Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 13832 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 13832 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/01/2025
A prescindere dal fatto che COGNOME avesse fornito dettagli sui suoi spostamenti a COGNOME, Ł certo che non vi erano altri affari leciti che potessero giustificare un suo uso di mezzi e personale aziendale; e COGNOME glieli aveva messi a disposizione ben sapendo quale fosse il ruolo di COGNOME nella criminalità organizzata.
La difesa segnala un refuso in base al quale il COGNOME risulterebbe erroneamente come partecipe di questi incontri riservati, cosa di cui non vi Ł riscontro. Ma al di là del refuso resta incontestato il fatto che COGNOME aveva assunto presso la RAGIONE_SOCIALE, su segnalazione di COGNOME, un suo faccendiere, NOME COGNOME il quale, per conto dell’anziano boss, organizzava tali incontri riservati. Ulteriore indizio questo della consapevole collaborazione del COGNOME al sodalizio mafioso.
3.1.5 Meramente svalutative e sotto ogni altro profilo unilateralmente assertive sono poi le spiegazioni che vengono riproposte nel ricorso rispetto ai numerosi altri elementi valorizzati in un quadro coerente dal Tribunale del riesame.
Sull’acquisto dei biglietti aerei on line da parte del COGNOME in favore di NOME COGNOME, moglie di NOME COGNOME, uomo d’onore del mandamento di San Lorenzo, all’epoca detenuto, dopo una richiesta perentoria della donna, non può considerarsi apparente la motivazione che non ha dato seguito alle deboli deduzioni difensive riguardo l’opinabilità delle valutazioni dei toni della donna quando esige che COGNOME faccia le prenotazioni (costei in realtà afferma: «mi stacchi i biglietti… però sbrigati perchØ pure c’ho i miei impegni» con formule espressive che si addicono a chi considera a sua disposizione l’interlocutore); nØ maggior forza persuasiva poteva avere la labiale affermazione dell’indagato in interrogatorio circa il rapporto di cortesia intrattenuto con la COGNOME e circa l’asserita rifusione delle somme spese per i biglietti da parte di costei.
La difesa ripropone l’argomento della rilevanza degli affari tra COGNOME e COGNOME agli interessi personali di quest’ultimo e non del mandamento anche di fronte al dato valorizzato dal Tribunale dell’affidamento dell’esecuzione dei lavori edili relativi all’ampliamento della rete commerciale al reggente pro tempore della famiglia di Partanna Mondello, NOME COGNOME. L’argomento con il quale sostiene che questa scelta non costituiva uno dei vantaggi del rapporto sinallagmatico con l’associazione mafiosa, non si confronta con la lettura armonica, offerta dal Tribunale, di tutti gli elementi che descrivono il diramarsi delle reti relazionali di COGNOME attraverso i gangli dei mandamenti e delle famiglie del territorio dove la sua attività imprenditoriale veniva esercitata.
3.1.6 NØ l’intervento di NOME COGNOME, capo del mandamento di San Lorenzo Tommaso Natale, per preservare COGNOME dalle richieste estorsive avanzate a suo carico può essere letto come deduce la difesa, cioŁ come prova del fatto che COGNOME non avesse alcuna protezione dalla cosca perchØ altrimenti gli estortori non si sarebbero presentati da lui.
In realtà la deduzione Ł illogica perchØ fu comunque la protezione di COGNOME che bloccò l’attività estorsiva, qualsivoglia fosse il motivo per il quale fossero state avanzate le richieste.
E invece appare immune da fratture logiche e del tutto armonica con le altre risultanze l’inversa lettura fornita dal Tribunale che ritiene l’intervento significativo del rapporto sinallagmatico, completando il quadro con alcuni ulteriori elementi: COGNOME aveva assunto alle sue dipendenze due cugini dello stesso COGNOME, che peraltro era anche cugino di COGNOME, il detenuto la cui moglie poteva contare su COGNOME per l’acquisto dei biglietti.
La difesa lamenta che il Tribunale, nel valorizzare il fatto che COGNOME aveva versato cospicue somme di denaro a NOME COGNOME, fratello di NOME, reggente del mandamento di Resuttana, sia incorso in un’illogicità perchØ il suo concorso esterno era ipotizzato non rispetto al mandamento di Resuttana ma a quello di San Lorenzo Tommaso Natale; ma il Tribunale ha dato ampia ed argomentata illustrazione delle plurime condotte eseguite in favore delle varie articolazioni territoriali di ‘cosa nostra’ palermitana, anche in ragione del fatto che in piø mandamento insistevano le sue attività e che tutti i mandamenti, gli altri così come quello di San Lorenzo Tommaso Natale, fanno capo alla medesima organizzazione.
SicchŁ correttamente argomentata Ł la conclusione del Tribunale che ha ritenuto i riferimenti espliciti di COGNOME al pagamento di piø ‘tranche’ da lui effettuato in favore di Genova, contenuti anche nelle intercettazioni, non ad un debito (genericamente richiamato e non documentato dalla
difesa), nØ ad un’estorsione di cui era vittima, ma ad un accordo di finanziamento a sostegno della cosca. E dal fatto che COGNOME raccomandasse alla moglie di fare pagare Genova quando andava al bar non poteva trarsi alcun decisivo argomento in senso contrario.
3.2 Del pari infondate sono le censure avverso la motivazione della sussistenza dei gravi indizi per il reato di estorsione aggravata nei confronti di NOME e NOME COGNOME, intimiditi al fine di accettare il versamento in favore di NOME, ex dipendente della RAGIONE_SOCIALE, pari a 30.000,00 euro a titolo di arretrati di retribuzione e trattamento di fine rapporto, anzichØ quella doppia che era stata richiesta dal lavoratore al Mancuso.
La difesa lamenta che il Tribunale aveva considerato prima dato certo che la somma dovuta fosse quella di 60.000,00 euro, e poi dinanzi agli elementi emergenti dall’intercettazione del 15/05/2019, nella quale il padre di NOME COGNOME aveva richiesto in maniera perentoria e minacciosa la somma di 30.000,00 euro, che corrispondeva al credito conteggiato dal consulente della famiglia del dipendente della RAGIONE_SOCIALE, ha svalutato la tesi difensiva circa la congruità dell’importo versato, quantificato all’esito di una paritaria trattativa, e ha sostenuto che comunque ciò che contava era il fatto che l’accordo si era perfezionato in forza dell’azione costrittiva derivante dall’intervento di COGNOME.
La censura non si confronta con gli argomenti che il Tribunale ha ritenuto decisivi, e cioŁ che per chiudere l’accordo COGNOME, pressato dalle continuare richieste di COGNOME rispetto al quale era stato fino ad allora comunque inadempiente, chiese l’aiuto di COGNOME e costui intervenne nella sua qualità di esponente mafioso. E nemmeno tiene conto del fatto che il Tribunale ha affrontato la questione della congruità dell’importo, riportando i passaggi della conversazione relativi al calcolo effettuato dal consulente dei COGNOME, il quale non aveva fissato la somma in 30.000,00 euro ma in una cifra oscillante non definita ma che, a suo avviso, poteva giungere anche a 40.000,00 euro.
La scelta di accettare la cifra piø bassa era maturata dopo l’intervento di COGNOME, sicchŁ da argomenti logici, agganciati a dati fattuali, appare sorretta la conclusione del Tribunale che ha ravvisato i gravi indizi di un’estorsione contrattuale.
4. E’ infine infondata la censura relativa alla motivazione inerente le esigenze cautelari e l’adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere in ragione del fatto che i rapporti del COGNOME sarebbero quelli del concorrente esterno, pertanto episodici e non caratterizzati da un vincolo stabile; che COGNOME era oramai detenuto; che il Giudice per le indagini preliminari aveva escluso condotte piø gravi a carico di COGNOME, quali quelle dell’interposizione fittizia in favore dell’organizzazione criminale; che i fatti sono datati nel tempo, risalendo al 2019 e che COGNOME Ł incensurato.
Orbene, posto che «ai fini della presunzione di adeguatezza della sola custodia in carcere, il reato di concorso esterno non Ł assimilabile a quello di partecipazione alla associazione mafiosa e non si può considerare esistente alcuna presunzione assoluta in punto di adeguatezza della suddetta misura, in quanto l’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dall’art. 4, comma 1, legge 16 aprile 2015, n. 47, deve essere interpretato conformemente alla sentenza della Corte costituzionale n. 48 del 2015 che, nel vigore della previgente disciplina, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’equiparazione del concorso esterno alla partecipazione al reato associativo» (Sez. 1, n. 10946 del 16/12/2020, dep. 2021, Fiore, Rv. 280757 – 01), in ragione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza della condotta di concorso esterno in associazione mafiosa e del reato di estorsione aggravata dall’utilizzo del metodo mafioso opera, comunque, la presunzione delle esigenze cautelari.
Tale presunzione «può essere superata attraverso una valutazione prognostica, ancorata ai dati fattuali emergenti dalle risultanze investigative acquisite, della ripetibilità della situazione che ha
dato luogo al contributo dell'”extraneus” alla vita della consorteria, tenendo conto in questa prospettiva dell’attuale condotta di vita e della persistenza o meno di interessi comuni con il sodalizio mafioso senza necessità di provare la rescissione del vincolo, peraltro in tesi già insussistente» (Sez. 6, n. 18015 del 13/04/2018, COGNOME, Rv. 272900 – 01)
Il Tribunale ha congruamente motivato su questi punti, sottolineando che, a prescindere dal tempo trascorso dai fatti documentati dalle indagini, il contributo dell’indagato al sodalizio doveva considerarsi non episodico ma continuativo, non legato alla sola persona del COGNOME, ma esteso a tutti gli esponenti mafiosi delle zone dove aveva operato; andava quindi considerato univocamente indicativo di una disponibilità ancora oggettivamente sfruttabile dal sodalizio criminale sia per ulteriori condotte analoghe sia per ostacolare gli accertamenti investigativi in corso. Rispetto a tale argomentato giudizio di permeabilità, non vi sono elementi decisi per superare la presunzione cautelare.
Quanto al profilo dell’adeguatezza della misura in atto, il Tribunale ha motivato la prognosi di inosservanza dei limiti correlati all’applicazione di una misura meno afflittiva, collegandola all’analisi specifica e individualizzata delle condizioni soggettive del COGNOME e della esistenza di fattori tali da rendere concreto il pericolo di riproposizione della condotta in ragione delle relazioni a lungo coltivate con esponente mafiosi di diversi mandamenti, della sua capacità di estendere le sue relazioni con esponenti della criminalità sociale e della spregiudicatezza con la quale li ha intrattenuti; un’analisi a conclusione della quale Ł stato evidenziato che anche gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, seppure utili a prevenire l’allontanamento arbitrario dal luogo di esecuzione della misura, non darebbero alcuna certezza sul fatto che l’indagato non comunichi con soggetti diversi dai familiari conviventi per ripristinare le relazioni delle quali si era a lungo avvalso.
Il ricorso deve essere quindi respinto con conseguente condanna alle spese del ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 07/01/2025.
Il Consigliere estensore
COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME