Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 23793 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 23793 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato a Policoro il 7/10/2000 avverso l’ordinanza del 14/11/2024 del Tribunale di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l’Avv. NOME COGNOME difensore di NOME COGNOME che ha concluso pe
l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Potenza, sezio per il riesame, ha confermato l’ordinanza del 22 ottobre 2024 con cui il Giudi per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza ha applicato nei confronti NOME COGNOME la misura della custodia in carcere per avere fatto parte di associazione di stampo mafioso, diretta ad esercitare il controllo della pesca tratto di mare ionico della costa lucana tra Metaponto e Nova Siri e le attivi rivendita del pesce, nonché del traffico di sostanze stupefacenti, con il ruo autista dei capi NOME COGNOME e NOME COGNOME oltre che di trait d’union tra i vertici delle varie compagini criminali. Al predetto ricorrente è stato contes
anche il concorso ad una tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, ascritta al capo 63), per il quale il Giudice delle indagini preliminari ha escl sussistenza della gravità indiziaria.
Nell’atto a firma dei propri difensori di fiducia, NOME COGNOME ch l’annullamento del provvedimento per i motivi di seguito sintetizzati ai se dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. violazione di legge penale e vizio di motivazione per non avere Tribunale proceduto a vagliare le deduzioni difensive sottopostegli in sede riesame, essendosi limitato a riportare tramite la tecnica del copia-inco contenuto dell’ordinanza cautelare emessa dal G.i.p., che già in buona parte ave motivato per relationem, facendo propri i contenuti della richiesta del Pubblico Ministero, che a sua volta era un compendio delle informative di Polizia Giudiziari limitandosi a trattare in poche pagine (da 452 a 455) la posizione del ricorren
In particolare, nell’ordinanza del riesame è stato fatto cenno ad disponibilità continua del Mullaj fondata sulla assunta partecipazione ad un summit organizzato da NOME COGNOME nel 2020, senza vagliare le censure difensive c ponevano in dubbio la sua identificazione, essendovi il riferimento ne intercettazioni pure ad un altro soggetto di nome “NOME” (COGNOME Alessio).
Con riferimento al ruolo di autista si era rappresentato che il COGNOME av conseguito la patente di guida solo in data 23 novembre 2018, evidenziando altr censure volte a escludere la prova della stabilità del suo apporto all’associaz alle quali il riesame non avrebbe risposto, avendo fatto riferimento ad impropria riqualificazione del fatto in termini di concorso esterno, valorizzando s i rapporti di frequentazione con NOME COGNOME
2.2. Violazione di legge penale e vizio di motivazione per avere il Tribuna omesso di motivare o fornito una motivazione illogica in ordine a carattere mafio dell’associazione desunto solo dal carisma e dalla reputazione del capo e non da caratteristiche oggettive del gruppo stesso.
2.3. Con l’ultimo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla affermata sussistenza delle esigenze cautelari, non ancorata ad valutazione della pericolosità in concreto, da escludersi in considerazione d indizi a suo carico che ne definiscono un ruolo del tutto marginale, incentrato rapporto di amicizia con il solo COGNOME Salvatore, detenuto in carcere.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato con riguardo ai motivi dedotti circa la carenz motivazione in ordine alla valutazione della gravità indiziaria.
Si deve innanzitutto premettere che la motivazione dell’ordinanza impugnata risulta appesantita dalla riproduzione nel corpo dell’ordinanza di amplissimi str delle risultanze investigative poste a fondamento della richiesta della mis cautelare, con una tecnica espositiva che ne rende estremamente difficoltoso vaglio alla stregua dei canoni di giudizio riservati al ricorso per cassazione.
Tuttavia, nonostante la indubbia caotica riproduzione generalizzata degl elementi di prova, inutilmente operata nell’ordinanza impugnata – e che merit di essere stigmatizzata ancor più se fatta in sede di istanza di riesame, in Tribunale è chiamato a vagliare gli elementi di prova attraverso una disamina del specifica posizione processuale dell’indagato impugnante – la valutazione del gravità indiziaria è stata certamente soppesata con riferimento alla riconosci esistenza di una associazione avente carattere mafioso, essendo stati passati rassegna tutti gli aspetti essenziali utili a tale caratterizzazione, con s richiami alla sua concreta operatività nell’ambito territoriale interessato.
Significativi sono i riferimenti a tutte le azioni intimidatorie poste in e per il controllo della pesca nell’area costiera ricadente sotto l’egemonia famiglie mafiose degli COGNOME e degli COGNOME.
In tale contesto si inseriscono anche le estorsioni ai danni di imprendit della zona che sono costretti a versare somme di denaro quale contributo pe sostenere le spese legali del capo-mafia NOME COGNOME che trovano indubb riscontro nelle intercettazioni dei colloqui in carcere tra il predetto COGNOME boss) con i figli NOME e NOME COGNOME che si occupano di recuperare l somme di denaro direttamente o tramite gli altri associati incaricati dell’esecuz delle estorsioni.
Significative sono le conversazioni che riscontrano gli accordi e le discussio intercorse tra NOME COGNOME una volta libero, e gli altri sodali, in particol NOME NOMECOGNOME che aveva svolto lo stesso ruolo di reggente prima dell liberazione di NOME, e che viene messo da parte per volontà del capomafi ancora detenuto.
Il variegato quadro in tal modo delineato dal Tribunale dà conto tutt’alt che illogicamente della rilevanza probatoria delle intercettazioni ritenuta a rag di gran lunga superiore a quella delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizi concorrono sinergicamente a dimostrare come l’attività del sodalizio non s cessata dopo l’arresto dei capi (COGNOME Salvatore e COGNOME NOME), ma proseguita con la riproduzione delle stesse dinamiche criminose che ne avevano già giustificato l’inquadramento nella fattispecie dell’associazione di tipo mafi
In conclusione, l’ordinanza opera correttamente l’inquadramento giuridico della associazione mafiosa quale “gruppo mafioso a soggettività differente” (v
pag. 448 e ss.), richiamando il recente orientamento espresso da Sez. 2 n. 2490 del 15/5/2024, De Cotiis, RV. 286689).
Con riferimento alla posizione di NOME COGNOME attesa la sua pale estraneità alla enorme mole di elementi probatori posti a carico degli a coindagati, sui quali pure si soffermano le numerose pagine dell’ordinanz impugnata (per oltre 400 pagine), deve rilevarsi che risulta, invece, del t insoddisfacente la risposta fornita con riferimentc ai punti salienti dell’ista riesame che vertevano sulla identificazione del ricorrente e sulla stabilità del r svolto in seno al sodalizio mafioso.
In particolare, con riferimento al tema della identificazione della perso indicata con il nome di “NOME“, emerso dalle intercettazioni richiamate a pagi 455 dell’ordinanza, non si comprende perché tale soggetto sia stato identifica nel ricorrente, in assenza dell’indicazione delle modalità con le quali si è perve alla sua identificazione.
Nell’ordinanza non si specifica né se la sua identificazione sia sorretta da att di osservazione, pedinamento e controllo della Polizia Giudiziaria a supporto del operazioni di intercettazione, né se i in mancanza di esse, la sua identificazione sia stata riscontrata da inequivocabili riferimenti alla sua persona, evincibil contenuto delle intercettazioni o da altre fonti di prova.
Il fugace cenno che viene fatto ai dialoghi in cui si parla dei rapporti NOME NOME ed alla attività di spaccio di sostanze stupefacenti non sp perché e in che modo sia stato possibile pervenire, con ragionevole elevato grad di probabilità, alla sua identificazione, né perché il soggetto indicato con il di “NOME” che avrebbe assicurato i contatti tra COGNOME Daniele e COGNOME con gli altri affiliati, secondo quanto emerso dalle intercettaz dovrebbe essere identificato nel ricorrente.
Viene fatto riferimento a pagina 454 ad un controllo stradale in cui il COGNOME sarebbe stato fermato in macchina insieme a NOME COGNOME ma risulta estremamente fumosa e poco chiara la spiegazione della ragione per la quale tale circostanza avrebbe dimostrato il ruolo svolto dal COGNOME, sebbene risulterebb anche smentito il fatto che in quell’occasione il predetto fosse alla g dell’autovettura.
Quanto, poi, al carattere mafioso della riunione, cui si assume avrebbe preso parte anche il COGNOME, ugualmente carenti risultano le indicazioni degli elementi cui è stata desunta la ragione di tale incontro e la consapevolezza da parte COGNOME degli argomenti da trattare.
Neppure si può delegare al Giudice di legittimità la valutazione diretta l’individuazione degli elementi di prova confusamente riprodotti nelle circa 40
pagine di cui si compone la motivazione a supporto delle ragioni di tale ricostruzione dei fatti, non potendosi supplire in tale modo alla carenza di una precisa enucleazione e conseguente disamina da parte del Tribunale degli elementi di prova a carico con riferimento alla specifica posizione del ricorrente.
Deve, inoltre, rilevarsi anche l’ambiguità della ricostruzione del rapporto del Mullaj con l’associazione in chiave di concorso esterno.
A tale proposito, si deve ricordare che nel concorso esterno assume rilevanza la importanza del contributo prestato dal concorrente all’esistenza e rafforzamento del sodalizio che non può essere desunto da elementi generici come quelli evidenziati nell’ordinanza impugnata.
In modo contraddittorio nell’ordinanza impugnata è stato affermato che, essendo il ruolo del ricorrente quello di collaborare con il capo cosca per l’organizzazione degli incontri con gli altri sodali volti a pianificare le nuove strategie del clan, difficilmente un tale incarico potrebbe essere affidato ad un “extraneus”.
Sostenere che un tale incarico, pure se sporadico ed isolato, avrebbe assunto per la sua importanza per la vita del clan rilevanza a titolo di prova del concorso eventuale nel reato di associazione, ridimensiona inevitabilmente la gravità degli indizi a suo carico.
Detta riqualificazione, essendo frutto di un sostanziale depotenziamento del quadro indiziario, si pone in contraddizione con la stessa valutazione del compendio probatorio,che non legittima una tale derubricazione, essendovi una strutturale diversità tra il reato di partecipazione ad una associazione mafiosa e quello di concorso esterno in associazione mafiosa.
La ricostruzione del rapporto con la cosca mafiosa degli COGNOME in termini di intraneità, quale soggetto incaricato stabilmente di curare i contatti con gli altri affiliati, non può essere degradata a concorso esterno.
Nel caso in cui le risultanze probatorie non siano ritenute idonee a supportare tale assunto, le stesse non possono essere poste a sostegno della diversa fattispecie del concorso esterno in associazione mafiosa, senza considerare la radicale diversità che sussiste tra le predette fattispecie penali, tra loro infungibili, quasi a voler compensare la debolezza del quadro indiziario attraverso la configurazione del concorso esterno come una sorta di “partecipazione nana” all’associazione mafiosa.
In definitiva, la motivazione dell’ordinanza impugnata risulta fortemente inficiata dalla assenza di un tessuto argornentativo incentrato sulla specifica posizione dell’indagato e ciò ne impone l’annullamento con rinvio per nuovo giudizio.
È necessario che in sede di rinvio il Giudice ne sfrondi il contenuto, eliminando tutte quelle parti che non interessano il ricorrente e che ne appesantiscono
inutilmente la lettura ed enuclei specificamente gli elementi a suo carico per procedere ad una disamina analitica della sua posizione processuale.
Devono essere disposti gli adempimenti di Cancelleria di cui all’art. 94- comma
1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di
Potenza, competente ai sensi dell’art.309, co. 7, cod. proc. pen.
1-ter,
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 7 maggio 2025
Il Cons ensore GLYPH
Il Presidente