Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 12756 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 12756 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/07/2023 del TRIBUNALE DEL RIESAME di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso
Rgs
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale del Riesame di Palermo ha confermato l’ordinanza del GIP dello stesso Tribunale, datata 14.6.2023, con cui è stato disposto i sequestro preventivo ex artt. 321 cod. proc. pen. e 416-bis, comma 7, cod. pen. dell’impresa individuale intestata a NOME COGNOME, comprensivo di tutto il patrimonio e complesso aziendale, rappresentato dai beni mobili ed immobili, ravvisando il fumus commissi delicti del reato di concorso esterno nell’associazione mafiosa denominata RAGIONE_SOCIALE nella sua articolazione territoriale corrispondente al mandarnento di Pagliarelle ed alla famiglia mafiosa del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; specificamente fornendo il proprio contributo esterno all’associato NOME COGNOME, detenuto, cori il quale intratteneva comunicazioni riservate e per conto del quale gestiva le attività aziendali (di aziend riferibili a COGNOME) informandolo di criticità.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso la difesa dell’indagato COGNOME, deducendo un unico motivo di ricorso con cui rappresenta il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, che non ha affatto scrutinato la condotta delittuosa dell’associato NOME COGNOME, a vantaggio del quale, univocamente, si è sviluppato il concorso esterno contestato al ricorrente.
Ebbene, in proposito, la difesa evidenzia che, stante la dichiarata insussistenza dell gravità indiziaria per il delitto associativo nei confronti del soggetto direttam avvantaggiato dalla condotta di contributo esterno ex art. 110 cod. pen. (il cita COGNOME) dovrebbe cadere la possibilità di configurare la fattispec:ie di concorso esterno in associazione mafiosa con riguardo al ricorrente.
L’ordinanza impugnata avrebbe creato uno iato tra la condotta ipotizzata come commessa dall’indagato e quella in relazione alla quale il contributo esterno di COGNOME si sarebbe sviluppato: il reato di concorso esterno viene individuato nel range temporale “data antecedente e prossima al 13.9.2019, con condotta perdurante..”, mentre la parallela contestazione di reato per partecipazione ad associazione mafiosa mossa a COGNOME si ferma al 2006, per effetto dell’ordinanza emessa dallo stesso Riesame nei confronti di quest’ultimo, con cui si è dichiarata l’insussistenza degli indizi del d associativo, successivamente a tale data.
Quanto agli elementi di fatto che sarebbero costitutivi del contributo concorsual “esterno” all’associazione mafiosa, la difesa rappresenta che non è stato indicato i contenuto di vantaggio che sarebbe derivato al RAGIONE_SOCIALE (nella persona di COGNOME) dalla condotta del ricorrente. I rapporti registrati nell’ordinanza tra l’indagato e il sog intraneo avvantaggiato sarebbero stati normali rapporti di collaborazione lavorativa; inoltre, anche altri dati convergono nel rendere inverosimile la contestazione provvisori
di concorso esterno: in un’occasione, risulta, ad esempio, che il ricorrente abbia evocato la necessità dell’intervento dei carabinieri per risolvere una questione.
Infine, si mette in luce la distorta lettura di alcuni elementi indiziari che il Riesa ritenuto idonei a fondare la consistenza ricostruttiva dell’interessamento di RAGIONE_SOCIALE agli affari del ricorrente e del fratello, ignorando le ragioni familiari dell’indaga tutto avulse dal contesto RAGIONE_SOCIALE (il suocero di NOME COGNOME, fratello del ricorrente destinatario della stessa misura cautelare, è NOME COGNOME, condannato per associazione mafiosa quale esponente di spicco del RAGIONE_SOCIALE Nuova; peraltro, anche nei confronti di NOME COGNOME l’ordinanza di custodia cautelare è stata annullata dal Riesame, come per COGNOME).
Il AVV_NOTAIO PG NOME COGNOME ha chiesto il rigetto del ricorso con requisitoria scritta
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, per le ragioni che si indicheranno di seguito.
Denuncia una carenza motivazionale grave, fonte di manifesta illogicità delle conclusioni alle quali è giunta l’ordinanza impugnata, la prima censura formulata dalla difesa. Si rappresenta, infatti, la distonia tra la contestazione di concorso esterno associazione mafiosa, sviluppata a carico del ricorrente nel range temporale “data antecedente e prossima al 13.9.2019, con condotta perdurante..”, e la parallela decisione di annullamento per carenza di gravità indiziaria nei confronti del soggetto direttament avvantaggiato dalla condotta di contributo esterno ex art. 110 cod. pen., NOME COGNOME.
Quest’ultimo è stato già condannato per il delitto di associazione rnafiosa, relativamente al RAGIONE_SOCIALE palermitano denominato “RAGIONE_SOCIALE“, ma nei suoi confronti il medesimo Tribunale del Riesame ha escluso, in punto di gravità indiziaria, la partecipazione alla suddetta associazione mafiosa, con funzioni di capo e promotore, successivamente al 4 dicembre 2018, durante il suo periodo di detenzione (il ricorrente ha allegato l’ordinanza emessa nella procedura parallela a carico cli COGNOME, nell’ambito del medesimo procedimento n. 7061 /2020 RGNR).
Occorre, dunque, verificare la compatibilità del contributo concorsuale “esterno” al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in esame, contestato al ricorrente NOME COGNOME, nella parte in cui i suo ruolo, anche per la stessa struttura dell’imputazione provvisoria, è derivazione dell direttive impartite da NOME COGNOME e dei suoi rapporti economici e personali con quest’ultimo ed ulteriori soggetti a questi collegati, poiché la gravità indiziaria a c dell’indagato è desunta proprio dalla caratura criminale di NOME COGNOME, indicato
nell’ordinanza quale soggetto intraneo alla consorteria mafiosa e quale beneficiario delle azioni del ricorrente.
Infatti, il provvedimento di sequestro preventivo ex artt. 321 cod. proc. pen. e 416-bi comma 7, cod. pen. dell’impresa individuale intestata a NOME COGNOME, comprensivo di tutto il patrimonio e complesso aziendale, rappresentato dai beni mobili ed immobili, è stato disposto proprio in ragione della ritenuta gravità indiziaria a carico del ricorr per l’ipotesi contestata di concorso esterno nel RAGIONE_SOCIALE” e, qualora tale costruzione indiziaria dovesse venir meno, ciò determinerebbe evidenti ricadute sul provvedimento cautelare reale oggetto del ricorso.
2.1. L’ordinanza impugnata, dunque, così come analogamente è stato deciso per quella relativa alla misura cautelare personale nei confronti dell’indagato, trattata dal Colle nella medesima udienza del 17.1.2024 (proc. n. 38854/2023 RGN), va annullata per tale assorbente motivo, affinché il giudice del rinvio si confronti con i contenuti provvedimento relativo a NOME COGNOME, quanto alla posizione del ricorrente.
P. Q. M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Palermo.
Così deciso il 17 gennaio 2024.