Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 41805 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 41805 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato a Paternò il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 11/05/2024 del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; uditi i difensori, AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, che hanno ch
l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catania ha confermato l’ordinan cautelare emessa in data 2 aprile 2024 dal Giudice per le indagini preliminari stesso Tribunale con la quale è stata applicata la misura della custodia cau in carcere a NOME COGNOME in relazione alla ritenuta gravità indiziaria in reato di cui agli artt. 110, 416-bis cod. pen. per concorso esterno al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, articolazione della RAGIONE_SOCIALE, esclusa l’aggravante di all’art. 416-bis, comma 6, cod. pen., così riqualificata l’originaria pro imputazione ex art. 416-bis cod. pen.
Avverso la ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difensor dell’indagato che con unico atto deducono unico motivo di violazione di legg vizio della motivazione in relazione alla ritenuta gravità indiziaria in relazi quale:
il Tribunale non avrebbe potuto utilizzare il compendio finalizzato a sosten la sussistenza della partecipazione associativa, in quanto il concorso este giuridicamente diverso e autonomo;
irrilevante è la esistenza e operatività del RAGIONE_SOCIALE dato storico dal quale desumere l’estraneità del ricorrente alle relative vic
le captazioni sono state parcellizzate e travisate;
assolutamente illogica è la assunta refluenza del compendio indiziar relativo ai capi 4 e 22 sul capo 1, rispetto ai quali il primo giudice aveva già la friabilità indiziaria. In particolare, l’asserzione secondo la quale il versava somme “che confluivano nella casa comune del RAGIONE_SOCIALE” difetta dell indicazioni qualificanti il rapporto finanziario quale sovvenzione al RAGIONE_SOCIALE, ch era nelle intenzioni del ricorrente, essendo i rapporti con il COGNOME s carattere lavorativo, avendo la ditta di quest’ultimo grossi crediti nei co dell’azienda del ricorrente;
la pretesa destinazione del capannone a sede di incontri associativi igno documentati rapporti di parentela con taluno dei soggetti in loco; i rapporti economici correlati al lavoro svolto per i trasporti e altre prestaz esplicazione del ruolo politico in sede locale del ricorrente.
quanto all’asta telematica con unico partecipe non emerge alcuna condott del ricorrente affinché altri non concorressero; né risulta alcun accordo ricorrente ed esponenti del RAGIONE_SOCIALE;
incongrua è la valutazione della vicenda del “cavallo di ritorno” in pregiud del COGNOME: non solo il fatto prova che il predetto non fosse protetto dal alcu non risulta alcuna sua richiesta di intervento sospetto a fronte di tale fatto.
quanto alla richiesta del COGNOME COGNOME NOME di somme di denaro per fronteggi taluni impegni processuali, il Tribunale non considera che non vi sono emergen circa il relativo esito, che ben può ritenersi inesistente;
travisato è il contenuto della conversazione captata della figlia del COGNOME circa l’invadenza di certi soggetti presso il magazzino del padre, mancando lettura unitaria con la frase captata alla figlia del COGNOME, che d l’estraneità del ricorrente al contesto concorsuale;
quanto al fatto di cui al capo 22, trattasi di vicenda neutra e non illeci esplicativa della esistenza di un potere occulto, comunque mai riferibi ricorrente. Del pari neutra è la vicenda della candidatura del genero NOME assenza di mandato per altrui illeciti o finanziamento occulto;
quanto al preteso rapporto sinallagmatico non si individuano í vantag confluiti verso il COGNOME;
illogico è il riconoscimento della esistenza di rapporti leciti con il Ben rispetto alla ritenuta valenza indiziante del rapporto del ricorrente con il p
Quanto, infine, alle esigenze cautelari e alla adeguatezza della mi applicata, la ritenuta reiterazione del reato risulta frutto solo di una val astratta, dovendosi escludere il concreto pericolo di fuga e di inquinam probatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Ritiene questa Corte che alla ricostruzione indiziaria, priva di vizi lo giuridici, il ricorrente oppone generiche censure in fatto riguar l’interpretazione del compendio captativo parcellizzando, altresì, la considera del dato indiziario.
Il Tribunale ha ritenuto sussistenti í gravi indizi del concorso ester ricorrente al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE mostrando di condividere la ricostruzio indiziaria del primo Giudice che dimostrava l’esistenza tra NOME NOME NOME quantomeno di un rapporto sinallagmatico, connotato da reciproci oneri vantaggi.
In particolare, incensurabile è la valutazione del compendio indiziari incentrato sulle conversazioni intercettate non illogicamente valutate designano, attraverso la conoscenza da parte del ricorrente delle dinamiche e contesto RAGIONE_SOCIALE nel quale operava, la consapevolezza del suo contributo RAGIONE_SOCIALE – in uno ai vantaggi conseguiti, di cui sono espressione le vicende de di cui al capo 4 e del COGNOME elettorale al genero NOME COGNOME di cui al
22 – secondo l’autorevole orientamento secondo il quale in tema di associazi di tipo RAGIONE_SOCIALE, assume il ruolo di “concorrente esterno” il soggetto che, inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell’associazione e delraffectio societatis”, fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo esplichi un’effettiva rilevanza causale e quin configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento del capacità operative dell’associazione (o, per quelle operanti su larga scala “RAGIONE_SOCIALE“, di un suo particolare settore e ramo di attività o articol territoriale) e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del pro criminoso della medesima(Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, COGNOME, Rv. 231671).
L’ordinanza ha richiamato, innanzitutto, gli accertamenti sulla esistenz operatività del RAGIONE_SOCIALE, articolazione della famig COGNOME, al quale erano individuati appartenenti – tra gli altri – NOME COGNOME, che aveva tra gli obiettivi criminosi quello di tur sistematicamente le vendite giudiziarie di immobili siti in Paternò e zone limit
In tale contesto, NOME COGNOME, in detenzione domiciliare fino 13.10.2020 e poi da libero, continuava a comunicare le direttive al RAGIONE_SOCIALE e ad e interpellato per le questioni economiche ed associative di maggior interesse.
In particolare, quanto alle aste giudiziarie emergeva come la loro gesti illecita si svolgesse di comune accordo tra le famiglie del RAGIONE_SOCIALE COGNOMERAGIONE_SOCIALE e NOME (articolazione locale della RAGIONE_SOCIALE COGNOME), tanto che NOME COGNOME rivendicava apertamente di intervenire per conto di entrambe famiglie.
Quanto alla posizione soggettiva del ricorrente rilevano i seguenti element
– il magazzino agrumicolo di pertinenza del ricorrente era la sede di inco associativi, ai quali partecipavano NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME, durante i quali erano trattate questioni di immediato intere (assunzione di persone) e la presenza di tali soggetti mafiosi, non solo gli er segnalata da tale COGNOME, ma era all’origine delle proteste della figlia di NOME rischi che si correvano. Del resto, da un lato, si esclude la irrilevanza dei tra il ricorrente e COGNOMECOGNOME componente del RAGIONE_SOCIALE, e si rileva la prospettiva d di dare apparenza formale alla ricezione di somme di denaro provenienti d turbativa d’asta; dall’altro, si dà rilevanza indiziante ai rapporti del ricor il COGNOME, non potendo sfuggire al primo la qualità RAGIONE_SOCIALE del secondo c aveva scontato 25 anni di carcere per omicidio. Cosicché è palese la generic della censura mossa dal ricorrente volta a neutralizzare la destinazione associ del capannone sulla base di rapporti familiari e di lavoro e sul ruolo politi ricorrente.
il ricorrente versava periodicamente a NOME COGNOME somme destinate non solo all’asta giudiziaria di cui al capo 4 – rispetto al cui rilievo la c ricorrente è generica (v. pg. 7 e sg. dell’ordinanza) – ma anche ad altri i associativi e alle spese legali del COGNOME, nessuna causale lecita si indiv per le somme di denaro versate per le spese legali del COGNOME;
quanto al “cavallo di ritorno” patito dal COGNOME COGNOME la restituzione del m rubato, si conferisce ad esso rilievo indiziario nella ricostruzione dei rappor ricorrente e l’esponente RAGIONE_SOCIALE valorizzando non illogicamente la rabbia espres dal COGNOME COGNOME l’accaduto ed il commento secondo il quale questi non controlla più il territorio come prima, rimanendo generica la contestazione del ricorren
il “peso” del NOME nel contesto RAGIONE_SOCIALE espresso attraverso il malconte della figlia del COGNOME, rispetto al quale generica e in fatto è la ded difensiva volta a sostenere l’opposta favorevole valenza di tale emergen considerando che si tratta del concorso esterno del ricorrente;
il rapporto sinallagmatico emergeva anche dalla circostanza che NOME NOME adoperava personalmente con il sindaco COGNOME per ottenere la rinnovazione de contratti di lavoro dei due parenti degli affiliati con la Dusty – così designan genericità e fattualità della censura difensiva a riguardo – e chiedeva al capo COGNOME COGNOME elettorale per il genero, NOME COGNOME – com successivamente verificatosi non essendovi nessun dubbio sulla qualità mafios degli sponsor del genero del ricorrente;
il ricorrente mostra di conoscere vicende e dinamiche della consorteria cui l’imprenditore si vantava, la fiducia e il credito di cui godeva nel l’appoggio che del capomafia NOME COGNOME costituiva;
si valorizzano, ai fini del rapporto sinallagmatico, del tutto correttamen vicende della acquisizione all’asta del capannone industriale sub capo 4 e qu dell’ottenimento del COGNOME elettorale per il genero sub 22.
Quanto alle esigenze cautelari, la censura è genericamente posta rispet alla ineccepibile considerazione del concreto e attuale pericolo di reiterazione condotta criminosa. Oltre la duplice presunzione vigente, in alcun mo contrastata, si considera la stabilità e continuatività nel tempo dei r intrattenuti dal ricorrente con il RAGIONE_SOCIALE, la pluralità di affari e interessi ch l’imprenditore all’associazione RAGIONE_SOCIALE e dalla proiezione indeterminata nel fu della disponibilità palesata verso i maggiorenti del gruppo.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima eq determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
6. Devono essere disposti gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma Iter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 24/09/2024.