Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 12754 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 12754 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/07/2023 del TRIBUNALE DEL RIESAME di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale del Riesame di Palermo ha confermato l’ordinanza del GIP dello stesso Tribunale, datata 14.6.2023, con cui è stata applicata a NOME COGNOME la misura della custodia cautelare in carcere, avuto riguardo ai gravi indizi di colpevolezza, nei suoi confronti, del reato di concorso esterno nell’associazione mafiosa denominata RAGIONE_SOCIALE nella sua articolazione territoriale corrispondente al mandamento di Pagliarelle ed alla famiglia mafiosa del Villaggio Santa NOME; specificamente fornendo il proprio contributo esterno all’associato NOME COGNOME, detenuto, con il quale intratteneva comunicazioni riservate e per conto del quale gestiva le attività aziendali (di aziende riferibili a COGNOME) informandolo di criticità.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso la difesa dell’indagato COGNOME, deducendo due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo argomento difensivo, si rappresenta il vizio di motivazione de provvedimento impugnato, che non ha affatto scrutinato la condotta delittuosa dell’associato NOME COGNOME, a vantaggio del quale, univocamente, si è sviluppato il concorso esterno contestato al ricorrente.
Ebbene, in proposito, la difesa evidenzia che, stante la dichiarata insussistenza dell gravità indiziaria per il delitto associativo nei confronti del soggetto direttam avvantaggiato dalla condotta di contributo esterno ex art. 110 cod. pen. (il cita COGNOME) dovrebbe cadere la possibilità di configurare la fattispecie di concorso esterno in associazione mafiosa con riguardo al ricorrente.
L’ordinanza impugnata avrebbe creato uno iato tra la condotta ipotizzata come commessa dall’indagato e quella in relazione alla quale il contributo esterno di COGNOME si sarebbe sviluppato: il reato di concorso esterno viene individuato nel range temporale “data antecedente e prossima al 13.9.2019, con condotta perdurante..”, mentre la parallela contestazione di reato per partecipazione ad associazione mafiosa mossa a COGNOME si ferma al 2006, per effetto dell’ordinanza emessa dallo stesso Riesame nei confronti di quest’ultimo, con cui si è dichiarata l’insussistenza degli indizi del d associativo, successivamente a tale data.
Quanto agli elementi di fatto che sarebbero costitutivi del contributo concorsual “esterno” all’associazione mafiosa, la difesa rappresenta che non è stato indicato i contenuto di vantaggio che sarebbe derivato al sodalizio (nella persona di COGNOME) dalla condotta del ricorrente. I rapporti registrati nell’ordinanza tra l’indagato e il sog intraneo avvantaggiato sarebbero stati normali rapporti di collaborazione lavorativa; inoltre, anche altri dati convergono nel rendere inverosimile la contestazione provvisori di concorso esterno: in un’occasione, risulta, ad esempio, che il ricorrente abbia evocato la necessità dell’intervento dei carabinieri per risolvere una questione.
Infine, si mette in luce la distorta lettura di alcuni elementi indiziari che il Riesa ritenuto idonei a fondare la consistenza ricostruttiva dell’interessamento di RAGIONE_SOCIALE agli affari del ricorrente e del fratello, ignorando le ragioni familiari dell’indaga tutto avulse dal contesto RAGIONE_SOCIALE (il suocero di NOME COGNOME, fratello del ricorrente destinatario della stessa misura cautelare, è NOME COGNOME, condannato per associazione mafiosa quale esponente di spicco del RAGIONE_SOCIALE Nuova; peraltro, anche nei confronti di NOME COGNOME l’ordinanza di custodia cautelare è stata annullata dal Riesame, come per COGNOME).
2.2. Con il secondo motivo di censura si eccepisce vizio di motivazione quanto alle esigenze cautelari che hanno imposto la misura della custodia in carcere piuttosto che altra misura meno afflittiva.
Secondo la difesa, sia i precedenti penali non gravi che il non particolare allarme social che deriva dalle condotte contestate all’indagato avrebbero dovuto dar luogo ad una diversa valutazione quanto al pericolo cautelare tutelabile unicamente con la custodia in carcere; data la sua attività di mera “manovalanza” le esigenze cautelari avrebbero potuto ben essere garantite mediante la sottoposizione del ricorrente agli arrest domiciliari. Tanto più che anche la sua ditta di piccola dimensione è stata sottoposta a provvedimento di sequestro preventivo nell’ambito della stessa indagine (e vi è proposto analogo ricorso avverso il provvedimento di conferma della misura reale da parte del Riesame, nel proc. RGN 38863/2023, trattato nella medesima udienza del 17.1.2024).
Il AVV_NOTAIO PG NOME COGNOME ha chiesto il rigetto del ricorso con requisitoria scritta
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, per le ragioni che si indicheranno di seguito.
Denuncia una carenza motivazionale grave, fonte di manifesta illogicità delle conclusioni alle quali è giunta l’ordinanza impugnata, la prima censura formulata dalla difesa. Si rappresenta, infatti, la distonia tra la contestazione di concorso esterno associazione mafiosa, sviluppata a carico del ricorrente nel range temporale “data antecedente e prossima al 13.9.2019, con condotta perdurante..”, e la parallela decisione di annullamento per carenza di gravità indiziaria nei confronti del soggetto direttament avvantaggiato dalla condotta di contributo esterno ex art. 113 cod. pen., NOME COGNOME.
Quest’ultimo è stato già condannato per il delitto di associazione mafiosa, relativamente al sodalizio palermitano denominato “Villaggio Santa NOME“, ma nei suoi confronti il medesimo Tribunale del Riesame ha escluso, in punto di gravità indiziaria, la partecipazione alla suddetta associazione mafiosa, con funzioni di capo e promotore,
successivamente al 4 dicembre 2018, durante il suo periodo di detenzione (il ricorrente ha allegato l’ordinanza emessa nella procedura parallela a carico di COGNOME, nell’ambito del medesimo procedimento n. 7061 /2020 RGNR).
Occorre, dunque, verificare la compatibilità del contributo concorsuale “esterno” a sodalizio RAGIONE_SOCIALE in esame, contestato al ricorrente NOME COGNOME, nella parte in cui i suo ruolo, anche per la stessa struttura dell’imputazione provvisoria, è derivazione dell direttive impartite da NOME COGNOME e dei suoi rapporti economici e personali con quest’ultimo ed ulteriori soggetti a questi collegati, poiché la gravità indiziaria a c dell’indagato è desunta proprio dalla caratura criminale di NOME COGNOME, indicato nell’ordinanza quale soggetto intraneo alla consorteria mafiosa e quale beneficiario delle azioni del ricorrente.
2.1. L’ordinanza impugnata, dunque, va annullata per tale assorbente motivo, affinché il giudice del rinvio si confronti con i contenuti del provvedimento relativo a NOME COGNOME, quanto alla posizione del ricorrente.
P. Q. M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Palermo. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. co proc. pen.
Così deciso il 17 gennaio 2024.