Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1145 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1145 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME, nato a Bari il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/01/2025 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; uditi i difensori, AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, che hanno
concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari, giudicando in sede di rinvio disposto da questa Corte suprema, a seguito di gravame interposto – per quanto in questa sede di interesse – dall’imputato NOME COGNOME avverso la sentenza emessa il 2 aprile 2019 dal locale Tribunale, ha riconosciuto il predetto imputato colpevole del reato di cui agli artt. 110, 416-bis cod. pen., così riqualificata l’originaria imputazione sub A), rideterminando la pena inflitta i relazione alla riconosciuta responsabilità in ordine al reato di cui al capo D (artt 110, 513-bis cod. pen., aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen.).
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato che con atto del difensore deduce con unico motivo violazione ed erronea applicazione degli artt. 110-416-bis cod. pen., mancanza di motivazione e travisamento della prova, nonché violazione dell’art. 192 cod. proc. pen.
La sentenza impugnata, al di là di apodittiche asserzioni, non motiva in ordine alla sussistenza dei presupposti del concorso esterno in associazione RAGIONE_SOCIALE, rifiutando di prendere atto della realtà processuale invano documentata dalla difesa dalla quale risultava che il NOME aveva mantenuto, durante il breve periodo in contestazione, il 2% del mercato, per effetto di clienti suoi personali (v consulenza per AVV_NOTAIO), senza considerare il contenuto della captazione del 21/10/2011 tra NOME COGNOME e un dipendente del NOME dalla quale si evinceva che, nel periodo in contestazione, la RAGIONE_SOCIALE ha beneficiato di soli due contratti di fornitura, peraltro non a scapito di ditte concorrenti.
Cosicché il COGNOME non ha instaurato alcun rapporto di reciproci vantaggi né con il sodalizio né con i singoli partecipi, non si è imposto in posizione dominante, né , infine, ha fatto ottenere all’organizzazione alcun tipo di risorsa.
Quanto alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia COGNOME e COGNOME, no solo sono prive dei necessari riscontri, ma risultano smentite dalla intercettazione richiamata e dalle risultanze indicate nei motivi nuovi e nelle memorie difensive in atti. Inoltre, è lo stesso COGNOME che qualifica il ricorrente come una vittima.
Quanto, poi, alla rilevata contraddizione – da parte della rescindente – della precedente sentenza di appello rispetto a quanto accertato in relazione al capo D), è stato inutilmente prospettato dalla difesa che la presunta contiguità di metodi e finalità non integra di per sé il contestato concorso esterno e che la sentenza rescindente non ha espresso un principio di diritto vincolante, non risultando atti di concorrenza rientranti nella nozione fissata da S.U. del 28/11/2019.
La sentenza impugnata afferma la responsabilità del ricorrente senza indicare quali condotte a lui ascrivibili siano state finalizzate al consolidamento
rafforzamento del programma associativo e senza indicare il risult conseguenziale in termini di utile apporto al sodalizio. Inoltre, la sentenza fa leva sull’accertamento definitivo in ordine al capo D), la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento, facendo leva su una motivazione espressa dalla sentenza rescindente che si risolve in una mera clausola di stile.
Quanto ai nova costituiti dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, travisato il contenuto di quelle del COGNOME, che non dichiara affatto che il COGNOME evocava il nome del COGNOME e imponeva l’acquisto del calcestruzzo prodotto da NOME; quanto a quelle del COGNOME, tutti i produttori di calcestruzzo si avvalgono di procacciatori e il contratto sottoscritto dal COGNOME era del tutto identico a qu di altri procacciatori del COGNOME. Inoltre, la sentenza omette di considerare i rilie difensivi in ordine alla inattendibilità dei dichiaranti.
Cosicché risultano frutto di travisamenti le conclusioni della impugnata sentenza, non risultando, in ogni caso, provata la consapevolezza del COGNOME, il quale, non appena ha capito quel che si tramava ai suoi danni, è riuscito a liberarsi del COGNOME, il che non avrebbe potuto fare così rapidamente se fosse stato colluso.
Si allegano al ricorso anche le dichiarazioni spontanee del ricorrente depositate nel primo giudizio che risultano ignorate dalla sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. La sentenza rescindente, su ricorso del Pubblico Ministero, ha annullato la precedente decisione assolutoria assumendo che «la qualità di partecipe contestata in imputazione è stata in primo grado qualificata in termini di concorso eventuale nel delitto associativo a concorso necessario, giacché l’imprenditore COGNOME, pur non essendo legato da affectio durevole e costante alla RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE“, aveva retribuito i servigi offerti dal sodalizio attraverso soggetti incaricati del procacciamento di affari (clienti acquirenti del calcestruzz prodotto dal NOME), profittando in cambio di ciò di rilevanti vantaggi commerciali. La Corte di appello ha riformato tale decisione ritenendo indimostrato il sinallagma. In particolare, secondo il giudizio espresso dalla Corte di merito prove raccolte non consentono di dimostrare che il NOME, nello svolgimento della sua attività d’impresa, fosse animato dall’intento di contribuire ad implementare e rafforzare le capacità operative della organizzazione criminale, piuttosto che perseguire il profitto, anche attraverso l’ampliamento del portafoglio clienti. Tal dimostrazione è mancata, ad avviso della Corte, anche per l’assenza di elementi
dimostrativi della consapevolezza -in capo al COGNOME– di contribuire alle fortune economiche ed egemoniche della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Il ricorrente mostra di non condividere tali assunti e censura il percorso argomentativo che ha condotto a tale convincimento, giacché nel corso del giudizio di appello, sull’accordo RAGIONE_SOCIALE parti, erano state acquisite le dichiarazioni di NOME COGNOME e NOME COGNOME rese al P.m. in data successiva alla decisione di primo grado. Il contenuto di tali dichiarazioni sopravvenute avrebbe pertanto dovuto formare oggetto di analisi critica, al fine di apprezzarne la rilevanza in termini di colorazione dei rapporti tra COGNOME e gli esponenti della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e per la consapevolezza RAGIONE_SOCIALE finalità perseguite dal sodalizio e dei metodi usati per guadagnare tali obiettivi, oltre che la volontà evincibile dagli atti di contribuire ad incrementare le fortune di qu sodalizio. Quale che fosse l’esito di una tale valutazione, la Corte di merito aveva certamente l’obbligo di argomentare in ordine alla (riconosciuta o negata) efficacia euristica di tali dichiarazioni, senza abbandonare la fonte dichiarativa, potenzialmente decisiva’, alla damnatio memoriae. La motivazione sul punto è dunque graficamente mancata, il che determina l’annullamento con rinvio della decisione impugnata, ricorrendo il vizio di cui alla lett. e, comma 1, dell’art. 606 cod. proc. pen. L’argomentare della Corte evidenzia altresì intima contraddittorietà, giacché ritiene dimostrata (quanto al reato, capo D, di illecit concorrenza con violenza o minaccia, commesso in concorso con i suoi agenti preposti al procacciamento di affari) l’aggravante “RAGIONE_SOCIALE” nella sua duplice declinazione, del metodo (nel concorso consapevole dei metodi usati dall’agente) e RAGIONE_SOCIALE finalità di agevolazione. Tanto avrebbe dovuto indurre la Corte a riconoscere contiguità di metodi e di finalità, idonea a caratterizzare il concorso nell’attiv associativa da altri materialmente compiuta. L’inconciliabilità logica RAGIONE_SOCIALE decision avvinte da unico tessuto motivazionale conduce parimenti all’annullamento della sentenza impugnata ad altra sezione della Corte territoriale». Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
3. La sentenza impugnata ha confermato la prima decisione di condanna (v. pg. 9 e ss.), ritenendo infondata la versione difensiva secondo la quale l’imputato non avrebbe agito per l’affermazione del RAGIONE_SOCIALE sul territorio, né comunque avrebbe avuto la volontà di farlo, ma piuttosto avrebbe assunto COGNOME NOME, affiliato al RAGIONE_SOCIALE, quale procacciatore di affari, per un proprio interesse personale tenendo tale soggetto a distanza ed evitando così di essere taglieggiato con le richiesta di pagamento del “pizzo” che venivano avanzate agli altri imprenditori operanti nei territori controllati dal sodalizio mafioso. Tale versione confliggerebb con quanto definitivamente accertato in relazione al capo D, secondo cui il COGNOME ha consapevolmente posto in essere, con il supporto materiale di affiliati al RAGIONE_SOCIALE COGNOME (i quali adottavano in danno della clientela i metodi tipici del sodalizio appartenenza) atti di illecita concorrenza, atti che da un lato si rifletteva
favorevolmente sui suoi affari (nella misura in cui si risolvevano nell’imporre alle vittime l’acquisto del calcestruzzo prodotto dal NOME, senza possibilità di rivolgersi ad altri fornitori presenti sul mercato), dall’altro lato erano funzion come letteralmente indicato nel capo D dell’imputazione, ad “assicurare il sostentamento economico del RAGIONE_SOCIALE e degli affiliati”, così individuando una logica paritaria e sinallagmatica di vantaggi reciproci, espresso in particolare dalla aggravante RAGIONE_SOCIALE di agevolazione, così smentendo la tesi secondo la quale l’imputato era vittima del RAGIONE_SOCIALE e sostanziandosi il profilo psicologico doloso in capo allo stesso imputato nel contribuire ad agevolare l’attività del RAGIONE_SOCIALE, non rilevando l’effettivo movente di evitare pretese estorsive da parte dello stesso RAGIONE_SOCIALE. La sentenza ha così escluso rilevanza alle memorie difensive in quanto volte a contrastare il definitivo contrario accertamento intervenuto e ha ritenuto infondata la censurare difensiva in ordine alla automatica sussistenza del concorso esterno in base alla responsabilità sub D, sul rilievo che la condotta di tale reato è idonea a integrare il concreto, specifico e volontario contributo che vale a sostanziare la condotta concorsuale contestata al NOME. Sebbene tale valutazione, secondo la sentenza, giustifichi di per sé la conferma della penale responsabilità per il concorso esterno in associazione RAGIONE_SOCIALE, risultano ulteriormente confermative di tale responsabilità le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia COGNOME e COGNOME cui si assume la attendibilità e che hanno avuto diretta conoscenza dei fatti contestati al NOME, essendo stati coimputati definitivamente condannati in vari reati scopo – tra i quali quello sub D) – che confermano la responsabilità del NOME nei termini sin qui delineati. La disamina di tale integrazione probatoria conduce, secondo la sentenza, alla infondatezza della tesi difensiva secondo cui non sarebbero emersi in modo certo i vantaggi maturati, nel periodo considerato, a vantaggio del NOME e del sodalizio mafioso in quanto dall’opera continuativa di imposizione agli imprenditori del luogo dell’acquisto dei cemento prodotto da NOME, quest’ultimo ha ricavato il vantaggio di ottenere una maggior quota di mercato a cui, senza i metodi mafiosi impiegati dagli affiliati a lui contigui, n avrebbe avuto accesso. Per converso, è innegabile che dal contributo del NOME l’associazione criminosa abbia ricavato plurimi e cospicui vantaggi consistenti nella possibilità di infiltrarsi maggiormente nel tessuto economico locale entrando in contatto, per il tramite dell’imprenditore colluso, con le imprese edili del territo nell’accresciuto potere di intimidazione del sodalizio attraverso l’inserimento nel campo RAGIONE_SOCIALE forniture di calcestruzzo di un affiliato al RAGIONE_SOCIALE, il COGNOME, assunto COGNOME come agente; nell’ottenimento, dal COGNOME, di provvigioni sulle forniture, che venivano versate direttamente dal COGNOME al capocian in cambio di un premio, e che il sodalizio aveva la possibilità di reinvestire nelle altre sue attività ille Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Ritiene questa Corte che le ragioni appena esposte si sottraggono alle censure difensive, che – piuttosto – si palesano inammissibili.
5.1. Innanzitutto, non può trovare alcun accesso la censura – pervero centrale e più volte variamente espressa – che attinge la intervenuta conferma della responsabilità del ricorrente in ordine al reato di cui al capo D), sia attraverso diretta critica della sentenza di legittimità, sia attraverso il tentativo di desti di fondamento l’intervenuto giudicato sul predetto capo, accampando nuovamente tesi incompatibili con l’accertamento definitivo dell’accusa.
5.2. Rientra nell’inammissibile approccio difensivo la censura in ordine alla omessa valutazione degli apporti difensivi volti ad opporsi alla ricostruzione RAGIONE_SOCIALE condotte ex art. 513-bis cod. pen., rispetto alla corretta opposizione da parte della sentenza impugnata del giudicato sul capo D). Cosicché incensurabile è la valenza riconosciuta dalla sentenza impugnata a tale definitivo accertamento, in puntuale adempimento del dictum della sentenza rescindente che aveva censurato la contraddizione tra l’affermazione di responsabilità per il reato aggravato dalla circostanza RAGIONE_SOCIALE e la sua stringente valenza ai fini della responsabilità per il concorso esterno nell’associazione RAGIONE_SOCIALE. Valenza correttamente giustificata dalla sentenza, in conformità all’orientamento consolidato secondo il quale integra il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso la condotta dell’imprenditore che, senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale e pur privo della affectio societatis, instauri con la cosca un rapporto di reciproci vantaggi, consistenti, per l’imprenditore, nell’imporsi su territorio in posizione dominante e, per l’organizzazione RAGIONE_SOCIALE, nell’ottenere risorse, servizi o utilità, anche in forma di corresponsione di una percentuale sui profitti percepiti dal concorrente esterno (Sez. 1, n. 47054 del 16/11/2021, Coppola, Rv. 282455), non coincidendo la posizione dominante con una posizione monopolistica nell’ambito di mercato, essendo sufficiente l’assunzione – in virtù dell’appoggio mafioso – di una soverchiante capacità contrattuale di natura impositiva. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Correità esterna associativa che è incompatibile con la posizione, correttamente esclusa dalla sentenza impugnata, dell’imprenditore vittima rappresentata – invece – da colui che, soggiogato dall’intimidazione, cede all’imposizione e subisce il relativo danno ingiusto, limitandosi a perseguire un’intesa volta a limitare tale danno, senza venire a patti col sodalizi (Sez. 2, n. 34126 del 05/06/2024,COGNOME, Rv. 286921 – 06).
5.3. Né vale ad inficiare il percorso argomentativo della sentenza impugnata, la reiterazione difensiva in ordine alla automaticità della responsabilità per il rea concorsuale associativo in base a quella per il reato di cui al capo D): a riguardo, la sentenza ha dato puntuale risposta, ascrivendo correttamente a tale ultima
condotta, secondo le specifiche connotazioni definitivamente accertate, il contributo che integra il concorso esterno nell’associazione RAGIONE_SOCIALE, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, sanando la contraddizione rilevata dalla sentenza rescindente.
Il giudizio così espresso dal Giudice di appello è conforme all’orientamento secondo il quale il delitto di illecita concorrenza previsto dall’art. 513-bis cod. pe concorre con il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. anche nell’ipotesi di concor esterno in associazione RAGIONE_SOCIALE, stante la diversità RAGIONE_SOCIALE due fattispecie incriminatrici, caratterizzate, la prima, dall’alterazione della libera concorrenza co violenza e minaccia, e la seconda dall’accordo collusivo tra RAGIONE_SOCIALE” e l’associato, volto al mantenimento ed al rafforzamento del potere criminale dell’associazione RAGIONE_SOCIALE (Sez. 6, n. 37528 del 12/04/2007, Riina, Rv. 237635), ricorrendo nella specie il necessario profilo causale, verificato – secondo condiviso orientamento – ponendo in diretta relazione eziologica l’evento, integrato dalla conservazione, agevolazione o rafforzamento di un organismo criminoso già operante, con la condotta atipica del concorrente, attraverso un accertamento postumo dell’idoneità causale di quest’ultima che, in rapporto alla vita e all’operatività del sodalizio criminoso, deve consistere in un contributo “percepibile” al mantenimento in vita dell’organismo stesso (Sez. 1, n. 49790 del 14/09/2023, Amato, Rv. 285654), nonché il profilo psicologico, per il quale occorre che il dolo diretto investa sia il fatto tipico oggetto della previsione incriminatr sia il contributo causale recato dalla condotta dell’agente alla conservazione o al rafforzamento dell’associazione, agendo l’interessato nella consapevolezza e volontà di recare un contributo alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso del sodalizio (Sez. 5, n. 18256 del 10/01/2019, S.ed.s., Rv. 276768 01). Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
5.4. Infine, genericamente proposta in fatto è la censura sulla attendibilità dei due collaboratori di giustizia e sul contenuto RAGIONE_SOCIALE loro propalazioni, rispett alla valutazione, priva di vizi logici e giuridici, espressa dalla Corte di appello su valenza ulteriormente corroborativa di tali propalazioni in ordine alla ricostruzione della vicenda criminosa come sopra avallata, definendosi ancor di più – sulla base di tale integrazione probatoria – il sinallagma stretto dal ricorrente con il c mafioso, correttamente considerata non rilevante rispetto all’evidenza dei fatti raccontati la percezione soggettiva espressa dal COGNOME sull’essere il ricorrente “un’altra vittima” (v. pg. 6 e sg. della sentenza impugnata). Parimenti generica è la censura in ordine alla omessa considerazione RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni spontanee rese dal ricorrente, rispetto all’incensurabile rigetto RAGIONE_SOCIALE deduzioni difensive volte negare il sinallagma mafioso e avallare la posizione di vittima del ricorrente.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 18/12/2025.