Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 8928 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 8928 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/07/2023 del TRIB. RIESAME di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione, NOME COGNOME, che nel riportarsi alla requisitoria scritta ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, per il ricorrente, che nel riportarsi ai motivi principali e ai motivi aggiunti pervenuti i data 4 gennaio 2024, ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 12 luglio 2023 depositata in data 23 agosto 2023 il Tribunale di Palermo, sez. Riesame, ha confermato l’ordinanza dal Giudice per le indagini preliminari del tribunale cittadino del 14 giugno 2023 nei confronti di NOME, con la quale è stata applicata all’indagato la misura della custodia cautelare in carcere:
per il reato di concorso esterno nell’associazione mafiosa RAGIONE_SOCIALE nella sua articolazione territoriale corrispondente al mandamento mafioso di Pagliarelli, della famiglia del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Rosalia riconducibile al capofamiglia COGNOME
NOME e al figlio COGNOME NOME (capo 2: artt. 81 cpv.110,416 bis commi 1,2,3,4,6 cod. pen.).
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso l’indagato attraverso il difensore di fiducia con atto sottoscritto da quest’ultimo articolando i seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza della gravità indiziaria in relazione alla condotta contestata al ricorrente.
La nuova ordinanza del Tribunale del Riesame si è limitata a riproporre un sunto dell’ordinanza genetica.
Con riferimento alla contestazione di cui all’art. 110, 416 bis cod. pen., l’ordinanza ha individuato il contributo dell’indagato:
nel garantire la circolarità delle informazioni tra i vari esponenti del gruppo e il detenuto NOME COGNOME;
nella messa a disposizione dei propri esercizi commerciali per agevolare gli incontri tra gli esponenti della specifica articolazione del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE Rosalia; senza peraltro dar conto della produzione difensiva relativa alle immagini dell’esercizio commerciale in INDIRIZZO dalle quali emerge la configurazione tutt’altro che riservata dell’esercizio.
Il Tribunale nella rappresentazione del quadro indiziario in termini di contributo agevolatore del sodalizio valorizza:
gli incontri presso la rivendita della cui riservatezza non vi è alcuna prova, essendo esercizi aperti al pubblico e non vi è nessun elemento che consenta di riconoscere a tali fatti una natura illecita o indiziaria; molte delle persone che si sono incontrate non risultano indagate ed altre si sono limitate ad incontri occasionali;
la ricezione di danaro da parte dei coindagati NOME e NOME senza che vi sia prova della causale della dazione, essendo stato NOME considerato estraneo al contesto associativo; risultando da una conversazione ambientale dell’aprile 2021 tra NOME e NOME non solo che la consegna era stata del tutto occasionale, ma che era avvenuta nelle mani di un dipendente e non dell’indagato.
i rapporti con NOME COGNOME che in realtà erano solo rapporti di natura amicale.
Gli elementi descritti nell’ordinanza impugnata non consentono di ravvisare gli elementi costitutivi del concorso esterno nell’associazione nei termini indicati dalle pronunzie, anche a Sezioni unite, di questa Corte.
2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto.
Manca nella motivazione dell’ordinanza impugnata la indicazione di una condotta reiterata e continuativa, in assenza di una attività di intercettazione rivelatrice dell’oggetto degli incontri ivi compresa la loro casualità o la loro programmazione.
La ordinanza non ha offerto alcuna motivazione quanto alla possibile ricorrenza della diversa ipotesi del favoreggiamento anche alla luce delle lacune ora indicate ai fini della configurabilità della condotta di concorso esterno.
2.3. Con il terzo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alle esigenze cautelari e alla scelta della misura applicata.
L’ordinanza impugnata si è limitata ad escludere assertivamente la adeguatezza e idoneità di una misura diversa da quella della custodia cautelare in carcere, in assenza di elementi attuali e concreti che attestino il pericolo di recidiva, non considerando lo stato di incensuratezza del ricorrente.
Sono pervenuti in data 4 gennaio 2024 motivi aggiunti con i quali la difesa ha sviluppato le precedenti censure in relazione alla gravità indiziaria per la condotta contestata e alla sussistenza delle esigenze cautelari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Il primo motivo è manifestamente infondato non confrontandosi con le approfondite motivazioni contenute nell’ordinanza impugnata la quale fornisce risposta in modo esauriente alle doglianze difensive fatte valere nei motivi di riesame.
Il Tribunale ha passato nuovamente in rassegna l’impianto indiziario relativo tanto all’esistenza dell’associazione mafiosa, che alla condotta di concorrente esterno dell’indagato, anche alla luce delle obiezioni come operate dalla difesa.
Il motivo è manifestamente infondato, nella parte in cui, nell’atomizzare i singoli elementi indiziari di fatto valorizzati dalla ordinanza, offre per ciascuno una possibile versione alternativa in fatto volta a sminuirne o a modificarne la interpretazione fornita con motivazione immune da vizi logici.
1.1. Ferma restando la incontestata concludenza della piattaforma indiziaria riguardo la sussistenza dell’associazione criminale, riconducibile all’archetipo delineato dall’art. 416-bis cod. pen., oggetto di provvisoria incolpazione, dal testo dell’ordinanza impugnata risulta come la partecipazione del ricorrente all’associazione, in qualità di concorrente esterno, sia stata ritenuta dimostrata, con elevato grado di probabilità prossima alla certezza, non solo attraverso la sua compiuta identificazione, ma soprattutto attraverso plurime condotte analiticamente valutate e che, complessivamente considerate, consentono di ravvisare l’ipotesi del concorso esterno in associazione di tipo mafioso.
In particolare, secondo l’ordinanza impugnata (p.6) ” NOME COGNOME, detto “NOME“, in forza del legame intrattenuto con diversi esponenti mafiosi, tra i quali NOME COGNOME ha costituito un importante punto di riferimento per la famiglia mafiosa del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Rosalia”.
Al riguardo la ordinanza impugnata ha operato buon governo dei principi di questa Corte secondo cui la verifica del nesso causale deve essere compiuta ponendo in diretta relazione eziologica l’evento, integrato dalla conservazione, agevolazione o rafforzamento di un organismo criminoso già operante, con la condotta atipica del concorrente, attraverso un accertamento postumo dell’idoneità causale di quest’ultima che, in rapporto alla vita e all’operatività del sodalizio criminoso, deve consistere in un contributo “percepibile” al mantenimento in vita dell’organismo stesso. (ex multis, Sez. 1, n. 49790 del 14/09/2023, Rv. 285654).
L’ ordinanza, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, si confronta con le singole condotte dando atto che la diversa prospettazione difensiva non è in grado di scalfire l’impianto accusatorio come confermato nei precedenti provvedimenti cautelari.
1.2 Quanto alla censura attinente alla gravità indiziaria della contestazione sub.2) la ordinanza impugnata ha con motivazione immune da vizi logici, valorizzato in primo luogo alcune condotte, le quali sono state legittimamente poste a fondamento del giudizio sulla gravità indiziaria e precisamente:
(p.6) la stretta vicinanza con il vertice COGNOME come risulta dalla sua partecipazione a videochiamate con il detenuto, pur non appartenendo alla sua cerchia familiare, e dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia NOME COGNOME che riscontrano siffatta vicinanza;
(p.6) la partecipazione ad alcune operazioni immobiliari avviate da NOME COGNOME, prima del suo arresto, come risulta dalla conversazione tra il capomandamento COGNOME e NOME COGNOME;
(p.6) la messa a disposizione delle attività commerciali a lui facenti capoed in particolare la rivendita di frutta e verdura di INDIRIZZO– per consentire incontri riservati dei vertici e dei componenti della consorteria RAGIONE_SOCIALE Rosalia tra di loro, ma anche con esponenti di diverse consorterie. L’ordinanza menziona ripetuti e frequenti incontri, monitorati nel mese di maggio 2020, intercorsi tra l’indagato unitamente ai suoi figli NOME e NOME e NOME COGNOME, nonché con altri esponenti di rilievo dell’associazione mafiosa ed in particolare la riunione riservata svoltasi in data 23 maggio 2020 tra i coindagati e COGNOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME, NOME COGNOME con l’adozione di particolari cautele, frutto di preventiva
pianificazione, all’interno dell’esercizio al riparo di occhi indiscreti ( contrariamente alle deduzioni difensive che indicano la esistenza solo di uno spazio all’aperto).
Si tratta di contatti valorizzati nell’ordinanza impugnata, con motivazione in fatto immune da vizi logici, in quanto volti a dirimere questioni che avevano creato disequilibri nella gestione dell’articolazione mafiosa facente capo a NOME COGNOME e a consolidare i rapporti con il confinante mandamento di Porta nuova, riconducibile a NOME COGNOME.
(p.11) la messa a disposizione del locale commerciale anche come base logistica per la realizzazione di attività dell’organizzazione quali ad esempio la consegna di danaro al gruppo da parte di NOME COGNOME.
L’ulteriore censura difensiva, avanzata con riferimento alla posizione del coindagato COGNOME coinvolto nella riunione riservata e la cui posizione è stata oggetto di annullamento da parte del Tribunale del Riesame, dalla quale discenderebbe una contraddittorietà della motivazione, non coglie nel segno: dalla lettura dell’ordinanza relativa a COGNOME emerge, infatti, che allo stesso era contestata la partecipazione all’associazione ex art. 416 bis cod. pen., quale custode della cassa comune e secondo il Tribunale del Riesame non è stata raggiunta la gravità indiziaria in relazione a siffatto ruolo con conseguente annullamento dell’ordinanza genetica.
La ordinanza impugnata ha, dunque, operato una corretta applicazione delle indicazioni di questa Corte quanto alla “misurazione” dell’apporto che deve fornire il singolo perché possa essere considerato concorrente esterno:
-integra il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso la condotta dell’imprenditore che, senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale e pur privo della “affectio societatis”, instauri con la cosca un rapporto di reciproci vantaggi, consistenti, per l’imprenditore, nell’imporsi sul territorio in posizione dominante e, per l’organizzazione mafiosa, nell’ottenere risorse, servizi o utilità, anche in forma di corresponsione di una percentuale sui profitti percepiti dal concorrente esterno (Sez. 1, n. 47054 del 16/11/2021, Coppola, Rv. 282455).
Il secondo motivo risulta infondato.
Il ricorrente con la seconda censura pone il tema della possibile riconducibilità della condotta oggetto di contestazione nella fattispecie di cui all’art. 378 cod. pen. di favoreggiamento personale.
Questa Corte ha evidenziato i criteri che consentono di distinguere la condotta di favoreggiamento da quella del partecipe e da quella del concorrente esterno rispetto all’associazione mafiosa ritenendo che:
-risponde di concorso esterno nel reato associativo e non di favoreggiamento personale, colui che, esterno al sodalizio, agisce con la finalità di fornire non un
aiuto al singolo ad eludere le indagini, ma un contributo alla capacità operativa del sodalizio medesimo, alla sua conservazione ed alla realizzazione di future imprese criminali. (ex multis, Sez. 1, n. 3756 del 07/11/2013, dep.2014, Rv. 258194 che ha ritenuto integrare gli estremi del concorso esterno in associazione per delinquere nella condotta dell’imputato che aveva locato, ad un gruppo criminale dedito alla perpetrazione di rapine, immobili destinati a base logistica ed a nascondiglio di strumenti utilizzati per la esecuzione dei delitti, mantenendo siffatta disponibilità nei confronti del sodalizio per ogni occorrenza);
è configurabile il delitto di favoreggiamento personale in corso di consumazione del delitto associativo di cui all’art. 416-bis cod. pen. nel caso in cui la condotta dell’agente sia sorretta dall’intenzione di aiutare il partecipe ad eludere le investigazioni dell’autorità e non dalla volontà di prendere parte, con “animus sodi”, all’azione criminosa. (ex multis, Sez. 1 n. 48560 del 04/07/2023, Rv. 285461 che ha ritenuto sussistente il delitto di favoreggiamento personale a fronte di una condotta consistita nel recupero e nella consegna di una microspia in favore di partecipe a una consorteria mafiosa).
L’ordinanza impugnata (pp.13 e 14) nel richiamare la giurisprudenza di questa Corte che nel corso degli anni ha delineato la figura del concorrente esterno rispetto all’art. 416 bis cod. pen. ha quindi valorizzato le specificità della condotta del ricorrente da ravvisarsi nella continuità del contributo fornito causalmente finalizzato alla sistemazione dei nuovi equilibri all’interno della famiglia RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Rosalia ed in quanto tale tradottosi “in un contributo specifico e concreto per la permanenza in vita dell’intera associazione”.
Corretta risulta pertanto la qualifica di concorrente esterno ai sensi dell’art. 110,416 bis cod. pen.
Il terzo motivo di ricorso è generico.
La doglianza sul punto è aspecifica, a fronte del contenuto dell’ordinanza impugnata che ha fornito puntuale risposta alle censure relative alla adeguatezza della misura inframuraria.
Nonostante la incensuratezza dell’indagato, la ordinanza impugnata ha evidenziato elementi di fatto univocamente rivelatori della pericolosità del ricorrente, tra i quali lo stretto e pluriennale legame di fiducia esistente con un esponente mafioso del calibro di COGNOME NOME e la costante messa a disposizione dei propri esercizi commerciali per incontri riservati ai vertici dell’organizzazione, con la necessità di una forma di restrizione assoluta della libertà di movimento e di relazioni.
La ordinanza ha, con motivazione immune da vizi logici, escluso anche la inadeguatezza di misure diverse da quella carceraria con strumenti di controllo elettronico.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen