Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 24340 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 24340 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/04/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMENOME nato a Bonifati il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 4/10/2022 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; uditi gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, difensori di NOME COGNOME, che chiedono l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento
con o senza rinvio RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe indicato il Tribunale di Catanzaro ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro del 2 agosto 2022 applicativa RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare in carcere nei confronti di NOME COGNOME per i reati di cui ai capi 156), 157), 160), 161), 162)163) 164), 165), 166) 167) e 168) RAGIONE_SOCIALE‘imputazione provvisoria, relativi:
il capo 156), ad una truffa per l’erogazione alla RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME nel dicembre del 2018 di un finanziamento pubblico agevolato ex d.lgs. n. 185/2000 concesso da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, per l’importo di 110.410,00 euro (di cui 50 mila a titolo di contributo a fondo perduto e 60 mila a titolo di mutuo agevolato) attraverso fatturazioni per operazioni inesistenti (emesse da RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE di NOME, RAGIONE_SOCIALE, “RAGIONE_SOCIALE“), in concorso con COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME,;
il capo 157), ad un reato di autoriciclaggio consumato con l’impiego RAGIONE_SOCIALEe somme percepite attraverso il predetto finanziamento in operazioni di compravendita immobiliare nel complesso residenziale denominato “Florida” sito in Bonifati nel mese di ottobre del 2019 tramite la società RAGIONE_SOCIALE, quindi per finalità diverse da quelle oggetto del predetto finanziamento rilasciato sulla base RAGIONE_SOCIALEa fittizia presentazione del progetto di attività turistico-ricettive di tipo extra-alberghiero;
il capo 160), al reato di concorso esterno in associazione mafiosa per avere messo a disposizione del sodalizio ‘RAGIONE_SOCIALE descritto al capo 1) le proprie strutture aziendali e risorse economiche in cambio del controllo di attività economiche commerciali e imprenditoriali, oltre che per avere procacciato voti durante le amministrative del Comune di Rende del maggio 2019;
i capi da 161) a 168), ad una serie di intestazioni di attività commerciali a prestanomi per eludere le misure di prevenzione nonché per agevolare la commissione di delitti di cui agli artt. 648, 648-bis, 648-ter cod. pen., concretamente correlate alle operazioni di compravendita immobiliare del complesso residenziale denominato “Florida” in Bonifati.
1.1. Il Giudice RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione cautelare, premesso che il provvedimento custodiale poggia sugli esiti RAGIONE_SOCIALEe investigazioni – articolatesi in dichiarazioni rese da numerosi collaboratori di giustizia, intercettazioni, telefoniche e tra presenti che hanno consentito di accertare la presenza nel territorio del comune di Cosenza e del suo circondario di un sodalizio mafioso radicato nel tempo, costituente l’aggregazione di più gruppi criminali di tipo ‘RAGIONE_SOCIALE alleati tra loro (denominato “sistema Cosenza”), per commettere vari delitti tra cui estorsioni, usure, gioco d’azzardo e traffico di stupefacenti, capeggiato da COGNOME NOME, subentrato a COGNOME NOME, storico boss del citato sodalizio (Cosca LanzinoRuà-COGNOME), quanto al concorso esterno ascritto al ricorrente evidenzia innanzitutto le dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia che lo individuano come soggetto vicino ad alcuni affiliati mafiosi.
Poi si valorizzano le intercettazioni che attestano i suoi contatti con COGNOME NOME, tramite Catanzaro (affiliato del sodalizio ascritto al capo 1), in particolare
da esse emerge la prova che ogni quindici giorni COGNOME consegnerebbe del denaro (circa 20 mila euro per volta) al COGNOME, come confermato dal fatto che il giorno RAGIONE_SOCIALE‘arresto il COGNOME è stato trovato in possesso di 15.800,00 euro appena ricevuti dal COGNOME.
Si apprezzano, poi, i suoi contatti con altri affiliati, COGNOME NOME e NOME COGNOME, ed in particolare la conversazione intercettata da cui si evince l’accordo con il mafioso COGNOME per procurare voti a COGNOME NOME per le amministrative del Comune di Rende del maggio 2019.
La vicenda RAGIONE_SOCIALEa truffa per l’erogazione del finanziamento agevolato, dirottato nell’operazione di compravendita del complesso residenziale Florida (capi 156157), è ricostruita essenzialmente sulla scorta RAGIONE_SOCIALEe intercettazioni.
Il coinvolgimento di COGNOME nell’operazione di reimpiego del finanziamento è desunto da una intercettazione in cui COGNOME parlando con COGNOME, che è considerato un suo complice, riceve le lamentele di costui, perché COGNOME attraverso l’operazione in questione si sarebbe curato solo dei suoi interessi e di quelli di COGNOME (“l’hai fatto per te e per lo zingaro e per COGNOME‘).
In tema di esigenze cautelari oltre a richiamare la doppia presunzione correlata ai titoli di reato per la contestata aggravante mafiosa ed il concorso esterno in associazione mafiosa, si evidenzia l’assenza di elementi da cui desumere che il tempo decorso dai fatti possa rilevare al fine di escludere l’attualità RAGIONE_SOCIALEe esigenze cautelari.
Nel ricorso a firma del proprio difensore di fiducia, il ricorrente chiede l’annullamento del provvedimento per i seguenti motivi sintetizzati ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 173 disp. att. cod. proc. pen. che investono sia le valutazioni in punto di gravità indiziaria che di esigenze cautelari.
2.1. Con il primo motivo deduce vizio RAGIONE_SOCIALEa motivazione in relazione alla gravità indiziaria per il reato di cui all’art.640-bis cod. pen. ascritto al capo 156) per il carattere congetturale RAGIONE_SOCIALEa natura fittizia del progetto finanziato, desunto solo da intercettazioni inidonee a comprovare la natura simulata del progetto finanziato e il carattere fittizio RAGIONE_SOCIALEe operazioni sottese alle fatturazioni di spes emesse dalle società da cui quella finanziata si è rifornita.
In estrema sintesi, i beni oggetto RAGIONE_SOCIALE‘investimento sono stati effettivamente acquistati a ridosso RAGIONE_SOCIALE‘ispezione ma non è provato che tale ritardo sia indice di una simulazione o di temporaneità RAGIONE_SOCIALE‘allestimento RAGIONE_SOCIALEa sede.
2.2. in relazione al capo 157) per il delitto di autoriciclaggio si evidenzia la illogicità RAGIONE_SOCIALEa valorizzazione di una conversazione in cui si parla RAGIONE_SOCIALE‘impiego di soli 20 mila euro di provenienza dal finanziamento RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE a fronte di una erogazione di 110 mila euro.
Si osserva, inoltre, che l’intercettazione è datata 13 novembre 2018, quando ancora il finanziamento non era stato neppure erogato e ciò contraddice che i 20 mila euro di cui si parla fossero il provento illecito del reato di truffa, non ancora perfezionato.
Inoltre, anche il coinvolgimento di COGNOME non appare suffragato da elementi indiziari sufficienti.
Rispetto alle intestazioni fittizie di cui ai capi da 161) a 168), il compendio RAGIONE_SOCIALEe intercettazioni riguarda solo RAGIONE_SOCIALEe conversazioni tra COGNOME ed alcuni dei presunti prestanomi COGNOME, COGNOME, NOME senza l’individuazione RAGIONE_SOCIALEe società coinvolte e del ruolo precisamente svolto dal COGNOME nelle stesse.
Inoltre, sotto l’aspetto del dolo richiesto dall’art. 512-bis cod.pen. la motivazione è ugualmente viziata avendo tratto la finalità di sottrarsi alle misure di prevenzione dal riferimento ad un processo nel quale il ricorrente è stato assolto (operazione “RAGIONE_SOCIALE“) e rispetto ad un procedimento di prevenzione che è tuttora pendente in appello.
Quanto poi alla finalità alternativa di commettere reati di riciclaggio e autoriciclaggio il riferimento all’operazione immobiliare del residence “Florida” è privo di supporto probatorio rispetto alle società che non risultano implicate nella predetta operazione immobiliare.
2.3. Nel secondo motivo deduce vizio di motivazione in rapporto alla circostanza aggravante RAGIONE_SOCIALE‘ad 416-bis.1 cod. pen. perché non si ravvisa l’elemento soggettivo RAGIONE_SOCIALEa consapevolezza RAGIONE_SOCIALE‘altrui finalità agevolativa, rispetto a condotte che sono volte a realizzare esclusivamente interessi personali del ricorrente senza alcun vantaggio per l’associazione mafiosa che sia nota al predetto, non emergendo indizi che facciano presumere un contestuale interesse agevolatore RAGIONE_SOCIALE‘organizzazione mafiosa e ciò per tutti i capi di reato al medesimo ascritti (truffa, autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori).
2.4. Il terzo motivo investe la motivazione RAGIONE_SOCIALEa gravità indiziaria rispetto al reato di concorso esterno ascritto al capo 160), carente sia sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE‘efficienza causale del contributo concorsuale rispetto al rafforzamento RAGIONE_SOCIALE‘associazione che RAGIONE_SOCIALEa necessaria sussistenza di un dolo diretto, che deve caratterizzate la condotta concorsuale attesa la necessità di verificare la consapevolezza di agevolare la realizzazione del programma criminoso RAGIONE_SOCIALE‘associazione mafiosa essendo emerso solo un rapporto di conoscenza del COGNOME con COGNOME e COGNOME con i quali è entrato saltuariamente in contatto per questioni personali.
2.5. Nel quarto motivo deduce vizio RAGIONE_SOCIALEa motivazione e violazione di legge in punto di esigenze cautelari basate sulle presunzioni di legge ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen., senza tenere conto che i fatti risalgono al 2019 e quindi il
decorso di tre anni dalle ultime manifestazioni di agevolazione mafiosa riferibili al COGNOME avrebbe dovuto essere considerato ai fini RAGIONE_SOCIALEa valutazione RAGIONE_SOCIALE‘attualità del pericolo di reiterazione dei reati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato ed impone l’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata senza rinvio, per la illogicità RAGIONE_SOCIALEe valutazioni operate dal Tribunale in punto di gravità indiziaria.
Con riferimento alla vicenda relativa alla truffa ascritta al capo 156) risulta del tutto carente la valutazione del quadro indiziario, atteso che il riferimento alle conversazioni telefoniche intercettate non consente di chiarire se l’attività di impresa oggetto del finanziamento sia stata oggetto di una simulazione o sia stata effettivamente avviata, seppure con ritardo.
Non risulta essere stato eseguito alcun accesso da parte degli organi inquirenti presso la sede RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE, beneficiaria del finanziamento agevolato, né alcuna verifica obiettiva del carattere simulato RAGIONE_SOCIALE‘attività di impresa.
Anche l’esame RAGIONE_SOCIALEa documentazione contabile appare superficiale non essendo state chiarite le modalità con le quali le somme accreditate a saldo del finanziamento di euro 110.410,00 sarebbero state poi dirottate verso operazioni economiche diverse da quelle finanziate.
I riferimenti agli accertamenti svolti sui conti bancari sono del tutto approssimativi e parziali e non consentono di chiarire in modo analitico la ricostruzione dei flussi finanziari in assenza di una completa disamina di tutte le fatture che si assumono emesse per operazioni inesistenti oltre che RAGIONE_SOCIALEa documentazione contabile di tutte le società coinvolte.
Conseguentemente gli elementi di valutazione tratti dalle sole intercettazioni, in assenza di una disamina puntuale ed accurata RAGIONE_SOCIALEa documentazione bancaria e contabile, non permettono di verificare se il finanziamento sia stato utilizzato effettivamente per finalità diverse da quelle oggetto RAGIONE_SOCIALEa richiesta.
La debolezza del quadro indiziario relativo al capo 156) si riflette inevitabilmente anche sulla ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa vicenda RAGIONE_SOCIALE‘autoriciclaggio ascritta al capo 157), atteso che non è logico dedurre dalla conversazione in cui il COGNOME riferisce al COGNOME di essere in attesa RAGIONE_SOCIALE‘arrivo dei 20 mila euro RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE la prova indiretta RAGIONE_SOCIALEa natura fraudolenta del finanziamento e RAGIONE_SOCIALEa finalità di impiegare le somme del finanziamento nel complesso immobiliare denominato “Florida”.
Carenti sono, poi, anche le valutazioni degli indizi relativi ai reati di intestazione fittizia dei beni per la carenza di una disamina precisa e puntuale degli elementi posti a fondamento di tali ipotesi di reato.
Innanzitutto, si confonde il tema RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione di fatto di una impresa con quello RAGIONE_SOCIALEa prova RAGIONE_SOCIALEa fittizia intestazione RAGIONE_SOCIALEa stessa, non essendovi necessaria coincidenza tra la titolarità RAGIONE_SOCIALE‘impresa con il ruolo di amministratore.
In altri termini, non è corretto desumere soltanto dalla veste di amministratore di fatto il dato RAGIONE_SOCIALEa fittizia intestazione RAGIONE_SOCIALE‘impresa, la cui gestione può essere affidata anche ad un soggetto diverso dal suo titolare, senza che ciò significhi che l’amministratore di fatto abbia necessariamente anche la titolarità del relativo patrimonio aziendale.
Ai fini RAGIONE_SOCIALEa configurabilità del reato d’intestazione fittizia di quote sociali (a 12 quinquies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in legge 7 agosto 1992, n. 356) non è sufficiente la prova che l’indagato rivesta la funzione di amministratore di fatto RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALEe cui quote s’ipotizza la fittizia intestazione, essendo invece necessario l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa titolarità sostanziale RAGIONE_SOCIALEe predette quote, attraverso l’attribuzione RAGIONE_SOCIALEa qualifica di socio di fatto (Sez. 5, n. 50289 del 07/07/2015, COGNOME, Rv. 265904).
In ogni caso manca una disamina degli elementi di prova da cui sarebbe stata tratta la prova RAGIONE_SOCIALEa natura fittizia RAGIONE_SOCIALE‘intestazione di tutte le società descritte capi da 161) a 168), senza considerare che ai fini RAGIONE_SOCIALEa configurabilità del reato di intestazione fittizia di beni, ora previsto dall’art. 512-bis cod. pen., in caso d assunzione RAGIONE_SOCIALEa qualità di socio occulto o di titolare di fatto di un’attivit economica preesistente, non è sufficiente l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa mera disponibilità del bene da parte di chi non ne risulti essere formalmente titolare, in quanto occorre verificare la provenienza dal predetto RAGIONE_SOCIALEe risorse economiche impiegate per il suo acquisto e la finalità di eludere l’applicazione di misure di prevenzione (Sez. 1, n. 42530 del 13/06/2018, Rv. 274024).
Carente è anche la valutazione del profilo soggettivo relativo alla finalità di agevolare operazioni di riciclaggio ed autoriciclaggio correlate con l’operazione immobiliare Florida, che risulta del tutto fumoso e per nulla approfondito nell’ordinanza impugnata rispetto a tutte le società che sono state individuate come facenti capo al COGNOME.
Ugualmente carente è altresì la valutazione degli elementi posti a fondamento sia RAGIONE_SOCIALEa aggravante RAGIONE_SOCIALE‘agevolazione degli scopi RAGIONE_SOCIALE‘associazione mafiosa e sia del concorso esterno in associazione mafiosa.
L’ipotesi RAGIONE_SOCIALE‘accordo mafioso è supportata da generici interessi imprenditoriali condivisi con alcuni soggetti mafiosi (COGNOME, COGNOME, COGNOME), senza una chiara ed univoca ricostruzione del contenuto di detti rapporti interpersonali.
Il carattere frammentario RAGIONE_SOCIALEe conversazioni riportate a supporto di dette collusioni ed in particolare l’assenza di elementi univoci che consentano di spiegare le ragioni RAGIONE_SOCIALEa dazione periodica di somme di denaro (20 mila euro per volta) al capo mafia COGNOME, rendono evidente il vizio RAGIONE_SOCIALEa motivazione anche con riguardo alla affermata gravità indiziaria rispetto ai già menzionati profili di responsabilità.
Si deve ricordare che l’aggravante RAGIONE_SOCIALE‘agevolazione mafiosa è configurabile solo qualora risulti provato che la condotta sia caratterizzata dalla coscienza e volontà di favorire non gli interessi dei singoli indagati, ma quelli RAGIONE_SOCIALEe rispettiv cosche di appartenenza (Sez. 5, Sentenza n. 28648 del 17/03/2016, Zindato, Rv. 267300).
In tema di concorso esterno in associazione di tipo mafioso si è affermato che è ravvisabile nella condotta RAGIONE_SOCIALE‘imprenditore che, senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale e pur privo RAGIONE_SOCIALEa “affectio societatis”, instauri con la cosca un rapporto di reciproci vantaggi, consistenti, per l’imprenditore, nell’imporsi sul territorio in posizione dominante e, per l’organizzazione mafiosa, nell’ottenere risorse, servizi o utilità, anche in forma di corresponsione di una percentuale sui profitti percepiti dal concorrente esterno (Sez. 3, n. 30346 del 18/04/2013, COGNOME, Rv. 256740; Sez. 5, n. 30133 del 05/06/2018, COGNOME, Rv. 273683; Sez. 5, n. 39042 RAGIONE_SOCIALE’01/10/2008, COGNOME, Rv. 242318; Sez. 1, n. 47054 del 16/11/2021, Rv. 282455).
È stato già chiarito che il contributo offerto dal concorrente esterno può essere indifferentemente occasionale o continuativo, ma ove si risolva in un apporto isolato ed occasionale è necessario che abbia avuto una maggiore significativa rilevanza sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa sua idoneità causale ad arrecare un effettivo contributo alla esistenza o rafforzamento RAGIONE_SOCIALE‘associazione, senza che sia tuttavia indispensabile che l’associazione versi in una situazione patologica di “fibrillazione” per rischio di sopravvivenza come sostenuto ma solo a titolo esemplificativo nella nota sentenza RAGIONE_SOCIALEe Sez. U. Demitry n. 16 del 5/10/1994 Rv. 199386 (su tale aspetto, vedi Sez. U. Carnevale che hanno chiarito che la fattispecie concorsuale prescinde dal verificarsi di una situazione di anormalità nella vita RAGIONE_SOCIALE‘associazione).
Quindi, ove si tratti di un apporto occasionale ed episodico è richiesto che la condotta di supporto degli scopi RAGIONE_SOCIALE‘associazione rivesta una rilevanza essenziale per le sorti del sodalizio, mentre d’altra parte non si può escludere che apporti continuativi possano essere ugualmente rilevanti sotto tale profilo nel loro complesso anche se non dotati RAGIONE_SOCIALEa stessa decisiva rilevanza se considerati
isolatamente (vedi in senso conforme, Sez. U. n. 22327 del 30/10/2002, dep. 2003, Carnevale, Rv. 224181, con riferimento alle condotte di “aggiustamento” dei processi da parte di un magistrato, per la differente rilevanza causale rispetto all’esistenza e rafforzamento RAGIONE_SOCIALE‘associazione che deve avere il contributo allorchè sia isolato o continuativo).
In altri termini, ove si reputino insufficienti le indicazioni probatorie che descrivono una ipotesi di partecipazione all’associazione non è consentito utilizzare quegli stessi elementi, se non attraverso un loro obiettivo travisamento, per supportare una forma ridotta di partecipazione, intesa come «partecipazione nana» all’associazione mafiosa, quasi che il concorso esterno condividesse la medesima essenza strutturale RAGIONE_SOCIALE‘associazione e si differenziasse soltanto per un minor grado di “appartenenza”.
Va ricordato, peraltro, che non rilevano, neppure, le situazioni di mera contiguità o di vicinanza al gruppo criminale, le quali, anzi, non sono sufficienti nemmeno ad integrare la diversa – e meno stringente – condizione di “appartenenza” ad un’associazione mafiosa, rilevante ai fini RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALEe misure di prevenzione e che, comunque, postula una condotta funzionale agli scopi associativi, ancorché isolata (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, Gattuso, Rv. 271512).
Deve essere qui ribadito che “partecipazione” e “concorso esterno” costituiscono fenomeni alternativi ed incompatibili fra loro, e che specialmente in sede cautelare, un unico percorso motivazionale non può essere fungibilmente riferito all’una o all’altra RAGIONE_SOCIALEe due fattispecie alternative (vedi, Sez. 6, n. 169 del 08/01/2014, Rv. 261475).
Nella motivazione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza vengono richiamate le dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia (COGNOME, COGNOME, COGNOME NOME) che fanno però riferimento a fatti non correlati tra loro e che non si prestano ad essere accomunati nella c.d. convergenza del molteplice.
La contiguità con alcuni mafiosi, con cui pare condividere dei comuni affari economici – neppure ben decifrati – è cosa diversa dal concorso esterno che richiede lo scambio di vantaggi reciproci tra l’imprenditore e l’associazione nel suo insieme, e non va confusa con la gestione di singoli affari in rapporto con alcuni affiliati mafiosi, che potrebbero essere inquadrati nel contesto di investimenti dei soli soggetti coinvolti (riciclaggio) per favorire sé stessi e non l’associazione mafiosa nel suo insieme.
Anche la vicenda RAGIONE_SOCIALE‘accordo elettorale con COGNOME (affiliato al clan mafioso degli “RAGIONE_SOCIALE“) per sostenere la candidatura di tale COGNOME NOME alle amministrative del Comune di Rende è appena accennata, non essendo stato chiarito il contesto, né quali sarebbero stati i precisi termini RAGIONE_SOCIALE‘accordo.
3. In definitiva, emerge una sostanziale debolezza del quadro probatorio, non supportato dalle risultanze RAGIONE_SOCIALEe indagini richiamate nell’ordinanza genetica e che il Tribunale ha valutato in modo superficiale senza che si evincano obiettivamente dagli atti richiamati elementi di prova che possano supportare adeguatamente la gravità indiziaria dei reati posti a fondamento del titolo cautelare, che deve essere perciò annullato senza rinvio, imponendosi l’immediata scarcerazione RAGIONE_SOCIALE‘indagato. ·
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata nonché l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro il 2/08/2022 e ordina l’immediata scarcerazione di COGNOME NOME se non detenuto per altro.
Così deciso in Roma il giorno 19 aprile 2023
Il Consigliere estensore
‘residente
Ricgdydo COGNOME
NOME
Depositato in COGNOME