Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 21881 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 21881 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SORIANELLO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/08/2023 del TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che, riportandosi alla memoria depositata, ha chiesto annullarsi con rinvio l’ordinanza impugnata:
udito l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, nell’interesse di NOME COGNOME, che ha illustrato i motivi dei ricorsi e ne ha chiesto l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Catanzaro, con ordinanza del 23 agosto 2023, depositata il 5 settembre 2023, confermava il provvedimento applicativo degli arresti domiciliari emesso dal G.i.p. in data 9 agosto 2023, all’esito dell’interrogatorio di garanzia nei confronti di NOME COGNOME, avendo riqualificato il G.i.p. l’originaria condotta di partecipazione all’associazione di stampo mafioso denominata RAGIONE_SOCIALE, operante in Vibo Valentia, sottogruppo di Limbadi, in quella di concorso esterno dell’imprenditore in associazione mafiosa e sostituendo con la misura domiciliare quella estrema applicata con il provvedimento restrittivo genetico.
In particolare, l’iniziale imputazione provvisoria definiva COGNOME, detto “NOME” partecipe del sodalizio, in quani:o corrispondeva «periodicamente delle somme di denaro agli appartenenti alla RAGIONE_SOCIALE (analogamente o quanto avveniva in favore degli appartenenti od altre ‘ndrine) per il sostentamento familiare durante la detenzione e per il pagamento delle spese legali e processuali; inoltre, in virtù dei pregressi rapporti intrattenuti con COGNOME NOME (per come attestato dalle risultanze acquisite nel proc. 3204/2002, cd. operazione Dinasty), con COGNOME NOME, detto COGNOME, con COGNOME NOME cl. DATA_NASCITA, detto ‘l’Ingegnere’, nonché in virtù dello stretto legame con COGNOME NOME e con COGNOME NOME, operava quale imprenditore nel settore boschivo, ottenendo una posizione commerciale dominante in relazione ai lavori di taglio boschivo, per aggiudicarsi i quali, chiedeva l’intervento dei propri sodali per aggiudicarsi i lavori, anche attraverso l’interessamento dei vertici apicali della RAGIONE_SOCIALE».
Il ricorrente, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso articolato in quattro motivi, che saranno enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3. Il primo motivo deduce vizio di motivazione.
Lamenta il ricorrente che l’ordinanza impugnata avrebbe per un verso fatto malgoverno dei canoni valutativi fissati dalla giurisprudenza di legittimità, non riconoscendo al narrato del collaboratore di giustizia NOME COGNOME, figlio di NOME, valore di chiamata de relato con la conseguente necessità di una verifica maggiormente approfondita ai sensi dell’art. 192, comma 3 cod. proc. pen. della dichiarazione eteroaccusatoria.
In sostanza il dichiarante, riferendo di somme di denaro versate da NOME a sua madre quando il padre NOME era detenuto, non riferiva di fatti direttamente conosciuti, ma di circostanze a lui riferite, mentre l’ordinanza impugnata ritiene vertersi in tema di narrazione diretta.
Anche le valutazioni, quanto alla attendibilità e alla credibilità del dichiarante, non si confronterebbero con le circostanze che NOME COGNOME nulla sapeva dell’attività lavorativa di NOME, non lo aveva mai visto frequentare altri sodali, come anche era tenuto lontano, per sua ammissione, dalle dinamiche criminali per volontà dei genitori, cosicché il narrato non risulterebbe patrimonio conoscitivo degli appartenenti alla RAGIONE_SOCIALE.
Quanto al riscontro alle dichiarazioni eteroaccusatorie, che dovrebbe essere più intenso data la natura de relato delle accuse, non risulterebbe garantito dal contenuto delle intercettazioni, dalle quali emergerebbero due episodi nei quali
NOME avrebbe ottenuto, secondo l’impostazione accusatoria, dei vantaggi, allorché ebbe a chiedere il sostegno di NOME.
Quanto al primo episodio, l’oggetto della richiesta consisterebbe nel ribasso dell’elevato prezzo per l’assegnazione di un lotto boschivo, in relazione al quale il sodale COGNOME veniva incaricato da NOME COGNOME: a tal proposito il Tribunale del riesame non si confronta con la circostanza che COGNOME non rivolga alcuna richiesta al COGNOME e che non si faccia riferimento, a differenza di quanto ritiene l’ordinanza impugnata, all’assegnazione di un lotto di bosco, il che integra un travisamento deducibile in questa Sede; né risulta accertato che NOME abbia partecipato a una gara pubblica, anzi il ricorrente allega certificazione in senso contrario.
La seconda richiesta riguarda invece il prezzo dell’abito da sposa della nuora dell’indagato, troppo elevato, per il quale COGNOME si rivolge all’affiliato COGNOME: rispetto a tale conversazione il Tribunale del riesame non tiene in conto che, successivamente, lo stesso COGNOME riferiva al COGNOME che aveva risolto la questione.
Il secondo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria quanto al concorso esterno in associazione mafiosa, in quanto fondata anche su una conversazione fra NOME e NOME nel corso della quale emerge che il primo doveva 25mila euro a NOME COGNOME, detto COGNOME, ma che aveva versato solo 8mila euro.
A riguardo l’ordinanza impugnata non valuta quanto dichiarato dall’indagato, che si vertesse in tema di un credito lecito vantato nei confronti del COGNOME, tanto più che l’ordinanza trae da una sola dazione la prova del contributo necessario che deve garantire il concorrente esterno alla conservazione e al rafforzamento della RAGIONE_SOCIALE.
Il terzo motivo lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 110 e 416bis cod. pen.
L’ordinanza risulterebbe non comprovare quale sia il vantaggio offerto dalla RAGIONE_SOCIALE a NOME, così da consentirgli di occupare una posizione dominante nel settore boschivo, non risultando né l’aggiudicazione di un appalto né l’acquisto di un terreno a condizioni più vantaggiose. Come anche, l’ordinanza farebbe riferimento erroneamente al contributo rilevante di NOME per la RAGIONE_SOCIALE, riferendosi al momento di fibrillazione per la detenzione del Panta NOME.
Il quarto motivo lamenta vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari in quanto la motivazione non sarebbe correlata al delitto di concorso
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esterno in associazione mafiosa, oltre a non confrontarsi con il tema della attualità e della adeguatezza della misura cautelare, rilevando il ricorrente come l’ultima condotta di COGNOME risalga al 18 luglio 2018.
Il ricorso è stato trattato con intervento delle parti, ai sensi dell’art. 23 comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall’articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall’art. 5duodec/es d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199, nonché entro il 30 giugno 2024 ai sensi dell’art. 11, comma 7, del d.l. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito in legge 23 febbraio 2024, n. 18. Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è parzialmente fondato, nei termini che seguono.
Pacifico è l’orientamento che, a partire da Sezioni Unite n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828, in tema di misure cautelari personali, a fronte di un ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame, in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ne definisce così l’ambito di delibazione. La Corte ha il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probato-ie (nello stesso senso, Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, COGNOME, Rv. 237012; Sez. F., n. 47748 del 11/08/2014, COGNOME, Rv. 261400; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, NOME, Rv. 255460; Sez. 2, Sentenza n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976).
Va altresì premesso che questo Collegio aderisce all’orientamento che ritiene – cfr. Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, COGNOME, Rv. 253511 – che, in tema di misure cautelari personali, la nozione di “gravi indizi di colpevolezza” di cui all’art. 273 cod. proc. pen. non si atteggia allo stesso modo del termine “indizi” inteso quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza, sicché ai fini dell’adozione di una misura cautelare, è sufficiente
qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato in ordine ai reati addebitatigli e gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. come si desume dall’art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen., che richiama i commi 3 e 4 dell’art. 192 cod. proc. pen., ma non il comma 2 dello stesso articolo, che richiede una particolare qualificazione degli indizi. Nello stesso senso, più di recentemente, Sez. 5, n. 55919 del 15/10/2018, Lopreiato e Sez. 5, n. 41868 del 05/07/2018, COGNOME, nonché, per le altre Sezioni, Sez. 2, n. 22968 del 08/03/2017, COGNOME, Sez. 4, n. 6660 del 24/01/2017, COGNOME, Rv. 269179, Rv. 270172, Sez. 4, n. 53369 del 09/11/2016, COGNOME, Rv. 268683, Sez. 4, n. 22345 del 15/05/2014, COGNOME, Rv. 261963, Sez. 6, n. 7793 del 05/02/2013, COGNOME, Rv. 255053, Sez. 4, n. 18589 del 14/02/2013, Superbo, Rv. 255928, Sez. 4, n. 38466 del 12/07/2013, COGNOME, Rv. 257576.
Sul tema, inoltre, va richiamato anche l’autorevole passaggio di Sez. U, COGNOME: «Il quadro di gravità indiziaria ai fini cautelari, concetto differente da quello enunciato nell’art. 192/2 c.p.p., che allude alla c.d. prova logica o critica, ha, sotto il profilo gnoseologico, una propria autonomia, non rappresenta altro che l’insieme degli elementi conoscitivi, sia di natura rappresentativa che logica, la cui valenza è strumentale alla decisione de libertate, rimane delimitato dai confini di questa e non si proietta necessariamente nel diverso e futuro contesto dibattimentale relativo al definitivo giudizio di merito» (Sez. U, n. 36267 del 30/05/2006, COGNOME, Rv. 234598).
Pertanto, a questi criteri si atterrà questa Corte, fermo restando che nei motivi di ricorso, quando si richiama il difetto di prova e non ci si confronta con il diverso presupposto della misura cautelare, vale a dire quello della gravità indiziaria nei termini di qualificata probabilità di colpevolezza, come evidenziato, la difesa propone un parametro di riferimento errato.
4. I primi tre motivi, strettamente connessi, vanno trattati congiuntamente.
Va in primo luogo valutata la censura in merito alla qualificazione operata dal Tribunale del riesame, in ordine alla natura diretta e non de relato della accusa, da parte di NOME COGNOME, quanto al sovvenzionamento al proprio nucleo familiare, narrato come costante e proseguito anche durante la detenzione del genitore.
A ben vedere, perché una dichiarazione sia qualificabile come de relato occorre che la stessa riguardi la rappresentazione di fatti noti al dichiarante per averli appresi da terzi.
E bene, la dichiarazione resa da NOME COGNOME e riportata al fol. 3 della ordinanza impugnata, si conclude con la descrizione delle ragioni – quelle dell’usanza di non lasciare una donna (la madre) sola in casa a parlare con un uomo estraneo al nucleo familiare – che spiegano perché il dichiarante ebbe ad assistere direttamente ai dialoghi fra la stessa e COGNOME, nel periodo in cui il padre era detenuto: la madre sollecitava NOME, tramite COGNOME, al versamento delle mensilità, alle quali non aveva provveduto come previsto.
In sostanza il Tribunale del riesame, in modo non manifestamente illogico, rileva come NOME COGNOME abbia avuto contezza diretta dei dialoghi fra la madre e NOME, riguardo al ruolo di NOME di stabile finanziatore del nucleo familiare del detenuto: in ciò non appare fondata la censura mossa all’ordinanza, in quanto si palesa la percezione immediata dei dialoghi da parte del dichiarante. Senza poter, per altro, sospettare di alcuna logica falsificazione degli stessi, dato il contesto familiare nel quale si svolsero. Il dichiarante e la dichiarazione, più ampia di quella riportata nel ricorso, vengono infatti poi valutati credibili e attendibili con una analisi non manifestamente illogica, e anche la circostanza delle estraneità di NOME COGNOME alle dinamiche criminali non risulta logicamente decisiva, nel caso in esame, in quanto in tale ipotesi vi è una c:oincidenza di tali dinamiche e quelle propriamente familiari, alle quali evidentemente, lo stesso dichiarante, per le ragioni esposte, era ammesso, come correttamente osservato dal Tribunale (fol. 5).
Il giudizio di attendibilità e credibilità, fondato sulla coerenza delle dichiarazioni, sulla precisione e sul grado di dettaglio, risulta in sé privo di quelle caratteristiche di manifesta illogicità che solo ne consentirebbero il sindacato con esito negativo in questa Sede.
Difatti, come già anticipato, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976 – 01; mass. conf. : N. 40873 del 2010 Rv. 248698 – 01, N. 3529 del 1999 Rv. 212565 – 01, N. 22500 del 2007 Rv. 237012 – 01, N. 26992 del 2013 Rv. 255460 – 01, N. 47748 del 2014 Rv. 261400 – 01).
A fronte della più ampia dichiarazione richiamata – relativamente alla disponibilità di NOME in generale verso la famiglia, intesa come RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – l’ordinanza impugnata individua quali elementi di riscontro, in primo luogo, la conversazione intervenuta fra COGNOME e NOME – referente del capo RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME, relativamente al versamento di 25mila euro dovuti a COGNOME.
Che si tratti di vicenda relativa a un finanziamento anche nell’interesse del clan mafioso, l’ordinanza lo evince dalla circostanza che la necessaria mediazione di COGNOME non avrebbe altra logica spiegazione (nell’ordinanza genetica, alla quale rinvia quella ora impugnata, viene riprodotta la conversazione nel corso della quale COGNOME conta le banconote, fino a giungere all’importo delle rate, una delle tre, pari a ottomila euro, a riprova del diretto interesse del sodalizio criminoso).
D’altro canto, in modo congruo, l’ipotesi che il credito vantato da COGNOME fosse lecito, come sostenuto dall’indagato in sede di interrogatorio, viene valutata – e non elusa, come rileva il ricorso – ma esclusa dal Tribunale del riesame per difetto di qualsiasi adeguata allegazione comprovante tale natura.
Altro elemento citato, e con il quale invero non si confronta il ricorso, a riscontro della messa a disposizione di NOME, riguarda la :::ostruzione di un gazebo di legno ordinato da NOME COGNOME all’indagato.
In terzo luogo, i ‘vantaggi’ che COGNOME trae dai COGNOME risultano in sé elementi di gravità indiziaria per un verso a riscontro logico delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, per altro verso vengono indicati dall’ordinanza come elementi che comprovano il rapporto di fiducia e lo scambio paritario fra l’imprenditore e la RAGIONE_SOCIALE.
Va da subito evidenziato, a fronte della censura di travisamento proposta dal ricorrente, in ordine alla conversazione relativa alla assegnazione del lotto di bosco, intercorsa fra COGNOME, il citato COGNOME, COGNOME e COGNOME (cfr. nota 1 della ordinanza impugnata) che la censura come formulata è consentita, pur a fronte della circostanza che il colloquio captato sia stato valutato conformemente anche dall’ordinanza genetica.
Il vizio di travisamento della prova, infatti, può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, sia nell’ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 2′ n. 5336 del 09/01/2018, L., Rv. 272018 – 01; mass. conf. N. 44765 del 2013 Rv. 256837 – 01).
Deve però evidenziarsi che nel caso in esame non si incorre in una macroscopica e manifesta illogicità, bensì ciò che viene proposta dal ricorrente è una non consentita reinterpretazione della conversazione: infatti non è possibile tale operazione, preclusa a questo Collegio, conformemente al seguente principio di diritto: «In materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite» (Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, COGNOME, Rv. 257784-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650-01; Sez. 1, n. 3643 del 26/05/1997, COGNOME, Rv. 208254-01).
Tornando alla conversazione emerge dalla stessa – secondo l’interpretazione offerta dall’ordinanza impugnata in modo non manifestamente illogico l’interesse di NOME ad ottenere una riduzione del prezzo di vendita di una parte di bosco, prezzo ancora elevato, nonostante l’intervento preciresso di COGNOME presso un uomo fidato del boss di RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME: da qui un nuovo incarico da parte del COGNOME a NOME, nell’interesse di NOME, e la richiesta del COGNOME stesso al suo emissario di trattare, affinchè potesse procedersi a una vendita a lotti.
In tal senso, le obiezioni difensive non risultano dirimenti, sia perché si verte in tema di vendita non necessariamente a mezzo di asta pubblica, dal che la non decisività della certificazione allegata al ricorso; sia anche perché in tale caso vi è un interessamento fattivo e comunque una messa a disposizione del clan nella persona del suo capo; come anche nella vicenda relativa all’intervento sollecitato da COGNOME a COGNOME, per avere un ribasso sul prezzo dell’abito della sposa della nuora, grazie all’intervento del clan, ciò che rileva è la disponibilità del sodalizio criminoso a intervenire per le esigenze dell’imprenditore.
Pertanto, le censure relative alla erronea applicazione della legge penale in ordine al delitto ex art. 110-416-bis cod. pen. non risultano fondate.
La messa a disposizione di COGNOME si sostanzia, osserva il Tribunale del riesame, nel finanziamento della RAGIONE_SOCIALE da parte dell’indagato imprenditore in cambio delle utilità (fol. 7); per altro verso (fol. 8) l’imprenditore ottiene proprio grazie all’intervento della RAGIONE_SOCIALE vantaggi nell settore di mercato di proprio interesse, traendo proventi che in parte rifluiscono nella cd. «bacinella» della RAGIONE_SOCIALE.
In tal senso il governo della fattispecie incriminatrice è in linea con il principio consolidato per cui, ai fini della configurabilità del concorso esterno in associazione di tipo mafioso, la verifica “ex post” del contributo causale riconducibile alla
condotta atipica del concorrente esterno deve essere apprezzata in relazione alle finalità tipiche dell’associazione, prescindendo dalle condizioni di eventuale “fibrillazione” o crisi strutturale che rendono ineludibile l’intervento esterno per la prosecuzione dell’ attività (Sez. 1, n. 49744 del 07/12/2022, COGNOME, Rv. 283840 – 01). Tale pronuncia si pone nel solco di Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, COGNOME, Rv. 231671 – 01, che in motivazione chiariva come la efficienza causale in merito alla concreta realizzazione del fatto criminoso collettivo costituisca elemento essenziale e tipizzante della condotta concorsuale, di natura materiale o morale, specificando che non è sufficiente una valutazione “ex ante” del contributo, risolta in termini di mera probabilità di lesione del bene giuridico protetto, ma è necessario un apprezzamento “ex post”, in esito al quale sia dimostrata, alla stregua dei comuni canoni di “certezza processuale”, l’elevata credibilità razionale dell’ipotesi formulata in ordine alla reale efficacia condizionante della condotta atipica del concorrente.
A tal proposito, quindi, anche la doglianza che lamenta che l’ordinanza avrebbe ritenuto erroneamente che la RAGIONE_SOCIALE si trovasse in situazione di fibrillazione per la sola detenzione di NOME, evento consueto nelle dinamiche mafiose, risulta in realtà non decisiva, perché è lo stesso provvedimento impugnato che evidenzia come il concorso esterno non richieda lo stato di fibrillazione del sodalizio, in ragione della evoluzione giurisprudenziale richiamata, che superava sul punto Sez. U, n. 22327 del 30/10/2002, dep. 21/05/2003, Carnevale, Rv. 224181 – 01.
Il Tribunale del riesame richiama la situazione paritaria nella quale si trova l’indagato nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, la dazione di somme di denaro alla stessa e la disponibilità all’edificazione del gazebo, ottenendone in cambio vantaggi per la propria attività (cfr. foll. 6 e 7 della ordinanza impugnata).
A ben vedere il Tribunale fa buon governo del principio che richiede la verifica ex post dell’efficacia causale per il clan della condotta del concorrente esterno, come declinata da Sez. U., COGNOME. Va anche evidenziato che tale autorevole sentenza sollecita la verifica solo per il contributo che il concorrente esterno offre alla associazione criminale e ai suoi obiettivi, non anche per il vantaggio che il concorrente può trarre da tale collaborazione, vantaggio che comunque il Tribunale ha ritenuto sussistente, nella mediazione due volte operata da parte del capo del sodalizio, COGNOME NOME, in relazione alla vendita dei lotti di bosco, dovendo aversi a che fare anche con altre cosche operanti e interessate ai medesimi acquisti.
Deve ritenersi che il concorso esterno è alla vita e agli obiettivi dell’associazione criminale, i vantaggi per l’imprenditore possono anche derivare esclusivamente dall’assunzione, per così dire, di una obbligazione di mezzi da
parte del gruppo criminale, che si faccia carico di sponsorizzare le richieste e le aspirazioni del concorrente esterno.
I motivi sono pertanto complessivamente infondati.
5. Quanto al quarto motivo, relativo al difetto di attualità delle esigenze cautelari, come osservato da Sez. 6, n. 18015 del 13/04/2018, Maesano, Rv. 272900 – 01 nei confronti dell’indagato per concorso esterno in associazione di tipo mafioso o per reati aggravati dal metodo mafioso o dalla finalità di agevolare un tale tipo di sodalizio, non solo, a norma del medesimo art. 275, comma 3 -bis, cod. proc. pen., la presunzione di adeguatezza della misura della custodia in carcere è relativa e non assoluta, ma, secondo la giurisprudenza, il giudizio sulla presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari deve essere effettuato sulla base di parametri diversi da quelli previsti per il caso di partecipazione all’associazione mafiosa. Si è affermato che, in tema di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari può essere superata attraverso una valutazione prognostica, ancorata ai dati fattuali emergenti dalle risultanze investigative acquisite, della ripetibilità della situazione che ha dato luogo al contributo dell’extraneus alla vita della consorteria, tenendo conto in questa prospettiva dell’attuale condotta di vita e della persistenza o meno di interessi comuni con il sodalizio mafioso, senza necessità di provare la rescissione del vincolo (così, in particolare, SE?Z. 2, n. 32004 del 17/06/2015, Putorti, Rv. 264209, e Sez. 6, n. 9748 del 29/01/2014, COGNOME, Rv. 258809).
D’altro canto, la Corte costituzionale, con sentenza n. 48 del 2015, dichiarando costituzionalmente illegittimo l’art. 275, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen., nella formulazione precedente alla riforma recata dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, nella parte in cui non prevedeva la possibilità di soddisfare le esigenze cautelari nei confronti del concorrente esterno nel reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. con misure diverse da quella carceraria, evidenziava come «il concorrente esterno è, per definizione, un soggetto che non fa parte del sodalizio: diversamente, perderebbe tale qualifica, trasformandosi in associato. Nei confronti del concorrente esterno non è, quindi, in nessun caso ravvisabile quel vincolo di adesione permanente al gruppo criminale che è in grado di legittimare, sul piano «empirico-sociologico», il ricorso in via esclusiva alla misura carceraria ».
A fronte di tali principi, l’ordinanza impugnata ha in modo assolutamente generico fatto riferimento agli indicatori che renderebbero concreto e attuale il pericolo di reiterazione di condotte di reato, citando la personalità dell’indagato, già responsabile del delitto ex art. 512-bis cod. pen. aggravato dall’art. 416-bi cod. pen. ma senza indicare l’epoca di tale delitto, né i concorrenti mafiosi nell stesso; come pure ha fatto riferimento a una condotta di reato di concorso esterno
in associazione mafiosa proseguita fino all’emissione della ordinanza di custodia cautelare, senza però indicarne in modo specifico le condotte concrete sintomatiche dello stesso, risultando quelle analizzate nel provvedimento impugnato risalenti al 2017 (versamento di denaro in favore di COGNOME), al 2018 (intercessione di NOME COGNOME per i lotti del bosco), mentre le condotte di finanziamento della famiglia di NOME – non se ne individua l’epoca – risalgono certamente a prima del 15 marzo 2019 data dell’interrogatorio del dichiarante NOME.
Nessun elemento attualizzante del pericolo di reiterazione successivo a tale arco temporale viene apportato, in grado di colmare il cd. tempo silente di circa cinque anni.
Resta quindi non esplorato adeguatamente il tema del decorso del tempo e, anche volendo accedere all’orientamento che ha affermato che la fattispecie del concorso esterno in associazione di tipo mafioso si atteggia come reato permanente, al pari di quella di partecipazione alla medesima associazione da parte del soggetto organicamente inserito nel sodalizio, fermo restando che il concorrente può far cessare la permanenza desistendo dal continuare a prestare il proprio apporto alla vita dell’associazione (Sez. 5, n. 35100 del 05/06/2013, Matacena, Rv. 255769 – 01; mass. conf.: N. 542 del 2008 Rv. 238241 – 01, N. 15727 del 2012 Rv. 252329 – 01), è evidente che di tale permanenza deve essere fornito il quadro gravemente indiziario.
Ne consegue l’accoglimento del ricorso in relazione a tale ultimo motivo, con rigetto dei residui: il Tribunale del riesame provvederà, tenendo in conto i predetti principi, alla conseguente più approfondita valutazione.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato limitatamente alla sussistenza delle esigenze cautelari con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, 01/03/2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente