Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 40757 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 40757 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/05/2024 del TRIB. LIBERTA’ di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che si è riportato alla requisitoria scritta chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, AVV_NOTAIO, che si è riportato ai motivi di ricorso e chiesto l’accoglimento degli stessi.
RITENUTO IN FATTO
GLYPH E’ impugnata l’ordinanza del 15 maggio 2024 con la quale il Tribunale di Torino, in riforma dell’ordinanza emessa dal G.I.P.del Tribunale di Torino, in data 06/11/2023, in accoglimento dell’appello del P.M. proposto nei confronti di NOME NOME per il reato di cui agli artt. 110, 416 bis cod. pen., ha applicato nei confronti predetto la misura cautelare degli arresti domiciliari.
2.11 ricorso, presentato dal difensore di fiducia, è affidato ad unico motivo con i quale il ricorrente deduce vizio di motivazione, in relazione all’art. 274 cod. proc. pen in punto di prognosi sulla futura astensione del prevenuto dal commettere nuovi delitti.
Osserva che: i contatti fra il ricorrente ed il COGNOME, presunto appartenente a consorterie mafiose, è uno solo e risalente al 2015; i contatti con i COGNOME sono stati soltanto due, e non risulta specificato il valore economico dei contratti ottenuti da COGNOME; i rapporti con il COGNOME sono riconducibili a normali rapporti di collaborazione imprenditori del medesimo settore; scomparsi dalla scena questi ultimi soggetti, non è
emerso che gli stessi siano stati sostituiti; le condotte considerate come rivelatrici di concorso esterno risalgono al 2021. Manca una motivazione che sia “altamente probabile” che il prevenuto torni a commettere reati della stessa specie e sull’attualità del pericolo.
3.11 il Sostituto Procuratore generale si è riportato alla requisitoria scritta chiedendo il rigetto del ricorso
Il difensore si è riportato ai motivi di ricorso e chiesto l’accoglimento degli stessi.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è infondato. 2. GLYPH Secondo l’insegnamento di questa Corte, in tema di vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla sussistenza del requisito del pericolo di reiterazione del reato- l’unico ad essere dedotto a fondamento del ricorso, non risultando invece mossa alcuna doglianza in ordine alla rilevanza dei fatti posti a fondamento del quadro indiziario -« il requisito dell’attualità del pericolo previst dall’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all’imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un’analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socioambientale; analisi che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma che non contempla anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Così: Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Rv. 277242; in senso conforme: Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, Rv. 279122; Sez. 5, Sentenza n. 33004 del 03/05/2017, Rv. 271216; Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, dep. 2021, Rv. 280566 » (Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Rv. 282991-01). Il giudizio prognostico deve fondarsi, pertanto, unicamente sulla rigorosa e complessiva valutazione dei comportamenti e delle modalità di realizzazione dei fatti attribuiti al soggetto e tenendo, altresì, conto della lontananza nel tempo dei fatti-reato per cui è emessa misura cautelare. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Inoltre, deve rilevarsi che la presunzione relativa di pericolosità sociale di cui all’art. 275 c.p.p., comma 3, opera anche nel caso di contestazione avente ad oggetto il concorso esterno nell’associazione mafiosa e può essere superata soltanto attraverso una valutazione prognostica, ancorata ai dati fattuali emergenti dalle risultanze investigative acquisite, della ripetibilità della situazione che ha dato luogo al contributo dell’extraneus alla vita della consorteria, tenendo conto, in questa prospettiva, della persistenza o meno di interessi comuni con il sodalizio mafioso, senza necessità di provare la rescissione del vincolo, peraltro in tesi già insussistente (Sez. 6, n. 18015 del 13/04/2018, COGNOME, Rv. 272900; Sez. 2, n. 32004 del 17/06/2015, Putortì, Rv. 264209; contra Sez. 1, n. 10946 del 16/12/2020, dep. 2021, Rv. 280757 – 01).
2 GLYPH
3. GLYPH Nella fattispecie in esame il provvedimento impugnato – dopo avere ripercorso le tappe dell’ascesa imprenditoriale del ricorrente, avvenuta con l’iniziale apporto economico realizzato con la perpetrazione di una rapina commessa negli anni novanta- ha dato dettagliato risalto agli elementi da cui desumere la sussistenza di indizi che il ricorrente abbia consentito a soggetti intranei alla ‘RAGIONE_SOCIALE di Volpiano e aree limitrofe, COGNOME e COGNOME, di inserire le proprie imprese nelle commesse ottenute nei settori della manutenzione stradale grazie alle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, riconducibili al RAGIONE_SOCIALE cui lo stesso ricorrente era vicino, utilizzando, altresì, le stesse imprese come schermi interposti di altri soggetti e dando luogo a fatturazioni per prestazioni fittizie. A tal fine sono state richiamate: le risultanze acquisite nell’ambito d procedimento cd. ” San Michele” in cui era emerso il ruolo dei COGNOMECOGNOME intranei alla ‘ndrina di San Mauro Marchesato, distaccata a Torino, e i loro rapporti con i sodali di Volpiano, e con COGNOME, in particolare, con il quale avevano collaborato nel traffico di stupefacenti; le risultanze del procedimento “Platinum”, che aveva fatto emergere l’emissione massiva di fatture soggettivamente inesistenti da società intestate a COGNOME NOME ( definito “avatar” degli COGNOME e condannato per mafia e intestazioni fittizie) che venivano pagate dal committente RAGIONE_SOCIALE, riconducibile al ricorrente; le dichiarazioni del collaboratore di giustizia COGNOME NOME ( cf. 88) il quale ha individuato nel COGNOME l’imprenditore “presentabile” della famiglia COGNOME, deputato al perseguimento del programma delinquenziale della locale di Volpiano. Particolare risalto è stato, altresì, dato alle intercettazioni ( del 10.12.2020 e intercorse fino all’arresto dello stesso COGNOME NOME) relative a conversazioni fra il ricorrente ed il COGNOME da cui emergevano cointeressenze economiche fra i due, oltre che un ruolo propositivo, rispetto ad iniziative imprenditoriali da condividere, assunto dal ricorrente in ragione della sua vicinanza ad NOME, vicino al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE della società RAGIONE_SOCIALE. E’ stata, altresì, ritenuta particolarmente rilevante la conversazione intercorsa il 28/06/2021, successivamente all’arresto del COGNOME, fra il COGNOME e l’COGNOME nel corso della quale il primo proponev l’acquisto della tabaccheria della moglie del COGNOME, per volerla aiutare, assicurando il suo interlocutore che l’arrestato “era soltanto un prestanome” e che avrebbe subito una condanna ” a quattro-cinque anni” ( “penso che quattro cinque anni glieli ficchino tutti e poi basta”). Inoltre, dopo l’arresto del COGNOME NOME, il ricorrente iniziava a coltivare rapporti con il cugino di quest’ultimo (conv. del 15/07/2021) il quale si proponeva per ulteriori affari insieme anche con la società RAGIONE_SOCIALE della quale il COGNOME NOME era socio occulto, avendo il benestare dello stesso il quale faceva sapere che era “tutto ok”; alla conversazione facevano seguito ulteriori incontri fra i due ( il 14/09/2021 e nel dicembre del 2021) quando le prospettive degli affari comuni divenivano più concrete. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Tale corposo contributo è stato correttamente ritenuto esaustivo e idoneo a dare consistenza ad un impianto gravemente indiziario in relazione all’attribuzione al ricorrente di un ruolo rispondente agli elementi costitutivi del reato di cui agli artt. 110 e 416 bis cod.pen. per avere consentito ad imprese intranee alla RAGIONE_SOCIALE Volpiano RAGIONE_SOCIALE limitrofe di infiltrarsi nei lavori, anche attraverso l’emissione di fatture fitt consentendo ai gestori di fatto di tali imprese di eseguire lavori, anche pubblici e di
indubbia rilevanza economica, in modo schermato. La condotta specifica assunta dopo l’arresto del COGNOME, nei termini sopra richiamati, ha ragionevolmente fatto ritenere sussistente il pericolo di reiterazione del reato.
GLYPH In tale complessivo scenario, le censure mosse dalle ragioni di ricorso si rivelano generiche e votate a sollecitare la Corte di legittimità ad una non consentita rivisitazione dei fatti e del materiale indiziario, in ordine al difetto delle esigenze cautel di cui all’art. 274 lett. c) cod.proc.pen. Manca un confronto con la compiuta motivazione resa dal Tribunale che ha evidenziato la risalente collocazione temporale dei rapporti fra il prevenuto e l’organizzazione criminale mafiosa, oltre che l’abuso da parte del ricorrente della fiducia di cui godeva da parte di esponenti di imprese economiche rilevanti ( riconducibili al COGNOME e al COGNOME), sottolineando il suo non essersi fermato neppure dinanzi l’arresto di COGNOME NOME, a seguito del quale intraprendeva contatti con il cugino COGNOME NOME.
5.11 ricorso deve, conclusivamente, essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 11/09/2024.