibile allo COGNOME e che eventuali intese dirette a “pilotare” l’esito della gara in suo favore avrebbero certamente avuto un riscontro nelle numerose intercettazioni telefoniche ed ambientali eseguite a carico dello COGNOME, dal cui esame, tuttavia, nulla è
emerso in tal senso; premesso che alcuna prova è stata acquisita in merito al versamento di somme di denaro da parte del COGNOME in favore dei clan, funzionari pubblici o amministratori, osserva che nessun fondamento poteva avere la aggravante di cui all’art. 416-bís.1 cod. pen. atteso che la estraneità della ditta del ricorrente al “sistema” invalso nel Comune di Caivano è circostanza riconosciuta dallo stesso Tribunale che riporta il contenuto di conversazioni intercorse tra lo COGNOME e politici del Comune sulle ditte solitamente incaricate ed aggiudicatarie;
2.4.4 illogicità e contraddittorietà della motivazione con riguardo alla valutazione delle misure interdittive adottate: rileva la illogicità e contraddittorietà della motivazione con cui il Tribunale, facendo leva proprio sulla unicità dell’episodio ascritto al ricorrente, ha ciò non di meno adottato un provvedimento che gli inibisce l’esercizio di uffici direttivi anche per imprese o attività estranee a rapporti con la Pubblica Amministrazione; osserva che per altri indagati nel medesimo procedimento, nella stessa situazione del COGNOME, era stata ritenuta sufficiente la misura di cui all’art. 289-bis cod. proc. pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’eccezione relativa all’assenza, in atti, dei decreti autorizzativi delle operazioni di captazione.
La questione è stata sollevata con il primo motivo del ricorso proposto nell’interesse del COGNOME e con il sesto motivo del ricorso proposto nell’interesse dello COGNOME.
L’eccezione è, in entrambi i casi, generica sotto un duplice profilo.
Va ricordato, infatti, che, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, a norma dell’art. 291, comma 1, cod. proc. pen., non è affatto necessario l’inserimento dei decreti di autorizzazione delle intercettazioni tra gli atti trasmessi dal AVV_NOTAIO al Giudice AVV_NOTAIO preliminari a sostegno della richiesta di emissione della misura cautelare che si avvalga dei risultati dell’attività di captazione; conseguentemente, tali decreti non rappresentando un compendio necessario degli atti da inoltrare, a cura dell’autorità giudiziaria procedente, al Tribunale del riesame ai sensi dell’art. 309, comma 5, cod. proc. pen..
Si è perciò affermato, in termini che il collegio non può che ribadire, che l’inefficacia dell’ordinanza cautelare per mancato invio al Tribunale degli atti
trasmessi al Giudice per le AVV_NOTAIO preliminari al momento della richiesta non si produce se non risulta che l’atto, asseritamente non inviato, fosse stato trasmesso unitamente alla richiesta della misura al Giudice per le AVV_NOTAIO preliminari (cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 4567 del 22/01/2009, COGNOME Lorenzo, Rv. 242818); in particolare, si è precisato che se i decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche non sono stati allegati alla richiesta del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, la successiva omessa trasmissione degli stessi al Tribunale del riesame a seguito di impugnazione del provvedimento coercitivo non determina l’inutilizzabilità, né la nullità assoluta ed insanabile delle intercettazioni, salvo che la difesa dell’indagato abbia presentato specifica e tempestiva richiesta di acquisizione, e la stessa o il giudice non siano stati in condizione di effettuare un efficace controllo di legittimità (cfr., in tal senso, Sez. 6, n. 7521 del 24/01/2013, Cerbasio, Rv. 254586; Sez. 1, n. 823 del 11/10/2016, dep. 2017, NOME, Rv. 269291; Sez. 3, n. 42371 del 12/10/2007, Gulisano, Rv. 238059; Sez. 4, n. 4631 del 01/12/2004 dep. 08/02/2005-, Kelolli, Rv. 230685 – 01).
Per completezza, va anche ricordato che anche l’inutilizzabilità degli esiti delle operazioni captative derivante dalla mancanza di motivazione dei decreti di autorizzazione o di proroga, laddove non eccepita dinanzi al tribunale del riesame, può certamente essere dedotta, per la prima volta, nel giudizio di legittimità, essendo tuttavia onere della parte che la deduca quello allegare i decreti medesimi, nel caso in cui gli stessi non siano stati trasmessi al tribunale del riesame ai sensi, per l’appunto, dell’art. 309, comma 5, cod. proc. pen. e, per l’effetto, non siano pervenuti alla Corte di cassazione (cfr., così Sez. 2 – , n. 49959 del 14/11/2023, COGNOME, Rv. 285622 – 01; Sez. 1, n. 31046 del 21/09/2016 -dep. 21/06/2017-, Pio, Rv. 270903 – 01).
Tanto premesso, rileva la Corte che, dall’esame degli atti, consentito e, anzi, imposto dalla natura processuale della censura, risulta in primo luogo che nessuna questione era stata sollevata sul punto nelle memorie depositate dalle difese in prossimità o in occasione della discussione delle istanze di riesame; in secondo luogo, dal verbale dell’udienza camerale del 17.11.2023, risulta che, a fronte all’eccezione sollevata da una delle difese, il PM aveva fatto presente che la documentazione relativa alle intercettazioni telefoniche era archiviata “… nel faldone DISCOVERY, cartella misura cautelare 2 …”.
Nulla, a tal proposito, hanno potuto dedurre o precisare le difese che, nei rispettivi ricorsi, senza in alcun modo tener conto di siffatta indicazione, hanno puramente e semplicemente reiterato l’eccezione relativa all’assenza dei decreti autorizzativi.
La doglianza, perciò, come anticipato, è al contempo manifestamente infondata e, per altro verso, generica.
Trattandosi, inoltre, di una questione di diritto, non è nemmeno denunciabile, su di essa, la assenza di motivazione perché, come più volte ribadito da questa Corte, tali questioni, se sono fondate e disattese dal giudice, motivatamente o meno, danno luogo al diverso motivo di censura costituito dalla violazione di legge, mentre, se sono infondate, il loro mancato esame non determina alcun vizio di legittimità (cfr., Sez. U – , n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 – 05 ; Sez. 1, n. 16372 del 20/03/2015, COGNOME, Rv. 263326 – 01).
Considerazioni generali.
2.1 Non è inutile ribadire quali siano i limiti alla sindacabilità, in questa sede, dei provvedimenti adottati dal Tribunale del Riesame sulla libertà personale; è infatti consolidato il principio, condiviso dal Collegio, secondo cui, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, alla Corte spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario e della permanenza delle esigenze cautelari a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie.
Il ricorso è perciò ammissibile soltanto se con esso venga denunciata la violazione di specifiche norme di legge, ovvero si deduca la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, e non si ci limiti a propone e sviluppare censure che attengono alla ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, COGNOME, Rv. 269884).
La censura con cui si denunci il vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in altri termini, consente al giudice di legittimità di vagliare la adeguatezza delle ragioni addotte rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze
probatorie non potendo prendere in esame quei rilievi che, pur investendo formalmente la motivazione del provvedimento impugnato, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (cfr., Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976; Sez. 3, Sentenza n. 40873 del 21/10/2010, COGNOME, Rv. 248698; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, COGNOME, Rv. 255460; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, COGNOME, Rv. 261400).
Va anche ricordato che, nella fase cautelare, si richiede non la prova piena del reato contestato (secondo i criteri di cui all’art. 192 cod. proc. pen.) ma solo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; questo Collegio, in particolare, condivide la tesi secondo cui “in tema di misure caute/ari personali, la nozione di gravi indizi di colpevolezza di cui all’art. 273 cod. proc. pen. non si atteggia allo stesso modo con cui il termine indizi inteso viene utilizzato quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza. Pertanto, ai fini dell’adozione di una misura cautelare, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato in ordine ai reati addebitatigli e gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall’art. 192 cod. proc pen., comma 2, come si desume dall’art. 273 cod. proc. pen., comma ibis, che richiama i commi terzo e quarto dell’art. 192 cod. proc. pen., ma non il comma 2 dello stesso articolo che richiede una particolare qualificazione degli indizi (non solo gravi ma anche precisi e concordanti)” (cfr., Sez. 5, n. 36079 del 5.6.2012, COGNOME; Sez. 4, n. 6660 del 24.1.2017, COGNOME; Sez. 4, n. 53369 del 9.11.2016, COGNOME; conf., ancora, Sez. 4, n. 17247 del 14.3.2019, COGNOME, in cui la Corte ha ribadito i necessari “gravi indizi di colpevolezza” non corrispondono agli “indizi” intesi quale elementi di prova idonei a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. – che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi – non richiamato dall’art. 273 comma 1-bis, cod. proc. pen.; conf., sul punto, e tra le altre, Sez. 1, n. 43258 del 22.5.2018, COGNOME; Sez. 2, n. 22968 dell’8.3.2017. COGNOME). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Esula, inoltre, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (cfr., Sez. U, n. 6402 del 30.4.1997, COGNOME; Sez. 4, n. 4842 del 2.12.2003, COGNOME; Sez. 6, n. 49153 del 12.11.2015, secondo cui la motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva
è censurabile in sede di legittimità solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l’applicazione della misura).
2.2 I ricorsi del COGNOME e dellCOGNOME si soffermano nel contestare la idoneità degli elementi acquisiti dagli investigatori a carico del ricorrente a disegnarne una condotta integrante il delitto di partecipazione ad un RAGIONE_SOCIALE riconducibile nella tipologia delineata dall’art. 416-bis cod. pen. difettando, a loro avviso, la individuazione di comportamenti dimostrativi del concreto ed effettivo apporto garantito dagli odierni ricorrenti.
Rileva perciò il collegio come sia opportuno ripercorrere, sia pure brevemente, i principi di recente riaffermati dalle SS.UU. nella nota sentenza “Modaffari”.
In quella occasione, infatti, sono state passate in rassegna le diverse impostazioni ermeneutiche proposte dalla dottrina e, soprattutto, rilevabili nella giurisprudenza: a partire dalla teoria c.d. “organizzatoria” che, tuttavia, a loro avviso “… mostra tutti i suoi limiti nel momento in cui collega la fattispecie criminosa all’acquisizione della qualifica formale di associato, ritenendo sufficiente ai fini dell’integrazione del reato l’ingresso nel RAGIONE_SOCIALE e finendo per ritenere irrilevante l’attivazione o meno del partecipe a favore della consorteria” (cfr., pag. 34 della sentenza).
Si è segnalato, tuttavia, che nemmeno la teoria c.d. “causale” può essere nella sua assolutezza condivisa: in particolare, le SS.UU. Modaffari hanno spiegato che “… la maggiore criticità involge necessariamente la riconosciuta teorica possibilità di sovrapposizione di due categorie dogmatiche (concorso esterno e partecipazione) del tutto autonome e con profonde caratterizzazioni differenziali” mentre “… la aprioristica svalutazione della condotta di messa a disposizione delle energie del singolo a favore del gruppo non tiene conto della possibile autonoma rilevanza probatoria del fatto in sé considerato alla stregua degli indicatori evidenziati dalla sentenza COGNOME” ma, anche, “… con riferimento al rilievo operato dalla sentenza Pesce in relazione al riconosciuto effetto di attivazione in favore dell’RAGIONE_SOCIALE conseguente all’acquisizione della «qualità di uomo d’onore», al pari della dimostrata progressione nelle doti, introducendo una conoscenza appartenente al piano storico ed esperienziale, finisce per elevare a
massima d’esperienza generalizzata una specifica realtà processuale” (cfr., ivi, pagg. 34-35).
Detto questo, e come acutamente osservato dalle SS.UU., occorre soffermare l’attenzione sulle peculiarità della condotta di partecipazione evitando il rischio di confonderne i tratti distintivi rispetto a quella di concorso esterno e, in particolare, considerare che solo per quest’ultima il presupposto essenziale (come ribadito nelle sentenze COGNOME e COGNOME) ed imprescindibile è rappresentato dalla necessità di ravvisare un reale ed effettivo apporto causale alla organizzazione che, peraltro, non necessariamente, come si era affermato dalle SS.UU. COGNOME, deve intervenire in momenti di fibrillazione del RAGIONE_SOCIALE ma che, invece, come avrebbero chiarito le SS.UU., COGNOME, ben può essere essenziale per la vita “ordinaria” della RAGIONE_SOCIALE.
Proprio le SS.UU. AVV_NOTAIO hanno spiegato che risponde di concorso esterno “… il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell’RAGIONE_SOCIALE e privo dell’affectio societatis, fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo esplichi un’effettiva rilevanza causale e quindi si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell’RAGIONE_SOCIALE (o, per quelle operanti su larga scala come “RAGIONE_SOCIALE“, di un suo particolare settore e ramo di attività o articolazione territoriale) e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima” (cfr., per l’appunto, Sez. U. n. 33748 del 12/7/2005, COGNOME, Rv. 231671).
Le SS.UU. Modaffari hanno richiamato le conclusioni della sentenza COGNOME secondo cui “… va considerato partecipe dell’organizzazione criminale l’affiliato che prende parte attiva al fenomeno associativo” tenendo conto che “… la partecipazione non si esaurisce né in una mera manifestazione di volontà unilaterale né in una affermazione di status” ma che “… implica un’attivazione fattiva a favore della consorteria che attribuisca dinamicità, concretezza e riconoscibilità alla condotta che si sostanzia nel prendere parte; in quest’ottica, si è chiarito che “… l’opera di concretizzazione giurisprudenziale del significato della locuzione normativa fa parte di cui all’art. 416-bis, primo comma, cod. pen. non può pertanto lasciare spazio ad ipotesi di identificazione della condotta punibile che risultino del tutto svincolate dalla verifica di un contributo, anche in forme atipiche, ma effettivo, concreto e visibile reso dal partecipe alla vita dell’organizzazione criminosa: tale contributo, che può assumere carattere sia materiale che morale, ben potrà essere ricostruito anche in via indiziaria e ben potrà concretizzarsi solo in un momento successivo (allorquando l’affiliato darà concreto corso alla messa a disposizione) rispetto al formale ingresso
nell’RAGIONE_SOCIALE” assumendo “… assoluta decisività ai fini della valutazione di appartenenza ad un gruppo criminale avente le caratteristiche sin qui illustrate, la possibilità di attribuire al soggetto la realizzazione di un qualsivoglia apporto concreto, sia pur minimo, ma in ogni caso riconoscibile, alla vita dell’RAGIONE_SOCIALE, tale da far ritenere avvenuto il dato dell’inserimento attivo con carattere di stabilità e consapevolezza oggettiva”.
Non a caso, le SS.UU. Modaffari hanno chiarito che la condotta penalmente rilevante (di “messa a disposizione”) si debba esplicitare in atti “… di conservazione e di potenziale rafforzamento dell’RAGIONE_SOCIALE” che non necessariamente, tuttavia, devono tradursi in un “evento” oggettivamente rilevabile alla luce della sua connotazione di immaterialità, sicché “… ai fini della sua valutazione non potrà utilizzarsi il parametro della causalità e si dovrà invece ricorrere a quello della rilevanza in concreto”.
In altri termini, le SS.UU. hanno insistito sulla necessità di appuntare la attenzione sulla esistenza di fatti e condotte che siano emblematici e rappresentativi della partecipazione al RAGIONE_SOCIALE, quand’anche non necessariamente manifestatisi nel compimento di reati-fine o di fatti funzionali alla sua attività esterna, ma che siano espressione certa della militanza nella RAGIONE_SOCIALE di cui il soggetto è parte manifestando tale partecipazione nel collaborare al suo funzionamento, alla sua organizzazione, alla conservazione della sua integrità anche sul piano del persistente controllo del territorio nel quale opera ed agisce.
È pertanto in quest’ottica che va stigmatizzato l’errore di impostazione delle doglianze difensive e dei motivi di ricorso articolati dalle difese in ordine alla diagnosi, necessariamente provvisoria, di “partecipazione” ed in cui, particolarmente per quanto concerne il COGNOME ma, invero, anche per l’COGNOME, si è posto l’accento sulla mancanza di elementi idonei a dar conto della essenzialità dell’apporto e delle condotte dei ricorrenti per la realizzazione dei reati-fine e, in generale, sulla realizzazione del complessivo disegno perseguito dal RAGIONE_SOCIALE criminale operante in Caivano, di condizionamento dell’attività amministrativa nell’affidamento degli appalti pubblici e di successivo assoggettamento ad estorsione degli imprenditori affidatari dei lavori.
La contestazione provvisoriamente elevata al capo 1) della rubrica a carico del COGNOME, come dell’COGNOME e dello COGNOME, è di essere partecipi dell’RAGIONE_SOCIALE a delinquere di stampo RAGIONE_SOCIALE facente capo ad NOME COGNOME, operativa sul territorio di Caivano e zone limitrofe e che, avvalendosi della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo e dalla condizione di assoggettamento e omertà conseguente, ed anche attraverso la commissione di
plurimi fatti di estorsione, detenzione e porto illegale di armi, corruzione e turbata libertà degli incanti, persegue lo scopo di: acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche ovvero realizzare profitti o vantaggi ingiusti nel settore, specificamente, delle estorsioni ai danni di imprenditori e commercianti; condizionare le procedure di gara del Comune di Caivano per l’affidamento dei lavori pubblici, riscuotendo, successivamente, dagli imprenditori affidatari degli appalti, somme di denaro a titolo di estorsione; assicurare, in tal modo, il mantenimento degli affiliati, anche detenuti, nonché garantirne l’impunità.
In questo contesto l’COGNOME NOME è stato individuato quale capo e promotore dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; “… di condizionamento delle procedure di gara per l’affidamento di lavori pubblici del Comune di Caivano, provvedendo anche ad avvinare direttamente le vittime delle richieste estorsive, di ripartire i ruoli tra i vari partecipi, nonché di interagire anche con amministratori pubblici del Comune di Caivano, in persona dell’assessore COGNOME NOME, del consigliere comunale NOME NOME, dell’eposnte politico NOME e del tecnico COGNOME …”; COGNOME NOME e NOME COGNOME, quali partecipi ed organizzatori; NOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, quali partecipi.
“Partecipi” sono stati considerati NOME COGNOME e NOME COGNOME “… nelle rispettive qualità: il COGNOME di assessore ai lavori pubblici Manutenzione della città, Energie rinnovabili e Ecobonus del Comune di Cavano sino al 21.2.2023 e di assessore al Commercio, Artigianato ed Agricoltura e SUAP dal 27.2.2023 al 6.6.2023″; l’COGNOME: di consigliere di maggioranza del Comune di Caivano “… con il ruolo di provvedere, di volta in volta, anche con ruoli interscambiabili: ad avvicinare, per conto del clan, gli imprenditori vittime di estorsione, aggiudicatari di lavori pubblici assegnati dal Comune di Caivano, al fine di riscuotere somme di denaro da consegnare al clan, una parte delle quali venivano incassate, quale remunerazione, diretta da loro; ad informare gli altri membri del clan, in particolare COGNOME NOME, COGNOME NOME ed COGNOME NOME, in merito alle imprese aggiudicatarie dei lavori pubblici ed agli importi dei lavori assegnati; a fungere da intermediari tra i suddetti imprenditori e gli altri esponenti del clan, concordando anche l’importo delle quote estorsive; a condizionare lo svolgimento e l’affidamento delle gare per l’esecuzione di lavori pubblici nel Comune di Caivano, provvedendo, in particolare, con la cooperazione del dirigente del settore lavori pubblici del Comune, COGNOME NOME, a favorire l’affidamento dei lavori a ditte compiacenti anche mediante determine motivate ingiustificatamente dalla somma urgenza degli interventi o attraverso gare oggetto di turbative”.
Altro partecipe del RAGIONE_SOCIALE è stato considerato NOME COGNOME il quale “… fungendo da intermediario tra gli assessori COGNOME NOME, NOME ed il dirigente comunale COGNOME NOME con il COGNOME, il COGNOME e l’COGNOME NOME e l’COGNOME NOME, così favorendo i contatti e gli incontri tra loro, ai quali ultimi partecipava direttamente, nel corso dei quali venivano prese le decisioni sugli imprenditori da sottoporre ad estorsione, nonché provvedendo anche a riscuotere quote estorsive, consegnate dal COGNOME, che poi provvedeva a consegnare al COGNOME“.
Ed ancora, nella provvisoria imputazione, è stato considerato partecipe del gruppo NOME COGNOME “… nella qualità di Dirigente del VII Settore Lavori Pubblici – Manutenzione – Patrimonio, del Comune di Caivano, cooperando con COGNOME NOME, con COGNOME NOME, e con COGNOME NOME, nello scegliere le ditte a cui di volta in volta affidare l’esecuzione di lavori pubblici, sia attraverso affidamenti diretti con determine motivate ingiustificatamente attraverso la somma urgenza degli interventi, sia mediante gare a procedura negoziata, anche oggetto di turbative, in favore di imprese compiacenti ed indicate dagli stessi amministratori pubblici, imprese che procedevano sia a versare al clan la quota estorsiva di volta in volta imposta in base all’importo dei lavori svolti, sia a corrispondere somme, quali compensi corruttivi, allo stesso COGNOME, COGNOME ed COGNOME, quale remunerazione per gli affidamenti ottenuti, agevolando in tal modo il gruppo RAGIONE_SOCIALE ed implementandone gli introiti”.
Il provvedimento impugnato ha dedicato una ampia premessa all’esame degli elementi attestanti l’esistenza e la operatività dell’RAGIONE_SOCIALE di stampo RAGIONE_SOCIALE facente capo a NOME COGNOME (pagg. 20-23 dell’ordinanza), risalente al di là della odierna contestazione, ad anni precedenti (dal novembre 2019), come testimoniato da altri provvedimenti e procedimenti trattati dal Tribunale.
Ha ricostruito il contesto criminale esistente in Caivano e territori limitrofi (cfr., pagg. 23-33) caratterizzato dalla continuità tra il gruppo COGNOMERAGIONE_SOCIALECOGNOME rispetto al precedente clan COGNOME nella attività estorsiva in danno di imprenditori già inseriti nella “lista” della precedente consorteria spiegando che le AVV_NOTAIO intraprese nel 2021 e proseguite sino ai fermi, hanno consentito di appurare la persistente operatività del RAGIONE_SOCIALE in danno sia di commercianti ed imprenditori operanti a Caivano sia. Anche, di privati cittadini che avevano fruito del bonus 110%.
Per altro verso, ha spiegato il Tribunale richiamando le emergenze investigative ripercorse dal GIP, era emerso il condizionamento dell’attività amministrativa del Comune di Caivano con una intensa e continuativa opera di
distorsione nell’affidamento degli appalti, frutto di corruzione e turbata libertà degli incanti in favore di imprese aggiudicatarie che, a loro volta, remuneravano da un lato gli amministratori e, dall’altro lato, finivano con l’essere sistematicamente assoggettate al “pizzo” imposto dal clan.
In tal senso sono state valorizzate le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME ma, in particolare, le risultanze dell’attività di intercettazione delle conversazioni a carico di NOME COGNOME aventi ad oggetto, in maniera sistematica, le imprese affidatarie di lavori dalle quali quest’ultimo aveva ricevuto compensi illeciti remunerativi delle condotte corruttive e che, contestualmente, erano vittime di estorsione (cfr., ad esempio, pag. 43, quanto alla impresa affidataria dei lavori da eseguire su una scuola sita all’interno del “Parco Verde”; cfr., a che, pagg. 43-44, quanto alla conversazione tra COGNOME, COGNOME e COGNOME, a disposizione del gruppo per fornire notizie sui lavori in corso tanto da essere rimproverato per non aver tempestivamente avvisato di alcuni lavori relativi ad imprese che il COGNOME, nel giustificarsi, aveva affermato essere state “portate” dall’COGNOME).
Va rilevato, peraltro, che le difese non hanno contestato il profilo dell’esistenza del RAGIONE_SOCIALE quanto, piuttosto, quello della partecipazione degli odierni ricorrenti.
4.1 I rilievi in punto di fumus del ricorso di NOME COGNOME
4.1.1 Con il secondo motivo del ricorso articolato nell’interesse del COGNOME la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione sulla “partecipazione” del ricorrente al RAGIONE_SOCIALE evidenziando, erroneamente, la necessità che essa fondi su un apporto essenziale e causalmente rilevante ai fini della vita e della operatività del gruppo che, come si è accennato, è caratteristica propria della condotta di concorso esterno; formulando, inoltre, una serie di contestazioni che, tuttavia, piuttosto che evidenziare effettivi profili di violazione di legge o d contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, finiscono, in definitiva, per riproporre, in questa sede, una lettura alternativa delle risultanze investigative di cui il Tribunale ha invece dato conto in termini congrui ed esaustivi; nel contempo, inoltre, fornendo risposte parimenti adeguate in fatto e corrette in diritto alle argomentazioni difensive in gran parte replicate in questa sede.
Dopo aver ripercorso le risultanze delle intercettazioni (cfr., in particolare, la nota a pag. 153), l’ordinanza ha spiegato che “… il geometra COGNOME, tenuto conto … del numero e della portata delle condotte fine che gli si attribuiscono e per le quali è stata ritenuta la gravità indiziaria, abbia fornito il proprio stabil contributo al fine di agevolare e perseguire i fini del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE all’interno del quale è stabilmente inquadrato e costituisce, dunque, vero e proprio
anello di congiunzione tra il braccio armato del clan e gli uomini delle istituzioni che hanno posto la propria persona a disposizione dello stesso” (cfr., pag. 154, in cui è riportato il tenore di una conversazione tra il COGNOME ed il COGNOME su cui il Tribunale ha argomentato la consapevole “intraneità” del ricorrente al RAGIONE_SOCIALE criminale).
I giudici del riesame non hanno omesso di considerare il rilievo difensivo, su cui insiste ancora il ricorso, sulla “irrilevanza” della figura del COGNOME nel contesto dei rapporti instaurati da tempo tra il “braccio armato” e gli amministratori, osservando, in maniera puntuale e coerente con le premesse in diritto sopra sviluppate, che al ricorrente non è contestato di essere stato il tramite “originario” ma di avere offerto un contributo stabile e duraturo al mantenimento dei rapporti tra le due componenti; hanno spiegato che le condotte del COGNOME “… non sono limitate alla sollecitazione/concertazione di incontri degli amministratori con i personaggi apicali del clan, ma lo hanno visto talvolta addirittura latore di tangenti o contribuire in perfetta sintonia con i sodali alla quantificazione della cifra da corrispondersi quale tangente di RAGIONE_SOCIALE …” (cfr., ancora, pag. 155 del provvedimento) con conseguente “permanente messa a disposizione in favore degli interessi del clan al suo stabile e duraturo apporto criminoso …” (cfr., ancora, ivi).
Altro profilo su cui il Tribunale ha fornito una risposta congrua e coerente con le risultanze investigative disponibili, e su cui la difesa aveva formulato le proprie considerazioni critiche circa la configurabilità della partecipazione al RAGIONE_SOCIALE anche da parte degli amministratori e dello stesso COGNOME, poi replicate nel ricorso, è rappresentato dalla situazione di sudditanza di costoro rispetto all’ala criminale di cui sarebbe stato esempio emblematico il pestaggio subito dal consigliere COGNOME COGNOME ma di cui avrebbe potuto essere destinatario anche il COGNOME, se non avesse riferito tutto quanto accadeva in Comune in materia di appalti (cfr., pag. 155); il Tribunale, infatti, in termini non manifestamente illogici, ha sostenuto che quella proposta dalla difesa è una interpretazione suggestiva che non tiene conto del contenuto del pactum sceleris che imponeva, per l’appunto, agli amministratori di rendersi “garanti” dei versamenti tangentizi da parte delle ditte vincitrici, con precisa ripartizione di compiti e previsione, anche, del versamento di una quota delle tangenti percepite in corrispettivo degli appalti “pilotati” (cfr., pag. 156) finendo, perciò, per considerare proprio queste circostanze come elementi sintomatici del vincolo associativo e dei conseguenti obblighi cui costoro erano tenuti nell’ambito del RAGIONE_SOCIALE di cui avevano abbracciato incondizionatamente le sorti.
Ed è proprio sulla scorta della valutazione delle molteplici evenienze fattuali analizzate nel provvedimento impugnato, che il Tribunale ha potuto concludere, in
termini non censurabili perché coerenti con la ricostruzione della vicenda restituita dagli elementi investigativi disponibili, che nel caso di specie nemmeno può parlarsi, quanto al COGNOME (come, invero, per il COGNOME ma, anche, per l’COGNOME), di un “concorso esterno” in quanto “… non pare revocabile in dubbio che COGNOME NOME … e COGNOME … non si siano limitati a fornire un contributo estemporaneo e limitato al clan: la quotidianità e la stabilità dei rapporti tra i coindagati e t questi e gli uomini costituenti il braccio armato del clan, con i quali condividevano apertamente e fattivamente programmi, strategie operative (addirittura recandosi presso i cantieri allo scopo di formulare le richieste estorsive per conto dell’organizzazione, ovvero ricordare alle ditte di doversi mettere a posto con il clan) e, addirittura, in taluni casi, provvedevano addirittura a quantizzare l’entità delle tangenti o a fare da latori delle stesse ai sodali, dimostra che il sistema illecito descritto, fondato sul condizionamento degli affidamenti per lavori pubblici, attraverso l’avvicinamento di imprese compiacenti sia per fini estorsivi che corruttivi, è parte integrante del programma criminoso dell’RAGIONE_SOCIALE per cui si procede”; ha affermato che “… è emerso un vero e proprio pactum sceleris, anche a prescindere da affiliazioni di carattere formale, teso a far ingerire illecitamente il RAGIONE_SOCIALE nella complessiva attività amministrativa dell’ente: un sistema di cui erano parte i predetti tre indagati, dal quale tutti ritraevano profitti e che non si sarebbe potuto consolidare senza il fattivo contributo degli amministratori, la cui attività garantiva stabilmente al clan informazioni costanti ed aggiornate sugli affidamenti e gare per lavori pubblici, ma anche la certezza che le imprese affidatarie rientrassero nell’ambito di un ristretto giro e, pertanto, versassero, senza ribellarsi, oltre ai compensi corruttivi agli amministratori per aggiudicarsi le gare, anche la quota estorsiva al clan” (cfr., pagg. 157-158). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
4.1.2 Il Tribunale, peraltro, ha avuto modo di argomentare su tali aspetti, con riguardo alla figura del COGNOME, trattando dei singoli reati-fine a costui ascritti nella provvisoria imputazione; a tal proposito, peraltro, non è affatto inutile precisare che nei confronti del ricorrente il provvedimento di custodia cautelare è stato adottato sia per il capo 1) che per i capi 15), 16), 24), 27) e 28) ma che, tuttavia, il ricorso, in punto di fumus, è stato proposto, in maniera specifica, con riguardo ai capi 1), 15) e 16).
Il COGNOME, ciò non di meno, risulta gravemente indiziato, in concorso con il COGNOME (nei cui confronti, peraltro, l’ordinanza genetica non aveva ravvisato un compendio indiziario idoneo a sorreggere l’adozione della misura) ed il COGNOME, anche della ipotesi di tentata estorsione aggravata di cui al capo 13) in danno della ditta RAGIONE_SOCIALE per i lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali; ma, anche, della estorsione di cui al capo 24) (in concorso con COGNOME
COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME) in danno della società RAGIONE_SOCIALE: ribadita la condotta del COGNOME, il Tribunale, anche in tal caso, ha ben evidenziato il ruolo del COGNOME che, nell’occasione su invito del COGNOME, aveva fatto i conto di quanto, in relazione alla entità dell’appalto, sarebbe “spettato” al clan (cfr., pag. 82 dell’ordinanza) avendo comunque svolto la consueta attività di “intermediario” tra gli amministratori (in particolare, il COGNOME) ed il “braccio armato” (cfr., sul punto, la conversazione del 22.3.2023, pagg. 83-84).
Il COGNOME risulta inoltre gravemente indiziato per i fatti di tentata estorsione in danno della società RAGIONE_SOCIALE, di cui al capo 27), ed ancora unitamente al COGNOME ed al COGNOME e, nel caso di specie, prestandosi direttamente, su incarico del primo, a recapitare parte della somma oggetto della richiesta estorsiva al clan (cfr., pagg. 88-92).
Il ricorrente è, ancora, gravemente indiziato della tentata estorsione in danno della RAGIONE_SOCIALE (cfr., pagg. 92-99) dimostrativa, secondo il Tribunale, del suo totale asservimento al RAGIONE_SOCIALE criminale di cui era a completa disposizione per veicolare la richiesta estorsiva e favorire un incontro diretto tra il COGNOME ed il titolare della ditta.
Come accennato, il ricorso si appunta, tuttavia, con due motivi specifici, sui capi 15) e 16) della provvisoria incolpazione.
Il capo 15) (cfr., pagg. 63-73 dell’ordinanza) riguarda l’estorsione in danno della società RAGIONE_SOCIALE ascritta al COGNOME in concorso con l’COGNOME la cui difesa, invero, di fronte al Tribunale del Riesame, non aveva mosso contestazione alcuna laddove quella di COGNOME aveva invece depositato una memoria difensiva anche su tale capo.
Il ruolo del COGNOME risulta congruamente tratteggiato nell’ordinanza impugnata che ha richiamato i diversi contatti telefonici intercorsi il giorno 14.9.2022 tra il COGNOME ed il ricorrente il quale ne sollecitava la presenza mentre il primo era impegnato in Comune sin quando, finalmente, i due, liberatosi il COGNOME, si recavano ad incontrare COGNOME il quale faceva loro presente che c’era un problema per la ditta impegnata nei lavori sui marciapiedi e di cui avevano investito l’COGNOME il quale si era giustificato sostenendo che si trattava di un’impresa “segnalata” dal COGNOME che, a sua volta, asseriva trattarsi, invece, di una ditta “portata” dallo stesso COGNOME; il COGNOME aveva spiegato ai due che, all’evidente fine di richiedere la messa a posto, gli operai erano stati avvisati che il titolare sarebbe dovuto andare da loro.
Sempre in quel contesto, si legge nell’ordinanza, veniva allora contattato l’COGNOME dal quale si recavano il COGNOME ed il COGNOME e con cui concordavano di
recarsi insieme sul cantiere a parlare con il titolare per invitarlo a contattare il COGNOME.
Nell’occasione, il COGNOME e l’COGNOME, tornando dal COGNOME per dar conto dello sviluppo della situazione, discutevano su come porre la richiesta nei confronti del titolare della ditta (cfr., pag. 67).
Il Tribunale ha sottolineato che dal tenore della conversazione risulta il pieno coinvolgimento del COGNOME con cui si era convenuto che l’argomento per ridurre alla ragione il titolare della ditta era la certezza dell’incasso del compenso per i lavori ben potendo perciò “anticipare” al clan la “quota” ad esso dovuta in aggiunta alla tangente già corrisposta agli amministratori per remunerare la “veicolazione” dell’appalto (cfr., ivi, pag. 67).
Al di là dell’argomento, più o meno “convincente”, che i due avevano convenuto di usare per indurre la ditta a pagare, va rilevato che la natura estorsiva della richiesta è stata in ogni caso ben evidenziata dai giudici della cautela richiamando la conversazione intercorsa tra il COGNOME ed il COGNOME ed alla quale si era unito il COGNOME il quale aveva riferito che, in mattinata, si era recato su cantiere a fermare i lavori.
Il COGNOME, ha spiegato il Tribunale, si era nuovamente sentito con l’COGNOME cui aveva fatto presente che il giorno successivo avrebbero dovuto recarsi sul cantiere ad esplicitare la richiesta estorsiva pari a 10.000 euro pretesi dal clan; i due, come pure riportato nel provvedimento impugnato, si sarebbero recati sul cantiere il giorno successivo pur lamentandosi che non sarebbe stato loro compito quello di farsi essi stessi direttamene latori della pretesa avanzata dal RAGIONE_SOCIALE criminale.
In definitiva, gli elementi di cui il Tribunale ha dato ampiamente conto, hanno consentito ai giudici di merito di ritenere che “… gli amministratori pubblici unitamente al geometra COGNOME, si relazionano ripetutamente e familiarmente non solo tra loro in ordine alla vicenda relativa al pagamento della tangente ma, addirittura, si interfacciano con gli altri componenti del clan (il braccio armato) in ordine alle problematiche connesse all’imposizione alla ditte affidatarie di lavori pubblici, concordano strategie ed interventi fino al punto di recarsi direttamente presso i cantieri per chiedere agli operai, e tramite gli stessi al titolare, il versamento di somme in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, quantificate in base all’importo dei lavori, al fine di stare tutti tranquilli” (cfr., ivi, pag. 70).
Di qui, in termini del tutto congrui, la valutazione secondo cui “emerge … in modo tangibile l’apporto causale fornito nella consumazione dell’estorsione ai danni dell’impresa aggiudicataria dei lavori da parte degli indagati … COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME COGNOME” (cfr., ivi, pag. 71).
In particolare, poi, il ruolo del COGNOME nel contesto criminale ampiamente tratteggiato, è stato puntualmente chiarito dal Tribunale che non ha omesso di dar conto dei rilievi difensivi, ma avendo ampiamente argomentato in fatto sul concorso del ricorrente con il COGNOME, sulla sua partecipazione diretta alle discussioni relative sulle modalità di porgere la richiesta, con conseguente concorso morale ma anche materiale.
In quest’ottica, dunque, è certamente congrua la considerazione della sostanziale irrilevanza del travisamento relativo alla attribuzione al COGNOME delle parole invece profferite dal COGNOME nel contesto della conversazione n. 193828 (cfr, pag. 72) sottolineando, per altro verso, la presenza del ricorrente, pur silente, all’incontro con il COGNOME, uomo al cospetto di un uomo di spicco del clan per la cui organizzazione si era personalmente adoperato.
4.1.3 Il capo 16) (cfr., pagg. 74-79 dell’ordinanza) riguarda la prima estorsione in danno della RAGIONE_SOCIALE.
Il Tribunale ha spiegato quale siano stati, nella vicenda, la posizione ed il ruolo di COGNOME il quale si era prestato anche a calcolare, per il COGNOME, il netto guadagno della ditta aggiudicataria su cui sarebbe stato fissato l’importo dell’estorsione (cfr., pag. 75).
Anche in tal caso, perciò, la ricostruzione operata in fatto ha giustificato la conclusione cui il Tribunale è approdato nel senso di affermare “… il concorso, morale quale materiale del COGNOME, il quale si muove con chiarezza quale soggetto non solo organico al sistema, ma del tutto cointeressato alla buona ed utile risoluzione della vicenda estorsiva, del tutto nconferenti, in proprio, risultando gli ulteriori rilievi di cui alla memoria depositata … posto che le AVV_NOTAIO hanno documentato e fotografato, al contrario, un coinvolgimento nella vicenda assolutamente più concludente … della mera azione materiale consistita nella mera trasmissione della delibera …” (cfr., pag. 76).
Il ricorso, pertanto, nella misura in cui ritorna su questo aspetto, risulta anche generico perché non si confronta adeguatamente con le plurime e concorrenti considerazioni su cui il Tribunale ha fondato il proprio apprezzamento e la propria valutazione.
4.2 I rilievi in punto di fumus del ricorso di NOME COGNOME
Con il primo motivo articolato nell’interesse dell’COGNOME la difesa denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla sussistenza degli elementi fondanti una diagnosi di partecipazione del ricorrente al RAGIONE_SOCIALE descritto al capo 1) oltre che alla vicenda di cui al capo 15).
Il Tribunale, con motivazione che non è censurabile in questa sede in quanto immune da profili di manifesta illogicità o contraddittorietà e, per converso, ancorata alle risultanze investigative di cui ha dato puntualmente conto, ha potuto concludere nel senso della affermazione della condotta di partecipazione del ricorrente al RAGIONE_SOCIALE, nonostante la ritenuta gravità indiziaria per un solo reatofine (capo 15).
In tal senso, infatti, ha richiamato il tenore delle intercettazioni del 14 e del 15.9.2022 (cfr., pag. 142) relative ai colloqui tra l’COGNOME ed il COGNOME mentre si recano sul cantiere della RAGIONE_SOCIALE a sollecitarne la “messa a posto” lamentandosi, i due, che non si tratterebbe di un compito di loro competenza ma, ciò non di meno, obbedendo alla precisa indicazione del COGNOME, essendosi risolti ad incontrare gli operai – i quali avevano segnalato che il giorno prima si erano presentati sul cantiere due individui (identificati nel COGNOME e nel COGNOME) che li avevano costretti ad interrompere i lavori – cui avevano fatto presente che avrebbero dovuto convincere il titolare ad accedere alle richieste del clan perché, in tal modo, tutti stavano tranquilli.
I giudici partenopei hanno richiamato, inoltre, il contenuto della intercettazione del 26.11.2022 relativa ad una conversazione tra l’COGNOME ed i due COGNOME (NOME e NOME) su prossime gare di appalto per cui erano interessati a far partecipare alcune ditte tramite lo COGNOME che, difatti, era stato contattato raggiungendolo a casa sua dove, tuttavia, aveva trovato NOME COGNOME, fratello di NOME COGNOME.
Ciò non di meno, la conversazione, pur alla presenza del COGNOME, tra COGNOME e COGNOME (cfr., pagg. 145-148 dell’ordinanza), si sviluppava su un tema particolarmente delicato quale la individuazione del “candidato” migliore e più “affidabile” tra coloro che avrebbero dovuto affiancare lo COGNOME nell’ufficio gare del Comune di Caivano.
Congruo e non illogico è, pertanto, il percorso argomentativo seguito dal Tribunale laddove ha potuto affermare che “… dalle predette intercettazioni emerge, dunque, che anche l’COGNOME NOME NOME. consigliere di maggioranza, fosse parte del patto scellerato stipulato con la RAGIONE_SOCIALE e che prevedeva, come contropartita dell’attività corruttiva e di alterazione dei meccanismi della concorrenza realizzati dai pp.uu. a fronte dell’incameramento di beni ed utilità personali, il versamento da parte delle stesse ditte di tangenti al clan, proporzionali ai lavori illegittimamente affidati sulla base dell’intervento di sponsorizzazione” sicché “… egli partecipava all’RAGIONE_SOCIALE … al pari del COGNOME, occupandosi di avvicinare gli imprenditori ai quali estorcere denaro, di mantenere rapporti diretti con le figure apicali del clan al fine di fornire informazioni sugli appalti e ricevere
da queste indicazioni che poi trasferita a COGNOME NOME che le attuava” (cfr., pagg. 152-153).
4.3 II ricorso di NOME COGNOME
Va rilevato, in primo luogo, come la difesa dello COGNOME, con i primi tre motivi del ricorso, abbia appuntato la propria attenzione ed abbia impugnato il provvedimento del Tribunale limitatamente al delitto di concorso esterno non contestando invece le plurime imputazioni di corruzione e turbata libertà degli incanti (di cui ai capi 7, 8, 9, 11, 14, 18, 19, 20, 21, 26, 26).
Con riguardo alla posizione dello COGNOME il collegio ritiene utile soffermarsi sulla notazione difensiva che parrebbe adombrare una sostanziale incompatibilità (o reciproca esclusione) tra la condotta di “concorso esterno” in RAGIONE_SOCIALE di stampo mafioso e l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.; in particolare, infatti, la difesa ha sottolineato come già il GIP, nella sua ordinanza, avesse escluso, per lo COGNOME, l’aggravante in parola sul rilievo secondo cui egli avrebbe operato per conseguire un lucro personale piuttosto che con la finalità specifica di agevolare il clan di riferimento.
Ebbene, la circostanza aggravante dell’aver agito al fine di agevolare l’attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, e si sostanzia nel dolo specifico che, pur non esclusivo, deve comunque connotare la finalità che anima la condotta dell’agente (cfr., così, d’altra parte, Sez. U – , n. 8545 del 19/12/2019, dep. 03/03/2020, Chioccini, Rv. 278734); dal canto suo, invece, la condotta di concorso esterno ben può essere sorretta dal dolo generico che, pur non potendo sfumare nel dolo eventuale, deve atteggiarsi nel senso che il supporto che sia stato fornito al RAGIONE_SOCIALE può non aver rappresentato l’obiettivo unico o primario della condotta dell’imputato, ma questi deve averlo previsto, accettato e perseguito come risultato non solo possibile o probabile, bensì certo o comunque altamente probabile della medesima condotta (cfr., Sez. 5, n. 15727 del 09/03/2012, Rv. 252330 – 01, COGNOME,; conf., Sez. 5, n. 26589 del 23/02/2018, V., Rv. 273356 – 01).
In definitiva, mentre la aggravante della finalità di agevolazione richiede che il reo sia animato dallo specifico fine di agevolare il RAGIONE_SOCIALE, il sostrato soggettivo del concorso esterno è sufficientemente integrato dalla consapevolezza che le proprie condotte siano di concreto aiuto alla vita ed alla operatività dell’RAGIONE_SOCIALE.
Per altro verso, si è più ribadito, nella giurisprudenza di questa Corte, che la caratteristica propria della condotta di concorso esterno è quella della assenza di un organico e stabile inserimento nella compagine associativa, con cui l’agente ben può aver instaurato un rapporto un rapporto che implichi reciproci vantaggi
(cfr., tra le tante, Sez. 6 – , n. 32384 del 27/03/2019, Putrino, Rv. 276474 – 01 che così ha distinto la figura dell’imprenditore “colluso” da quella dell’imprenditore “intraneo” il quale metta consapevolmente la propria impresa a disposizione del RAGIONE_SOCIALE, di cui condivide metodi e obiettivi, onde rafforzarne il potere economico sul territorio di riferimento).
Tanto premesso, il Tribunale ha ben rappresentato la posizione dello COGNOME dando conto, in maniera particolarmente diffusa, delle conversazioni intercorse in data 26.11.2022 in casa di NOME COGNOME (di cui si è già detto in precedenza trattando della posizione di quest’ultimo) il cui contenuto è assolutamente emblematico e dimostrativo del fatto che “… lo COGNOME non agisse affatto autonomamente nell’incassare le tangenti versate dagli imprenditori da lui favoriti negli affidamenti ma in costante sinergia e collegamento con gli altri esponenti politici e pubblici amministratori, intermediari del clan, nell’ambito di un meccanismo illecito di cui tutti, in primis lo COGNOME, erano a conoscenza, e da cui tutti traevano benefici sia personali sia favore del clan” (cfr., pag. 162 dell’ordinanza).
Ed è proprio alla luce di questa lunga ed articolata conversazione e della complessiva considerazione dell’episodio che, congruamente, i giudici partenopei hanno potuto affermare da un lato la consapevolezza, da parte del ricorrente, del fatto che le sue condotte corruttive e di turbativa d’asta si inserivano in un “sistema” che finiva per agevolare concretamente il RAGIONE_SOCIALE criminale operante in Caivano ma, nel contempo, la ritrosia dello COGNOME a farne parte tanto da suscitare l’imbarazzo dell’NOME che si era scusato con lui per avergli fatto trovare in casa il fratello di uno dei maggiorenti del gruppo.
Sempre nell’ottica della piena consapevolezza, in capo allo COGNOME, delle dirette conseguente delle sue condotte, il Tribunale ha puntualmente richiamato la conversazione intercorsa con NOME COGNOME da lui tuttavia nell’occasione accusato di farlo trovare “in mezzo ai guai” (cfr., ancora, pagg. 167-168 del provvedimento).
Il Tribunale ha, pertanto, spiegato che lo COGNOME “… risulta estremamente scaltro ed attento nel rifuggire rapporti diretti con gli uomini di RAGIONE_SOCIALE, con i quali evita o cerca di evitare incontri o contatti diretti anche di natura occasionale” (cfr., ivi, ancora, pag. 170).
4.4 I rilievi in punto di fumus del ricorso di NOME COGNOME
NOME COGNOME era stato attinto dalla misura degli AA.DD., che il Tribunale ha sostituito con le misure interdittive di cui agli artt. 289-bis e 290 cod. proc. pen., in quanto raggiunto da gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto
di turbata libertà degli incanti, in concorso con NOME COGNOME, e di cui al capo 9) della provvisoria imputazione.
Le censure articolate dalla difesa del COGNOME in punto di fumus commissi delicti sono manifestamente infondate ovvero, comunque, estranee al perimetro delle questioni deducibili in sede di legittimità, come disegnato dall’art. 606 cod, proc. pen..
Il Tribunale, infatti, ha dato conto, in termini che, nella fase incidentale, risultano del tutto congrui ed adeguati, degli elementi acquisiti a conforto della ipotesi investigativa sintetizzata nel capo di incolpazione: in particolare, ha richiamato la comunicazione del 12.12.2022, intervenuta via ws con cui lo COGNOME avvisava il ricorrente (sul profilo NOME COGNOME) che sarebbe proprio lui ad aggiudicarsi la gara che, dal contenuto di una seconda comunicazione, del 22.12.2022 si apprendeva essere ancora in via di pubblicazione (cfr., pag. 127 dell’ordinanza).
Con una terza comunicazione, sempre a mezzo ws, in data 30.12.2022, lo COGNOME dava indicazioni a COGNOME di rispondere all’invito e, nell’occasione, gli faceva presente anche l’importo da inserire nell’offerta, pari 69.000 euro (cfr., pag. 128).
Lo stesso giorno, come pure si legge nell’ordinanza, lo COGNOME comunicava all’imprenditore COGNOME di non partecipare alla gara tranquillizzando il suo interlocutore che il suo “turno” sarebbe arrivato l’anno successivo (cfr., ivi).
Si tratta di elementi che il Tribunale, del tutto congruamente e coerentemente ha potuto valutare in termini idonei ad integrare il requisito della gravità indiziaria non soltanto nei confronti dello COGNOME, che sul punto non ha sollevato alcun rilievo ma, anche, dei COGNOME quale “beneficiario” della turbativa della gara.
5. I motivi articolati nei vari ricorsi in punto di esigenze cautelari
5.1 Le censure formulate dalle difese del COGNOME e dell’COGNOME in ordine alla valutazione operata dal Tribunale quanto alla sussistenza di esigenze cautelari sono manifestamente infondate.
Il Tribunale di Napoli, infatti, ha evocato in primo luogo la presunzione di cui al comma terzo dell’art. 275 cod. proc. pen. sostenendo che la difesa non aveva fornito elementi per ritenerla superata.
A tal fine ha evidenziato la pervasività e “continuità” del sistema messo in atto dal gruppo criminale di cui i due, secondo la ipotesi investigativa, erano pienamente partecipi (cfr., pagg. 174-175) tanto da continuare a porre in essere condotte illecite anche dopo esser venuti a conoscenza di AVV_NOTAIO in corso (cfr.,
in tal senso, pag. 175 e la conversazione intercettata in data 21.11.2022 ed ivi riportata).
Dopo aver nuovamente stigmatizzato la figura dei due indagati, del tutto organici al clan, ha sottolineato come gli indagati non avessero fornito alcun segno di resipiscenza o di ravvedimento, dimostrando – sia pure in termini non decisivi – la recisione del legame con il RAGIONE_SOCIALE di appartenenza (cfr., in tal senso, ancora, pag. 176).
Nel caso che ci occupa non rileva, evidentemente, un profilo di “attualità” delle esigenze sotto l’aspetto del “tempo silente”, sicché il provvedimento impugnato ha potuto correttamente conformarsi al principio secondo cui, in tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell’indagato dall’RAGIONE_SOCIALE o con l’esaurimento dell’attività associativa (cfr., in tal senso, tra le tante, Sez. 2 – , n. 38848 del 14/07/2021, Giardino, Rv. 282131 – 01; Sez. 2 – , n. 7837 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280889 01; Sez. 1 – , n. 23113 del 19/10/2018 – dep. 24/05/2019 -, Fotia Rv. 276316 – 01), presupposti in alcun modo ravvisabili ma, invero, nemmeno allegati.
Una volta ravvisata l’esistenza di esigenze cautelari relativamente al delitto di cui al capo 1), non vi era evidentemente alcuna possibilità di applicare una misura gradata, alla luce della presunzione di adeguatezza di quella di massimo rigore, già peraltro oggetto di plurimi vagli anche sul piano della legittimità costituzionale (cfr., per tutte, Corte Cost., n. 136 del 2017, che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., censurato dalla Corte d’appello di Torino – in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, Cost. – nella parte in cui, nell’imporre l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., fa salva solo l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari, e non anche quella in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure).
5.2 Diverso è il discorso per quanto riguarda, invece, il COGNOME nei cui confronti proprio la Corte Costituzionale ebbe a dichiarare illegittimo, per violazione degli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, Cost., l’art. 275, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen., nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all’art. 416bis cod. pen., è applicata custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non faceva salva,
altresì, rispetto al concorrente esterno nel suddetto delitto, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con altre misure; ed infatti, il concorrente esterno è, per definizione, un soggetto che non fa parte del RAGIONE_SOCIALE e nei suoi confronti non è, quindi, in nessun caso ravvisabile quel vincolo di adesione permanente al gruppo criminale che è in grado di legittimare, sul piano “empirico-sociologico”, il ricorso in via esclusiva alla misura carceraria, quale unico strumento idoneo a recidere i rapporti dell’indiziato con l’ambiente delinquenziale di appartenenza e a neutralizzarne la pericolosità (cfr., Corte Cost. n. 48 del 2015).
Coerentemente, la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che, ai fini della presunzione di adeguatezza della sola custodia in carcere, il reato di concorso esterno non è assimilabile a quello di partecipazione alla RAGIONE_SOCIALE mafiosa e non si può considerare esistente alcuna presunzione assoluta in punto di adeguatezza della suddetta misura, in quanto l’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dall’art. 4, comma 1, legge 16 aprile 2015, n. 47, deve essere interpretato conformemente alla sentenza della Corte costituzionale n. 48 del 2015 che, nel vigore della previgente disciplina, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’equiparazione del concorso esterno alla partecipazione al reato associativo (cfr., Sez. 1 – , n. 10946 del 16/12/2020 dep. 22/03/2021, Fiore Rv. 280757 – 01; Sez. 6 – , n. 14803 del 08/04/2020, COGNOME, Rv. 278851 01).
Di qui, pertanto, l’erroneità della motivazione con cui il Tribunale ha ritenuto di poter confermare la misura di massimo rigore anche per NOME COGNOME, nonostante la intervenuta riqualificazione della condotta ascritta a costui in termini di concorso esterno ma assimilandone la posizione a quella di COGNOME e di NOME (oltre che di COGNOME) (cfr., pag. 181 laddove ha sostenuto che “… le medesime considerazioni testé svolte valgono mutatis mutandis per COGNOME NOME .NOME.”).
L’ordinanza va dunque annullata con riguardo allo COGNOME limitatamente alla valutazione della sussistenza e consistenza delle esigenze cautelari anche ai fini del loro eventuale contenimento attraverso il ricorso ad una misura non inframuaria.
5.3 I rilievi proposti in punto di esigenze cautelari e di adeguatezza della misura nell’interesse del COGNOME sono infine manifestamente infondati.
Pur se in maniera sintetica, rileva il collegio che il Tribunale ha motivato su tali aspetti in termini non censurabili in questa sede, dando conto dell’esistenza di un “patto” consolidato tra il ricorrente e lo COGNOME, emblematicamente testimoniato proprio dalle modalità della reato in cui la assegnazione della gara al
COGNOME era avvenuta nell’ambito di un accordo che coinvolgeva anche un terzo soggetto cui, come si è visto, era stato promesso che il suo “turno” sarebbe arrivato l’anno successivo.
In questo quadro, dunque, la valutazione operata dal Tribunale circa la adozione della misura di cui all’art. 290 cod. proc. pen. in aggiunta a quella di cui all’art. 289-bis cod. proc. pen. non è suscettibile di rilievi in sede di legittimità risultando il frutto di un apprezzamento “in fatto”.
P.Q.M.
annulla l’ordinanza impugnata nei confronti di COGNOME NOME limitatamente alla valutazione inerente alla sussistenza di esigenze cautelari, e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen..
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Dichiara inammissibili i ricorsi di COGNOME NOME, NOME e COGNOME NOME, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, in favore della Cassa delle Ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. nei confronti di COGNOME NOME, COGNOME NOME ed COGNOME NOME.
Così deciso in Roma, il 0.3.2024 < 28