Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 12739 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 12739 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 16/02/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
NOME COGNOME, nato a Reggio Calabria il DATA_NASCITA
e
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria nel procedimento a carico del predetto avverso l’ordinanza del 17/08/2022 del Tribunale di Reggio Calabria
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso di COGNOME e l’annullamento con rinvio in accoglimento del ricorso del Procuratore della Repubblica;
uditi gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, difensori di NOME COGNOME, che insistono per l’accoglimento del ricorso e l’inammissibilità del ricorso del Pubblico Ministero.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Reggio Calabria, sezione per il riesame, con l’ordinanza in epigrafe annullava il provvedimento emesso in data 6 luglio 2022 dal Giudice delle indagini preliminari del medesimo Tribunale, applicativo della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di NOME COGNOME (ed NOME), limitatamente al capo P), relativo al delitto autoriciclaggio con l’aggravante di avere agevolato l’associazione RAGIONE_SOCIALE denominata ‘ndrangheta, e, previa riqualificazione del capo A) ai sensi degli artt. 110 e 416-bis, commi 1,3,4,5,6 e 8, cod. pen. (c.d. concorso esterno), confermava nel resto la misura della custodia cautelare in carcere.
Il Tribunale ha ritenuto che gli elementi acquisiti non consentono di ritenere sussistente un quadro indiziario qualificato a supporto della partecipazione del COGNOME all’associazione RAGIONE_SOCIALE, essendo emerso soltanto un rapporto sinallagmatico tra le sue imprese e la RAGIONE_SOCIALE, con reciproci vantaggi tra le predette RAGIONE_SOCIALE e l’indagato, inquadrabile nello schema del concorso esterno, senza potersi delineare una sua intraneità al sodalizio mafioso.
Il quadro indiziario è costituito oltre che dalle propalazioni accusatorie di alcuni collaboratori di giustizia anche dalle risultanze di intercettazioni da cui si evince come il COGNOME, nella sua attività di imprenditore edile, abbia fornito un contributo consapevole e volontario dotato di rilevanza causale rispetto al rafforzamento delle capacità operative dell’associazione, avendo garantito nel 1993 alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il 5% dei ricavi di una fornitura di materiali imposta ad altro imprenditore di nome NOME, nonché, negli anni 2012-2013, avendo promesso a COGNOME NOME il ricavato della vendita di un attico del fabbricato di Santa Caterina ed altre occasioni di investimento ed il procacciamento a NOME COGNOME di copia dell’ordinanza cautelare nel procedimento Malefix, ed infine l’infiltrazione negli appalti fruendo in cambio di detto contributo della protezione RAGIONE_SOCIALE per le sue iniziative imprenditoriali.
Il Tribunale ha, invece, escluso la gravità indiziaria per il capo P), relativo all’accusa di avere reimpiegato i propri profitti illeciti derivanti dalla gestion RAGIONE_SOCIALE delle sue imprese in altre attività di impresa avviate nella città di Pescara (per complessivi euro 372.400 nelle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE), evidenziando la mancanza di prova di finanziamenti illeciti operati da parte dell’associazione RAGIONE_SOCIALE o da parte di NOME associati delle sue attività imprenditoriali, né potendosi ritenere illeciti i proventi delle su attività imprenditoriali solo in ragione del fatto di avere tratto vantaggio
dall’appoggio mafioso, tenuto conto della disposta riqualificazione della condotta ascrittagli al capo A).
Quanto alle esigenze cautelari è stata valorizzata la duplice presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. di sussistenza delle stesse e di esclusiva adeguatezza della misura custodiale in carcere valida anche per il concorso esterno in associazione RAGIONE_SOCIALE, ritenuta l’inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari ad impedire la gestione delle imprese in rapporto di reciproco scambio con le RAGIONE_SOCIALE mafiose attraverso presta nomi.
Avverso detta ordinanza ricorrono per cassazione i difensori dell’indagato per i seguenti motivi, così di seguito sintetizzati.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria relativamente al capo A) per la valutazione illogica oltre che viziata da travisamento probatorio delle dichiarazioni rese dal collaboratore NOME COGNOME, riferite ad un unico episodio risalente ai primi anni ’90 per la vicenda legata all’estorsione patita dall’imprenditore COGNOME, in ragione dell’ambiguità dell’accordo criminoso in forza del quale COGNOME avrebbe ceduto il 5% dei proventi a lui derivanti dall’assegnazione della commessa relativa alla fornitura di piastrelle dei bagni imposta dalla RAGIONE_SOCIALE al predetto imprenditore estorto, vicenda per la quale non è stato acquisito alcun riscontro in merito sia alla natura dell’accordo intercorso tra NOME COGNOME ed il boss NOME COGNOME (capoRAGIONE_SOCIALE), né sulla effettiva assegnazione al NOME della predetta fornitura.
Si censura, poi, la valutazione delle dichiarazioni del collaboratore NOME COGNOME (rese in data 21/10/2014 e 10/03/2015) che pur precisando di non sapere fornire indicazioni precise sugli accordi tra NOME e le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha affermato di essere certo che i due cugini NOME, di cui uno vittima di omicidio, erano “intrinseci” a detta RAGIONE_SOCIALE (“ma non sa dire in che termini…”), considerato che l’omicidio del cugino non è stato decifrato se inquadrabile o meno in un contesto estorsivo (come si evince dal provvedimento di archiviazione).
Si censura, inoltre, il riferimento fatto sempre da detto collaboratore alla vicenda dell’estorsione subita da COGNOME COGNOME opera di NOME COGNOME per la costruzione del fabbricato di INDIRIZZO in Reggio Calabria per la erronea valutazione delle dichiarazioni rese su tale vicenda dallo stesso collaboratore NOME COGNOME, da cui COGNOME, quale fonte de relato, ha tratto le sue conoscenze sulla vicenda.
Le stesse fonti di prova utilizzate a supporto della ricostruzione dei Tribunale (i collaboratori COGNOME e COGNOME) confermano che al COGNOME è stato imposto di cedere l’attico del fabbricato in corso di edificazione di Santa Caterina al capo
famiglia COGNOME NOME, nel senso di dovergli riversare il prezzo riscosso dalla sua vendita.
Si obietta che le dichiarazioni di NOME sono generiche, de relato e prive di riscontro in ordine alle affermazioni che COGNOME oltre ad essere “sponsorizzato” da esponenti della RAGIONE_SOCIALE “COGNOME“, fra cui NOME COGNOME e NOME COGNOME, avesse stretti legami di affari imprenditoriali con COGNOME in difetto anche dell’accertato periodo di codetenzione tra il predetto propalante e la sua fonte informativa ovvero il citato COGNOME.
Non è emerso alcun riscontro del carattere illecito e dell’entità e natura del finanziamento in favore di NOME da parte di NOME COGNOME, condannato all’ergastolo per fatti pregressi di associazione RAGIONE_SOCIALE e uscito nel 2017, come dimostra la revoca del titolo cautelare rispetto al capo D) da parte dello stesso G.i.p. che ha escluso la prova della intestazione fittizia della società RAGIONE_SOCIALE non ritenendo provata la veste di prestanome di NOME COGNOME per conto del citato COGNOME.
Il ricorso, inoltre, si sofferma a censurare la valutazione delle dichiarazioni rese da NOME COGNOME che ha riferito di avere gestito il cantiere per la costruzione del fabbricato di INDIRIZZO per conto di COGNOME NOME, ed ha precisato che per detto fabbricato COGNOME aveva subito una estorsione da parte di COGNOME, ma che a seguito di una discussione intercorsa tra lui e COGNOME, si sarebbe stupito che COGNOME fosse intervenuto in difesa dell’imprenditore, deducendo da tale vicenda che la posizione del COGNOME non fosse quella di una semplice vittima di estorsione.
In estrema sintesi, denuncia il ricorrente che il COGNOME con riferimento al cantiere di Santa Caterina ha solo subito delle estorsioni da parte di COGNOME e da NOME esponenti mafiosi (COGNOME e COGNOME, ai quali era stato costretto a versare quattromila euro su intermediazione di COGNOME per allontanare le loro pretese di subentrare nell’esecuzione dei lavori) e non aveva ricevuto vantaggi dall’associazione RAGIONE_SOCIALE diversi dalla c.d. protezione che consegue all’estorsione stessa, quindi, nella posizione di vittima costretta a pagare e non come imprenditore colluso che liberamente paga perché ne riceve in cambio dei vantaggi.
Anche le intercettazioni sono state valorizzate illogicamente come riscontro della contiguità RAGIONE_SOCIALE del ricorrente, in particolare per i timori paventati alla propria sorella dal COGNOME alla notizia della collaborazione di COGNOME, per l’ambivalente senso di questa preoccupazione che poteva dipendere anche dalla possibilità di trovarsi comunque esposto per la necessità di doversi difendere da possibili accuse non veritiere.
Inoltre, la circostanza che il cantiere di Santa Caterina venga definito da COGNOME come un cantere travagliato (“mbuduriatu”) perché pervenivano continue richieste di denaro da varie parti contraddice la veste di imprenditore colluso con la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE o di una impresa finanziata dalla RAGIONE_SOCIALE stessa.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla qualificazione dei fatti in termini di concorso esterno nonostante la totale assenza di elementi che dimostrino uno scambio di favori tra l’imprenditore e la RAGIONE_SOCIALE rnafiosa, non essendo tali il pagamento del 5% di cui ha riferito COGNOME per l’estorsione di COGNOME del 1993, né il debito assunto per la vendita dell’attico del fabbricato di INDIRIZZO del 2013, trattandosi di esborsi che il COGNOME ha dovuto accettare senza ricevere in cambio alcun indebito vantaggio.
Neppure essendovi elementi per ravvisare che abbia ricevuto finanziamenti illeciti da parte di esponenti mafiosi, non potendosi valorizzare al riguardo la intercettazione in cui COGNOME gli chiede conto di quanto potrà recuperare i suoi soldi, avendo l’indagato riferito di avere ricevuto un prestito di cinquemila euro da COGNOME, in difetto di elementi per ritenere che detto finanziamento fosse illecito ed in ogni caso riconducibile nello schema del concorso esterno, non essendovi alcun collegamento con un contributo offerto all’associazione RAGIONE_SOCIALE ma semmai al solo COGNOME, con il quale l’indagato ha ammesso di avere una amicizia di lunga data che risale alla loro infanzia.
Si osserva poi che nessun peso indiziario possono avere per la loro ambiguità gli episodi riferiti alla consegna di copia dell’ordinanza cautelare al COGNOME, il riferito regalo di una bottiglia di Dom Perignon in occasione del Natale e la disponibilità gratuita di una propria casa al mare che COGNOME ha offerto ai familiari di COGNOME, da costoro neppure usufruita.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla valutazione delle esigenze cautelari per la mancata considerazione del sopravvenuto sequestro in data 28 luglio 2022 della totalità delle aziende riferibili al COGNOME che rende privo di attualità la presunzione di persistenza delle esigenze cautelari collegata alla sua veste di concorrente esterno, in quanto strettamente dipendente dalla concreta possibilità di agevolare l’associazione attraverso l’esercizio delle sue attività di impresa.
Il Pubblico Ministero ha impugnato l’ordinanza deducendo due questioni.
3.1. Con il primo motivo censura la riqualificazione dell’accusa di partecipazione nell’associazione RAGIONE_SOCIALE con ruolo organizzativo in quella di concorso esterno, evidenziando che il carattere stabile del rapporto sinallagmatico pure evidenziato dal Tribunale non è coerente con la fattispecie del concorso esterno che riguarda casi di collaborazione non continuativa e
stabile come nel caso in esame, essendo irrilevante che la partecipazione si sia snodata nel tempo attraverso l’aggregazione a RAGIONE_SOCIALE differenti.
Si censura la valorizzazione dell’attrito tra COGNOME e COGNOME ritenuto dal Tribunale come non compatibile con la intraneità al sodalizio di COGNOME, considerato anche l’intervento a suo favore da parte del capo RAGIONE_SOCIALE COGNOME e di altro storico affiliato alla detta RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME.
3.2. Con il secondo motivo censura l’annullamento del capo P), in considerazione della illogica valutazione del Tribunale che da un lato ha riconosciuto la persistenza nel tempo del rapporto sinallagmatico instaurato dal COGNOME con le RAGIONE_SOCIALE di riferimento, e dall’altro ha escluso la rilevanza dell’inquinamento dell’intera capacità di produrre profitto delle imprese di COGNOME grazie a tali collusioni mafiose, ritenendo necessaria la prova di una ricostruzione analitica dei flussi finanziari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di NOME COGNOME è fondato ed impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata senza rinvio, per la illogicità delle valutazioni operate dal Tribunale in punto di gravità indiziaria.
Il ricorso del Pubblico Ministero è, invece, inammissibile perché articola censure che presuppongono una lettura alternativa del compendio probatorio rispetto a quella fatta propria dal Tribunale, indipendentemente dalla correttezza degli argomenti in diritto posti a suo sostegno.
Il Tribunale dopo aver sostanzialmente ridimensionato il quadro degli elementi indiziari a carico dell’indagato con riferimento innanzitutto all’assenza di risultanze comprovanti l’utilizzo delle imprese di NOME COGNOME per il reimpiego o il riciclaggio dei proventi delle RAGIONE_SOCIALE mafiose di riferimento (COGNOME, COGNOME, COGNOME), nonché per l’acquisizione di appalti pubblici o privati ed avere anche escluso la veste di prestanome nella titolarità delle proprie attività di impresa rispetto a NOME COGNOME – considerato un elemento di spicco delle stesse RAGIONE_SOCIALE mafiose – ed avere in definitiva escluso che le aziende di NOME fossero finanziate dalle RAGIONE_SOCIALE mafiose o che fossero strumento delle stesse per realizzare gli scopi dell’associazione, ha operato una riqualificazione dell’imputazione originaria per associazione RAGIONE_SOCIALE con ruolo di organizzatore nella diversa ipotesi del c.d. concorso esterno ai sensi degli artt. 110, 416-bis cod. pen., in forza del rapporto definito sinallagmatico tra le sue attività imprenditoriali, sviluppate prevalentemente nel settore edile, e le predette RAGIONE_SOCIALE mafiose.
Sennonché detta riqualificazione, essendo frutto di un sostanziale depotenziamento del quadro indiziario, si pone in contraddizione con la stessa valutazione del compendio probatorio che non legittima una tale derubricazione, essendovi una strutturale diversità tra il reato di partecipazione ad una associazione RAGIONE_SOCIALE e quello di concorso esterno nella stessa, come peraltro correttamente evidenziato anche nel ricorso del Pubblico Ministero.
Inoltre, il depotenziamento del quadro indiziario per la evidenziata genericità ed approssimazione delle fonti dichiarative incentrate sulle c.d. chiamate in correità, passate in rassegna nel corpo della motivazione dell’ordinanza impugnata, rende del tutto ingiustificata anche la ricostruzione del rapporto tra il COGNOME e le RAGIONE_SOCIALE in termini di relazione sinallagmatica, intesa nel senso di un reciproco scambio di vantaggi per le imprese di COGNOME da un lato e per le RAGIONE_SOCIALE mafiose dall’altro.
Appare anche giustamente censurabile la valorizzazione di chiamate in correità che fanno riferimento non solo a vicende remote nel tempo e non chiaramente ricostruite (vedi le dichiarazioni di COGNOME NOME riferite al pagamento di una tangente del 5% per una commessa relativa ad una fornitura di piastrelle nel contesto di una operazione estorsiva ai danni dell’imprenditore NOME COGNOME del settembre del 1993), ma soprattutto che non sono risultate neppure adeguatamente suffragate da NOME elementi di riscontro, ancora più indispensabili per la necessità distinguere il rapporto che intercorre tra l’imprenditore vittima di estorsione con l’imprenditore colluso, o addirittura intraneo all’associazione RAGIONE_SOCIALE perché considerato uno strumento della organizzazione per la gestione di attività economiche per il reimpiego delle risorse di provenienza illecita.
Se è pur vero che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia possono essere valutate come reciproco riscontro le une delle altre anche se riferite ad epoche diverse, ciò è però possibile purchè facciano riferimento a vicende che siano state chiaramente delineate, senza margini di ambiguità, e che possano essere considerate espressione di un medesimo ruolo operativo svolto in seno al sodalizio nel corso degli anni, secondo lo sviluppo storico delle stesse associazioni, che possono anche mutare nel tempo composizione e assetto ma restare sempre operative.
Non può valere tale discorso, invece, quando per decifrare e comprendere la valenza di fatti che si prestano a difformi interpretazioni si utilizzi il contenuto dichiarazioni parimenti di ambiguo significato, rese in epoche diverse da un collaboratore di giustizia (COGNOME) per riscontrare dichiarazioni rese da NOME collaboratori (COGNOME, COGNOME, COGNOME) riferite ad altre differenti vicende
storiche, prive di correlazione tra loro e connotate anch’esse da una loro intima ambiguità.
La vicenda dell’estorsione ai danni di COGNOME NOME del 1993 per questa ragione non si presta ad essere valutata come utile a chiarire la vicenda della costruzione del fabbricato di INDIRIZZO in Reggio Calabria, collocata nell’anno 2013 – quindi a distanza di circa venti anni – né può servire ad elidere le ambiguità che emergono dalle dichiarazioni rese dalla fonte diretta NOME COGNOME, sCOGNOME intraneo alla RAGIONE_SOCIALE COGNOME e gestore di imprese edili per conto del predetto capoRAGIONE_SOCIALE.
Le ambiguità insite nella vicenda dell’aggressione subita da COGNOME ad opera di COGNOME, divenuto collaboratore di giustizia – che dopo aver chiaramente descritto il predetto imprenditore come vittima di una estorsione con riguardo all’obbligo di versare il ricavato della vendita di un appartamento dell’edificio in costruzione, lo indica come complice di COGNOME con riguardo sempre allo stesso appalto – sono state giustamente evidenziate dal Tribunale (“…non trovano spiegazione plausibile ove COGNOME fosse stato sCOGNOME organico, col ruolo qualificato di organizzatore, preposto ad un ramo quello economicoimprenditoriale dell’attività associativa, alle RAGIONE_SOCIALE COGNOME e/o RAGIONE_SOCIALE.” cfr. pag. 33 ordinanza impugnata), per trarne però la incoerente conclusione, data la premessa inconciliabilità con una partecipazione del COGNOME alla stessa RAGIONE_SOCIALE capeggiata da COGNOME, della sussistenza di un rapporto sinallagmatico con la predetta RAGIONE_SOCIALE, senza descrivere in alcun modo quali sarebbero stati i vantaggi conseguiti dal predetto imprenditore dal suo accordo con il capoRAGIONE_SOCIALE.
Al riguardo è stato osservato che l’evoluzione della posizione di COGNOME da vittima di estorsione a imprenditore colluso in affari con COGNOME, legato alla sua RAGIONE_SOCIALE da un rapporto sinallagmatico di reciproco sostegno dei rispettivi interessi, viene basata su una lettura che valorizza una circostanza obiettiva (ovvero quella dell’intervento del capoRAGIONE_SOCIALE COGNOME a suo sostegno contro lo stesso COGNOME, per il contrasto insorto con COGNOME per la cattiva esecuzione dei lavori nel predetto cantiere), filtrata attraverso la valutazione fattane dal predetto collaboratore che non muta tuttavia il carattere congetturale del dato probatorio utilizzato, perché si risolve in una mera supposizione personale del predetto collaboratore (“…quindi io desumo da questo dottore che loro avevano rapporti… come mai tutto questo interessamento ?…”.; cfr. pag. 16 dell’ordinanza impugnata in cui si riportano le dichiarazioni del predetto collaboratore).
Non vi sono riferimenti concreti a specifici vantaggi economici di cui abbia fruito NOME per effetto del suo accordo con COGNOME, se non attraverso la
indebita valorizzazione della commessa di cui sarebbe stato beneficiato in cambio del 5 0/0 del prezzo incassato dalla fornitura delle piastrelle per l’estorsione del 1993 ai danni dell’imprenditore COGNOME, quindi in un contesto totalmente diverso e peraltro come detto neppure ricostruito in modo preciso ed univoco dal citato collaboratore COGNOME.
Né si possono ritenere vantaggi indebiti quelli correlati alla possibilità di lavorare in NOME due cantieri (COGNOME: “ha avuto carta bianca… per altre due operazioni su Reggio…che non sono andate a buon fine”; vedi pag. 17 ordinanza impugnata), senza mai chiarire la precisa natura dei rapporti intercorrenti tra l’imprenditore e il predetto capoRAGIONE_SOCIALE.
Mentre ugualmente ambigua è anche la vicenda relativa al pagamento di quattromila euro ad NOME affiliati alla ‘ndrangheta (COGNOME e COGNOME) che pretendevano di rilevare una parte dei lavori sempre per il cantiere di Santa Caterina, che non si presta ad essere letta in termini di un vantaggio economico per l’impresa di COGNOME, ma piuttosto come un nuovo esborso impostogli in aggiunta all’obbligo di riservare il ricavato della vendita dell’attico al capoRAGIONE_SOCIALE, descritto dallo stesso COGNOME come il pagamento di una estorsione.
Neppure vi sono riferimenti, nè si evincono dalle richiamate dichiarazioni dei collaboratori, ad appalti pubblici o privati che COGNOME abbia conseguito grazie alle RAGIONE_SOCIALE mafiose, mancando la precisa ricostruzione della loro genesi.
Sotto tale profilo le dichiarazioni rese da COGNOME, COGNOME e COGNOME che pure hanno fatto riferimento ad un generico predominio imprenditoriale di COGNOME agevolato dalle RAGIONE_SOCIALE mafiose dei “COGNOMERAGIONE_SOCIALE” e dei “RAGIONE_SOCIALE“, sono state censurate dallo stesso Tribunale per la loro vaghezza, oltre che per essere de relato, non essendo nessuno dei predetti collaboratori stato in grado di precisare per quali appalti vi sarebbe stato l’appoggio mafioso né di spiegare l’intima contraddizione con le dichiarazioni rese da COGNOME, già affiliato della stessa RAGIONE_SOCIALE COGNOME alla quale si sarebbe poi appoggiato il COGNOME, in riferimento all’unico appalto nel quale era personalmente coinvolto, avendo questi dimostrato di non essere a conoscenza della natura dei rapporti intrattenuti da COGNOME con il COGNOME, avendolo indicato dapprima come vittima di una estorsione, perché costretto a subire contro la sua volontà sia la richiesta di riservare il ricavato della vendita di un appartamento al predetto capoRAGIONE_SOCIALE e sia il subappalto dell’esecuzione dei lavori alla ditta dello stesso COGNOME, imposta come condizione per la edificazione del fabbricato nel rione di Santa Caterina, per poi arrivare a considerarlo, all’opposto, come un complice di COGNOME con riguardo sempre allo stesso appalto di Santa Caterina, ma esclusivamente sulla base di una propria personale congettura.
E’ quindi senz’altro censurabile la riqualificazione operata dal Tribunale, perché si pone in aperta contraddizione con la valutazione delle risultanze istruttorie.
Una volta ritenute queste inidonee nel loro complesso a supportare la incolpazione originaria che presupponeva la ricostruzione del rapporto tra NOME e le RAGIONE_SOCIALE in termini di intraneità, quale gestore di attività di impresa considerate strumento per il reimpiego delle risorse delle RAGIONE_SOCIALE mafiose di riferimento, dette risultanze non possono supportare neppure la diversa fattispecie del concorso esterno in associazione RAGIONE_SOCIALE, senza considerare la radicale diversità che sussiste tra le predette fattispecie penali, tra loro infungibili, quasi a voler compensare la debolezza del quadro indiziario attraverso la configurazione del concorso esterno come una sorta di “partecipazione nana” all’associazione RAGIONE_SOCIALE.
In NOME termini, se le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che hanno fatto riferimento ad un controllo delle imprese di NOME da parte delle RAGIONE_SOCIALE mafiose non sono reputate idonee per la loro genericità ed indeterminatezza a supportare la ipotizzata partecipazione del predetto indagato all’associazione RAGIONE_SOCIALE, non è possibile utilizzare le stesse fonti di prova per supportare una ipotesi del tutto diversa da quella in origine contestata, senza tenere conto della necessaria specificazione degli elementi richiesti per integrare l’ipotesi ex art. 110 cod. pen. del concorso esterno all’associazione RAGIONE_SOCIALE.
Il Tribunale ha per un verso correttamente richiamato l’orientamento di legittimità secondo cui il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso è ravvisabile nella condotta dell’imprenditore che, senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale e pur privo della “affectio societatis”, instauri con la RAGIONE_SOCIALE un rapporto di reciproci vantaggi, consistenti, per l’imprenditore, nell’imporsi sul territorio in posizione dominante e, per l’organizzazione RAGIONE_SOCIALE, nell’ottenere risorse, servizi o utilità, anche in forma di corresponsione di una percentuale sui profitti percepiti dal concorrente esterno (Sez. 3, n. 30346 del 18/04/2013, COGNOME, Rv. 256740; Sez. 5, n. 30133 del 05/06/2018, COGNOME, Rv. 273683; Sez. 5, n. 39042 dell’01/10/2008, COGNOME, Rv. 242318; Sez. 1, n. 47054 del 16/11/2021, Rv. 282455).
Ma, per altro verso, non ha poi tenuto conto che fondamentale per tale inquadramento è innanzitutto la verifica che il pagamento di somme di denaro da parte dell’imprenditore si configuri non già come la conseguenza di una costrizione imposta per poter svolgere la propria attività ma come la corresponsione del prezzo economico dello scambio di utilità effettuato tra l’operatore economico e la consorteria.
Nel caso di specie, invece, con riferimento ai due unici appalti considerati (quello del 1993, di cui ha riferito COGNOME e quello del 2013, di cui ha riferito come fonte diretta solo il COGNOME) non risulta in alcun modo chiarito se la promessa di versare alla RAGIONE_SOCIALE il 5% del proprio profitto, nel primo caso, ed il prezzo del ricavato della vendita di uno degli appartamenti del fabbricato in costruzione, nell’altro, sia stato il corrispettivo di un accordo che prevedesse l’attribuzione di appalti in posizione privilegiata e preferenziale rispetto alle altr imprese dello stesso settore.
Va osservato, inoltre, che al di là dei riferimenti ai due predetti canteri del 1993 e del 2013, non vi sono NOME dati che possano supportare l’esistenza di un accordo sinallagmatico, snodatosi nel corso di questo lungo intervallo temporale, produttivo di vantaggi reciproci per entrambe le parti contraenti, diversi da quello correlati al profitto ingiusto tipico dell’estorsione.
Sotto altro e diverso profilo si deve, in secondo luogo, considerare che proprio la distanza temporale (venti anni) intercorsa tra i due appalti, e quindi in definitiva la stessa episodicità di tali ipotetici accordi osta con l’inquadramento nel concorso esterno in assenza di elementi per ritenere che tali apporti economici abbiano avuto un’effettiva concreta rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento delle capacità operative dell’associazione o siano stati diretti alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima.
Una volta escluso che il rapporto tra NOME e le RAGIONE_SOCIALE mafiose possa essere inteso in termini di partecipazione, le condotte poste a base del concorso esterno devono necessariamente essere ancorate ad un modello «causalmente orientato» che se presuppone da un lato la presa d’atto del non inserimento del sCOGNOME nel gruppo, dall’altro esige la ricostruzione di una condotta capace di realizzare un incremento tangibile del macro-evento rappresentato dalla esistenza e permanenza della associazione (in tal senso, vedi Sez. U, n. 33478 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 236584).
Non tutte le condotte che in astratto possono supportare la partecipazione all’associazione RAGIONE_SOCIALE, come ad esempio la gestione di un singolo affare che assume rilevanza a titolo di partecipazione all’associazione ove considerato strumento per la realizzazione degli scopi associativi (c.d. impresa RAGIONE_SOCIALE), possono essere inquadrate nella fattispecie del concorso esterno, allorchè si tratti di condotte poste in essere da soggetti che non fanno parte dell’associazione e non si tratti di condotte che contribuiscano in modo oggettivamente rilevante (e soggettivamente consapevole) alla realizzazione o al permanere dell’evento in questione, rappresentato dalla esistenza e permanenza della associazione.
A ben vedere la fattispecie del concorso esterno si pone in antitesi a quella della partecipazione piena, atteso che presuppone innanzitutto l’inesistenza dell’a ffectio societatis e di uno stabile inserimento nella struttura associativa, e tale aspetto già esclude una fungibilità probatoria tra le due predette ipotesi di reato.
Quindi, innanzitutto un elemento “negativo” della fattispecie ex art. 110 cod. pen. che confligge con la possibilità di utilizzare a fondamento di detto inquadramento delle fonti dichiarative che attribuiscano al sCOGNOME accusato un ruolo di partecipazione all’associazione, ma che per la loro genericità non siano poi ritenute idonee a supportare tale accusa (vedi dichiarazioni di COGNOME che sebbene abbia riferito che i cugini NOME e NOME COGNOME erano “intrinsechi alla ‘ndrangheta RAGIONE_SOCIALE“, sono state ridimensionate dal Tribunale e ritenute non probanti di tale partecipazione, avendo rilevato come detto collaboratore abbia anche dichiarato di non essere in grado di chiarire gli esatti termini delle pattuizioni intervenute tra l’imprenditore colluso ed i suoi referenti).
Altro elemento che esclude la fungibilità probatoria delle due fattispecie è costituito dal carattere stabile o istantaneo del contributo offerto dal sCOGNOME esterno all’associazione, atteso che solo il concorso esterno richiede che la condotta oltre a non essere espressiva di uno stabile inserimento nella struttura associativa, sia anche connotata da una significativa rilevanza causale nei termini oggettivi e soggettivi sopra precisati.
È stato già chiarito che il contributo offerto dal concorrente esterno può essere indifferentemente occasionale o continuativo, ma ove si risolva in un apporto isolato ed occasionale è necessario che abbia avuto una maggiore significativa rilevanza sotto il profilo della sua idoneità causale ad arrecare un effettivo contributo alla esistenza o rafforzamento dell’associazione, senza che sia tuttavia indispensabile che l’associazione versi in una situazione patologica di “fibrillazione” per rischio di sopravvivenza come sostenuto ma solo a titolo esemplificativo nella nota sentenza delle Sez. U. Demitry n. 16 del 5/10/1994 Rv. 199386 (su tale aspetto, vedi Sez. U. Carnevale che hanno chiarito che la fattispecie concorsuale prescinde dal verificarsi di una situazione di anormalità nella vita dell’associazione).
Quindi ove si tratti di un apporto occasionale ed episodico è richiesto che la condotta di supporto degli scopi dell’associazione rivesta una rilevanza essenziale per le sorti del sodalizio, mentre d’altra parte non si può escludere che apporti continuativi possano essere ugualmente rilevanti sotto tale profilo nel loro complesso anche se non dotati della stessa decisiva rilevanza se considerati isolatamente (vedi in senso conforme, Sez. U. n. 22327 del 30/10/2002, dep. 2003, Carnevale, Rv. 224181, con riferimento alle condotte di “aggiustamento”
dei processi da parte di un magistrato, per la differente rilevanza causale rispetto all’esistenza e rafforzamento dell’associazione che deve avere il contributo allorchè sia isolato o continuativo).
Conseguentemente, si comprende come non possa essere giustificata la diversa qualificazione in termini di concorso esterno sulla scorta degli stessi elementi di prova che evocando la sussistenza di un rapporto in termini opposti, ovvero di gestione di “impresa RAGIONE_SOCIALE” che utilizza risorse finanziarie illecite e che costituisce strumento per il conseguimento degli scopi dell’associazione, non si prestano ad una tale forma di surrogazione probatoria solo per rimediare ad una debolezza del quadro indiziario.
In NOME termini, ove si reputino insufficienti le indicazioni probatorie che descrivono una ipotesi di partecipazione all’associazione non è consentito utilizzare quegli stessi elementi, se non attraverso un loro obiettivo travisamento, per supportare una forma ridotta di partecipazione, intesa come «partecipazione nana» all’associazione RAGIONE_SOCIALE, quasi che il concorso esterno condividesse la medesima essenza strutturale dell’associazione e si differenziasse soltanto per un minor grado di “appartenenza”.
Va ricordato, peraltro, che non rilevano, neppure, le situazioni di mera contiguità o di vicinanza al gruppo criminale, le quali, anzi, non sono sufficienti nemmeno ad integrare la diversa – e meno stringente – condizione di “appartenenza” ad un’associazione RAGIONE_SOCIALE, rilevante ai fini dell’applicazione delle misure di prevenzione e che, comunque, postula una condotta funzionale agli scopi associativi, ancorché isolata (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, Gattuso, Rv. 271512).
Deve essere qui ribadito che “partecipazione” e “concorso esterno” costituiscono fenomeni alternativi ed incompatibili fra loro, e che specialmente in sede cautelare, un unico percorso motivazionale non può essere fungibilmente riferito all’una o all’altra delle due fattispecie alternative.
Se v’è l’intraneità non può esservi concorso da extraneus, ed un determinato contributo può essere valutato a titolo di concorso esterno solo a condizione che non provenga da un associato (vedi, Sez. 6, n. 16958 del 08/01/2014, Rv. 261475).
In definitiva emerge una sostanziale debolezza del quadro probatorio, che risulta piegato alla dimostrazione di una fattispecie alternativa ed incompatibile con quella ritenuta inizialmente supportata dalle risultanze delle indagini nell’ordinanza genetica e che il Tribunale ha acriticamente rimodulato per sostenere una ipotesi di reato che per sua definizione presuppone una rilevanza causale della condotta dell’estraneo rispetto alla conservazione dell’esistenza
dell’associazione, anche se limitata ad un suo particolare settore di attività o articolazione territoriale, che non è invece richiesta per qualificare la condotta di chi è considerato inserito stabilmente nell’associazione stessa.
A fronte di tale evidente errore di prospettiva, appare inutile proseguire in questa sede cautelare ad una analisi di dettaglio della congruenza della motivazione rispetto ad ognuna delle deduzioni difensive.
Il problema essenziale riguarda, infatti, la ricostruzione dell’ipotesi di concorso esterno che il Tribunale ha considerato sufficientemente provata senza che emergano obiettivamente dagli atti gli elementi di prova che possano supportare adeguatamente tale diversa qualificazione.
Neppure può essere accolto il ricorso del Pubblico Ministero che pur dolendosi correttamente sul piano dommatico delle conseguenze che il Tribunale ha tratto dal ridimensionamento del quadro indiziario, tuttavia non si confronta con le difformi valutazioni del compendio probatorio che ha portato a dimezzarne la rilevanza dimostrativa con riferimento alla fattispecie della partecipazione di NOME all’associazione RAGIONE_SOCIALE, riferita al ruolo organizzativo che costui avrebbe svolto nell’interesse delle varie RAGIONE_SOCIALE di riferimento attraverso le proprie imprese nel corso di oltre un ventennio per lo sviluppo di attività economiche utili al reimpiego degli ingenti capitali di provenienza delittuosa.
Non essendo state ritenute sufficienti le indicazioni fornite dai collaboratori di giustizia assunti su tale ricostruzione fattuale è evidente la manifesta infondatezza delle doglianze che evidenziano il carattere continuativo e non occasionale del contributo offerto dal COGNOME agli scopi dell’associazione, sulla base di una rilettura delle emergenze probatorie incentrate su chiamate di correità che per la loro genericità, oltre per essere anche in buona parte de relato, sono state invece correttamente ritenute inidonee a supportare la ipotesi accusatoria.
Una volta esclusa la gravità indiziaria in ordine al reimpiego nelle imprese di NOME di fondi provenienti dalle attività criminose svolte dalle RAGIONE_SOCIALE di riferimento, come anche rispetto alla ipotesi di intestazioni fittizie a suo nome di società riferibili ad esponenti apicali delle associazioni mafiose richiamate nell’ordinanza, in particolare con riferimento al capo D) dell’incolpazione provvisoria relativa al rapporto con COGNOME NOME, ne risulta coerentemente compromessa anche la gravità indiziaria per il reato di autoriciclaggio ascritto al capo P), mancando l’accertamento dei reati presupposti, ed in particolare non potendosi considerare aprioristicamente illeciti i proventi della totalità delle
attività di impresa gestite da COGNOMECOGNOME COGNOME del reimpiego nelle nuo iniziative imprenditoriali descritte nel predetto capo di incolpazione provvisoria
Il riferimento alla contaminazione dei proventi illeciti ed alla conseguen impossibilità di distinguerli da quelli leciti presuppone, infatti, che sia innanzitutto accertata e chiarita la natura del rapporto intercorrente tra l’im e l’associazione RAGIONE_SOCIALE e che tale rapporto si sia tradotto nella commissione reati produttivi di redditi illeciti perché possano costituire il presupposto del di autoriciclaggio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e quella emessa in data 06/07/2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria.
Per l’effetto dispone l’immediata liberazione di NOME COGNOME se non detenuto per altra causa.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 626. cod. proc pen.
Così deciso il 16 febbraio 2023
Il Consi liere estensore
Il Presidente