Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 29134 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 29134 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME nato a BRIATICO il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 01/02/2024 del TRIBUNALE DEL RIESAME di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le richieste del PG COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; sentite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, per il ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso; sentite le conclusioni dellAVV_NOTAIO, per il ricorrente, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Catanzaro, in funzione di Tribunale del riesame, quale giudice del rinvio all’esito della sentenza della Sesta Sezione della Corte di cassazione, ha annullato, limitatamente al capo 32 (artt. 81, 56-629, 513-bis cod. pen.), l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro in data 10 giugno 2023, che aveva disposto la custodia in carcere nei confronti di NOME
COGNOME, riqualificando ai sensi degli artt. 110 e 416-bis cod. pen. il delitto associativo contestato al capo 1 e sostituendo la misura cautelare in atto con gli arresti domiciliari.
Ricorre per cassazione, a mezzo del proprio difensore, NOME COGNOME, deducendo un unico, articolato motivo di impugnazione.
In particolare, lamenta la difesa, sotto il profilo della violazione di legge (i relazione agli artt. 110 e 416-bis cod. pen. e 192 e 273 cod. proc. pen.) e della carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, la sussunzione dei fatti nella fattispecie di concorso esterno in RAGIONE_SOCIALE di tipo mafioso.
Il Tribunale del riesame, in primo luogo, non avrebbe fornito effettiva risposta alle deduzioni difensive dirette ad evidenziare l’inesistenza di elementi a carico del ricorrente desumibili dalla capillare attività intercettiva e dal contributo offerto d plurimi collaboratori (ad eccezione di NOME COGNOME, detenuto dal 2012, che non ha riferito circostanze significative, e di NOME COGNOME, che parimenti nulla aggiungerebbe alla iniziale ipotesi investigativa), nonché l’inconsistenza della risalente compartecipazione alla RAGIONE_SOCIALE e dei legami di natura familiare con i vertici della cosca locale. La congetturale ricostruzione operata dai giudici della cautela, quasi letteralmente reiterativa della motivazione già stigmatizzata dalla Cassazione, riposerebbe dunque su un’incongrua interpretazione di alcune risultanze procedimentali (gli esiti del processo cosiddetto Costa Pulita; alcune conversazioni captate in cui si accennava a COGNOME, in termini più che equivoci; la co-titolarità della suddetta società di navigazione; le conflittuali dinamiche di potere ai vertici dell’organizzazione criminale; le dichiarazioni di NOME COGNOME, in contrasto con il ricorrente, suo congiunto, per questioni meramente ereditarie), oggetto, secondo il ricorrente, di interpretazioni manifestamente illogiche, sino al travisamento della prova. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
L’apparato argomentativo mostrerebbe l quindyacune non colmate, per quanto attiene all’inserimento di COGNOME nel settore dell’ingrosso di ortofrutta (in difetto accertamenti sui destinatari delle imposizioni, sulle modalità asseritamente impositive, sulla cointeressenza del sodalizio e sulla conclusione di intese di collaborazione, sulla compatibilità di un’impresa “contigua” con la manifestata intenzione di altri associati di subentrare nel medesimo mercato), e avrebbe inoltre obliterato le ripercussioni – di evidente rilevanza – dell’annullamento disposto per il capo 32 anche in relazione alla gravità indiziaria del capo 1. Non potrebbe, dunque, ritenersi sussistente il concreto e consapevole contributo alla conservazione o al rafforzamento dell’RAGIONE_SOCIALE, a maggior ragione dovendosi ricostruire un tale apporto causale con giudizio ex post.
Sono stati presentati motivi nuovi, diretti a censurare, premettendo che la configurabilità del concorso esterno era stata ipotizzata nella sentenza di
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annullamento come mera possibilità e non come indicazione cogente, l’arbitraria estensione della nozione di “imprenditore colluso” oltre il perimetro delineato dalla giurisprudenza di legittimità, fondato sull’acquisto di una posizione di predominio grazie alla sopraffazione mafiosa con sinallagmatico profitto anche per la consorteria. Entrambi tali requisiti non sarebbero rinvenibili nel caso di specie.
All’odierna udienza camerale, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è, nel suo complesso, infondato.
La Sesta Sezione della Corte di cassazione, con sentenza n. 2476/24 del 19 dicembre 2023, in accoglimento di entrambi i motivi di ricorso, ha annullato l’ordinanza con cui il Tribunale del riesame, adito ex ar . 309 cod. proc. pen., aveva confermato l’ordinanza genetica, per lacune motivazionali (incise anche da talune manifeste illogicità) che imponevano un nuovo giudizio sul punto.
1.1. Secondo tale decisione, per quanto qui ancora devoluto, la sussistenza dei gravi indizi di reità in ordine al delitto associativo sarebbe stata tratta d pregressi rapporti societari con altri associati, dai legami familiari con esponenti apicali del sodalizio e da alcune conversazioni intercettate. Il quadro probatorio fornito dal Tribunale, innanzitutto, sarebbe apparso coerente piuttosto con la figura dell’imprenditore colluso, che non può essere acriticamente ricondotta a una condotta partecipativa in senso stretto. L’affermazione di uno stabile inserimento nelle dinamiche associative sarebbe risultata non compatibile rispetto alle lacune motivazionali in ordine ai rapporti tra NOME e i vari associati, alle modalità svolgimento delle attività imprenditoriali e all’influenza eventualmente derivante dall’appartenenza o dalla contiguità al sodalizio. L’ordinanza di riesame è stata, quindi, annullata, al fine della necessaria nuova verifica dell’effettivo apporto causale offerto dal ricorrente all’RAGIONE_SOCIALE e della riferibilità delle sue attività imprenditoriali al programma criminoso di quest’ultima.
1.2. Giova sottolineare sin d’ora come il fuoco degli accertamenti demandati dalla Corte di legittimità al giudice del merito cautelare si incentrasse sulla linea di discrimine tra partecipazione diretta alla ‘ndrina di RAGIONE_SOCIALE e concorso esterno a favore del medesimo sodalizio, con ampio richiamo delle coordinate ermeneutiche fissate sul punto dalla giurisprudenza.
Nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione, d’altronde, il giudice di merito non sarebbe comunque vincolato, né condizionato da eventuali valutazioni fattuali formulate dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente, spettando solo al primo il compito di ricostruire – all’esito di un nuovo completo esame del materiale probatorio con i medesimi poteri che aveva il giudice
la cui sentenza è stata annullata, salve le sole limitazioni previste dalla legge consistenti nel non ripetere il percorso logico già censurato – i dati di fatto risultan dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova (Sez. 2, n. 8733 del 22/11/2019, dep. 2020, Le Voci, Rv. Sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017, F., Rv. 271345; Sez. 5, n. 36080 del 27/03/2015, Knox, Rv. 264861).
Secondo l’ordinanza nuovamente impugnata, la piattaforma indiziaria, debitamente scrutinata, impone di qualificare i fatti contestati sub 1 ai sensi degli artt. 110 e 416-bis cod. pen.
2.1. Premessa l’incontestata esistenza della ‘ndrina di RAGIONE_SOCIALE, articolazione del locale di Zungri (nonché i precedenti giudiziari di COGNOME, quale prestanome dei vertici della cosca), vengono poste in evidenza, innanzitutto, le propalazioni di NOME COGNOME, da poco dissociatosi e fonte di peculiare rilievo, quale membro di spicco del sodalizio e figlio del suo organo apicale. Secondo il dichiarante, NOME COGNOME, già facente parte del medesimo gruppo ‘ndranghetistico, era poi passato tra le file dei rivali, diretti da NOME NOME COGNOME, detto NOME, sfruttando poi tale appartenenza per accaparrarsi le forniture di frutta (in particolare, spartendosi il mercato con altro imprenditore, vicino al clan di Tropea). Queste circostanze davano seguito a quanto già riferito dall’altro collaboratore NOME COGNOME, in ordine al partenariato commerciale concretamente in atto non solo nella società di navigazione, ma anche nella fornitura di generi alimentari alle strutture ricettive della costa (ed anche in merito al controllo di NOME COGNOME dei servizi di guardiania e fornitura di alimentari in favore di un villaggio turistico). Peraltro il ricorrente aveva la disponibilità, in forza della caratura criminale del suocero (NOME COGNOME, boss di RAGIONE_SOCIALE fino al suo omicidio nel 1989), di porzioni di arenile, oggetto di spartizione del demanio marittimo. Gli esiti dell’attività di intercettazione hanno riscontrato; Corte di Cassazione – copia non ufficiale
la spartizione dei settori di spiaggia, sulla base di un preciso inventario delle strutture ivi insistenti, in favore delle quali effettuare le forniture di frutta e ver (con la protezione di NOME COGNOME, pronto a intervenire alla bisogna, in quanto diretto interessato a tale fonte di guadagno) e la spettanza in capo al ricorrente anche delle consegne all’RAGIONE_SOCIALE San NOME (con intenzioni minacciose nei confronti dei proprietari espresse dal medesimo COGNOME);
la forzata cessione da parte di NOME di una porzione di costa, nell’ambito della divisione decisa dai gruppi ‘ndranghetistici interessati, premiata sinallagmaticamente da un contributo economico (e, a monte, comunque doverosa per i cospicui guadagni che la vicinanza all’RAGIONE_SOCIALE gli aveva permesso di realizzare sino ad allora);
il successivo passaggio di COGNOME alla fazione di NOME COGNOME (fratello del consuocero), probabilmente per pregresse ruggini in merito alla divisione dei ricavi della RAGIONE_SOCIALE;
il suo atteggiamento opportunistico in una fase di difficoltà del gruppo ‘ndranghetistico, dopo averne ricevuto abbondanti benefici.
I diretti destinatari delle sopraffazioni sono stati compiutamente individuati, richiamando le sit di NOME COGNOME (che aveva subito, in violazione degli accordi, il sostanziale spossessamento di un suo fondo agricolo da parte di NOME COGNOME, forte del suo peso criminale, e COGNOME; quest’ultimo aveva poi utilizzato il terreno per la coltivazione, senza versare il minimo corrispettivo) e dei fratelli COGNOME (titolari del suddetto RAGIONE_SOCIALE, e destinatari di atti intimidatori, che non avevano interrotto la collaborazione commerciale, grazie anche al monitoraggio di NOME COGNOME).
Le alternative ricostruzioni prospettate dalla difesa sono state puntualmente disattese con specifico riferimento alla contestualizzazione delle vicende (in particolare, affermando, non illogicamente, che una ripartizione, anche in maniera iniqua, di fette di mercato tra i sodali non lascia escludere il persistente e proattivo interesse della cosca su tali attività, nonché sottolineando come il pagamento documentato dei servizi non rilevasse, poiché non si trattava di un’imposizione forzosa di un servizio alla singola impresa, ma di una spartizione decisa a monte dalla criminalità organizzata di cui potevano beneficiare solo i fornitori protetti dalle cosche).
2.2. Questa motivazione, scevra di vizi logico-giuridici e coerente rispetto alle emergenze investigative, risulta in primo luogo essersi ritualmente mantenuta entro il perimetro delineato in sede di annullamento, ottemperando appieno al proprio onere argomentativo, con particolare riguardo alle questioni segnalate dalla Corte di legittimità. Il ricorso per cassazione per vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, COGNOME, Rv. 261400). Peraltro, costituiscono questioni schiettamente fattuali, rimesse all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione dei contenuti delle conversazioni intercettate, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (cfr., Sez. U, n.
22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, COGNOME, Rv. 282337) e, analogamente, la valutazione di attendibilità soggettiva e oggettiva dei dichiaranti (ex plurimis, Sez. 6, n. 27322 del 14/04/2008, COGNOME, Rv. 240524).
Nel caso di specie, risulta evidente come il ricorrente invochi reiteratamente in concreto, pur nell’alveo formale delineato dall’art. 606, comma 1, cod. proc. pen., una radicale rilettura del materiale probatorio. Questa operazione, con ogni evidenza, comporta una valutazione strettamente di merito preclusa alla competenza di questa Corte. Tali profili di censura non sono consentiti nel giudizio di legittimità.
3. Ciò premesso, le conclusioni in punto di diritto risultano conformi al consolidato insegnamento di questa Corte regolatrice, nel suo più autorevole consesso, secondo cui, in tema di RAGIONE_SOCIALE di tipo mafioso, assume il ruolo di “concorrente esterno” il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell’RAGIONE_SOCIALE e privo dell’affectio societatis, fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo esplichi un’effettiva rilevanza causale e quindi si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell’RAGIONE_SOCIALE (o, per quelle operanti su larga scala, di un suo particolare settore e ramo di attività o articolazione territoriale) e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, de programma criminoso della medesima (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, COGNOME, Rv. 231671. Cfr. anche, in termini, ex pluribus, Sez. 1, n. 49067 del 10/07/2015, COGNOME, Rv. 265423; Sez. 6, Sentenza n. 33885 del 18/06/2014, COGNOME, Rv. 260178; Sez. 2, n. 35051 del 11/06/2008, COGNOME, Rv. 241813. Di recente, Sez. 1, n. 49744 del 07/12/2022, COGNOME, Rv. 283840, ha affermato che la verifica ex post del contributo causale riconducibile alla condotta atipica del concorrente esterno deve essere apprezzata in relazione alle finalità tipiche dell’RAGIONE_SOCIALE, prescindendo dalle condizioni di eventuale “fibrillazione” o crisi strutturale che rendono ineludibile l’intervento esterno per la prosecuzione dell’attività). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
La condotta del ricorrente si è tradotta, secondo quanto rileva rispetto al canone valutativo della gravità indiziaria, in un concreto ausilio, prestato in maniera continuativa e in plurimi ambiti imprenditoriali, alla realizzazione degli scopi tipici del programma criminoso del sodalizio e, nello specifico, quelli diretti ad «acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri» (cfr., in particolare, p. 10, laddove si esclude che il riconoscimento dell’intraneità da parte di esponenti della cosca debba essere automaticamente recepito in sede giudiziaria, sottolineando lo sfruttamento della vicinanza agli COGNOME per imporsi
nel settore della fornitura di prodotti ortofrutticoli, al di fuori delle regole d libera concorrenza e sulla scorta della sponsorizzazione criminale e degli accordi di spartizione decisi dai vertici ‘ndranghetistici, in un’ottica di reciproco vantaggi che consentiva al ricorrente di imporsi nella suddetta nicchia di mercato e all’organizzazione di controllare quest’ultima anche per il suo tramite).
Le doglianze – tempestive ed aggiunte ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen. – attinenti l’inosservanza o l’errata applicazione degli artt. 110 e 416-bis cod. pen. sono dunque infondate.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorrente condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 19 giugno 2024
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Il Presidente