Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 9847 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 9847 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Brindisi il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/1/2023 della Corte di appello di Lecce
Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; udito il AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di dichiarare l’inammissibilità del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO, difensore del ricorrente, che ha concluso chiedendo di accogliere il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 25 gennaio 202:3 la Corte di appello di Lecce, in riforma della sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale
della stessa città – per ciò che rileva in questa sede — ha concesso a NOME COGNOME le attenuanti generiche prevalent sull’aggravante ritenuta e ha ridotto la pena ad anni 4, mesi 5 e giorni 10 di reclusione in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 416 bis cod. peri; ha revocato la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici e l’ha sostituita con quella dell’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5.
Secondo il conforme giudizio di entrambi i giudici del merito il ricorrente aveva svolto attività di posteggiatore abusivo sul parcheggio ubicato nelle vicinanze dell’ospedale “Perrino” di Brindisi, per conto e nell’interesse del sodalizio indicato al capo :1) dell’imputazione.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, che ha dedotto i motivi di seguito indicati.
3.1. Contraddittorietà, mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla commissione da parte del ricorrente del delitto di cui al capo 1) dell’imputazione. La Corte di appello avrebbe erroneamente valutato i fatti e avrebbe individuato un contributo impalpabile, fornito dall’imputato al presunto nucleo associativo, facente capo a NOME COGNOME e attivo sul territorio di Brindisi, Mesagne, Tuturano ed altri paesi vicini, finalizzato a commettere una serie indeterminata di reati, tra cui, in particolare, estorsioni in danno degli esercenti attività commerciali e degli imprenditori agricoli. Richiamati i principi elaborati dalla <giurisprudenza di legittimità sui criteri distintivi tra la partecipazione ad un'associazione mafiosa e il concorso esterno e riprodotte le dichiarazioni rilasciate dall'imputato nel corso dell'interrogatorio reso il 28 ottobre 2020, il ricorrente ha rimarcato che le intercettazioni, che lo riguardavano, concernevano dialoghi sulla attività di posteggiatore abusivo, avuti esclusivamente con il padre e, talvolta, con NOME COGNOME, ma non con soggetti ritenuti partecipi dell'associazione mafiosa. Dagli atti di indagine non sarebbe emersa una gestione mafiosa di tale parcheggio, mancando in toto quella direzione unitaria e quel controllo centralizzato dello stesso da parte del sodalizio.
3.2. COGNOME Contraddittorietà, COGNOME mancanza COGNOME o COGNOME manifesta COGNOME illogicità COGNOME della motivazione in relazione alla determinazione della pena. La sentenza impugnata non direbbe nulla circa la congruità e non eccessività della pena; né avrebbe chiarito se la specifica doglianza, proposta nell’atto di appello circa l’eccessività della pena, avesse trovato accoglimento.
CONSIDERATO DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato.
Il primo motivo, con cui il ricorrente ha censurato l’affermazione della sua responsabilità per il reato ascrittogli, è infondato.
Il Collegio di secondo grado ha posto in rilievo che il ruolo di NOME COGNOME era stato quello di posteggiatore abusivo, svoll:o sul parcheggio ubicato nelle vicinanze dell’ospedale “Perrino” di Brindisi per conto e su affidamento del padre, nella consapevolezza della sua caratura mafiosa e al fine di agevolarne le attività illecite. Le stesse conversazioni intercettate, in cui il ricorrente si era lamentato con il padre delle liti insorte con gli alt parcheggiatori, contrariamente agli assunti difensivi, comprovavano secondo il giudice di appello – l’affidamento del padre al figlio dell’attività da quest’ultimo svolta sull’anzidetto parcheggio.
Del resto, come sottolineato nella sentenza impugnata, la difesa – a fronte della consapevolezza del ricorrente, derivata dal legame con il padre e dalla conoscenza del suo ruolo criminale – non aveva offerto alcun elemento da cui ricavare che l’imputato non fosse a conoscenza del ruolo associativo del padre e delle relative ricadute sul controllo del territorio.
Siffatta motivazione, letta congiuntamente a quella di primo grado, resiste ai rilievi critici del ricorrente.
Non è superfluo ricordare che le argomentazioni delle sentenze di primo e secondo grado, fondendosi, si integrano a vicenda, c:onfluendo in un risultato organico e inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, ove – come nella specie – i giudici dell’appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di prime cure e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese e ai passaggi logico-giuridici della decisione (ex multis: Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 – 01; Sez. 3, n. 13926 del 10.12.2011, NOME, Rv. 252615 -01).
Ciò posto, deve rilevarsi che, nel caso in esame, come si legge in particolare nella sentenza di primo grado, dal complesso delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia si evince che il parcheggio, su cui il ricorrente come dal medesimo ammesso – ha svolto attività abusiva, era un’area in cui si esplicava il controllo del sodalizio, atteso che la sua gestione, pur se non effettuata dal clan, era comunque garantita da quest’ultimo.
Deve poi evidenziarsi che, nel ritenere il ricorrente concorrente esterno, il Collegio territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte, secondo cui assume tale ruolo il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzata dell’associazione e privo delraffectio societatis”, fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo esplichi un’effettiva rilevanza causale e, quindi, si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell’associazione (o, per quelle operanti su larga scala come “RAGIONE_SOCIALE“, di un suo particolare settore e ramo di attività o articolazione territoriale) e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima (cfr. Sez. U, n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, Rv. 231670, confermata dalla giurisprudenza successiva unanimemente).
L’imputato, infatti, pur non aderente al sodalizio criminoso, di cui facevano parte, invece, tra gli altri, il padre e la moglie di quest’ultimo, attraverso l’attività di posteggiatore abusivo svolta aveva fornito un concreto ausilio al clan, nella consapevolezza che gli derivava dal rapporto con suo padre e dalla conoscenza della fama criminale del genitore.
Alla luce di quanto precede deve quindi affermarsi che la sentenza impugnata, come integrata da quella di primo grado, si appalesa adeguata, non manifestamente illogica e, come tale, sfugge a ogni rilievo consentito in questa sede. Ed invero, per espressa rolontà del legislatore, anche a seguito della novella operata dalla L. n. 46 del 2006, il sindacato demandato alla Corte di cassazione è limitato a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, esulando dai poteri della Corte di legittimità quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare un vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali (ex plurimis: Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, COGNOME, Rv. 253099 – 01; Sez. 2, n. 23419 del 23/05/2007, P.G. in proc. Vignaroli, Rv. 236893 – 01).
3. Il secondo motivo è privo di specificità.
La Corte di appello ha rideterminato la pena concedendo le attenuanti generiche prevalenti e partendo dal minimo edittale per la pena base.
A fronte di tali dati è evidente che la censura del ricorrente in ordine all’eccessività della pena non trova a lcun riscontro nella decisione impugnata.
Il rigetto del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.N11.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 14/2/2024