Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 47938 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 47938 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME nato a SANT’NOME il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 10/05/2023 del TRIBUNALE DEL RIESAME di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le richieste del PG FELICETTA COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; sentite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, per il ricorrente, che hanno chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato; sentite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, per il ricorrente, che si è riportato ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, in funzione di Tribunale del riesame, pronunciando quale giudice del rinvio all’esito dell’annullamento disposto con sentenza della Corte di cassazione n. 11151 del 21 febbraio 2023, ha rigettato l’appello proposto nell’interesse di NOME avverso l’ordinanza emessa il 13 luglio 2022 dal
Tribunale dibattimentale di RAGIONE_SOCIALE, con cui era stata rigettata la richiesta di sostituzione degli arresti domiciliari con altra misura cautelare meno gravosa.
Contro tale ultimo provvedimento, ha proposto ricorso per cassazione NOME NOME, a mezzo del proprio difensore, articolando tre motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, si deduce la violazione degli artt. 623 e 627 cod. proc. pen.
L’ordinanza impugnata si presenterebbe come concretamente elusiva del perimetro valutativo indicato nella sentenza di annullamento, laddove, senza solidi riscontri procedimentali, fissa la consumazione del reato di cui agli artt. 110 e 416bis cod. pen. alla data di esecuzione dell’ordinanza custodiale (2020), anziché al 2017, in cui sarebbero effettivamente cessati i rapporti tra l’imputato e il RAGIONE_SOCIALE. Una simile incongrua contrazione del cosiddetto “tempo silente” produrrebbe una distorsione irrituale nella valutazione dell’attualità del periculum libertatis.
2.2. Con il secondo motivo, la difesa censura – sotto il prcfilo della violazione degli artt. 125, comma 3, e 275, comma 3, cod. proc. pen., nonché della mera apparenza della motivazione – la assertività del percorso argomentativo, laddove afferma la permanenza della pericolosità e la prevalenza della presunzione (relativa) di legge rispetto al consistente lasso cronologico intercorso dalla commissione del reato. Anche in questo caso, senza tenere conto delle differenze tra la condotta di partecipazione all’RAGIONE_SOCIALE e quella di concorso esterno, non si sarebbe ottemperato al dictum della sentenza di annullamento, che invece avrebbe imposto di valutare positivamente lo stato di incensuratezza e soprattutto la piena osservanza per un triennio delle prescrizioni imposte in sede cautelare e l’impossibilità di ulteriori contatti con gli affiliati.
2.3. Il terzo motivo è diretto a rilevare la violazione di legge (in relazione ag artt. 274, lett. c), 292, lett. c), e 310 cod. proc. pen.) e il vizio di motivazione, in merito alla ribadita sussistenza di un pericolo concreto e attuale di recidiva.
Non solo, infatti, la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari sarebbe comunque superabile da dati fattuali sopravvenuti, poiché non occorre provare alcuna dissociazione in difetto di un effettivo vincolo associativo, ma risulterebbe insanabilmente contraddittoria, in tal senso, la esplicita conferma che la piattaforma indiziaria dimostrerebbe il pieno controllo congiunto dell’amministrazione locale da parte di COGNOME e del RAGIONE_SOCIALE COGNOME, non oltre il 2017.
2.4. La difesa ha presentato memoria di replica alle conclusioni scritte depositate dal Procuratore generale e ha depositato estratto dell’ordinanza con cui il Tribunale dibattimentale, in accoglimento dell’appello presentato dai coimputati
NOME COGNOME e NOME COGNOME, ha applicato ai suddetti il divieto di dimora nella Regione Campania in sostituzione degli arresti domiciliari, nonché copia della sentenza con cui la Prima Sezione della Corte di cassazione ha annullato con rinvio, per vizi di motivazione, l’ordinanza del 19 gennaio 2023 del Tribunale del riesame di RAGIONE_SOCIALE di rigetto dell’appello cautelare presentato da NOME COGNOME.
All’odierna udienza camerale, le parti hanno concluso come da epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Il parziale annullamento con rinvio in punto di attualità e adeguatezza delle esigenze cautelari pronunciato dalla Sesta Sezione di questa Corte circoscrive a tale specifico ambito l’oggetto del presente giudizio.
È stato osservato in quella sentenza che, seppure la difesa avesse indicato elementi di novità rispetto a quanto valutato In sede di riesame (in particolare, gli esiti dell’istruttoria dibattimentale sino ad allora svolta, il corretto comportament dell’imputato nell’esecuzione della misura cautelare, l’estraneità delle imprese a lui riconducibili – mai sottoposte a sequestro – al RAGIONE_SOCIALE criminale, l sottoposizione del RAGIONE_SOCIALE ad amministrazione prefettizia), il Tribunale aveva pretermesso ogni valutazione in proposito; in particolare, per quanto attiene alla permanenza del delitto contestato, i giudici della cautela hanno in tal modo omesso di considerare quanto riferito dal principale teste di accusa, che ha collocato l’epoca di cessazione dei rapporti con il RAGIONE_SOCIALE COGNOME non oltre il 2017.
Avuto riguardo alla contestazione di concorso esterno in RAGIONE_SOCIALE di stampo RAGIONE_SOCIALE (e non di piena partecipazione, di modo che non occorre verificare la sussistenza di resipiscenza o dissociazione, ma solo la perdurante effettività del rapporto di reciproca interazione tra l’estranea e l’organizzazione criminale), risultavano dunque apodittiche le statuizioni operate dai giudici del riesame in merito al pericolo di recidivanza e alla conseguente attuale sussistenza e adeguatezza delle esigenze cautelari.
È stato pertanto disposto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, per un rinnovato esame degli elementi di novità indicati dalla difesa.
Il Tribunale del riesame, così nuovamente investito della questione, ha rilevato, innanzitutto, che, a fronte della contestazione aperta («in permanenza attuale»), il ricorrente è stato indicato da plurimi collaboratori di giustizia com colui che, in maniera continuativa, fungeva da garante degli «accordi economico/imprenditoriali/criminali» conclusi tra il capoclan NOME COGNOME COGNOME la famiglia COGNOME, con cointeressenze che andavano dalla comproprietà di fatto del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE riciclaggio del denaro di provenienza illecita
derivante dalle attività edilizie dei COGNOME (con conseguenti cospicui versamenti mensili nelle casse del RAGIONE_SOCIALE), agli affari illeciti nel settore RAGIONE_SOCIALE, al cont dell’ufficio tecnico comunale e a molteplici ulteriori ambiti economici, istituzional e politici. I collaboratori di giustizia COGNOME COGNOME COGNOMECOGNOME COGNOME particolare, riferis degli accordi stretti dal ricorrente con NOME COGNOME COGNOME turbare la competizione elettorale, indirizzando verso candidati graditi al RAGIONE_SOCIALE una vasta rete clientelare. Questi legami sarebbero stati mantenuti anche dopo l’arresto di NOME COGNOME, a cui, per l’RAGIONE_SOCIALE, sarebbero subentrati i figli di quest’ultimo e il reggente NOME COGNOME.
Il coinvolgimento negli interessi del clan e il perdurante ruolo di collegamento con la politica e le amministrazioni locali risultano, secondo le convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e gli esiti dell’attività intercettiva, e protratti almeno sino al novembre 2018 (quando sono stai sollecitati presso NOME COGNOME, intraneo al RAGIONE_SOCIALE COGNOME, interventi istituzionali per facilitare lo sblocco di alcune pratiche di comune interesse) e oltre, dato che, ancora nel 2019, il ricorrente era direttamente coinvolto nella decisione condivisa di far cadere la giunta comunale di Sant’NOME.
Ad ogni buon conto, non è completamente interdetta al ric:orrente, ad oggi, la gestione aziendale del RAGIONE_SOCIALE, poiché l’amministrazione straordinaria ha per oggetto esclusivamente i contratti di appalto stipulati con la RAGIONE_SOCIALE per prestazioni sanitarie in favore dell’utenza; peraltro, secondo i collaboratori di giustizia COGNOME e NOME COGNOME, il RAGIONE_SOCIALE rappresentava un cespite di comune interesse con l’RAGIONE_SOCIALE ed era usato quale luogo per riunioni riservate e per consegne di denaro.
Il nuovo esame della piattaforma indiziaria, svolto con un approccio non frammentario e non decontestualizzato, all’esito di tale complessiva ricostruzione (che individua l’esistenza di una vera e propria «società occulta» tra i camorristi e la famiglia COGNOME), ha condotto il Tribunale a una valutazione di irrilevanza degli elementi di novità indicati dalla difesa, non idonei a recidere il rischio reiterazione criminosa. La rimessione in libertà e l’eliminazione dei divieti di comunicazione avrebbero, quindi, l’effetto di consentire ad NOME COGNOME, di proseguire «nella propria opera di mediazione funzionale agli interessi del clan a prescindere dalla titolarità formale di cariche amministrative, ovvero di organizzarsi per costituire, per conto del RAGIONE_SOCIALE, nuovi organismi societari ma, soprattutto, continuare a fungere da tramite in funzione degli interessi del clan, coltivando e servendosi dell’ampia rete di relazioni, che egli ha saputo costruire nel tempo grazie alla sua professione di RAGIONE_SOCIALE/imprenditore, ai suoi rapporti privilegiati con i membri della famiglia COGNOME, ed alle consolidate conoscenze in seno all’amministrazione comunale». Queste conclusioni poggiano
dunque sulla solidità delle perduranti e mai accantonate convergenze economiche, dell’ordine di milioni di euro, con i vertici dell’RAGIONE_SOCIALE (mantenute tramite «contatti “carsici”»); il solo argomento del “tempo silente” e la puntuale osservanza delle prescrizioni non sono in grado di incidere su tale ragionamento (condiviso peraltro anche dalla Corte di cassazione, negativamente pronunciatasi sul ricorso, fondato sui medesimi argomenti, presentato nell’interesse dei fratelli del ricorrente).
Questo rinnovato apparato argomentativo soddisfa l’obbligo motivazionale imposto dalla sentenza di annullamento.
Nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di merito non è vincolato, né condizionato da eventuali valutazioni in fatto formulate dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente, spettando solo al primo il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processual e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova (Sez. 2, n. 87 del 22/11/2019, dep. 2020, Le Voci, Rv. 278629-02).
Il giudice del rinvio, ai sensi dell’art. 627 cod. proc. pen., è dunque chiamato a compiere un nuovo completo esame del materiale probatorio con i medesimi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, salve le sole limitazioni previste dalla legge consistenti nel non ripetere il percorso logico già censurato (ovvero, nel caso di specie, la mancata disamina delle specifiche prospettazioni difensive), spettandogli in via esclusiva il compito di ricostruire i dati di fa risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova (Sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017, F., Rv. 271345).
La gravità indiziaria ampiamente ricostruita nella motivazione impugnata rappresenta, nell’economia del provvedimento, una premessa ineliminabile per individuare effettivamente la protrazione della condotta di concorso esterno e determinare pertanto l’effettiva ampiezza cronologica del cosiddetto «tempo silente» (ossia del decorso di un intervallo cronologico considerevole tra l’emissione della misura e i fatti contestati), nonché per qualificare correttamente il ruolo e le funzioni di NOME COGNOME nel sistema di potere creato in contiguità con il clan COGNOME.
Sulla base di questi argomenti, in particolare, il Tribunale ha ritenuto che gli allegati nova dibattimentali ed extra-dibattimentali non incidessero sulle pregresse valutazioni, né ai fini di un arretramento del tempus commissi delicti, né in genere dell’asserito allontanamento dell’imputato dal contesto illecito di criminalità organizzata.
4.1. Com’è noto, d’altronde, l’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. prevede una presunzione relativa di pericolosità sociale, quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari. Tale presunzione opera anche nel caso di contestazione avente ad
oggetto il concorso esterno nell’RAGIONE_SOCIALE mafiosa e può essere superata soltanto attraverso una valutazione prognostica, ancorata ai dati fattuali emergenti dalle risultanze investigative acquisite, della ripetibilità della situazion che ha dato luogo al contributo dell’extraneus alla vita della RAGIONE_SOCIALE, tenendo conto, in questa prospettiva, della persistenza o meno di interessi comuni con il RAGIONE_SOCIALE mafioso, senza necessità di provare la rescissione del vincolo, peraltro in tesi già insussistente (Sez. 1, n. 10946 del 16/12/2020, del). 2021, COGNOME, Rv. 280757; Sez. 6, n. 18015 del 13/04/2018, Maesano, Rv. 2729C0; Sez. 2, n. 32004 del 17/06/2015, Putortì, Rv. 264209).
Pertanto, qualora sussistano i gravi indizi di colpevolezza e non ci si trovi in presenza di una situazione nella quale fa difetto una qualunque esigenza cautelare, non è idonea, di per sé sola, la mera allegazione del tempo trascorso e della durata della restrizione sofferta e il tempo silente può essere valutato solo in via residuale. Analoga riflessione, con ogni evidenza, può essere svolta anche in tema di ottemperanza ai divieti e alle prescrizioni correlati agli arresti domiciliari (il mancato rispetto, per inciso, avrebbe potuto comportare l’aggravamento della misura extramuraria in atto).
Il ricorrente, assumendone genericamente la valenza definitoria, richiama taluni esiti dibattimentali, con modalità del tutto aspecifiche rispetto alla lo effettiva pregnanza inferenziale nel contesto dell’intera piattaforma probatoria in via di definizione (viceversa ben presente, nella pienezza della giurisdizione di merito, al Tribunale, quale giudice insieme della cognizione e dell’incidente cautelare, e al Tribunale del riesame). Il giudice della cautela ha reso sul punto una lettura significativa, approfondita e coerente, sulla base di una considerazione logica degli elementi acquisiti, circa la ric:orrenza di facta concludentia (in particolare, la protrazione del ruolo di collegamento in ambito locale tra RAGIONE_SOCIALE, mondo RAGIONE_SOCIALE e pubbliche istituzioni, a prescindere da qualsiasi necessità di formale dissociazione), talmente significativi da poter escludere qualsiasi rilevanza al mero decorso del tempo, a fortiori laddove la distanza temporale era stata considerevolmente ridotta da una compiuta disamina delle emergenze procedimentali (cfr. Sez. 2, n. 7837 del 12/02/2021, Manzo, Rv. 280889).
4.2. Quanto alla prognosi di possibile perdurante continuità di apporto alla operatività della RAGIONE_SOCIALE, i giudici partenopei hanno sottolineato – come detto, in maniera incensurabile nel giudizio di legittimità – l’intensità del rapporto e l’implausibilità di una interruzione ex abrupto delle molteplici relazioni personali ed economiche, oltre alla già illustrata prossimità temporale delle condotte rispetto all’emissione e all’esecuzione del titolo cautelare.
In proposito, ha ulteriormente osservato questa Corte – rigettando i ricorsi presentati da NOME e NOME COGNOME, fratelli dell’odierno ricorrente, nell’ambito di un appello cautelare relativo alla medesima vicenda proceciimentale – come il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, senza incorrere in vizi logici, avesse «considerato l’accertamento di merito secondo il quale i COGNOME hanno favorito il clan COGNOME attraverso la costante disponibilità ad intestarsi attività imprenditoriali al fine “mascherare” la reale titolarità, essendo determinante a tal fine la figura dell’altro fratello, COGNOME NOME, quale garante degli accordi esistenti tra il clan COGNOME e gli altri membri della famiglia COGNOME (NOME e NOME) e di referente del sistema clientelare instaurato all’interno dell’Amministrazione Comunale di Sant’NOME , nondimeno in un contesto di rapporti che hanno conosciuto – come dire, del tutto fisiologicamente – periodi ed occasioni di contrasto, da ultimo quelli determinati dall’interruzione dei pagamenti verso il socio occulto, nel frattempo detenuto, che erano sfociati nelle ritorsioni poste in essere da NOME COGNOME, figlio del predetto capoclan, tra cui l’attentato al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , mantenendosi i coinvolgimento negli interessi del clan fino al novembre 2018» (Sez. 6, n. 14252 del 14/02/2023, NOME).
4.3. Sulla base di tale piattaforma probatoria, il Tribunale del riesame ha dunque escluso, con argomentazioni tutt’altro che illogiche o contraddittorie, l’affievolimento delle esigenze cautelari, non potendosi valorizzare il solo decorso di un tempo sia pure consistente dall’inizio della esecuzione della misura e il formale rispetto delle prescrizioni, a fronte della radicata complicità, pure non priva di momenti di crisi e di conflittualità, delle mai sopite e assai lucrose relazion economiche sul territorio di comune interesse e infine del «tentativo dei COGNOME di accreditarsi come imprenditori vittime del clan COGNOME e dei loro tentativi di inabissamento».
Il motivo di ricorso per cassazione che deduca assenza delle esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628).
Nel pieno rispetto dei poteri spettanti al giudice del rinvio, sono state pertanto tenute in adeguata considerazione, ed espressamente disattese dopo uno scrutinio mai superficiale delle emergenze agli atti, tutte le allegazioni difensive puntualmente individuate nella sentenza di annullamento.
La prognosi infausta di recidivanza e la conseguente individuazione degli arresti domiciliari quale misura adeguata discendono dalle solide riflessioni in tema di «perdurante rapporto di cointeressenza economica dei NOME con il RAGIONE_SOCIALE COGNOME,
in virtù dell’emerso rapporto di società occulta», e dall’impossibilità di sterilizzar altrimenti la possibilità di contatti, anche indiretti, con il milieu malavitoso.
L’illustrazione dei giudici partenopei in ordine a tali ragioni di fatto e di diri sottese alla pronuncia di rigetto dell’appello risultano quindi consone ai principi giurisprudenziali in materia, coerenti con una complessiva valutazione dell’intero compendio indiziario e scevre di vizi logico-giuridici.
Tutti i profili di censura risultano, in conclusione, destituiti di fondamento.
6. Il ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorrente condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 18 ottobre 2023
Il Cohsigliere %stensore
Il Presidente