Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 25663 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 25663 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a Parma il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/07/2023 del Tribunale del riesame di Catanzaro
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso; uditi gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, i quali hanno chiesto l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Catanzaro ha annullato l’ordinanza con la quale, il 7 giugno 2023, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro applicava a COGNOME NOME la misura
cautelare degli arresti domiciliari per il reato di concorso esterno in associazione a delinquere di stampo mafioso (capo 44 di incolpazione).
Si contesta a COGNOME, nella sua qualità di imprenditore operante nel settore del trasporto su strada, per il tramite della società a lui riconducibile denominata “RAGIONE_SOCIALE” pur non essendo inserito stabilmente nella struttura organizzativa del sodalizio, di avere concorso in esso, assistendo e aiutando, attraverso condotte attive e/o passive, le finalità dell’associazione di tipo ‘ndranghetistico denominata dei “RAGIONE_SOCIALE“, fornendo un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo ai componenti dell’associazione, sì da agevolare le attività del medesimo sodalizio, ottenendo, quale controprestazione, “protezione” e appoggi per la prosecuzione della sua attività imprenditoriale. In particolare, nel periodo in cui lo stesso si trovava ristretto agl arresti domiciliari, come da ordinanza n. 917/2016 R.G.N.R. e 6075/2017 R.G. Gip Tribunale di Parma, veniva sostenuto dagli esponenti del sodalizio, fra cui COGNOME NOME, il quale provvedeva alle sue spese legali, anche interfacciandosi con i legali di fiducia durante i periodi di detenzione domiciliare al quale COGNOME era sottoposto; inoltre, su sua esplicita richiesta, veniva coadiuvato dai componenti della cosca, tra ì quali COGNOME NOME e COGNOME NOME, al fine di sottrarre, mediante specifiche condotte di furto e ricettazione, numerosi mezzi di trasporto su RAGIONE_SOCIALE del compendio aziendale ed immobiliare, sequestrato nell’ambito della procedura penale sopra richiamata, ottenendo, per tale via, la possibilità di reimpiegare i mezzi in altre attività, dallo stesso controllate e fittiziament costituite, al fine di eludere il sequestro, oltre monetizzare il ricavato dell vendita fraudolenta di alcuni mezzi, così sottratti, da destinare in favore del sodalizio medesimo. Fatti commessi in Parma e Crotone dal luglio 2018 al febbraio 2019. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il Tribunale del riesame non ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza, in considerazione del fatto che, se era vero che COGNOME aveva ottenuto dei vantaggi da NOME, dagli elementi indizianti, non si ricava altrettanto agevolmente che lo stesso avesse fornito un consapevole e concreto contributo per il rafforzamento e la conservazione della cosca “RAGIONE_SOCIALE“. Nell’ordinanza impugnata si è sottolineato, altresì, che ciò che emergeva era, semmai, un interesse proprio, di tipo economico, del COGNOME a vendere i mezzi sottoposti alla amministrazione controllata.
2.11 Pubblico ministero presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Catanzaro ricorre per cassazione, deducendo la violazione di legge il vizio di motivazione in relazione al reato contestato.
L’ordinanza del Tribunale del riesame omette di considerare alcuni punti accertati nell’ordinanza genetica; in particolare, dopo aver riepilogato la vicenda di fatto, accogliendo in toto la ricostruzione operata dal G.i.p., ritiene però che la stessa non sia suffragata da sufficienti indizi di colpevolezza in relazione al reato contestato, non confrontandosi con quanto sostenuto dal G.i.p. circa il fatto che l’appoggio dell’imprenditore era sicuramente funzionale al progetto associativo della cosca in ordine alla occupazione di settori economici di rilievo (influenza sul mercato del trasporto su RAGIONE_SOCIALE, accaparramento di autocarri) grazie ai quali proprio gli affari economici conclusi con l’imprenditore parmense costituivano sicuro rafforzamento patrimoniale. Inoltre, la possibilità di sottrarre illecitamente gli autocarri all’amministrazione giudiziaria e l’aiuto all’imprenditore nella costituzione di società parallele a quella sequestrata, consentivano il rafforzamento della potenzialità economica del RAGIONE_SOCIALE, con evidente reimpiego del denaro di origine illecita, in uno con il consolidamento della presenza del clan, sul territorio distante da quello di origine. L’ordinanza del Tribunale, pertanto, non aggiunge nulla in termini di diversa ricostruzione argomentativa e non spiega perché le considerazioni del G.i.p. debbano ritenersi errate, limitandosi a opporre una diversa scelta valutativa. Tali argomentazioni, oltre a stridere con l’evidente ricostruzione dei fatti e la logica naturale delle cose, dal momento che appare difficilmente negabile l’accresciuta potenzialità del RAGIONE_SOCIALE, nel lucrare positivamente dalla vendita sottobanco di rimorchi e trattori sottoposti a sequestro, neppure dà conto di quale sarebbe, in ipotesi, l’effettivo contributo a rilevanza causale richiesto.
In altre parole: COGNOME NOME, per soddisfare il suo interesse, ha richiesto e ottenuto l’intervento dell’esponente apicale della consorteria crotonese, noto per la sua caratura criminale, ossia COGNOME NOME. A tanto è addivenuto, proprio in virtù della sicurezza di offrire un vantaggio alla consorteria di quest’ultimo: collaborare per sottrarre mezzi e rimorchi, all’amministrazione giudiziaria e spartirsi il guadagno, reinnpiegando quanto lucrato in altre attività e permettendo l’intestazione dei mezzi ad altre società ad hoc costituite.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato e la ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro.
Occorre premettere che, sebbene il Pubblico ministero nulla dica in merito alla ravvisabilità delle esigenze cautelari, sussiste comunque il suo interesse a ricorrere.
Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale il Pubblico ministero non ha interesse a ricorrere per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale del riesame dolendosi esclusivamente in ordine alla ritenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, avendo l’organo dell’accusa un interesse concreto e diretto alla affermazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza soltanto quando detta statuizione sia strumentale alla costituzione ovvero al mantenimento dello stato di privazione della libertà (Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, NOME COGNOME, Rv. 282355 – 01).
D’altra parte, le esigenze cautelari devono ritenersi implicitamente sussistenti nei casi – come quello in esame – in cui la misura sia stata richiesta con riguardo ai reati per i quali opera la presunzione di cui all’art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari opera, infatti, anche nel caso in cui é contestata la fattispecie di concorso esterno in associazione di tipo mafioso (Sez. 6, n. 9748 del 29/01/2014, COGNOME, Rv. 258809 – 01).
Come evidenziato dal Pubblico ministero ricorrente, la ordinanza impugnata non si confronta con l’ordinanza del G.i.p., che indica puntualmente gli elementi dai quali desumere la funzionalità della condotta di COGNOME all’attività della cosca.
3.1.Dal suindicato provvedimento e dalle intercettazioni in esso puntualmente richiamate emerge pacificamente che:
-a seguito delle vicende giudiziarie che avevano riguardato COGNOME NOME ed il figlio NOME, che erano stati tratti in arresto perché coinvolti in un traff internazionale di prodotti petroliferi in contrabbando, la società RAGIONE_SOCIALE era stata sottoposta dapprima ad amministrazione controllata e, successivamente, dichiarata fallita, ma il parco mezzi della società era stato, in parte distratto, e i parte utilizzato da altro vettore, comunque riconducibile a COGNOME NOME;
in tale contesto si era inserita la figura del COGNOME, che era intervenuto su espressa richiesta dell’imprenditore, il quale lo aveva contattato per vendere sottobanco i rimorchi ed i trattori che, nel frattempo, erano stati sottoposti a sequestro. Tanto si evince chiaramente dalla conversazione che il COGNOME intrattiene con COGNOME NOME che gli veicolava la richiesta del COGNOME
La conversazione, pertanto, lasciava chiaramente intendere l’interesse che la cosca, per il tramite di COGNOME NOME, aveva intravisto nei beni che il COGNOME aveva intenzione di sottrarre al vincolo cautelare disposto dall’A.G., con evidenti vantaggi reciproci. L’affare assumeva poi contorni ancora più definiti nelle successive conversazioni, allorquando il COGNOME allertava i suoi fidati sodali del luogo, COGNOME e COGNOME, circa l’opportunità di impossessarsi dei mezzi del
COGNOME, tenendo a specificare che era stato proprio l’imprenditore a richiedere il suo aiuto per consentirgli di disfarsi dei semirimorchi oggetto di sequestro. L’ interesse della cosca, e non solo del COGNOME, per i mezzi dell’imprenditore parmense, poi, si coglieva nel corso di una importante conversazione intrattenuta in occasione di un incontro appositamente programmato in territorio calabrese ed al quale avevano preso parte, oltre allo stesso COGNOME NOME e a COGNOME NOME, anche COGNOME NOME, Carioti NOME e COGNOME NOME. La conversazione poneva l’accento proprio sulla questione degli approvvigionamenti degli automezzi fortemente voluta dai NOME che sollecitavano il NOME e il Carioti ad attivarsi per un pronto compimento delle operazioni. COGNOME NOME, inoltre, non mancava di specificare anche i termini economici dell’operazione, che sarebbe stata finanziata da loro in contanti ì avendo cura di evitare di rendere tracciabile la movimentazione del denaro da recapitare in nord Italia tramite un bus, che ritenevano il mezzo più sicuro. Nel prosieguo della conversazione, poi, NOME poneva l’accento sull’importanza che l’investimento aveva per la cosca, esortando il COGNOME al massimo impegno, anche in vista di futuri approvvigionamenti;
-le successive conversazioni fornivano un ulteriore riscontro alle operazioni di acquisizione e vendita dei mezzi delle società riconducibili al COGNOME, che il COGNOME effettuava per il tramite di COGNOME. Venivano, così, documentate tutta una serie di operazioni che coinvolgevano sia stretti collaboratori delle imprese riconducibili al COGNOME, sia altri imprenditori interessati all’acquisto dei mezzi basso costo. In particolare, era ricostruito il rapporto intercorso con tale AVV_NOTAIO, imprenditore calabrese operante nel settore degli autotrasporti che, grazie alla sinergica attività del COGNOME e del COGNOME NOME, e alla complicità di COGNOME NOME, nel mese di settembre 2018, riusciva a prelevare due mezzi dall’Interporto di Parma;
-il prosieguo dell’attività investigativa, costituita dal corposo compendio intercettivo che ha riguardato la figura chiave di COGNOME NOME, consentiva di apprezzare in termini ancor più delineati il rapporto di cointeressenza che legava l’imprenditore COGNOME NOME con il RAGIONE_SOCIALE dei “RAGIONE_SOCIALE” e, in particolare, con coloro che erano deputati a curarne gli interessi economici in territorio emiliano;
– le intercettazioni provano la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato in esame dimostrando l’indubbia esistenza di rapporti continuativi e di vicendevoli vantaggi tra l’imprenditore ricorrente e la cosca dei “RAGIONE_SOCIALE“. Il COGNOME, infatti, coadiuvato da tale NOME NOME, soggetto operativo nel territorio emiliano quale plenipotenziario della ‘ndrangheta cutrese, si preoccupava dell’assistenza legale del COGNOME, interessandosi per fargli ottenere il
permesso, grazie al quale lo stesso era, poi, autorizzato ad allontanarsi per svolgere attività lavorativa presso la ditta “RAGIONE_SOCIALE“, sempre a lui riconducibile. Inoltre, proprio l’avvenuta concessione dell’autorizzazione al lavoro aveva consentito al COGNOME anche di riattivare i rapporti telefonici con lo stesso COGNOME NOME, fino ad allora limitati ed anzi volutamente elusi per effetto dei possibili controlli. Riattivati i rapporti, quindi il COGNOME veniva sollecitato COGNOME (direttamente o per il tramite del figlio NOME o ancora per il tramite del direttore tecnico COGNOME NOME), per la risoluzione di problematiche lavorative, dovute anche al fatto che la società si era nel frattempo riorganizzata utilizzando quale vettore altra impresa a loro riconducibile (ovvero la “RAGIONE_SOCIALE“). In tale contesto si era reso necessario I ‘utilizzo di mezzi formalmente intestati alla TARGA_VEICOLO, che, tuttavia, erano poi stati sottoposti a controlli, sicché quando si era palesata la necessità di occultarli, era prontamente intervenuto il COGNOME che era riuscito a trovare un’allocazione presso i capannoni di COGNOME NOME, imprenditore parmense di origini crotonesi.
3.2. Come correttamente sottolineato dal Pubblico ministero, le cointeressenze tra COGNOME e il RAGIONE_SOCIALE dei “RAGIONE_SOCIALE“, trovano, infine, una precisa corrispondenza anche nei profili formali, contenuti nella relazione del curatore fallimentare della STR nella misura in cui ha rilevato le irregolarità riscontrate nella gestione societaria e, in particolare:
-la riconducibilità delle attività decisionali in capo a COGNOME NOME, con la collaborazione di COGNOME NOME e del figlio NOME;
-l’utilizzo dei mezzi della fallita STR per i viaggi della RAGIONE_SOCIALE, società di comodo non titolare di alcuna licenza di autotrasporto e riconducibile sempre al RAGIONE_SOCIALE;
l’emissione di diverse fatture in favoreervinara NOME (per un importo di oltre 100.000,00 euro), risultate pagate per contanti e piccoli acconti.
Occorre evidenziare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, integra il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso la condotta dell’imprenditore “colluso” che, senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale, instauri con questo un rapporto di reciproci vantaggi, consistenti nell’imporsi sul territorio in posizione dominante e nel far ottenere all’organizzazione risorse, servizi o utilità, mentre si configura il reato di partecipazione all’associazione nel caso in cui l’imprenditore metta consapevolmente la propria impresa a disposizione del sodalizio, di cui condivide metodi e obiettivi, onde rafforzarne il potere economico sul territorio di riferimento (Sez. 6, n. 32384 del 27/03/2019, Putrino, Rv. 276474 – 01).
4.1. Ciò premesso, rileva il Collegio che il Tribunale del riesame abbia ritenuto che, dalle indagini, non si ricavava che COGNOME avesse fornito un consapevole e concreto contributo per il rafforzamento e la conservazione della cosca “RAGIONE_SOCIALE” e che ciò che emergeva era, semmai, un interesse proprio, di tipo economico, del COGNOME a vendere i mezzi sottoposti alla amministrazione controllata, senza confrontarsi con la mole di attività investigativa riportata nell’ordinanza genetica e sopra sintetizzata.
Dalla stessa emerge, come sottolineato dal Pubblico ministero, che il rapporto di COGNOME NOME si è sviluppato secondo quell’ambiguo evolversi che io porta a concorrere con gli stessi esponenti delle organizzazioni criminali in vicende specifiche da cui trarre specifici vantaggi o comunque a porsi come beneficiario delle stesse condotte di pressione mafiosa da loro stessi stimolate, in una sorta di “compromesso”, che si risolve per l’imprenditore in una condotta concorrente nella partecipazione al sodalizio, dal quale riteneva di trarre protezione e appoggio in favore della propria azienda anche per la collocazione sul mercato dei mezzi illecitamente sottratti alla curatela fallimentare della STR.
4.2. Il Tribunale del riesame non si confronta, in particolare, con le captazioni, nelle quali si parla:
degli aiuti forniti a COGNOME dalla consorteria, e, cioè, dell’assistenza legale dell’attività di sostentamento tramite la sottrazione di mezzi e semirimorchi, dell’ausilio fornito nel momento in cui il COGNOME riusciva ad allestire una società parallela con la quale continuava ad espletare l’attività lavorativa utilizzando i mezzi della società fallita;
-dell’appoggio dell’imprenditore al progetto associativo della cosca, teso all’occupazione di settori economici di rilievo, grazie ai quali gli affari economici conclusi proprio per merito dell’imprenditore ricorrente consentivano sia il rafforzamento della potenzialità economica del RAGIONE_SOCIALE, con evidente reimpiego del denaro di origine illecita, sia il consolidamento della presenza del clan su un territorio distante da quello di origine.
GLYPH L’ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata per nuovo esame. Il Tribunale, giudicando in sede di rinvio, si adeguerà al principio di diritto sopra precisato e colmerà la lacuna motivazionale evidenziata, nonché valuterà, eventualmente, la sussistenza delle esigenze cautelari.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di
Catanzaro competente ai sensi dell’art. 309, co. 7, cod. proc. pen. Così deciso il 14 marzo 2024
Il Consigl GLYPH Estensore
Il Presidprde