Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 8929 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 8929 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/07/2023 del TRIB. RIESAME di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione, NOME COGNOME, che nel riportarsi alla requisitoria scritta, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, per il ricorrente, che nel riportarsi ai motivi principali e ai motivi aggiunti pervenuti in data 12 dicembre 2023, ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza dell’Il luglio 2023 depositata in data 22 agosto 2023 il Tribunale di Palermo, sez. Riesame, ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del tribunale cittadino del 14 giugno 2023 nei confronti di COGNOME NOME, con la quale è stata applicata all’indagato la misura della cautelare degli arresti domiciliari:
per il reato di concorso esterno nell’associazione mafiosa RAGIONE_SOCIALE nella sua articolazione territoriale corrispondente al mandamento mafioso di Pagliarelli, della famiglia del Villaggio Santa Rosalia riconducibile al capofamiglia COGNOME NOME e al figlio COGNOME NOME (capo 2: artt. 81 cpv.110,416 bis commi 1,2,3,4,6 cod. pen.).
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso l’indagato, attraverso il difensore di fiducia e con atto sottoscritto da quest’ultimo, articolando il seguente motivo.
Con l’unico motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza della gravità indiziaria in relazione alla condotta contestata al ricorrente.
2.1. Con riferimento alla contestazione di cui agli artt. 110, 416 bis cod. pen., l’ordinanza ha individuato il contributo dell’indagato:
nella messa a disposizione della impresa individuale “RAGIONE_SOCIALE,” nella quale operava con il padre NOME, in favore di COGNOME NOME e quindi indirettamente di COGNOME NOME, detenuto, per consentire la prosecuzione dell’attività sino ad allora svolta dalla RAGIONE_SOCIALE con NOME, anche egli tratto in arresto nell’aprile 2021.
2.2. Il Tribunale nella configurazione del quadro indiziario in termini di contributo agevolatore del sodalizio valorizza:
la missiva inviata da COGNOME NOME al nipote COGNOME NOME con la quale designava il ricorrente quale imprenditore che avrebbe dovuto continuare a svolgere l’attività imprenditoriale in collaborazione con la RAGIONE_SOCIALE;
le conversazioni intercorse con COGNOME NOMENOME dipendente della RAGIONE_SOCIALE che rivelavano siffatta collaborazione.
In realtà l’unica circostanza incontestata è che l’indagato, prima ancora della missiva inoltrata dal carcere, ha intrattenuto rapporti di natura lavorativa con COGNOME NOME, fratello di NOME, finalizzati ad un avvalimento temporaneo dei mezzi della impresa individuale “RAGIONE_SOCIALE“.
Né vi è prova che la società RAGIONE_SOCIALE abbia consentito alla impresa dell’indagato una posizione egemonica di stampo mafioso nel settore movimento terra.
Gli elementi descritti nell’ordinanza impugnata non consentono di ravvisare gli elementi costitutivi del concorso esterno nell’associazione nei termini indicati dalle pronunzie, anche a Sezioni unite, di questa Corte.
In data 12 dicembre 2023 la difesa ha depositato motivi aggiunti, allegando un elemento sopravvenuto quale il deposito dell’ordinanza del tribunale di Palermo sezione del Riesame con la quale è stata esclusa nei confronti di COGNOME NOME la circostanza aggravante di cui all’art. 416 bisl cod. pen contestata al capo 17) e la qualifica di partecipe all’associazione RAGIONE_SOCIALE con il ruolo di capo promotore di cui all’art. 416 bis comma secondo cod. pen. di cui al capo 1) successivamente al 4 dicembre 2018, durante il suo periodo di detenzione.
Essendo contestato a COGNOME NOME il concorso esterno anche per la sua “designazione” da parte di COGNOME NOME, la esclusione non solo del ruolo apicale, ma della stessa partecipazione all’associazione di stampo mafioso a carico
di quest’ultimo, renderebbe illogico il ruolo contestato al ricorrente e la sua indicazione si giustificherebbe sulla base di rapporti di natura esclusivamente personale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni e nei limiti di seguito indicati.
La giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che:
in tema di effetto estensivo dell’impugnazione in materia cautelare, la frammentazione del procedimento derivante dalla diversità dei mezzi di impugnazione proposti non preclude l’estensione degli effetti favorevoli della decisione allorché il vizio del provvedimento cautelare sia così radicale da essere necessariamente comune a tutti i coindagati. (Sez.6, n. 10809 del 08/01/2021, Rv. 280844 che ha dichiarato inammissibile il ricorso del pubblico ministero avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale del riesame aveva rigettato l’appello cautelare per la rilevata esclusione, in un separato procedimento, della configurabilità indiziaria del delitto nei confronti di tutti gli indagati);
non costituisce necessariamente fatto nuovo, idoneo a superare la preclusione endoprocessuale derivante dal cosiddetto giudicato cautelare, la decisione favorevole resa in altro giudizio cautelare nei confronti di un coindagato, poiché l’estensione degli effetti favorevoli dell’impugnazione, prevista dall’art. 587, comma 1, cod. proc. pen. opera a condizione che questa non sia fondata su motivi esclusivamente personali (Sez. 6, n. 31241 del 14/09/2020 Rv. 279887, che ha ritenuto insuscettibili di estensione gli effetti dell’annullamento disposto nei confronti di un coindagato per motivi legati alla prova del concorso e del contributo dallo stesso fornito, e non incidenti, invece, sulla configurabilità oggettiva del reato in addebito).
1.2. L’ordinanza impugnata nella descrizione della gravità indiziaria a carico del ricorrente ha evidenziato che:
(p.7) il giorno successivo al fermo di NOME, NOME aveva contattato GLYPH NOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME dichiarando la propria completa disponibilità a prestare il proprio ausilio per consentire la prosecuzione delle attività imprenditoriali della RAGIONE_SOCIALE;
(p.5) attraverso l’invio di una missiva dal carcere indirizzata al nipote NOME NOME, COGNOME NOME aveva impartito specifiche disposizioni per la prosecuzione della RAGIONE_SOCIALE per sottrarla a possibili misure di prevenzione di natura patrimoniale, individuando l’indagato COGNOME NOME e la sua impresa ai fini dello svolgimento e della prosecuzione dell’attività di impresa della società (” l’impresa del padre NOME era da ritenersi una costola di quelle del gruppo RAGIONE_SOCIALE.”
1.3. Occorre dunque verificare la compatibilità del ruolo contestato al ricorrente nella parte in cui lo stesso è derivazione delle direttive impartite da COGNOME NOME attraverso COGNOME NOME alla luce del giudicato cautelare dell’ordinanza prodotta dalla difesa nella parte in cui:
ha escluso in punto di gravità indiziaria la partecipazione di COGNOME NOME con funzioni di capo promotore all’associazione RAGIONE_SOCIALE successivamente al 4 dicembre 2018, durante il suo periodo di detenzione;
ha altresì escluso la sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416bis 1 cod. pen. per la intestazione fittizia della RAGIONE_SOCIALE ritenendo che ” non è emerso che dalla gestione della RAGIONE_SOCIALE l’associazione mafiosa abbia tratto mezzi, forza e prestigio per esercitare il proprio predominio sul territorio, ovvero che la fittizia intestazione di tale esercizio commerciale abbia recato un significativo contributo all’esistenza o all’operatività del sodalizio (..)apparendo piuttosto che il COGNOME NOME (e dopo il suo arresto, il COGNOME NOME) abbiano operato nell’esclusivo interesse di COGNOME .”
La ordinanza va dunque annullata affinché il giudice del rinvio si confronti con i contenuti del provvedimento relativo a COGNOME NOME in relazione al quale si è formato giudicato cautelare e con le indicazioni della giurisprudenza di questa Corte, quanto alla posizione del ricorrente.
PQM
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Palermo.
Così deciso in Roma in data g i tgennaio 2024
~1:
GLYPH