Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 34328 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 34328 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/09/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO , di fiducia avverso la sentenza emessa in data 20/11/2024 dalla Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, terza sezione penale
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
preso atto che l’AVV_NOTAIO ha avanzato rituale richiesta di trattazione orale in presenza, ai sensi dell’art. 611, commi 1 -bis e 1ter cod. proc. pen. udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO, difensore RAGIONE_SOCIALE parti civili RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE ed in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, difensore RAGIONE_SOCIALE parti civili RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, che ha chiesto il rigetto del ricorso depositando conclusioni scritte e nota spese in favore RAGIONE_SOCIALE proprie assistite, nonché nota spese in favore RAGIONE_SOCIALE parti civili assistite dal difensore sostituito;
udito l’AVV_NOTAIO, difensore della parte civile RAGIONE_SOCIALE ed in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, difensore della parte civile Comune RAGIONE_SOCIALE Partinico, che ha chiesto il rigetto del ricorso depositando conclusioni scritte e nota spese in favore della propria assistita udit o l’AVV_NOTAIO, difensore del ricorrente, comparso anche in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Dato atto che la celebrazione del presente giudizio, originariamente fissata per il giorno 20/05/2025, è stata differita all’odierna udienza per impedimento di entrambi i difensori del ricorrente, in stato di libertà a far tempo dal 27/03/2025.
RITENUTO IN FATTO
Con la pronuncia in epigrafe, la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE – giudicando su rinvio della Corte di cassazione che, con sentenza del 12/07/2024, aveva annullato la precedente pronuncia del 15/09/2023 della medesima Corte nei confronti di NOME COGNOME limitatamente alla sussistenza RAGIONE_SOCIALE aggravanti di cui all’art. 416 -bis , commi quarto e sesto, cod. pen. e alla determinazione del trattamento sanzionatorio – in parziale riforma della sentenza emessa in data 26/10/2021 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE confermava la sussistenza di entrambe le aggravanti de qua e, escluse le circostanze attenuanti generiche, la pena di anni tredici e mesi nove di reclusione, come rideterminata con la prima pronuncia di appello.
Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, tramite i difensori di fiducia, articolando tre motivi.
2.1. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione di legge ed il vizio di motivazione sotto il triplice motivo della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità con riferimento alla configurazione dell’aggravante di cui all’art. 416 -bis , comma quarto, cod. pen.
Rilevano le difese ricorrenti, che la Corte di appello non si è uniformata ai principi ermeneutici indicati dalla sentenza rescindente la quale aveva censurato la pronuncia annullata nella parte in cui la configurazione della aggravante de qua era stata ancorata al carattere di ‘mafia storica’ della associazione RAGIONE_SOCIALE e alla plausibile disponibilità di armi da parte della
stessa evidenziando come tale parametro di valutazione non potesse essere automaticamente applicato nei confronti dei concorrenti esterni alla NOME mafiosa (ruolo riconosciuto in capo al COGNOME) i quali, per definizione, non sono soggetti organici al gruppo delinquenziale.
I giudici di secondo grado, in sede di rinvio, hanno disposto la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale ed acquisito le sentenze di merito e di legittimità emesse, a seguito di rito abbreviato, nell’ambito del procedimento denominato ‘ Apocalisse ‘ e la pronuncia della Corte di cassazione relativa al processo celebrato a carico dei coimputati, separatamente giudicati, tra i quali NOME COGNOME che è stato ritenuto braccio destro dell’odierno ricorrente e conda nnato per concorso esterno in associazio ne mafiosa. All’esito di tale integrazione istruttoria e facendo riferimento a quanto statuito nelle sentenze acquisite agli atti, la Corte di merito -con motivazione totalmente disancorata dalle indicazioni impartite dalla pronuncia rescindente -ha affermato che COGNOME non poteva non sapere che la consorteria RAGIONE_SOCIALE disponesse, per definizione, di armi.
Nessun rilievo assumono, ai fini di tale assunto, le intercettazioni contenute nelle sentenze relative al processo ‘Apocalisse’ perché non conosciute dalla difesa e mai contestate al COGNOME che in quella procedura non figurava tra i coimputati da giudicare.
Del resto – sottolineano le difese ricorrenti – la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che le risultanze di un precedente giudicato penale acquisite ai sensi dell’art. 238 -bis cod. proc. pen. devono essere valutate alla stregua della regola probatoria di cui all’art. 192, comma 3, codice di rito, ovvero come elemento di prova la cui valenza, per legge non autosufficiente, deve essere corroborata da altri elementi – ovviamente raccolti nel contraddittorio RAGIONE_SOCIALE parti – che lo confermino.
In violazione di tale principio, la Corte di appello ha configurato in capo a COGNOME l’aggravante de qua richiamando laconicamente le emergenze probatorie fondanti la sentenza emessa in sede di rito abbreviato nell’ambito del processo ‘ Apocalisse’ , mentre dalle operazioni captative svolte nell’ambito del presente procedimento , nulla emerge in ordine alla consapevolezza di COGNOME circa la disponibilità di armi da parte della associazione mafiosa rispetto alla quale egli è stato ritenuto un mero concorrente esterno.
2.2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione di legge ed il vizio di motivazione sotto il triplice motivo della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità con riferimento alla configurazione dell’aggravante di cui all’art. 416 -bis , comma sesto, cod. pen.
Rilevano le difese ricorrenti che la sentenza rescindente aveva censurato quella annullata nella parte in cui era stata configurata l’aggravante de qua in spregio ai principi declinati dalla pronuncia a Sezioni Unite n. 25191 del 27/02/2014, COGNOME, Rv. 259588 -01, e cioè senza fornire adeguata motivazione in merito all’effettivo reinvestimento da parte di COGNOME dei profitti economici generati nell’ambito della associazione mafiosa, tenuto anche conto del ruolo da questi rivestito di partecipe ma di mero concorrente esterno.
Pur a fronte di tale dictum , la Corte di merito, in sede di giudizio di rinvio, ha posto a fondamento della propria decisione, ancora un volta, le argomentazioni contenute nelle sentenze emesse, in sede di rito abbreviato, nell’ambito del processo ‘ Apocalisse ‘ che non riguardano la figura di COGNOME, senza in alcun modo confrontarsi con la piattaforma probatoria relativa al presente procedimento e nemmeno con le pronunce di secondo grado e di legittimità relative al rito ordinario ‘Apocalisse’ (allegate al ricorso) che avevano escluso l’aggravante de qua in capo al coimputato NOME COGNOME, anch’egli ritenuto concorrente esterno alla NOME mafiosa.
Gli elementi probatori emersi nel presente giudizio danno conto che i centri scommesse gestiti da COGNOME altro non erano che ‘lavanderie’ di denaro di origine illecita, circostanza al più rilevante in termini di riciclaggio ma non certo indice rivelatore della sussistenza dell’aggravante prevista dall’art. 416 -bis cod. pen., la quale presuppone una vera e propria emersione del denaro illecito dal mercato ‘sommerso’ a quello lecito che viene travolto a beneficio del sodalizio mafioso e in danno degli altri onesti operatori commerciali.
In ogni caso, la Corte di appello ha omesso di individuare come venisse reinvestito il denaro ripulito e quale settore del mercato lecito sarebbe stato alterato dal notevole afflusso di liquidità di origine illecita.
2.3. Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione di legge ed il vizio di motivazione sotto il triplice motivo della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità con riferimento al mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche.
La Corte di merito ha escluso la diminuente di cui all’art. 62 -bis cod. pen. ritenendo ad esse ostative la gravità della condotta delittuosa, perdurata per lungo tempo, e ha obliterato gli elementi positivi evidenziati nell’atto di appello , e cioè l’incensuratezza, l’atteggiamento resipiscente rappresentato da dichiarazioni eteroaccusatorie con le quali COGNOME ha indicato il nominativo degli estorsori e le gravi condizioni di salute in cui egli versa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Quanto al primo motivo, la Corte di appello ha formulato un nuovo giudizio affrontando il profilo di criticità evidenziato nella pronuncia di annullamento con rinvio e ha ampiamente colmato la lacuna motivazionale del precedente provvedimento in punto di configurazione in capo all’odierno ricorrente dell’aggravante di cui all’art. 416 -bis , comma quarto, cod. pen. con un costrutto argomentativo che si pone in linea con il dictum dettato in sede di legittimità secondo cui, se è corretto ritenere sussistente l’aggravante della disponibilità RAGIONE_SOCIALE armi quando il delitto associativo sia contestato agli appartenenti di una “famiglia” mafiosa che notoriamente esercita la sua forza intimidatrice anche attraverso la dotazione di armi, tuttavia tale principio
non può automaticamente valere per il concorrente esterno del sodalizio, ruolo attribuito a COGNOME.
Va ricordato che la giurisprudenza di questa Corte ha da tempo chiarito che, quando si ritenga inadempiuto l’obbligo della motivazione, il giudice di rinvio è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando vincolato alle valutazioni ed alle richieste di integrazione sul piano motivazionale e non potendo fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti; resta, tuttavia libero di pervenire, sulla scorta di argomentazioni diverse da quelle censurate in sede di legittimità ovvero integrando e completando quelle già svolte, allo stesso risultato decisorio della pronuncia annullata, poiché conserva gli stessi poteri che gli competevano originariamente quale giudice di merito relativamente all’individuazione ed alla valutazione dei dati processuali, nell’ambito del capo della sentenza colpito da annullamento ( ex multis : Sez. 6, n. 19942 del 07/02/2019, Morabito, Rv. 276066 – 01; Sez. 6, n. 19206 del 10/01/2013, COGNOME, Rv. 255122 – 01; Sez. 5, n. 7567 del 24/09/2012, Scavetto, Rv. 254830 – 01; Sez. 1, n. 7963 del 15/01/2007, COGNOME, Rv. 236242 – 01).
Ebbene, la Corte di appello, in sede di giudizio di rinvio, ha disposto, ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen. la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale con acquisizione, sentite le parti, della produzione documentale chiesta dal Procuratore generale, costituita dalle sentenze di merito e di legittimità emesse nel procedimento denominato Apocalisse e dalla pronuncia di questa Corte relativa al giudizio celebrato nei confronti anche del coimputato COGNOME NOME, definitivamente condannato per concorso esterno a carico del quale era stata configurata l’aggravante della associazione armata.
Valutate le risultanze già raccolte nel giudizio a carico di COGNOME in uno con le pronunce irrevocabili acquisite ai sensi dell’art. 238 -bis cod. proc. pen. in sede di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale che erano reputate, in conformità al parametro valutativo previsto da tale norma, un indiscutibile risRAGIONE_SOCIALE al carattere armato dell’organizzazione RAGIONE_SOCIALE , il Collegio del rinvio ha colmato il vulnus motivazionale rilevato dai giudici di legittimità sviluppando un apparato argomentativo puntuale e non manifestamente illogico in ordine alla consapevolezza in capo all’odierno ricorrente del carattere armato della consorteria o comunque alla ignoranza colpevole di tale circostanza.
La Corte territoriale ha richiamato in primo luogo il ruolo di COGNOME quale imprenditore colluso con RAGIONE_SOCIALE, mafia c.d. storica la cui stabile dotazione di armamenti come strumenti di offesa rappresenta un fatto notorio; al riguardo ha evidenziato come le attendibili dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia raccolte nel giudizio di primo grado, riscontrate dalle attività captative eseguite nel corso RAGIONE_SOCIALE indagini, avevano consentito di accertare in via definitiva che l’ imputato, seppure concorrente esterno, aveva intrattenuto una relazione sistemica con tale organizzazione mafiosa, protratta per molti anni senza soluzione di continuità e consistita nello stringere patti di cooperazione e di reciproca utilità di cui era stato promotore ed attore al preciso scopo di espandere la propria attività imprenditoriale nel settore del gioco e RAGIONE_SOCIALE scommesse on
line eliminando la concorrenza ed imponendosi sul territorio in posizione dominante. Tali accordi avevano avuto natura sinallagmatica poiché COGNOME, per lungo tempo, si era servito di RAGIONE_SOCIALE (che notoriamente ha proprio nella forza militare uno dei principali sistemi di RAGIONE_SOCIALEllo del territorio) per imporre il proprio circuito di scommesse nella città di RAGIONE_SOCIALE e su parte della provincia in condizioni di monopolio con eliminazione RAGIONE_SOCIALE imprese concorrenti, versando, in cambio, all’organizzazione una percentuale sugli affari e/o una quota fissa di ‘utilità’.
Nel corso di tale rapporto di sinergica cooperazione, COGNOME si era interfacciato, in modo costante e diretto (organizzando anche incontri personali) con numerosi capi di mandamento, tra cui le articolazioni Resuttana e San Lorenzo che, come attestato nelle sentenze irrevocabili acquisite ai sensi dell’art. 238 -bis cod. proc. pen., erano risultate avere proprio nell’arco temporale compreso tra la fine del 2011 ed il primo semestre del 2015 nel quale l’imputato aveva instaurato il patto illecito con la NOME – la concreta disponibilità di armi RAGIONE_SOCIALE quali era stato fatto anche uso in occasione di un atto intimidatorio.
Muovendo quindi dal peculiare ruolo assunto da COGNOME quale concorrente esterno alla associazione mafiosa c.d. storica RAGIONE_SOCIALE, la cui disponibilità di armi non era solo circostanza notoria perché emersa dall’esperienza storica e giudiziaria , ma anche concretamente esistente nel lungo periodo di interazione con l’imputato, la Corte di appello ha tratto la conclusione, immune da vizi logici e parametrata alle evidenze disponibili, che l’odierno ricorrente fosse stato consapevole del carattere armato del sodalizio in quanto circostanza da lui conosciuta o comunque ignorata per colpa, così correttamente applicando il criterio di imputazione soggettiva prescritto dall’art. 59 , comma secondo, cod. pen.
Il secondo motivo di ricorso è parimenti inammissibile in quanto manifestamente infondato.
Diversamente da quanto dedotto, anche con riferimento all ‘aggravante di cui all’art. 416 -bis , comma sesto, cod. pen., la Corte di appello, in sede di giudizio di rinvio, ha colmato il deficit motivazionale rilevato dai giudici di legittimità.
Il Collegio di merito ha richiamato i principi dettati dalla pronuncia a Sezioni Unite n. 25191 del 27/02/2014, COGNOME, Rv. 259588-01, anche nella parte in cui si è affermato che l’aggravante de qua, di natura oggettiva, è applicabile anche al concorrente esterno, ove consapevole dei fatti oggetto della medesima aggravante o che per colpa li ignori, secondo la regola di cui all’art. 59, comma secondo, cod. pen. , e che, ‘ in assenza di qualsiasi specificazione normativa, i proventi destinati alla assunzione o al mantenimento del RAGIONE_SOCIALEllo RAGIONE_SOCIALE attività economiche possono derivare anche da delitti commessi da terzi che li affidino successivamente alla associazione mafiosa, senza partecipare alla gestione del relativo programma’.
Tanto premesso, il giudice del rinvio ha evidenziato che nelle sentenze irrevocabili acquisite ai sensi dell’art. 238 -bis cod. proc. pen. era stata accertata l’assunzione da parte dei mandamenti mafiosi di Resuttana e San Lorenzo di una posizione dominante nel settore edilizio ma anche, e soprattutto, in quello RAGIONE_SOCIALE slot machines nonchè RAGIONE_SOCIALE scommesse on line e che i capitali investiti
e reimpiegati in tali attività economiche erano di provenienza delittuosa, in quanto derivanti dal sistema estorsivo ed impositivo RAGIONE_SOCIALE regole di RAGIONE_SOCIALE.
In tale specifico contesto si stagliava la figura di COGNOME che, dalle risultanze probatorie del processo a suo carico, emergeva quale imprenditore pacificamente colluso con il sodalizio mafioso e direttamente coinvolto nelle dinamiche di cui sopra in ragione del patto di reciproca utilità concluso – proprio nel settore dei giochi elettronici e scommesse a distanza – con l’organizzazione alla quale aveva versato per anni, a titolo di corrispettivo della protezione ottenuta e cioè del metodo intimidatorio da questa attivato per eliminare dal territorio palermitano le imprese concorrenti, dapprima un quantum mensile rapportato ai profitti da lui conseguiti in virtù di tale posizione dominante e successivamente una quota fissa prestabilita, a prescindere dal volume di affari realizzato, così accettando condizioni più deteriori per non perdere la gestione monopolistica del settore slot machines della quale, diversamente, si sarebbe occupata la famiglia mafiosa di Acqusanta, tramite NOME.
I reggenti RAGIONE_SOCIALE famiglie mafiose palermitane avevano quindi per anni puntato su COGNOME (soggetto di indubbie capacità imprenditoriali) liberando il campo con l’utilizzo del metodo mafioso – dell ‘attività economica in materia di giochi e scommesse nell’ambito palermitano da possibili concorrenti e aveva conseguito cospicui vantaggi e cioè una parte dei rilevanti introiti che, grazie alla tutela mafiosa, erano generati dall’imputato in ragione della gestione di sale giochi e scommesse esercitata in posizione monopolistica.
Da tale peculiare relazione sistemica intessuta con RAGIONE_SOCIALE da COGNOME, direttamente coinvolto ed interessato alle dinamiche di monopolio della consorteria in specifici settori dell’economia legale e, quindi, con ruolo ben diverso da quello rivestito dai coimputati separatamente giudicati (COGNOME NOME più altri) e dal fatto che a COGNOME era stato prospettato – ove non avesse aumentato il quantum dei proventi generati da corrispondere a RAGIONE_SOCIALE per la protezione ricevuta – il subentro, al posto suo, della famiglia di Acquasanta nella gestione RAGIONE_SOCIALE slot machines , i giudici del rinvio hanno logicamente tratto il coefficiente soggettivo richiesto dall’art. 59, comma secondo, cod. pen. per la configurazione a suo carico anche dell’aggravante prevista dall’art. 416 -bis , comma sesto, cod. pen.
4. Generico e comunque manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso.
La Corte di appello ha congruamente motivato il diniego di riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti ex art. 62bis cod. pen. che era stato invocato nell’atto di appello con deduzioni generiche prive di serio confronto con la sentenza di primo grado spiegando come gli elementi favorevoli introdotti dalla difesa solo con il ricorso in cassazione (incensuratezza, assenza di carichi pendenti, contegno processuale positivo consistito in dichiarazioni eteroaccusatorie, oltre alle gravi condizioni di salute) andavano considerati del tutto subvalenti rispetto alla gravità dei fatti, consistiti in sinergie affaristiche, da lui direttamente promosse a scopo di lucro personale e realizzate con appartenenti a RAGIONE_SOCIALE collocati in posizione apicale, in totale spregio alle regole del libero mercato e rispetto alla loro durata temporale nonché alla
intensità del dolo, non senza considerare che le dichiarazioni rese nel giudizio di primo grado afferivano a presunte azioni estorsive in suo danno di cui non vi era alcuna traccia negli atti processuali.
Tale apprezzamento, proprio del giudizio discrezionale riservato al giudice di merito, è immune da vizi logico-giuridici e, come tale, si sottrae a censure in questa sede.
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali relative al presente grado di giudizio, al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende nonchè alla corresponsione RAGIONE_SOCIALE spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado dalle parti civili , comparse all’odierna udienza, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME, spese che si liquidano in complessivi euro 3.167,00 oltre accessori di legge per ciascuna parte civile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende. Condanna, inoltre, l’imputato al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado dalle parti civili RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME, spese che liquida in complessivi euro 3.167,00 oltre accessori di legge per ciascuna parte civile.
Così deciso il 25/09/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME