Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 19969 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 19969 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/03/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME NOME nato a AGRIGENTO il DATA_NASCITA NOME NOME nato a AGRIGENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che, riportandosi alla requisitoria scritta depositata dall’Ufficio, ha concluso per l’accoglimento dei ricorsi, con annullamento senza rinvio della pronuncia impugnata;
uditi per i ricorrenti il AVV_NOTAIO e l’AVV_NOTAIO, i quali hanno insistito per l’accoglimento dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Napoli confermava la pronuncia di condanna di primo grado nei confronti dei ricorrenti, chiamati a rispondere del delitto di concorso esterno nell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE denominata RAGIONE_SOCIALE.
In particolare, l’accertamento della loro responsabilità penale si fondava sulla prospettazione accusatoria per la quale gli stessi avrebbero operato sistematicamente con gli associati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, fornendo uno specifico e concreto contributo ai fini della conservazione e del rafforzamento della suddetta RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE infiltrandosi in settori economici e controllando nell’interesse del RAGIONE_SOCIALE il mercato della distribuzione del caffè mediante la commercializzazione del caffè marca COGNOME, sia nel territorio controllato dal RAGIONE_SOCIALE COGNOME, ossia Giugliano in Campania e comuni limitrofi, sia nel casertano, grazie all’esistenza di accordi tra lo stesso RAGIONE_SOCIALE e quello dei casalesi.
Tale ipotesi di reato nei confronti dei ricorrenti seguiva alla sentenza del Tribunale di Napoli emessa in data 3 marzo 2015, n. 4441, divenuta irrevocabile, che condannava NOME COGNOME ai sensi dell’art. 416-bis cod. pen., quale organizzatore del RAGIONE_SOCIALE recante il suo stesso nome, nonché, tra gli altri, NOME COGNOME, padre degli imputati, a titolo di concorso esterno in tale organizzazione criminale. Infatti, la medesima sentenza, nell’assolvere NOME e NOME NOME dall’imputazione per il delitto di trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori, riteneva che fossero emersi elementi probatori gravi, precisi e specifici anche a carico dei predetti quali concorrenti esterni del RAGIONE_SOCIALE e per tale motivo trasmetteva gli atti al Pubblico Ministero per le valutazioni di competenza in ordine all’eventuale esercizio dell’azione penale per tale reato.
Avverso la richiamata sentenza gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, a firma del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, articolando cinque motivi di impugnazione, di seguito riportati nei limiti previsti dall’art. 173 disp. att. cod.proc.pen.
2.1. Con il primo, articolato motivo, i ricorrenti denunciano inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 110 e 416-bis cod. pen., nonché correlato vizio di motivazione risultante dal provvedimento impugnato e da atti del processo richiamati nei motivi di appello e travisati dalla sentenza impugnata quanto alla sussistenza del concorso esterno degli stessi nell’RAGIONE_SOCIALE.
Su un piano generale, a fondamento di tale doglianza la difesa degli imputati critica l’impostazione delle pronunce di merito, resa evidente alle pagine 21 e ss. della decisione impugnata, per la quale, essendo stato ritenuto responsabile il padre NOME COGNOME, poi ritiratosi in Brasile dal 2005 lasciando la neo costituita società RAGIONE_SOCIALE ai cinque figli, del delitto di concorso esterno in RAGIONE_SOCIALE mafiosa per aver siglato un pactum sceleris con esponenti dell’indicato RAGIONE_SOCIALE, non sarebbe stato credibile che, nel lasciare l’impresa ai figli, e in particolare ad NOME e NOME, che avevano in essa ruoli dirigenziali e operativi, non li avesse resi edotti delle modalità con le quali poteva operare in regime di sostanziale egemonia nella distribuzione del caffè a Giugliano e nei territori limitrofi e di assicurare, dunque, massimo riguardo ai fratelli COGNOME, quali nipoti di NOME COGNOME, anche per i pericoli cui avrebbe esposto i figli senza fornire loro tali notizie.
Si pone in rilievo, di qui, l’approccio presuntivo della decisione impugnata nell’accertamento della loro responsabilità penale che, invece, avrebbe dovuto essere corredato dell’indicazione di elementi concreti dimostrativi della stessa oltre ogni ragionevole dubbio.
Ciò sarebbe stato reso vieppiù necessario a fronte del riconoscimento da parte della medesima Corte territoriale della circostanza che la società RAGIONE_SOCIALE era un’impresa redditizia che non operava solo tramite il grossista RAGIONE_SOCIALE, riconducibile ai fratelli COGNOME, ma anche, in altri territori, media numerosi agenti di commercio.
Talché, ripercorsi i principi affermati nella giurisprudenza di legittimità in tema di concorso esterno in RAGIONE_SOCIALE mafiosa, la difesa degli imputati contesta, poi, partitannente, i singoli elementi in forza dei quali la pronuncia impugnata ha ritenuto integrata la loro responsabilità per il delitto ascritto.
2.1.1. In particolare, con riguardo al trasferimento della sede della torrefazione dall’impianto di Quagliano a quello di Caste! Volturno, che sarebbe stato acquistato da NOME COGNOME mediante il coinvolgimento del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e dei vertici dei RAGIONE_SOCIALE, i ricorrenti evidenziano che la sentenza si fonda sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia NOME COGNOME, dichiarazioni che, tuttavia, si riferivano a fatti risalenti all’anno 2004 segnatamente, ad un episodio nel quale era presente il solo NOME COGNOME. Di qui tali propalazioni non avrebbero potuto avere alcuna rilevanza nei loro confronti sia perché non avevano partecipato all’incontro del quale aveva parlato il COGNOME sia in quanto essi, come evidenziato dalla stessa sentenza impugnata, avevano operato nell’azienda, almeno sino all’anno successivo, sotto le direttive del genitore.
2.1.2. Quanto alla continuità del rapporto tra la società RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, gli imputati sottolineano che la motivazione della pronuncia della Corte d’Appello assume erroneamente una cointeressenza negli affari delle stesse per il supporto della prima nelle difficoltà finanziare del grossista, essendo emerso dalla contabilità aziendale che i COGNOME lavoravano a credito, concedendo anche agli altri clienti, grossisti o meno che fossero, di emettere assegni post-datati.
Inoltre, la società dei ricorrenti non operava solo con il grossista GI.CA . ma intratteneva rapporti commerciali con numerosi imprenditori, tutti estranei ai circuiti criminali, con modalità analoghe a quelle praticate con il primo.
Peraltro, dalle intercettazioni acquisite non erano emersi elementi ulteriori rispetto all’esistenza di scambi verbali con i fratelli COGNOME afferenti temi natura commerciale che non erano indicativi di alcuna attività illecita.
I ricorrenti sottolineano altresì che, paradossalmente, la sentenza impugnata avrebbe attribuito rilievo alla circostanza che i COGNOME utilizzavano modalità impositive per l’acquisizione di nuovi clienti, nonostante la sentenza n. 4441 del 2015, resa nel procedimento “madre”, nei confronti di NOME COGNOME, aveva assolto quest’ultimo dall’imputazione per il delitto di estorsione nei confronti di alcuni clienti per carenza dell’elemento soggettivo.
2.1.3. Con riferimento agli immutati risultati gestionali positivi della società dopo il sequestro del 2011 e anche nel corso della successiva Amministrazione giudiziaria, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe poi affetta da un gravissimo vizio logico laddove avrebbe ritenuto tale elemento coerente con le modalità di infiltrazione del RAGIONE_SOCIALE nell’ambito di attività leci insospettabili secondo quanto riferito dal collaboratore di giustizia NOME COGNOME, il quale aveva dichiarato che i clienti dei COGNOME, dopo l’arresto di questi, erano stati fatti contattare dagli affiliati affinché riferissero anche in se processuale che il caffè era buono e che avrebbero continuato ad acquistarlo.
Tali passaggi della decisione censurata, tuttavia, non terrebbero conto che in alcuna misura (id est anche rispetto ai clienti non legati al grossista GI.CA .), l’attività della società RAGIONE_SOCIALE aveva subito una flessione dopo il sequestro. Circostanza, quest’ultima, che renderebbe implausibile anche l’ipotesi di somme in nero utilizzate per rendere i fratelli COGNOME compartecipi degli utili.
2.1.4. Rispetto al ritrovamento di somme di denaro contante e di assegni nella cassaforte di NOME, sorella dei ricorrenti, questi ultimi rilevano che la stessa sentenza impugnata avrebbe individuato in tale circostanza un ulteriore elemento oggettivo e incontestabile della natura collusa dell’impresa.
Tuttavia la pronuncia non avrebbe considerato che, come evidenziato anche nella perizia a firma del consulente tecnico della difesa AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, l’importo di Euro 140.000,00, che non trovava ancora riscontro nella contabilità
era riferito, come confermato dallo stesso consulente nel corso dell’esame dibattimentale, alla mancata registrazione di fatture a fronte dell’emissione delle quali il pagamento era avvenuto in contanti, con conseguente possibilità di registrazione delle stesse entro i successivi sessanta giorni.
Peraltro, neppure potrebbe argomentarsi, pur volendo ipotizzare che i COGNOME avessero evaso o eluso le imposte, per questa sola ragione una collusione con una consorteria criminale.
Il rinvenimento nella cassaforte di NOME di numerosi assegni postdatati emessi dalla GI.CA . costituirebbe – e di qui un’altra grave contraddizione nella quale sarebbe incorsa la sentenza impugnata – un elemento, piuttosto, favorevole alla difesa dei ricorrenti che, se si fossero sottoposti alla consorteria mafiosa, non avrebbero certo imposto agli esponenti della stessa l’emissione di detti assegni come titoli di garanzia del pagamento.
Inoltre, la difesa dei ricorrenti sottolinea che anche l’elemento soggettivo del reato sarebbe stato illogicamente desunto, ancora una volta, dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia NOME COGNOME, il quale pure aveva confermato di aver conosciuto solo NOME COGNOME e non anche i figli.
2.2. Mediante il secondo motivo, i ricorrenti lamentano inosservanza dell’art. 192 cod. proc. pen., nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato e da atti del processo richiamati nei motivi di appello e travisati dalla sentenza impugnata in relazione alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori d giustizia.
In particolare, evidenziano che la Corte di Appello ha attribuito precipua valenza sul piano istruttorio alle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizi che, riferendo sui rapporti tra il RAGIONE_SOCIALE e la società RAGIONE_SOCIALE, avrebbero sempre parlato al plurale, nell’ambito delle loro dichiarazioni rilasciate nel procedimento “madre” ed acquisite ai sensi dell’art. 238 cod. proc. pen.
Deduce a riguardo la difesa degli imputati che la Corte territoriale non avrebbe fatto corretta applicazione dei consolidati principi giurisprudenziali per i quali le propalazioni dei collaboratori di giustizia devono essere supportate da validi elementi di verifica.
Segnatamente la sentenza impugnata non avrebbe considerato, come già evidenziato nei motivi di appello, una serie di circostanze, ossia che: COGNOME non aveva mai conosciuto NOME e NOME COGNOME; COGNOME aveva riferito di un tentativo di estorsione ai danni della COGNOME da parte del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ciò che dimostrerebbe l’estraneità della COGNOME alla compagine criminale.
Le dichiarazioni del COGNOME sarebbero inattendibili, poi, perché, oltre che riferite all’anno 2004 (quando l’impresa era gestita solo da NOME COGNOME), si
era contraddetto nel procedimento “madre”, come rilevato dal Presidente del collegio anche nel corso dell’esame dibattimentale, in ordine alle precedenti dichiarazioni rese in sede di indagini sull’attività svolta dal RAGIONE_SOCIALE per i procacciamento di clienti alla torrefazione.
2.3. Con il terzo motivo, di carattere subordinato, i ricorrenti denunciano inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 110 e 416-bis, sesto comma, cod. pen., nonché vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell’aggravante speciale del finanziamento delle attività economiche associative con i proventi ricavati da delitti.
In particolare sottolineano che la sentenza impugnata si sarebbe limitata ad affermare che nella fattispecie concreta non sussisterebbe alcun dubbio sul fatto che l’accertata condotta consentisse l’assunzione e il mantenimento dell’infiltrazione RAGIONE_SOCIALE nel settore commerciale della distribuzione del caffè, senza indicare elementi concreti sia sul piano oggettivo che soggettivo per supportare tale conclusione, non essendo emerso né che il RAGIONE_SOCIALE COGNOME era stato finanziato da somme provenienti dalla COGNOME né che gli imputati erano a conoscenza dell’avvenuto reimpiego di profitti delittuosi.
2.4. Con il quarto motivo, anch’esso di carattere subordinato, i ricorrenti assumono inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 110 e 416-bis, sesto comma, cod. pen., nonché vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell’aggravante speciale dell’RAGIONE_SOCIALE armata, fondata dalla pronuncia impugnata sull’asserzione per la quale sarebbe del pari indubitabile la disponibilità di armi riferita dai collaboratori che dà atto del fatto che NOME COGNOME si interessava personalmente all’approvvigionamento dell’armamentario.
Deducono, a riguardo, assoluta carenza di motivazione circa la consapevolezza da parte degli imputati, che si erano limitati ad intrattenere rapporti commerciali con i COGNOME, in ordine alla natura armata dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
2.5. Con il quinto motivo, sempre in via subordinata, NOME NOME e NOME NOME contestano la dosimetria sanzionatoria e, in particolare, tanto l’omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche fondata sulle medesime ragioni correlate all’accertamento della responsabilità penale così svilendone la portata volta a mitigare il trattamento sanzionatorio in concreto, quanto l’irrogazione di una pena non contenuta nei minimi edittali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 primi due motivi di ricorso, suscettibili di valutazione unitaria, sono fondati, con assorbimento degli altri.
2. Su un piano generale, occorre premettere che, come hanno chiarito le Sezioni Unite, il concorrente esterno di un’RAGIONE_SOCIALE mafiosa è «il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell’RAGIONE_SOCIALE mafiosa e privo dell’affectio societatis e sia comunque diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima» (Sez. U, n. 33478 del 12/07/2005, COGNOME, Rv. 236584-01).
Nella medesima decisione è stato puntualizzato che l’accertamento del ruolo di concorrente esterno nel reato di RAGIONE_SOCIALE di tipo mafioso è vincolato allo statuto della causalità, stante la difficoltà di accertamento «dell’effettivo nesso condizionalistico tra la condotta stessa e la realizzazione del fatto di reato, come storicamente verificatosi, hic et nunc, con tutte le sue caratteristiche essenziali, soprattutto laddove questo rivesta dimensione plurisoggettiva e natura associativa». Naturalmente, trattandosi di un accertamento processuale che svolge una funzione di carattere selettivo delle condotte penalmente rilevanti, è necessario che il contributo atipico sia considerato effettivamente idoneo ad aumentare la probabilità o il rischio di realizzazione del fatto di reato, escludendone la rilevanza laddove si riveli «ininfluente o addirittura controproducente per la verificazione dell’evento lesivo» (Sez. U, n. 33478 del 12/07/2005, COGNOME, cit.).
Ciò che, pertanto, assume rilievo, ai fini della valutazione dell’atteggiamento dell’esponente del mondo imprenditoriale con cui il sodalizio criminale si rapporta, è la valutazione della sua adesione al progetto di controllo illecito del territorio per il quale è indispensabile che il dolo del conc:orrente esterno «investa sia il fatto tipico oggetto della previsione incriminatrice, sia il contribut causale recato dalla condotta dell’agente alla conservazione o al rafforzamento dell’RAGIONE_SOCIALE, agendo l’interessato nella consapevolezza e volontà di recare un contributo alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso del sodalizio» (Sez. U, n. 33478 del 12/07/2005, COGNOME, cit.).
Come è stato successivamente precisato, il concorso esterno nel delitto non rappresenta un minus rispetto alla condotta partecipativa, sicché non richiede un
COGNOME
Q.
canone probatorio meno stringente e, trattandosi di una condotta diversa, non può prescindere dalla prova del contributo causale alla conservazione o al rafforzamento della capacità operativa della consorteria criminale, proprio in ragione dell’assenza dell’affectio societatis che connota, invece, la partecipazione (Sez. 5, n. 2640 del 23/09/2021, dep. 2022, Aquino, Rv. 282770 – 01).
Con più peculiare riguardo alla fattispecie che viene in rilievo alla contestata responsabilità degli imputati rispetto all’attività della società RAGIONE_SOCIALE, nella giurisprudenza di legittimità è stato altresì chiarito ch integra il reato di concorso esterno in RAGIONE_SOCIALE di tipo mafioso la condotta dell’imprenditore che, senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale e pur privo dell’affectio societatis, instauri con la cosca un rapporto di reciproci vantaggi, consistenti, per l’imprenditore, nell’imporsi sul territorio in posizione dominante e, per l’organizzazione mafiosa, nell’ottenere risorse, servizi o utilità, anche in forma di corresponsione di una percentuale sui profitti percepiti dal concorrente esterno (Sez. 5, n. 30133 del 05/06/2018, COGNOME, Rv. 273683 – 01, nonché Sez. 1, n. 47054 del 16/11/2021, COGNOME, Rv. 282455 – 01, in fattispecie nella quale un imprenditore del settore delle onoranze funebri, in cambio della garanzia di operare in regime di sostanziale monopolio, metteva a disposizione dell’RAGIONE_SOCIALE mafiosa la propria attività commerciale, corrispondendo periodicamente alla stessa somme di denaro, così da consentire la pianificazione delle attività di controllo illecito dello specif segmento imprenditoriale).
Per altro verso, in ordine all’elemento soggettivo nel reato di concorso esterno in RAGIONE_SOCIALE di tipo mafioso, le Sezioni Unite hanno precisato da lungo tempo che, ai fini della configurabilità del dolo, occorre che l’agente, pur in assenza dell’a ffectio societatis e, cioè, della volontà di far parte dell’RAGIONE_SOCIALE, sia consapevole dell’esistenza della stessa e del contributo causale recato dalla propria condotta alla sua conservazione o al suo rafforzamento, agendo con la volontà di fornire un apporto per la realizzazione, anche parziale, del programma criminoso del sodalizio, dovendo escludersi la sufficienza del dolo eventuale inteso come mera accettazione da parte del concorrente del rischio del verificarsi, insieme ad altri risultati intenzionalmente perseguiti, dell’evento ritenuto invece solamente probabile o possibile (Sez. U, n. 22327 del 30/10/2002, Carnevale, Rv. 224181-01).
Orbene, tenendo conto dei superiori principi interpretativi, nella fattispecie in esame si evince una grave carenza di motivazione della decisione impugnata, anche tenendo conto del compendio argomentativo della pronuncia di primo grado in forza del meccanismo della cd. doppia conforme, in ordine all’individuazione di elementi concreti volti a dimostrare che NOME NOME e
NOME NOME abbiano concorso all’affermazione degli obiettivi economici del RAGIONE_SOCIALE nel territorio di riferimento, mediante condotte utili a tale scopo e con la necessaria consapevolezza di asservire la propria attività imprenditoriale agli obiettivi dell’organizzazione criminale.
4.1. Sotto il profilo degli elementi oggettivi del reato, in particolare, emergenze probatorie ritenute decisive per la responsabilità penale degli imputati non possono essere considerate tali, almeno per come esplicitate nelle motivazioni sottese alla pronuncia impugnata.
Nello specifico, è emerso che la società dei RAGIONE_SOCIALE operava, infatti, non solo con i fratelli COGNOME, ma anche con altri agenti e clienti, con modalità analoghe a quelle che la sentenza impugnata ha valorizzato per fondare la sussistenza di un pactum sceleris con l’RAGIONE_SOCIALE criminosa, ossia concedendo dilazioni nei pagamenti e facendosi garantire rispetto al successivo adempimento con l’emissione, non di rado, di assegni post-datati.
Tali modalità operative, dunque, costituivano, come è stato accertato nei gradi di merito e per quanto risulta dalla motivazione della sentenza impugnata, ordinarie forme di svolgimento dell’attività imprenditoriale da parte dei ricorrenti, in quanto utilizzate anche con altri imprenditori e non solo con la società RAGIONE_SOCIALE.
Peraltro, l’argomentare della sentenza impugnata si rivela contraddittorio nell’assumere dall’emissione di assegni post-datati da parte di tale società che vi fosse una forma di agevolazione del RAGIONE_SOCIALE da parte degli imputati poiché, in questo caso, sarebbe stato almeno anomalo richiedere da parte degli stessi ai nipoti del boss assegni a garanzia del pagamento.
D’altra parte, se è vero che le ingenti somme rinvenute presso l’abitazione di NOME COGNOME, sorella dei ricorrenti, possono ben costituire un indice di evasione fiscale da parte degli stessi, da ciò non può essere inferito, ex se, come pure è stato fatto nei gradi di merito, che il denaro in nero fosse destinato a condividere i profitti con i COGNOME o comunque con esponenti dell’RAGIONE_SOCIALE mafiosa. Ciò vieppiù perché, come si è osservato, questa tesi è contraddetta dalla circostanza che i profitti dell’impresa sono rimasti inalterati durante la gestione dell’amministratore giudiziario dopo il sequestro dell’azienda.
Per altro verso, sempre quanto agli elementi oggettivi connotanti il delitto ascritto agli imputati, la motivazione della sentenza impugnata è manifestamente illogica laddove ha considerato decisive le propalazioni dei numerosi collaboratori di giustizia rese nel procedimento “madre” che aveva, tra gli altri, dato luogo alla sentenza di condanna irrevocabile del padre dei ricorrenti, NOME COGNOME, quale concorrente esterno del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, poiché, nei termini in cui se ne è dato conto nella motivazione della sentenza impugnata,
nessuna di tali dichiarazioni COGNOME – almeno per come resa rispetto a quel procedimento e non assunta nuovamente e in modo specifico nell’istruttoria che ha condotto all’emanazione delle decisioni di merito nel presente giudizio – può considerarsi volta, come è necessario, a corroborare, in modo puntuale specifico, la responsabilità penale di ciascuno dei ricorrenti.
Vi è infatti che il principale di tali collaboratori, NOME COGNOME, intran al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ha precisato di non aver mai incontrato gli imputati, ma solo il padre NOME, avendo assistito, tra l’altro, alla compravendita dello stabilimento di Castel Volturno. Il COGNOME ha sì poi dichiarato di aver sentito che anche NOME NOME gestiva l’attività, ma senza rendere ulteriori precisazioni circostanziante circa il ruolo del medesimo rispetto al predetto RAGIONE_SOCIALE, ossia, in altre e più chiare parole, in ordine allo svolgimento dell’attivit imprenditoriale in maniera consapevole da parte dello stesso per agevolare le attività criminose dei RAGIONE_SOCIALE.
Inoltre, le dichiarazioni dei collaboratori NOME COGNOME e NOME COGNOME sono state valorizzate dalla decisione censurata quali indicative di una concreta responsabilità dei ricorrenti solo perché essi hanno fatto riferimento “ai COGNOME“, ossia utilizzando il plurale, ciò che, tuttavia, non può comportare che ancora una volta senza richiedere nel giudizio in esame puntualizzazioni a tali collaboratori a riguardo e idonee, poi, a fornire riscontri individualizzanti per ciascuno degli imputati – le stesse possano essere riferite ad NOME COGNOME e a COGNOME NOME. Tanto più perché l’azienda, dal 2005, è stata intestata ai cinque figli di NOME COGNOME e non solo a questi ultimi che pure rivestivano, effettivamente, le posizioni commerciali e gestorie di maggiore rilievo. Sennonché come è stato affermato da questa Corte con riferimento al delitto di partecipazione ad un’RAGIONE_SOCIALE per delinquere di stampo mafioso, con un principio che deve vieppiù essere ribadito con riguardo al delitto di concorso esterno in RAGIONE_SOCIALE per delinquere di stampo mafioso per cui è processo, deve escludersi che la semplice esistenza di relazioni di parentela con un esponente dell’RAGIONE_SOCIALE costituisca di per sé prova o solo indizio della appartenenza di un soggetto alla medesima (Sez. 5, n. 18491 del 22/11/2012, dep. 2013, Vadalà e altri, Rv. 255431 – 01).
4.2. In ordine, poi, alla ricorrenza dell’elemento soggettivo del delitto sono stati violati dalla motivazione della decisione impugnata i principi espressi dalle Sezioni Unite nella richiamata sentenza delle Sezioni Unite c.d. Carnevale poiché il dolo dei ricorrenti è stato individuato in maniera sostanzialmente congetturale, senza evidenziare, anche a livello presuntivo, elementi concreti in base ai quali gli stessi avrebbero potuto avere contezza – tra l’altro adottando, come si è detto, nei confronti del grossista RAGIONE_SOCIALE.CA ., se si fa eccezione per
l’esclusiva nella zona del Comune di Giugliano, modalità operative analoghe a quelle in uso con gli altri imprenditori – non solo delle parentele dei fra COGNOME ma di asservire, in tal modo, la loro attività imprenditoriale a interessi dell’organizzazione mafiosa facente capo a NOME COGNOME, zio dei medesimi.
E’ altresì di particolare rilievo che la decisione della Corte d’appello abb omesso di motivare sulla specifica censura sottesa all’appello, come dedotto con il ricorso in esame, mediante la quale si poneva in evidenza la contraddizione nella quale era incorsa la sentenza di primo grado nell’affermare che NOME NOME COGNOME NOME erano consapevoli delle modalità con le quali NOME COGNOME imponeva agli esercizi commerciali del territorio la vendita del caffè marchio COGNOME sebbene nel giudizio principale il padre NOME COGNOME fosse stato assolto dall’accusa che gli era stata formulata dì aver concorso nell’atti estorsiva in danno di detti clienti per carenza dell’elemento soggettivo. Da ciò ricorrenti traggono la deduzione per la quale, a fortiori, loro non avrebbero potuto essere ritenuti consapevoli dello svolgimento di tale attività da parte COGNOME.
3.3. In definitiva, il vulnus argomentativo della decisione impugnata risiede nel non aver considerato in maniera puntuale le posizioni dei ricorrent rispetto a quella del padre, in ordine sia agli elementi istruttori acquisiti che eventuali approfondimenti ulteriori necessari per verificare le effettive modali operative della società negli anni successivi al 2005, non potendosi ritener provato il delitto di concorso esterno dalla semplice continuazione del gi incardinato rapporto con la società RAGIONE_SOCIALE che, come si è detto, non è emerso, allo stato, che avesse ricevuto un trattamento preferenziale rispetto agli a distributori e clienti della torrefazione.
Pertanto, il giudice del rinvio dovrà rivalutare la complessiva vicenda con riferimento specifico alle posizioni dei due ricorrenti, rispetto alla prospettaz accusatoria mossa nei confronti degli stessi, in ossequio al princip dell’affermazione della responsabilità penale secondo il canone dell’al di là di og ragionevole dubbio.
La sentenza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli.
Così deciso in Roma il 28 marzo 2024 Il Consigliere Estensore COGNOME
Il Presidente